Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 27 maggio 2025
Societa' «AMA S.p.a.» - Stabilimento sito nel Comune di Roma, Municipio VI, in via di Rocca Cencia, 301 - Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 e n. 47 del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, rispettivamente del 29 settembre 2023 e del 28 novembre 2024. (Ordinanza n. 26).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;
Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:
la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;
l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
l'articolo 13, comma 2 ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.
Visti:
l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale...»;
la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;
la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonche' le successive modifiche ed integrazioni alla stessa;
Vista la disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto «Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'area via e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla struttura commissariale in avvalimento denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» con cui sono state ulteriormente specificate «le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022», nonche' con le recenti pronunce giurisprudenziali;
Visto il piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;
Visto il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del decreto-legge 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con d.m. 24 giugno 2022, n. 257;
Visti:
la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;
la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gerarchia fra le attivita' di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimita', una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques);
la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
comunicazione 2018/C 124/01 del 9 aprile 2018 della UE «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti»;
direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;
direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422 del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalita' applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-bis «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»;
la delibera SNPA 67/2020, recante «Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152/200»;
il decreto legislativo 3 settembre 2020, n 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;
il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, cosi' come integrate dal sotto-paragrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;
il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»»;
la legge regionale Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;
la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante decreto legislativo n. 59/2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)»;
la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalita' di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 27/1998»;
la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante «Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003 e del decreto legislativo n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99»;
la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei decreto legislativo n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005»;
la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalita' di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attivita' sottoposte a procedure di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006»;
Vista la disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024 del Commissario straordinario avente ad oggetto «Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria relative al procedimento di verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di valutazione preliminare (art. 6, commi 9 e 9-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R. - art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e e successive modificazioni ed integrazioni) e dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A. - art. 29-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni); approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze e contestuale approvazione delle modifiche alla modulistica relativa ai procedimenti ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) definita con disposizione n. 23/2023»;
Atteso che:
l'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, dispone che «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare la completa attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR ...», le amministrazioni interessate possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate mediante la stipula di specifiche convenzioni;
l'art. 1, comma 4, lett. o), del predetto decreto-legge n. 77/2021 individua quali soggetti attuatori «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;
l'art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022 dispone che «Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 [ndr Piano complementare] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR»;
l'art. 14, comma 1, del piu' volte richiamato decreto-legge n. 77/2021 dispone l'estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare richiamato dall'art. 42 del decreto-legge n. 50/2022 che ricomprende le azioni di realizzazione dell'impianto di selezione e valorizzazione carta/cartone di Rocca Cencia.
Dato atto che:
con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato «affidamento ad AMA S.p.a., societa' in house di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della citta' di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;
con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;
con deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 della Giunta Capitolina, Roma Capitale, in qualita' di soggetto attuatore degli interventi de quibus, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. o), del decreto-legge n. 77/2021, ha individuato, in AMA S.p.a., il soggetto realizzatore degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR di cui ai citati decreti interministeriali del 31 agosto 2022 e del 7 agosto 2023 e, in quanto tale, preposto allo svolgimento di tutte le attivita' propedeutiche, connesse e successive utili alla definizione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli impianti di selezione e valorizzazione carta/cartone di Rocca Cencia e Ponte Malnome, secondo quanto disciplinato con la Convenzione tra Roma Capitale e AMA S.p.a. sottoscritta in data 16 maggio 2024;
la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024.
Atteso, altresi', che:
l'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni, nella legge n. 91/2022, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti (cd. Piano complementare);
con decreto interministeriale del 31 agosto 2022, istitutivo del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR, sono stati individuati i soggetti beneficiari di tale fondo, tra i quali il Comune di Roma Capitale, nonche' il Piano degli interventi finanziati, di cui all'Allegato 1 al decreto medesimo, corredato dalle relative schede progettuali degli interventi identificati dal Codice unico di progetto; 4 Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022);
il successivo decreto interministeriale del 7 agosto 2023 ha rettificato l'Allegato 1 al predetto decreto interministeriale del 31 agosto 2022; nei progetti accettati e finanziati di cui al suddetto Allegato 1 rientrano gli impianti di selezione e valorizzazione carta/cartone di Rocca Cencia e di Ponte Malnome;
