Gazzetta n. 156 del 8 luglio 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2025, n. 103 |
Regolamento recante modifiche in materia di amministrazione e contabilita' degli organismi della difesa al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, concernente l'adozione di regolamenti di attuazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare: gli articoli 7-bis e 7-ter, cosi' come introdotti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116; il comma 3 dell'articolo 11-bis, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», laddove dispone che «In relazione alla chiusura delle gestioni di tesoreria, operata ai sensi all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le amministrazioni dello Stato interessate adeguano i propri regolamenti di organizzazione e contabilita' alle nuove modalita' operative.»; Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e, in particolare, il libro terzo, titolo I, concernente la disciplina dell'amministrazione e contabilita' degli organismi della Difesa; Vista la circolare n. 28 del 14 novembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto «Decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116. Prime indicazioni operative in merito alle disposizioni riguardanti le gestioni contabili operanti presso la tesoreria dello Stato o il sistema bancario e postale, nonche' in materia di fondi scorta delle amministrazioni dello Stato»; Ritenuta la necessita' di dare attuazione al citato articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, apportando le necessarie modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, volte a definire per il Ministero della difesa, a livello regolamentare, la disciplina e le nuove modalita' operative concernenti il funzionamento dei «Fondi scorta in contabilita' ordinaria», cosi' come introdotti dall'articolo 7-ter del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, a favore dei Ministeri a cui sono attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 213/2025, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2025; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Disposizioni di adeguamento del decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
1. In attuazione dell'articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, al Libro terzo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 508, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fondo scorta in contabilita' speciale»; b) dopo l'articolo 508 e' inserito il seguente: «Art. 508-bis (Fondo scorta in contabilita' ordinaria). - 1. Per le esigenze delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e dell'Area interforze, inclusa quella tecnico-amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nello stato di previsione del Ministero della difesa sono istituiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della difesa, uno o piu' fondi di bilancio denominati fondi scorta, il cui stanziamento iniziale e' determinato annualmente con la legge di bilancio. 2. All'inizio dell'anno finanziario, i Centri di responsabilita' amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori, ripartiscono con decreto dirigenziale la dotazione del fondo scorta tra gli Organismi, individuati secondo gli ordinamenti di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, o interforze - di seguito "Organismi destinatari". 3. Gli Organismi destinatari, in ragione delle esigenze sopravvenute, entro il 30 settembre di ogni anno formulano eventuali proposte di variazione della propria dotazione, da inviare al competente Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della rispettiva Direzione di amministrazione. 4. Le variazioni da apportare alle dotazioni di fondo scorta iniziali, comprese quelle di cui al comma 3, al fine di adeguare le disponibilita' degli Organismi destinatari alle effettive esigenze finanziarie, sono disposte con decreto dirigenziale dai Centri di responsabilita' amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori. 5. Le dotazioni dei fondi scorta sono alimentate dai Centri di responsabilita' amministrativa mediante ordinativi primari di spesa emessi in favore degli Organismi destinatari, che rilasciano apposita dichiarazione di ricevuta. 6. Per la gestione delle risorse assegnate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati agli Organismi destinatari. Per le esigenze di liquidita' degli Organismi destinatari dislocati all'estero, al conto corrente postale o bancario di cui al primo periodo possono essere affiancati uno o piu' conti correnti bancari, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le medesime risorse. 7. Previo accertamento della legittimita' della spesa e delle modalita' di copertura del relativo onere finanziario, la dotazione del fondo scorta e' utilizzata dagli Organismi destinatari mediante l'anticipazione di risorse per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e per soddisfare le seguenti esigenze: a) pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla Difesa; b) pagamenti di spese per le quali e' stata assicurata la copertura finanziaria; c) concessione degli anticipi e pagamento delle indennita' e dei rimborsi dovuti al personale per il compimento di servizi isolati o in conseguenza di trasferimenti di sede, anche su disposizione di altre amministrazioni, in territorio nazionale ed estero; d) pagamenti di natura non ricorrente e continuativa per spese relative al trattamento economico del personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, alle indennita' del personale e al pagamento di rate o di fitti passivi, quando ricorrono motivi di eccezionalita'; e) trasferimenti temporanei di risorse tra Organismi del Ministero, per il compimento dei pagamenti indilazionabili; f) somministrazione dei fondi permanenti per spese economali; g) concessione di anticipi per il funzionamento delle mense e