Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2025 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto della Lega per Salvini Premier - approvato dal congresso federale il 5 aprile 2025. |
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STATUTO DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1. Finalita'
1. Lega per Salvini Premier e' un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalita' la pacifica trasformazione dello Stato italiano in un moderno Stato federale attraverso metodi democratici ed elettorali. Lega per Salvini Premier promuove e sostiene la liberta' e la sovranita' dei popoli a livello europeo. |
| Art. 2. Struttura organizzativa della Lega per Salvini Premier
1. Lega per Salvini Premier e' una confederazione composta dalle seguenti articolazioni territoriali regionali costituite a livello regionale, provinciale o sovra-provinciale, in forma di associazioni non riconosciute: Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste; Piemonte; Liguria; Lombardia; Trentino; Alto Adige - Südtirol; Veneto; Friuli Venezia Giulia; Emilia; Romagna; Toscana; Marche; Umbria; Lazio; Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna. 2. Il Consiglio Federale puo', con apposita delibera, approvare la costituzione di altre articolazioni territoriali regionali, riconoscendone ufficialmente l'adesione alla Lega per Salvini Premier. La definizione dei confini territoriali delle articolazioni territoriali regionali spetta al Consiglio Federale. 3. Il Consiglio Federale puo' deliberare, altresi', l'adesione alla Lega per Salvini Premier di altre associazioni e l'adesione della Lega per Salvini Premier ad altre associazioni od organismi internazionali, in conformita' a quanto previsto in un apposito regolamento. |
| Art. 3 Simbolo e denominazione
1. Il simbolo della Lega per Salvini Premier appartiene ed e' nella legittima disponibilita' della Lega per Salvini Premier. 2. Il simbolo, allegato al presente Statuto, e' costituito da un rettangolo di colore blu in cui campeggia la scritta "Lega per Salvini Premier" in bianco, circondata da una sottile cornice sempre di colore bianco. 3. Il Consiglio Federale concede, in conformita' ad un apposito regolamento dallo stesso deliberato, l'utilizzo del simbolo alle articolazioni territoriali regionali regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto e per il perseguimento delle finalita' in questo indicate, fatto salvo quanto previsto di seguito per l'utilizzo del simbolo a fini elettorali. La concessione del simbolo puo' essere revocata dal Consiglio Federale. 4. In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte delle articolazioni territoriali regionali per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario Federale. 5. Il Consiglio Federale, per tutti i tipi di elezione, puo' apportare al simbolo e al contrassegno, le modifiche ritenute piu' opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. In particolare potra' deliberare di presentare contrassegni elettorali, sia con la denominazione «Lega per Salvini Premier», sia con l'aggiunta di tutte le sue varianti regionali nel caso di elezioni regionali o amministrative. 6. Tutti i simboli usati nel tempo da Lega per Salvini Premier o dai movimenti (incluse le articolazioni territoriali regionali) in essa confluiti, o che in essa confluiranno, anche se non piu' utilizzati, o modificati, o sostituiti, sono di proprieta' esclusiva della Lega per Salvini Premier, fatta eccezione per quelli su cui verte un titolo di proprieta' altrui. 7. La denominazione e' «Lega per Salvini Premier». |
| Art. 4. Sede della Lega per Salvini Premier
1. Lega per Salvini Premier ha sede legale in Milano, Via Carlo Bellerio n. 41. |
| Art. 5. Scioglimento della Lega per Salvini Premier
1. Lo scioglimento della Lega per Salvini Premier puo' essere deliberato dal Congresso Federale, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti. In caso di scioglimento della Lega per Salvini Premier, per qualunque causa, vi e' obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
| Art. 6. Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative
1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto delle norme di legge. 2. Le cariche elettive relative al candidato Sindaco e alla collegata lista riferita a Comuni e Citta' non capoluogo di Provincia, vengono proposte dalle sezioni Comunali competenti, e approvate dalla relativa sezione Provinciale. 3. Le cariche elettive relative al candidato Sindaco e alla lista collegata, riferita a Citta' capoluogo di Provincia e al candidato Presidente di provincia e la lista dei candidati Consiglieri provinciali, vengono proposte dalla sezione Provinciale competente, e approvate dalla relativa articolazione territoriale regionale. 4. Le cariche elettive relative al candidato Sindaco e alla collegata lista riferita a Citta' capoluogo di Regione, nonche' quelle a candidato Governatore e alle collegate liste vengono proposte dalla articolazione territoriale regionale competente e approvate dal Consiglio Federale. 5. Il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste relative alle consultazioni elettorali politiche ed europee. |
| Art. 7. Organi della Lega per Salvini Premier
1. Sono organi della Lega per Salvini Premier: - il Congresso Federale; - il Consiglio Federale; - il Segretario Federale; - L'Amministratore Federale; - il Comitato Disciplinare e di Garanzia; - il Responsabile Federale Organizzativo; - il Responsabile Federale del Tesseramento; - il Responsabile Federale degli Enti Locali; - la Commissione Statuto e Regolamenti; - il Coordinamento Federale del Movimento Giovanile. 2. La Lega per Salvini Premier promuove la parita' dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. |
| Art. 8. Il Congresso Federale
