Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2025 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 16 giugno 2025
Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco.


LA BANCA D'ITALIA

Vista la direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva 2018/843/UE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e in particolare:
l'art. 8, comma 2-bis, che prevede che gli operatori non finanziari di cui al comma 2, lettera b), del medesimo decreto-legge, che svolgono professionalmente attivita' di trattamento delle banconote in euro sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia;
l'art. 8, comma 2-ter, che prevede che la Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti di iscrizione nell'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e in particolare:
l'art. 1, comma 2, lettera c), che attribuisce alla Banca d'Italia la funzione di autorita' di vigilanza di settore nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., limitatamente all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
l'art. 3, comma 5, lettera f), che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S.;
l'art. 7, comma 1, lettera a), secondo cui le autorita' di vigilanza di settore adottano, nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del citato decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni;
l'art. 7, comma 2, lettera b), secondo cui le autorita' di vigilanza di settore, tra l'altro, possono chiedere agli stessi soggetti vigilati l'invio di segnalazioni periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
l'art. 7, comma 2, lettera c), secondo cui le autorita' di vigilanza di settore ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;
l'art. 7, comma 2, lettera d), che dispone che le autorita' di vigilanza di settore adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
l'art. 7, comma 2, lettera e), che dispone che le autorita' di vigilanza di settore irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di cui al decreto antiriciclaggio e alle relative disposizioni di attuazione;
l'art. 15, comma 1, secondo cui le autorita' di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attivita';
l'art. 16, comma 2, che dispone che le autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'art. 7, comma 1, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati, adottano specifici presidi, controlli e procedure per:
a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attivita', la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure;
l'art. 16, comma 3, che dispone che i soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del citato decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali, e che, a tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto medesimo, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare;
gli articoli 56, 57, 58 e 62, comma 7-bis, che disciplinano le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di astensione, di conservazione, di segnalazione delle operazioni sospette, nonche' per l'inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16 del decreto antiriciclaggio;
l'art. 59, che disciplina la sanzione per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati;
gli articoli 65 e 67 relativi al procedimento sanzionatorio e ai criteri per l'applicazione delle sanzioni;
Considerati i commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
assetto organizzativo e procedure operative: le procedure operative e di controllo, le risorse umane e tecnologiche necessarie, l'allocazione organizzativa delle diverse funzioni aziendali;
attivita' di gestione del contante ovvero trattamento del contante: le attivita' volte a preservare l'integrita' e lo stato di conservazione delle banconote mediante:
a) l'individuazione di quelle sospette di falsita', con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticita');
b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante (controlli di idoneita');
consigliere delegato al trattamento del contante: componente dell'organo di gestione degli operatori, con delega alle attivita' inerenti il trattamento del contante;
controlli di primo livello (di linea): controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti in materia antiriciclaggio (ad esempio, sull'attivita' di adeguata verifica della clientela, sull'individuazione delle operazioni anomale da sottoporre al responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette - SOS). Tali controlli (ad esempio, di tipo gerarchico o sistematici) possono essere incorporati nelle procedure informatiche e sono svolti anche attraverso unita' dedicate esclusivamente a compiti di controllo che ne riportano gli esiti ai responsabili delle strutture operative, ovvero sono eseguiti nell'ambito del back office;
controlli di secondo livello: controlli di conformita' dei processi finalizzati all'adempimento dei compiti in materia antiriciclaggio, incluse le verifiche sui controlli di primo livello (ad esempio, quelle svolte dalla funzione antiriciclaggio);
controlli di terzo livello: controlli mirati a verificare nel continuo la funzionalita', affidabilita' e adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformita' rispetto alle procedure e alla disciplina di riferimento (incluso, ad esempio, il monitoraggio sugli andamenti anomali);
decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
direttore tecnico: il direttore tecnico nominato ai sensi del T.U.L.P.S. e del decreto del Ministero dell'interno del 1° dicembre 2010, n. 269, che si occupa delle attivita' inerenti il trattamento del contante;
disposizioni per l'attivita' di gestione del contante: le disposizioni adottate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, e successive modificazioni, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
elenco: l'elenco degli operatori non finanziari che sono in possesso della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S. e che svolgono professionalmente l'attivita' di trattamento delle banconote in euro, previsto all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
esponenti aziendali: i componenti dell'organo di gestione - ivi compreso il titolare dell'impresa nel caso in cui l'attivita' venga svolta nella forma di impresa individuale - di quello di controllo, il direttore generale e il direttore tecnico;
operatori: gli operatori non finanziari che esercitano l'attivita' di gestione del contante in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. e dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
operatori di minori dimensioni e complessita' operativa: gli operatori che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:
a) un processato annuo inferiore a cento milioni di pezzi;
b) un numero di sale conta minore di quattro;
organi aziendali: organo di gestione e organo di controllo;
organo di controllo:
il collegio sindacale o il sindaco unico, per le societa' che adottano il modello tradizionale;
il comitato di controllo sulla gestione, per le societa' che adottano il sistema monistico;
il consiglio di sorveglianza, per le societa' che adottano il sistema dualistico;
organo di gestione:
il consiglio di amministrazione, per le societa' che adottano il modello tradizionale o l'amministratore unico;
il consiglio di amministrazione, per le societa' che adottano il sistema monistico;
il consiglio di gestione, per le societa' che adottano il sistema dualistico;
l'amministratore o gli amministratori congiuntamente o disgiuntamente, anche privi del potere di rappresentanza, nelle societa' in nome collettivo;
collegialmente i soci accomandatari cui sono conferiti poteri di gestione, nelle societa' in accomandita semplice;
il titolare dell'impresa, nel caso in cui l'attivita' venga svolta nella forma di impresa individuale;
partecipazione indiretta: la partecipazione posseduta per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Si applica la definizione di controllo prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario - T.U.B.);
partecipazione rilevante: nelle societa' di capitali, ogni partecipazione diretta o indiretta superiore al 25 per cento del capitale;
T.U.L.P.S.: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
personale: i dipendenti e coloro che, comunque, operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
processato: il numero complessivo di banconote trattate mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione;
regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.: regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, «Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;
UIF: Unita' di informazione finanziaria per l'Italia.
 
Allegato 1

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Banca d'Italia
Servizio Gestione circolazione monetaria
via PEC
Iscrizione nell'elenco degli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attivita' di trattamento delle banconote in euro (articolo 8, comma 2-bis, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione

a) Copia autentica della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S.;
b) Certificato di vigenza rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese e visura camerale aggiornata;
c) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati vigenti dal legale rappresentante nel caso in cui l'operatore abbia forma societaria;
d) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti:
l'assetto organizzativo in materia di trattamento delle banconote e in materia antiriciclaggio. A tal fine dovra' essere trasmessa copia dell'organigramma, del mansionario, delle procedure operative e dell'elenco delle apparecchiature utilizzate per il trattamento del contante, nonche' copia del regolamento antiriciclaggio;
nel caso in cui l'operatore abbia forma societaria, l'elenco dei soci che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nel capitale della societa' (6) , con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette devono essere indicati i soggetti per il tramite dei quali e' detenuta la partecipazione;
e) copia della delibera dell'organo di gestione o della dichiarazione dell'amministratore unico di cui all'art. 6, commi 4 e 5, del presente provvedimento;
f) copia della delibera dell'organo di controllo o della dichiarazione del sindaco unico di cui all'art. 6, commi 4 e 5, del presente provvedimento;
g) copia della delibera dell'organo di gestione o della determinazione dell'amministratore unico di cui all'art. 8, comma 2, del presente provvedimento;
h) copia del contratto di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio, di revisione interna, dell'incarico di responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio;
i) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalita' complete, dei componenti dell'organo di gestione, di quello di controllo, del direttore generale, del direttore tecnico, del responsabile della funzione antiriciclaggio e dell'eventuale sostituto (o, in caso di esternalizzazione, del soggetto affidatario dell'incarico), del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, del responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio (o, in caso di esternalizzazione, del soggetto affidatario dell'incarico).

(6) Per le societa' di persone l'elenco di tutti i soci.
 
Allegato 3
Circostanze che determinano l'assenza dei requisiti di onorabilita'
per i componenti dell'organo di controllo e per i partecipanti al
capitale

a) Condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione:
1) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di societa', di consorzi e di altri enti privati), dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), dal Titolo V del decreto antiriciclaggio;
2) per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica e in materia tributaria;
3) per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
b) Applicazione da parte dell'autorita' giudiziaria di misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) Verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
d) Condanna a una delle pene indicate alla lettera a) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.
 
Allegato 4

Requisiti di professionalita'

a) I componenti dell'organo di gestione con deleghe al trattamento del contante, il direttore generale e il direttore tecnico devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un anno, alternativamente:
1) attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese di dimensioni almeno equivalenti tenuto conto del volume d'affari e del numero degli addetti;
2) attraverso lo svolgimento di incarichi di responsabilita' almeno nei controlli di secondo livello in imprese che svolgono attivita' di trattamento delle banconote;
b) Il soggetto chiamato a presiedere l'organo di gestione, l'amministratore unico o il titolare dell'impresa che sono in possesso delle deleghe al trattamento del contante devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni attraverso lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a).
 
Allegato 5
Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti
aziendali e per i partecipanti al capitale
1) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilita' degli esponenti aziendali
A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE
1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato attestante l'insussistenza dell'applicazione, anche provvisoria, di una misura di prevenzione prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia
1. certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non e' stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilita' previsti dal presente provvedimento. I certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneita' dei certificati all'attestazione in questione. Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non e' previsto il rilascio di certificati sostitutivi della dichiarazione medesima;
2. dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilita' previsti dal presente provvedimento.
C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia
1. documentazione sub A);
2. documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione e' rilasciata dalla competente autorita' dello Stato di cittadinanza. 2) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di professionalita'
1. curriculum vitae sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, societa' o ente di provenienza da cui risultino le informazioni utili per la verifica del possesso dei requisiti di professionalita' ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato.
 
Allegato 6
Circostanze che determinano l'assenza dei requisiti di onorabilita'
per altri profili aziendali

a) Condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione:
1) per un tempo non inferiore a sei mesi per un reato previsto dalle disposizioni del Titolo V del decreto antiriciclaggio;
2) per un tempo non inferiore a un anno per i delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio e l'ordine pubblico;
3) per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, del codice penale;
b) Condanna a una delle pene indicate alla lettera a) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.
 
Allegato 7
Circostanze che determinano la sospensione degli esponenti aziendali
dalle cariche

1) La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'allegato 3, lettera a);
2) L'applicazione con sentenza non definitiva su richiesta delle parti di una delle pene previste dall'allegato 3, lettera a);
3) L'avvio del procedimento per l'applicazione di una dalle misure previste dall'allegato 3, lettera b).
 
Allegato 8
Schema della relazione annuale prodotta dalla funzione
antiriciclaggio

La relazione deve trattare in maniera chiara ed esaustiva i punti di seguito indicati, riportando in modo chiaro l'analisi svolta e le conclusioni.
1. Descrizione e collocazione della funzione antiriciclaggio nell'organizzazione aziendale, anche alla luce delle modifiche intervenute nell'anno, delle risorse umane e tecniche assegnate e dei processi esternalizzati.
2. Attivita' della funzione antiriciclaggio nel periodo di riferimento, eventuali disfunzioni accertate e relative azioni correttive nei settori:
a) dell'adeguata verifica e della profilatura della clientela. In tale ambito, specifici ragguagli vanno forniti, ad esempio, circa: eventuali ritardi nel completamento dell'attivita' di adeguata verifica, ivi compresa la mancata individuazione del titolare effettivo; la distribuzione della clientela (in termini assoluti e percentuali) tra le diverse classi di rischio; il numero di modifiche alla classe di rischio intercorse durante l'anno nonche' dei rapporti di clienti chiusi a causa di anomalie relative all'antiriciclaggio;
b) della conservazione dei dati;
c) del processo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette (indicando il numero di segnalazioni inviate alla UIF nell'anno, di quelle archiviate; comunicazioni relative agli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette eventualmente ricevute dalla UIF (c.d. flusso di ritorno delle informazioni).
3. Esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio.
4. Iniziative di adeguamento definite alla luce delle risultanze dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e relativo stato di avanzamento.
5. Attivita' formative realizzate nel periodo di riferimento e pianificate per l'anno successivo.
6. Eventuali problematiche specifiche dell'operatore e altre notizie rilevanti.
7. Piano di attivita' della funzione antiriciclaggio per l'anno successivo.
8. Eventuali misure correttive adottate in relazione alle disfunzioni accertate dalle funzioni di controllo.
9. Comunicazioni intercorse con altre autorita', con particolare riferimento alle azioni correttive da queste richieste nonche' alle eventuali misure sanzionatorie adottate.
10. Numero di richieste di informazioni pervenute dalla UIF, dall'autorita' giudiziaria e da organi investigativi e di polizia.
 
