Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2025 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 giugno 2025, n. 104 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. |
| Allegato Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto (di seguito congiuntamente «le Parti» e singolarmente «Parte»); desiderosi di promuovere relazioni amichevoli tra i due Paesi; disponibili a promuovere la cooperazione e il partenariato tra le Parti ai sensi del presente Accordo per raggiungere quanto indicato negli ambiti seguenti e a scambiare conoscenze e informazioni non riservate e disponibili al pubblico: a) scambiare e condividere conoscenze e cooperare nel settore delle tecnologie del trasporto terrestre e delle politiche dei trasporti, dei prezzi dei servizi di trasporto merci; b) condividere informazioni e migliori pratiche per lo sviluppo di piani di sicurezza stradale e di strategie di intervento per la sicurezza stradale, nonche' per sviluppare le attivita' volte a ridurre la mortalita' e i feriti derivanti da incidenti stradali; c) scambiare rapporti analitici, pubblicazioni, materiale tecnico, servizi di esperti e informazioni relative alle finalita' del presente Accordo; d) condividere le migliori pratiche sulla tracciabilita' dei camion e sui metodi di trasporto; e) potenziare lo scambio di programmi e di pratiche riferite alla formazione dei conducenti secondo gli standard e internazionali; f) promuovere e condividere le conoscenze riferite alla creazione di centri di ispezione tecnica ed ai metodi di riabilitazione dei camion al fine di mantenere l'aggiornamento con gli standard e le normative internazionali; g) scambiare competenze sul rispetto e sull'adozione delle convenzioni internazionali nel settore dei trasporti terrestri, come l'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) stipulato a Ginevra il 1° luglio 1970 e l'Accordo relativo al Trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) stipulato a Ginevra il 30 settembre 1957; h) condividere informazioni sulle nuove tendenze nella creazione e gestione dei piani di circolazione, delle reti logistiche e delle relative piattaforme informative; i) scambiare competenze in materia di rafforzamento delle capacita' e formazione, visite in loco workshop e seminari. Disponibili ad organizzare ed agevolare, secondo i reciproci interessi, il trasporto di merci tra i due Paesi mediante veicoli stradali trainati (rimorchi e semirimorchi), utilizzando servizi Ro-Ro (Roll-on/Roll-off), nonche' il transito attraverso rispettivi territori per raggiungere un altro Paese hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni avranno il significato loro attribuito: A) «Autorita' Competenti»: 1. Le Autorita' delle Parti responsabili dell'attuazione del presente Accordo, che sono: per il Governo della Repubblica Italiana: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto: Land Transport Regulatory Authority (LTRA), Ministero dei Trasporti; B) «autorizzazione»: un documento rilasciato dall'Autorita' competente di una Parte che conferisce il diritto di effettuare trasporti internazionali su strada nel territorio di quella Parte da parte di un vettore con sede nel territorio dell'altra Parte contraente. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per «uso singolo» (andata e ritorno) oppure, se concordato da entrambe le Parti, con «validita' annuale»; (1) C) «transito»: trasporto attraverso i rispettivi territori delle Parti, con destinazione in un Paese terzo, senza carico o scarico di merci nei territori delle Parti; D) «autorizzazione di transito»: un documento rilasciato dall'Autorita' competente di una Parte che conferisce il diritto di effettuare trasporti internazionali su strada attraverso il territorio di quella Parte da parte di un vettore con sede nel territorio dell'altra Parte. L'autorizzazione puo' essere rilasciata ad «uso singolo» (andata e ritorno) oppure, se concordato da entrambe le parti, con «validita' annuale»; (2) E) «viaggio di andata e ritorno»: il viaggio di andata dei veicoli rimorchiati dal territorio della Parte dove sono immatricolati verso uno o piu' luoghi nel territorio dell'altra Parte e il viaggio di ritorno verso il territorio dell'altra Parte dove sono immatricolati; F) «vettori»: le societa' proprietarie dei veicoli rimorchiati; G) «veicoli rimorchiati»: rimorchi o semirimorchi immatricolati nel territorio della Parte in cui ha sede il trasportatore. (1) L'autorizzazione con validita' annuale dovrebbe facilitare la creazione di un partenariato stabile tra gli operatori
