Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2025 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto del partito politico Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta'. |
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STATUTO DEL PARTITO POLITICO PARTITO POPOLARE DEL NORD - AUTONOMIA E LIBERTA'
Parte di provvedimento in formato grafico Statuto Art. 1.
Costituzione
In sede di Assemblea costitutiva i Soci Fondatori sono presenti presso lo studio del Notaio Carlo Conti del distretto di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese per deliberare quanto segue. Per loro espressa volonta', e' da questi costituito il Partito politico denominato Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta', o in sigla PPN, per concorrere, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, alla conduzione politica del Paese. Il Partito operera' nel rispetto assoluto della Costituzione, dell'Ordinamento dell'Unione Europea, delle Leggi - con particolare riguardo alla Legge n. 13 del 2014 e s.m.i., e del presente Statuto che i Soci Fondatori hanno approvato. Gli iscritti, in applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 460/1997, sono tenuti a non trasmettere ad altri la quota tessera e le sottoscrizioni al Partito. Il Partito adotta il principio contabile della cassa comune. |
| Allegato A) Logo del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta'
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2.
Principi
Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' si riconosce nel documento «Patto di Lealta' per il Nord» che recita: «Noi Donne e Uomini liberi delle Terre del Nord, riuniti oggi 26 giugno 2022 qui a Pontida: - ci riconosciamo nei valori di liberta', autonomia e democrazia; - ci riconosciamo nei valori della tradizione giudaico cristiana, nella difesa delle persone che crescono e lavorano per consentire alle future generazioni una vita libera e degna di essere vissuta; - ci riconosciamo nei valori della solidarieta', dell'attenzione per i fragili e per i piu' bisognosi; - crediamo nella sovranita' sulle nostre terre e nella difesa dei nostri popoli che da secoli vivono, abitano, lavorano e faticano per garantire alla future generazioni una vita degna e libera; - riteniamo che tutti abbiano diritto allo studio, alla crescita personale e al benessere economico; - rivendichiamo il diritto a chiedere la piu' ampia autonomia di governo territoriale, cosi' come previsto dal titolo V della Costituzione; - rivendichiamo il diritto di chiedere la riforma della Costituzione, ai sensi dell'art. 138, per perseguire un assetto dello Stato in senso Federale, sulla base del principio della sussidiarieta'; - denunciamo l'eccesso di potere dello Stato concepito ancora sul retaggio napoleonico, ormai antistorico; - esortiamo noi stessi, e tutti coloro che saranno chiamati come amministratori a decidere nelle sedi istituzionali, a servire lealmente il mandato popolare e le istanze politiche del Nord; - intendiamo operare contro il sistematico squilibrio fiscale che depaupera il Nord attraverso un residuo fiscale che convoglia le risorse finanziarie generate con onesto lavoro verso lo Stato centrale, uno squilibrio che provoca, attraverso un'iniqua redistribuzione dei proventi fiscali, in totale assenza di meccanismi di controllo dei beneficiari e in assenza di adozione di pratiche amministrative virtuose, un residuo fiscale negativo che non ha pari in alcuna altra realta'. Tanto premesso, Stringiamo il patto di lealta' per il nord Confermiamo il nostro impegno a combattere per la difesa dei nostri valori e dei nostri diritti, e riconosciamo questa carta come riferimento fondamentale della nostra azione politica presente e futura, che mai negoziera' i valori dell'Autonomia e della Liberta'». |
| Art. 3.
Finalita'
Il Partito Popolare del Nord si riconosce nei seguenti principi e obiettivi non negoziabili: - Assetto Federale dello Stato italiano: istituzioni riformate in applicazione dell'art. 116 della costituzione. Perseguimento della riforma in senso Federale dello Stato e ampia applicazione del principio di sussidiarieta'; - Scuola regionale: creazione di un sistema scolastico regionale d'eccellenza, ispirato agli interessi strategici della Regione in ogni ambito del sapere, dalla scuola dell'obbligo al sistema universitario, con la piu' ampia autonomia gestionale in tutti i livelli e il piu' ampio collegamento con i territori e le professioni. Il sistema scolastico si ispira al rispetto per la memoria collettiva e per la conoscenza della storia delle nostre antiche citta' e Stati regionali; assicura alle famiglie e ai giovani il doposcuola gratuito in tutte le scuole dell'obbligo con assistenza allo studio e pratica degli sport; - Giustizia libera e indipendente; amministrata in nome del popolo; efficiente con leggi chiare e comprensibili per i cittadini; certezza della pena; separazione delle carriere e sezione disciplinare indipendente; - Sanita': potenziamento del modello di governo regionale, con la creazione di eccellenze diffuse in un sistema bilanciato statale e privato; - Economia e Finanza. Riduzione dell'iniquo residuo fiscale, attraverso meccanismi di controllo sui beneficiari e sull'adozione di pratiche virtuose nelle Regioni che beneficiano del meccanismo. Applicazione dell'art 81 della Costituzione e difesa del lavoro a ogni livello; difesa e promozione dell'imprenditorialita' del Nord e del lavoro, con lotta alla sleale concorrenza straniera; apertura al libero mercato con regole uguali per tutti difesa del patrimonio agricolo e alimentare del Nord. Difesa della tradizione manifatturiera e industriale del Nord; - Famiglia: politiche per la natalita'; difesa della famiglia tradizionale e del diritto di non abortire; difesa della donna nei suoi diritti irrinunciabili all'interno di una societa' multiculturale e multirazziale; - Politica internazionale. Sviluppo di una diplomazia internazionale a beneficio delle strategie culturali, economiche e industriali del Nord. Diritto- dovere del Nord di difendere i propri confini e le proprie strutture sociali dall'immigrazione clandestina; - Rispetto, conservazione e tutela del patrimonio naturale e del paesaggio, come elemento fondante dell'identita' del popolo e delle tradizioni economiche e sociali; - Europa: difesa e promozione dei legittimi interessi del Nord, culturali, sociali, economici, industriali, con forte opposizione al neocentralismo di Bruxelles, a favore dell'Europa dei popoli. Difesa della millenaria cultura greco latina e della millenaria tradizione giudaico cristiana nel pieno rispetto del principio «Libera chiesa in libero stato» contro ogni forma di cultura prevaricatrice della liberta' di pensiero e di azione in nome di religioni che vogliano indirizzare e coartare la liberta' dei cittadini. |
| Art. 4.
