Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 febbraio 2025
Caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono animali nonche' la gestione della movimentazione tra stabilimenti e tra habitat diversi.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e in particolare gli articoli 4, comma 6 e 17, comma 1;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 che dispone: «Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati gia' immessi in commercio, anche solo in parte.»;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Visto il regolamento delegato (CE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la rintracciabilita' di alcuni animali terrestri detenuti;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
Visto, in particolare, l'art. 8 del predetto decreto legislativo n. 135 del 2022, che prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti ivi individuati nonche' la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non gia' oggetto di specifica norma nazionale o unionale;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, recante elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica e di cui e' proibita la detenzione, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno con il Ministro della sanita' e con il Ministro delle politiche agricole 26 aprile 2001;
Visto decreto il Ministro della salute 2 novembre 2023 recante modalita' tecniche e operative per l'implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2023, n. 294;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'On. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2022, n. 263;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 marzo 2023, n. 59;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 21 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 244 /CSR del 18 dicembre 2024);

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, definisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti ivi individuati, che detengono animali nonche' la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non gia' oggetto di specifica norma nazionale o del diritto dell'Unione.
 
Allegato I

Manuale gestionale

Principi generali
Negli stabilimenti devono essere rispettate le prescrizioni generali minime di benessere e di buono stato di salute degli animali, di corretta gestione del farmaco, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di biosicurezza nell'ottica del principio di One Health.
1. Prescrizioni generali minime
In ogni struttura l'operatore deve garantire:
a) la messa in atto di misure gestionali e sanitarie volte a tutelare la salute, l'incolumita' pubblica e la biodiversita';
b) il rispetto dei requisiti di sanita' animale ai sensi del decreto legislativo 136 del 2022, fra cui locali o aree di isolamento di capacita' e caratteristiche adeguate al numero di introduzioni e alle tipologie di specie detenute. Le collezioni faunistiche che introducono animali delle specie selvatiche ed esotiche il cui status sanitario e' sconosciuto (come potrebbe accadere per animali oggetto di sequestri/confisca) devono essere collocate al di fuori delle aree urbane, come identificate dagli strumenti urbanistici comunali, nonche' rispettare le distanze minime dagli allevamenti previste dalle normative di settore in funzione delle specie detenute;
c) il benessere animale attraverso il rispetto degli aspetti ambientali, etologici, nutrizionali e delle tecniche di gestione proprie delle specie detenute;
d) la corretta gestione dei medicinali veterinari nel rispetto della normativa di settore;
e) il rispetto del principio di biosicurezza cosi' come definito dal regolamento (UE) 429/2016;
f) la predisposizione e il mantenimento delle aree destinate agli animali nella struttura nel rispetto delle normative di settore vigenti;
g) il confinamento degli animali in modo efficiente tale da impedirne la fuoriuscita all'esterno;
h) la manutenzione e la sicurezza delle strutture e delle aree destinate agli animali e al pubblico;
i) l'appropriato mantenimento degli animali in aree quantitativamente e qualitativamente adeguate a soddisfare le esigenze di movimento e i comportamenti specie-specifici di ogni individuo;
j) almeno una volta l'anno, la verifica dello stato generale degli animali detenuti e delle strutture di detenzione. Tale verifica dovra' essere effettuata da un medico veterinario individuato dall'operatore stesso che dovra' redigere una relazione da inviare al servizio veterinario territorialmente competente. Copia di tale relazione dovra' essere conservata dall'operatore per tre anni.
k) l'igiene e la qualita' dell'ambiente delle strutture in cui e' ospitato ogni animale;
l) l'adeguata formazione e supervisione del personale;
m) l'identificazione degli animali, registrazione e tracciabilita' degli operatori, degli stabilimenti e animali secondo quanto previsto dalla normativa di settore e in particolare dal decreto legislativo n. 134 del 2022.
