Gazzetta n. 156 del 8 luglio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2025
Obiettivi di servizio e modalita' di monitoraggio e rendicontazione per l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2024.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Visto l'art. 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, disciplinante le modalita' di riparto del Fondo di solidarieta' comunale;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo il quale il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023 e a 345.923.000 euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario;
Visto, l'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), settimo e ottavo periodo, della predetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, in base ai quali «Gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente puo' essere comunque emanato»;
Visto il comma 496 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023, in base al quale, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030 e che tale Fondo e' destinato, tra l'altro, quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario;
Visto il comma 498 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023, che prevede che nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 1, comma 501, della medesima legge n. 213 del 2023 per gli esercizi 2021 e 2022, ed entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento;
Visto il comma 499 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023, in base a quale, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che e' individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario e' nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinche' l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto;
Visto il comma 500 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023, che stabilisce che le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilita' di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalita' originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi di cui al comma 496 del medesimo articolo;
Visto il comma 501 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023, che dispone che, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 498 a 500 del medesimo articolo;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021 recante «Obiettivi di servizio e modalita' di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022 recante «Obiettivi di servizio modalita' di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2023 recante «Obiettivi di servizio modalita' di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2024, recante «Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2024», che all'art. 5, comma 5 stabilisce, per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario, il riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge n. 232 del 2016, pari per il 2024 alla somma di euro 345.923.000, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 5) del medesimo provvedimento;
Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 6 giugno 2024, recante «Modalita' di attuazione dei commi da 498 a 500 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
Vista la nota metodologica recante gli «Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalita' di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle RSO - Anno 2024», approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 28 marzo 2024;
Vista l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 18 dicembre 2024;
Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e' divenuta operativa la fusione per incorporazione della societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.a. nella societa' Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a., ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1
Obiettivi di servizio per i servizi sociali comunali relativamente al
contributo di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies),
primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno
2024

1. Per l'annualita' 2024, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali comunali delle regioni a statuto ordinario e le modalita' di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive, di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge n. 232 del 2016, pari a 345.923.000 di euro, finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, sono definiti sulla base dei criteri e delle modalita' esplicitate nella nota metodologica recante «Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalita' di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle RSO - anno 2024», in base all'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, approvata nella seduta della commissione tecnica per i fabbisogni standard del 28 marzo 2024, che, unita al presente decreto con l'allegato 1, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Ciascun comune beneficiario e' tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l'anno 2024, come definito nell'allegato 1 alla nota metodologica recante «Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalita' di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle regioni a statuto ordinario - anno 2024», approvata nella seduta della commissione tecnica per i fabbisogni standard del 28 marzo 2024 che, unita al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi sociali al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui al comma 2.
 

Allegato

Nota metodologica
Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalita'
di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive
per i comuni delle RSO - Anno 2024

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Monitoraggio e rendicontazione

1. Tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera d-quinquies) sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l'anno 2024 attraverso la compilazione, entro il 31 maggio 2025, secondo le modalita' e la procedura definite nella nota metodologica di cui al precedente articolo, della scheda di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio, resa disponibile sul portale OpenCivitas di Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a.
2. La Scheda di monitoraggio e di rendicontazione di cui al precedente comma e' sottoposta alla validazione del Consiglio comunale ed e' allegata al rendiconto annuale dell'ente.
 

Allegato 1 - Comuni RSO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Esiti del monitoraggio

1. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui all'art. 2, risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2024 o la mancata certificazione di cui all'art. 2, comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 498 a 501 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del relativo decreto attuativo adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 6 giugno 2024.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2025

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1730