dette opere sono state inserite nel Piano investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategiche per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC).
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. B2519 del 31 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni la Regione Lazio ha rilasciato alla societa' «AMA S.p.a.» l'«Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni». per l'«Impianto integrato per il recupero e valorizzazione di rifiuti urbani non pericolosi», localizzato nel Comune di Roma (RM), via di Rocca Cencia, 301;
con determinazione dirigenziale n. G09599 del 13 agosto 2020 la Regione Lazio ha riesaminato l'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. B2519 del 31 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituendo l'Allegato tecnico allegato alla citata determinazione n. B2519/2011 ed approvando, tra l'altro, il nuovo Piano di monitoraggio e controllo (PMeC);
con determinazione n. G04876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni la Regione Lazio, ha approvato «il revamping impiantistico modificando l'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. B2519 del 31 marzo 2011, come riesaminata con determinazione n. G09599 del 13 agosto 2020, rilasciata a favore di AMA S.p.a., [...] per l'impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune Roma (RM), via Rocca Cencia, 301 secondo tutto quanto indicato nell'Allegato tecnico che sostituisce il precedente allegato tecnico allegato alla determinazione n. G09599 del 13 agosto 2020»;
con determinazione dirigenziale n. G09039 del 12 luglio 2022 la Regione Lazio ha ritenuto «necessario aggiornare la determinazione n. G4876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' a quanto valutato sulla base delle richieste di AMA S.p.a. condivise con l'amministrazione giudiziaria, correggendo quanto indicato relativamente ai refusi riportati nella determinazione e riemettendo l'allegato tecnico aggiornato in conformita' a quanto riportato in premessa, in sostituzione di quello allegato alla determinazione n. G04786/2022, nonche' le relative appendici allo stesso dovendo riemettere aggiornati il Piano di monitoraggio e controllo e la planimetria C9 considerando anche i punti di emissione relativi all'impianto di selezione e valorizzazione
delle frazioni multimateriale secche da RD (VRD Rocca Cencia), in quanto non modificati dal revamping di cui alla determinazione n. G04786/2022»;
con determinazione dirigenziale n. G10701 del 5 agosto 2022, la Regione Lazio ha ritenuto, altresi', «necessario emettere nuovamente l'allegato tecnico e il PMeC tenuto conto dei refusi ulteriormente presenti
nella determinazione dirigenziale n. G09039 del 12 luglio 2022 di aggiornamento della determinazione n. G4876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazione, in conformita' a quanto valutato sulla base delle richieste di AMA S.p.a. condivise con l'amministrazione giudiziaria, correggendo quanto indicato relativamente ai refusi riportati nella determinazione e riemettendo l'allegato tecnico aggiornato in sostituzione di quello allegato alla determinazione n. G09039 del 12 luglio 2022, nonche' il Piano di monitoraggio aggiornato esclusivamente per i refusi di stampa indicati»;
con ordinanza n. 6 del 31 ottobre 2022, prot. n. RM/169, il Commissario straordinario ha ordinato:
«1. la modifica dell'autorizzazione in essere di cui alla determinazione regionale n. G10701 del 5 agosto 2022 dell'impianto A.M.A. S.p.a. di Trattamento meccanico biologico (TMB), in via di Rocca Cencia, 301 in amministrazione giudiziaria (RG NR n. 39195/19 e RG GIP 3588/20), limitatamente ai quantitativi dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) accettati presso l'impianto TMB e nell'attivita' di trasferenza;
2. l'obbligo in capo ad A.M.A. S.p.a. di effettuare l'attivita' di trasferenza (operazione R13 dell'allegato «C» parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) sul rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate:
a) il quantitativo complessivo annuale autorizzato di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), accettato e trattato presso l'impianto TMB e' pari a 140.000 t/anno (riduzione al 60% dei quantitativi autorizzati pari a 234.000 t/anno, fino al completamento del revamping impiantistico, cosi' come autorizzato da ultimo con determinazione della Regione Lazio G10701 del 5 agosto 2022);
b) il quantitativo massimo autorizzato di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) accettato per le operazioni di trasferenza, scorporato da quello accettato e trattato presso l'impianto TMB (e quindi non concorrente alle 140.000 t/anno di cui alla precedente lettera a), e' pari a 4.200 t/settimana (riduzione al 60% dei quantitativi autorizzati pari a 1.000 t/giorno, fino al completamento del revamping impiantistico, cosi' come autorizzato da ultimo con determinazione della Regione Lazio G10701 del 5 agosto 2022);
3. la continuazione dell'esercizio dell'impianto TMB in questione nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nell'Allegato tecnico, parte integrante della presente ordinanza, disponendo che, per quanto non modificato dallo stesso Allegato tecnico, resta fermo quanto stabilito nell'Allegato tecnico e nel Piano di monitoraggio e controllo di cui alla determinazione Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022»;
con ordinanza n. 8 del 6 aprile 2023, prot. n. RM/669, il Commissario straordinario ha ordinato ad AMA S.p.a. di provvedere al completo svuotamento del bacino di igienizzazione e di mettere in esercizio, per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga, il sistema di by-pass (come da determina della Regione Lazio G03019 del 19 marzo 2015) gia' presente nello schema impiantistico autorizzato a monte della sezione di igienizzazione dell'impianto di Trattamento meccanico biologico, per la matrice a prevalente frazione organica presente nel rifiuto indifferenziato, da avviare a recupero in impianti autorizzati interrompendo l'alimentazione al bacino di igienizzazione della suddetta matrice;
con nota prot. n. 0067177.U del 2 maggio 2023, acquisita in pari data agli atti del Commissario straordinario al prot. n. RM/862, AMA S.p.a. ha comunicato che in data 28 aprile 2023 si sono concluse le attivita' di svuotamento dei bacini di igienizzazione nel rispetto di quanto previsto nell'ordinanza commissariale n. 8/2023, prot. n. RM/669;
con ordinanza n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, il Commissario straordinario ha, fra l'altro, disposto «di adottare il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), che comprende la pronuncia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Rocca Cencia, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio VI, in localita' via di Rocca Cencia, 301, proposto da AMA S.p.a., quale modifica sostanziale dell'AIA approvata con determinazione n. B2519/2011 e succesive modificazioni ed integrazioni della Regione Lazio», statuendo, altresi', «che AMA S.p.a. dia avvio alle iniziative funzionali alla riconfigurazione impiantistica del sistema di trattamento della frazione indifferenziata, in coerenza con l'ordinanza commissariale n. 8/2023, entro i termini di vigenza della medesima ordinanza»;
con ordinanza n. 34 del 27 dicembre 2023, prot. n. RM/4109, per il «tempo strettamente necessario all'individuazione delle piu' opportune soluzioni idonee al superamento delle criticita' in essere e, comunque, per un periodo non superiore alla data del 31 gennaio 2024», il Commissario straordinario ha, fra l'altro, disposto, «di autorizzare AMA S.p.a. ad effettuare le attivita' di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TM AMA sito in via di Rocca Cencia, 301, Roma, per un quantitativo pari a 7.000.t/settimana»; ha, altresi', ordinato «ad AMA S.p.a. di effettuare le attivita' di trasferenza (operazione R13 dell'allegato «C» parte IV del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni) in ossequio alle prescrizioni riportate nell'Allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento»;
con ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024, prot. n. RM/678, per il «tempo strettamente necessario all'individuazione delle piu' opportune soluzioni idonee al superamento delle criticita' in essere e, comunque, per un periodo non superiore alla data del 30 novembre 2024», il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, ha ordinato «la prosecuzione delle attivita' di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TM di AMA S.p.a., sito in via di Rocca Cencia, 301, Roma, per un quantitativo pari a 7.000.t/settimana, gia' autorizzate con ordinanza commissariale n. 34 del 27 dicembre 2023»;
ha, altresi', ordinato «ad AMA S.p.a. di effettuare le attivita' di trasferenza (operazione R13 dell'allegato «C» parte IV del decreto legislativo Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022) n. 152/06 e successive modificazione ed integrazioni) in ossequio alle prescrizioni riportate nell'Allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento»;
AMA S.p.a. con nota prot. 0052323.U del 4 aprile 2024, acquisita in pari data al prot. n. RM/1723, «In considerazione della perdurante situazione di contrazione della capacita' di trattamento dei rifiuti indifferenziati determinata, tra l'altro, dall'indisponibilita' dei due impianti TMB «Malagrotta 1» e «Malagrotta 2» di E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria», ha richiesto una proroga delle misure adottate con ordinanza n. 8 del 6 aprile 2023, prot. n. RM/669 (relativa all'attivazione del by-pass) e proposto lo spostamento, dall'area di ricezione dell'impianto, delle attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati in un'area chiusa separata fisicamente dall'area di ricezione dei rifiuti EER 200301, destinati a trattamento in impianto;
con ordinanza n. 16 dell'8 aprile 2024, prot. n. RM/1767, per il «tempo strettamente necessario all'individuazione delle piu' opportune soluzioni idonee al superamento delle criticita' in essere e comunque, entro i termini di scadenza dell'ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024, fissati alla data del 30 novembre 2024, salvo proroga», il Commissario straordinario, «per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, ha ordinato «ad AMA S.p.a. di proseguire l'esercizio del sistema di by-pass gia' disposto con ordinanza commissariale n. 8 del 6 aprile 2023, con l'avvio a recupero (di cui all'allegato C parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) dei rifiuti in uscita in impianti siti in territorio nazionale e/o estero», «di effettuare le attivita' di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 203001) nell'area indicata con la lettera «O» nella sezione post operam dell'elaborato grafico «Migliorie gestionali», parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, entro e non oltre sei mesi dalla notifica della presente ordinanza»; nonche' «ad AMA S.p.a. di proseguire le attivita' di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TMB, per un quantitativo pari a 7.000 t/settimana, gia' autorizzato con ordinanza commissariale n. 34 del 27 dicembre 2023, prorogata con ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024», effettuando «le attivita' di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati in ossequio alle prescrizioni riportate nell'Allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento»;
con deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024, la Giunta Capitolina ha, fra l'altro, deliberato «2. di approvare i progetti di fattibilita' tecnico economica allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, relativi ai seguenti interventi: [...] · impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Ponte Malnome...« e «[...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Rocca Cencia...» [...] 4. Di approvare lo schema di «Convenzione per la regolazione degli obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR Grandi citta', di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie, del 31 agosto 2022, in esecuzione dell'art. 42 del decreto-legge aiuti n. 50/2022», allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra lo schema di Convenzione gia' approvato con DGC 468/2023»;
nella medesima deliberazione e' riportato che «AMA S.p.a., per ciascun impianto, ha eseguito le attivita' di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, come risulta da documentazione trasmessa da AMA S.p.a., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le attivita' di verifica sono espletate avvalendosi di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 34 allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023), che ha svolto la verifica della documentazione secondo quanto disciplinato dall'art. 40 dell'allegato I.7, controllando relazioni, elaborati grafici, capitolati, documenti prestazionali e la documentazione afferente alla stima economica (computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi)».
con ordinanza n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059, il Commissario straordinario, «per un periodo non superiore a sei mesi e comunque fino al rilascio del provvedimento autorizzatorio che riporta l'impianto ad un regime autorizzativo ordinario e non piu' straordinario», ha ordinato ad AMA S.p.a.:
«1) di proseguire le attivita' di alimentazione delle linee impiantistiche del TMB in oggetto e di trasferenza dell'impianto TMB di Rocca Cencia, al fine di salvaguardare la salute pubblica, proseguendo l'esercizio del sistema di by-pass (come da determina della Regione Lazio G03019 del 19 marzo 2015) gia' presente nello schema impiantistico autorizzato a monte della sezione di igienizzazione, svuotata e resa libera nel corso dell'anno 2023, con l'avvio a recupero (di cui all'allegato C parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) di questa frazione in impianti siti in territorio nazionale ed estero come da programmazione e notifiche attualmente in essere;
2) di procedere, in continuita' con l'ordinanza n. 16 del 8 aprile 2024, alla messa in atto delle migliorie tecnico gestionali riportate negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, volte alla mitigazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di trattamento nella sua rinnovata configurazione;
3) di predisporre adeguata istanza di modifica dell'esercizio dell'impianto entro novanta dall'efficacia del presente provvedimento per riportare l'esercizio della piattaforma nel regime autorizzativo ordinario e superare l'attuale regime di straordinarieta'».
Premesso, altresi', che
la societa' «AMA S.p.a.», con nota acquisita al prot. n. RM/1933 del 4 marzo 2025, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all'impianto di trattamento rifiuti di via di Rocca Cencia, 301 - Roma con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. n. RM/1934, RM/1935, RM/1937, RM/1938, RM/1939, RM/1940, RM/1942, RM/1948, RM/1949, RM/1950, RM/1951, RM/1952, RM/1953, RM/1963, RM/1964, RM/1965 e RM/1966 tutti del 4 marzo 2025:
istanza MNS AIA Rocca Cencia;
dichiarazione di annullamento marca da bollo;
conferimento di procura per delega di funzioni (Rep. 10846 - Racc. 5132);
documento di identita';
perizia tecnica 3 marzo 2025;
