IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, che dispone a favore dei titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione nel caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; Visto l'art. 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con cui il beneficio di cui al citato art. 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 e' stato prorogato per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi; Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, il quale rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione delle disposizioni di attuazione; Visto, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2024, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cui sono state emanate le disposizioni di attuazione, e, in particolare, l'art. 5, comma 8, con il quale sono state dettate le regole di determinazione della maggiorazione del costo per le societa' appartenenti a un «gruppo interno» - come definito dall'art. 1, lettera f), dello stesso decreto interministeriale - introducendo un «fattore di correzione» al fine di attuare la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 2, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 216 del 2023, secondo cui l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nell'ambito di un gruppo di societa' individuato in base all'art. 2359 del codice civile; Ritenuto di dover chiarire, per evitare incertezze interpretative, la portata applicativa del «fattore di correzione» indicato nel citato comma 8 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2024, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2024, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1. L'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2024, e' sostituito dal seguente: «8. Ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell'art. 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le societa' del gruppo interno». Roma, 27 giugno 2025
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone |