Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 25 giugno 2025 |
Modifiche al decreto 27 maggio 2019, recante «Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonche' per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto 12 ottobre 2017». |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle Capitanerie di porto
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi; Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE; Vista la Convenzione internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Ministro della sanita' 20 agosto 1999, recante ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 ottobre 1999, n. 249; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017, recante disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 ottobre 2017, n. 249; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019, recante riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonche' per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 giugno 2019, n. 133; Considerato che la Convenzione internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009, entrera' in vigore il 26 giugno 2025; Considerato che con la decisione 2014/241/UE del Consiglio del 14 aprile 2014, gli Stati membri sono stati autorizzati a ratificare o ad aderire, per le parti di esclusiva competenza dell'Unione, alla Convenzione internazionale di Hong Kong e che risulta sia stato avviato l'iter di approvazione dello schema di disegno di legge di formale ratifica della Convenzione che ne da' piena ed intera esecuzione ed attuazione; Considerato che, nelle more della definizione della menzionata ratifica, risulta necessario integrare e armonizzare tecnicamente le previsioni del d.d. n. 450/2019 mediante alcuni formali richiami al regolamento (UE) n. 1257/2013 e alla Convenzione, parallelamente all'iter di ratifica della Convenzione, in corso di definizione; Considerata la necessita' di prevenire, ridurre o eliminare gli effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente causati dal riciclaggio, dal funzionamento e dalla manutenzione delle navi battenti bandiera italiana; Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate, esplicitare le attivita' che devono essere poste in essere durante l'intero ciclo di vita della nave, fino all'avvio della stessa al riciclaggio; Ritenuto, inoltre, necessario determinare le modalita' di controllo, di visita e di rilascio dei pertinenti certificati alle navi battenti bandiera italiana atti a dimostrare che le stesse siano conformi, oltre che al regolamento (UE) n. 1257/2013, anche alla Convenzione internazionale di Hong Kong; Sentiti, in proposito, sia la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sia gli organismi riconosciuti-autorizzati, con cui si e' convenuto sull'estensione dell'autorizzazione in essere; Ritenuto, conseguentemente, necessario modificare il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019, recante «Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonche' per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 giugno 2019, n. 133, per il seguito «decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019;
Decreta:
Art. 1 Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019
1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019, dopo le parole «alle disposizioni contenute» sono aggiunte le seguenti: «nella Convenzione internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009,». |
| Allegato 9
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 10
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019
1. All'art. 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, dopo le parole «di applicazione» sono inserite le seguenti: «della Convenzione internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009 e»; 2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) attestato di conformita' per l'idoneita' al riciclaggio: "attestato di conformita' per l'idoneita' al riciclaggio, di cui alla Regola 11, paragrafo 11, dell'allegato alla Convenzione";»; 3) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) attestato di conformita' all'inventario dei materiali pericolosi: "attestato di conformita' all'inventario dei materiali pericolosi, di cui alla Regola 11, paragrafo 1, dell'allegato alla Convenzione";»; 4) alla lettera f), dopo le parole «nave nuova» sono inserite le seguenti: «ai sensi del Regolamento»; 5) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) nave nuova ai sensi della Convenzione: e' una nave: I. per la quale il contratto di costruzione sia sottoscritto il 26 giugno 2025 o in data successiva; o II. in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia sia stata impostata o si trovi ad uno stadio equivalente di costruzione dopo sei mesi dal 26 giugno 2025 o in data successiva; o III. la cui consegna avvenga dopo trenta mesi dal 26 giugno 2025 o in data successiva.»; 6) dopo la lettera h), e' inserita la seguente: «h-bis) Convenzione: la Convenzione di Hong Kong sul riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, 2009.»; b) al comma 2, dopo le parole «si faccia riferimento», sono aggiunte le seguenti: «alla Convenzione,». |
| Art. 3
Modifiche all'art. 3 del decreto dirigenziale n. 450/2019
1. All'art. 3, comma 1, del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «la bandiera italiana», sono aggiunte le seguenti: «e ricadenti nel campo di applicazione della Convenzione e del regolamento.» |