schede AIA:
MNS AIA RC - Elenco degli allegati_signed_
SCHEDA A;
A.10 - Camera di commercio AMA;
A.13 - Estratto topografico;
A.14 - Mappa catastale;
A.15 - Stralcio del PRG;
A.16 - Zonizzazione acustica;
A.24 - Relazione sui vincoli;
Allegato A26.a - AIA TMB RC G10701_2022;
Allegato A26.b - Ordinanza n. 19 del 29 settembre 2023 - PAUR_Rocca_Cencia;
Allegato A26.c - Allegato_Tecnico_AIA_RC;
Allegato A26.d - Parere_tecnico_istruttorio_VIA_RC;
Allegato A26.e - Ordinanza n. 47 del 29 novembre 2024;
Scheda B;
Scheda Brif_;
Scheda C;
PFTE_DOC_022_A - C6_Nuova relazione tecnica dei processi produttivi;
PFTE_EGR_001_A - C1_Planimetria stato attuale stabilimento;
PFTE_EGR_002_A - C2_Planimetria demolizioni;
PFTE_EGR_003_A - C3_Pianta delle coperture nuovo impianto;
PFTE_EGR_004_A - C4_Planimetria superfici scolanti;
PFTE_EGR_005_A - C5_Layout impianto macchinari nuovo impianto;
PFTE_EGR_006_A - C6_Planimetria impianti elettrici nuovo impianto;
PFTE_EGR_007_A - C7_01-Schema_blocchi_generale_STABILIMENTO;
PFTE_EGR_007_A - C7_02 Schema a blocchi impianti;
PFTE_EGR_007_A - C7_03-Flow_chart_TRASFERENZA;
PFTE_EGR_007_A - C7_04-Schema_blocchi_emissione_E1_TRASFERENZA;
PFTE_EGR_007_A - C7_05-Schema_blocchi_gestione_acque_STABILIMENTO;
PFTE_EGR_008_A - C8_Planimetria modificata dell'approvvigionamento e distribuzione idrica;
PFTE_EGR_009_A - C9_Planimetria modificata punti di emissione e scarichi in atmosfera;
PFTE_EGR_010_A - C10a_Planimetria modificata reti fognarie, trattamento, scarichi liquidi e piezometri;
PFTE_EGR_011_A - C10b_Planimetria modificata reti fognarie, trattamento, scarichi liquidi e piezometri;
PFTE_EGR_012_A - C10c_Planimetria modificata reti fognarie, trattamento, scarichi liquidi e piezometri; PFTE_EGR_013_A - C10d_Planimetria modificata reti fognarie, trattamento, scarichi liquidi e piezometri;
PFTE_EGR_014_A - C11_Planimetria modificata aree di stoccaggio;
PFTE_EGR_015_A - C12_Planimetria modificata sorgenti sonore;
PFTE_EGR_016_A - C13_Planimetria concettuale dello stabilimento;
PFTE_EGR_017_A - C14_Planimetria generale dello stabilimento;
PFTE_EGR_018_A - C15_Planimetria viabilita' di servizio interna;
PFTE_EGR_019_A -C16_Planimetria rete aria nuovo impianto;
PFTE_EGR_020_A - C17_Schema trattamento aria nuovo impianto;
PFTE_EGR_021_A -C18_Planimetria modificata antincendio nuovo impianto;
SCHEDA E - PmeC;
Ricevuta pagamento dei diritti istruttori;
in riferimento al titolo giuridico di disponibilita' dell'area, agli atti del procedimento, indetto dal Commissario straordinario e volto al rilascio del «Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni relativo al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Rocca Cencia» (rilasciato con ordinanza n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724), risulta presentata dalla societa' «AMA S.p.a.» la «Deliberazione n. 854» del 28 luglio 2000 del Comune di Roma, avente ad oggetto «Conferimento dei beni di proprieta' comunale all'AMA», con cui la Giunta comunale «per i motivi espressi in narrativa delibera di autorizzare il conferimento patrimoniale all'AMA dei seguenti immobili di proprieta' comunale [...] - Stabilimento di via di Rocca Cencia, n. 301»;
come da perizia tecnica asseverata, il tecnico incaricato dalla societa' «AMA S.p.a.» nel documento denominato «Perizia tecnica 3.3.2025», cui si rinvia, ha, fra l'altro, dichiarato che le modifiche proposte di cui alla suddetta istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni «non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana e non hanno come effetto l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima», che «Le varianti non comportano assoggettazione a V.I.A. Valutazione di impatto ambientale ne' a V.A. di attivita' I.P.P.C. in quanto non rientrano rispettivamente al punto ag) dell'Allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni ne' al punto zb) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni» e concluso che «le modifiche da realizzarsi sugli impianti esistenti nonche' quelle sull'impianto da realizzarsi devono ritenersi ricadenti all'interno delle cosiddette «varianti non sostanziali»;
nel documento denominato «Perizia Tecnica 3 marzo 2025» e' indicato che:
per l'«Attivita' n. 1 - Sezione di trasferenza» «Le modifiche derivanti dalla proposta di AMA di sostituire l'attuale TMB autorizzato con determina G04876 del 26 aprile 2022 con un stazione di trasferenza ospitata all'interno delle strutture (capannoni industriali) dell'ex impianto di Trattamento meccanico biologico non comportano effetti negativi sull'ambiente in quanto:
non determinano un aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso che restano inalterati rispetto a quanto autorizzato con ex ordinanza del commissario n. 7/2024, laddove l'ex TMB prevedeva una potenzialita' di trattamento massima pari a 140.000 t/anno e la trasferenza una potenzialita' di 7.000 t/settimana ovvero 365.000 t/anno, per un totale complessivo, appunto, di 505.000 t/anno.
non comportano la modifica dei codici CER in ingresso;
non comportano operazioni di gestione sui rifiuti in ingresso aggiuntive e/o diverse da quelle gia' autorizzate;
non comportano nuovi punti emissivi significativi in atmosfera rispetto a quelli gia' autorizzati;
non comportano nuovi scarichi idrici;
non comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto gia' autorizzato.
Sono invece migliorative in quanto le attivita' di trasferenza si configurano senza alcun dubbio a piu' basso tenore odorigeno, tenuto conto che rispetto alle attivita' dell'impianto TMB non vi sono piu' la separazione tra frazione secca e frazione umida e la conseguente fase di stabilizzazione della frazione organica putrescibile, principale fonte di emissioni odorose. Concorre a cio' anche la filmatura con materiale plastico delle balle di rifiuti indifferenziati, costituendo di fatto un incapsulamento dei rifiuti stessi ed una barriera alla possibile propagazioni di odori»;
per l'«Attivita' n. 2 - Sezione di selezione e valorizzazione della frazione secca (VRD-OLD)» «L'attivita' n. 2 resta la medesima gia' autorizzata pertanto non ci saranno variazioni ne' sulla tipologia di rifiuti in ingresso, ne' delle emissioni e degli scarichi idrici. I quantitativi di rifiuti in ingresso rimangono inalterati rispetto a quanto autorizzato in passato ex d.d. n. G10701 del 5 agosto 2022»;
per l'«Attivita' n. 3 - L'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata autorizzato con ordinanza del Commissario straordinario di governo per il giubileo del 2025 rep n. 2023/0000019 prot. RM/2023/0002724 del 29 settembre 2023 (VRD NEW)» e' indicato che «Le modifiche non sostanziali apportate dal PFTE al progetto autorizzato sono identificabili esclusivamente con una differente scelta di alcuni macchinari di selezione come di seguito sintetizzato A - modifiche di processo/gestionali:
1. Differente sistema di vagliatura in ingresso che genera tre flussi rispetto ai due previsti nel progetto originariamente approvato
Il processo di vagliatura genera quindi tre flussi denominati:
il flusso delle polveri estratte prima della vagliatura vera e propria per la separazione del materiale, dove passano soltanto i materiali con granulometria inferiore a 20 mm;
il flusso sottovaglio, composto in prevalenza da parti avente granulometria inferiore ai fori esistenti sulla prima rete vagliante (20x200 mm), intercettato dal trasportatore di ricevimento ed evacuazione sottovaglio;
il flusso sopravaglio, composto dalla rimanente parte avente granulometria superiore ai fori esistenti sulla seconda rete vagliante (200x300 mm), intercettato dal trasportatore di ricevimento sopravaglio.
