Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2025 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Sequenza contrattuale ENAC ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022. |
|
|
Il giorno 16 giugno 2025 alle ore 15,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del Comparto funzioni centrali. Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata Sequenza contrattuale ENAC ad integrazione del CCNL del personale del Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022. Per l'A.Ra.N. il Presidente, Cons. Antonio Naddeo (firmato). ===================================================================== | Per le Organizzazioni sindacali: | Per le Confederazioni: | +========================================+==========================+ |CISL FP (firmato) |CISL (firmato) | +----------------------------------------+--------------------------+ |FP CGIL (firmato) |CGIL (firmato) | +----------------------------------------+--------------------------+ |UIL PA (firmato) |UIL (non firmato) | +----------------------------------------+--------------------------+ |CONFSAL UNSA (firmato) |CONFSAL (firmato) | +----------------------------------------+--------------------------+ |FLP (firmato) |CGS (firmato) | +----------------------------------------+--------------------------+ |USB PI (firmato) |CISAL (firmato) | +----------------------------------------+--------------------------+ |CONFINTESA FP (firmato) |CONFINTESA (firmato) | +----------------------------------------+--------------------------+ |
| Allegato
SEQUENZA CONTRATTUALE ENAC AD INTEGRAZIONE DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI DEL 9 MAGGIO 2022
SOMMARIO Art. 1 Oggetto, campo di applicazione, effetti Art. 2 Classificazione del personale Art. 3 Norme di prima applicazione Art. 4 Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale per il personale appartenente alle aree operatori, assistenti e funzionari Art. 5 Ispettori specialisti Art. 6 Disapplicazioni e conferme Allegato A Tabella 1 Tabella 2 Tabella 3
Art. 1.
Oggetto, campo di applicazione, effetti
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro e' sottoscritto nell'ambito della specifica sequenza contrattuale prevista all'art. 60, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022 relativo al triennio 2019-2021. 2. Le disposizioni del presente contratto si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato assunto dalle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto IV del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale firmato il 3 agosto 2021. 3. Gli effetti della presente sequenza contrattuale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'amministrazione mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. La sottoscrizione della presente sequenza contrattuale non determina alcun effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro. 5. Con il termine «amministrazione» si intendono le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto IV del CCNQ 3 agosto 2021. 6. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono cosi' indicati: a. CCNL 9 maggio 2022, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021» sottoscritto il 9 maggio 2022; b. CCNL 30 novembre 2009, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dipendente di ENAC, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 30 novembre 2009; c. CCNL 19 febbraio 2007, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dipendente di ENAC, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 19 febbraio 2007 d. CCNL 19 dicembre 2001, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dipendente di ENAC, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999» sottoscritto il 19 dicembre 2001. |
| Allegato A
ISPETTORE SPECIALISTA
Appartengono a questo raggruppamento: i lavoratori che svolgono attivita' caratterizzate da elevate conoscenze specialistiche nel campo dell'aeronautica generale, del controllo del traffico aereo, della navigazione aerea e della meteorologia, con particolare riferimento alle principali normative italiane ed internazionali di riferimento, accompagnate, per alcuni specifici settori, da conoscenze nell'ingegneria aeronautica, nelle tematiche relative ai fattori umani, tecnici ed ambientali in connessione con le tecniche di prevenzione ed investigazione di incidenti o inconvenienti associati all'impiego degli aeromobili. Rientrano in tale ambito: le attivita' di certificazione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei, organizzazioni aeronautiche e relativo personale; le attivita' di certificazione, vigilanza e controllo sui fornitori di servizi del traffico aereo, sulle organizzazioni connesse e relativo personale; le attivita' connesse ad investigazione su incidenti e inconvenienti aeronautici e/o di paracadutismo; i lavoratori che svolgono attivita' caratterizzate da elevate conoscenze specialistiche nel campo della progettazione di infrastrutture stradali e ferroviarie, della gestione del traffico, del controllo della sicurezza, dell'organizzazione dei sistemi di trasporto e dell'analisi dei dati sulla mobilita'. Specifiche professionali: conoscenze altamente specialistiche; competenze adeguate ad affrontare e risolvere problematiche lavorative di tipo complesso relativa alla sicurezza dei voli e/o degli aeroporti, da affrontare con modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; responsabilita' amministrative e di risultato in materia di sicurezza dei trasporti, con specifico riguardo ai compiti istituzionali del singolo ente. Requisiti di base per l'accesso: laurea (triennale o magistrale) nei campi disciplinari correlati all'esercizio delle attivita' e/o elevata esperienza pluriennale nei seguenti ambiti: condotta di aeromobili con relative abilitazioni; controllo del traffico aereo, della navigazione aerea o della meteorologia; tematiche relative alle tecniche e norme di prevenzione ed investigazione degli incidenti e degli inconvenienti aeronautici e/o di paracadutismo; elevata conoscenza della lingua inglese. |
| Tabella 1 Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione di cui all'art. 3 Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 2 Rideterminazione dei valori dell'indennita' di ente Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 3 Misura annua lorda e numero massimo di differenziali stipendiali Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2.
