Gazzetta n. 137 del 16 giugno 2025 (vai al sommario)
LEGGE 6 giugno 2025, n. 82
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Modifica al titolo IX-bis
del libro secondo del codice penale

1. La rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale e' sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro gli animali».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2

Spettacoli o manifestazioni vietati

1. All'articolo 544-quater, primo comma, del codice penale, le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 15.000 a 30.000 euro».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 544-quater del
codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni
vietati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o
manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli
animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due
anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i
fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne
profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte
dell'animale.».
 
Art. 3

Divieto di combattimenti tra animali

1. All'articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 544-quinquies del
codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra
animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige
combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali
che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e'
punito con la reclusione da due a quattro anni e con la
multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in
concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse
utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo
contenente scene o immagini dei combattimenti o delle
competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la
registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle
competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato,
allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi
forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e'
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la
multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica
anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati
nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo
comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi
titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo
comma.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato,
fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o
effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni
di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.».
 
Art. 4

Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali

1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 544-septies (Circostanze aggravanti). - Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate:
a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
b) se i fatti sono commessi nei confronti di piu' animali;
c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso».
 
Art. 5

Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter,
638 e 727 del codice penale

1. All'articolo 544-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se il fatto e' commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000».
2. All'articolo 544-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da tre a diciotto mesi o» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al secondo».
3. L'articolo 638 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o piu' animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni».
4. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «da 1.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 10.000».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 544-bis e 544-ter
e 727 del codice penale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 544-bis (Uccisione di animali). - Chiunque, per
crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un
animale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Se il fatto e' commesso adoperando sevizie o
prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena
e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da
euro 10.000 a euro 60.000.
Art. 544-ter (Maltrattamento di animali). - Chiunque,
per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un
animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a
fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da
sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli
animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone
a trattamenti che procurano un danno alla salute degli
stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui
al primo comma e al secondo comma deriva la morte
dell'animale.».
«Art. 727 (Abbandono di animali). - Chiunque
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad
un anno o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 euro.
Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o
nelle relative pertinenze, la pena e' aumentata di un
terzo.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in
condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive
di gravi sofferenze.
All'accertamento del reato di cui al primo comma
consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante
l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei mesi a un
anno.».
 
Art. 6

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-bis, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: «restituzione» sono inserite le seguenti: «nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale»;
b) dopo l'articolo 260 e' inserito il seguente:
«Art. 260-bis (Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca). - 1. L'autorita' giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonche' all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, puo', anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati e' impugnabile nel termine di trenta giorni.
2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 e' stabilito dall'autorita' giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonche' delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo. Il versamento della cauzione e' condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo e' emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.
4. La cauzione e' versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorita' giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione e' versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.
5. La documentazione relativa al versamento della cauzione e' inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento.
6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca».
2. Le misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 257, 322, 322-bis,
325 e 355 del codice di procedura penale, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 257 (Riesame del decreto di sequestro). - 1.
Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla
quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe
diritto alla loro restituzione nonche' le associazioni e
gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie per il codice penale possono
proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma
dell'articolo 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione
del provvedimento.»
«Art. 322 (Riesame del decreto di sequestro
preventivo). - 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal
giudice 1 l'imputato e il suo difensore, la persona alla
quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe
diritto alla loro restituzione nonche' le associazioni e
gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie per il codice penale possono
proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma
dell'articolo 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione
del provvedimento.»
«Art. 322-bis (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti
dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il
suo difensore, la persona alla quale le cose sono state
sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione nonche' le associazioni e gli enti di cui
all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie per il codice penale, possono proporre
appello contro le ordinanze in materia di sequestro
preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro
emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide, in composizione
collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento 2.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del
provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 310.»
«Art. 325 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le
ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il
pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la
persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella
che avrebbe diritto alla loro restituzione nonche' le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice
penale possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dell'articolo 324 comma
1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puo'
essere proposto direttamente [c.p.p. 569] ricorso per
cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile
la richiesta di riesame 2.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311
commi 3, 4 e 5 3.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della
ordinanza.»
«Art. 355 (Convalida del sequestro e suo riesame). -
1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia
giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del
provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale
le cose sono state sequestrate. Il verbale e' trasmesso
senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al
pubblico ministero del luogo dove il sequestro e' stato
eseguito.
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore
successive, con decreto motivato convalida il sequestro se
ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione
delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida e'
immediatamente notificata alla persona alla quale le cose
sono state sequestrate.
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la
persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella
che avrebbe diritto alla loro restituzione nonche' le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice
penale possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica
del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato
ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di
riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione
del provvedimento.».
- Il libro I, i titoli I e II del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28
settembre 2011 recano rispettivamente: «Le misure di
prevenzione», «Le misure di prevenzione personali» e «Le
misure di prevenzione patrimoniali.».
- Si riporta il testo degli articoli 102 e 103 del
codice penale:
«Art. 102 (Abitualita' presunta dalla legge). - E'
dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato
condannato alla reclusione in misura superiore
complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi,
della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non
contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto,
non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci
anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente
non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato
pene detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza
detentive.
Art. 103 (Abitualita' ritenuta dal giudice). - Fuori
del caso indicato nell'articolo precedente, la
dichiarazione di abitualita' nel delitto e' pronunciata
anche contro chi, dopo essere stato condannato per due
delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto
non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e
gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati
commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole
e delle altre circostanze indicate nel capoverso
dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al
delitto.».
- Per i riferimenti agli articoli 544-quater e
544-quinquies del codice penale si vedano rispettivamente
le note agli articoli 2 e 3 della presente legge.
- La legge 4 novembre 2010, n. 201, recante: «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13
novembre 1987, nonche' norme di adeguamento
dell'ordinamento interno», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2010.
 