2. Inserimento a valle della selezione balistica di un separatore a dischi dedicato alla separazione della carta:
Il sottovaglio cade nella parte sottostante la superficie di vagliatura, passando attraverso gli spazi tra i dischi;
il sopravaglio avanza fino alla fine del piano di vagliatura.
Le modifiche non comportano variazione dei quantitativi e percentuali recuperati rispetto al progetto originariamente approvato.
e che «L'offerta tecnica aggiudicataria prevede l'introduzione delle seguenti migliorie identificabili come varianti non sostanziali: A - Modifiche di processo/gestionali:
le modifiche migliorative consistono essenzialmente sull'impiego di macchinari maggiormente performanti, al potenziamento della sezione di selezione ottica con l'inserimento di un quinto selettore e all'ottimizzazione dei flussi in trattamento come sintetizzato:
Mantenendo il vaglio rotante a tre uscite gia' previsto nell'PFTE vengono definite nuovidiametri di selezione granulometrica:
la frazione di sottovaglio Ø <30 mm che previa deferrizzazione viene avviata al box di accumulo dello scarto fine;
la frazione di sopravaglio 30 mm<Ø<340 mm avviata alla sezione di selezione manuale;
la frazione di sottovaglio Ø >340 mm avviata ai vagli balistici che generano tre distinti flussi e nello specifico:
il flusso fine, che viene avviato al box di accumulo dello scarto fine previa deferrizzazione;
il flusso piatto (2D);
Il flusso rotolante (3D);
Il flusso 2D viene avviato ad un separatore ottico ternario con capacita' di selezione e separazione migliorative in grado di operare sia nel campo dello spettro magnetico del NIR (per individuare i polimeri plastici) che del VIS (per individuare i colori dei polimeri plastici target), una selezione doppia in grado di generare due frazioni target e nello specifico Poliammide e LDPE, un sistema di stabilizzazione del film in grado di migliorare il sistema di lettura dei separatori.
Il flusso rotolante 3D generato dal vaglio balistico viene sottoposto dapprima al trattamento di separazione di metalli ferrosi e non ferrosi e poi convogliato su un separatore aeraulico con lo scopo di allontanarne la frazione leggera - tale frazione leggera viene scaricata sul flusso 2D in alimentazione al separatore ottico dedicato.
La frazione 3D residuale viene alimentata alla cascata dei separatori ottici dove avviene il processo automatico di selezione. Per la specifica sezione di selezione automatica dei CPL, si e' scelto di dotare i quattro separatori ottici del miglior corredo tecnologico ed impiantistico ad oggi presente sul mercato: un sistema di sensori in grado di operare sia nel campo dello spettro elettromagnetico del NIR che nel VIS.
Al fine di massimizzare la selezione delle matrici plastiche, i flussi generati dai separatori ottici vengono sottoposti ad un controllo di qualita' manuale all'interno della cabina di selezione. Ognuno dei nastri di selezione all'interno della cabina sara' dotato di due differenti botole, in modo che gli operatori addetti possano operare controlli in positivo o in negativo sui flussi in transito. B - Modifiche del layout impiantistico
L'impianto proposto prevede la realizzazione di un nuovo capannone che ferma restando la localizzazione all'interno del perimetro oggetto di autorizzazione integrata ambientale occupa aree differenti rispetto a quello posto a base gara, riducendo le operazioni di demolizioni connesse all'intervento.
[...] C - Riduzione del dispendio energetico
Le migliorie introdotte consentono di processare 12 ton/h di rifiuto in ingresso (contro le 10 ton/ora previste dal base gara), riducendo il tempo di lavorazione con un conseguente risparmio energetico unitario (kWh/ton). Le soluzioni tecniche offerte sono in grado di assicurare prestazioni impiantistiche che garantiscono la riduzione di consumo elettrico per tonnellata trattata superiore al 16%»;
il Commissario straordinario, in qualita' di autorita' competente, con note prott. nn. RM/2143 (1° invio di 11), RM/2144 (2° invio di 11), RM/2145 (3° invio di 11), RM/2146 (4° invio di 11), RM/2147 (5° invio di 11), RM/2148 (6° invio di 11), RM/2149 (7° invio di 11), RM/2150 (8° invio di 11), RM/2151 (9° invio di 11), RM/2152 (10° invio di 11), RM/2153 (11° invio di 11), tutti del 13 marzo 2025, ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto una Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalita' asincrona, ex art. 14-bis della medesima legge, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
tutta la documentazione inviata relativa all'istanza e' stata inviata, causa dimensioni file, con 11 (undici) invii separati agli enti/uffici interessati per eventuali osservazioni sulla richiesta della societa' «AMA S.p.a.»;
con nota prot. n. RM/2521 del 21 marzo 2025 si e' provveduto ad inviare alla societa' «AMA S.p.a.» richieste di integrazioni e chiarimenti sulla documentazione agli atti della Conferenza;
con nota acquisita al prot. n. RM/2829 del 2 aprile 2025, la societa' «AMA S.p.a.» ha richiesto una proroga di 21 giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, in quanto «a causa disservizi ai propri sistemi informativi e' stato possibile prendere atto della stessa soltanto in data odierna»;
con nota prot. n. RM/2964 del 7 aprile 2025 il Commissario straordinario, tenuto conto di quanto rappresentato nella nota acquisita al prot. n. RM/22829 del 2 aprile 2025, ha concesso la proroga richiesta;
con note acquisite ai prott. n. RM/3061 e RM/3062, entrambe del 9 prile 2025, come integrate con nota acquisita al prot. n. RM/3173 del 11 aprile 2025, la societa' «AMA S.p.a.» ha trasmesso integrazioni/chiarimenti, come richiesto con nota prot. n. RM/2521 del 21 marzo 2025, in particolare:
«per quanto riguarda i chiarimenti richiesti:
«1. e' stato eliminato il riferimento all'operazione D15 di cui alle pagg. 60 e 77 (tabella) del documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica sui processi produttivi»;
2. sono stati eliminati i riferimenti ai rifiuti con codice EER 15 01 07 (imballaggi in vetro) e 20 01 02 (vetro) a pag. 77 (tabella) del documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica sui processi produttivi» chiarendo che, stante l'attuale configurazione del sistema di gestione dei rifiuti, le frazioni secche da RD avviate a trattamento presso il VRD-OLD di Rocca Cencia, sono solamente quelle afferenti al cosiddetto multimateriale leggero;
3. per quanto evidenziato al precedente punto 2., il VRD-OLD di Rocca Cencia non effettua piu' l'operazione di trattamento «R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche», il cui riferimento e' stato pertanto eliminato dal documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica sui processi produttivi»;
4. sono stati forniti i chiarimenti richiesti;
5. E' stato chiarito che lo stoccaggio degli EoW avverra' in modo distinto dallo stoccaggio dei rifiuti, come richiesto;
6. e' stato chiarito quanto richiesto in merito ai codici EER dei rifiuti in ingresso;
7. si conferma che la capacita' minima del bacino di contenimento sara' almeno pari al volume del serbatoio di maggior capacita' (da 10 m3 ); Ama S.p.a. - PG - 08/04/2025.0059086.U - Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: Angelo Botti IMP;
8. sono state specificate per tutte le aree di stoccaggio rifiuti indicate, oltre alla superficie, anche la capacita' di stoccaggio istantaneo (ton e/o m3 ).
