Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 21 maggio 2025
Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2024/2963 della Commissione del 29 novembre 2024, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varieta' delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi e della direttiva (UE) 2024/3010 della Commissione del 29 novembre 2024 che modifica le direttive 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio e la direttiva 93/61/CEE della Commissione per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi per le piante sulle sementi e su altro materiale riproduttivo vegetale.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, in particolare l'art. 7, paragrafo 2, lettere a) e b);
Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, in particolare l'art. 7, paragrafo 2, lettere a) e b);
Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;
Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varieta' delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varieta' delle specie di ortaggi;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 36;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/ CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/ CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e che istituisce, tra le altre cose, l'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ»);
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, che identifica tra le attivita' di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'art. 5 che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto in particolare l'allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante le condizioni che devono soddisfare le sementi ed in particolare le sezioni I e II, inerenti, tra le altre cose, i requisiti relativi agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), rispettivamente, per specie oleaginose e da fibra e specie ortive;
Visto in particolare l'allegato VIII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante i caratteri e condizioni da osservarsi per determinare la differenziabilita', l'omogeneita', la stabilita' e, nei casi previsti, il valore agronomico e di utilizzazione delle varieta' di specie agrarie e ortive ai fini della loro iscrizione nel registro nazionale;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2970 della Commissione del 29 novembre 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure volte a prevenire la presenza del Tomato brown rugose fruit virus sulle piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum annuum L. e stabilisce le frequenze dei controlli ufficiali;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2024/2963 della Commissione, del 29 novembre 2024, con la quale sono apportate modifiche delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varieta' delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2024/3010 della Commissione del 29 novembre 2024 che modifica le direttive 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio e la direttiva 93/61/CEE della Commissione per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi per le piante sulle sementi e su altro materiale riproduttivo vegetale, ed in particolare gli articoli 1 e 2;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025;
Ritenuto pertanto necessario aggiornare l'elenco di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, inerente i protocolli e le linee direttrici indicate, cosi' come modificate dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/2963, contenenti i caratteri e le condizioni minime sui quali deve vertere l'esame per determinare la differenziabilita', l'omogeneita', la stabilita' e, nei casi previsti il valore agronomico e di utilizzazione delle varieta' appartenenti ad alcune specie di piante agrarie e ortive;
Ritenuto necessario, altresi', in attuazione degli articoli 1 e 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2024/3010, aggiornare l'allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante le condizioni che devono soddisfare le sementi ed in particolare le disposizioni di cui all'allegato VI, sezioni I e II, mediante l'aggiunta dei due nuovi organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) Tobacco ringspot virus e Tomato brown rugose fruit virus;
Ravvisata la necessita' di recepire nell'ordinamento nazionale le direttive di esecuzione (UE) 2024/2963 e (UE) 2024/3010, ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, quali atti di esecuzione dell'Unione europea che modificano esclusivamente modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico;
Acquisito il parere favorevole del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione sementi di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, nella seduta del 24 febbraio 2025;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 25 febbraio 2025;
Ritenuto di dover procedere in conformita';

Decreta:

Art. 1

1. Con il presente decreto, in attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2024/2963 della Commissione, del 29 novembre 2024 e ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono aggiornati i protocolli per l'esame di varieta' di specie agricole e ortive di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.
2. Con il presente decreto, in attuazione degli articoli 1 e 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2024/3010 della Commissione, del 29 novembre 2024 e ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono aggiornate, altresi', le disposizioni di cui alle sezioni I e II dell'allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, inerenti, tra le altre cose, i requisiti relativi agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ).
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. L'allegato VIII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, e' sostituito dall'allegato I al presente decreto.
 
Art. 3

1. Nell'allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, Sezione I Colture erbacee da pieno campo, lettera D) Oleaginose e da fibre, Parte I. Sementi di base e certificate, Punto 5, dopo la tabella «Funghi e oomiceti» e' aggiunta la tabella

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Nell'allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, alla Sezione II, Colture erbacee ortive, Parte I - Sementi di base, certificate e standard, Punto 3, nella tabella figurante alla lettera c), alla sezione «Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi» e' aggiunta la seguente stringa:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° giugno 2025.
Roma, 21 maggio 2025

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 875