Art. 7

Divieto di abbattimento o alienazione degli animali
nelle more delle indagini e del dibattimento

1. All'articolo 544-sexies del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Fatto salvo quanto disposto dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario e' vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 544-sexies del
codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 544-sexies (Confisca e pene accessorie). - Nel
caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli
544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la
confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona
estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da
tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di
commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta e'
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette
attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione
dall'esercizio delle attivita' medesime.
Fatto salvo quanto disposto dall'autorita' giudiziaria
ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura
penale, quando si procede per i delitti di cui agli
articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638
del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4
novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato,
imputato o proprietario e' vietato abbattere o alienare a
terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista
il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza
definitiva.».
 
Art. 8

Introduzione dell'art. 25-undevicies
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Dopo l'articolo 25-duodevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:
«Art. 25-undevicies (Delitti contro gli animali). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale».
 
Art. 9
Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di
protezione degli animali di affezione e da compagnia

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» e le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto»;
3) al comma 4, le parole: «da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;
3) al comma 3, le parole: «commette cinque violazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commette tre violazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza possibilita' di conseguirla nuovamente».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della
citata legge 4 novembre 2010, n. 201, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia).
- 1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un
profitto, reiteratamente o tramite attivita' organizzate,
introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di
cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n.
998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione
individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o
non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e'
punito con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con
la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' a
chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un
profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo
animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del
regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio
nazionale in violazione del citato comma 1.
3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al
comma 1 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici
settimane o se provengono da zone sottoposte a misure
restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare
la diffusione di malattie trasmissibili proprie della
specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi
1 e 2 del presente articolo, e' sempre ordinata la confisca
dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al
reato. E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a
tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di
allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti e'
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette
attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione
dall'esercizio delle attivita' medesime.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro
o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti
indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai
sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al
regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno
richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a
richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono
stati affidati ai sensi del comma 5.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero della
salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di
cui al comma 5 del presente articolo, con le modalita' di
cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Art. 5 (Introduzione illecita di animali da
compagnia). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque introduce nel territorio nazionale animali da
compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento
(CE) n. 998/2003 Reg. (CE) 26/05/2003, n. 998/2003,
Allegato I del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione
individuale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 per ogni
animale introdotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di
cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n.
998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla
legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a
euro 1.500 per ogni animale introdotto. La sanzione non si
applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di
quanto disposto dalla legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla
sanzione di cui al comma 2 e' altresi' soggetto chiunque
trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti
nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto
dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni
animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3
hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se
provengono da zone sottoposte a misure restrittive di
polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione
di malattie trasmissibili proprie della specie.
Art. 6 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. Il
trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che,
nel periodo di tre anni, commette due violazioni delle
disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo
definitivo, e' soggetto alla sospensione
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un
periodo da due a sei mesi. Se il periodo intercorrente tra
le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la
durata massima della sospensione.
2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel
periodo di tre anni, commette due violazioni delle
disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in
modo definitivo, e' soggetto alla sospensione
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un
periodo da due a sei mesi. Se il periodo intercorrente tra
le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la
durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni,
commette tre violazioni delle disposizioni previste
dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di
un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni,
commette tre violazioni delle disposizioni previste dal
medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo
13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993,
n. 28, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla
revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita',
senza possibilita' di conseguirla nuovamente.
4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda
commerciale nei cui confronti e' stata disposta la revoca
dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non puo'
conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della
medesima attivita' prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che
prevede l'applicazione della sospensione o della revoca
dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di
un'azienda commerciale trasmettono all'autorita' che l'ha
rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro
documento utile all'adozione dei provvedimenti di
sospensione o di revoca.».
 