Regole di compilazione
L'operatore si impegna ad aggiornare il Manuale qualora dovessero esserci modifiche sostanziali ovvero:
- modifiche anagrafiche;
- modifiche strutturale e/o gestionali.
Per compilare il Manuale gestionale, l'operatore deve utilizzare standard di gestione, anche richiamati dalla bibliografia in calce al presente allegato, linee guida, protocolli operativi gia' disponibili nella letteratura scientifica e messi a disposizione dalle autorita' oppure facendo riferimento ad esperti di comprovata esperienza e conoscenza per la specie in oggetto, anche veicolata da associazioni di categoria e societa' scientifiche a carattere nazionale e/o internazionale.
Il Manuale deve essere corredato da una Procedura «Gestione degli animali» sull'analisi dei rischi di biosicurezza e del benessere animale (valutazione, gestione e comunicazione) compresi eventuali punti critici di controllo.
Il Manuale di ciascuno stabilimento deve rispettare la suddivisione nei capitoli di seguito riportati e contenere le informazioni utili da rispettare, gli standard da applicare e le procedure di gestione.
1. Riferimenti aziendali
a. indirizzo e riferimenti del sito:
b. categoria di stabilimento:
c. mappa catastale:
d. planimetria con descrizione dei locali con rispettiva destinazione d'uso:
i. Descrizione recinzione perimetrale:
ii. Uffici:
iii. Locali di accoglienza (umani e animali):
iv. Spogliatoio e servizi igienici:
v. zona stoccaggio e preparazione mangimi:
vi. locale per gestione carcasse, congelatore (SOA):
e. definizione spazi per la gestione e cura degli animali:
i. locali veterinari:
ii. zone separazione isolamento:
iii. zone per cura e lunga degenza:
iv. zone per la gestione delle gravidanze e cure parentali:
v. zone per mantenimento a lungo termine:
vi. altro ecc.
2. Organigramma e cv
a. Operatore con indicazione della certificazione ottenuta relativa ai corsi di formazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 135 del 2022
b. Staff: con indicazione della certificazione ottenuta relativa ai corsi di formazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 135 del 2022
c. Direttore sanitario: con indicazione della certificazione ottenuta relativa ai corsi di formazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 135 del 2022
d. Medico veterinario qualificato per la gestione degli animali detenuti nello stabilimento in questione:
3. Autorizzazioni previste dalla normativa vigente (incluso Documento di valutazione dei rischi - DVR ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008):
4. Analisi dei pericoli:
5. Descrizione delle attrezzature:
6. Elenco dei fornitori di mangimi e SOA:
7. Descrizione dell'attivita'
a. Mission, obiettivi e finalita' dell'attivita':
b. Descrizione e diagramma dell'attivita':
c. Piano economico dell'attivita' / bilancio della struttura o ente che attesti annualmente la provenienza e la sostenibilita' economica delle risorse destinate a garantire l'attivita' rispettando i principi di salute e benessere animale, biosicurezza, gestione del farmaco e sicurezza degli operatori
d. elenco procedure:
L'operatore responsabile dello stabilimento e' tenuto a garantire la corretta applicazione delle procedure. Inoltre, in base alle dimensioni della struttura e delle specie detenute, individua sotto la propria responsabilita', un numero adeguato di addetti per garantire la corretta applicazione delle stesse procedure. L'operatore e' altresi' Responsabile del proprio aggiornamento, della formazione continua del proprio personale e di apportare migliorie ed adeguamenti strutturali. Per farlo si dovra' basare sul know-how disponibile a livello nazionale ed internazionale. Ciascuna procedura dovra' individuare il responsabile e riportare: la descrizione del processo, gli obiettivi, le modalita' di monitoraggio e verifica, la gestione delle relative non conformita' e la modalita' di registrazione dei rispettivi dati.
i. Procedura «Formazione del personale»
ii. Procedura per gestione accessi delle persone (inclusi tecnici, volontari, eventuale pubblico o acquirenti)
iii. Procedura «Gestione degli animali» che includa la gestione del rischio, biosicurezza e valutazione del benessere animale
iv. Procedura «Controllo parametri ambientali per animali»
v. Procedura «Controllo della qualita' dell'acqua»
vi. Procedura «Gestione sanitaria veterinaria»
vii. Procedura «Gestione del farmaco veterinario»
viii. Procedura «Pulizia e disinfezione dei locali e attrezzature»
ix. Procedura «Gestione specie infestanti»
x. Procedura «Gestione delle carcasse e SOA»
xi. Procedura «Smaltimento rifiuti, reflui»
xii. Procedura «Gestione dispositivi di protezione individuali»
xiii. Procedura «Manutenzione delle strutture e strumentazione»
xiv. Procedura «Cura e igiene del personale»
xv. Procedura «Gestione punti critici di controllo»
xvi. Procedura «Identificazione e rintracciabilita' delle forniture»
xvii. Procedura «Registrazione delle non conformita'»

