Gazzetta n. 156 del 8 luglio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2025, n. 103
Regolamento recante modifiche in materia di amministrazione e contabilita' degli organismi della difesa al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, concernente l'adozione di regolamenti di attuazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare:
gli articoli 7-bis e 7-ter, cosi' come introdotti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116;
il comma 3 dell'articolo 11-bis, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», laddove dispone che «In relazione alla chiusura delle gestioni di tesoreria, operata ai sensi all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le amministrazioni dello Stato interessate adeguano i propri regolamenti di organizzazione e contabilita' alle nuove modalita' operative.»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e, in particolare, il libro terzo, titolo I, concernente la disciplina dell'amministrazione e contabilita' degli organismi della Difesa;
Vista la circolare n. 28 del 14 novembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto «Decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116. Prime indicazioni operative in merito alle disposizioni riguardanti le gestioni contabili operanti presso la tesoreria dello Stato o il sistema bancario e postale, nonche' in materia di fondi scorta delle amministrazioni dello Stato»;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione al citato articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, apportando le necessarie modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, volte a definire per il Ministero della difesa, a livello regolamentare, la disciplina e le nuove modalita' operative concernenti il funzionamento dei «Fondi scorta in contabilita' ordinaria», cosi' come introdotti dall'articolo 7-ter del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, a favore dei Ministeri a cui sono attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 213/2025, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni di adeguamento del decreto Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

1. In attuazione dell'articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, al Libro terzo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 508, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fondo scorta in contabilita' speciale»;
b) dopo l'articolo 508 e' inserito il seguente:
«Art. 508-bis (Fondo scorta in contabilita' ordinaria). - 1. Per le esigenze delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e dell'Area interforze, inclusa quella tecnico-amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nello stato di previsione del Ministero della difesa sono istituiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della difesa, uno o piu' fondi di bilancio denominati fondi scorta, il cui stanziamento iniziale e' determinato annualmente con la legge di bilancio.
2. All'inizio dell'anno finanziario, i Centri di responsabilita' amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori, ripartiscono con decreto dirigenziale la dotazione del fondo scorta tra gli Organismi, individuati secondo gli ordinamenti di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, o interforze - di seguito "Organismi destinatari".
3. Gli Organismi destinatari, in ragione delle esigenze sopravvenute, entro il 30 settembre di ogni anno formulano eventuali proposte di variazione della propria dotazione, da inviare al competente Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della rispettiva Direzione di amministrazione.
4. Le variazioni da apportare alle dotazioni di fondo scorta iniziali, comprese quelle di cui al comma 3, al fine di adeguare le disponibilita' degli Organismi destinatari alle effettive esigenze finanziarie, sono disposte con decreto dirigenziale dai Centri di responsabilita' amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori.
5. Le dotazioni dei fondi scorta sono alimentate dai Centri di responsabilita' amministrativa mediante ordinativi primari di spesa emessi in favore degli Organismi destinatari, che rilasciano apposita dichiarazione di ricevuta.
6. Per la gestione delle risorse assegnate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati agli Organismi destinatari. Per le esigenze di liquidita' degli Organismi destinatari dislocati all'estero, al conto corrente postale o bancario di cui al primo periodo possono essere affiancati uno o piu' conti correnti bancari, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le medesime risorse.
