Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 24 giugno 2025 |
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143; Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni; Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023; Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Visto il decreto 17 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 111 del 14 maggio 2002, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»; Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Tutela Moscato di Scanzo, acquisita al prot. ingresso n. 0354753 del 5 agosto 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021; Considerato che il Consorzio Tutela Moscato di Scanzo e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»; Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e' richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico; Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole delle Regioni Lombardia; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G. dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»; la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 113 del 17 maggio 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni; Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu' dello stesso; Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 113 del 17 maggio 2025, e' approvata. 2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto. |
| Allegato A Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»
Art. 1. Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione. |
| Allegato B
Documento unico
Denominazione/denominazioni: Scanzo; Moscato di Scanzo. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta. Categorie di prodotti vitivinicoli: 1. Vino; 15. Vino ottenuto da uve appassite. Codice della nomenclatura combinata: 22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti 2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009. Descrizione dei vini: Scanzo o Moscato di Scanzo. Breve descrizione testuale: colore: rosso rubino, piu' o meno intenso, che puo' tendere al cerasuolo con riflessi granati; odore: delicato, intenso, persistente, caratteristico; sapore: dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali: titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 14; acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico; acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 25. Pratiche di vinificazione. Pratiche enologiche specifiche: 1. Invecchiamento. Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche. Il vino a denominazione di origine protetta «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di minimo due anni. Per mantenere le peculiari caratteristiche e' vietato l'utilizzo di contenitori in legno. Rese massime: 1. Scanzo o Moscato di Scanzo: 21 ettolitri per ettaro; 2. Scanzo o Moscato di Scanzo: 7000 chilogrammi di uve per ettaro. Zona geografica delimitata. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», ricade nella Provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualita' del territorio del Comune di Scanzorosciate. Tale zona comprende parte del territorio del Comune di Scanzorosciate, compresa nei seguenti confini, con andamento in senso orario a partire da ovest: Via Fanti, Via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla Via Piave, (localita' Negrone), via Polcarezzo, Via IV Novembre, P.zza Caslini, Via F. Martinengo, Via Fanti. Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del Comune di Scanzorosciate. Varieta' di uve da vino: Moscato di Scanzo N. - Moscato. Descrizione del legame/dei legami Scanzo o Moscato di Scanzo Le colline di Scanzorosciate vantano una tradizione vitivinicola antica testimoniata dalla storia. La produzione avviene in una zona molto piccola e su colli con pendenze che oscillano da un minimo del 50% al 100% salvo alcune rare eccezioni, e' su questi erti pendii che da sempre si lavora. La profondita' del terreno coltivato e' minima, sotto vi e' solo roccia marnosa chiamata Sass de la Luna. Le condizioni climatiche scanzesi sono molto simili a quelle del Mediterraneo. Pensare alla tradizione agricola di Scanzorosciate significa senza dubbio pensare al Moscato di Scanzo. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti). Link al disciplinare del prodotto: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPag ina/23158 |
| Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 2. Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo. |
| Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. 2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27. |
| Art. 3. Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», ricade nella Provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualita' del territorio del Comune di Scanzorosciate. Tale zona comprende parte del territorio del Comune di Scanzorosciate, compresa nei seguenti confini, con andamento in senso orario a partire da ovest: Via Fanti, Via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla Via Piave, (localita' Negrone), via Polcarezzo, Via IV Novembre, P.zza Caslini, Via F. Martinengo, Via Fanti. Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del Comune di Scanzorosciate. |
| Art. 4
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (https://www.politicheagricole.it). Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 24 giugno 2025
Il dirigente: Gasparri |
| Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1 Condizioni naturali dell'ambiente Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e comunque di pianura. 4.2 Densita' di impianto Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.300. Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua. 4.3. Forme di allevamento e sesti di impianto I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona, spalliera semplice, pergola unilaterale, a tetto inclinato e casarsa. La Regione Lombardia puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4.4. Irrigazione forzatura E' vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione. 4.5. Resa a ettaro e gradazione minima naturale La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti: produzione uva t /ha 7; titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12,00% vol. La Regione Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo. |
| Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1. Zona di vinificazione Le operazioni di appassimento, vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'imbottigliamento devono essere effettuate nel Comune di Scanzorosciate. Conformemente alla normativa vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. Tuttavia, in conformita' alla normativa vigente, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali. 5.2. Elaborazione L'appassimento delle uve dopo la raccolta deve essere effettuato in locali idonei (anche termoidrocondizionati anche con ventilazione forzata), fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 280 g/l, per un periodo non inferiore ai 21 giorni e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato. Nella vinificazione sono consentite soltanto pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro La resa massima dell'uva in vino e' del 30%. 5.4. Invecchiamento Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di minimo due anni. Per mantenere le peculiari caratteristiche e' vietato l'utilizzo di contenitori in legno. 5.5. Immissione al consumo Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dal 1° novembre del secondo anno dopo la vendemmia. |
| Art. 6. Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino, piu' o meno intenso, che puo' tendere al cerasuolo con riflessi granati; odore: delicato, intenso, persistente, caratteristico; sapore: dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol, di cui almeno il 14,00% svolto con contenuto di zuccheri residui: compreso fra i 50 e i 100 g/l; acidita' totale minima: 4,50 g/l; acidita' volatile massima: 25 meq/l; estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l. |
| Art. 7. Designazione e presentazione 7.1. Qualificazione Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2. Menzioni facoltative Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore, quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali in materia. 7.3. Annata Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. |
| Art. 8. Confezionamento
I contenitori del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», debbono essere, per quanto concerne l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio. Pertanto dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero, e le bottiglie dovranno essere di capienza non superiore ai 750 ml. |
| Art. 9. Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica Fattori naturali rilevanti per il legame Il nome «Moscato di Scanzo» viene dato al vino prodotto nella piccola zona di Scanzorosciate, zona che ospita agglomerati di case che, uniti in comune, danno vita al paese Scanzorosciate. Le pendenze dei colli oscillano da un minimo del 50% al 100%, salvo alcune eccezioni, e' su questi erti pendii che da sempre si lavora. La profondita' del terreno coltivo e' minima, sotto vi e' solo roccia marnosa, da noi chiamata, Sass de la Luna, che se messa al sole si sfalda con il tempo, ma se coperta e protetta e' di difficile lavorazione, formando dei noduli calcarei che le trivelle non riescono ad intaccare. Alcune aree non sono vitate a causa della presenza di grosse rocce. In queste aree vi sono viti storiche ancora in produzione. Il clima tipicamente mediterraneo consente una buona maturazione delle viti e di altre essenze come oliveti. Fattori umani rilevanti per il legame Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione. Le origini del Moscato Rosso Scanzese, si perdono nella notte dei tempi, tanto, per tradizione, da farli risalire all'epoca Atestina. Questa tradizione e' confermata da diverse prove storiche, toponomastiche. La prima di queste e' il toponimo stesso di Rosate, trasformatosi in Rosciate nella prima meta' del 1800. Rosate e' composto da due toponimi Ros e Ate. Il primo, Ros, in lingua greca ha il significato di mazzo di uva, parola ancora comunemente usata nella lingua locale bergamasca, con lo stesso significato. Il secondo toponimo, ate, e' un termine celtico, dal significato di villaggio. I Celti giunti al greco Ros venne indicato come villaggio esistente al loro arrivo con l'aggiunta di ate. In quel villaggio si coltivava un vite che dava un'uva, con sapori particolarmente aromatici, dalla quale si ricavava un vino con sapori spiccatamente medio orientali. Dai greci ai Celti ed infine i Romani, ai quali si fa risalire la fondazione di Scanzo, risultato della trasformazione di un castro romano, da luogo militare in residenza civile. Fu la famiglia dei centurioni Scantii, a dare il nome al nuovo villaggio. Da quel momento il Moscatello rosso di Rosciate, assume il nome di Moscato di Scanzo, i Romani, nuovi dominatori, prevalsero sui greci rosciatesi. Si ritorna a parlare delle viti scanzesi all'epoca delle invasioni barbariche, ove Alarico, che diede il suo nome al colle sulla cui sommita' e' posto l'antico Castelletto dei Bignami, feudatari dei Visconti di Milano, pose il suo quartier generale, dal quale diresse l'assedio di Bergamo. La vite e' pure oggetto del testamento di Alberico da Rosciate (8 giugno 1347). Ricompare come vino all'epoca delle lotte fra le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico E' un vino che si ottiene da un vitigno che fa parte della grande famiglia dei vitigni autoctoni, che danno quei prodotti che hanno caratteristiche talmente locali e particolari, che e' quasi impossibile riprodurlo, con le stesse caratteristiche, al di fuori della sua zona originaria. Secoli di ambientazione non possono essere ripetuti nei pochi anni di coltivazione in ambiente diverso da quello originario, che nel nostro caso corrisponde alla fascia meridionale delle alture di Scanzorosciate. E' questo il motivo per cui nel richiedere le denominazioni di origine, giustamente si e' limitata la zona di produzione alla sola zona ove da secoli e secoli lo si coltiva. Lo stesso imbottigliamento si deve effettuare nella zona di produzione, perche' cosi' facendo si e' certi che il prodotto non modifichera', anche in minima parte, le sue peculiari caratteristiche. Il Moscato di Scanzo si presenta di colore rosso rubino, piu' o meno intenso, che puo' tendere al cerasuolo con riflessi granati, dal profumo delicato, intenso, persistente, caratteristico, dal sapore dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Le colline di Scanzorosciate vantano una tradizione vitivinicola antica testimoniata dalla storia. Infatti gia' nel 1347 i vigneti furono oggetto del testamento di Alberico da Rosciate, il quale assegno' ai suoi collaboratori dei pezzi di terreno vitati. La produzione avviene in una zona molto piccola e su dei colli con pendenze che oscillano da un minimo del 50% al 100% salvo alcune rare eccezioni, e' su questi erti pendii che da sempre si lavora. La profondita' del terreno coltivato e' minima, sotto vi e' solo roccia marnosa chiamata Sass de la Luna che se esposta al sole con il tempo si sfalda, ma se coperta e protetta e' di difficile lavorazione formando dei noduli calcarei che neppure le trivelle riescono ad intaccare. Le condizioni climatiche scanzesi sono molto simili a quelle del Mediterraneo. Pensare alla tradizione agricola di Scanzorosciate significa senza dubbio pensare al Moscato di Scanzo, prodotto unico nel suo genere. |
| Art. 10. Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione controlli. |
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