Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 28 maggio 2025 |
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale l'onorevole Giorgia Meloni e' stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale il prof. Orazio Schillaci e' stato nominato Ministro della salute; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2022 con il quale il dott. Andrea Abodi e' stato nominato Ministro per lo sport e i giovani; Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»; Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»; Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le competenze della suddetta Commissione alla sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del comitato tecnico-sanitario, nominato con decreto del Ministro della salute 15 dicembre 2021 e successive modificazioni; Visto il precedente decreto interministeriale del 25 giugno 2024, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella Serie generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 29 ottobre 2024, con il quale e' stata introdotta la possibilita' di utilizzo della camera ipobarica sotto stretto controllo medico sia prima che dopo il suo utilizzo, e che tale possibilita' viene confermata; Visto l'emendamento all'allegato I della citata convenzione internazionale contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2025; Acquisita la proposta della sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del comitato tecnico-sanitario formulata in data 16 gennaio 2025 in merito alla lista WADA dei principi attivi ad azione dopante; Visto il decreto del Ministro n. 64 del 27 marzo 2025, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2025 con n. 485, recante modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping» e successive modificazioni ed integrazioni che abroga e sostituisce il decreto del ministro della salute 19 maggio 2005; Considerata la necessita' di armonizzare la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, parte integrante del presente decreto, il cui impiego e' considerato doping a norma dell'art. 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione all'emendamento all'allegato 1 della «Convenzione internazionale contro il doping nello sport» adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2025 e riportata nell'allegato I, parte integrante del presente decreto. 2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del presente decreto. La lista di cui all'allegato III e' costituita dalle seguenti sezioni: a) sezione 1: classi vietate; b) sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; c) sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; d) sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; e) sezione 5: pratiche e metodi vietati. |
| Allegato I CODICE MONDIALE ANTIDOPING STANDARD INTERNAZIONALE
LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI 2025
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato II CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI CLASSI DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO E' CONSIDERATO VIETATO PER DOPING
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato III Sezione 1 CLASSI VIETATE
Parte di provvedimento in formato grafico Principi Attivi Appartenenti alle Classi Vietate Sezione 2
Parte di provvedimento in formato grafico Medicinali contenenti principi attivi vietati Sezione 3
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione 4 Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi vietati e dei relativi medicinali
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione V Pratiche e metodi vietati.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Il presente decreto sostituisce il decreto 25 giugno 2024, citato in premessa, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 28 maggio 2025
Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro per lo sport e i giovani Abodi
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 805 |
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