la somministrazione del vitto; h) pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale; i) costituzione di fondi temporanei di cassa, da erogare a favore delle Unita' e dei Reparti, per fronteggiare occorrenze finanziarie connesse alla relativa mobilita' e operativita'; l) anticipi per l'acquisto di animali; m) anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dagli Organismi della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato; n) pagamenti delle spese di funzionamento degli Uffici degli addetti militari all'estero, nonche' delle delegazioni e delle rappresentanze militari all'estero costituite nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale; o) concessione di anticipi sull'indennita' di missione spettante al personale impiegato nei teatri operativi, il cui recupero e' effettuato a valere sui fondi stanziati ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145; p) concessione di anticipi sul trattamento economico di missione spettante al personale inviato all'estero per periodi di lunga durata; q) pagamento di spese inderogabili volte al mantenimento e al ripristino in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonche' alla prevenzione degli infortuni; r) adempimento delle obbligazioni di pagamento nei termini contrattuali; s) pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile, per preservare la continuita' operativa dello strumento militare. 8. Il reintegro delle dotazioni del fondo scorta dell'Organismo destinatario e' effettuato tempestivamente dal funzionario delegato a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, mediante ordinativi secondari di spesa. 9. In caso di riduzione delle dotazioni, gli Organismi destinatari interessati dalle riduzioni provvedono al versamento dell'importo della variazione a favore del bilancio dello Stato, imputando il versamento sulla pertinente unita' elementare di bilancio istituita nello Stato di previsione delle entrate. Qualora, a fronte della riduzione della dotazione disposta dal Centro di responsabilita' amministrativa competente, non sia intervenuta un'analoga variazione nello stanziamento del fondo scorta, i medesimi Centri di responsabilita' amministrativa, sentito l'Organo programmatore di riferimento, possono disporre, con decreto dirigenziale, che l'importo della riduzione sia versato a favore di altro organismo del Ministero. 10. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni, in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, i Centri di responsabilita' amministrativa possono autorizzare gli Organismi destinatari a mantenere, in tutto o in parte, la dotazione di fondo scorta nella propria disponibilita'. A tale scopo, i predetti Organismi inviano al Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, una dichiarazione di esistenza della propria dotazione, evidenziando la giacenza di conto corrente e le partite da pareggiare. 11. In caso di momentanee deficienze di cassa, gli Organismi destinatari che debbono provvedere a pagamenti urgenti o indilazionabili possono chiedere, per il tramite della Direzione di amministrazione, trasferimenti temporanei di risorse da altri Organismi del Ministero della difesa, previa autorizzazione del competente Centro di responsabilita' amministrativa, sentito il corrispondente Organo programmatore. 12. Gli Organismi di cui al comma 11 provvedono alla regolazione dei trasferimenti in occasione della prima reintegrazione utile delle proprie dotazioni. Della restituzione delle somme ricevute danno comunicazione al competente Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, e all'Organo programmatore di riferimento. 13. Con le modalita' previste dall'articolo 446, comma 4, sono emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa per la disciplina delle procedure di gestione e d'impiego delle dotazioni di fondo scorta». c) l'articolo 513 e' sostituito dal seguente: «Art. 513 (Fondi permanenti per spese economali). - 1. Per far fronte alle spese di modesta entita' necessarie al funzionamento delle unita', dei reparti, degli uffici, delle officine e degli altri elementi di organizzazione del Ministero della difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, dislocati anche all'estero, il responsabile dell'Organismo dotato di autonomia amministrativa autorizza il Capo del servizio amministrativo ad assegnare ai titolari delle predette articolazioni dipendenti un apposito fondo permanente ragguagliato alle necessita' mensili, da trarre dalle disponibilita' della dotazione di fondo scorta di cui agli articoli 508 e 508-bis. 2. Per sopperire alle esigenze di liquidita' delle unita' e dei reparti impiegati all'estero e' consentita l'apertura di uno o piu' conti correnti di appoggio, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le risorse di cui al comma 1. 3. Il fondo permanente e' utilizzato dal titolare delle predette articolazioni per la concessione di anticipi al personale, per il pagamento di tasse, oneri e contributi, per la corresponsione di tariffe e corrispettivi, ovvero, a seguito di negoziazione verbale, per l'approvvigionamento di beni e servizi a pronta consegna o a immediata esecuzione, volti al funzionamento delle articolazioni e al mantenimento in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonche' alla prevenzione degli infortuni. 4. Gli assegnatari dei fondi di cui al comma 1 sono responsabili della legittimita' delle spese effettuate e della regolarita' e completezza della relativa documentazione. Essi rendono il conto delle somme ricevute e delle spese sostenute all'organismo che ne ha disposto l'assegnazione entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese. 5. I fondi permanenti, reintegrati mensilmente sulla scorta del rendiconto, sono restituiti all'Organismo che ne ha disposto l'assegnazione al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio finanziario.»