7. Previo accertamento della legittimita' della spesa e delle modalita' di copertura del relativo onere finanziario, la dotazione del fondo scorta e' utilizzata dagli Organismi destinatari mediante l'anticipazione di risorse per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e per soddisfare le seguenti esigenze:
a) pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla Difesa;
b) pagamenti di spese per le quali e' stata assicurata la copertura finanziaria;
c) concessione degli anticipi e pagamento delle indennita' e dei rimborsi dovuti al personale per il compimento di servizi isolati o in conseguenza di trasferimenti di sede, anche su disposizione di altre amministrazioni, in territorio nazionale ed estero;
d) pagamenti di natura non ricorrente e continuativa per spese relative al trattamento economico del personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, alle indennita' del personale e al pagamento di rate o di fitti passivi, quando ricorrono motivi di eccezionalita';
e) trasferimenti temporanei di risorse tra Organismi del Ministero, per il compimento dei pagamenti indilazionabili;
f) somministrazione dei fondi permanenti per spese economali;
g) concessione di anticipi per il funzionamento delle mense e la somministrazione del vitto;
h) pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale;
i) costituzione di fondi temporanei di cassa, da erogare a favore delle Unita' e dei Reparti, per fronteggiare occorrenze finanziarie connesse alla relativa mobilita' e operativita';
l) anticipi per l'acquisto di animali;
m) anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dagli Organismi della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato;
n) pagamenti delle spese di funzionamento degli Uffici degli addetti militari all'estero, nonche' delle delegazioni e delle rappresentanze militari all'estero costituite nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale;
o) concessione di anticipi sull'indennita' di missione spettante al personale impiegato nei teatri operativi, il cui recupero e' effettuato a valere sui fondi stanziati ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145;
p) concessione di anticipi sul trattamento economico di missione spettante al personale inviato all'estero per periodi di lunga durata;
q) pagamento di spese inderogabili volte al mantenimento e al ripristino in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonche' alla prevenzione degli infortuni;
r) adempimento delle obbligazioni di pagamento nei termini contrattuali;
s) pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile, per preservare la continuita' operativa dello strumento militare.
8. Il reintegro delle dotazioni del fondo scorta dell'Organismo destinatario e' effettuato tempestivamente dal funzionario delegato a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, mediante ordinativi secondari di spesa.
9. In caso di riduzione delle dotazioni, gli Organismi destinatari interessati dalle riduzioni provvedono al versamento dell'importo della variazione a favore del bilancio dello Stato, imputando il versamento sulla pertinente unita' elementare di bilancio istituita nello Stato di previsione delle entrate. Qualora, a fronte della riduzione della dotazione disposta dal Centro di responsabilita' amministrativa competente, non sia intervenuta un'analoga variazione nello stanziamento del fondo scorta, i medesimi Centri di responsabilita' amministrativa, sentito l'Organo programmatore di riferimento, possono disporre, con decreto dirigenziale, che l'importo della riduzione sia versato a favore di altro organismo del Ministero.
10. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni, in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, i Centri di responsabilita' amministrativa possono autorizzare gli Organismi destinatari a mantenere, in tutto o in parte, la dotazione di fondo scorta nella propria disponibilita'. A tale scopo, i predetti Organismi inviano al Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, una dichiarazione di esistenza della propria dotazione, evidenziando la giacenza di conto corrente e le partite da pareggiare.
11. In caso di momentanee deficienze di cassa, gli Organismi destinatari che debbono provvedere a pagamenti urgenti o indilazionabili possono chiedere, per il tramite della Direzione di amministrazione, trasferimenti temporanei di risorse da altri Organismi del Ministero della difesa, previa autorizzazione del competente Centro di responsabilita' amministrativa, sentito il corrispondente Organo programmatore.
12. Gli Organismi di cui al comma 11 provvedono alla regolazione dei trasferimenti in occasione della prima reintegrazione utile delle proprie dotazioni. Della restituzione delle somme ricevute danno comunicazione al competente Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, e all'Organo programmatore di riferimento.
13. Con le modalita' previste dall'articolo 446, comma 4, sono emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa per la disciplina delle procedure di gestione e d'impiego delle dotazioni di fondo scorta».
c) l'articolo 513 e' sostituito dal seguente:
«Art. 513 (Fondi permanenti per spese economali). - 1. Per far fronte alle spese di modesta entita' necessarie al funzionamento delle unita', dei reparti, degli uffici, delle officine e degli altri elementi di organizzazione del Ministero della difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, dislocati anche all'estero, il responsabile dell'Organismo dotato di autonomia amministrativa autorizza il Capo del servizio amministrativo ad assegnare ai titolari delle predette articolazioni dipendenti un apposito fondo permanente ragguagliato alle necessita' mensili, da trarre dalle disponibilita' della dotazione di fondo scorta di cui agli articoli 508 e 508-bis.