(2) L'autorizzazione con validita' annuale dovrebbe facilitare la creazione di un partenariato stabile tra gli operatori |
| Agreement
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso. |
| Articolo 2
Disposizioni preliminari (Scopo)
1. Il presente Accordo costituisce un meccanismo di cooperazione tra le parti e non viola alcun accordo internazionale valido concluso da una delle parti nel settore dei trasporti terrestri. 2. I vettori di una Parte hanno il diritto di prestare servizi di trasporto di merci, con destinazione o in transito nel territorio dell'altra Parte, esclusivamente con veicoli rimorchiati, utilizzando servizi Ro-Ro. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato ad un accordo formale sottoscritto dalle imprese di autotrasporto egiziana e italiana, da inviare all'autorita' preposta al rilascio dell'autorizzazione, assicurando il regolare trasporto del rimorchio o semirimorchio nell'altro Stato. (3) 3. Il trasporto di merci tra i territori delle Parti e in transito attraverso i rispettivi territori sara' regolato dalle rispettive leggi pertinenti relative all'ingresso e alla permanenza dei veicoli rimorchiati nel territorio di ciascuna Parte. 4. L'attuazione del presente Accordo non comportera' alcuna spesa per le Parti, ne' comportera' alcun costo sui bilanci degli Stati. (3) Tale disposizione e' introdotta per garantire il regolare svolgimento del servizio. |
| Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Articolo 3
Trasporto di merci
1. Dopo o prima di un viaggio su una nave Ro-Ro, il trasporto terrestre di un veicolo rimorchiato nel territorio dell'altra Parte deve essere autorizzato dalla propria Autorita' competente con una autorizzazione valida ai fini della circolazione in detto territorio. Tutte le autorizzazioni sono valide per un unico viaggio di andata e ritorno; previa intesa di entrambe le Parti possono essere rilasciate anche autorizzazioni con validita' annuale. 2. Le predette autorizzazioni saranno scambiate tra le competenti Autorita' delle Parti entro l'inizio dell'anno. Una volta ricevuti i nulla osta dall'altra Parte ciascuna Autorita' competente assegnera' le autorizzazioni ai vettori. L'autorizzazione assegnata ad una determinata azienda non puo' essere trasferita ad altra azienda. 3. Le autorizzazioni e gli altri documenti richiesti ai sensi del presente Accordo dovranno essere conservati a bordo dei veicoli rimorchiati e dovranno essere esibite su richiesta delle Autorita' ispettive di ciascuna Parte al fine di permettere di sbarcare i veicoli rimorchiati e di trainarli, con un trattore stradale, dai porti di sbarco alla destinazione finale e viceversa. 4. I pesi, le dimensioni e gli altri requisiti dei veicoli rimorchiati utilizzati per il trasporto stradale internazionale ai sensi del presente Accordo, compreso il carico per asse, devono essere conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti nella Parte in cui ha luogo il trasporto. 5. Le date previste di ingresso e di partenza sono specificate nell'autorizzazione da parte dell'operatore. 6. Altri documenti, oltre alla predetta autorizzazione ed alla carta di circolazione nazionale, dovranno comprovare la conformita' del veicolo ai migliori standard internazionali di costruzione e sicurezza e dell'apposito controllo tecnico annuale. 7. L'autorizzazione di circolazione e' necessaria anche se il veicolo rimorchiato viene trasportato su un vagone ferroviario per una parte del viaggio dopo e/o prima di un viaggio su strada. 8. Il transito attraverso i territori delle Parti sara' altresi' autorizzato dalle Autorita' competenti con specifica autorizzazione di transito. 9. Non e' consentito il trasporto interno - vale a dire il trasferimento di merci da un luogo ad un altro tramite una strada di comunicazione e mediante l'uso di un veicolo o mezzo di trasporto - nel territorio dell'altra Parte mediante veicoli rimorchiati. Non e' consentito il trasporto con partenza dal territorio dell'altra Parte verso un Paese terzo e viceversa. 10. Lo scambio delle autorizzazioni tra le Parti e' gratuita. I trasportatori saranno soggetti ad agevolazioni per le infrastrutture utilizzate nel territorio dell'altra Parte quali strade, ponti e tunnel, in base ai servizi prestati. 11. Il numero di autorizzazioni scambiate tra le Autorita' competenti sara' concordato annualmente dalle Parti nel corso della riunione della Commissione Mista di cui al successivo articolo 9 tenendo conto delle esigenze di riduzione della congestione della rete stradale, di limitazione dell'impatto ambientale e considerando anche altri motivi di interesse nazionale. 12. Una autorizzazione di destinazione e' valida per un viaggio che ha origine nel territorio di una delle Parti e termina nel territorio dell'altra Parte e viceversa. Mentre si trova nel territorio dell'altra Parte, il veicolo sara' trainato da un trattore stradale immatricolato in quel Paese. Il numero di autorizzazioni di destinazione annuali scambiati dalle Parti e' stabilito dalla Commissione Mista. 13. Una autorizzazione di transito e' valida per il transito di un veicolo rimorchiato attraverso il territorio dell'altra Parte; il numero di autorizzazioni di transito annuali scambiate dalle Parti e' concordato dalla Commissione Mista. 14. Ciascuna Parte puo' decidere autonomamente di limitare il numero di autorizzazioni per il trasporto di veicoli «in transito» sul proprio territorio. 15. Il trasporto di merci, l'ingresso, la circolazione e la permanenza di veicoli nel territorio dell'altra Parte possono essere soggetti a condizioni, ispezioni e precauzioni speciali, qualora necessario per ragioni di sicurezza. 16. Le autorizzazioni hanno validita' annuale e hanno scadenza alla fine del primo mese dell'anno successivo alla data di rilascio. 17. Le autorizzazioni consentono l'ingresso e l'uscita esclusivamente di un veicolo rimorchiato carico. La circolazione di un veicolo rimorchiato vuoto sara' consentita sia durante il viaggio di ritorno, dopo lo scarico delle merci, sia previo rilascio di una «Autorizzazione speciale» rilasciato dall'Autorita' competente dell'altra Parte, come concordato durante la riunione della Commissione Mista di cui al successivo articolo 9. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 giugno 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio |
| Articolo 4
Requisiti assicurativi
Le condizioni della polizza assicurativa dovranno essere conformi alle leggi vigenti nel territorio della Parte in cui avviene il trasporto. |
| Articolo 5
Statistiche
Le Parti individuano congiuntamente i dati statistici che dovranno essere scambiati tra le Autorita' competenti. |
| Articolo 6
Diritto applicabile
1. Il presente Accordo sara' attuato nel rispetto della legislazione egiziana e italiana, nonche' del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. 2. I trasportatori dei veicoli dovranno rispettare la normativa in materia di circolazione stradale e di trasporto in vigore nel territorio di ciascuna Parte. 3. In caso di violazione delle predette norme, le Parti si assisteranno reciprocamente, collaboreranno strettamente e si scambieranno informazioni in merito ai provvedimenti adottati dalle Autorita' competenti in relazione a tali violazioni. |
| Articolo 7
Tasse doganali e pezzi di ricambio
1. Ciascuna Parte consentira' l'ingresso nel proprio territorio ai veicoli rimorchiati immatricolati nel territorio dell'altra Parte, senza restrizioni e senza pretendere il pagamento di tasse e/o dazi doganali dovuti su di essi e sulle merci in transito, a condizione che le garanzie doganali accettate siano efficaci fino alla riesportazione. 2. E' consentito importare pezzi di ricambio di veicoli rimorchiati allo scopo di sostituire le parti danneggiate in caso di guasto del veicolo rimorchiato nel territorio di una delle Parti. Tali articoli saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti e alle istruzioni vigenti in ciascun Paese. 3. All'arrivo nell'altro Paese, ai rimorchi ed i semirimorchi sara' applicata una targa temporanea, che verra' installata e disinstallata nell'area dedicata alla linea Ro-Ro, previo pagamento di una somma concordata tra le Parti. |
| Articolo 8
Fatture e pagamenti
1. I vettori di ciascuna Parte sono soggetti alle norme fiscali, doganali e valutarie in vigore nel territorio della Parte in cui avviene il trasporto. 2. Tutti i pagamenti relativi ai servizi di trasporto eseguiti ai sensi del presente Accordo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio del mercato del giorno della loro esecuzione. 3. I servizi di trasporto eseguiti ai sensi del presente Accordo sono soggetti ai normali pedaggi e ad eventuali costi imposti nei territori di ciascuna Parte. 4. I veicoli circolanti nel territorio dell'altro Stato sono soggetti al pagamento di una tassa di circolazione ridotta. Tutte le tasse sono applicate secondo le leggi in vigore nel territorio di ciascuna Parte e a condizione di reciprocita'. |
| Articolo 9
Commissione Mista
1. Ai fini dell'attuazione e dell'implementazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rappresentanti nominati dalle competenti Autorita'. La Commissione Mista si riunira' tramite videoconferenza ogni volta che una delle parti lo richieda. Oltre agli altri compiti menzionati negli articoli precedenti, la Commissione Mista ha il compito di: a. concordare il numero di autorizzazioni da scambiare annualmente tra le Parti e determinare gli eventuali requisiti per l'esenzione dall'autorizzazione; b. predisporre il modulo di autorizzazione e determinare le modalita' di rilascio e/o scambio delle autorizzazioni. La Commissione Mista puo' introdurre un sistema di autorizzazioni dematerializzate; c. discutere delle problematiche e delle questioni che potrebbero sorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo; d. adottare misure adeguate per facilitare e promuovere lo sviluppo del trasporto Ro-Ro tra i due Paesi; e. sovrintendere su tutta l'attivita' di trasporto, con particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza, anche adottando misure di emergenza a seguito della presentazione di un reclamo da parte di una delle Parti. 2. La Commissione Mista puo' inoltre proporre adeguamenti alle agevolazioni fiscali disciplinate dalle legislazioni nazionali delle Parti sulla base del principio di reciprocita'. 3. Al di fuori delle riunioni ufficiali della Commissione Mista, le Autorita' Competenti, in conformita' del ruolo della Commissione Mista, possono discutere e adottare adeguamenti temporanei. |
| Articolo 10
Risoluzione delle controversie
Eventuali controversie relative all'interpretazione e/o all'attuazione del presente Accordo saranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti. |
| Articolo 11
Sospensione temporanea
Ciascuna Parte potra' sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Accordo, esclusivamente per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dandone comunicazione all'altra Parte entro i successivi trenta giorni. |
| Articolo 12
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo il ricevimento dell'ultima delle due notifiche scritte, con le quali le Parti si saranno reciprocamente comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per la sua entrata in vigore. 2. Il presente Accordo e' valido per un periodo di tre anni e si rinnova automaticamente per periodi analoghi, a meno che una delle Parti non comunichi all'altra, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, almeno tre mesi prima della data di scadenza prevista, la propria intenzione di terminarlo. 3. Il presente Accordo puo' essere modificato previo consenso scritto delle Parti. L'Accordo modificativo entra in vigore seguendo la stessa procedura prevista al comma 1. In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Il Cairo, il 22 gennaio 2024, in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo in inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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