1. Il Congresso Federale e' l'organo rappresentativo di tutti i soci della Lega per Salvini Premier ed e' competente per le modifiche del presente Statuto. 2. Esso stabilisce la linea politica e programmatica della Lega per Salvini Premier. 3. Partecipano al Congresso Federale, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi Regionali delle rispettive articolazioni territoriali regionali. 4. Il Congresso Federale e' convocato dal Segretario Federale in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale o su richiesta del Segretario Federale. 5. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. 6. Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso. |
| Art. 9. Elezioni da parte del Congresso Federale
1. Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale. 2. Tale carica e' incompatibile con qualsiasi altra carica nella Lega per Salvini Premier o nelle articolazioni territoriali regionali. 3. Elegge, inoltre, i 22 (ventidue) membri del Consiglio Federale. |
| Art. 10. I Delegati al Congresso Federale
1. Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati al Congresso Federale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie articolazioni territoriali regionali seguendo le modalita' previste da apposita norma regolamentare. 2. Sono membri di diritto e votanti: il Segretario Federale, i membri del Consiglio Federale, i Segretari Regionali, i Segretari Provinciali delle articolazioni territoriali, i Parlamentari, i membri di Governo nazionale o Regionale, i Consiglieri Regionali, i Presidenti di Provincia e i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane, purche' in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Ordinari Militanti. 3. Il Consiglio Federale ha la facolta' di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe. |
| Art. 11. Il Consiglio Federale
1. Il Consiglio Federale determina l'azione generale della Lega per Salvini Premier, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso Federale. 2. Dura in carica 4 (quattro) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di piu' della meta' dei suoi membri. 3. Compongono il Consiglio Federale, con diritto di parola e di voto: - il Segretario Federale; - l'Amministratore Federale; - i vice segretari Federali; - il Responsabile Federale Organizzativo; - il Coordinatore Federale del Movimento Giovanile; - i Segretari di ciascuna articolazione territoriale regionale; - 22 (ventidue) membri eletti dal Congresso Federale seguendo le modalita' previste da apposita norma regolamentare. 4. Partecipano, con il solo diritto di intervento, purche' in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Ordinari Militanti, i Soci fondatori di Lega per Salvini Premier, il Responsabile Federale del Tesseramento, il Responsabile Federale degli Enti Locali, il Presidente del Gruppo alla Camera dei Deputati, il Presidente del Gruppo al Senato della Repubblica, il Capodelegazione al Parlamento Europeo, i Governatori Regionali, il Coordinatore dei Dipartimenti, gli Amministratori Federali scaduti e decaduti per i 5 (cinque) anni successivi al termine del mandato, e il segretario verbalizzante delle sedute nominato dal Consiglio Federale. 5. I Segretari delle articolazioni territoriali regionali in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi Vice Segretari Vicari Regionali con diritto d'intervento e di voto a condizione che gli stessi siano membri effettivi del proprio Consiglio Direttivo Regionale. 6. Il Consiglio Federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parita' di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio. 8. Con apposita delibera, il Consiglio Federale puo' estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla Lega per Salvini Premier, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potra' essere in forma occasionale o continuativa senza diritto di voto. Tale delibera e' revocabile dal Consiglio Federale. 9. E' ammessa la partecipazione tramite videoconferenza, telefono o qualsiasi altro sistema o dispositivo che permetta ai membri una fattiva e completa partecipazione attiva e democratica al Consiglio Federale purche' prevista nella Convocazione. |
| Art. 12. Competenze del Consiglio Federale
1. E' di competenza del Consiglio Federale: - deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi; - approvare nei termini di legge, il rendiconto della Lega per Salvini Premier predisposto dall'Amministratore Federale; - nominare il Coordinatore Federale del Movimento Giovanile, su proposta dell'organismo previsto dal regolamento federale del Movimento Giovanile; - rilasciare un parere ai sensi dell'art. 28 sulle proposte di modifica degli statuti delle articolazioni territoriali regionali ad esso sottoposte dalla Commissione Statuto e Regolamenti secondo l'art. 20; - definire la veste grafica delle tessere, stabilire l'importo delle quote associative e i termini per il rinnovo della militanza; - nominare i membri del Comitato Disciplinare e di Garanzia; - approvare i regolamenti della Lega per Salvini Premier predisposti dalla Commissione Statuto e Regolamenti ai sensi dell'art. 20; - vigilare sul comportamento politico delle articolazioni territoriali regionali; - approvare il Codice Etico. 2. E' organo d'appello per i Soci Ordinari Militanti colpiti da provvedimenti disciplinari emanati dal Comitato Disciplinare e di Garanzia. 3. In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari Regionali e dei relativi Consigli Direttivi Regionali e delibera, altresi', gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici. 4. In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste. 5. Il Consiglio Federale approva le deliberazioni dei Consigli Direttivi Regionali relative al candidato Governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato Sindaco per le citta' capoluogo di Regione e alle relative liste. 6. Il Consiglio Federale puo' delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture della Lega per Salvini Premier, ad esclusione della funzione disciplinata all'art. 34. 7. Il Consiglio Federale si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. 8. Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, e' considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Federale. Analogamente si provvedera' alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di non eletti della stessa articolazione territoriale regionale del membro da sostituire, il Consiglio Direttivo Regionale competente provvedera' direttamente alla nomina di un suo rappresentante. 9. Le dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri del Consiglio Federale comportano la convocazione automatica del Congresso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dall'evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In questa fase i poteri e le competenze del Consiglio Federale vengono assunte dal Segretario Federale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal Vicesegretario Vicario. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione. |
| Art. 13. Il Segretario Federale
1. Il Segretario Federale rappresenta politicamente Lega per Salvini Premier e, nel rispetto delle attribuzioni di cui al presente statuto, ne presiede l'organizzazione e l'attivita'. Il Segretario Federale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 4 del presente Statuto. 2. Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi della Lega per Salvini Premier. Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale dando attuazione alla linea politica e programmatica della Lega per Salvini Premier; convoca e presiede il Consiglio Federale, ne coordina le attivita', riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. In caso di assenza puo' delegare un membro del Consiglio Federale a presiedere in sua vece. Esprime parere sulle candidature alle cariche elettive esterne. Su delibera del Consiglio Federale, egli puo' delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici. 3. Il Segretario Federale dura in carica 4 (quattro) anni. Egli nomina e revoca fino a 4 (quattro) suoi vice (di cui uno vicario) scegliendoli tra i Soci Ordinari Militanti appartenenti a 4 (quattro) articolazioni territoriali regionali diverse. 4. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Vicesegretario Vicario convoca il Congresso Federale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario Federale. Il Congresso Federale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario Federale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Federale stesso. |
| Art. 14. L'Amministratore Federale
1. La gestione amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria della Lega per Salvini Premier spetta all'Amministratore Federale nominato dal Segretario Federale tra i Soci Ordinari Militanti con l'anzianita' di militanza determinata ai sensi del punto V delle disposizioni finali. L'Amministratore Federale puo' essere revocato e sostituito in ogni momento dal Segretario Federale. 2. L'Amministratore Federale e' il legale rappresentante della Lega per Salvini Premier e allo stesso competono i poteri di firma, compresi quelli relativi alle dichiarazioni ed attestazioni da rendere in sede elettorale per la presentazione delle liste di candidati e/o per la presentazione del contrassegno, nonche' di rappresentanza in giudizio innanzi ai Tribunali di ogni ordine e grado. L'Amministratore Federale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 4 del presente Statuto. 3. Per la responsabilita' civile ed amministrativa riconnessa alle attivita' svolte dal partito o da suoi esponenti, qualora essa per legge ricada sulla persona del legale rappresentante, risponde solidalmente il partito. 4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, all'Amministratore Federale compete: - l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali (ove del caso mediante utilizzo di un sistema di cash pooling tra i conti correnti riferiti alle singole entita' associate), nonche' le richieste di fideiussioni sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi; - la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere; - la sottoscrizione di mandati di pagamento; - l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; - la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea; - la gestione della contabilita' della Lega per Salvini Premier, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalita' conseguenti, in conformita' alle leggi vigenti in materia; - ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge o che si renda necessario per il funzionamento del partito e per lo svolgimento delle sue attivita', compresa la sottoscrizione dei relativi contratti. 5. L'Amministratore Federale, inoltre, nel rispetto delle linee guida assunte dal Consiglio Federale, decide: - l'ammontare della spesa per le campagne elettorali; - la possibile erogazione di apporti a favore delle articolazioni territoriali regionali e delle delegazioni territoriali. 6. Le operazioni che determinano una spesa di importo superiore a quello stabilito dal Consiglio Federale, con delibera che dovra' essere pubblicata sul sito di Lega per Salvini Premier, devono essere autorizzate dal Segretario Federale. 7. L'Amministratore Federale, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo economico-contabile su organi e articolazioni di Lega per Salvini Premier, puo' accedere alla documentazione bancaria e contabile delle articolazioni territoriali regionali. 8. Al medesimo scopo, nonche' ai fini della redazione del bilancio, le articolazioni territoriali regionali trasmettono semestralmente una rendicontazione sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Lega per Salvini Premier ed una relazione sulla gestione e rispondono alle richieste di chiarimenti e di integrazioni documentali eventualmente avanzate dall'Amministratore Federale. 9. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Amministratore Federale puo' avvalersi di delegati, nel numero massimo di due, del cui operato resta responsabile. |