| Art. 4
Modifiche all'art. 4 del decreto dirigenziale n. 450/2019
1. All'art. 4, comma 1, del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «alle disposizioni», sono aggiunte le seguenti: «della Convenzione e»; 2. All'art. 4, comma 2, del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «le visite di cui», sono aggiunte le seguenti: «alla Regola 10 dell'allegato alla Convenzione e». |
| Art. 5
Modifiche all'art. 5 del decreto dirigenziale n. 450/2019
1. All'art. 5, comma 2, del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «per le finalita' di cui», sono aggiunte le seguenti: «alla Convenzione,»; |
| Art. 6
Modifiche all'art. 6 del decreto dirigenziale n. 450/2019
1. All'art. 6, comma 1 del decreto dirigenziale n. 450/2019, sono apportate le seguenti modificazioni: a. dopo le parole «della nave alle prescrizioni» sono aggiunte le seguenti «della Convenzione e»; b. dopo le parole «l'organismo riconosciuto-autorizzato rilascia» sono aggiunte le seguenti «, rispettivamente, l'attestato di conformita' all' inventario dei materiali pericolosi e»; 2. All'art. 6, comma 2 del decreto dirigenziale n. 450/2019, sono apportate le seguenti modificazioni: a. dopo le parole «effettuata conformemente» sono aggiunte le seguenti «alla Regola 10, paragrafo 1.3 della Convenzione e»; b. dopo le parole «organismo riconosciuto-autorizzato convalida» sono aggiunte le seguenti «l'attestato di conformita' all'inventario dei materiali pericolosi e»; 3. All'art. 6, comma 3 del decreto dirigenziale n. 450/2019, sono apportate le seguenti modificazioni: a. dopo le parole «della stessa alle prescrizioni» sono aggiunte le seguenti «della Convenzione e»; b. dopo le parole «l'organismo riconosciuto-autorizzato rilascia» sono aggiunte le seguenti «, rispettivamente, l'attestato di conformita' per l'idoneita' al riciclaggio e»; 4. All'art. 6, comma 4 del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «"Decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 del 19 dicembre 2016"» sono aggiunte le seguenti «e negli allegati 9 e 10 redatti sulla base delle Appendici 3 e 4 della Convenzione,». |
| Art. 7
Modifica all'art. 7 del decreto dirigenziale n. 450/2019
1. L'art. 7 del decreto dirigenziale n. 450/2019, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Durata, validita' e proroga dei certificati). - 1. L'attestato di conformita' all'inventario dei materiali pericolosi e il certificato di inventario rilasciati alla nave a seguito di visita iniziale hanno una validita' massima di cinque anni dalla data di completamento della visita. 2. L'attestato di conformita' all' inventario dei materiali pericolosi e il certificato di inventario rilasciati alla nave a seguito di visita di rinnovo hanno una validita' massima di cinque anni dalla data di espletamento della visita secondo le modalita' stabilite, rispettivamente, dalla Regola 11, paragrafi da 3 a 7, della convenzione e dall'art. 9, commi 3 e 4, del regolamento. 3. L'attestato di conformita' all'inventario dei materiali pericolosi e il certificato di inventario possono essere prorogati dall'organismo riconosciuto-autorizzato nei casi previsti, rispettivamente, dalla Regola 11, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, e dall'art. 9, commi 7 e 8, del regolamento, su autorizzazione dell'Amministrazione, a seguito di richiesta della societa', o in assenza dell'armatore, corredata da parere dell'organismo stesso. 4. L'attestato di conformita' per l'idoneita' al riciclaggio e il certificato di idoneita' al riciclaggio rilasciati alla nave a seguito di visita finale hanno una validita' non superiore a tre mesi. 5. L'attestato di conformita' per l'idoneita' al riciclaggio e il certificato di idoneita' al riciclaggio possono essere prorogati per un singolo viaggio dall'organismo riconosciuto-autorizzato se ricorrono le condizioni di cui, rispettivamente, alla Regola 14, paragrafo 5, della Convenzione, e all'art. 10 comma 5 del regolamento, su autorizzazione dell'amministrazione, a seguito di richiesta della societa', o in assenza dell'armatore, corredata da parere dell'organismo stesso. L'organismo riconosciuto-autorizzato che procede alla proroga dei predetti certificati ne deve dare informazione all'Ufficio di iscrizione della nave.». |
| Art. 8
Modifiche all'art. 8 del decreto dirigenziale n. 450/2019
1. All'art. 8, comma 1, del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «fermo restando quanto previsto» sono aggiunte le seguenti: «dalla Regola 10, paragrafo 1.3 della Convenzione e». |
| Art. 9
Modifiche all'art. 10 del decreto dirigenziale n. 450/2019
1. All'art. 10, comma 1, lettera e), del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «di materiali pericolosi conformemente» sono aggiunte le seguenti: «alla Regola 4 della Convenzione e». |
| Art. 10
Modifiche all'art. 12 del decreto dirigenziale n. 450/2019
1. All'art. 12, comma 1, del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «,del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, della Convenzione». |
| Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, unitamente ai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Roma, 25 giugno 2025
Il Comandante generale: Carlone |
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