Stante i chiarimenti resi in questa sede, si provvede ad allegare alla presente, in versione revisionata, la seguente documentazione che annulla e sostituisce quella precedente e, nello specifico:
C6 - Nuova relazione tecnica sui processi produttivi_rev.2
C7_01 - Schema blocchi generale stabilimento
Scheda B_rev.1
Scheda Brif_rev.1
Scheda E_rev.1»;
«Versione revisionata della planimetria "C11 - Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti" dove e' stato corretto un refuso di stampa rispetto alla precedente versione»;
con note prott. n. RM/3209 e RM/3210, entrambe del 14 aprile 2025 si e' provveduto, contestualmente, ad inoltrare tale documentazione integrativa agli enti/uffici invitati alla conferenza di servizi, ed a richiedere agli stessi di far pervenire, entro la data del 5 maggio 2025, le determinazioni di rispettiva competenza ed a comunicare il rinvio dell'eventuale riunione in modalita' sincrona alla data del 15 maggio 2025.
Considerato che:
in sede di conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri come, in sintesi, di seguito riportati:
il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, nella nota prot. 0022474-P del 18 aprile 2025, acquisita al prot. n. RM/3434 del 21 aprile 2025 (Allegata), di «N.O a condizione», ha rappresentato che «In merito alla tutela archeologica, questa soprintendenza, per quanto di stretta competenza, considerato il rischio archeologico dell'area (come da documentazione di archivio), richiede che tutti gli interventi di scavo siano effettuati sotto l'assistenza scientifica di archeologi professionisti esterni, i cui oneri saranno a carico della committenza ed il cui curriculum dovra' essere preventivamente inviato a questo Ufficio. L'archeologo incaricato di seguire i lavori dovra' obbligatoriamente prendere contatti diretti con questa soprintendenza, prima dell'inizio delle opere, per visionare, se necessario. la documentazione relativa ai ritrovamenti archeologici avvenuti nella zona. L'intervento dovra' comprendere adeguata documentazione, anche nel caso non vi siano ritrovamenti archeologici, completa di relazione di scavo, documentazione fotografica e grafica georiferita al sistema cartografico piano azionale Gauss-Boaga/fuso est (fornita a questo Ufficio anche su supporto informatico) ovvero la documentazione scientifica dovra' essere prodotta secondo gli standard stabiliti da questo Ufficio https://www.archeositarproject.it/manuale-uso/linee-guida/ Si rammenta che, qualora nel corso dei lavori si rinvengano presenze aventi interesse archeologico, le medesime saranno tutelate ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004»;
Roma Capitale - Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - E.Q. «Valutazioni ambientali», con nota prot. NA9255 del 5 maggio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/3756 (Allegata), ha trasmesso i «...pareri degli uffici di Roma Capitale»:
il Dip.to Ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - Servizio prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico nella nota protocollo NA5695 del 18 marzo 2025 ha comunicato che «A seguito dell'analisi della documentazione pervenuta in data 12 marzo 2025, lo scrivente Ufficio conferma il parere favorevole di compatibilita' acustica ambientale trasmesso con nota prot. NA20672 del 14 settembre 2023». Ha inoltre precisato che «relativamente alle fasi di realizzazione degli interventi in oggetto, la societa' incaricata di realizzare i lavori previsti dovra' presentare istanza di cantiere, eventualmente anche in deroga ai limiti acustici dettati per la zona dalla Del. C.C. n. 12 del 29 gennaio 2004, con allegata documentazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica»;
il Dip.to Ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - Servizio prevenzione inquinamento atmosferico e olfattivo, nella nota prot. NA8331 del 18 aprile 2025, ha rappresentato che si «conferma, per quanto di stretta competenza dello scrivente, il parere di massima favorevole fermo restando il rispetto delle prescrizioni formulate nel parere espresso sul progetto originario oggetto delle modifiche proposte, di cui alla nota prot. NA21363 del 22 settembre 2023»;
il Dip.to Ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - Coordinamento Uffici impianti di depurazione - Ufficio approvazione impianti depurazione, nella nota prot. NA8331 del 18 aprile 2025, «rilevando dalla documentazione presentata la corretta gestione del trattamento dei reflui prodotti:
in parte inviati in pubblica fognatura previo idoneo trattamento depurativo, la cui efficienza sara' attestata da cicliche analisi degli effluenti...»;
in parte gestiti come rifiuti;
si ritiene di poter esprimere parere positivo con la sola raccomandazione di verificare la presenza, tra la documentazione in possesso dell'azienda, del nulla osta idraulico rilasciato dall'Acea Ato2 per l'immissione dei reflui in pubblica, indicante le portate dell'acqua di prima pioggia e industriale»;
il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici - Direzione energia e infrastrutture a rete - Servizio III - Coordinamento S.I.I. e realizzazione opere idrauliche, nella nota prot. QN72485 del 28 marzo2025, ha rappresentato che «avendo preso visione della documentazione progettuale allegata, considerato che a pag. 45 della Perizia di variante non sostanziale si legge «Gli scarichi idrici provenienti dalle diverse fasi e reparti all'interno dello stabilimento sono convogliati in tre scarichi finali che recapitano tutti in pubblica fognatura tutti gia' autorizzati» [...] non si ravvisano competenze da parte di questo ufficio in riferimento al parere richiesto»;
Il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica - Direzione pianificazione generale - U.O. Piano regolatore - Servizio pianificazione ambientale e demanio, nella nota prot. QI92127 del 24 aprile 2025, ha rappresentato che «Nel complesso, l'intera area dello stabilimento AMA e quindi il perimetro dell'installazione di AIA risultano ricomprese all'interno della p.lla catastale n. 100 del foglio 1018, per una superficie complessiva di circa 106.300 mq.
[...] Dalle verifiche istruttorie di competenza e' emerso quanto segue: nel Piano regolatore generale (P.R.G.) vigente, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo), ricade:
nell'elaborato prescrittivo «3. Sistemi e regole 1:10.000» (foglio 20) nella componente:
«Infrastrutture tecnologiche» - Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti, disciplinata dall'art. 102 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;
nell'elaborato prescrittivo «4. Rete ecologica 1:10.000» (foglio 20) non e' interessata da alcuna componente, disciplinata dall'art. 72 delle N.T.A. del P.R.G. vigente; si segnale altresi', la presenza di «filari alberat» all'interno del lotto;
nell'elaborato gestionale «G1. Carta per la qualita' 1:10.000» (foglio 20), come aggiornato con deliberazione di A.C. n. 60 del 27 giugno 2024, non risulta censita. Si segnala a sud dell'impianto, in area esterna allo stabilimento:
una «Preesistenze archeologico-monumentali», con codice 74265» e denominazione di «Casale»;
edifici con tipologia edilizia speciale, con codice 47249 e denominazione di «Casale».
nell'elaborato gestionale «G8. Standard urbanistici 1:10.000» (foglio 20) non e' interessata da alcuna classificazione.
Alla luce di quanto su esposto, sotto l'aspetto urbanistico, il nuovo impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Rocca Cencia, ricadente nella componente «Infrastrutture tecnologiche», risulta conforme con la destinazione dell'area, in quanto gli artt. 102 e 106 delle NTA del PRG vigente consentono la realizzazione di detti impianti di gestione rifiuti.
Il progetto in argomento, ai sensi dell'art. 10, comma 10 e dell'art. 106, comma 6 delle NTA del PRG, dovra' prevedere delle opere di compensazione ambientali valutati da enti sovraordinati o in alternativa dovra' essere acquisito il parere VAP.
Ha, infine, evidenziato che «quest'ufficio, esprimendosi nell'ambito della destinazione urbanistica, non entra nel merito dell'assentibilita' del progetto dal punto di vista edilizio, al rispetto del regolamento edilizio vigente, alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia, per la quale si rimanda al parere dell'uufficio competente, cosi' come individuato ai sensi dell'art. 67 del regolamento del decentramento amministrativo, approvato con D.C.C. n. 10/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Infine, sotto l'aspetto ambientale si rimanda al parere di enti e di uffici preposti alla salvaguardia della salute e della tutela ambientale».
la sovrintendenza capitolina - Direzione interventi su edilizia monumentale - Servizio coordinamento gestione del territorio, carta dell'Agro, forma Romae e carta per la qualita', nella nota prot. RI10821 del 17 marzo 2025, ha rappresentato che l'area su cui insiste lo stabilimento risulta «... non censita nella «Carta per la qualita'» del PRG vigente. Questo ufficio di sovrintendenza capitolina comunica che per gli interventi in oggetto il parere non e' dovuto, in quanto non sussistono specifici profili di competenza non essendo l'immobile censito in Carta per la qualita'...»;
le varianti presentate, come emerso in sede di Conferenza di servizi, risultano non sostanziali non rientrando fra quelle previste all'art. 5 lettera l) bis decreto legislativo n. 152/2006 successive modificazione ed integrazioni che identifica, come modifiche sostanziali, «la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa»;
i pareri pervenuti relativamente agli aspetti di conformita' tecnica dell'impianto, sono da considerarsi favorevoli o favorevoli con prescrizioni, ovvero non ostativi della modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, e n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059, entrambe del medesimo Commissario straordinario;
rispetto ai pareri non espressi entro il termine procedurale indicato negli atti della Conferenza di servizi, ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 «la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilita' dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorche' implicito»:
Considerato, altresi', che,
l'impianto di trattamento rifiuti di via di Rocca Cencia, 301, come sopra riportato, risulta fra i progetti accettati e finanziati di cui all'Allegato 1 del decreto Interministeriale del 31 agosto 2022 ed e', altresi', stato inserito nel Piano investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategico per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC);
con la richiamata deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 la Giunta Capitolina ha individuato la societa' «AMA S.p.a» quale soggetto realizzatore di tale intervento;
con la citata deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015 l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA S.p.a.», societa' in house di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della citta' di Roma...», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;
con la richiamata deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024 la Giunta Capitolina ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale ed «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;
al comma 1 dell'art. 29-nonies del titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, testualmente, si legge che «...L'autorita' competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni...».
Verificato che la societa' «AMA S.p.a.», come da ricevuta allegata alla comunicazione acquisita al prot. n. RM/1933 del 4 marzo 2025, ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, come disposte dalla D.G.R. Lazio n. 13 del 19 gennaio 2021, la cui disciplina tariffaria e' stata adottata dal Commissario straordinario, da ultimo, con disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024, prot. RM/7255.