| Art. 15. Comitato Disciplinare e di Garanzia
1. Il Comitato Disciplinare e di Garanzia e' l'organo che assume provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento. 2. Le modalita' di deliberazione del Comitato Disciplinare e di Garanzia sono dettagliate in un apposito regolamento improntato al rispetto del principio del contraddittorio. 3. Il Comitato e' composto dal Responsabile Federale Organizzativo e da un numero minimo di 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio Federale tra i SOM che non abbiano diritto di voto in Consiglio Federale. 4. Il Presidente del Comitato e' il Responsabile Federale Organizzativo che ha la responsabilita' dell'istruttoria delle deliberazioni e la verbalizzazione delle sedute del Comitato. Il Presidente si astiene dal voto in Consiglio Federale sui provvedimenti assunti dal Comitato Disciplinare e di Garanzia. 5. Il giudizio del Comitato Disciplinare e di Garanzia e' appellabile al Consiglio Federale come organo di ultima istanza. |
| Art. 16. Il Responsabile Federale Organizzativo
1. Il Responsabile Federale Organizzativo e' nominato, ed eventualmente revocato, dal Segretario Federale, presiede il Comitato Disciplinare e di Garanzia e la Commissione Statuto e Regolamenti. Verifica l'applicazione delle linee d'azione generale espresse dal Consiglio Federale e vigila sull'adozione ed attuazione delle delibere del Consiglio Federale stesso verificando l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e il comportamento degli organi della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali. |
| Art. 17. Il Responsabile Federale del Tesseramento
1. Il Responsabile Federale del Tesseramento e' nominato, ed eventualmente revocato, dal Segretario Federale. Partecipa con diritto di parola al Consiglio Federale. Verifica l'applicazione delle normative relative al tesseramento di cui al presente Statuto e dei relativi regolamenti. Assicura la presenza delle tessere sul territorio e relaziona al Consiglio Federale sull'andamento almeno una volta l'anno. |
| Art. 18. Il Responsabile Federale degli Enti Locali
1. Il Responsabile Federale degli Enti Locali e' nominato, ed eventualmente revocato, dal Segretario Federale. Partecipa con diritto di parola al Consiglio Federale. Coordina i Responsabili Enti Locali Regionali e delle articolazioni territoriali. 2. E' responsabile dell'aggiornamento della banca dati degli eletti nelle istituzioni. |
| Art. 19. I Dipartimenti
1. I dipartimenti sono un'articolazione interna al movimento cui fa capo il coordinatore dei dipartimenti, nominato direttamente dal Segretario Federale. 2. Il coordinatore dei dipartimenti provvede a nominare, sentito il Segretario Federale, i singoli capi dipartimento nazionali competenti per materia. Ogni capo dipartimento nazionale nomina, di concerto con i Segretari regionali, i propri referenti regionali. 3. Le funzioni del coordinamento nazionale sono di dare impulso e coordinamento alle iniziative politico-programmatiche del movimento sul territorio nazionale per conto del Segretario; raccordare e armonizzare la comunicazione interna, esterna e tra i dipartimenti stessi dei contenuti politico-programmatici. |
| Art. 20. Modifiche dello Statuto, del simbolo, della denominazione e dei regolamenti. Commissione Statuto e Regolamenti
1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dal Congresso Federale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 2. Le modifiche del simbolo, della denominazione e dei regolamenti della Lega per Salvini Premier possono anche essere approvate dal Consiglio Federale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 3. La Commissione Statuto e Regolamenti, nominata dal Segretario Federale su proposta del Consiglio Federale e presieduta dal Responsabile Federale Organizzativo, formula proposte di modifica del presente Statuto, che, previo parere favorevole del Segretario Federale, sottopone alla deliberazione del Consiglio Federale e successivamente al Congresso Federale. 4. La Commissione Statuto e Regolamenti formula, altresi', proposte di modifica, ovvero pareri, dello Statuto delle articolazioni territoriali regionali, che, previo parere favorevole del Segretario Federale, sottopone al Consiglio Federale. Ai sensi del precedente art. 12, il Consiglio Federale esprime un parere sulle modifiche dello Statuto delle articolazioni territoriali regionali, che dovranno comunque essere deliberate dal relativo Congresso Regionale; l'accoglimento di tale parere e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della articolazione territoriale regionale alla Lega per Salvini Premier. 5. La Commissione Statuto e Regolamenti predispone i regolamenti della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali ed e' competente per le modifiche degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti della Lega per Salvini Premier sono approvati dal Consiglio Federale, i regolamenti delle articolazioni territoriali regionali dai relativi Consigli Direttivi Regionali. Quanto ai regolamenti delle articolazioni territoriali regionali, l'adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della articolazione territoriale regionale alla Lega per Salvini Premier. |
| Art. 21. Trattamento dei dati personali
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito delle attivita' associative e' Lega per Salvini Premier, nella persona dell'Amministratore Federale, il quale potra' designare uno o piu' Responsabili del trattamento al fine di assicurare il rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali in piena conformita' alle normative vigenti in tema di riservatezza dei dati personali in possesso della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali, in particolare con riferimento a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni. |