Classificazione del personale
1. A decorrere dal giorno 1° del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, al personale dell'area tecnica economica ed amministrativa ed al personale dell'area operativa famiglia professionale di cui all'art. 14, comma 2, lett. a), del CCNL 19 febbraio 2007 dell'ENAC si applica il sistema di classificazione del personale definito per il Comparto delle funzioni centrali, con le precisazioni di cui ai successivi articoli. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 19 febbraio 2007, i profili dell'area operativa gia' appartenenti alla categoria dei collaboratori sono confermati come «profili ad esaurimento» e confluiscono nell'area degli assistenti. 2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 al personale dell'area operativa, famiglia professionale di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) del CCNL 19 febbraio 2007 si applicano le previsioni di cui all'art. 5 (Ispettori specialisti). |
| Art. 3.
Norme di prima applicazione
1. Dall'entrata in vigore del presente contratto ed entro il termine di cui all'art. 2 (Classificazione del personale), l'amministrazione, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 6, lett. z) del CCNL 9 maggio 2022, definisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale all'interno delle quali confluiscono, nel rispetto della allegata tabella 1 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale. In ogni caso, nell'area dei Funzionari e' collocata la famiglia professionale di cui all'art. 14, comma 2, lett. a) del CCNL 19 febbraio 2007. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione come definito all'art. 2 (Classificazione del personale) e' inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella 1 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione. 3. Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti collettivi integrativi gia' sottoscritti alla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 2 (Classificazione del personale) sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. Analogamente si procede nel caso in cui alla medesima data sia stata firmata solo l'ipotesi di contratto collettivo integrativo. 4. Fermo restando il potere di autotutela dell'amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale gia' in servizio presso l'amministrazione, gia' bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina prevista dal presente contratto per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale. 5. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella 3 di corrispondenza allegata al CCNL 9 maggio 2022. 6. Resta fermo quanto previsto all'art 18, commi 7 e 8 del CCNL 9 maggio 2022. |
| Art. 4. Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale per il personale appartenente alle aree operatori, assistenti e funzionari
1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art. 2 (Classificazione del personale), lo stipendio tabellare delle nuove aree di inquadramento in cui e' confluito il personale indicato all'art. 2 (Classificazione del personale) e' stabilito negli importi previsti per il personale del Comparto funzioni centrali. 2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, l'indennita' di ente del personale indicato al comma 1 e' rideterminata nei nuovi valori di area di cui all'allegata tabella 2. 3. Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al personale di cui al comma 1 in servizio alla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all'art. 44 (Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari) del CCNL 9 maggio 2022: a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna categoria e posizione economica dell'ordinamento professionale vigente alla data di entrata in vigore del presente contratto e gli stipendi tabellari previsti per il personale del Comparto funzioni centrali; b) l'importo annuale corrispondente alla differenza, ove presente, tra i valori dell'indennita' di ente (in corrispondenza di ciascuna categoria e posizione economica) ed i valori della medesima indennita' di cui alla tabella 2. 4. Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad area superiore e rientra nella disponibilita' del Fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l'invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennita' di ente), nel caso in cui la retribuzione fissa annua dell'area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e l'indennita' di ente) sia inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente mantenuta e' computata a carico del Fondo risorse decentrate ed e' riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilita' del Fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova area. 5. Il «differenziale stipendiale» di cui al comma 3 non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori «differenziali stipendiali» di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree) del CCNL 9 maggio 2022 che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso. |
| Art. 5.
