Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 aprile 2025, n. 55
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 del 23 aprile 2025), convertito, senza modificazioni, dalla legge 19 giugno 2025, n. 86 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Modifica della disciplina
sugli acconti dovuti per l'anno 2025

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «i periodi d'imposta 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo d'imposta 2024».
2. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e' incrementato di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 245,5 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante: "Attuazione
del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle
persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui
redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 2023, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Revisione della disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche). - 1. Per l'anno 2024, nella
determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone
fisiche, l'imposta lorda e' calcolata applicando, in luogo
delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per
cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
2. Per l'anno 2024, la detrazione prevista
dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' innalzata a 1.955 euro.
3. Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento
integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e'
riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta
lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione
spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato
testo unico delle imposte sui redditi diminuita
dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro
nell'anno.
4. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative
addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e
2.».
- Si riporta il testo del comma 886, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024:
«886. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, uno
di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla
compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso
della spesa netta indicato nel Piano strutturale di
bilancio di medio termine 2025-2029.».
- Si riporta il testo del comma 519, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«519. Il fondo per la sistemazione contabile delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e'
rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire le risorse del predetto
fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri
interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione
delle suddette partite, ad assegnare direttamente le
medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui
e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale
provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e alla competente
Amministrazione ogni elemento informativo utile delle
operazioni effettuate di individuazione e regolazione di
ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le
risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31
dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.».
- Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006:
«511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.