| Art. 22. Il Coordinamento Federale del Movimento Giovanile
1. Il Coordinamento Federale del Movimento Giovanile coordina, attraverso un proprio regolamento approvato dal Consiglio Federale, l'attivita' dei gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai singoli Consigli Direttivi Regionali. L'eta' massima dei membri dei gruppi giovanili e' di anni 30 (trenta). 2. Una volta superata tale soglia di eta', i titolari continueranno a ricoprire le proprie cariche fino al completamento del mandato e al rinnovo dell'organo. |
| Art. 23. Patrimonio della Lega per Salvini Premier
1. La Lega per Salvini Premier non persegue fini di lucro. Tutto quanto e' nella libera disponibilita' e godimento della Lega per Salvini Premier costituisce il suo patrimonio. |
| Art. 24. Entrate
1. Le entrate di Lega per Salvini Premier sono costituite: - dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni a livello federale; - da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore della Lega per Salvini Premier; - dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti; - da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge; - da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente. 2. Le risorse sono utilizzate secondo le modalita' stabilite dal Consiglio Federale. 3. Le risorse sono ripartite fra Lega per Salvini Premier, le articolazioni territoriali regionali e le delegazioni territoriali. I criteri di ripartizione sono determinati dall'Amministratore Federale nel rispetto delle linee guida assunte dal Consiglio Federale. 4. Sono destinati alle articolazioni territoriali regionali e alle delegazioni territoriali, qualora da esse raccolti, i proventi di manifestazioni o partecipazioni, le quote associative, le donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente, il contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti. 5. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge. |
| Art. 25. Uscite
1. Le spese di Lega per Salvini Premier sono le seguenti: - spese generali della Lega per Salvini Premier; - apporti che l'Amministratore Federale delibera di destinare alle articolazioni territoriali regionali e alle delegazioni territoriali; - spese per il personale; - spese per la stampa, per le attivita' di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione; - spese per le campagne elettorali; - sovvenzioni a sostegno di altri movimenti autonomisti; - spese connesse alle finalita' di cui all'art. 1 del presente Statuto a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche; - spese per promuovere la parita' dei generi nella partecipazione alla politica; - spese per Scuole Quadri e per la formazione politica dei militanti; - spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni; - spese per finalita' sociali; - ogni altra spesa che si renda necessaria. |
| Rendiconto della Lega per Salvini Premier e controllo contabile
Art. 26. 1. L'Amministratore Federale predispone nei termini di legge il rendiconto d'esercizio della Lega per Salvini Premier in conformita' alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio Federale. 2. Il Consiglio Federale approva il rendiconto predisposto dall'Amministratore Federale. 3. Il Consiglio Federale emana e pubblica sul sito internet della Lega per Salvini Premier un regolamento interno di contabilita' ai fini dell'uniformazione della tenuta contabile. 4. Lega per Salvini Premier assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno, alla gestione economico-finanziaria e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilita' anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita'. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet della Lega per Salvini Premier sono pubblicati lo Statuto, il Rendiconto di Esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota Integrativa, la Relazione della Societa' di Revisione, il Verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio Federale, nonche' ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale. |
| Art. 27. Garanzia di Trasparenza e Controllo contabile
1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, l'Amministratore Federale della Lega per Salvini Premier, in conformita' a quanto prescritto dall'art.9, commi 1 e 2, legge 6 luglio 2012, n. 96 e dall'art. 7, Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13, si avvale di una societa' di revisione iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Alla societa' di revisione e' affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della Lega per Salvini Premier. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio della Lega per Salvini Premier, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile. |
| Art. 28. Le articolazioni territoriali regionali e le delegazioni territoriali
1. Le articolazioni territoriali regionali si obbligano a rispettare i principi e le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti, in conformita' alla Legge in vigore, al presente Statuto e al controllo espresso sullo Statuto medesimo dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. 2. La Commissione Statuto e Regolamenti della Lega per Salvini Premier predispone, altresi', il testo dei regolamenti delle articolazioni territoriali regionali ed e' competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle articolazioni territoriali regionali sono approvati dai relativi Consigli Direttivi Regionali. 3. Ciascuna articolazione territoriale regionale gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla Legge e ha liberta' di iniziativa e di attivita' nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso Federale e dal Consiglio Federale. 4. Le articolazioni territoriali regionali devono prevedere come propri organi un Congresso, un Consiglio Direttivo, un Segretario, un Amministratore e un Responsabile Organizzativo. 5. Ogni articolazione territoriale regionale puo' articolarsi al suo interno in Sezioni Provinciali, di Circoscrizione, e Comunali (di seguito, insieme «delegazioni territoriali»). 6. La Sezione Provinciale e' l'organo che coordina l'attivita' delle Sezioni Comunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della provincia istituzionale. In casi particolari, il Consiglio Direttivo Regionale potra' deliberare l'istituzione di piu' Sezioni Provinciali all'interno della medesima provincia istituzionale. L'istituzione di una nuova Sezione Provinciale deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale. 7. La Sezione di Circoscrizione e' una sezione sovra comunale che puo' essere istituita a livello regionale, disciplinata con apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 20. 8. La Sezione Comunale e' l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi della Lega per Salvini Premier e della relativa articolazione territoriale regionale. La competenza territoriale della Sezione coincide, solitamente, con quella del Comune. Il Consiglio Direttivo Provinciale potra' estendere la competenza territoriale e di tesseramento ai Comuni limitrofi privi di Sezione Comunale. 9. Ciascuna Sezione Comunale e' rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio Direttivo di Sezione, eletti attraverso Assemblee o Congressi. 10. L'organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni Provinciali, Comunali o di eventuali gruppi di lavoro sono disciplinate da appositi regolamenti. 11. Nelle articolazioni territoriali regionali il cui territorio coincide con una sola provincia, le competenze al livello provinciale sono assunte direttamente dalla articolazione territoriale regionale. |
| Art. 29. Iscrizione alla Lega per Salvini Premier
1. Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto possono liberamente iscriversi alla Lega per Salvini Premier, conseguendo la qualifica di socio. 2. L'acquisizione della qualifica di socio della Lega per Salvini Premier implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio della articolazione territoriale regionale che ha rilasciato la tessera, e viceversa. 3. I soci appartengono a due categorie differenti: - Soci Ordinari Militanti; - Soci Sostenitori. 4. I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti alla Lega per Salvini Premier e conseguentemente alla articolazione territoriale regionale che ha rilasciato la tessera come Socio Sostenitore. 5. Il socio all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare alla Sezione territorialmente competente la quota associativa fissata dal Consiglio Federale. La quota e' intrasmissibile e deve essere versata direttamente dal socio. L'elenco degli iscritti e' trasmesso al competente organo della Lega per Salvini Premier. 6. A ciascun socio e' rilasciata una tessera emessa dalla Lega per Salvini Premier nella quale dovra' essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o di Socio Sostenitore. Le articolazioni territoriali regionali adottano esclusivamente la tessera della Lega per Salvini Premier quale tessera sociale. 7. Il Consiglio Federale autorizza le articolazioni territoriali regionali e le relative delegazioni territoriali al rilascio delle tessere d'iscrizione e alla riscossione della quota associativa. 8. L'acquisizione e il mantenimento della qualifica di socio della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale sono disciplinati in un apposito regolamento della Lega per Salvini Premier. 9. Il domicilio del Socio, per ogni notifica prevista dal presente statuto, si intende quello desunto dai libri sociali. Il Socio e' tenuto a comunicare ogni singola variazione. |
| Art. 30. Soci
a) I Soci Ordinari Militanti 1. I Soci Ordinari Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il codice etico approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti. 2. Sia la prima tessera da Socio Ordinario Militante che, in caso di rinnovo, le successive sono rilasciate dalla Sezione territorialmente competente. 3. I requisiti e le modalita' di acquisizione della qualifica di Socio Ordinario Militante sono disciplinati dall'apposito regolamento della Lega per Salvini Premier. 4. La qualifica di Socio Ordinario Militante e' incompatibile con l'iscrizione o la manifestata adesione pubblica a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica, a liste civiche non autorizzate dall'organo competente o ad associazioni precluse dalla Lega per Salvini Premier. 5. Il verificarsi di tale incompatibilita' e il mancato superamento dello stesso e' motivo di cancellazione d'ufficio. b) I Soci Sostenitori 1. I Soci Sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale, fatto salvo il diritto di elettorato attivo per le sole elezioni della Sezione Comunale, con anzianita' di tesseramento normata da apposito regolamento. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale o, nel caso in cui la articolazione territoriale regionale non abbia una Sezione Provinciale, dal Segretario Regionale. 2. La tessera da Socio Sostenitore puo' essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno. Per poter richiedere la qualifica di Socio Ordinario Militante e' necessario che il socio sia in possesso della tessera da Socio Sostenitore dell'anno in corso e abbia conseguito l'anzianita' di tesseramento stabilita dall'apposito regolamento della Lega per Salvini Premier. |
| Art. 31. Perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante
1. La perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante viene richiesta dal Consiglio Direttivo della Sezione Comunale al Consiglio Direttivo Provinciale entro il termine del 30 novembre. La richiesta deve contenere le comprovate inattivita' del Socio. Il Consiglio Direttivo Provinciale si deve esprimere entro il successivo 31 dicembre. In caso di parere favorevole del Consiglio Direttivo Provinciale deve essere inviata comunicazione scritta al Socio che potra' iscriversi, per l'anno successivo, come Socio Sostenitore. Il Socio puo' inoltrare ricorso al Consiglio Direttivo Regionale entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione inviata al Socio. |
| Art. 32. Decadenza dei soci
1. La qualifica di socio si perde: - per dimissioni; - per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine previsto dall'apposito regolamento; - per espulsione, secondo quanto previsto dall'art. 34 del presente Statuto; - per cancellazione dai libri sociali, secondo quanto previsto dagli articoli 30 lettera a) comma 5 e 34 del presente Statuto. 2. Le modalita' applicative sono normate dal Regolamento. 3. La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex socio o dei suoi eredi. |
| Art. 33. Il Controllo sugli organi della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali
1. Il controllo sugli organi delle delegazioni territoriali e delle articolazioni territoriali regionali e' fatto in conformita' al principio secondo cui gli organi di livello superiore controllano gli organi di livello inferiore. 2. L'organo che esercita il controllo puo' deliberare l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo Statuto, ai regolamenti e alle linee d'azione della Lega per Salvini Premier; nei casi piu' gravi, puo' essere decretato lo scioglimento dell'organo. L'organo che esercita il controllo puo' avocare a se' i poteri dell'organo inerte. 3. La revoca del Segretario di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale, o lo scioglimento del Consiglio Direttivo di una delegazione territoriale sono deliberati dal competente organo di livello superiore. In caso di delibera di revoca o di scioglimento dell'organo, deve contestualmente essere prevista, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire. 4. Il Consiglio Federale, su richiesta del Segretario Federale, puo' sciogliere il Consiglio Direttivo Regionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa, sostituendolo con un Commissario Federale. Tale deliberazione deve essere motivata e deve essere assunta con la maggioranza dei tre quinti dei membri del Consiglio Federale. Il Congresso straordinario di tale articolazione territoriale regionale dovra' tenersi entro il termine definito dal Consiglio Federale. 5. Con le medesime modalita' di cui al comma precedente il Consiglio Federale puo' deliberare l'esclusione della articolazione territoriale regionale dalla Lega per Salvini Premier qualora la articolazione territoriale regionale stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d'azione generale della Lega per Salvini Premier e con quanto previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti. 6. In situazioni di particolare urgenza, compreso il caso di dimissioni del Segretario di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale o di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale, il Segretario di livello superiore puo' nominare, con efficacia immediata, un Commissario. 7. Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dall'apposito regolamento della Lega per Salvini Premier, tutte le deliberazioni sono appellabili nei modi e nei termini previsti da apposito regolamento. 8. Il Consiglio Federale puo' agire, ai sensi del presente articolo, nei confronti di organi di qualsiasi livello. |
| Art. 34. Il Controllo sui soci della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali e i provvedimenti disciplinari
1. Gli organi della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali vigilano sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente Statuto e degli statuti delle articolazioni territoriali regionali. 2. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei soci sono: - il richiamo scritto; - la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte; - la revoca della qualifica di Socio Ordinario Militante; - l'espulsione dalla Lega per Salvini Premier e dalla articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnita' o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignita' di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' della Lega per Salvini Premier o della articolazione territoriale regionale o ne compromettano l'immagine politica. 3. Per indegnita' si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori. 4. Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' della Lega per Salvini Premier o della articolazione territoriale regionale si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica della Lega per Salvini Premier o della articolazione territoriale regionale, ovvero cerchi di comprometterne l'unita' o il patrimonio ideale. 5. La candidatura del socio in una lista non autorizzata comprovata da documenti ufficiali o l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega per Salvini Premier da parte di soci eletti alla carica di Parlamentare, Europarlamentare, Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali. 6. I provvedimenti disciplinari sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto. 7. Il Consiglio direttivo provinciale puo' richiedere un provvedimento disciplinare, inviando copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle motivazioni tramite lettera raccomandata A.R. al socio interessato, che potra' presentare una propria memoria difensiva, o una eventuale richiesta di audizione, secondo quanto previsto dal Regolamento. L'organo giudicante e' il Consiglio Direttivo Regionale. 8. Il Consiglio Direttivo Regionale puo' autonomamente assumere un provvedimento a condizione che il Socio destinatario sia stato preventivamente avvisato con le modalita' previste al comma precedente. 9. L'Organo di appello per i provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo Regionale e' il Comitato Disciplinare e di Garanzia. 