Allegato 9

Criteri per la conduzione dell'esercizio di autovalutazione
1. Identificazione del rischio inerente
L'identificazione e valutazione del rischio inerente per gli operatori hanno una natura semplificata in quanto devono essere effettuate solo per il settore di attivita' «Gestione del contante».
Ai fini della identificazione, vengono presi in considerazione almeno i seguenti elementi:
a) la dimensione dell'operativita' da intendere ai fini dell'autovalutazione in termini di numero di banconote e ammontare di operazioni (somma di ritiri e sovvenzioni), nonche' di numero delle sale conta;
b) le tipologie contrattuali, distinguendo tra: a) rapporti diretti con la clientela non bancaria (GDO, esercenti e altri operatori), b) rapporti diretti con le banche, c) rapporti con le banche che coinvolgono i «soggetti serviti» (7) , d) rapporti intermediati da network;
c) il numero di clienti classificati nelle fasce di rischio piu' elevate;
d) la rischiosita' dell'area geografica di operativita': a tali fini, ad esempio, l'operatore puo' prendere in considerazione gli «indici di anomalia per provincia nell'uso del contante» pubblicati nel rapporto annuale della UIF, ovvero tener conto dello svolgimento dell'attivita' in territori appartenenti a enti sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa o caratterizzati da fenomeni di economia sommersa o noti per il grado di infiltrazione della criminalita' economica (8) ;
e) il Paese estero di origine o di operativita' dei clienti e dei «soggetti serviti», con particolare riguardo a giurisdizioni ad alto rischio ovvero non cooperative nello scambio di informazioni anche in materia fiscale individuate, ad esempio, dalla Commissione europea ai sensi della direttiva UE 2015/849, dai public statement emanati dal GAFI o dagli omologhi organismi regionali (9) ;
f) la tipologia dei clienti e «soggetti serviti»: in tale ambito rilevano le prestazioni fornite a soggetti operanti in settori notoriamente sottoposti all'attenzione degli organi investigativi e/o della UIF, in quanto ritenuti particolarmente esposti a fenomeni di riciclaggio o comunque soggetti operanti in settori cash intensive business (si tratta di tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambiavalute, del gioco o delle scommesse, casino' e money transfer).
Nell'effettuare la valutazione l'operatore dovra' fare riferimento anche alle informazioni rivenienti da fonti esterne, tra le quali rilevano:
la «Valutazione nazionale dei rischi» elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;
le valutazioni sulle varie giurisdizioni nazionali condotte dal GAFI e dagli omologhi organismi regionali;
la lista dei Paesi terzi ad alto rischio individuati dal GAFI e dalla Commissione europea;
le/gli liste/elenchi previsti ad esempio dai regolamenti dell'Unione europea o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.
Tra le fonti esterne rientrano anche: le sanzioni comminate ai clienti dalle autorita' competenti, le comunicazioni e i richiami di carattere generale delle medesime autorita' relative ad ambiti operativi caratterizzati da una forte esposizione al rischio, nonche' le informazioni riferite a clienti coinvolti in attivita' oggetto di investigazione.
Alla luce degli elementi di valutazione sopra indicati, viene determinato il livello di rischio inerente, da esprimere con un giudizio quantitativo su una scala di quattro valori (1 - Rischio basso; 2 - Rischio medio-basso; 3 - Rischio medio-alto; 4 - Rischio alto).
La determinazione concreta del livello di rischio inerente deve essere necessariamente accompagnata dalla descrizione:
a) degli elementi di valutazione considerati;
b) delle analisi poste in essere;
c) della metodologia utilizzata per determinare il risultato. 2. L'individuazione delle vulnerabilita'
L'individuazione di eventuali vulnerabilita' si basa sull'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi di prevenzione e monitoraggio del rischio inerente precedentemente identificato (ad esempio, completezza/efficacia delle procedure interne per l'adeguata verifica, la conservazione dati e SOS).
Nell'effettuare la valutazione, gli operatori devono prendere in considerazione le indicazioni provenienti dalle funzioni aziendali di controllo. La determinazione del livello di vulnerabilita' tiene conto anche di quanto riscontrato dalla Banca d'Italia nell'effettuazione dei propri controlli on-site (ispezioni) e off-site (lettere di richiamo e di intervento), nonche' da parte di altre autorita' di controllo (UIF e Guardia di finanza).
Alla luce degli elementi di valutazione sopra indicati viene definito il livello di vulnerabilita', da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori (1 - Vulnerabilita' non significativa; 2 - Vulnerabilita' poco significativa; 3 - Vulnerabilita' abbastanza significativa; 4 - Vulnerabilita' molto significativa).
La determinazione concreta del livello di vulnerabilita' deve essere necessariamente accompagnata da: a) una sintetica illustrazione dei presidi in essere; b) l'analisi svolta; c) le motivazioni che hanno determinato il punteggio; d) la descrizione dei punti di debolezza individuati. 3. Determinazione del rischio residuo
La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilita' determina, in base alla matrice di seguito illustrata, l'attribuzione della fascia di rischio residuo, secondo la scala di quattro valori indicata.


Parte di provvedimento in formato grafico
4. Azioni di rimedio
Una volta determinato il livello di rischio residuo, gli operatori devono predisporre un piano d'azione con le iniziative correttive o di adeguamento da adottare.
Le misure correttive devono essere individuate con riferimento alle aree di valutazione risultate piu' vulnerabili; tali misure sono decise e attuate dall'organo di gestione, per il tramite della funzione antiriciclaggio.
L'esercizio di autovalutazione e' tempestivamente aggiornato in occasione di eventi o fatti che possono determinare nuovi rischi rilevanti o mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operativita' o nella struttura organizzativa.

(7) Cfr. «Disposizioni in materia di adeguata verifica della
clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per
gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art.
8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350» dove per «soggetto
servito» si intente il soggetto terzo rispetto al cliente e al
titolare effettivo, nei confronti del quale l'operatore effettua
in concreto l'operazione.

(8) In proposito, l'operatore puo' far riferimento alle relazioni
semestrali del Ministro dell'interno al Parlamento sull'attivita'
svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione investigativa
antimafia, alle relazioni annuali del Ministero dell'interno
sull'attivita' delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e
della sicurezza pubblica e sulla criminalita' organizzata, alle
relazioni annuali sulle attivita' svolte dal Procuratore
nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,
alle sintesi pubblicate dal Ministero dell'economia e delle
finanze sui risultati della «Valutazione nazionale dei rischi»
elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria e a eventuali
pubblicazioni in tema di criminalita' diffuse da fonti
giornalistiche autorevoli, dall'ISTAT e dalla UIF con riferimento
alla localizzazione dei fenomeni criminali.

(9) A titolo di esempio, il livello di rischio puo' essere graduato a
seconda dell'appartenenza (Paesi UE, Paese europeo non UE, Paese
extra-europeo non ad alto rischio e Paese terzo ad alto rischio).
 
Allegato 10

MODULO DI CANCELLAZIONE

Banca d'Italia
Servizio Gestione circolazione monetaria
via PEC
Cancellazione dall'elenco degli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attivita' di trattamento delle banconote in euro (articolo 8, comma 2-bis, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) possesso della licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.;
b) possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti nel Capo III;
c) insussistenza di una delle cause di sospensione degli esponenti aziendali dalle cariche previste nel Capo III;
d) possesso da parte dei soci dei requisiti di onorabilita' previsti nel Capo III;
e) assetto organizzativo e sistema dei controlli interni coerenti con quanto previsto nel Capo V del presente provvedimento nonche' nel provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante».
 
Art. 3

Domanda di iscrizione nell'elenco

1. L'operatore che intende chiedere l'iscrizione nell'elenco deve presentare alla Banca d'Italia la relativa domanda, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 1, e sottoscritta dal legale rappresentante.
2. La domanda di iscrizione e' corredata della documentazione di cui all'allegato 2.
3. Con riferimento a eventuali domande di iscrizione presentate da parte di operatori stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, in presenza delle condizioni di cui all'art. 134-bis T.U.L.P.S., la verifica dei requisiti del presente provvedimento e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
 
Art. 4

Istruttoria delle domande

1. La Banca d'Italia, in base agli esiti dell'istruttoria effettuata circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e alla completezza e coerenza della documentazione pervenuta, dispone l'iscrizione nell'elenco ovvero la nega con provvedimento motivato.
2. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centoventi giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda. L'unita' organizzativa responsabile e' il Servizio gestione circolazione monetaria.
 
Art. 5

Iscrizione nell'elenco

1. La Banca d'Italia comunica l'iscrizione nell'elenco ovvero il rigetto della domanda.
2. L'operatore avvia l'attivita' di trattamento del contante nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'elenco dandone comunicazione alla Banca d'Italia.
3. In presenza di giustificati motivi, l'operatore puo' chiedere, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, una proroga per l'avvio dell'attivita' di trattamento delle banconote.
4. Nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza, la Banca d'Italia comunica l'accoglimento della proroga, di norma non superiore a sessanta giorni, o, con provvedimento motivato, il suo rigetto.
 