Denominazione, simbolo e durata
Il Partito politico e' denominato PARTITO POPOLARE DEL NORD - AUTONOMIA E LIBERTA' e opera in conformita' con le leggi della Repubblica Italiana. La titolarita' della denominazione: «Partito Popolare del Nord» o della sigla «PPN» nonche' del simbolo, sotto descritto, sono in capo al Segretario Federale pro tempore: «Cerchio formato da una circonferenza di colore BLUE (Pantone 294) intersecata da una linea orizzontale, sempre di colore BLUE (Pantone 294) che divide il cerchio in due sezioni di dimensioni pari ad 1/3 dell'area sopra la linea e a 2/3 dell'area sotto la linea. Nella parte superiore della sezione e' raffigurata una figura geometrica formata da due barre di colore VERDE (Pantone 3425) che si incrociano con un angolo retto, in maniera tale che entrambe risultino divise a meta'. Nella parte inferiore della sezione sono riportate una sotto l'altra e in colore BLUE (Pantone 294) le parole "PARTITO" "POPOLARE" "DEL", font "Archivio Expanded" rispettivamente di corpo 12, 18 e 12. Al di sotto di queste sono riportate, sempre una sotto l'altra e in colore VERDE (Pantone 3425) le parole "NORD" "AUTONOMIA" "E LIBERTA'", font "Archivio Expanded" rispettivamente di corpo 40, 12 e 12. Tutte le parole sono giustificate al centro del cerchio.» Il Simbolo e' allegato alla lettera A del presente Statuto di cui costituisce parte integrante. Il Segretario Federale pro tempore e' autorizzato, appena ricevuto il Codice Fiscale ad acquisire la disponibilita' del sito internet denominato www.Partitopopolarenord.org Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' ha durata indefinita, il suo scioglimento puo' essere deliberato solo dall'Assemblea Federale convocata con questo solo punto all'ordine del giorno con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. |
| Art. 5.
Sede legale
La sede legale del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' e' sita in Lecco Via Roma n. 6. Il Partito Popolare del Nord puo' istituire sedi in altre localita' a sua discrezione. Il cambio della sede legale del Partito deve essere effettuato, in ogni caso, con atto pubblico in osservanza del procedimento di modifica previsto dall' art 4 comma 4 del Dl 149/2013. E' facolta' aprire una sede di rappresentanza presso le istituzioni comunitarie (Bruxelles e/o Strasburgo). |
| Art. 6.
Adesione al Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta'
L'adesione al PPN e' individuale. Possono iscriversi al Partito i cittadini che abbiano le seguenti condizioni giuridiche: a) coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'; b) siano cittadini italiani; c) risiedano in una delle regioni della Repubblica Italiana dove il Partito si sia organizzato ed intenda operare nel territorio della Repubblica ai sensi del successivo art. 45; d) accettino senza riserva alcuna i principi e le finalita' espressi nel presente Statuto; e) rispettino le previsioni di vita democratica ed organizzativa previste dalla normativa interna al Partito; f) accettino di pagare la quota associativa annuale nelle forme e nelle quantita' previste dagli organi competenti; g) autorizzino il trattamento dei dati personali al solo fine degli scopi associativi; h) Non ricadano nelle previsioni di cui all'art.11 del presente Statuto. Sono espressamente vietate le adesioni collettive perche' non possono garantire la libera adesione del Socio alle finalita' del Partito ed il riconoscimento della legittimita' delle norme statutarie che il PPN si e' democraticamente dato. |
| Art. 7.
Prima iscrizione: i Sostenitori
La domanda di prima iscrizione come Sostenitore al PPN è rivolta alla struttura organizzativa nel cui ambito territoriale ricade la residenza anagrafica del cittadino interessato all'adesione. La domanda di adesione puo' essere presentata anche per via telematica e, in tal caso, e' trasferita d'ufficio alla struttura organizzativa di base competente per territorio. Nel compilare la domanda di adesione il cittadino dichiara che non incorre in nessuno dei casi di cui al successivo art. 11 e accetta di rilasciare la liberatoria per il trattamento dei propri dati sensibili per le sole finalita' proprie del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta'. La domanda puo' essere rifiutata ad insindacabile giudizio del Partito, con decisione del Segretario Federale. |
| Art. 8.
Rinnovo dell'adesione
Salvo disdetta, la tessera si intende rinnovata di anno in anno. La disdetta va inviata per posta all'indirizzo della sede del Partito oppure, per via telematica, alla casella di posta del Partito o consegnata al proprio responsabile di struttura facendosi firmare la ricevuta. Le disdette sono sempre accettate e decorrono dalla data di ricezione delle stesse. |
| Art. 9.
Soci ordinari
Dopo un anno dall'iscrizione in qualita' di sostenitore, l'interessato puo' richiedere lo status di socio ordinario. Detta richiesta e' approvata o meno dall'organo direttivo provinciale, o, in mancanza, dalla Segreteria Politica. La segreteria politica puo' respingere la domanda entro 30 gg dall'approvazione. La segreteria politica puo' ammettere allo status di socio ordinario i soci ritenuti meritevoli in deroga al termine previsto dal presente articolo. |
| Art. 10.
Procedura del tesseramento
L'atto di iscrizione si perfeziona alle seguenti condizioni: - (prima iscrizione) presentazione della domanda, sua accettazione, pagamento della quota associativa per l'anno in corso; - (rinnovo dell'adesione) pagamento della quota associativa entro il termine del 10 gennaio. Si rinuncia alla qualifica di iscritto mediante comunicazione scritta da inviare o consegnare al responsabile della propria struttura organizzativa, il quale rilascera' la relativa ricevuta. Si diventa socio moroso, privo quindi dei diritti di partecipazione attiva alla vita del PPN omettendo di versare entro il termine del 10 gennaio la quota associativa. Si perde la qualifica di iscritto se la morosita' si protrae oltre la data del 31 marzo. Il Socio moroso regola la propria posizione versando la quota sociale annuale maggiorata del 50% per il ritardo di pagamento. Alla consegna della ricevuta di pagamento della quota, maggiorata dalla sanzione, il Socio e' reintegrato nella sua condizione di Iscritto con pienezza di diritti. E' diritto di ogni iscritto ricevere la tessera annuale del Partito che da' diritto di accesso e partecipazione a qualsiasi attivita' promosse da PPN in qualsiasi parte del territorio nazionale. La tessera e' stampata ogni anno con un colore diverso al fine di semplificare il riconoscimento degli Associati nelle riunioni collettive. |
| Art. 11.
Incompatibilita'
Non è ammessa l'iscrizione al Partito da parte di cittadini che siano gia' aderenti ad altri partiti o movimenti politici. Non sono ammessi i cittadini che abbiano perso i diritti elettorali a seguito di condanna passata in giudicato. Non sono ammessi i condannati a pene di oltre 5 anni di reclusione, per reati non colposi, dopo il secondo grado di giudizio. Non sono ammessi i condannati a pene di oltre 10 anni di reclusione, per reati non colposi, dopo il primo grado di giudizio. L'iscrizione al Partito è, altresi', incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altra realta' associativa segreta o a qualsiasi sistema valoriale che confligga con la Costituzione della Repubblica e con il presente Statuto. |
| Art. 12.
Diritti e doveri degli iscritti
Ogni socio ordinario al PPN ha i seguenti diritti: - partecipare alle attivita', alla discussione e ai processi decisionali di Partito, con piena libertà di avanzare proposte di discussione e di lavoro. È suo diritto che queste proposte vengano prese in esame e ricevano risposta; - esprimere liberamente le proprie opinioni politiche e formulare critiche sia nelle sedi di Partito che esternamente, in luoghi pubblici o in rete, rispettando la dignita' delle istanze e delle persone; - elettorato attivo e passivo interno per tutte le cariche del Partito, secondo le norme del presente statuto; - proporre la sua candidatura nelle elezioni di qualsiasi livello: europee, politiche, regionali, comunali, secondo le norme fissate dal presente Statuto; - contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del Partito; - promuovere la crescita del Partito, prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali; - diffondere la comunicazione e facilitare l'attivita' di proselitismo del PPN. Ogni socio ordinario del PPN ha i seguenti doveri liberamente assunti all'atto dell'iscrizione: - sostenere e votare tutte le liste elettorali il cui sostegno sia stato deciso dall'organismo politico del Partito al livello competente; - appoggiare, contribuire alla costruzione e partecipare alle attivita' degli organismi e delle associazioni che collaborano con il PPN; - fornire una rappresentazione pubblica corretta della linea politica del Partito; - sostenere l'attivita' del PPN mediante la sottoscrizione delle quote sociali annuali. |
| Art. 13.