Ritenuto di poter recepire le modifiche non sostanziali dell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, e n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059 (entrambe rilasciate alla societa' «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario), comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/1933 del 4 marzo 2025, con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. n. RM/1934, RM/1935, RM/1937, RM/1938, RM/1939, RM/1940, RM/1942, RM/1948, RM/1949, RM/1950, RM/1951, RM/1952, RM/1953, RM/1963, RM/1964, RM/1965 e RM/1966 tutti del 4 marzo 2025, come integrata con note acquisite ai prott. nn. RM/3061 e RM/3062, entrambi del 9 aprile 2025, e prot. n. RM/3173 dell'11 aprile 2025.
Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 16 maggio 2025 prot. n. RM/4178 ed espresso con nota Regione Lazio prot. U. 0564929 del 27 maggio 2025, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/4460, nel quale la stessa propone di valutare se «le attivita' 2 e 3» possano ritenersi inquadrabili nella fattispecie di cui al punto 5.3, lett. b) 2, dell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Valutato che l'«Attivita' n. 2 - Sezione di selezione e valorizzazione della frazione secca (VRD-OLD)» e l'«Attivita' n. 3 - Sezione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata (VRD-NEW)», svolte all'interno dell'impianto, non rientrano nelle attivita' di cui al punto 5.3, lett. b)2, dell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni., in quanto, trattando rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, risultano finalizzate al recupero di materia e non «all'incenerimento o al coincenerimento» di cui alla suddetta lett. b2).
Per quanto espresso in premessa e nei considerata, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti ed a tutela dell'ambiente e della salute pubblica,

Dispone:

relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, sito in localita' via di Rocca Cencia, 301 - Roma:
A. di recepire ai sensi dell'art. 29-nonies del titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche non sostanziali dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, e n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059 (entrambe rilasciate alla societa' «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/1933 del 4 marzo 2025, con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. n. RM/1934, RM/1935, RM/1937, RM/1938, RM/1939, RM/1940, RM/1942, RM/1948, RM/1949, RM/1950, RM/1951, RM/1952, RM/1953, RM/1963, RM/1964, RM/1965 e RM/1966 tutti del 4 marzo 2025, come integrata connote acquisite ai prott. n. RM/3061 e RM/3062, entrambi del 9 aprile 2025, e prot. n. RM/3173 dell'11 aprile 2025, come rappresentato in premessa;
B. di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, e n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059 (entrambe rilasciate alla societa' «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario), come da documentazione presentata dalla societa' «AMA S.p.a.» costituita dagli elaborati elencati al capitolo 8 dell'«Allegato tecnico»; documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione di quella precedentemente approvata;
C. di approvare il documento denominato «Allegato tecnico», che costituisce, anch'esso, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, nel quale sono state indicate le specifiche tecniche e le condizioni operative di gestione cui la societa' «Ama S.p.a.» e' tenuta ad ottemperare nello svolgimento dell'attivita' autorizzata;
D. di stabilire che la realizzazione dell'impianto (VRD -NEW) e' subordinata all'ottenimento della variante ai titoli edilizi necessari alla realizzazione dei fabbricati previsti in progetto;
E. di stabilire che l'esercizio dell'impianto e' subordinato all'ottenimento delle seguenti autorizzazioni/concessioni/titoli:
Nulla osta idraulico dell'Ente gestore del servizio idrico integrato (scarico SF1);
CPI (Certificato di prevenzione incendi) per le attivita' soggette al controllo di prevenzione incendi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011);
F. di stabilire che l'avvio effettivo dell'esercizio dell'attivita' resta subordinato alle prescrizioni di cui alla D e alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 239 del 17 aprile 2009 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 7 maggio 2009, cosi' come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 610 del 10 novembre 2015, nonche', per la sezione di trasferenza e per l'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata (VRD-NEW), alla trasmissione del certificato di collaudo finale e della asseverazione di conformita' delle opere realizzate e dell'impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente albo professionale e non incompatibile, attestante l'esatta realizzazione di quanto approvato e prescritto dagli enti che hanno partecipato al procedimento autorizzativo. Le garanzie finanziarie dovranno essere intestate al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Piazza del Campidoglio, 1 Roma - C.F. e P.IVA 96558420582 e redatte secondo gli schemi di polizza previsti all'Allegato «B» del «Documento tecnico», allegato 1, alla D.G.R. Lazio n. 239/09. Ai sensi dell'art. 7 della citata D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni; le suddette garanzie finanziarie, oltre che riferite agli estremi del presente provvedimento, dovranno essere prestate, in relazione ai quantitativi complessivi di rifiuti stoccabili. Il certificato di collaudo finale e l'asseverazione di conformita' delle opere realizzate e dell'impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale e non incompatibile, dovranno essere presentati al termine dei lavori;
G. di precisare che:
il presente provvedimento non modifica l'efficacia temporale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, ovvero dieci anni da tale data (fino al 29 settembre 2033);
AMA S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, dovra' tenere conto di quanto previsto dall'art. 42-ter del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
il presente provvedimento dovra' essere conservato unitamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, e n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059 (entrambe rilasciate alla societa' «AMA S.p.a. dal medesimo Commissario straordinario) ed esibito agli enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;
H. di stabilire che la societa' «AMA S.p.a.» resta l'unica responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto ed e' altresi' responsabile della conformita' di quanto dichiarato nella istanza di autorizzazione e successive integrazioni rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto;
I. di stabilire che in autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli enti preposti al controllo;
J. di prevedere, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell'art. 29-octies, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che i contenuti del presente provvedimento possono essere oggetto di aggiornamento da parte dell'autorita' competente, una volta realizzate le condizioni per l'esercizio dell'installazione in questione, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera per quanto disposto al comma 6 dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
K. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, e e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorita' competente procedera' secondo la gravita' delle infrazioni nei confronti della societa' «AMA S.p.a.»:
alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorita' competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformita';
alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte all'anno;
alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;
L. di stabilire che il presente provvedimento non esonera la societa' «AMA S.p.a.» dall'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attivita' autorizzata;
M. di notificare la presente ordinanza, con tutta la documentazione allegata a supporto, ad «AMA S.p.a.» con contestuale trasmissione della stessa a tutti gli enti/uffici invitati ad esprimersi nel procedimento.
La presente ordinanza sara' pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: https://commissari.gov.it/giubileo2025
Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».
Roma, 27 maggio 2025

Il Commissario straordinario di Governo: Gualtieri


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Avvertenza:
Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del Commissario di Governo: https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposiz ioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2025/ordinanze-commissari ali-anno-2025/