Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2025 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 12 giugno 2025 |
Inserimento del medicinale Ramucirumab, in combinazione con carboplatino e paclitaxel, nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma timico in stadio avanzato non precedentemente trattato. (Determina n. 834/2025). |
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IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024; Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016); Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale Ramucirumab, in combinazione con carboplatino e paclitaxel, nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma timico in stadio avanzato non precedentemente trattato; Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicinale Ramucirumab, in combinazione con carboplatino e paclitaxel, nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento di pazienti, di eta' maggiore o uguale ai diciotto anni, affetti da carcinoma timico in stadio avanzato non precedentemente trattato; Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 17, 18, 19, 20 e 21 marzo 2025 - stralcio verbale n. 16; Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 4 giugno 2025, n. 34; Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale Ramucirumab, in combinazione con carboplatino e paclitaxel, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma timico in stadio avanzato non precedentemente trattato;
Determina:
Art. 1
1. Il medicinale RAMUCIRUMAB, in combinazione con carboplatino e paclitaxel, e' inserito ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed e' erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma timico in stadio avanzato non precedentemente trattato, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina. 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it |
| Allegato 1
Denominazione: Ramucirumab in combinazione con Carboplatino e Paclitaxel Indicazione terapeutica Trattamento di pazienti affetti da carcinoma timico in stadio avanzato non precedentemente trattato Criteri di inclusione Pazienti di eta' = 18 anni Pazienti affetti da carcinoma timico in stadio avanzato non precedentemente trattato. Criteri di esclusione Ipertensione arteriosa incontrollata. Proteinuria >3 g/24 ore o presenza di sindrome nefrosica. Gravi eventi tromboembolici arteriosi. Perforazioni gastrointestinali. Gravi sanguinamenti: sanguinamenti di grado 3 o 4 secondo il NCI CTCAE. Sviluppo spontaneo di fistole. Gravidanza e allattamento Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: Fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco. Piano terapeutico Schema posologico «Ramucirumab» (10 mg/kg ev) in associazione a Paclitaxel (200 mg/m² ev) e Carboplatino (AUC 5 ev), ogni ventuno giorni per un massimo sei cicli o fino a progressione della malattia o tossicita' inaccettabile e successiva terapia di mantenimento con «Ramucirumab» (10 mg/Kg ev) in monoterapia ogni ventuno giorni. Durata del trattamento Il trattamento e' raccomandato fino alla progressione di malattia o alla comparsa di tossicita' inaccettabile. Altre condizioni da osservare Le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. Parametri per il monitoraggio clinico La pressione arteriosa dei pazienti deve essere monitorata prima di ogni somministrazione di Ramucirumab. I pazienti devono essere monitorati per lo sviluppo o il peggioramento della proteinuria. Se usando una striscia reattiva urinaria le proteine nelle urine risultano ≥2+, deve essere eseguita una raccolta delle urine nell'arco delle ventiquattro ore. Emocromo, piastrine funzionalita' epatica, renale e coagulazione prima di ogni somministrazione. |
| Art. 2
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 giugno 2025
Il Presidente: Nistico' |
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