Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 24 giugno 2025 |
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143; Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneita' tecnicoproduttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri d, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni; Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023; Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 211 del 23 agosto 1967, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio di Matelica» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del 18 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 49 dell'1° marzo 2010, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva»; Esaminata la documentata domanda presentata dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021; Considerato che l'Istituto Marchigiano di Tutela Vini e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva»; Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e' richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico; Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole delle Regioni Marche; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G. dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva»; la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 114 del 19 maggio 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni. Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu' dello stesso; Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 112 del 16 maggio 2025, e' approvata. 2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto. |
| Allegato A Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica riserva»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva» e' riservata al vino Verdicchio di Matelica Riserva che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
| Allegato B
Documento unico
Denominazione/Denominazioni Verdicchio di Matelica Riserva Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta Categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino Codice della nomenclatura combinata 22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti 2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 Descrizione dei vini: Verdicchio di Matelica Riserva Breve descrizione testuale colore: giallo paglierino; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali Acidita' totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in acido tartarico Pratiche di vinificazione Pratiche enologiche specifiche: - Rese massime: 1. Verdicchio di Matelica Riserva 9,500 chilogrammi di uve per ettaro Zona geografica delimitata La zona di produzione delle uve comprende parte del territorio dei Comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in Provincia di Macerata e parte del territorio dei Comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in Provincia di Ancona. Varieta' di uve da vino Verdicchio bianco B. - Verdicchio Descrizione del legame/dei legami Verdicchio di Matelica Riserva I fattori umani nella produzione dei Vini DOP Verdichio di Matelica Riserva hanno avuto un ruolo fondamentale, nella scelta di coltivare il Verdicchio, nell' evoluzione delle tecniche agronomiche ed enologiche. L'interazione di essi con i fattori naturali unici dell'area di produzione, quali il clima e la natura dei terreni contribuiscono a fornire ai vini DOP Verdicchio di Matelica Riserva caratteristiche analitiche, aromatiche ed organolettiche, peculiari uniche ed ineguagliabili, prettamente riconducibili alla varieta' autoctona utilizzata come base ampelografica prevalente. Ulteriori condizioni essenziali (Confezionamento, etichettatura, altri requisiti) Riferimento al nome geografico piu' ampio e alla menzione «vigna» Quadro di riferimento giuridico: Nella legislazione unionale Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione: Introduzione della possibilita' di inserire in etichetta la menzione vigna e il nome geografico piu' ampio «Marche» in cui ricade la zona di produzione di un particolare vino DOP. link al disciplinare del prodotto: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPag ina/23174 |
| Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 2.
Base ampelografica dei vigneti
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente iscritti nel registro nazionale della varieta' di viti per uve da vino, per un massimo del 15%. |
| Art. 3
Comunicazione alla commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. 2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27. |
| Art. 3.
Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, comprende parte del territorio dei Comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in Provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in Provincia di Ancona. La zona di produzione e' cosi' delimitata: partendo dal centro abitato di Esanatoglia percorre la provinciale Esanatoglia - Fabriano, che segue sino al bivio con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiabile sino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia - Fabriano, che poi segue sino alla localita' Case Tribbio. Di qui prende la carrareccia per la frazione Paterno, poi la strada per la frazione Castiglione indi la strada per la chiesa parrocchiale di Attiggio per poi immettersi sulla provinciale Esanatoglia - Fabriano, che segue sino al bivio per la frazione Bassano. Da tale bivio si immette sulla strada che conduce alla frazione Bassano e passando davanti alla chiesa parrocchiale della frazione di Argignano prosegue sino ad inserirsi sulla strada statale n. 76, che percorre sino al bivio con la strada delle Serre. Prende per questa strada sino al confine tra i comuni di Fabriano e Cerreto d'Esi, che segue sino ad incontrare la carrareccia delle Volgore che passa per Case San Martino e poi si immette sulla strada che unisce le frazioni di Cerquete e Fontanelle. Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggetto, Colletenuto, Colferraio, indi percorre la carreggiabile che da Colferraio porta a Bastia ed a Casa Rossa (quota 460) per raggiungere, lungo un sentiero, quota 554. Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant'Anna, poi la direttrice per quota 474 e da questa quota la direttrice per Case Valle Piana. Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Case Laga Alta, di qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa Frana. Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte San Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica. Dall'incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole e Collaiello, giunge alla frazione Salvatagli. Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo - San Severino Marche e che percorre sino al bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero, segue la carrareccia passando attraverso Case Piermarchi, sino all'incrocio con la strada Castelraimondo - Crispiero, immettendosi poi sulla strada per Camerino, sino al bivio per la frazione Sabbieta. Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le Case Gorgiano, sino al ponte sul Fosso di Sperimento, per congiungersi poi lungo detto fosso alla strada statale Camerino - Castelraimondo. Da qui prosegue lungo il Fosso di Palente, sino al ponte della Cesara. Segue poi la strada per Pianpalente, tocca il bivio parrocchia di Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio, per Valle San Martino, per Sellano, per Perito sino a raggiungere la frazione Seppio. Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al km. 2,000 sulla strada statale Prioraco - Casteraimondo. Da qui segue poi il confine comunale Prioraco - Castelraimondo sino alla confluenza con la carrareccia per Sant'Angelo, che percorre sino alla frazione Sant'Angelo. Raggiunge poi le propaggini di Monte Castel Santa Maria secondo la direttrice che da Sant'Angelo (quota 549) va a Case il Poggio (quota 507), attraverso le quote 684, 592, 529. Da Case il Poggio segue la carrareccia per Casa Foscoli. Da Casa Foscoli sino alle propaggini del Monte Gemmo, secondo la direttrice che da Casa Foscoli (quota 488) va al confine comunale Matelica - Esanatoglia in prossimita' di Casa Cantalupo, attraverso le quote 539, 469, 622 e 583. Da Casa Cantalupo percorre il confine comunale Matelica - Esanatoglia sino alla provinciale Esanatoglia - Matelica e da qui si ricongiunge al centro abitato di Esanatoglia. |
| Art. 4
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste https://www.politicheagricole.it Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 24 giugno 2025
Il dirigente: Gasparri |
| Art. 4. Norme per la viticoltura rese e caratteristiche qualitative delle uve
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione (nuovi e rimpianti) dovranno avere almeno 2200 ceppi per ettaro. E' vietata la forma di allevamento a tendone. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare le tonnellate 9,5. In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve a tale limite, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite massimo. Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva». Le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 % vol. |
| Art. 5.
Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata e invecchiamento
Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nei comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3. Conformemente alla normativa dell'Unione europea vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' e la reputazione; Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui alla normativa vigente. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Non e' consentito l'arricchimento. E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali. Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno diciotto mesi. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve. |
| Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore del vino puo' rilevare lieve sentore di legno. |
| Art. 7.
Etichettatura e presentazione
Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi della normativa vigente. E' facolta' del singolo produttore riportare nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1, ai sensi della normativa vigente, il nome geografico piu' ampio «Marche» a condizione che detto nome sia separato dal nome geografico della denominazione e della menzione «DOCG». Inoltre il termine «Marche» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Verdicchio di Matelica Riserva» e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonche' deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta «Verdicchio di Matelica Riserva». |
| Art. 8.