Art. 6

Requisiti di onorabilita' e professionalita'
degli esponenti aziendali

1. I componenti dell'organo di gestione, il direttore generale e il direttore tecnico devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 134 T.U.L.P.S. e dalle relative disposizioni di attuazione. I medesimi requisiti sono richiesti anche al titolare dell'impresa nel caso in cui l'attivita' venga svolta nella forma di impresa individuale. Non possono far parte dell'organo di controllo, e se gia' in carica decadono, i soggetti nei cui confronti ricorrono le circostanze indicate nell'allegato 3.
2. Fermi restando i requisiti di professionalita' previsti per il conseguimento della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., i componenti dell'organo di gestione con deleghe al trattamento del contante, il direttore generale e il direttore tecnico devono possedere i requisiti di professionalita' di cui all'allegato 4.
3. La verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo e' condotta, in occasione della nomina, del rinnovo (1) e al verificarsi di eventi sopravvenuti (2) , dall'organo di appartenenza dell'esponente aziendale. Per il direttore generale e il direttore tecnico la verifica e' condotta dall'organo di gestione.
4. Nel caso di valutazione condotta da un organo collegiale, la verifica deve essere effettuata - sulla base della documentazione indicata nell'allegato 5 - in un'apposita riunione nel corso della quale l'esame e' condotto individualmente per ciascuno dei soggetti interessati, i quali hanno l'obbligo di astenersi dall'esame della propria posizione. La delibera contiene, con riferimento a ciascun soggetto, l'indicazione dei documenti sulla base dei quali e' stata accertata la sussistenza dei requisiti. La documentazione acquisita a tal fine e' conservata presso l'operatore per un periodo di dieci anni dalla data della delibera.
5. Nel caso di organi monocratici ed imprese individuali, il possesso e' attestato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto interessato conferma la sussistenza dei requisiti richiesti.
6. Gli operatori trasmettono alla Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla nomina e dal rinnovo ovvero dalla conoscenza degli eventi sopravvenuti, copia del verbale della delibera di cui al comma 4 ovvero la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5. La Banca d'Italia puo' chiedere l'esibizione della documentazione esaminata dall'organo collegiale per la verifica dei requisiti ai sensi del comma 4.
7. Se noti all'interessato, nel verbale o nella dichiarazione sostitutiva devono essere menzionati eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul possesso dei requisiti di onorabilita' di cui al comma 1.
8. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo viene valutato dalla Banca d'Italia, anche in relazione alle dimensioni, all'operativita' e alla complessita' organizzativa dell'operatore, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 7 del decreto antiriciclaggio.

(1) In sede di rinnovo, la verifica dei requisiti di onorabilita' e'
richiesta anche qualora non muti la composizione dell'organo di
gestione o di controllo.

(2) Ai fini delle presenti disposizioni, sono eventi sopravvenuti
tutte le circostanze rilevanti per la valutazione dell'idoneita'
dell'esponente.
 
Art. 7

Requisiti di onorabilita' per altri profili aziendali

1. Non possono essere nominati responsabile della funzione antiriciclaggio e suo sostituto (ove previsto), responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, responsabile della funzione di revisione interna, e se nominati decadono, i soggetti nei confronti dei quali ricorrono le circostanze di cui all'allegato 6.
2. La verifica del possesso dei requisiti e' condotta dall'organo di gestione per ciascuno dei soggetti interessati, esaminando copia del certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti. La verifica deve risultare da verbale dell'organo di gestione, se collegiale, o da apposita determinazione dell'amministratore unico.
3. Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 viene valutato dalla Banca d'Italia, anche in relazione alle dimensioni, all'operativita' e alla complessita' organizzativa dell'operatore, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 7 del decreto antiriciclaggio.
 
Art. 8

Requisiti di onorabilita' dei soci

1. Ferme restando le previsioni del T.U.L.P.S. e delle relative disposizioni di attuazione, nel caso in cui l'attivita' venga svolta sotto forma di societa' di capitali, chiunque possegga una partecipazione rilevante al capitale non deve trovarsi in una delle situazioni indicate dall'allegato 3. Analoga previsione si applica nei confronti di tutti i soci nel caso in cui l'attivita' venga svolta sotto forma di societa' di persone.
2. La verifica del possesso dei requisiti da parte dei soci e' condotta dall'organo di gestione sulla base della documentazione indicata nell'allegato 5 e deve risultare dal verbale della riunione di tale organo, se collegiale, o da apposita determinazione dell'amministratore unico da trasmettere alla Banca d'Italia. In entrambi i casi l'atto deve fare riferimento a ciascun socio interessato e deve indicare partitamente i documenti presi in considerazione per accertare la sussistenza dei requisiti. La documentazione acquisita a tal fine deve essere conservata presso l'operatore per un periodo di dieci anni dalla data della delibera o della determinazione.
3. I titolari di partecipazioni rilevanti comunicano prontamente all'organo di gestione dell'operatore gli eventi che possono incidere sul possesso dei requisiti. L'organo di gestione comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i nominativi dei titolari di partecipazioni rilevanti che si trovano nelle situazioni indicate nell'allegato 3.
4. Qualora titolare della partecipazione rilevante sia un soggetto diverso da persona fisica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dai componenti dell'organo di gestione e dal direttore generale nelle societa' di capitali, e da tutti i soci nelle societa' di persone.
5. In caso di partecipazione indiretta i requisiti di onorabilita' devono sussistere con riferimento al soggetto posto al vertice della catena partecipativa e a quello che partecipa direttamente al capitale della societa'. Si applica quanto previsto al comma 4.
 
Art. 9

Decadenza dalle cariche

1. Nel caso di organi collegiali, gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che, ai sensi del presente provvedimento, comportano la decadenza dalla carica comunicano tali circostanze all'organo di appartenenza. Nel caso di organo monocratico, la comunicazione e' rivolta all'assemblea dei soci nelle societa' di capitali, agli altri soci nelle societa' di persone.
2. Il direttore generale e il direttore tecnico comunicano le situazioni di cui al comma 1 all'organo di gestione.
3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate senza indugio e, comunque, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ovvero dall'emissione del provvedimento che applica una misura di prevenzione.
4. Gli organi destinatari delle comunicazioni ai sensi dei commi 1 e 2, quando accertano la mancanza dei requisiti previsti dal presente provvedimento, dichiarano la decadenza dell'interessato dalla carica entro trenta giorni dalla verifica, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio o dall'incarico ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
6. A seguito della dichiarazione di decadenza, l'operatore deve provvedere tempestivamente alla sostituzione del soggetto decaduto.
7. Nel caso in cui l'attivita' sia esercitata nella forma di impresa individuale, il titolare dell'impresa che venga a trovarsi in situazioni che, ai sensi del presente provvedimento, comportano la decadenza, si astiene dallo svolgimento dell'attivita' di trattamento del contante dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia, che provvede alla cancellazione dall'elenco ai sensi del successivo art. 30.
 
Art. 10

Sospensione degli esponenti aziendali dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle cariche le circostanze previste nell'allegato 7.
2. Il soggetto interessato dalla causa di sospensione si astiene dallo svolgimento delle relative funzioni e ne da' comunicazione all'organo di appartenenza senza indugio e, comunque, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ovvero dall'emissione del provvedimento che applica una misura di prevenzione. Il direttore generale e il direttore tecnico comunicano le situazioni di cui al comma 1 all'organo di gestione.
3. L'organo di appartenenza, una volta accertata la sussistenza di una delle cause di cui al comma 1, dichiara entro trenta giorni la sospensione dell'esponente interessato, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.
4. Al venire meno della causa di sospensione, l'esponente puo' essere reintegrato nelle funzioni.
5. Qualora la causa di sospensione riguardi un organo costituito in forma monocratica, quest'ultimo ne da' comunicazione, entro i termini di cui al comma 2, all'assemblea dei soci nelle societa' di capitali; agli altri soci nelle societa' di persone. Qualora la causa di sospensione riguardi il titolare dell'impresa individuale, quest'ultimo ne da' comunicazione, entro i termini di cui al comma 2, alla Banca d'Italia. Si applica il comma 4 del presente articolo.
 
Art. 11

Comunicazioni alla Banca d'Italia

1. Gli operatori comunicano alla Banca d'Italia:
a) l'avvio dell'attivita' di trattamento delle banconote, entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'iscrizione nell'elenco;
b) la variazione della denominazione sociale, della sede legale e dell'indirizzo PEC;
c) il rilascio del provvedimento di rinnovo o di proroga della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., ovvero la presentazione della dichiarazione di prosecuzione dell'attivita' presentata dall'operatore alla prefettura territorialmente competente;
d) ogni modifica nella composizione degli organi di gestione e di controllo, nonche' la sostituzione del direttore generale, del direttore tecnico, del responsabile della funzione antiriciclaggio, del responsabile SOS, del responsabile della funzione di revisione interna (se istituita) o del responsabile dei controlli di terzo livello, nonche' del responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio (3) ;
e) l'assunzione di partecipazioni rilevanti nel capitale. La comunicazione deve contenere i dati identificativi (4) del soggetto che ha acquisito la partecipazione rilevante, nonche' copia della documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8;
f) eventuali operazioni societarie (quali, ad esempio, trasformazione, fusione, scissione, cessione, affitto di ramo d'azienda).
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) devono essere effettuate tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla conoscenza dell'evento oggetto della comunicazione; le comunicazioni di cui alle lettere d) ed f) del predetto comma devono essere trasmesse entro trenta giorni dall'adozione della relativa delibera.

(3) Rilevano altresi' le variazioni temporanee nella titolarita'
delle funzioni aziendali richiamate nel testo.

(4) Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/domicilio,
estremi del documento di identificazione, codice fiscale; nel
caso di soggetti diversi da persona fisica, denominazione, sede
legale e codice fiscale/partita IVA.
 
Art. 12

Forme di pubblicita' dell'iscrizione

1. Gli operatori iscritti nell'elenco indicano negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione.
2. L'elenco degli operatori e' pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.
 
Art. 13

Principio di proporzionalita'
e approccio basato sul rischio

1. Le disposizioni del presente capo stabiliscono i presidi organizzativi e i controlli interni che gli operatori devono adottare in materia antiriciclaggio e integrano le previsioni del provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante».
2. Ciascun operatore applica le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalita' in coerenza con la forma giuridica adottata, la dimensione e la complessita' operativa ed e' chiamato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto antiriciclaggio ad adottare presidi, controlli e procedure adeguati alla propria esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati ai sensi degli articoli 14 e 15 del richiamato decreto.
3. Ciascun operatore e' chiamato, ai sensi dell'art. 15 del decreto antiriciclaggio, a effettuare una «autovalutazione della propria esposizione al rischio secondo i criteri e le metodologie di cui all'art. 19 del presente provvedimento.
4. Tutti gli operatori devono istituire un'apposita funzione antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare operazioni di riciclaggio, nominandone il relativo responsabile, e formalizzare l'attribuzione delle responsabilita' per l'inoltro delle SOS.
 
Art. 14

Ruolo degli organi aziendali

1. Gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie responsabilita' e competenze, devono:
a) definire strategie di gestione dei rischi coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio;
b) porre in atto misure organizzative e operative, ivi compresa l'istituzione di una funzione antiriciclaggio, atte a evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
c) svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'efficacia dei presidi adottati;
d) promuovere la diffusione in azienda di un'adeguata conoscenza della normativa e delle conseguenze, in termini di danni patrimoniali e reputazionali, derivanti dalla violazione delle disposizioni emanate in materia.
 
Art. 15

L'organo di gestione

1. L'organo di gestione definisce le strategie aziendali idonee a contenere il rischio di coinvolgimento dell'operatore in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a tal fine:
a) adotta, in coerenza con i requisiti organizzativi previsti dal provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante», un assetto organizzativo e procedure operative, nonche' un sistema dei controlli connotato da una chiara individuazione di ruoli, compiti e responsabilita', assicurandone l'efficacia nel tempo anche alla luce dei risultati dell'esercizio di autovalutazione del rischio effettuata dalla funzione antiriciclaggio (art. 19);
b) assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti e delle informazioni, di individuazione e segnalazione alla UIF delle operazioni potenzialmente sospette. Con riguardo a quest'ultima procedura, adotta misure volte ad assicurarne la riservatezza;
c) approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio e della funzione di revisione interna; ne nomina e revoca i responsabili, sentito il parere dell'organo di controllo se esistente, dandone comunicazione alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento;
d) nomina - nel caso in cui l'operatore si avvalga della facolta' prevista dall'art. 15-bis, comma 1 - l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio e assicura che quest'ultimo sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione al rischio di riciclaggio dell'operatore;
e) nelle societa' di minori dimensione e complessita' operativa che si avvalgano della facolta' di non istituire la funzione di revisione interna, attribuisce la responsabilita' dell'esecuzione dei controlli di terzo livello, sentito il parere dell'organo di controllo, se esistente (art. 26);
f) approva il risultato dell'autovalutazione del rischio, la relazione annuale sull'attivita' svolta, il regolamento antiriciclaggio e i programmi di formazione del personale predisposti dalla funzione antiriciclaggio (articoli 18, 19, 25);
g) definisce una procedura per l'inoltro delle segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia (art. 23);
h) adotta, in conformita' all'art. 48 del decreto antiriciclaggio, un sistema interno per la segnalazione da parte del personale di violazioni delle disposizioni in materia.
2. L'organo provvede, altresi', ad assicurare che le funzioni aziendali dispongano di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato e che venga approntato un idoneo sistema di flussi informativi verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo. Tale sistema deve assicurare in particolare che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a conoscenza dell'organo di gestione, che promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia nel continuo.
 
Art. 15 bis

Esponente responsabile per l'antiriciclaggio

1. Ferma restando la responsabilita' collettiva degli organi aziendali, gli operatori possono nominare un componente dell'organo di amministrazione quale esponente per l'antiriciclaggio. L'incarico ha natura esecutiva e puo' essere conferito anche al consigliere delegato al trattamento del contante ovvero al direttore generale (ove nominato); in tale ultimo caso, deve essere comunque garantita l'efficacia della funzione dell'esponente.
2. L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio possiede adeguate conoscenze concernenti i rischi di riciclaggio, i controlli e le procedure AML. Nel regolamento antiriciclaggio gli operatori definiscono i requisiti per l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio.
3. L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio (se nominato) costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e l'organo di gestione. In tale contesto, l'esponente responsabile monitora nel continuo che l'assetto organizzativo e il sistema dei controlli interni in materia di antiriciclaggio siano adeguati e proporzionati, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun operatore e dei rischi cui esso e' esposto; informa gli organi aziendali delle violazioni e criticita' concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza (anche per il tramite del responsabile della funzione antiriciclaggio) e si adopera affinche' l'organo di gestione valuti le problematiche e le proposte di intervento rappresentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio ai fini dell'adozione delle opportune iniziative.
 
Art. 16

L'organo di controllo

1. L'organo di controllo, ove esistente, vigila sul rispetto della normativa e sulla completezza, funzionalita' e adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio nonche' sull'osservanza delle disposizioni di attuazione del decreto antiriciclaggio. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne e utilizza i flussi informativi provenienti dagli altri organi e funzioni aziendali. In particolare, l'organo di controllo:
a) valuta l'idoneita' delle procedure aziendali ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio, informando tempestivamente l'organo di gestione in merito alle carenze, anomalie e irregolarita' riscontrate e suggerendo l'adozione di misure correttive;
b) analizza i motivi delle eventuali carenze e/o anomalie riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni o portate a sua conoscenza dall'organo di gestione, dalle altre funzioni di controllo o dalle altre strutture interne, promuovendo l'adozione delle opportune misure correttive;
c) comunica senza ritardo, ai sensi dell'art. 46 del decreto antiriciclaggio:
al legale rappresentante (o al delegato) le operazioni potenzialmente sospette di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
alla Banca d'Italia tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione degli obblighi di cui al Titolo II del decreto antiriciclaggio e delle relative disposizioni attuative.
2. Fatta salva la propria responsabilita' per l'adempimento degli obblighi di cui al decreto antiriciclaggio e alle relative disposizioni di attuazione, l'organo di controllo, ove ritenuto opportuno dall'operatore, puo' avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo n. 231/2001.
 
Art. 17

La funzione antiriciclaggio

1. La funzione antiriciclaggio deve essere indipendente e collocata in posizione apicale nell'organigramma aziendale; deve avere accesso alle informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attivita' e poter interloquire con gli organi aziendali (direttamente o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, se nominato), nonche' con le altre funzioni.
2. Nello svolgimento dei relativi compiti puo' essere chiamato a collaborare anche personale di altre aree (a eccezione di quello della funzione di revisione interna) che riferisce direttamente al responsabile della funzione.
3. Gli operatori assicurano la continuita' operativa della funzione antiriciclaggio; a tal fine, individuano soluzioni organizzative per i casi di assenza del responsabile, quale, ad esempio, la nomina di un sostituto.
 
Art. 18

Compiti della funzione antiriciclaggio

1. La funzione antiriciclaggio collabora alla definizione delle strategie, dell'assetto organizzativo e delle procedure in materia antiriciclaggio e ne verifica nel continuo - anche mediante controlli in loco - l'efficacia. In tale ambito:
a) svolge i controlli di secondo livello sul rispetto delle disposizioni in materia antiriciclaggio. In tale contesto, conduce, in raccordo con il responsabile SOS, verifiche sulla funzionalita' del processo di segnalazione, incluso il rispetto dei criteri adottati per l'individuazione delle possibili operazioni sospette da parte delle strutture dell'operatore (ad esempio, personale di sala conta e delle unita' incaricate dell'adeguata verifica della clientela);
b) informa, senza ritardo, gli organi aziendali di violazioni o carenze significative riscontrate nell'esercizio dei propri compiti;
c) propone all'organo di gestione le modifiche organizzative e procedurali necessarie per assicurare un corretto presidio del rischio;
d) informa periodicamente gli organi aziendali - direttamente o tramite l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio (ove nominato) - circa lo stato di avanzamento delle azioni correttive adottate a fronte di carenze riscontrate nell'attivita' di controllo e circa l'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla funzione antiriciclaggio e la necessita' di potenziarle;
e) predispone il regolamento antiriciclaggio nel quale sono descritti l'assetto organizzativo, i sistemi e le procedure adottati dall'operatore, specificando compiti, responsabilita' e modalita' operative; il regolamento deve essere costantemente aggiornato e va reso disponibile a tutto il personale;
f) realizza un sistema di flussi informativi diretto agli organi aziendali, all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio (ove nominato) e all'alta direzione;
g) cura la predisposizione di un adeguato piano di formazione del personale;
h) garantisce che le procedure di segnalazione interna delle violazioni di cui all'art. 48 del decreto antiriciclaggio adottate dagli operatori siano portate a conoscenza di tutto il personale.
2. La funzione antiriciclaggio puo' essere coinvolta nell'effettuare le attivita' di rafforzata verifica della clientela nei soli casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali o soggettive - e' particolarmente elevato il rischio di riciclaggio.
3. La funzione, almeno una volta l'anno, presenta agli organi aziendali - direttamente o tramite l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio (ove nominato) - una relazione sulle iniziative intraprese, le eventuali disfunzioni accertate e i correttivi da intraprendere nonche' sull'attivita' formativa del personale. Il contenuto della relazione e' precisato nell'allegato 8.
 
Art. 19

Valutazione dell'esposizione al rischio

1. La funzione antiriciclaggio valuta, con periodicita' almeno annuale, l'esposizione dell'operatore al rischio (c.d. «autovalutazione»). La valutazione e' in ogni caso integrata nell'ipotesi in cui si registrino fatti aziendali rilevanti (ad esempio, acquisizioni di rami d'azienda, malversazioni suscettibili di incidere sul processo di gestione del contante, incorporazioni di altre aziende del comparto). Il risultato della valutazione andra' trasmesso tempestivamente all'organo di gestione e a quello di controllo, ove esistente, e, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Banca d'Italia unitamente alla relazione annuale della funzione.
2. L'autovalutazione prende avvio dalla mappatura del processo di gestione del contante e di tutti i suoi attori e comprende le seguenti macro-attivita':
identificazione dei rischi attuali e potenziali cui la societa' e' esposta (c.d. rischio inerente); a tal fine, la societa' tiene conto:
a) della dimensione e della complessita' operativa;
b) della tipologia della clientela, con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio;
c) dell'area geografica di operativita';
d) di ogni altra informazione conosciuta riguardo a fatti o persone che possano incidere su tale esposizione;
analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilita';
valutazione del livello di rischio residuo cui la societa' e' esposta tenuto conto del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione dello stesso;
individuazione e realizzazione di interventi correttivi a fronte delle criticita' individuate.
Gli operatori si avvalgono dei criteri e delle metodologie indicate nell'allegato 9.
 
Art. 20

Il responsabile della funzione antiriciclaggio

1. Devono essere definiti nel regolamento antiriciclaggio i presidi posti a tutela dell'indipendenza del responsabile della funzione antiriciclaggio, nonche' i requisiti di competenza e professionalita'. La persona incaricata deve essere collocata in posizione gerarchico-funzionale adeguata, deve disporre del tempo necessario all'efficace adempimento dei suoi compiti e non deve avere responsabilita' dirette in aree operative o essere gerarchicamente dipendente dai responsabili di dette aree. L'incarico puo' essere attribuito anche al responsabile dei controlli di secondo livello di cui al provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante», se in possesso dei requisiti stabiliti nel presente articolo.
2. Nel caso di impresa individuale, il ruolo non puo' essere attribuito al titolare dell'impresa.
 
Art. 21

Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio

1. Lo svolgimento dei compiti attribuiti alla funzione antiriciclaggio puo' essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza. La responsabilita' per la corretta gestione dei rischi di riciclaggio resta, in ogni caso, in capo agli operatori. Al riguardo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di esternalizzazione dell'attivita' di trattamento del contante di cui al provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante».
2. Inoltre, il contratto di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio deve almeno prevedere:
l'obbligo da parte dell'affidatario di assicurare la riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
la possibilita' anche per le autorita' di settore e la UIF di accedere in ogni momento alle informazioni e ai locali dell'affidatario per l'attivita' di supervisione e controllo;
la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del referente interno e degli organi aziendali e della revisione interna, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza.
3. L'accordo di esternalizzazione deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla stipula o dal rinnovo.
4. Il committente designa un referente interno, collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata, con il compito di verificare annualmente il corretto svolgimento della funzione da parte del soggetto affidatario e i relativi livelli di servizio.
 