Ispettori specialisti
1. In considerazione di talune specifiche attivita' che richiedono l'acquisizione di personale con elevatissime conoscenze specialistiche acquisibili anche a seguito di esperienza professionale pluriennale maturata in specifici ambiti, a decorrere dalla data di cui all'art. 2 (Classificazione del personale), comma 1, e' istituita una figura professionale autonoma rispetto all'ordinamento professionale definito per il Comparto delle funzioni centrali, denominata ispettore specialista, meglio individuata nell'allegato A, nella quale confluisce, in prima applicazione, il personale dell'ENAC e di ANSV inquadrato nell'area Operativa, famiglia professionale di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) del CCNL 19 febbraio 2007 (ispettori di volo , ispettori del traffico aereo e tecnici investigatori aeronautici) alla predetta data. 2. L'amministrazione, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. z) del CCNL 9 maggio 2022, in coerenza con l'allegato A, definisce le competenze professionali della famiglia professionale afferente alla figura professionale dell'ispettore specialista nonche', ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali. 3. La struttura della retribuzione degli Ispettori specialisti e' uguale a quella definita all'art. 44 del CCNL 9 maggio 2022. 4. L'importo annuo lordo dello stipendio tabellare dell'ispettore specialista e' quello indicato per la posizione economica C3 dell'ordinamento professionale vigente alla data di entrata in vigore del presente contratto. 5. Agli ispettori specialisti continuano ad essere erogati l'indennita' di ente di cui all'art. 18 del CCNL 30 novembre 2009 nella nuova misura prevista per l'area dei funzionari nonche', per ENAC ed ANSV, le indennita' di cui all'art. 61, comma 1, lettere i) e j) del CCNL 19 dicembre 2001, nei valori e secondo le discipline vigenti. Per l'ANSFISA, ente per il quale le predette indennita' di cui all'art. 61, comma 1, lettere i) e j) del CCNL 19 dicembre 2001 non sono previste, la contrattazione integrativa puo' definire una indennita', avente natura di trattamento accessorio, correlata alle particolari condizioni di lavoro degli ispettori specialisti, da erogarsi a carico del Fondo risorse decentrate. 6. Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, agli Ispettori specialisti in servizio alla medesima data e' mantenuta a titolo di differenziale stipendiale: a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna posizione economica dell'ordinamento professionale vigente alla data di entrata in vigore del presente contratto e lo stipendio tabellare di cui al comma 4; b) l'importo annuale corrispondente alla differenza, ove presente, tra i valori dell'indennita' di ente in godimento ed i valori della medesima indennita' definiti per i funzionari nella tabella 2. 7. Il differenziale stipendiale di cui al comma 6 cessa di essere corrisposto in caso di cessazione del rapporto di lavoro e rientra nella disponibilita' del Fondo risorse decentrate. 8. Il «differenziale stipendiale» di cui al comma 6 non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori «differenziali stipendiali» di cui al comma 9 che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso. 9. All'ispettore specialista, si applica la disciplina in materia di progressioni economiche prevista per il restante personale del comparto Funzioni centrali, ad eccezione di quanto previsto al comma 10. 10. La misura annua lorda di ciascun «differenziale stipendiale», da corrispondersi mensilmente per tredici mensilita', e' individuata nell'allegata tabella 3, la quale evidenzia altresi' il numero massimo di «differenziali stipendiali» attribuibili a ciascun ispettore specialista, per tutta la durata del rapporto di lavoro. 11. All'ispettore specialista possono essere conferiti incarichi di posizioni organizzative e professionali, secondo la disciplina prevista per i funzionari. 12. All'ispettore specialista si applica quanto previsto all'art. 3 (Norme di prima applicazione), comma 3, del presente contratto. |
| Art. 6.
Disapplicazioni e conferme
1. Dall'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione sono disapplicati: a) l'art. 60, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del CCNL 9 maggio 2022; b) tutte le disposizioni in materia di ordinamento professionale di cui ai precedenti CCNL quali, ad esempio, il Titolo VIII - Sistema di classificazione, del CCNL 19 dicembre 2001, il Titolo III - Sistema di classificazione del personale - del CCNL 19 febbraio 2007 e il Titolo III - Ordinamento professionale - del CCNL 30 novembre 2009, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. Resta fermo quanto previsto dai precedenti CCNL ENAC con riguardo ai Professionisti della seconda qualifica professionale. 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 90 (Clausole speciali per ENAC) del CCNL 12 febbraio 2018, ad eccezione del comma 1, lett. a) limitatamente agli importi relativi all'indennita' di ente, per i quali si fa riferimento alla tabella 2 della presente sequenza contrattuale. |
|
|
|