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. - La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009. - Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, e' convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante: «Codice dell'ordinamento militare» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010. - La legge 31 dicembre 2012, n. 244 recante: «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2013. - Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante: «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2014. - Si riporta il testo degli articoli 7-bis, 7-ter e11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante: «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2016: «Art. 7-bis (Ricognizione delle gestioni delle amministrazioni statali presso la Tesoreria dello Stato ovvero presso il sistema bancario o postale). - 1. Al fine di garantire l'unita' del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua, con cadenza triennale, una ricognizione delle gestioni operate su conti aperti presso la Tesoreria dello Stato ovvero su conti correnti bancari o postali, realizzate direttamente dalle amministrazioni dello Stato titolari o mediante avvalimento di soggetti terzi, i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. 2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno in cui e' effettuata la ricognizione, si individuano le gestioni da ricondurre alle ordinarie procedure di bilancio e la data in cui e' effettuata la riconduzione. L'esito della ricognizione e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La riconduzione e' effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Sono fatte salve, dalla riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio, le gestioni che presentino la caratteristica della rotativita' e che siano autorizzate espressamente dalla legge. Fanno altresi' eccezione la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati e i casi di urgenza e necessita'. 4. Resta fermo quanto previsto, per i conti correnti di tesoreria centrale, dall'art. 44-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, per le contabilita' speciali, dall'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 5. La disponibilita' di ciascuna gestione alla data di riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite, anche secondo un profilo pluriennale da stabilire nell'ambito della legge di bilancio. 6. Le amministrazioni interessate, alla chiusura delle gestioni oggetto di riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio possono proseguire la gestione in forma diretta o tramite funzionari delegati di contabilita' ordinaria. Art. 7-ter (Fondi scorta). - 1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita' nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato. 2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse. 3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili. 4. In considerazione della natura di anticipazione delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con una dotazione di pari importo, per la sistemazione contabile di cui al comma 5. 5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire, qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o in parte, nella disponibilita' delle strutture, non procedendo al versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza contabile da parte delle amministrazioni interessate. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione. 6. Per la gestione delle attivita' istituzionali delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati alle predette strutture in base ai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, con le ordinarie procedure di spesa. 7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri centri di responsabilita' amministrativa, puo' autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in occasione della prima utile somministrazione di fondi, con le modalita' previste dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'.». «Art. 11-bis (Apertura, in via transitoria per le amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica contabilita' speciale per ciascun ministero per la gestione del fondo scorta). - 1. Considerata la natura di necessita' e urgenza delle spese sostenute dalle amministrazioni dello Stato dotate di fondi scorta di cui all'art. 7-ter al fine di garantire una programmatica e strutturata riconduzione in bilancio delle gestioni operanti su conti di tesoreria e di assicurare la continuita' nell'esercizio delle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, su richiesta delle stesse, il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, puo' autorizzare, per la sola durata del primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni di tesoreria operata ai sensi all'art. 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'apertura di un'unica contabilita' speciale per ciascun Ministero, alimentata esclusivamente dalle risorse destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo scorta, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e contabilita' dell'amministrazione, o da una quota parte delle stesse, e dai relativi reintegri effettuati a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio. La predetta richiesta e' inviata almeno trenta giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti. A decorrere dal secondo esercizio successivo alla chiusura delle predette gestioni, le spese relative alle predette esigenze sono gestite unicamente con le modalita' di cui all'art. 