Elenco bibliografia di riferimento per la gestione
degli animali negli stabilimenti

- Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, 23 aprile 2008) - Svizzera: https://www.fedlex.admin. ch/eli/cc/2008/416/it
- DGR Emilia Romagna 2966/2001 direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli articoli 26 comma 6-bis e 62 comma 1 lett. g) della l.r. 8/94 e successive modifiche. Delibera 2966/2001 direttive relative al recupero
- Manuale operativo Sistema di sorveglianza sanitaria della fauna selvatica della Regione Emilia Romagna
https://www.alimentisalute.it/sites/default/files/manuale%20ope rativo%20rer%202013.pdf
- Regolamento autorizzativo CRAS della Regione Campania ~regolamento n 4 fauna selvatica http://burc.regione.campania.it › directServlet - Piano di monitoraggio della Regione Campania sulla sorveglianza delle malattie infettive zoonosiche e non della fauna selvatica - https://www.oevcampania.it/wp-content/uploads/2022/06/allegato-dd-257 - 2022-fauna-sel.- rev-4.pdf -
Linee guida per la gestione dei CRAS della Regione Basilicata https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/document_file_301 0418.pdf -
- Linee guida per un trattamento responsabile degli animali nei Centri di recupero animali selvatici della rete WWF-Italia: http://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/downloads/linee_guida_craswwf_et ica.pdf - Linee Guida per una gestione organizzata e coordinata del Sistema dei CRAS: http://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/downloads/linee_guida_cras_versi one_ottobre_2003.pdf
-
Husbandry guidelines» pubblicati dalle associazioni di categoria (EAZA, AZA, WAZA, ALPZA, ecc.) da EAZA: https://www.eaza.net/conservation/programmes/#BPG invert - - https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-new-version/201807-BPG-De Brazza-monkey- NV.pdf - https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-new-version/EAZA-BPG- Mangabey-NV.pdf - - https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-2020/Bonobo-BPG- final-version-2020.pdf - https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-2022/Chimpanzee- BPG22.pdf -
Altri mammiferi Carnivori - Microsoft Word - 201810_Asiatic golden cat_Best Practice Guidelines_final (eaza.net) - https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/EAZA-Best-Practice- Guidelines-FINAL-SM.pdf
Canile sanitario - https://www.veterinariaitaliana.izs.it/index.php/VetIt/article/view/2 486/1171
Canile rifugio - https://www.veterinariaitaliana.izs.it/index.php/VetIt/article/view/2 073/737
Shelter-Quality- https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/pdf_pubblicazioni/Pro tocolloShelterQuality_IT_maggio2018.pdf
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni del:
a) regolamento (UE)2016/429;
b) decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
c) decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135;
d) decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per «Manuale gestionale» il manuale di cui all'allegato I del presente decreto contenente i protocolli e le procedure per la corretta gestione degli stabilimenti di cui all'art. 1. Il manuale e' elaborato e tenuto aggiornato dall'operatore per tutto il periodo in cui svolge la propria attivita'.
 
Art. 3

Gestione degli stabilimenti

1. Gli operatori degli stabilimenti di cui all'art. 1 che detengono animali, devono garantire il rispetto delle prescrizioni generali minime di cui all'allegato I per assicurare le condizioni strutturali, funzionali e di biosicurezza.
 