Liberta' e partecipazione alla vita associativa del PPN
La liberta' di parola e la partecipazione dialettica rappresentano l'essenza della vita democratica del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta'. L'intera vita interna e' orientata alla democrazia e al confronto tra gli iscritti. L'organizzazione dei tempi della vita interna di Partito e della sua iniziativa deve tendere a rimuovere gli ostacoli materiali alla partecipazione degli Associati. Per consentire una maggiore partecipazione alle attivita' del PPN si privilegera' la possibilita' di garantire la partecipazione degli iscritti agli eventi del Partito in modalita' telematica. Il PPN organizza l'elaborazione delle linee guida del Partito, il lavoro di inchiesta e la formazione politica cercando di garantire a tutti i propri iscritti il massimo grado di partecipazione. |
| Art. 14.
Rispetto per le posizioni di minoranza del Partito.
Il PPN è una realta' politica unitaria con una pratica politica e una direzione unitarie. Il libero dibattito e la pluralita' delle posizioni contribuiscono alla definizione dell'indirizzo politico del Partito, impegnato nei suoi organismi alla costante ricerca della sintesi. La pluralita' delle posizioni puo' e deve esprimersi liberamente in ogni fase della vita del Partito, cosi' come, nel corso di dibattiti su questioni di grande rilevanza politica. La rappresentazione delle posizioni di minoranza nel dibattito interno e' garantita in tutti i livelli della vita associativa. A tale scopo, in tutte le procedure elettive degli organi collegiali nel caso di procedure elettorali che prevedono la presentazione di liste, e, nel caso di presentazione di piu' liste, vengono eletti nella misura dell'80% i candidati appartenenti alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti e nella misura del 20% i candidati appartenenti alla lista che ha conseguito il secondo numero di voti. Si arrotonda al numero intero piu' vicino. All'interno delle liste vengono eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parita' viene eletto il rappresentante piu' anziano d'eta'. Le liste per l'elezione dei candidati in tutti gli organi direttivi devono essere composte per il 60% da rappresentante di un sesso e per il 40% dai rappresentanti dell'altro sesso. In caso di mancanza di candidati eletti di un sesso si procede ai sensi del presente articolo. |
| Art. 15.
Organizzazione interna - organi collegiali
Il Partito Popolare del Nord-Autonomia e Liberta' e' strutturato nei seguenti organi: a) l'Assemblea Federale: l'organo sovrano del Partito composto da tutti i soci ordinari regolarmente iscritti, con il potere di prendere decisioni importanti e approvare modifiche allo Statuto; b) la Segreteria Politica: l'organo esecutivo responsabile dell'amministrazione quotidiana e delle azioni del Partito, composto da membri eletti dall'Assemblea Federale e da membri di diritto; c) le Commissioni di Lavoro: Gruppi tematici e settoriali di componenti dell'Assemblea Federale che elaborano politiche e proposte in vari settori a vantaggio del Partito tutto. |
| Art. 16.
Assemblea Federale - descrizione
L'Assemblea Federale e' composta dai soci ordinari regolarmente iscritti. L'Assemblea Federale e' presieduta dal proprio Presidente e ha competenza in materia di indirizzo della politica del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti. L'Assemblea Federale - riunita anche per via telematica - esprime indirizzi sulla politica del PPN attraverso il voto di mozioni ovvero, nei casi di necessita' e urgenza, attraverso deliberazioni sulla base di quesiti individuati dal Segretario Federale e dal Presidente. Appena verificata la corretta costituzione dell'Assemblea Federale, il Presidente che la presiede comunica all'Assemblea chi sara' il responsabile della verbalizzazione. La verbalizzazione avverra' con strumento informatico e con una traccia scritta, a cura del verbalizzatore, delle fasi salienti dei lavori. I lavori dell'Assemblea Federale sono aperti ai sostenitori e possono essere aperti a tutti, su proposta del Segretario Federale. Essi non hanno diritto di parola e di voto. Essa viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o su convocazione dal Presidente dell'Assemblea stessa. Viene convocata, inoltre, dal Presidente su iniziativa propria o su richiesta del Segretario Federale. L'Assemblea si intende validamente costituita se, in prima convocazione, sono presenti la meta' piu' uno degli aventi diritto, in presenza o per delega. In seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Ogni socio puo' presentare il massimo di una delega. L'Assemblea viene convocata tramite avviso che reca l'ordine del giorno, sul sito del Partito o altro canale telematico, 48 ore prima della data della riunione. In casi di urgenza, con decisione motivata, il Presidente puo' disporre la convocazione 24 ore prima. In caso di Assemblea totalitaria, con voto unanime dei componenti, possono essere discussi argomenti non presenti all'ordine del giorno. |
| Art. 17.
Assemblea Federale - poteri
L'Assemblea Federale ha le seguenti potesta': - elezione del Segretario Federale; - elezione degli altri dirigenti federali; - elezione degli organi di garanzia (Commissione di Garanzia-Collegio dei probiviri); - elezione del Presidente Onorario del PPN; - elezione della Segreteria Politica; - puo', su mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario Federale. In tal caso l'Assemblea procede ad eleggere un nuovo Segretario Federale per la parte residua del mandato; in tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni per l'elezione del Segretario Federale; - puo' sfiduciare e sostituire qualsiasi dirigente Federale con maggioranza assoluta dei presenti; - l'Assemblea puo' deliberare la modifica del presente Statuto, del simbolo e della denominazione "Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta'". Le deliberazioni di modifica dello Statuto o del simbolo devono essere approvate con il voto favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto; - definizione delle linee guida politiche; - approvazione del bilancio consuntivo; - su proposta di un quinto dei soci, l'Assemblea puo' eleggere un Presidente onorario individuato in un socio che abbia maturato particolari meriti nella vita del Partito. Il Presidente onorario fa parte della Segreteria Politica e ha diritto di indicare almeno due candidati nelle liste per le elezioni Europee, Nazionali, regionali; - l'Assemblea puo' attribuire il titolo di legale rappresentante anche a un socio diverso dal Segretario Federale; - stabilisce le quote del tesseramento da ripartire con le articolazioni territoriali. Salvo diversa disposizione del presente Statuto le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. La deliberazione di scioglimento del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto in prima convocazione e con solo questo punto all'ordine del giorno. |
| Art. 18.
Segreteria Politica - descrizione
La Segreteria Politica del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' e' composta da: - il Segretario Federale; - il Vice Segretario Federale; - il Tesoriere; - il Presidente dell'Assemblea Federale; - il Presidente Onorario (se eletto); - i Segretari Regionali del Partito Popolare del Nord; - 9 membri eletti dall'Assemblea Federale; - il Responsabile del Tesseramento, votato dalla Segreteria Politica. La Segreteria politica e' l'organo di coordinamento e sintesi dell'attivita' svolta da ciascun Dirigente e il momento di verifica da parte del Segretario Federale dell'operato degli altri dirigenti federali. Il Segretario puo' invitare ulteriori soci senza diritto di voto. |
| Art. 19.