2. Per sopperire alle esigenze di liquidita' delle unita' e dei reparti impiegati all'estero e' consentita l'apertura di uno o piu' conti correnti di appoggio, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le risorse di cui al comma 1.
3. Il fondo permanente e' utilizzato dal titolare delle predette articolazioni per la concessione di anticipi al personale, per il pagamento di tasse, oneri e contributi, per la corresponsione di tariffe e corrispettivi, ovvero, a seguito di negoziazione verbale, per l'approvvigionamento di beni e servizi a pronta consegna o a immediata esecuzione, volti al funzionamento delle articolazioni e al mantenimento in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonche' alla prevenzione degli infortuni.
4. Gli assegnatari dei fondi di cui al comma 1 sono responsabili della legittimita' delle spese effettuate e della regolarita' e completezza della relativa documentazione. Essi rendono il conto delle somme ricevute e delle spese sostenute all'organismo che ne ha disposto l'assegnazione entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese.
5. I fondi permanenti, reintegrati mensilmente sulla scorta del rendiconto, sono restituiti all'Organismo che ne ha disposto l'assegnazione al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio finanziario.»

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009.
- Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante:
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6
luglio 2012, e' convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante:
«Codice dell'ordinamento militare» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010.
- La legge 31 dicembre 2012, n. 244 recante: «Delega al
Governo per la revisione dello strumento militare nazionale
e norme sulla medesima materia» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2013.
- Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8,
recante: «Disposizioni in materia di personale militare e
civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la
funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli
articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4,
comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11
febbraio 2014.
- Si riporta il testo degli articoli 7-bis, 7-ter
e11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90
recante: «Completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2016:
«Art. 7-bis (Ricognizione delle gestioni delle
amministrazioni statali presso la Tesoreria dello Stato
ovvero presso il sistema bancario o postale). - 1. Al fine
di garantire l'unita' del bilancio dello Stato, a decorrere
dal 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
effettua, con cadenza triennale, una ricognizione delle
gestioni operate su conti aperti presso la Tesoreria dello
Stato ovvero su conti correnti bancari o postali,
realizzate direttamente dalle amministrazioni dello Stato
titolari o mediante avvalimento di soggetti terzi, i cui
fondi siano stati costituiti mediante il versamento di
somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del
bilancio dello Stato.
2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1,
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno in cui e'
effettuata la ricognizione, si individuano le gestioni da
ricondurre alle ordinarie procedure di bilancio e la data
in cui e' effettuata la riconduzione. L'esito della
ricognizione e' pubblicato sul sito istituzionale del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La
riconduzione e' effettuata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. Sono fatte salve, dalla riconduzione alle
ordinarie procedure di bilancio, le gestioni che presentino
la caratteristica della rotativita' e che siano autorizzate
espressamente dalla legge. Fanno altresi' eccezione la
gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, i programmi comuni tra piu' amministrazioni,
enti, organismi pubblici e privati e i casi di urgenza e
necessita'.
4. Resta fermo quanto previsto, per i conti correnti
di tesoreria centrale, dall'art. 44-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, per le contabilita'
speciali, dall'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. La disponibilita' di ciascuna gestione alla data
di riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva assegnazione nella competenza delle inerenti
imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero,
qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in
bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite,
anche secondo un profilo pluriennale da stabilire
nell'ambito della legge di bilancio.
6. Le amministrazioni interessate, alla chiusura
delle gestioni oggetto di riconduzione alle ordinarie
procedure di bilancio possono proseguire la gestione in
forma diretta o tramite funzionari delegati di contabilita'
ordinaria.
Art. 7-ter (Fondi scorta). - 1. Nello stato di
previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in
materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e
soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi
di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le
esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita'
nella gestione delle strutture centrali e periferiche
operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono
utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in
favore delle predette strutture per sopperire alle
momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze
previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto
previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa
legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria
per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per
il pareggio della partita. La sistemazione contabile
dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle
pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato.
2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei
fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante
ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore
delle stesse.
3. Non possono essere oggetto di anticipazione a
valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e
continuativa, relative alle retribuzioni al personale in
servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e
all'acquisizione e gestione di beni immobili.
4. In considerazione della natura di anticipazione
delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di
previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a
ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione
della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con
una dotazione di pari importo, per la sistemazione
contabile di cui al comma 5.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme
anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate
dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella
disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita'
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di
passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento
allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire,
qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e
contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o
in parte, nella disponibilita' delle strutture, non
procedendo al versamento delle somme all'entrata del
bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio
nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza
contabile da parte delle amministrazioni interessate. In
tale circostanza, nel corso del successivo esercizio
finanziario, l'importo corrispondente alle risorse
mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle
unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con
cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul
proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta
istituiti nel rispettivo stato di previsione.
6. Per la gestione delle attivita' istituzionali
delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative
alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata
l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati
alle predette strutture in base ai propri regolamenti di
organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le
spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche
in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio
relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o
postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente
reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del
bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.
7. Per le esigenze di cassa urgenti ed
indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione,
tramite i propri centri di responsabilita' amministrativa,
puo' autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in
favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti
correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti
sono regolati in occasione della prima utile
somministrazione di fondi, con le modalita' previste dai
propri regolamenti di organizzazione e contabilita'.».
«Art. 11-bis (Apertura, in via transitoria per le
amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica
contabilita' speciale per ciascun ministero per la gestione
del fondo scorta). - 1. Considerata la natura di necessita'
e urgenza delle spese sostenute dalle amministrazioni dello
Stato dotate di fondi scorta di cui all'art. 7-ter al fine
di garantire una programmatica e strutturata riconduzione
in bilancio delle gestioni operanti su conti di tesoreria e
di assicurare la continuita' nell'esercizio delle funzioni
istituzionali delle amministrazioni interessate, su
richiesta delle stesse, il Ministero dell'economia e delle
finanze, con apposito decreto, puo' autorizzare, per la
sola durata del primo esercizio successivo alla chiusura
delle gestioni di tesoreria operata ai sensi all'art.
44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
l'apertura di un'unica contabilita' speciale per ciascun
Ministero, alimentata esclusivamente dalle risorse
destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo scorta,
secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e
contabilita' dell'amministrazione, o da una quota parte
delle stesse, e dai relativi reintegri effettuati a valere
sulle pertinenti unita' elementari del bilancio. La
predetta richiesta e' inviata almeno trenta giorni prima
del termine previsto per la chiusura delle gestioni
esistenti. A decorrere dal secondo esercizio successivo
alla chiusura delle predette gestioni, le spese relative
alle predette esigenze sono gestite unicamente con le
modalita' di cui all'art. 44-ter, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con conseguente chiusura della
contabilita' speciale e versamento delle disponibilita'
eventualmente residue all'entrata del bilancio dello Stato.
Al fine di definire anticipatamente il sistema di gestione
piu' efficace, i flussi finanziari, i soggetti interessati
e le connesse responsabilita' in regime di contabilita'
ordinaria, le amministrazioni interessate individuano
l'elenco delle articolazioni che, gia' nel periodo di
operativita' della predetta contabilita' speciale unica,
effettueranno la gestione delle spese relative al fondo
scorta integralmente in regime di contabilita' ordinaria.
L'elenco di tali articolazioni e' trasmesso al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato contestualmente alla
richiesta di apertura della nuova contabilita' speciale o
comunque almeno 30 giorni prima del termine previsto per la
chiusura delle gestioni esistenti.