10. Per le cariche istituzionali sovra provinciali e per i componenti degli Organi Federali, la richiesta del provvedimento, con le stesse modalita' previste dal comma 7, e' di competenza del Consiglio Direttivo Regionale. L'Organo giudicante e' il Comitato Disciplinare e di Garanzia. 11. Il Comitato Disciplinare e di Garanzia puo' autonomamente assumere un provvedimento a condizione che il Socio destinatario sia stato preventivamente avvisato con le modalita' previste dal comma 7. 12. L'Organo di appello per i provvedimenti assunti dal Comitato Disciplinare e di Garanzia e' il Consiglio Federale. 13. L'organo giudicante, e l'organo di appello, procederanno all'accertamento dei fatti, ed hanno facolta' di comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto o deliberato. 14. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi salvo la richiesta di sospensiva da parte del Socio con le modalita' previste dal regolamento. 15. L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attivita' indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito. 16. La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali e' di competenza del Consiglio Direttivo Regionale salvo i provvedimenti assunti ai sensi del comma 10 la cui competenza e' del Comitato Disciplinare e di Garanzia. |
| Art. 35. I doveri degli eletti
1. Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale. 2. Il mancato rispetto dei doveri previsti dal presente articolo comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 34. |
| Art. 36. I Gruppi Parlamentari
1. I parlamentari espressi dalla Lega per Salvini Premier si costituiscono in gruppo, il cui Presidente riferisce direttamente al Segretario Federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale. 2. L'adesione al gruppo Lega per Salvini Premier da parte di eletti nelle liste di altri movimenti politici dovra' essere proposta dal gruppo parlamentare della Lega per Salvini Premier ed approvata dal Consiglio Federale. 3. Il Consiglio Federale, qualora sia ravvisata l'opportunita', politica ed organizzativa, puo' deliberare la costituzione di un gruppo composito. 4. L'adesione ad altro gruppo, da parte degli eletti nelle liste della Lega per Salvini Premier, dovra' essere altresi' concordata con il Consiglio Federale. |
| Art. 37. I Gruppi Consiliari
1. Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri eletti nelle liste della Lega per Salvini Premier si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario Regionale per quanto riguarda i Consiglieri Regionali. Si fara' riferimento al Segretario Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri Provinciali, Comunali e Circoscrizionali. 2. Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Direttivo Regionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovra' essere preventivamente concordata con il Segretario Regionale e ratificata dal Consiglio Direttivo Regionale, qualora sia ravvisata l'opportunita', politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo da parte degli eletti nelle liste di Lega per Salvini Premier dovra' essere altresi' concordata con il Segretario Regionale e ratificata dal Consiglio Direttivo Regionale. Disposizioni finali I. Il Consiglio Federale, con propria delibera, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, puo' correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonche' introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso e' competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto. Il Consiglio Federale puo' apportare le modifiche allo Statuto richieste dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici, salvo poi informare il Congresso Federale alla prima convocazione utile. II. La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorche' parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso Federale e Regionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimita' di eventuali giustificazioni sara' valutata dal Consiglio Federale. III. Le articolazioni territoriali regionali devono organizzare Scuole Quadri permanenti, utili per la formazione politica dei militanti. La frequentazione di tali scuole e' requisito preliminare per la presa in esame delle candidature alle elezioni amministrative. I Parlamentari e i Consiglieri Regionali devono prestare obbligatoriamente e gratuitamente la loro opera, a seconda delle proprie specifiche competenze, al fine di contribuire attivamente alla formazione dei tesserati all'attivita' amministrativa e politica. Un apposito regolamento della Lega per Salvini Premier stabilira' le modalita' di partecipazione e le sanzioni in caso di inottemperanza. IV. Il numero dei mandati per le cariche elettive interne ed esterne alla Lega per Salvini Premier e alle articolazioni territoriali regionali, i requisiti di anzianita' ed esperienze politico/organizzative nella Lega per Salvini Premier per le candidature interne ed esterne, nonche' la procedura per l'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario Militante sono determinati in un apposito regolamento. V. Per la carica di Segretario Federale l'anzianita' di militanza richiesta e' di almeno 7 (sette) anni, per i membri del Comitato Disciplinare e di Garanzia e' richiesta una anzianita' di militanza di almeno 5 (cinque) anni e per tutte le altre cariche elettive a livello federale e' richiesta una anzianita' di militanza di almeno 3 (tre) anni. Disposizioni transitorie I. Il Segretario Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale, ha il potere di modificare la sede della Lega per Salvini Premier, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013. II. Le relazioni e gli accordi con altre associazioni o partiti politici sono disciplinati da specifici regolamenti. |
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