Segreteria Politica - poteri
La Segreteria Politica ha le seguenti prerogative: a) detta le linee politiche, in attuazione degli indirizzi politici approvati dall'Assemblea Federale; b) predispone le bozze di delibera da presentare in Assemblea Federale; c) autorizza le decisioni di urgenza; d) stabilisce le liste dei candidati in caso di partecipazione di elezioni di qualsiasi livello; e) concorre a fornire al Tesoriere Federale il quadro dei fabbisogni finanziari necessari all'attivita' politica ed al lavoro interno al Partito. |
| Art. 20.
Commissioni di lavoro
Le Commissioni di lavoro sono proposte dal Segretario Federale, approvate dall'Assemblea Federale e operano come organi tecnici nel lavoro di analisi politica e progettuale del Partito. |
| Art. 21.
Organizzazione interna - cariche monocratiche
Le cariche monocratiche previste dal presente Statuto sono tutte, come da disposto costituzionale, elettive ed a tempo. Tutte le cariche hanno durata triennale e decadono anticipatamente in caso di decisione dell'Assemblea Federale. I dirigenti chiamati in sostituzione di altri dureranno in carica per il periodo residuo del triennio ordinario di mandato. Tutte le cariche previste dallo Statuto del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' sono svolte a titolo gratuito. E' possibile rimborsare le spese sostenute e documentate da singoli soci per specifici incarichi. La carica di Tesoriere federale puo' prevedere una remunerazione. |
| Art. 22.
Presidente dell'Assemblea Federale - descrizione
Il Presidente dell'Assemblea Federale e' il responsabile del corretto andamento dei lavori dell'organo di garanzia democratica. Puo' essere sostituito, in caso di impossibilita' temporanea, dal membro anziano dell'Assemblea o da uno designato alla bisogna dall'Assemblea stessa. Il Presidente dura in carica tre anni, ordinariamente non partecipa alle votazioni se non in caso di parita'. Il Presidente viene eletto alla prima Assemblea convocata dal Segretario Federale. Viene eletto chi, tra i candidati, ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente puo' essere sfiduciato con la maggioranza assoluta dei componenti. |
| Art. 23.
Presidente dell'Assemblea Federale - poteri
Il Presidente dell'Assemblea Federale ha le seguenti prerogative: a) convoca l'Assemblea; b) stabilisce l'ordine del giorno, d'intesa con il Segretario Federale; c) da' e leva la parola durante i lavori; d) coordina il verbalizzatore per le attivita' di registrazione delle riunioni; e) garantisce l'agibilita' politica della eventuale minoranza in Assemblea. |
| Art. 24.
Segretario Federale - descrizione
Il Segretario Federale e' eletto dall'Assemblea Federale e resta in carica 3 (tre) anni e puo' essere rieletto. Al termine del mandato, viene indetta l'Assemblea Federale per eleggere il nuovo Segretario. Il Segretario e' coadiuvato dalla Segreteria politica con esclusive funzioni esecutive, composta secondo quanto fissato all'art. 18 dello Statuto. La rappresentanza legale del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' spetta, di norma, al Segretario Federale; egli rappresenta il Partito anche in giudizio e di fronte ai terzi a tutti gli effetti, con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di rilevanza economica e finanziaria, in nome e per conto del PPN, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Queste attivita' vengono svolte di concerto con il Tesoriere che garantisce il contenuto tecnico delle operazioni, ferma restando la responsabilita' politica in capo al Segretario. Gestisce, secondo le indicazioni dell'Assemblea Federale, ogni attivita' relativa ai contributi, rimborsi, benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, nel rispetto della legge. In caso di sfiducia, dimissioni o morte del Segretario Federale, assume il governo del Partito il Vice Segretario per il tempo residuo del mandato. Ogni Socio ordinario puo' presentare la propria candidatura a Segretario Federale. In caso di sostituzione del Segretario Federale tutte le cariche del PPN decadono fatti salvi il Presidente dell'Assemblea Federale ed i componenti del Collegio dei Probiviri. |
| Art. 25.
Segretario Federale - poteri
Il Segretario Federale convoca e presiede le riunioni della Segreteria politica, puo' richiedere la convocazione dell'Assemblea Federale di cui concorre a fissare l'ordine del giorno. Il Segretario dirige il Partito e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali, elettorali e politiche. Da' attuazione agli indirizzi e alle determinazioni dell'Assemblea e della Segreteria Politica, secondo le rispettive competenze statutarie. Propone al Presidente la Convocazione dell'Assemblea Federale fissandone l'Ordine del giorno. Il Segretario Federale ha la rappresentanza politica del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' e ne dirige l'organizzazione. Puo' deferire per motivi disciplinari ogni associato alla Commissione di Garanzia, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari. Il Segretario Federale puo' deliberare, previo parere della Segreteria politica e sentito il Segretario regionale, lo scioglimento di un Coordinamento Provinciale e la nomina di un commissario in casi straordinari, urgenti e motivati. Il Segretario Federale, puo' deliberare previo parere dell'Assemblea Federale, lo scioglimento di una Unione Regionale e la nomina di un commissario ad acta per la sua ricostituzione. Nomina e revoca i Responsabili dei Gruppi di lavoro e delle Commissioni di lavoro sentita la Segreteria politica. Il Segretario Federale ha la rappresentanza legale e pertanto ha la potesta' di: - stipulare contratti e negozi di qualsiasi natura, - aprire e gestire conti correnti e svolgere operazioni bancarie di ogni genere, - gestire il personale, - prestare garanzie reali e personali e presentare qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Presenta, per mezzo del Vice Segretario o di delegati, le liste e i contrassegni elettorali per le elezioni amministrative, regionali, politiche ed europee, e autorizza l'uso del simbolo del Partito in tutti i casi previsti dalla Legge. |
| Art. 26.
Vice Segretario Federale - descrizione
Il Vice Segretario Federale e' il Vicario del legale rappresentante pro tempore del Partito quando questi e' temporaneamente indisponibile. Per garantire questa funzione ha la firma depositata su tutti i conti correnti riferibili al Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta', ed e' autorizzato all'utilizzo del contrassegno del Partito per le competizioni elettorali, e per tali fini e' autorizzato ad avvalersi di eventuali delegati. Egli surroga oltre al Segretario Federale anche il Tesoriere quando questi sia indisponibile ma serva la doppia firma per determinate operazioni sui conti del Partito. Coadiuva il Segretario Federale nella buona gestione del Partito. |
| Art. 27.
Vice Segretario Federale - poteri
Ha le seguenti potesta': - sostituisce, in caso di indisponibilita', il Segretario Federale sino ad un massimo di 120 giorni consecutivi di calendario; - sostituisce in caso di indisponibilita' il Tesoriere Federale sino ad un massimo di 60 giorni consecutivi di calendario. |
| Art. 28.