Art. 10

Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena

1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione e' fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che cio' sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
 
Art. 11

Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 134, in materia di sanzioni amministrative

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non e' dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante: «Disposizioni in
materia di sistema di identificazione e registrazione degli
operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22
aprile 2021, n. 53», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
213 del 12 settembre 2022, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 20 (Sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni all'articolo 16). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il proprietario, il detentore o
l'operatore di un animale da compagnia che non adempie agli
obblighi previsti all'articolo 16, comma 1, e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150
euro a 900 euro per ciascun animale cui l'inadempimento si
riferisce. Nel caso in cui non vengano comunicate le
variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro
aggiornamento e salvo che il fatto costituisca reato, il
proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da
compagnia e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro per ciascun
animale cui l'inadempimento si riferisce.
1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 1 non e' dovuto nelle ipotesi in
cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un
animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di
identificazione previsto all'articolo 16, comma 1,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore
delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 3, che non
adempie agli obblighi di competenza previsti dal presente
decreto e suo manuale operativo ed alle disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 3, e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro,
per ciascuna irregolarita'.».
 
Art. 12

Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria
per i reati contro gli animali

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 20
luglio 2004, n. 189 recante: «Disposizioni concernenti il
divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego
degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni
non autorizzate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
178 del 31 luglio 2004, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Vigilanza). - 1. Al fine di prevenire e
contrastare i reati previsti dalla presente legge, con
decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro
delle politiche agricole e forestali e il Ministro della
salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di
polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e
delle altre norme relative alla protezione degli animali e'
affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei
limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti
prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del
codice di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti
locali.».
 
Art. 13

Modifiche agli articoli 727-bis e 733-bis
del codice penale

1. All'articolo 727-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro».
2. All'articolo 733-bis del codice penale, le parole: «fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 727-bis e 733-bis
del codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura,
prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai
casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari
appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e'
punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda
fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi
una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della
specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge,
preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie
vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a
4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una
quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto
trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di
commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e' punito con l'arresto da due a otto mesi e con
l'ammenda fino a 10.000 euro 3.».
«Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di
habitat all'interno di un sito protetto). - Chiunque, fuori
dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un
sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo
stato di conservazione, e' punito con l'arresto da tre mesi
a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6000 euro.».
 
Art. 14

Modifica all'articolo 2
della legge 20 luglio 2004, n. 189

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo le parole: «felis silvestris» sono inserite le seguenti: «e felis catus».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata
legge 20 luglio 2004, n. 189, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di
pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio
dei prodotti derivati dalla foca). - 1. E' vietato
utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (felis
silvestris e felis catus) per la produzione o il
confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e
articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o
in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi,
nonche' commercializzare, esportare o introdurre le stesse
nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1
e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con
l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o
introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto
derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, e' punito con l'arresto
da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000
euro.
3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, o all'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la
distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis.
3-bis. In caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1
e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale
di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi
ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.
3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni
amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale
di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza
ritardo, a cura del cancelliere, all'autorita'
amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti.».
 
Art. 15

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 giugno 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio