Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 19 maggio 2025, n. 85
Regolamento recante condizioni, criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» e, in particolare, l'articolo 17, che ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, recante «Misure urgenti in materia di energia»;
Visto il decreto legislativo l° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» e, in particolare, l'articolo 9, che ha sostituito l'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000, abilitando il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, a definire le condizioni, i criteri, le modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori, nonche' a disciplinare un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata dall'Elenco venditori, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita del gas, accertate e sanzionate dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011, recante «Semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di biogas ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2012;
Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente 23 aprile 2024, n. 157/2024/R/gas, «Proposta al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in merito a condizioni, criteri, modalita' e requisiti dell'elenco delle imprese di vendita di gas naturale a clienti finali», adottata previa procedura di consultazione avviata con documento 5 marzo 2024, n. 70/2024/R/gas;
Visto il codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas, approvato con deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente 6 giugno 2006, n. 108/06;
Considerato che l'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000 stabilisce che, ai fini della disciplina del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, e' fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito dalla legge all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Ritenuto che, a tal fine, il provvedimento motivato di esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita di gas naturale, accertate e sanzionate dalle citate amministrazioni, sia adottato all'esito di un procedimento speciale:
a) avviato a seguito dell'irrogazione di una sanzione divenuta inoppugnabile e che esprima un elevato livello di gravita' calibrato in modo differenziato sulla base dei diversi plessi normativi e dei beni giuridici la cui tutela e' affidata alla competenza delle amministrazioni coinvolte, fatti salvi gli effetti degli istituti di natura conciliativa previsti dai rispettivi ordinamenti;
b) disciplinato nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 e che preveda la piena partecipazione dell'operatore economico, sentite le amministrazioni interessate;
Sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, che si e' espressa in data 28 novembre 2024;
Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che si e' espressa in data 21 novembre 2024;
Sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che si e' espressa in data 12 novembre 2024;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, si e' espresso in data 27 novembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2025;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 16 maggio 2025;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

l. Agli effetti del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) «cliente finale»: il cliente che acquista gas per uso proprio, ivi compreso qualsiasi impianto di distribuzione di metano per autotrazione;
b) «CRDG»: Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas, approvato dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, di seguito «ARERA» ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
c) «GNL»: gas naturale liquefatto;
d) «CNG»: gas naturale compresso;
e) «gas naturale»: gas naturale, GNL, biometano, biogas, CNG, biogas liquido per autotrazione, bio GNL;
f) «SII»: il Sistema informativo integrato istituito ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
g) «Gestore del SII»: Acquirente Unico S.p.A., quale soggetto titolare e gestore del SII;
h) «impresa di vendita»: l'impresa controparte commerciale del cliente finale nell'ambito del contratto di fornitura di gas naturale;
i) «utente della distribuzione»: soggetto terzo di cui l'impresa di vendita si serve per la conclusione dei contratti di distribuzione del gas naturale;
l) «impresa di vendita utente»: l'impresa di vendita che sia anche utente della distribuzione ovvero del bilanciamento del gas naturale;
m) «reti isolate»: reti per la vendita di gas non connesse alla rete nazionale dei gasdotti anche alimentate attraverso autocisterne oppure tramite carri bombolai.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante: «Attuazione
della direttiva n. 98/30/CE Dir. 22/06/1998, n. 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio
1999, n. 144», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142
del 20 giugno 2000:
«Art. 17 (Attivita' di vendita ai clienti finali). - 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' operativo presso il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un
"Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale
a clienti finali", relativo anche alla vendita di gas
naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas
naturale a mezzo di carri bombolai, nonche' di biogas.
2. I soggetti che alla data del presente decreto
risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a
clienti finali sono direttamente iscritti all'elenco di cui
al comma 1.
3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al
comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle
attivita' di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, su proposta dell'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono
definiti le condizioni, i criteri, le modalita' e i
requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' per
l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti
iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo
decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere
sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante
per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle
rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale,
nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli
iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto
anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in
essere nell'attivita' di vendita del gas, accertate e
sanzionate dalle predette Autorita'. L'ARERA formula la
proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas
naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito internet
del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato
mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai
fini di legge per tutti i soggetti interessati.
5. Per motivi di continuita' del servizio, o su
segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato le imprese distributrici
possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere
transitoriamente l'attivita' di vendita ai clienti finali
nell'area di loro operativita'. Tale attivita' e'
esercitata a condizioni e modalita' stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.».
- Il regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE «regolamento generale sulla
protezione dei dati» e' pubblicato nella G.U.E.E. del 4
maggio 2016, n. L 119.
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante:
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante: «Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 recante: «Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.
662» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8
gennaio 1998.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227
del 28 settembre 2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 29 luglio 2003.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005.
- Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 recante:
«Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'energia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139
del 18 giugno 2007 e' convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 125.
- Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 recante:
«Misure urgenti in materia di energia» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010 e' convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante:
«Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno
2011.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011.
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n, 14
recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del febbraio
2019.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55:
"Art. 2 (Ministero della transizione ecologica) - 1. Il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione
ecologica».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da
«definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza
energetica;» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole «rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla
programmazione energetica e mineraria;» sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici
direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove
direzioni generali»;
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: «Ministero della transizione
ecologica»;
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della
tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti:
«della transizione ecologica»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei
diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso
quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed
economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo
sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali e ambientali.»;
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono
sostituite dalle seguenti: «non puo' essere superiore a
tre»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
il numero delle direzioni generali non puo' essere
superiore a dieci.».
3. Le denominazioni «Ministro della transizione
ecologica» e «Ministero della transizione ecologica»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» e «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, le
denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e
«Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad
ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e
«Ministero dello sviluppo economico».
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli
articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828,
comma 1, alinea, dopo le parole «tutela ambientale» sono
inserite le seguenti: «e la transizione ecologica».
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, lo statuto
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e' modificato, al
fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della
transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti
all'attivita' delle societa' operanti nei settori di
riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi
nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato
esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;
c) l'approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque
titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,
in collaborazione con il Ministero dello sviluppo
economico, e di regolazione dei servizi di pubblica
utilita' nei settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1),
e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e
di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, le parole: «e dal Ministro dello sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro
dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione
ecologica».".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204:
"Art. 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica). - 1. Il Ministero della transizione ecologica
assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2:
2.1. all'alinea le parole: «Al Ministero della
transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e
dopo le parole: «sviluppo sostenibile» sono inserite le
seguenti: «e alla sicurezza energetica»;
2.2. alle lettere a) e f) le parole: «Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste»;
2.3. alla lettera b), dopo le parole:
«provvedimenti ad essi inerenti;» sono inserite le
seguenti: «individuazione e attuazione delle misure atte a
garantire la sicurezza, la flessibilita' e la continuita'
degli approvvigionamenti di energia e a promuovere
l'impiego delle fonti rinnovabili;»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«(Attribuzioni)»;
b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: «Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica».
3. Le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della
transizione ecologica» e «Ministero della transizione
ecologica».
3-bis. In relazione alle accresciute attivita' connesse
agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per
la promozione della produzione di energia da fonti
rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e' incrementato fino a un massimo di
trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa
di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000
euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della transizione ecologica.".
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 30
dicembre 2023, n. 214 recante: «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2022», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
"Art. 9 (Disposizioni per la promozione della
concorrenza nel settore del gas naturale). - 1.
All'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Ministero dello sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui
al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento
delle attivita' di vendita di gas naturale ai clienti
finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, su proposta dell'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM),
sono definiti le condizioni, i criteri, le modalita' e i
requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' per
l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti
iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo
decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere
sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante
per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle
rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale,
nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli
iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto
anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in
essere nell'attivita' di vendita del gas, accertate e
sanzionate dalle predette Autorita'. L'ARERA formula la
proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione».
2. All'articolo 51, comma 6, del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il
consenso non e' valido se il consumatore non ha
preliminarmente confermato la ricezione del documento
contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su
supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e
accessibile».".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164:
«Art. 24 (Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per
mancanza di capacita', per obblighi di servizio pubblico o
per gravi difficolta' economiche dovute a contratti "take
or pay"). - 1. Le imprese di gas naturale hanno l'obbligo
di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano
richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso
e di interconnessione di cui al presente decreto.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di
gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas
alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano
richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della
capacita' necessaria, o nel caso in cui l'accesso al
sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di
servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui
dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e
finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel
sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay"
sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva
98/30/CE.
3. Il rifiuto e' manifestato con dichiarazione motivata
ed e' comunicato immediatamente all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, nonche' al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. In nessun caso puo' essere rifiutato l'accesso alle
imprese relativamente al gas naturale prodotto nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con
delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, fissa i criteri atti a
garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di
accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e
la neutralita' del trasporto e del dispacciamento e
dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale
esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le
attivita' di trasporto e dispacciamento del gas e che
detengono terminali di GNL. Entro tre mesi dalla
pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al
comma 1 adottano il proprio codice di rete, che e'
trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che ne verifica la conformita' ai suddetti criteri.
Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni
da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
il codice di rete si intende conforme.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del citato
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105:
«Art. 1-bis (Sistema informatico integrato per la
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di
sostenere la competitivita' e di incentivare la migliore
funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel
settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e'
istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e
del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana i criteri generali per il
funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi
attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno
comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
all'adozione di misure volte alla sospensione della
fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti,
nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in
materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della
fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del
Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce in via transitoria le modalita' di gestione e
trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali
inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura
del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle
attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai
consumatori.».
 
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000, sono definiti le condizioni, i criteri, le modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, di seguito «Elenco venditori», nonche' per la relativa esclusione o cancellazione.
2. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco venditori costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attivita' di vendita di gas naturale ai clienti finali.
3. Sono tenute all'iscrizione nell'Elenco venditori:
a) le imprese di vendita che svolgono la propria attivita' per il tramite di una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale dei gasdotti;
b) le imprese di vendita che svolgono la propria attivita' direttamente per connessione alla rete nazionale dei gasdotti;
c) le imprese di vendita che svolgono la propria attivita' tramite reti isolate;
d) le imprese distributrici autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attivita' di vendita ai clienti finali di gas naturale nell'area di loro operativita' ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000;
e) le imprese distributrici che svolgono transitoriamente l'attivita' di vendita a clienti finali nell'area di loro operativita' nel caso di reti di distribuzione alimentate da serbatoi di GNL che servono reti locali di distribuzione non collegate ne' direttamente ne' indirettamente alla rete nazionale dei gasdotti.
4. Alle imprese di cui al comma 3, lettere d) ed e), del presente articolo non si applicano gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, commi 3 e 4, lettere a), b) e c), 11 e 12.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i consorzi di clienti finali che si approvvigionano di gas per l'esclusivo utilizzo dei consorziati.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'articolo 17 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 3
Requisiti di natura tecnica

1. Le imprese di vendita sono costituite in una delle seguenti forme:
a) societa' per azioni;
b) societa' in accomandita per azioni;
c) societa' a responsabilita' limitata;
d) societa' consortili costituite nelle forme di cui alle lettere a), b) e c);
e) aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) societa' cooperative;
g) societa' costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del codice civile.
2. L'attivita' di vendita di gas naturale deve risultare dall'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o nello statuto depositato presso il registro delle imprese.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 114 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale
conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria
gestione ai principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni ed adotta il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151,
comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di non
tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui
all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle proprie
istituzioni l'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico,
considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti,
fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si
iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione
del consiglio comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
seguenti atti dell'istituzione da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale,
che costituisce il documento di programmazione
dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale,
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo
lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
completo dei relativi allegati.».
- Si riporta il testo degli articoli 2508 e 2509 del
codice civile:
«Art. 2508 (Societa' estere con sede secondaria nel
territorio dello Stato). - Le societa' costituite
all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello
Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza
stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle
disposizioni della legge italiana sulla pubblicita' degli
atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le
medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il
luogo di nascita delle persone che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei
relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede
secondaria non puo' essere opposto che gli atti pubblicati
ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli
pubblicati nello Stato ove e' situata la sede principale.
Le societa' costituite all'estero sono altresi'
soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle
disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la
subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie
di societa' costituite all'estero devono essere contenute
le indicazioni richieste dall'articolo 2250; devono essere
altresi' indicati l'ufficio del registro delle imprese
presso la quale e' iscritta la sede secondaria e il numero
di iscrizione.».
«Art. 2509 (Societa' estere di tipo diverso da quelle
nazionali). - Le societa' costituite all'estero, che sono
di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono
soggette alle norme della societa' per azioni, per cio' che
riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti
sociali nel registro delle imprese e la responsabilita'
degli amministratori.».
 
Art. 4
Requisiti di onorabilita'

1. Gli amministratori, i legali rappresentanti e i sindaci delle imprese di vendita non devono:
a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
b) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro II del codice penale.
2. I soggetti che, per le imprese di vendita, sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non devono essere destinatari degli effetti delle misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del medesimo codice.
3. Le imprese di vendita non devono essere:
a) in stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta oppure sottoposte ad altra procedura con finalita' liquidatoria o a una procedura finalizzata alla dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nello stato di concordato preventivo, salvo se in condizioni di continuita' aziendale, oppure sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso.
4. I commi 1, 2 e 3 si applicano, ai fini dell'iscrizione dell'impresa di vendita nell'Elenco venditori, anche alle imprese che esercitano attivita' di direzione e coordinamento sull'impresa medesima ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile nonche' a ogni impresa di vendita di gas naturale ai clienti finali appartenente allo stesso gruppo ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali e' autorizzato a trattare i dati personali relativi alle condanne penali, ai reati, a connesse misure di sicurezza o a misure di prevenzione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679, nei limiti e per le finalita' previsti dal presente regolamento.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2382 del codice civile:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».
- Il titolo XI, del Libro V, del codice civile, reca:
«Disposizioni penali in materia di societa', di consorzi e
di altri enti privati».
- Per i riferimenti al regio decreto del 16 marzo 1942,
n. 267 si vedano le note alle premesse.
- Il titolo IX, del citato decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14 reca: «Disposizioni penali».
- Il titolo II, V, VII, VIII e XIII del Libro II, del
codice penale recano rispettivamente: «Dei delitti contro
la pubblica amministrazione», «Dei delitti contro l'ordine
pubblico», «Dei delitti contro la fede pubblica», «Dei
delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio» e «Dei delitti contro il patrimonio».
- Si riporta il testo degli articoli 67 e 85, del
citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera.
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68,
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di
cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1, del
codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.».
«Art. 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia).
- 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese
individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore
tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di
associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al
direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale
rappresentanza;
b) per le societa' di capitali, anche consortili ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per i
consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione
II, del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
societa' consortili detenga, anche indirettamente, una
partecipazione pari almeno al 5 per cento;
c) per le societa' di capitali, anche al socio di
maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari
o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa'
con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice
civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa'
consorziate;
e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a
tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci
accomandatari;
g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del
codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente
nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle
imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede
all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere
precedenti;
i) per le societa' personali ai soci persone fisiche
delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2,
per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche
prive di personalita' giuridica, la documentazione
antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio
sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del
codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono
i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.238
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di
una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve
riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle
lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime
lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche
ai soci persone fisiche che detengono, anche
indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della societa'
socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai
familiari conviventi di maggiore eta' dei soggetti di cui
ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.».
- Si riporta il testo degli articoli 2497, 2497-bis,
2497-ter, 2497-quater, 2497-quinquies, 2497-sexies e
2497-septies del codice civile:
«Art. 2497 (Responsabilita'). - Le societa' o gli enti
che, esercitando attivita' di direzione e coordinamento di
societa', agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o
altrui in violazione dei principi di corretta gestione
societaria e imprenditoriale delle societa' medesime, sono
direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste
per il pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al valore
della partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei
creditori sociali per la lesione cagionata all'integrita'
del patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita'
quando il danno risulta mancante alla luce del risultato
complessivo dell'attivita' di direzione e coordinamento
ovvero integralmente eliminato anche a seguito di
operazioni a cio' dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al
fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro
la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione
e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla
societa' soggetta alla attivita' di direzione e
coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria di societa'
soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione
spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore
o dal commissario liquidatore o dal commissario
straordinario.
Art. 2497-bis (Pubblicita'). - La societa' deve
indicare la societa' o l'ente alla cui attivita' di
direzione e coordinamento e' soggetta negli atti e nella
corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura degli
amministratori, presso la sezione del registro delle
imprese di cui al comma successivo.
E' istituita presso il registro delle imprese apposita
sezione nella quale sono indicate le societa' o gli enti
che esercitano attivita' di direzione e coordinamento e
quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al
comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o
le mantengono quando la soggezione e' cessata, sono
responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali
fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La societa' deve esporre, in apposita sezione della
nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente
che esercita su di essa l'attivita' di direzione e
coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella
relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi
esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le
altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che
tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
e sui suoi risultati.
Art. 2497-ter (Motivazione delle decisioni). - Le
decisioni delle societa' soggette ad attivita' di direzione
e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono
essere analiticamente motivate e recare puntuale
indicazione delle ragioni e degli interessi la cui
valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato
adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.
Art. 2497-quater (Diritto di recesso). - Il socio di
societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento
puo' recedere:
a) quando la societa' o l'ente che esercita attivita'
di direzione e coordinamento ha deliberato una
trasformazione che implica il mutamento del suo scopo
sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto
sociale consentendo l'esercizio di attivita' che alterino
in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e
patrimoniali della societa' soggetta ad attivita' di
direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata,
con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita'
di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497;
in tal caso il diritto di recesso puo' essere esercitato
soltanto per l'intera partecipazione del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attivita' di
direzione e coordinamento, quando non si tratta di una
societa' con azioni quotate in mercati regolamentati e ne
deriva un'alterazione delle condizioni di rischio
dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica
di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto
compatibili, le disposizioni previste per il diritto di
recesso del socio nella societa' per azioni o in quella a
responsabilita' limitata.
Art. 2497-quinquies (Finanziamenti nell'attivita' di
direzione e coordinamento). - Ai finanziamenti effettuati a
favore della societa' da chi esercita attivita' di
direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri
soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.
Art. 2497-sexies (Presunzioni). - Ai fini di quanto
previsto nel presente capo, si presume salvo prova
contraria che l'attivita' di direzione e coordinamento di
societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al
consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla
ai sensi dell'articolo 2359.
Art. 2497-septies (Coordinamento fra societa'). - Le
disposizioni del presente capo si applicano altresi' alla
societa' o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui
all'articolo 2497-sexies, esercita attivita' di direzione e
coordinamento di societa' sulla base di un contratto con le
societa' medesime o di clausole dei loro statuti.».
- Per i riferimenti al regolamento n. 2016/679/UE del
27 aprile 2016 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 5
Requisiti di natura finanziaria

1. L'impresa di vendita deve possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore a 100.000 euro.
2. Ai fini della permanenza nell'Elenco venditori devono altresi' essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) non deve essere attivato, per due o piu' volte in dodici mesi, nei confronti dell'impresa di vendita utente o nei confronti di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, il servizio di default trasporto a causa della risoluzione per inadempimento dei contratti di trasporto ai sensi della regolazione dell'ARERA in materia di bilanciamento del gas naturale, indipendentemente dai punti di interconnessione interessati;
b) non devono essere attivati i servizi di ultima istanza, per due o piu' volte in ventiquattro mesi, a causa dell'inadempimento, da parte dell'impresa di vendita utente o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, all'obbligazione di pagamento del servizio di default trasporto ai sensi della regolazione di ARERA in materia di bilanciamento del gas naturale;
c) non devono essere attivati i servizi di ultima istanza a causa di inadempimento all'obbligazione di pagamento nell'ambito del servizio di default trasporto, da parte dell'impresa di vendita utente o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, decorsi dodici mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura insoluta inerente al periodo di erogazione dello stesso servizio di default;
d) non devono essere attivati, per due o piu' volte in ventiquattro mesi, i servizi di ultima istanza a causa della risoluzione dei contratti di distribuzione a seguito di inadempimento dell'impresa di vendita o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve nell'ambito del servizio di distribuzione.
3. I commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di vendita che esercitano la propria attivita' esclusivamente tramite reti isolate. Il comma 2 non si applica alle imprese che esercitano attivita' di vendita esclusivamente a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti.
 
Art. 6
Iscrizione nell'Elenco venditori

1. La domanda di iscrizione all'Elenco venditori e' presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di seguito «Ministero».
2. L'impresa di vendita, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, attesta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta fermo quanto previsto agli articoli 2, comma 4, e 5, comma 3, primo periodo.
3. Il Ministero accoglie la domanda di iscrizione nell'Elenco venditori entro trenta giorni dalla data della sua ricezione, dandone comunicazione all'impresa di vendita, e da' pubblicita' dell'iscrizione dell'impresa medesima nell'Elenco venditori al primo aggiornamento mensile successivo all'accoglimento della domanda.
4. Se la domanda di iscrizione e' irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro trenta giorni dalla ricezione, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza e assegnando un congruo termine, in ogni caso non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. In tal caso, il termine di cui al comma 3 decorre dal ricevimento della regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia pervenuta alcuna regolarizzazione o integrazione, la domanda e' dichiarata improcedibile.
5. In presenza di motivi che ostano all'accoglimento della domanda di iscrizione si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si applicano le disposizioni di carattere generale sui termini del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 7
Permanenza nell'Elenco venditori

1. L'impresa di vendita iscritta nell'Elenco venditori, in caso di perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 o 5, comma 1, ne da' comunicazione al Ministero entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento e qualora, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, comunichi il recupero del requisito carente, permane nell'Elenco venditori senza soluzione di continuita'. Il termine per comunicare il recupero di cui al primo periodo e' di centottanta giorni qualora si tratti del requisito di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'impresa di vendita comunica ogni tre anni al Ministero, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1.
3. Il Gestore del SII comunica al Ministero e all'ARERA l'elenco delle imprese di vendita che:
a) non hanno servito almeno un cliente finale nell'anno di riferimento;
b) si trovano in una delle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2.
4. La lettera a) del comma 3 non si applica alle imprese di vendita che esercitano la propria attivita' esclusivamente tramite reti isolate nonche' a quelle che esercitano attivita' di vendita esclusivamente a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
si vedano le note all'articolo 6.
 
Art. 8
Cancellazione o esclusione dall'Elenco venditori

1. La cancellazione o l'esclusione dall'Elenco venditori e' disposta con provvedimento del Ministero ed e' comunicata all'impresa di vendita interessata.
2. L'impresa di vendita puo' in ogni momento chiedere la cancellazione dall'Elenco venditori.
3. Sono cause di cancellazione dall'Elenco:
a) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2;
b) il verificarsi dell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).
4. Sono cause di esclusione dall'Elenco venditori:
a) la perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 o 5, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 7, comma 1;
b) la violazione dell'obbligo di comunicazione della perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1;
c) il verificarsi di almeno una delle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2;
d) le dichiarazioni mendaci o la falsita' in atti presentati ai sensi del presente regolamento;
e) l'irrogazione, con provvedimento definitivo, di una delle sanzioni di cui al comma 5 segnalate al Ministero da parte dell'ARERA, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito «AGCM», del Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «GPDP», e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito «ADM», per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita di gas naturale successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. E' segnalata al Ministero:
a) da parte dell'ARERA, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'80 per cento del massimo applicabile al soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio conformemente al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, anche qualora tale soglia sia raggiunta sommando una pluralita' di violazioni compiute nell'arco di cinque anni;
b) da parte dell'AGCM, l'irrogazione, a seguito di violazioni reiterate, di sanzioni amministrative pecuniarie in applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La violazione si considera reiterata al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) da parte del GPDP, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori al 5 per cento del massimo edittale ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 166, commi 1 e 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) da parte dell'ADM:
1) la revoca dell'autorizzazione fiscale rilasciata ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
2) l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per violazioni di rilevanza penale;
3) l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per il mancato assolvimento dell'obbligazione tributaria relativa al versamento dell'accisa afferente al gas naturale, nel caso in cui l'inadempimento sia reiterato per almeno sei volte in due anni o l'importo dell'accisa non versata sia almeno pari al 50 per cento dell'importo annualmente dovuto nell'arco di due anni.
6. Non sono oggetto di segnalazione al Ministero le violazioni e le condotte irregolari di cui al comma 5, per le quali:
a) l'ARERA abbia approvato la proposta di impegni assunti dall'impresa di vendita in applicazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011;
b) l'AGCM non abbia applicato o abbia ridotto la sanzione amministrativa in attuazione del programma di trattamento favorevole di cui all'articolo 15-bis della legge n. 287 del 1990;
c) il GPDP abbia definito il procedimento ai sensi dell'articolo 166, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;
d) l'ADM abbia riscontrato l'avvenuto ravvedimento ai sensi degli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997 o il ricorso a ogni altro istituto deflattivo del contenzioso previsto dalla normativa vigente.
7. Il Ministero, riscontrata la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 4, comunica all'impresa di vendita, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, l'avvio del procedimento di esclusione, dandone informazione all'ARERA e, nei casi di cui al comma 4, lettera e), anche alle altre Autorita' interessate, trasmettendo tempestivamente a tali Autorita' eventuali memorie e documenti presentati dall'impresa di vendita nel corso del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, oltre a quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, indica:
a) il motivo dell'esclusione;
b) un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a novanta giorni per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 9 della legge n. 241 del 1990;
c) che, in caso di mancata presentazione di memorie e documenti nei termini assegnati, si procede all'esclusione dall'Elenco venditori;
d) il termine finale di adozione del provvedimento.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, lettera b), o qualora le memorie o i documenti presentati dall'impresa di vendita siano insufficienti, il Ministero, sentite le Autorita' interessate per le cause di esclusione di cui al comma 4, lettera e), che si esprimono entro quarantacinque giorni dalla richiesta di parere, adotta, entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento motivato di esclusione dell'impresa di vendita dall'Elenco venditori e annota tale provvedimento nell'Elenco medesimo, dandone comunicazione all'ARERA e al Gestore del SII. Nel caso di archiviazione del procedimento di esclusione, il provvedimento di archiviazione e' comunicato all'impresa di vendita interessata, all'ARERA e, nei casi di cui al comma 4, lettera e), anche alle altre Autorita' interessate.
9. La cancellazione o l'esclusione dall'Elenco venditori comporta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'impossibilita' di svolgere l'attivita' di vendita al dettaglio di gas naturale e di stipulare nuovi contratti di fornitura di gas naturale con i clienti finali, nonche' la risoluzione dei contratti in essere. I clienti rimasti senza fornitore ai sensi del primo periodo sono riforniti nell'ambito dei servizi di ultima istanza.
10. Fermo restando quanto previsto ai commi 11 e 12, l'impresa di vendita esclusa per una delle cause di cui al comma 4, le imprese appartenenti al medesimo gruppo di quella esclusa ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e i rappresentanti legali di tali imprese non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di esclusione dall'Elenco venditori.
11. L'impresa di vendita esclusa per la perdita del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, puo' esercitare l'attivita' di vendita di gas naturale esclusivamente tramite reti isolate, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4. Nei casi di cui al primo periodo, l'impresa di vendita, le imprese appartenenti al medesimo gruppo ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e i rappresentanti legali di tali imprese non possono presentare una nuova domanda di iscrizione per l'esercizio dell'attivita' di vendita di gas tramite reti diverse dalle reti isolate prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di esclusione.
12. L'impresa di vendita esclusa per la perdita del requisito di cui all'articolo 5, comma 2, puo' esercitare l'attivita' di vendita di gas naturale tramite reti isolate e a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4. Nei casi di cui al primo periodo, l'impresa di vendita, le imprese appartenenti al medesimo gruppo ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e i rappresentanti legali di tali imprese non possono presentare una nuova domanda di iscrizione per l'esercizio dell'attivita' di vendita di gas tramite reti diverse dalle reti isolate e per l'esercizio dell'attivita' vendita a clienti finali non direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di esclusione.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 20, della
citata legge 14 novembre 1995 n. 481:
«Art. 2 (Istituzione delle Autorita' per i servizi di
pubblica utilita'). - (omissis)
20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni,
ciascuna Autorita':
a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio,
informazioni e documenti sulle loro attivita';
b) effettua controlli in ordine al rispetto degli
atti di cui ai commi 36 e 37;
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il
servizio, alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire
300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha
la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita'
del servizio da parte degli utenti, di sospendere
l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al
Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione;
d) ordina al soggetto esercente il servizio la
cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli
utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g),
l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
e) puo' adottare, nell'ambito della procedura di
conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei
diretti a garantire la continuita' dell'erogazione del
servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto
funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 45, del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93:
«Art. 45 (Poteri sanzionatori). - 1. Fermo restando
quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza
delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti
disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del
regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3,
38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto; (73)
b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22
e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli
articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1 e 3,
e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi
4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche'
l'articolo 20, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo
n. 164 del 2000, e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
irroga altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso
di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente
vincolanti dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa
destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace
perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per
l'impresa proponente e concludere il procedimento
sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il
procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di
decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli
eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni
assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di
quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico per violazioni delle disposizioni del presente
decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500
euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato
realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal
gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti
medesimi, il termine per la notifica degli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in
modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli
impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria
dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono
essere adottate modalita' procedurali semplificate di
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio,
deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure
cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento
sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
7-bis. In caso di violazione persistente da parte del
Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di
trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
Gestore.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
versione consolidata, e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio
2008, n. C326.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis, della legge
24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema
penale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30
novembre 1981:
«Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse
nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni
della medesima disposizione e quelle di disposizioni
diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o
per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale
omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione e' specifica se e' violata la
medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima
non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge
espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di
pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono
essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta
la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita'
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in
ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione e' annullato.».
- Per i riferimenti al Regolamento (UE) n. 679, del
2016 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 166, del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei
provvedimenti correttivi e sanzionatori). - 1. Sono
soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo
83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle
disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 92,
comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e
132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto
colui che non effettua la valutazione di impatto di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non
sottopone il programma di ricerca a consultazione
preventiva del Garante a norma del terzo periodo del
predetto comma.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui
all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni
delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies,
comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 8, 2-octies,
2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78,
79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100,
commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e
3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123,
commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131,
132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonche' delle
misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui
rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.
3. Il Garante e' l'organo competente ad adottare i
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo
2, del Regolamento, nonche' ad irrogare le sanzioni di cui
all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi
1 e 2.
4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e
delle sanzioni indicati al comma 3 puo' essere avviato, nei
confronti sia di soggetti privati, sia di autorita'
pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai
sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attivita'
istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito
dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo
58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in relazione ad
accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di
accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.
5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli
elementi acquisiti nel corso delle attivita' di cui al
comma 4 configurino una o piu' violazioni indicate nel
presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del
Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3
notificando al titolare o al responsabile del trattamento
le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie
previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la
previa notifica della contestazione non risulti
incompatibile con la natura e le finalita' del
provvedimento da adottare. Nei confronti dei titolari del
trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 58
del presente codice e all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica
puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il
Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno
gia' arrecato e continuano ad arrecare un effettivo,
concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti
interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di
individuare e indicare nel provvedimento, motivando
puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di
tali presupposti, il giudice competente accerta
l'inefficacia del provvedimento.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 5, il contravventore puo'
inviare al Garante scritti difensivi o documenti e puo'
chiedere di essere sentito dalla medesima autorita'.
7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei
casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili,
gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge
24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi puo' essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, sul sito internet del Garante o dell'ingiunzione
a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte
alla promozione della consapevolezza del diritto alla
protezione dei dati personali, sulla base di progetti
previamente approvati dal Garante e che tengano conto della
gravita' della violazione. Nella determinazione della
sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del
Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali
campagne di comunicazione istituzionale volte alla
promozione della consapevolezza del diritto alla protezione
dei dati personali, realizzate dal trasgressore
anteriormente alla commissione della violazione. I proventi
delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del
totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo
156, comma 8, per essere destinati alle specifiche
attivita' di sensibilizzazione e di ispezione nonche' di
attuazione del Regolamento svolte dal Garante.
8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la
proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati
in solido possono definire la controversia adeguandosi alle
prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il
pagamento di un importo pari alla meta' della sanzione
irrogata.
9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del
Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante
definisce le modalita' del procedimento per l'adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i
relativi termini, in conformita' ai principi della piena
conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio,
della verbalizzazione, nonche' della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto
all'irrogazione della sanzione.
10. Le disposizioni relative a sanzioni
amministrative previste dal presente codice e dall'articolo
83 del Regolamento non si applicano in relazione ai
trattamenti svolti in ambito giudiziario.».
- Si riporta il testo degli articoli 26, comma 10, e 40
del citato decreto legislativo 26 settembre 1995, n. 504:
«Art. 26 (Gas naturale). - (omissis)
10. Si considerano consumatori finali di gas naturale
anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di
gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature
di compressione per il riempimento di carri bombolai.
(omissis).».
«Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento
dell'accisa sui prodotti energetici). - 1. E' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio
al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a
7746 euro, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti
energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti
energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al
pagamento dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore
imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non
autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad
una accisa superiore a quella assolta sui singoli
componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne piu'
facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore
imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in
condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al
trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da
fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non
autorizzate.
2. La multa e' commisurata, per le violazioni di cui
alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti
complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero
potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di
lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei
locali in cui e' commessa la violazione; e, per le
violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in
corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati,
compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti
denaturati rinvenuti sul luogo in cui e' commessa la
violazione.
3. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista
per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti
soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza
giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati
nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura
come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.
Si configura altresi' come tentativo di sottrazione del
prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di
cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato
motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di
riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis
o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo
articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia
stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la
validazione del predetto codice a causa della mancata
presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.
4. Se la quantita' di prodotti energetici e'
superiore a 10.000 chilogrammi la pena e' della reclusione
da uno a cinque anni, oltre la multa.
5. Se la quantita' dei prodotti energetici, a
eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al
pagamento dell'accisa e' inferiore a 1.000 chilogrammi, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
6. Se la quantita' di gas naturale sottratto
all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a
10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo
dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro
5.000.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471:
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
venticinque per cento di ogni importo non versato, anche
quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di
calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione
annuale, risulti una maggiore imposta o una minore
eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui
al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo
pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi
di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si
considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti
rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere
g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non
spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la
sanzione pari al venticinque per cento del credito
utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo
periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in
difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non
previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non
sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma
4-ter.
4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta
euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in
difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di
carattere strumentale, sempre che siano rispettante
entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di
decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle
imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della
violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro
un anno dalla commissione della violazione medesima.
5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero
1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si
applica la sanzione pari al settanta per cento del credito
utilizzato in compensazione.
5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater),
numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la
sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al
doppio.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, della
citata legge 10 ottobre 1990, n. 287:
«Art. 15-bis (Non applicazione delle sanzioni). - 1.
L'Autorita', in conformita' all'ordinamento dell'Unione
europea, adotta con proprio provvedimento generale un
programma di trattamento favorevole che definisce i casi in
cui, in virtu' della qualificata collaborazione prestata
dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole
di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria puo'
essere non applicata o ridotta per le imprese che rivelino
la loro partecipazione a cartelli segreti.
2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni,
per cartello segreto si intende un accordo o pratica
concordata fra due o piu' concorrenti, di cui e' celata in
tutto o in parte l'esistenza, volta a coordinare la loro
condotta concorrenziale sul mercato o a influire sui
pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche
consistenti, tra l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi
di acquisto o di vendita o di altre condizioni di
transazione, anche in relazione ai diritti di proprieta'
intellettuale, nell'allocare quote di produzione o di
vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro
mediante manipolazione delle gare d'appalto, le restrizioni
delle importazioni o delle esportazioni o azioni
anticoncorrenziali dirette contro altre imprese
concorrenti.
3. L'Autorita' concede l'immunita' dalle sanzioni
solo se il richiedente:
a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo
15-quater della presente legge;
b) rivela la sua partecipazione a un cartello
segreto; e
c) fornisce, per primo, elementi probatori che:
1) nel momento in cui l'Autorita' riceve la
domanda, consentono a quest'ultima di effettuare un
accertamento ispettivo mirato riguardo al cartello segreto,
purche' l'Autorita' non sia ancora in possesso di elementi
probatori sufficienti per decidere di effettuare tale
accertamento ispettivo o non abbia gia' effettuato detto
accertamento ispettivo; o
2) a giudizio dell'Autorita', sono sufficienti a
quest'ultima per constatare un'infrazione che ricade
nell'ambito del programma di trattamento favorevole, a
condizione che l'Autorita' non sia ancora in possesso di
elementi probatori sufficienti per constatare tale
infrazione e che a nessuna impresa sia stata accordata
l'immunita' ai sensi del numero 1), in relazione a detto
cartello segreto.
4. L'immunita' dalle sanzioni non puo' essere
concessa alle imprese che hanno esercitato coercizione su
altre imprese perche' aderissero al cartello segreto o
continuassero a parteciparvi.
5. L'Autorita' informa il richiedente se gli e' stata
concessa o meno l'immunita' condizionale dalle sanzioni. Il
richiedente puo' chiedere di essere informato per iscritto
dall'Autorita' circa l'esito della sua domanda. Nei casi in
cui l'Autorita' respinge la domanda di immunita' dalle
sanzioni, il richiedente interessato puo' chiedere che la
sua domanda sia esaminata come una domanda di riduzione
delle sanzioni.
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 13-bis, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante:
«Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 1998:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo
che la violazione non rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di
omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati
incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente
alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle
accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui
al presente articolo non precludono l'inizio o la
prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Nei casi di omissione o di errore, che non
ostacolano un'attivita' di accertamento in corso e che non
incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se
la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o
dall'errore.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
«Art. 13-bis (Ravvedimento parziale). - 1. L'articolo
13 si interpreta nel senso che e' consentito al
contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento
anche in caso di versamento frazionato, purche' nei tempi
prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter),
b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel
caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il
ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli
interessi, intervenga successivamente, la sanzione
applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale
tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero
periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di
ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento
dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta
frazionata in scadenze differenti, al contribuente e'
consentito operare autonomamente il ravvedimento per i
singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente
periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando
in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base
alla data in cui la stessa e' regolarizzata.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.».
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8 e 9 della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). -
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita'
previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio, il domicilio digitale
dell'amministrazione e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) le modalita' con le quali, attraverso il punto
di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre
modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo
41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed
esercitare in via telematica i diritti previsti dalla
presente legge;40
d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione
degli atti che non sono disponibili o accessibili con le
modalita' di cui alla lettera d).
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni
prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel
cui interesse la comunicazione e' prevista.
Art. 9 (Intervento nel procedimento). - 1. Qualunque
soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel
procedimento.».
- Per i riferimenti agli articoli 2497, 2497-bis,
2497-ter, 2497-quater, 2497-quinquies, 2497-sexies e
2497-septies del codice civile si vedano le note
all'articolo 4.
 
Art. 9
Controlli e tutela dei clienti

1. L'Elenco venditori e' pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero ed e' aggiornato mensilmente anche al fine di dare evidenza delle nuove iscrizioni e delle eventuali esclusioni e cancellazioni di cui all'articolo 8. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
2. Il Ministero effettua controlli anche a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dalle imprese di vendita, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco venditori. I controlli a campione sono effettuati annualmente su un numero di dichiarazioni non inferiore al 5 per cento del totale delle dichiarazioni rese da tutte le imprese di vendita presenti nell'Elenco venditori nell'anno di riferimento e sono comunque effettuati controlli nei casi di ragionevole dubbio.
3. La verifica dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 1, e' effettuata anche mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale, ricorrendo al certificato selettivo di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, relativo ai soggetti di cui al medesimo articolo 4, commi 1 e 3, dell'impresa di vendita che chiede l'iscrizione nell'Elenco venditori, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 e dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012.
4. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 3 e' effettuato nel rispetto delle garanzie per i diritti e le liberta' degli interessati, ivi comprese quelle individuate con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalita' previste dal presente regolamento e cancellati alla scadenza di tale periodo. Il titolare del trattamento assicura che l'accesso ai dati sia riservato a soggetti specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/679 e verifica periodicamente l'adeguatezza, la pertinenza e la necessita' dei dati, nonche' l'esattezza e l'aggiornamento degli stessi, cancellando o rettificando tempestivamente i dati non conformi ai predetti requisiti.
5. Ai fini dello svolgimento delle verifiche per l'iscrizione nell'Elenco venditori, delle verifiche del rispetto dei requisiti per la permanenza nel medesimo Elenco e dei controlli di cui al comma 2, a esclusione delle verifiche di cui al comma 3, il Ministero puo' avvalersi della collaborazione di ARERA e del supporto del Gestore del SII, e puo' acquisire le informazioni del SII, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta l'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313 recante:
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del
13 febbraio 2003:
«Art. 28 (Certificati richiesti dalle amministrazioni
pubbliche e gestori di pubblici servizi). - 1. Le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi,
quando e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni,
hanno diritto di ottenere, con le modalita' di cui
all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di eta',
il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato
generale del casellario giudiziale di cui al comma 3,
nonche' i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.
2. Il certificato selettivo contiene le sole
iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di
un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto
alle finalita' istituzionali dell'amministrazione o del
gestore. Ciascuna iscrizione riportata e' conforme
all'estratto di cui all'articolo 4.
3. Il certificato generale riporta tutte le
iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di
un determinato soggetto ed e' rilasciato quando non puo'
procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i
singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle
iscrizioni pertinenti e rilevanti.
4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e
dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto
delle norme in materia di protezione dei dati personali e
solo ai fini del procedimento amministrativo cui si
riferisce la richiesta.
5. Il certificato selettivo e' rilasciato
dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18
quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il
rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39.
6. Il certificato generale e' rilasciato dall'ufficio
locale del casellario di cui all'articolo 18:
a) quando motivi tecnici ne impediscono
temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui
all'articolo 39;
b) nelle more dell'accreditamento alla PDND, della
stipula o della modifica della convenzione di cui
all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure
informatiche finalizzate all'accesso selettivo;
c) nel caso di motivate richieste relative a
procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli
indicati in convenzione.
7. Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei
certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso,
riportate le iscrizioni relative:
a) alle condanne per contravvenzioni punibili con
la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma
dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo
464-quater del codice di procedura penale, dispongono la
sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche'
alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del
codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per
esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato
la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del
codice penale.
7-bis. Per le richieste relative a procedimenti
amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di
altro documento valido per l'espatrio, il certificato
generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al
comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a),
limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola
ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti
amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di
armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale
contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato
soggetto, comprese quelle indicate al comma 7.
8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative
all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo
carico, non e' tenuto a indicare la presenza di quelle di
cui al comma 7, nonche' di cui all'articolo 24, comma 1.
9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un
cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa
alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario
giudiziale europeo;
10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo
20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla
data del decesso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-octies del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di
dati relativi a condanne penali e reati). - (omissis)
2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o
di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1
nonche' le garanzie di cui al medesimo comma sono
individuati con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.
(omissis).».
- Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 679, del
2016 si vedono le note alle premesse.
 
Art. 10
Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2012.
2. Le imprese di vendita che, alla data di entrata in vigore del decreto adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, risultano inserite nell'elenco di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011 sono provvisoriamente iscritte nell'Elenco venditori. Della provvisorieta' dell'iscrizione ai sensi del primo periodo e' data evidenza nell'Elenco venditori.
3. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 11, comma 1, le imprese di cui al comma 1 del presente articolo attestano, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da presentare al Ministero, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, del presente regolamento, fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo e agli articoli 2, comma 4, e 5, comma 3.
4. Il responsabile del procedimento, ai fini della permanenza nell'Elenco venditori delle imprese di cui al comma 1, verifica la dichiarazione presentata ai sensi del comma 3, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6.
5. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto comporta la cancellazione dall'Elenco venditori.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, le imprese di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano nella forma di societa' di persone o di consorzi diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ovvero hanno un capitale sociale inferiore a 100.000 euro, salve le deroghe di cui all'articolo 5, comma 3, si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, o all'articolo 5, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il mancato adeguamento nel termine di cui al primo periodo e' causa di cancellazione dall'Elenco venditori.
7. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 11, comma 1, le imprese distributrici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano transitoriamente l'attivita' di vendita a clienti finali presentano domanda di iscrizione all'Elenco venditori ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo per la prosecuzione dell'attivita'.

Note all'art. 10:
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29
dicembre 2011, abrogato dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 16 del 20 gennaio 2012.
- Per i riferimenti agli articoli 46 e 47, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, si
vedano le note all'articolo 6.
 
Art. 11
Disposizioni finali

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministero, adottato previo parere del GPDP, sono stabiliti:
a) i modelli per la presentazione della domanda di iscrizione e dei documenti richiesti, nonche' le modalita' tecniche di gestione e pubblicazione dell'Elenco venditori;
b) le modalita' delle segnalazioni previste dall'articolo 8, comma 5;
c) i criteri tecnici e le modalita' per lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 9.
2. Con il decreto adottato ai sensi del comma 1 sono, altresi', individuati le informazioni e i dati forniti dalle imprese di vendita che sono resi pubblici nell'Elenco venditori. E', inoltre, data pubblicita' nell'Elenco venditori:
a) della certificazione annuale del bilancio di esercizio eventualmente presentata dall'impresa, sia che a tale certificazione sia obbligata dalla legge, sia che l'abbia predisposta volontariamente;
b) dei provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 8;
c) degli impegni assunti dalle imprese di vendita e approvati dall'ARERA ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011;
d) della tipologia di gas naturale oggetto di vendita e dell'indicazione relativa alle modalita' di distribuzione per il tramite di una rete connessa alla rete nazionale di trasporto o per il tramite reti isolate.
3. Con provvedimento dell'ARERA, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le specifiche procedure finalizzate a garantire le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 maggio 2025

Il Ministro: Pichetto Fratin Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1738

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti all'articolo 45 del decreto
legislativo 1° giugno 2011 n. 93, del 2011, si veda nelle
note all'articolo 8.