Tesoriere Federale - descrizione
Il Tesoriere Federale e' eletto dall'Assemblea Federale all'interno della lista elettorale per tutte le cariche previste dallo Statuto, dura in carica 3 anni e puo' essere rieletto. In caso di impedimento temporaneo del Tesoriere Federale, il Vice Segretario Federale ne assume le funzioni, notiziandone il Segretario Federale. In caso che, per qualunque motivo, il Tesoriere cessi dalla sua carica prima del termine, il Segretario Federale designa un Tesoriere Federale che rimane in carica sino alla successiva convocazione dell'Assemblea Federale per l'elezione del nuovo Tesoriere Federale. Nel caso di elezione di un nuovo Tesoriere Federale, l'uscente e' obbligato a redigere un rendiconto della sua gestione e consegnarlo al nuovo Tesoriere Federale mediante apposito verbale. Il Tesoriere Federale e' componente di diritto della Segreteria politica. Il Tesoriere Federale e' responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e deve svolgere tale funzione nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario del PPN. Al Tesoriere Federale e' affidata l'organizzazione amministrativa e contabile del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta'. Per l'espletamento delle attivita' il Tesoriere Federale puo' avvalersi di professionalita' esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro. Il Tesoriere predispone e sottopone all'Assemblea Federale un rendiconto semestrale dell'attivita' svolta redatto con modalita' proprie della corretta amministrazione, nonche' la bozza delle previsioni delle entrate e delle uscite, assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia di deposito di bilanci, rendiconti e altra documentazione. Il Tesoriere cura la pubblicita' dei rendiconti d'esercizio e la loro pubblicazione sul sito internet del Partito. Assicura la massima trasparenza della gestione del Partito. |
| Art. 29.
Tesoriere Federale - compiti e doveri
Il Tesoriere Federale ha la responsabilita' tecnica della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del Partito a tutti i fini di legge, nonche' dell'attuazione delle determinazioni della Segreteria Politica. Il Tesoriere Federale, in particolare: - cura la tenuta e l'aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili, amministrativi e sociali e l'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni. - puo' effettuare pagamenti autonomamente fino a 3.000 (TREMILA) euro; oltre tale importo e' necessaria la firma congiunta con il Segretario Federale; - gestisce le attivita' contabili relative alle quote di tesseramento e/o alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni e servizi effettuate da persone fisiche o giuridiche; - e' responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del PPN; - agisce nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario; - predispone annualmente il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea Federale per l'approvazione; - predispone annualmente il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilita' dei partiti politici e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione sul sito del Partito nei termini di legge; - predispone il rendiconto delle spese elettorali come previsto per legge; - richiede i rimborsi elettorali agli organi preposti a qualunque livello territoriale; - e' legittimato alla riscossione delle entrate di legge; - inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto del Partito; - e' legittimato alla riscossione delle entrate di legge; - provvede a tutti gli adempimenti ed agli obblighi di trasparenza e pubblicita' previsti dalla legge. |
| Art. 30.
Organo di Revisione contabile
Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' affida il compito della revisione legale dei conti ad un professionista o ad una societa' dotata dei requisiti di Legge. La scelta dell'Organo di Revisione contabile e' affidata all'Assemblea Federale su proposta del Segretario Federale sentito il Tesoriere Federale. L' Organo di Revisione contabile relaziona all'Assemblea Federale in occasione dell'approvazione del rendiconto consuntivo annuale. L'incarico e' oneroso e richiede la terzieta' tra lo stesso ed il Partito. |
| Art. 31.
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri e' eletto dall'Assemblea Federale ed e' composto da tre membri, che non ricoprono alcuna carica, i quali saranno un presidente e due membri effettivi. Entro 60 giorni dalla celebrazione della prima Assemblea Federale, il Collegio dei probiviri si riunisce - su iniziativa del Vice Segretario Federale - ed elegge al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri e' la seconda ed ultima istanza per le azioni disciplinari mosse contro gli associati che sono di competenza delle Commissioni di garanzia regionali. Il Collegio dei Probiviri valida tutte le liste elettorali prima della loro presentazione formale per verificare che non vi siano candidati in grado di nuocere al buon nome del Partito. Si esprime sulle controversie tra soci. |
| Art. 32.
Funzionamento del Collegio dei Probiviri
E' diritto dell'iscritto raggiunto da procedimento disciplinare di essere ascoltato e produrre memorie a propria difesa. La descrizione delle sanzioni disciplinari e' demandata al successivo titolo VII dello Statuto del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta'. |
| Art. 33.
Commissione di Garanzia
La Commissione di Garanzia e' competente di prima istanza sulle azioni disciplinari nei confronti dei soci attivate secondo le procedure di cui all'art 37. Essa e' costituita da tre Soci eletti dall'Assemblea Federale. Nella prima riunione utile la Commissione elegge, tra i membri, il Presidente. La commissione e il Presidente durano in carica tre anni. Le decisioni sono a prese a maggioranza degli aventi diritto. |
| Art. 34.
Principi ispiratori
Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' si ispira ai principi di trasparenza, garanzia, buona fede ed autodisciplina per regolare i rapporti all'interno della sua struttura. L'intero impianto dello Statuto e' improntato alla trasparenza delle procedure, cosi' come dei diritti e dei doveri degli Iscritti tra di loro e nei loro rapporti con il Partito. Garanzia, perche' il sistema si basa sulla presunzione di innocenza e sul diritto di difesa in tutti i livelli del procedimento disciplinare. Buona fede, perche' il concetto fondante alla base di tutta la costruzione del partito e' un'unione indissolubile di uomini e donne che, identificandosi con il "Patto di Lealta' per il Nord", intendono dare il meglio delle proprie energie per il successo del PPN e, quindi, del Paese tutto. Autodisciplina, perche' in un'attivita' basata sul volontariato, quale e' quella dell'attivismo politico, piu' che le norme, piu' che i controlli, piu' che le sanzioni la differenza la fa sempre e solo la libera volonta' di tutti gli iscritti di uniformarsi a regole di comportamento rispettose degli altrui diritti e non penalizzanti per la "comunità-partito" presa nel suo insieme. |
| Art. 35.
Norme di condotta degli Iscritti
Tutti gli Iscritti debbono sempre uniformare la loro condotta nella vita di partito o quando, all'esterno, sono comunque identificabili come esponenti del PPN alla massima correttezza formale e sostanziale. Sono pertanto espressamente vietate le condotte discriminanti, insultanti, escludenti nei rapporti con gli altri. |
| Art. 36.
Responsabilita' disciplinare
La responsabilita' e' sempre individuale, il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' non riconosce le punizioni collettive, in caso di condotte scorrette da parte di gruppi organizzati di Iscritti, l'accertamento della verita' procedera' sempre su base individuale partendo dai responsabili gerarchici per i quali le responsabilita' di condotta sono sempre aggravate. L'Iscritto a cui si addebita una condotta scorretta ha il diritto di conoscere la sua accusa e chi lo ha accusato. |
| Art. 37.
Procedimenti disciplinari
Il procedimento disciplinare e' cosi' normato: a) il responsabile della struttura organizzativa di iscrizione del Socio ritenuto passibile di addebito avvia il procedimento mediante contestazione scritta, con prova di ricezione e di data, dell'addebito appena ne abbia notizia ad abbia acquisito i necessari riscontri documentali e testimoniali e comunque non oltre quindici giorni dalla data in cui ne abbia ricevuto notizia; b) il Socio accusato ha diritto di richiedere una sua convocazione preliminare al responsabile della struttura organizzativa di appartenenza per offrire le prove della insussistenza delle accuse entro il termine di 5 giorni dalla contestazione; c) se il responsabile accetta le valutazioni del Socio accusato, il procedimento si chiude entro quindici giorni dalla richiesta di convocazione di cui alla lettera b e ne viene data notizia al livello gerarchicamente superiore. Per le azioni che riguardano i componenti dell'Assemblea Federale, sempre nello stesso termine, ne viene informato il Presidente; d) se gli elementi addotti dal Socio non vengono ritenuti idonei a privare di rilevanza i riscontri documentali o testimoniali gia' acquisiti, oppure il Socio non si e' avvalso della possibilita' di cui al precedente punto b), entro 15 giorni dall'avvio del procedimento di cui alla lettera a, viene convocata la Commissione di Garanzia; e) la Commissione di Garanzia, riunita in seduta con verbalizzazione, ascolta il responsabile che ha avviato la contestazione disciplinare ed il Socio accusato. Questi potra' farsi aiutare da una memoria scritta o dall'assistenza di un altro Socio; f) udite le parti, la Commissione di Garanzia emettera' la propria decisione, entro un mese dalla data di convocazione di cui alla lettera d dopo una camera di consiglio a porte chiuse; g) nel dispositivo andranno, succintamente, esposte le motivazioni dell'annullamento o della conferma dell'addebito disciplinare e, se confermato, la sanzione che viene irrogata; h) la sanzione e' immediatamente esecutiva, fermo restando il diritto di appello nel merito o per equita'; i) nel caso i tempi di cui alle lettere c, d, f vengano superati il procedimento e' estinto. |
| Art. 38.
Sanzioni disciplinari
La Commissione di Garanzia puo' irrogare le seguenti sanzioni, in ordine di progressiva gravita': I. Richiamo verbale; II. Richiamo scritto; III. Sospensione dalla vita di Partito sino a 1 mese; IV. Decadenza dalle cariche; V. Non accettazione della domanda di rinnovo al Partito per l'anno successivo; VI. Espulsione. |
| Art. 39.
Ricorsi avverso sanzioni disciplinari
a) L'appello e' promosso presso il Collegio dei Probiviri per i lodi della Commissione di Garanzia, entro 15 giorni dalla decisione di cui alla lettera f. I ricorsi nel merito indicano la volonta' del Socio accusato di continuare a dichiarare la propria estraneita' all'addebito; i ricorsi per equita' accettano la decisione ma ne contestano la sanzione irrogata; b) Il secondo grado di giudizio si svolge solo sulla documentazione del primo grado e su eventuali memorie integrative ma non prevede la presenza delle parti interessate; c) La decisione assunta in secondo grado deve essere presa entro 15 giorni dalla presentazione dell'appello ed e' irrevocabile. Essa deve essere applicata entro cinque giorni, da tutte le strutture ed i dirigenti del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta'. |
| Art. 40.
Principi ispiratori
Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' basa la sua azione su un duplice binario: - Unitarieta' della direzione politico-strategica; - Rispetto delle specificita' dei diversi territori che compongono la Padania. Questo si traduce in un forte centro Federale che crea le linee guida del Partito e mira a costituire la massa critica affinche' le nostre idee abbiano maggiore possibilita' di ascolto e recepimento all'interno delle politiche del Paese ed altresi', si traduce in un'organizzazione territoriale stratificata e policentrica al fine di valorizzare al massimo le competenze e le specificita' dei nostri Iscritti e del territorio. L'organizzazione territoriale e' la seguente: - Regioni; - Province; - Comuni. |
| Art. 41.
Unioni Regionali
L'Unione Regionale e' la struttura del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' che opera in una Regione della Padania. E' costituita su iniziativa del Segretario Federale del PPN e, dopo la celebrazione della sua prima Assemblea, e' articolata nella seguente maniera: a) Segretario Regionale; b) Vice Segretario Regionale; c) Tesoriere Regionale; d) Dirigente Regionale, ovvero l'iscritto che ricopre qualsiasi carica prevista dal presente Statuto che e' ricompresa tra l'art 41 e l'art 43; e) Direttivo Regionale. Tutte le cariche sono gratuite e durano tre anni; in caso di subentro la durata sara' quella residua del triennio. I Direttivi regionali potranno avere, al massimo, un plenum cosi' composto: I. Valle d'Aosta = i tre Segretari Comunali con piu' iscritti piu' 2 componenti eletti, totale 5 componenti; II. Piemonte = i 7 Segretari provinciali piu' 14 componenti eletti, totale 21 componenti; III. Lombardia = 11 Segretari provinciali piu' 22 componenti eletti, totale 33 componenti; IV. Trentino Alto Adige/Sudtirol = i 2 Segretari provinciali piu' 4 componenti eletti, totale 6 componenti; V. Veneto = i 7 Segretari provinciali piu' 14 componenti eletti, totale 21 componenti; VI. Friuli Venezia Giulia = i 4 Segretari provinciali piu' 8 componenti eletti, totale 12 componenti; VII. Liguria = i 4 Segretari provinciali piu' 8 componenti eletti, totale 12 componenti; VIII. Emilia Romagna = i 9 Segretari provinciali piu' 18 componenti eletti, totale 27 componenti. IX. Marche = i 5 Segretari provinciali piu' 10 componenti eletti, totale 15 componenti. In attesa di completare l'attivazione di tutte le strutture provinciali i numeri dei Direttivi regionali saranno inferiori ma sempre rispettando il rapporto 1/3 Segretari provinciali 2/3 componenti eletti dall'Assemblea regionale. Le prerogative e le modalita' di funzionamento degli organi del livello Regionale equivalgono a quelle dei corrispondenti organi federali, alla cui disciplina si rinvia nei limiti della compatibilita'. Resta salvo il principio che solo gli organi direttivi federali sono autorizzati all'uso del nome, del simbolo e della sigla del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta'. |
| Art. 42.
Federazioni Provinciali
La Federazione Provinciale e' la struttura del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' che opera in una Provincia della Padania. E' costituita su iniziativa del Segretario Regionale del PPN con l'autorizzazione - scritta - del Segretario Federale, e, dopo la celebrazione della sua prima Assemblea, e' articolata nella seguente maniera: a) Segretario Provinciale; b) Vice Segretario Provinciale; c) Tesoriere Provinciale; d) Dirigente Provinciale, ovvero l'iscritto che ricopre qualsiasi carica prevista dal presente Statuto che e' ricompresa tra l'art 42 e l'art 43; e) Direttivo Provinciale. Tutte le cariche sono gratuite e durano tre anni; in caso di subentro la durata sara' quella residua del triennio. I Direttivi provinciali potranno avere, al massimo, un plenum composto da 30 membri, cosi' articolati: i legali rappresentanti pro tempore (Segretari Comunali) delle 10 sezioni comunali piu' rappresentative e 20 componenti eletti dall'Assemblea provinciale. I Direttivi provinciali dovranno sempre rispettare il rapporto 1/3 Segretari comunali 2/3 componenti eletti dall'Assemblea provinciale. Le prerogative e le modalita' di funzionamento degli organi del livello provinciale equivalgono a quelle dei corrispondenti organi federali, alla cui disciplina si rinvia nei limiti della compatibilita'. Resta salvo il principio che solo il livello Federale e' autorizzato all'uso del nome, del simbolo e della sigla del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta'. |
| Art. 43.