Art. 4

Manuale gestionale e trasmissione dei dati

1. Gli operatori degli stabilimenti, in fase di prima registrazione o riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, presentano, unitamente alla domanda di registrazione o riconoscimento, il manuale gestionale di cui all'allegato I. Il rispetto delle indicazioni di cui all'allegato I e la corretta compilazione del manuale gestionale sono valutati dal Servizio veterinario ufficiale al fine della registrazione in BDN.
2. Gli operatori degli stabilimenti gia' registrati o riconosciuti devono adeguarsi alle prescrizioni relative all'allegato I e dotarsi del manuale gestionale, che deve essere inserito in BDN, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'inserimento deve essere data contestuale comunicazione al Servizio veterinario ufficiale che provvede alla relativa approvazione attraverso la medesima BDN.
3. L'operatore aggiorna le informazioni di cui all'allegato I nell'apposita sezione della BDN che sono comunicate al Servizio veterinario ufficiale per la relativa approvazione.
4. Le indicazioni tecniche contenute nel manuale operativo di cui all'allegato I possono essere modificate con decreto del direttore generale della Direzione della salute animale sentite le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Agli stabilimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell'art. 4, comma 3), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, si applica la procedura di registrazione indicata dal capitolo 2.1.1 del Manuale operativo I&R di cui al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Servizio veterinario effettua i controlli necessari sia in fase di registrazione che successivamente in base alla valutazione del rischio, con particolare riferimento agli aspetti di sanita' animale, benessere e biosicurezza.
 
Art. 5

Gestione delle movimentazioni tra stabilimenti
e tra habitat diversi

1. L'operatore prima di movimentare gli animali tra stabilimenti e tra habitat diversi compila il documento di accompagnamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Sono escluse dalla compilazione di tale documento di accompagnamento le movimentazioni finalizzate alla reintroduzione di specie autoctone selvatiche recuperate sul territorio e curate presso i Centro di recupero animali selvatici (CRAS) o i Centro di recupero tartarughe marine (CRTM) per le quali si applica la deroga di cui all'art. 9, comma 4 del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2023.
 
Art. 6

Controlli ufficiali, verifiche e altre attivita' ufficiali

1. Le autorita' competenti nel corso delle attivita' di controllo verificano la presenza del manuale gestionale e la conformita' dello stabilimento ai principi generali di cui all'allegato I. La violazione delle disposizioni del presente decreto comporta la sospensione dell'attivita' dello stabilimento e, nei casi piu' gravi, il ritiro dei titoli posseduti.
2. L'autorita' competente, quando rileva, per la prima volta, l'esistenza di violazioni sanabili ordina all'operatore dello stabilimento di rimuovere le irregolarita' riscontrate e di ripristinare la legalita' violata, eliminando o ponendo rimedio alle le eventuali conseguenze dannose o pericolose, indicando anche il termine per ottemperare. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di inosservanza dell'ordine, ovvero di mancata ottemperanza alle prescrizioni ivi contenute nel termine indicato, l'autorita' competente provvede alla sospensione, per un periodo di quarantacinque giorni della attivita'. Decorso tale termine senza che l'operatore abbia provveduto a sanare le irregolarita' e ad ottemperare all'ordine ricevuto, l'autorita' competente provvede al ritiro dei titoli posseduti.
3. L'autorita' competente puo', in ogni caso, procedere alla immediata sospensione dell'attivita' quando la sua prosecuzione rischia di determinare un pericolo o un danno per gli interessi coinvolti e, in caso di violazioni sanabili, puo' contestualmente emanare l'ordine di rimozione delle irregolarita' ai sensi del primo periodo del comma 2. La sospensione non puo' avere durata superiore ai quarantacinque giorni. Si applica l'ultimo periodo del comma 2.
4. Restano ferme, in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. Resta ferma altresi' la applicazione dell'istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Sottosegretario di Stato: Gemmato

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 696