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con conseguente chiusura della contabilita' speciale e versamento delle disponibilita' eventualmente residue all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di definire anticipatamente il sistema di gestione piu' efficace, i flussi finanziari, i soggetti interessati e le connesse responsabilita' in regime di contabilita' ordinaria, le amministrazioni interessate individuano l'elenco delle articolazioni che, gia' nel periodo di operativita' della predetta contabilita' speciale unica, effettueranno la gestione delle spese relative al fondo scorta integralmente in regime di contabilita' ordinaria. L'elenco di tali articolazioni e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contestualmente alla richiesta di apertura della nuova contabilita' speciale o comunque almeno 30 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti. 2. Considerata la necessita' di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, le contabilita' speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2026 limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le somme diverse dalle precedenti, giacenti su dette contabilita' speciali al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, le procedure ivi previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministero da' conto degli importi che saranno mantenuti nelle contabilita' speciali, mediante opportuna documentazione, nella comunicazione di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla data di chiusura delle contabilita' speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilita' residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalita', in tutto o in parte, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero puo' stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilita' speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. 3. In relazione alla chiusura delle gestioni di tesoreria, operata ai sensi all'art. 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le amministrazioni dello Stato interessate adeguano i propri regolamenti di organizzazione e contabilita' alle nuove modalita' operative.». - Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 e' convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti all'art. 11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'art. 508 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal presente decreto: «Art. 508 (Fondo scorta in contabilita' speciale). - 1. Il fondo scorta di cui all'art. 551 del codice e' utilizzato per fronteggiare momentanee deficienze di cassa nonche' esigenze connesse: a) ai pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla Difesa, e ai prestiti di cui all'art. 502; b) ai pagamenti di acconti e di anticipi al personale nei casi previsti dalle norme vigenti nonche' ai pagamenti relativi alle anticipazioni per gli stipendi, alle indennita' a carattere continuativo, alle missioni e ai trasferimenti; c) alla somministrazione di fondi permanenti ai sensi dell'art. 513; d) alla concessione di anticipi per il funzionamento delle mense; e) ai pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale; f) alla costituzione del fondo di cassa, da erogare a unita' e reparti, necessario per fronteggiare tutte le occorrenze finanziarie connesse all'operativita' e alla mobilita' delle forze armate; g) agli anticipi per l'acquisto di animali di cui agli articoli 532 e 537; h) agli anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei carabinieri nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 511, comma 10; i) al pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile, per soddisfare con immediatezza spese indilazionabili, individuate dal comandante dell'organismo, previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. 2. All'inizio dell'anno, con decreto ministeriale, si provvede a ripartire fra gli enti lo stanziamento; le somme cosi' ripartite sono accreditate sulla contabilita' speciale delle direzioni di amministrazione, per la successiva somministrazione agli enti stessi. Con decreto sono disposte le variazioni eventualmente necessarie durante l'anno. 3. Le Direzioni di amministrazione, contestualmente alla ricezione della nuova assegnazione, se non hanno gia' provveduto, restituiscono le dotazioni del fondo scorta dell'anno precedente attribuite agli enti amministrativamente dipendenti. Tale operazione da' luogo a effettivo movimento di fondi solo nel caso di variazione dell'ammontare complessivo delle assegnazioni per ciascuna direzione di amministrazione. Se, nel corso dell'anno, sono disposte variazioni nella dotazione di fondo scorta, gli enti interessati restituiscono o ricevono la differenza dalla Direzione di amministrazione. 4. Gli enti possono assegnare ai distaccamenti amministrativamente dipendenti parte della propria dotazione di fondo scorta per consentire di provvedere direttamente alle esigenze di cui al comma 1. 5. Gli organismi assicurano il tempestivo recupero delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.». |
| Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2726 |
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