Art. 22

Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

1. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e' il legale rappresentante dell'operatore ovvero un soggetto a cio' delegato dall'organo di gestione mediante delibera adottata sentito l'organo di controllo (ove esistente). La delega puo' essere conferita al responsabile della funzione antiriciclaggio o ad altro soggetto dotato dei medesimi requisiti previsti per quest'ultimo; la delega non puo' comunque essere conferita a un soggetto esterno all'operatore.
2. Compete al responsabile delle SOS:
valutare le segnalazioni inoltrate dalle strutture aziendali o di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attivita';
trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione;
mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;
comunicare al responsabile della struttura da cui ha avuto origine la segnalazionel'esito della propria valutazione.
3. Il ruolo e gli obblighi del responsabile delle SOS devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno dell'operatore. La nomina e la revoca vanno comunicate tempestivamente alla UIF con le modalita' dalla stessa indicate.
4. Il responsabile delle SOS, inoltre, ferma restando la tutela della riservatezza delle persone coinvolte nella procedura di segnalazione, assicura che le informazioni sui nominativi oggetto di SOS siano rese disponibili, anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative ai responsabili delle strutture competenti (ad esempio, per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi).
5. Il responsabile delle SOS, nello svolgimento della propria attivita', deve poter acquisire dalle diverse funzioni aziendali tutte le informazioni ritenute utili ai fini degli approfondimenti da condurre, o avervi libero accesso, ivi compresi i flussi informativi predisposti ai sensi del presente provvedimento e le segnalazioni periodiche antiriciclaggio (art. 23). Il responsabile delle SOS e' altresi' tenuto a conoscere e ad applicare istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF; svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa.
 
Art. 23

Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), del decreto antiriciclaggio, gli operatori trasmettono alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, gli operatori fanno riferimento al relativo manuale operativo pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia. In particolare, gli operatori devono fornire, in forma aggregata, informazioni sui flussi di banconote ritirate e somministrate da/a:
a) dipendenze bancarie, anche con riferimento ai cash dispenser;
b) sale conta del medesimo operatore ovvero di altri operatori;
c) punti serviti della grande distribuzione organizzata e di altri operatori.
2. Le segnalazioni inviate in forma aggregata devono essere generate con modalita' tali da consentire la puntuale ricostruzione dei dati trasmessi.
3. I dati devono essere segnalati dall'operatore che ha provveduto al trattamento delle banconote.
4. Le segnalazioni periodiche sono trasmesse alla Banca d'Italia, secondo le modalita' specificate in apposita comunicazione e secondo le scadenze di seguito indicate:


===================================================
| | Termine per |
| Periodo di riferimento   | l'inoltro  |
+===========================+=====================+
| |Entro l'ultimo giorno|
| 1° gennaio - 31 marzo   |lavorativo di aprile |
+---------------------------+---------------------+
| |Entro l'ultimo giorno|
| 1° aprile - 30 giugno   |lavorativo di luglio |
+---------------------------+---------------------+
| |Entro l'ultimo giorno|
| |lavorativo di |
| 1° luglio - 30 settembre |ottobre  |
+---------------------------+---------------------+
| |Entro l'ultimo giorno|
| |lavorativo di |
|1° ottobre - 31 dicembre   |gennaio  |
+---------------------------+---------------------+

5. L'organo di gestione, previo parere dell'organo di controllo (ove esistente), nomina e revoca il responsabile per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio, il cui nominativo deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento.
6. Il destinatario dell'incarico, che puo' essere conferito anche al responsabile antiriciclaggio, o al referente aziendale per il ricircolo del contante o al responsabile dei controlli di secondo livello ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante», deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali in materia antiriciclaggio e conoscere il processo di produzione dei dati oggetto della segnalazione.
7. L'incarico non puo' essere conferito alla funzione di revisione interna e al responsabile dei controlli di terzo livello, o a componenti dell'organo di controllo.
8. Il responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio ha il compito di vigilare sulla correttezza dei dati trasmessi e sul rispetto delle scadenze ed e' chiamato a svolgere un ruolo di interlocuzione con la Banca d'Italia corrispondendo tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento sul contenuto delle segnalazioni. Il responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio riferisce almeno annualmente agli organi aziendali, nonche' al responsabile della funzione di revisione interna (ove esistente) sull'attivita' svolta e sulle eventuali anomalie riscontrate.
9. L'incarico puo' essere esternalizzato, ferma restando l'adozione da parte dell'operatore esternalizzante delle cautele necessarie a garantire l'integrita' e la riservatezza dei propri dati. Il soggetto affidatario dell'incarico deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali in materia antiriciclaggio e conoscere il processo di produzione dei dati oggetto della segnalazione. L'accordo di esternalizzazione deve essere tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia.
 
Art. 24

La funzione di revisione interna

1. La funzione di revisione interna (o internal audit), ove istituita, collocata in posizione apicale e indipendente, esegue i controlli di terzo livello sul presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, proponendo all'organo di gestione gli eventuali correttivi da adottare. La responsabilita' della funzione puo' essere attribuita a un amministratore, purche' sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico. La funzione di revisione interna riporta, almeno annualmente, agli organi aziendali informazioni sull'attivita' svolta e sui suoi esiti, evidenziando le eventuali anomalie riscontrate e le azioni correttive proposte.
2. Le verifiche sono effettuate anche mediante controlli di tipo ispettivo e riguardano, in particolare:
l'adeguatezza e l'efficacia dell'attivita' della funzione antiriciclaggio, con specifico riferimento alla valutazione dell'esposizione al rischio;
il rispetto costante dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto sia nello svilupparsi nel tempo della relazione;
l'efficacia dell'assetto preordinato alla individuazione e alla segnalazione delle operazioni sospette;
l'effettiva acquisizione e ordinata conservazione dei dati, informazioni e documenti prescritti dalla normativa;
il monitoraggio sugli andamenti anomali, sulle violazioni delle procedure e/o della regolamentazione.
3. La funzione di revisione interna, sulla base dell'esposizione al rischio dell'operatore, determinata in considerazione dei risultati delle autovalutazioni precedenti e di tutti gli altri elementi informativi ritenuti utili, predispone un piano periodico di audit da attuarsi mediante interventi sia a distanza sia in loco. Tutte le strutture dell'operatore coinvolte devono essere sottoposte a verifica in un arco di tempo coerente con le dimensioni e la complessita' operativa. Verifiche di follow up vanno condotte al fine di determinare l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni correttive intraprese in risposta a precedenti rilievi di audit. I risultati delle verifiche sono portati tempestivamente a conoscenza dell'organo di gestione e di quello di controllo (ove esistente).
4. Nello svolgimento della propria attivita', la funzione deve poter acquisire dalle diverse strutture aziendali o avere libero accesso a tutte le informazioni ritenute utili.
5. Ferma restando la responsabilita' degli operatori per la corretta gestione dei rischi di riciclaggio, la funzione di revisione interna puo' essere esternalizzata con le stesse modalita' previste dall'art. 21, ma non allo stesso soggetto a cui e' esternalizzata la funzione antiriciclaggio. Il committente designa un referente interno, collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata, con il compito di verificare annualmente il corretto svolgimento della funzione da parte del soggetto affidatario e i relativi livelli di servizio.
 