Confezionamento e presentazione
Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacita' fino a litri 3,00. L'uso di altri formati speciali da litri 6, 9 e 12 e' limitato a finalita' promozionali e non commerciali. I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo corona e strappo. |
| Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica Fattori naturali rilevanti per il legame La zona geografica delimitata per la DOCG «Verdicchio di Matelica Riserva» interessa il territorio di otto Comuni di cui sei compresi nella Provincia di Macerata e due in quella di Ancona. E' decisamente interna e lontana dall'ambiente e dall'influenza marina. Difatti, e' una Pianura Alluvionale Interna che include tutti i tratti di fondovalle fluviale e torrentizio, di dimensioni riconosciute cartografabili, all'interno della Regione Marche. La quota media e' attorno ai 350 mt .s.l.m. La zona e' attraversata dal fiume Esino nella fase iniziale del suo percorso che scorre parallelo verso nord alla zona montuosa appenninica ed alla costa adriatica. La vallata, ove si sviluppa la zona delimitata, e' il prodotto dell'effetto erosivo dei molti corsi d'acqua sulla dorsale pedemontana e montana caratterizzata da rocce calcaree. L'assenza sul clima di qualsiasi influenza marina per la sua posizione fa registrare periodi invernali con freddi intensi e mesi estivi con temperature elevate che, pero', non pregiudicano la coltivazione della vite. L'area delimitata e pianeggiante e' altimetricamente compresa tra 250 mt. s.l.m. fino a 700 mt .s.l.m. con una percentuale di presenza dell'80% tra mt 280 e mt 480 s.l.m. Un vigneto e' stato rilevato anche a 720 mt s.l.m. La classe di pendenza media e' racchiusa per l'80% entro il 2-35%. Dette classi di pendenza identificano bene questa area di collina a discreta energia del rilievo. Il clima appartiene al Piano fitoclimatico «Alto collinare» ed e' caratterizzato da piovosita' medie superiori a 7/800 mm annui e temperature medie inferiori a 14 °C. Geologicamente nella parte collinare prevalgono rocce calcarenitico-pelitiche (32%) e quelle marnose e calcaree (26%); sono tuttavia presenti substrati conglomeratici e arenitici ed anche depositi appartenenti ai terrazzi pleistocenici. Sempre in geologia la valle appartiene alla Sinclinale Camerte che inizia a Fabriano e termina a Camerino quale vallata pre appenninica. La parte valliva e' occupata da depositi alluvionali con prevalenza di terrazzi di granulometria variabile, ghiaiosa e spesso interessata da coperture fini ed alluvionali. Il 12% di aree occupate da abitati, il 7% di fasce arborate lungo i corsi d'acqua ed il 22% di boschi termofili (roverella) completano il paesaggio dell'area destinata ad uso agricolo (59%) ripartito tra colture intensive, erbacee ed arboree (vigneti). La classe di esposizione si divide equamente a meta' tra est ed ovest per il 75% delle aree. Fattori umani rilevanti per il legame La valle ha al centro l'abitato di Matelica, centro industriale e vinicolo. Di origine umbra divenne colonia romana. Popolata dai Piceni e' provato che questi gia' conoscessero l'uva ed il vino per il ritrovamento nel centro abitato di Matelica di una tomba di un giovane «principe» dove, fra splendide armi e scettri ed altri oggetti, e' stato rinvenuto un bacile emisferico al cui interno stavano 200 vinaccioli di vitis vinifera, piu' di un grappolo. Fra i vasi ceramici alcuni erano legati alla mensa ed al vino. Il periodo Romano ha permesso a Plinio, Varrone, Catone ed altri di dissertare sull'uva e sul vino piceno. Da cio' si puo' affermare che in queste terre, giudicate fertili, non mancavano le vigne. La caduta dell'impero Romano, le invasioni medievali, il disfacimento dell'impero d'oriente, che aveva avuto potere ed influenza lungo la costa adriatica, riducono l'attivita' agricola al solo sostentamento e le vigne, abbandonate le antiche alberate dell'epoca romana quando le viti venivano «maritate» agli aceri e ad altre piante, ora occupano piccoli appezzamenti a se stanti, protetti. Nasce il vigneto dell'azienda agricola. Alta densita' d'impianto per non «sprecare terreno», applicazione del contratto mezzadrile con la ripartizione del prodotto, due vinificazioni