2. Considerata la necessita' di completare gli
interventi per la sicurezza del patrimonio culturale
realizzati dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi
a far data dal 6 aprile 2009, le contabilita' speciali
intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31
dicembre 2026 limitatamente alla gestione delle risorse
finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a
disposizione dal Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per le somme diverse dalle precedenti, giacenti su
dette contabilita' speciali al 31 dicembre 2018, si
realizzano, secondo le modalita' previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile
2017, le procedure ivi previste di versamento all'entrata
del bilancio dello Stato ed eventuale riassegnazione allo
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Il Ministero da' conto degli importi che saranno
mantenuti nelle contabilita' speciali, mediante opportuna
documentazione, nella comunicazione di cui all'art. 1,
comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. Alla data di chiusura delle contabilita'
speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, le disponibilita' residue sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali
ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette
risorse, le stesse possono essere riassegnate per le
medesime finalita', in tutto o in parte, allo stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, anche secondo un profilo pluriennale. Il
Ministero puo' stabilire che le risorse riassegnate siano
versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilita'
speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite
dal sisma del 24 agosto 2016.
3. In relazione alla chiusura delle gestioni di
tesoreria, operata ai sensi all'art. 44-ter, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, le amministrazioni dello
Stato interessate adeguano i propri regolamenti di
organizzazione e contabilita' alle nuove modalita'
operative.».
- Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2018 e' convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 recante: «Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno
2010.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'art. 11-bis del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90 si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta l'art. 508 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 508 (Fondo scorta in contabilita' speciale). -
1. Il fondo scorta di cui all'art. 551 del codice e'
utilizzato per fronteggiare momentanee deficienze di cassa
nonche' esigenze connesse:
a) ai pagamenti per conto di altri organismi, anche
esterni alla Difesa, e ai prestiti di cui all'art. 502;
b) ai pagamenti di acconti e di anticipi al
personale nei casi previsti dalle norme vigenti nonche' ai
pagamenti relativi alle anticipazioni per gli stipendi,
alle indennita' a carattere continuativo, alle missioni e
ai trasferimenti;
c) alla somministrazione di fondi permanenti ai
sensi dell'art. 513;
d) alla concessione di anticipi per il
funzionamento delle mense;
e) ai pagamenti di sussidi urgenti disposti dal
competente organo centrale;
f) alla costituzione del fondo di cassa, da erogare
a unita' e reparti, necessario per fronteggiare tutte le
occorrenze finanziarie connesse all'operativita' e alla
mobilita' delle forze armate;
g) agli anticipi per l'acquisto di animali di cui
agli articoli 532 e 537;
h) agli anticipi per spese conseguenti a servizi
svolti dall'Arma dei carabinieri nell'interesse di altre
amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 511, comma 10;
i) al pagamento di qualsiasi altra somma, non
altrimenti sostenibile, per soddisfare con immediatezza
spese indilazionabili, individuate dal comandante
dell'organismo, previo accertamento della relativa
legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria
per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per
il pareggio della partita.
2. All'inizio dell'anno, con decreto ministeriale, si
provvede a ripartire fra gli enti lo stanziamento; le somme
cosi' ripartite sono accreditate sulla contabilita'
speciale delle direzioni di amministrazione, per la
successiva somministrazione agli enti stessi.
Con decreto sono disposte le variazioni eventualmente
necessarie durante l'anno.
3. Le Direzioni di amministrazione, contestualmente
alla ricezione della nuova assegnazione, se non hanno gia'
provveduto, restituiscono le dotazioni del fondo scorta
dell'anno precedente attribuite agli enti
amministrativamente dipendenti. Tale operazione da' luogo a
effettivo movimento di fondi solo nel caso di variazione
dell'ammontare complessivo delle assegnazioni per ciascuna
direzione di amministrazione. Se, nel corso dell'anno, sono
disposte variazioni nella dotazione di fondo scorta, gli
enti interessati restituiscono o ricevono la differenza
dalla Direzione di amministrazione.
4. Gli enti possono assegnare ai distaccamenti
amministrativamente dipendenti parte della propria
dotazione di fondo scorta per consentire di provvedere
direttamente alle esigenze di cui al comma 1.
5. Gli organismi assicurano il tempestivo recupero
delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Crosetto, Ministro della difesa

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2726