Art. 25

L'attivita' di formazione

1. Gli operatori realizzano programmi permanenti di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, assicurando in particolare una specifica preparazione del personale a piu' diretto contatto con la clientela o comunque coinvolto nel processo di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette nonche' di quello addetto alla funzione antiriciclaggio. I programmi, predisposti dalla funzione antiriciclaggio e approvati dall'organo di gestione, sono finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e al rispetto dei comportamenti e delle procedure adottate in argomento. Per i programmi di formazione gli operatori possono anche avvalersi del contributo delle associazioni di categoria.
 
Art. 26

Disposizioni specifiche per gli operatori
di minori dimensioni e complessita' operativa

1. Gli operatori di minori dimensioni e complessita' operativa, fermo restando l'obbligo di presidiare adeguatamente il rischio:
non sono obbligati a istituire la funzione di revisione interna; a tal riguardo, detti operatori sono comunque tenuti a svolgere i controlli di terzo livello sul presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tali controlli sono eseguiti da un referente dotato dei necessari requisiti di apicalita', indipendenza e professionalita' per il loro svolgimento, anche individuato tra un componente dell'organo di gestione (purche' non responsabile della funzione antiriciclaggio o delle segnalazioni periodiche, e salvo il caso dell'amministratore unico);
possono conferire l'incarico di responsabile della funzione antiriciclaggio a un componente dell'organo di gestione (salvo il caso dell'amministratore unico) ovvero all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio (se nominato), purche' privo di deleghe che ne compromettano l'autonomia;
possono effettuare la valutazione della propria esposizione al rischio con periodicita' biennale.
 
Art. 27

Controlli della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia esercita i poteri di controllo, di intervento e sanzionatori a essa attribuiti dall'ordinamento, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 8, commi 7 e 10, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e relative disposizioni di attuazione.
2. Ai sensi dell'art. 7 del decreto antiriciclaggio, la Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza di settore, verifica il rispetto da parte degli operatori degli obblighi previsti dal ripetuto decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, nonche' l'adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e procedurali. A tal fine, la Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti e ogni altra informazione utile.
3. Tutte le informazioni rilevanti a fini antiriciclaggio acquisite dalla Banca d'Italia in qualita' di autorita' di vigilanza di settore sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 12, comma 8, del decreto antiriciclaggio.
4. Gli ispettori, nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge alla Banca d'Italia in materia di controllo sugli operatori, ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale.
5. Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano:
l'assetto organizzativo adottato, ivi compresa la funzionalita' dei controlli interni e la capacita' di governo del rischio di riciclaggio;
il rispetto degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio, in particolare quelli di adeguata verifica, conservazione dei dati, segnalazione delle operazioni sospette e astensione;
la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco.
 
Art. 28

Poteri d'intervento e provvedimento
di divieto di nuove operazioni

1. Nei casi in cui, nell'ambito dell'attivita' di controllo, venga accertato il mancato rispetto da parte degli operatori degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione, la Banca d'Italia - fatte salve le disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie amministrative - puo' richiedere all'operatore l'adozione di misure correttive, la cui tipologia e' correlata alla natura delle criticita' riscontrate.
2. La Banca d'Italia puo':
convocare i componenti degli organi di gestione e di controllo e il personale degli operatori;
ordinare la convocazione o, in caso d'inottemperanza all'ordine, convocare direttamente gli organi di gestione e controllo (ove esistente) degli operatori, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni.
3. Nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, la Banca d'Italia puo' adottare - anche in via d'urgenza - il provvedimento di divieto di nuove operazioni previsto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto antiriciclaggio.
4. Responsabile del procedimento e' il Capo del Servizio gestione circolazione monetaria.
 
Art. 29

Cancellazione su istanza di parte dall'elenco

1. La domanda di cancellazione dall'elenco, redatta in conformita' dell'allegato 10 e sottoscritta dal legale rappresentante, e' inviata alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla cessazione dell'attivita' di trattamento delle banconote ovvero di altra causa che comporti il venir meno dei requisiti per la permanenza nell'elenco.
2. La Banca d'Italia trasmette all'operatore il provvedimento di cancellazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
 
Art. 30

Cancellazione d'ufficio dall'elenco

1. La Banca d'Italia dispone la cancellazione d'ufficio dall'elenco qualora:
a) vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) risultino violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia connotate da particolare gravita';
c) l'attivita' di trattamento delle banconote non sia stata avviata nel termine di cui all'art. 5, comma 2, o di quello eventualmente prorogato ai sensi del successivo comma 4;
d) l'attivita' di trattamento delle banconote sia cessata da oltre trenta giorni in assenza dell'istanza di cancellazione di cui all'art. 29.
2. La Banca d'Italia comunica all'operatore l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dall'elenco. L'operatore ha facolta' di presentare memorie scritte e documenti entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. La Banca d'Italia comunica all'operatore il provvedimento di cancellazione ovvero la sua mancata adozione unitamente alla motivazione dello stesso. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centoventi giorni.
 
Art. 31

Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

1. La Banca d'Italia, nell'ambito della propria competenza, applica nei confronti degli operatori le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 56 (inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione), 57 (inosservanza degli obblighi di conservazione) e 58 (inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) (5) del decreto antiriciclaggio.
2. La Banca d'Italia applica nei confronti dei componenti l'organo di controllo degli operatori le sanzioni previste dall'art. 59 del decreto antiriciclaggio per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 46 del medesimo decreto.
3. La Banca d'Italia applica nei confronti degli operatori le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 62, comma 7-bis (inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni), del decreto antiriciclaggio.
4. La sussistenza di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime puo' essere desunta, tra l'altro:
dalla loro idoneita' a esporre l'operatore a significativi rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o, piu' in generale, a rilevanti rischi legali o reputazionali;
dalla ricorrenza di violazioni di una stessa disposizione in un numero significativo di casi, tenuto conto delle dimensioni, della complessita' organizzativa e dell'operativita';
dal carattere diffuso e non occasionale delle violazioni, tale da far ritenere le stesse riconducibili all'ordinario modus operandi dell'operatore ovvero sintomatiche di carenze nelle procedure operative, nei presidi organizzativi e di controllo adottati dall'operatore;
dalla sussistenza di violazioni di una pluralita' di disposizioni in materia di antiriciclaggio.
5. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, sulla base di quanto previsto dall'art. 67 del decreto antiriciclaggio, si considerano, tra l'altro:
a) la gravita' e durata della violazione;
b) il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica;
c) la capacita' finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione, prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile, alle autorita' di cui all'art. 21, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al decreto antiriciclaggio.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla procedura sanzionatoria di cui al Capitolo VI del provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante».

(5) Per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione
sospetta, ai sensi dell'art. 65 del decreto antiriciclaggio, la
Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza di settore,
provvede all'irrogazione delle sanzioni nei confronti degli
operatori per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero
plurime. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
altresi' all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione
sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo di operatori non
finanziari di cui all'art. 3, comma 5, lettera f).
 
Art. 32

Disposizioni finali

1. Ai procedimenti previsti dal presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui al regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 in materia di procedimenti amministrativi, recante altresi' l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il responsabile dei procedimenti e' il Capo del Servizio gestione circolazione monetaria.
2. Tutte le comunicazioni destinate alla Banca d'Italia ai sensi del presente provvedimento devono essere inoltrate tramite PEC.
 
Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento, che entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, abroga e sostituisce il provvedimento del 23 aprile 2019.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1 che precede, ogni riferimento al provvedimento del 23 aprile 2019 va inteso al presente provvedimento.
Roma, 16 giugno 2025

Il Governatore: Panetta