separate destinate all'autoconsumo. Nel periodo medioevale la valle e' feudo della signoria dei «Da Varano» di Camerino, potenti ed illuminati protagonisti della storia dell'area di dominio. Il passaggio dall'Impero allo Stato della Chiesa nel 1578 creo' un risveglio dell'attivita' agricola dovuto ai monaci ed agli insediamenti monastici nel territorio che influirono sulle attivita' temporali che le popolazioni accettarono. Proprio in questo periodo (12 gennaio 1579) un contratto notarile, in quel di Matelica, cita la parola «Verdicchio». Da qui la vite riprende un suo ruolo nell'economia aziendale e rurale cessando di essere esclusivo uso del Clero e dei Nobili ed entra nelle abitudini della comunita' di persone. E' nella seconda meta' dell'800, con l'arrivo dell'oidio, della peronospora e della fillossera, che la viticoltura subisce la sua fine per riprendere il suo nuovo sviluppo ai primi del '900 ove la divulgazione tecnica e l'insegnamento permettono di ricreare la viticoltura moderna con nuove varieta' e, purtroppo, con l'abbandono di varieta' e cloni del territorio. Con gli anni '50 si avvia il passaggio da coltura promiscua a specializzata, ha termine la figura del mezzadro (ope legis), i proprietari divengono imprenditori i quali, accorpando piu' poderi, investendo con il sostegno dei fondi comunitari, sfruttando le agevolazioni concesse alle forme cooperative ed allo sviluppo del sistema agroalimentare danno vita alla vitivinicoltura marchigiana di oggi nel matelicese e nella regione. La denominazione «Verdicchio di Matelica Riserva» e' conseguente al decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 che norma le DOC e le DOCG. La tipologia Riserva e' aggiunta alla DOC nel 1995. Nel febbraio 2010 viene riconosciuta la DOCG in quanto nell'area delimitata si otteneva anche un prodotto classificabile come «eccellenza produttiva». Cio' ha permesso ai viticoltori matelicesi, nel 2005, di attivare l'iter normativo per dare ufficialita' all'eccellenza produttiva con la DOCG. L'ampelografia del vitigno autoctono «Verdicchio» trova attenzione nel XIX sec con piu' descrizioni ufficiali. Nel tempo i viticoltori hanno sempre effettuato una selezione massale per la sua moltiplicazione cui ha fatto seguito una selezione scientifica del materiale di moltiplicazione. Le forme di allevamento della vite hanno subito una evoluzione passando dall'alberata (acero, olmo, conocchia) alla vigna (filari) forti dell'esperienza acquisita che la prima forma rispondeva alla quantita' e la seconda alla qualita'. Oggi la vigna e' generalizzata con una densita' superiore alle 2.000 viti/ettaro. Per produrre il vino bianco secco non sono applicate tecniche specifiche per il Verdicchio Riserva, ma occorre precisare che tutti i produttori dell'area sono stati molto sensibili ad applicare le nuove tecnologie di trasformazione vinicola sostenute da sperimentazioni scientifiche come la criomacerazione, l'iperossigenazione, la decantazione a freddo. Cio' permise di distinguere il prodotto vino nella tipologia «Riserva», poi DOCG. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. Il clima continentale del matelicese e la quantita' di sali minerali presenti nei suoli rendono unico il terroir: il Verdicchio non e' versatile come quello di Jesi, meno esplosivo negli aromi, ma piu' capace di esaltarsi con la terziarizzazione; l'elevata presenza di acido malico lo rende scontroso in gioventu', ma dopo la malolattica il vino si fa pieno, complesso, armonioso. Grande complessita' olfattiva ampi sentori di mandorle tostate, cedro e miele, al gusto strutturato, ricco ed opulento caldo e avvolgente. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B) E' proprio l'interazione causale tra quanto descritto che il vitigno, geneticamente a maturazione tardiva, sembra riuscire ad esaltare al meglio le proprie caratteristiche qualitative. Difatti concorrono a cio' la particolare situazione climatica, combinata con una componente pedologica, caratterizzata da terreni formatisi su matrice argillosa e, in particolari situazioni, calcarea. |
| Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione controlli. |
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