Sezione Comunale
La Sezione comunale e' la struttura del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' che opera in un Comune della Padania. E' costituita su iniziativa del Segretario Provinciale del PPN con l'autorizzazione - scritta - del Segretario regionale, e, dopo la celebrazione della sua prima Assemblea, e' articolata nella seguente maniera: a) Segretario Comunale; b) Tesoriere Comunale; c) Dirigente Comunale, ovvero l'iscritto che ricopre qualsiasi carica prevista dal presente Statuto che e' ricompresa nel presente articolo; d) Direttivo Comunale. Tutte le cariche sono gratuite e durano tre anni; in caso di subentro la durata sara' quella residua del triennio. I Direttivi comunali sono cosi' composti: - Sino a 100 Iscritti - 5 componenti compresi il Segretario ed il Tesoriere; - Sino a 200 Iscritti - 9 componenti compresi il Segretario ed il Tesoriere; - Oltre 200 Iscritti - 15 componenti compresi il Segretario ed il Tesoriere. Tutti i componenti dei Direttivi sono eletti dalle assemblee comunali. Le prerogative e le modalita' di funzionamento degli organi del livello provinciale equivalgono a quelle dei corrispondenti organi federali, alla cui disciplina si rinvia nei limiti della compatibilita'. Resta salvo il principio che solo il livello Federale e' autorizzato all'uso del nome, del simbolo e della sigla del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta'. |
| Art. 44.
Autonomia gestionale e patrimoniale
Le articolazioni territoriali previste dal presente Titolo hanno tutte una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attivita' riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze che sono di seguito elencate: - Unioni regionali: a) Spese fisse per la sede nel limite del 50% del gettito derivante dalla quota di competenza del tesseramento; b) Spese di attivita' politica-propagandistica; c) Spese per gli organi collegiali provinciali; d) Spese per propaganda; e) Contributi organizzativi alle Federazioni provinciali inquadrate; f) Contributi straordinari a qualsiasi livello organizzativo presente nel territorio regionale; g) Facolta' di apertura di un c/c bancario o postale. - Federazioni provinciali: a) Spese fisse per la sede nel limite del 50% del gettito derivante dalla quota di competenza del tesseramento; b) Spese di attivita' politica-propagandistica; c) Spese per gli organi collegiali provinciali; d) Contributi organizzativi e straordinari alle sezioni comunali inquadrate. - Sezioni Comunali: a. Spese fisse per la sede nel limite del 50% del gettito derivante dalla quota di competenza del tesseramento; b. Spese di attivita' politica-propagandistica. I conti preventivi e consuntivi di ciascuna struttura territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti dal Tesoriere Federale. Ogni previsione di spesa fissa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento. Le spese non ricorrenti dovranno avere copertura nella disponibilita' di cassa gia' presente. I responsabili delle strutture organizzative territoriali che hanno assunto un impegno rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati o per spese fuori dagli ambiti ammessi dal presente articolo. |
| Art. 45.
Attivazione delle strutture
Ferme le deroghe di cui alla norma transitoria VI dello Statuto, le strutture territoriali del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' si possono attivare quando: a) Unione Regionale, quando sono attive la meta' piu' una delle Federazioni provinciali possibili ovvero quando risultino associati almeno 150 (centocinquanta) Iscritti indipendentemente dalle strutture attivate; b) Federazione provinciale, quando sono attive almeno 7 (sette) sezioni comunali ovvero quando risultino associati almeno 50 (cinquanta) Iscritti indipendentemente dalle strutture attivate; c) Sezione comunale, quando sono iscritti almeno 3 Soci. |
| Art. 46.
Attivita' di coordinamento e controllo
Ferme restando le titolarita' e le competenze dei diversi livelli territoriali, il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' basa il proprio agire politico sull'istanza del coordinamento operativo tra le diverse istanze organizzative. Pertanto, sono di esclusiva competenza: - Federale: Manifesto politico, obiettivi finali e strategici del Partito, regole amministrative e di garanzia democratica, potere di surroga in caso di inadempienza; - Regionale: coordinamento delle politiche regionali, gestione degli associati nella regione, individuazione delle linee politiche per le materie devolute alla competenza regionale; - Comunale: politica territoriale coordinata a livello provinciale al fine di evitare posizionamenti incoerenti rispetto alle linee guida del Partito. |
| Art. 47.
Elezioni
Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' sostiene la partecipazione attiva e democratica alle elezioni in tutte le istituzioni della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea. |
| Art. 48.
Candidature
Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' puo' candidare i propri Iscritti per le cariche elettive in conformita' con le leggi elettorali italiane. La selezione dei candidati avviene attraverso procedure trasparenti e democratiche. Le liste dei candidati sono approvate dalla Segreteria Politica. Tutti i Soci Ordinari, che ne abbiano i requisiti di legge, possono presentare la loro candidatura entro i termini fissati dalla Segreteria Politica, che sceglie i candidati con voto palese. Il Segretario ha facolta' di nomina di due candidati con precedenza sugli altri. |
| Art. 49.
Presentazioni delle liste elettorali
E' a cura del responsabile della struttura del PPN interessata dalle elezioni procedere con gli adempimenti di Legge per la presentazione delle liste elettorali e per il processo di selezione dei candidati. |
| Art. 50.
Simbolo di lista
La titolarita' all'uso del nome e del simbolo del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' e' una diretta responsabilita' del Segretario Federale del PPN. Per tutte le elezioni sara' cura dei diversi responsabili di livello informare la Direzione Federale dell'avvenuta preparazione della lista, della selezione dei candidati e della scrittura del programma politico territoriale per ottenerne l'approvazione all'uso del nome "Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta'" ed all'uso del simbolo. E', pertanto, sempre sottratta alla potesta' dei rappresentanti legali delle strutture territoriali di poter procedere alla presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali a nome del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta'. |
| Art. 51.
Principi generali
Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' gestisce le proprie finanze in modo trasparente e responsabile, in ottemperanza alle leggi finanziarie italiane. L'organo responsabile della gestione finanziaria e' la Tesoreria. Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale. |
| Art. 52.
Entrate
Le entrate sono costituite da: - quote associative versate dagli iscritti; - contributi volontari versati dagli iscritti eletti al parlamento europeo, nazionale e nei consigli regionali; - contributi volontari versati dagli iscritti eletti nei consigli comunali; - contributi volontari versati dagli iscritti eletti nelle altre Istituzioni rappresentative; - erogazioni liberali, donazioni e lasciti; - libere contribuzioni dei simpatizzanti e dei benemeriti; - finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente; - ogni altra attivita' di raccolta ammessa dalla legge. Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 149/2013 il PPN prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. Il versamento dei contributi deve essere conforme alle previsioni della legge 21 febbraio 2014 n. 13. Non e' ammesso accettare contributi da soggetti ricadenti nelle fattispecie dell'Art 10 della medesima legge. |
| Art. 53.
Uscite
Le uscite sono costituite da: - spese di funzionamento della sede Federale; - spese del personale della sede Federale; - spese di esercizio connesse con lo svolgimento dell'attivita' politica a livello Federale; - spese connesse con le competizioni elettorali europee e/o politiche e di eventuali campagne referendarie; - propaganda; - contributi ordinari alle strutture territoriali; - contributi straordinari alle strutture territoriali. |
| Art. 54.
Patrimonio
Il patrimonio del Partito e' costituito da: - avanzi dalle gestioni precedenti; - immobili, comunque acquisiti; - conti correnti ordinari e di gestione del risparmio. Il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' dispone del suo eventuale patrimonio per coprire eventuali spese impreviste o per intraprendere azioni straordinarie di attivita' politica. |
| Art. 55.
Esercizio
Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione del Partito al 31 dicembre dell'anno di costituzione. I successivi esercizi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, l'Assemblea Federale e' convocata per l'approvazione del rendiconto d'esercizio e del bilancio preventivo. |
| Art. 56. Bilanci delle articolazioni territoriali e sgravio di responsabilita'
La struttura organizzativa Federale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attivita' riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi federali non rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni. I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo gli indirizzi pervenuti dal Segretario Federale e dal Tesoriere ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento. I dirigenti di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente e congiuntamente approvate dal Segretario Federale e dal Tesoriere. E' in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facolta' di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie: - compravendita di beni immobili; - compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere; - costituzione di societa'; - acquisto di partecipazioni di societa' gia' esistenti; - accensione e concessione di finanziamenti; - stipula di contratti di mutuo; - rimesse di denaro da e/o verso l'estero; - apertura di conti correnti all'estero e valutari; - acquisto di valuta; - richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia. Tutti i livelli territoriali dovranno approvare il proprio rendiconto entro questa inderogabile sequenza temporale: - livello comunale, entro il 31 gennaio di ciascun anno; - livello provinciale, entro il 28 febbraio di ciascun anno, approvando il proprio rendiconto che congloba i rendiconti delle strutture comunali di diretta pertinenza; - livello regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, approvando il proprio rendiconto che congloba i rendiconti delle strutture provinciali di diretta pertinenza. |
| Art. 57.
Bilancio consuntivo conglobato
Il bilancio consuntivo conglobato di esercizio viene approvato dall'Assemblea Federale entro il 30 aprile di ciascun anno e congloba i rendiconti di tutte le strutture regionali. Il rendiconto viene pubblicato sul sito internet del Partito, entro i termini previsti dalla legge e prodotto agli organi Istituzionali in conformita' alla Legge. La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici. Ogni intervenuta modifica legislativa in materia di rendicontazione che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente. |
| Art. 58.
Modifiche Statutarie
Le modifiche a questo statuto possono essere proposte da ciascun componente dell'Assemblea Federale. Le proposte di modifica dovranno essere discusse e votate dall'Assemblea Federale. Le deliberazioni di modifica dello statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto. I lavori dell'Assemblea Federale convocata con all'Ordine del Giorno una modifica statutaria dovranno avvenire con atto pubblico. |
| Art. 59.
Disposizioni finali
Ogni questione non regolamentata da questo statuto sara' gestita in conformita' con le leggi italiane. La chiave interpretativa per le eventuali questioni non regolamentate sara', in ordine decrescente di importanza: a) Costituzione della Repubblica italiana; b) Normativa comunitaria; c) Leggi della Repubblica italiana; d) Statuto del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta'; e) Il principio giuridico della buona fede. Ove nonostante lo sforzo esegetico non si arrivasse ad una soluzione della controversia non regolamentata, si ricorrera' all'arbitrato di cui al successivo art. 61. Tutti gli Iscritti al Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' accettano espressamente la clausola compromissoria per le liti che dovessero sorgere all'interno della vita del PPN. |
| Art. 60.
Clausola di salvaguardia
Il Segretario Federale ha mandato per apportare, mediante atto pubblico, tutte le modifiche al presente statuto approvato in sede di atto fondativo presso lo studio del Notaio Carlo Conti del distretto di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese che si rendessero necessarie per l'ottenimento dell'iscrizione al Registro dei partiti politici, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 e s.m.i. Altresi', ogni intervenuta modifica legislativa, approvata successivamente all'iscrizione al Registro dei partiti politici, che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente, nella prima riunione utile dell'Assemblea Federale. |
| Art. 61.
Clausola arbitrale
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli Iscritti o fra alcuni di essi, i loro eredi e il Partito o gli organi dello stesso in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, ivi comprese le controversie derivanti da provvedimenti del Collegio dei Probiviri e' rimessa a giudizio di tre arbitri. Ciascuna parte nomina l'arbitro di propria competenza, il terzo arbitro con funzione di Presidente e' scelto di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale, dove e' posta la sede legale del Partito Popolare del Nord, che provvede anche nelle ipotesi di sostituzione. Gli arbitri giudicano secondo diritto e nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, in forma di arbitrato rituale. L'arbitrato avra' svolgimento in presenza e nella sede legale del PPN che e' tenuto a garantire i locali per i lavori arbitrali. |
| Art. 62.
Scioglimento
Lo scioglimento del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Liberta' e' deliberato dall'Assemblea Federale a maggioranza qualificata dei ¾ aventi diritto. Se lo scioglimento viene approvato, l'Assemblea Federale dovra' nominare un liquidatore e tutte le cariche sociali decadranno. Gli eventuali avanzi di gestione saranno devoluti all'Associazione Culturale Autonomia & Liberta', Codice fiscale n. 91055350168. |
| Art. 63.
Disposizioni transitorie
I. Un Socio fondatore sara' eletto Segretario Federale dall'Assemblea Federale costituita dai soci fondatori. II. L'Assemblea Federale sara' convocata, in modo straordinario vista la presenza di tutti i suoi componenti, in seduta immediata e provvedera' ad eleggere il Vice Segretario Federale Vicario ed il Tesoriere. III. Completato il quadro delle cariche essenziali per il funzionamento statutario, il Segretario Federale proporra' di eleggere i tre componenti del Collegio dei Probiviri - anche tra non Soci IV. Entro i successivi 90 giorni l'Assemblea Federale provvedera' a completare il plenum dei Collegio dei Probiviri eleggendo anche i supplenti. V. L'Assemblea Federale fissera' di anno in anno la quota sociale. VI. Appena una regione avra' attivato almeno una parte delle strutture provinciali si dovra' celebrare l'Assemblea Regionale entro i 90 (novanta) giorni dal raggiungimento del seguente dato numerico: - Valle d'Aosta: all'attivazione di 3 sedi comunali; - Piemonte: all'attivazione di 4 strutture provinciali; - Liguria: all'attivazione di 2 strutture provinciali; - Lombardia: all'attivazione di 5 strutture provinciali; - Trentino-Alto Adige/Sudtirol: all'attivazione di 1 struttura provinciale e di almeno una sede comunale nell'altra provincia; - Veneto: all'attivazione di 3 strutture provinciali; - Friuli - Venezia Giulia: all'attivazione di 2 strutture provinciali; - Emilia-Romagna: all'attivazione di 4 strutture provinciali; - Marche: all'attivazione di 3 strutture provinciali. VII. Se i livelli organizzativi di cui al punto precedente non fossero raggiunti entro il 36° mese dalla fondazione del Partito, le Assemblee Regionali andranno comunque celebrati. VIII. Le Unioni regionali con la celebrazione della propria Assemblea provvedono ad eleggere i propri Dirigenti. |
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