Gazzetta n. 137 del 16 giugno 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 del 22 aprile 2025), convertito, senza modificazioni, dalla legge 13 giugno 2025, n. 83 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: «Disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice.».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Disposizioni organizzative e gestionali

1. Al fine di assicurare la funzionale organizzazione delle esequie del Santo Padre Francesco e della successiva cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2, individua, definisce ed attua le misure organizzative relative alla mobilita', all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonche' individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.
2. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestivita' nonche' la gestione unitaria delle attivita' di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale, garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le societa' di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e puo' individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese societa' in house o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati.
3. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nonche', previa intesa con il Ministero dell'interno, ad atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 2, sono fatte salve le attribuzioni del Prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalita' di cui al presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 24, comma 1 e 25 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018:
«Art. 24 Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale (articoli 5 legge 225/1992; articoli 107
e 108 decreto legislativo 112/1998; articolo 5-bis, comma
5, decreto-legge 343/2001, convertito in legge 401/2001;
Articolo 14 decreto-legge 90/2008, convertito in legge
123/2008; articolo 1, comma 422, legge 147/2013). - 1. Al
verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione
speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile
sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in
raccordo con le Regioni e Province autonome interessate,
presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della
Regione o Provincia autonoma interessata e comunque
acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di
rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone
l'estensione territoriale con riferimento alla natura e
alla qualita' degli eventi e autorizza l'emanazione delle
ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La
delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella
direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie
da destinare all'avvio delle attivita' di soccorso e
assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti
di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle
more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni
e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.».
«Art. 25 Ordinanze di protezione civile (articoli 5 e
20 legge 225/1992; articoli 107 e 108 decreto legislativo
112/1998; articolo 14 decreto-legge 90/2008, convertito in
legge 123/2008; articolo 40, comma 2, lettera p), legge
196/2009). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli
interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di
rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di
protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e con le modalita'
indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate
acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome
territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle
leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle
principali norme a cui si intende derogare e devono essere
specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 47
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
- Si riporta l'articolo 140 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici
in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022,
n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31
marzo 2023, S.O.:
«Art. 140 (Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile). - 1. In circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi
di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a
determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata
incolumita', ovvero nella ragionevole previsione
dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o
altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima
sul luogo puo' disporre la immediata esecuzione dei lavori
entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile
per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e
privata incolumita'. Ricorrendo i medesimi presupposti, il
soggetto di cui al precedente periodo puo' disporre
l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il
limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica e privata incolumita' e,
comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che
dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata
esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi
o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui
sono indicati la descrizione della circostanza di somma
urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i
servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.
2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei
servizi e delle forniture di somma urgenza puo' essere
affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui
agli articoli 37 e 41 del codice a uno o piu' operatori
economici individuati dal RUP o da altro tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'
definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo il RUP puo' ingiungere all'affidatario
l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al
primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono
comunque ammessi nella contabilita' e, se relativi
all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al
verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove
l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione
competente compila una perizia giustificativa delle
prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di
esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma
urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla
copertura della spesa e alla approvazione della prestazione
affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente
locale, la copertura della spesa e' assicurata con le
modalita' previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma
1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un
lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga
l'approvazione del competente organo dell'amministrazione,
la relativa esecuzione e' sospesa immediatamente e si
procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di
lavori, alla sospensione della prestazione e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini
del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la
ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli
stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili,
nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di
somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente
finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o
pericolose per la pubblica o privata incolumita' derivanti
dall'evento, e comunque per un termine non superiore a
quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il
termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato
di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed
entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti
possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture con le procedure previste dal presente articolo.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile,
le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e
vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il
possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile
con la gestione della situazione di emergenza in atto e
comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
La stazione appaltante da' conto, con adeguata motivazione,
nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della
sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non e'
possibile procedere al pagamento, anche parziale, in
assenza delle relative verifiche con esito positivo.
Qualora, a seguito del controllo, sia accertato
l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti,
la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il
pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il
rimborso delle spese eventualmente sostenute per
l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle
utilita' conseguite, e procede alle segnalazioni alle
competenti autorita'.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente
necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato
anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni
e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti
di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto
per i motivi di cui al presente articolo non e' comunque
ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore
alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di
importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore
a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi
di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari
ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari
dalla circostanza di somma urgenza non consentano il
ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si
impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad
un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le
parti e ad accettare la determinazione definitiva del
prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'.
10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati
gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente
articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle
modalita' della scelta e delle motivazioni che non hanno
consentito il ricorso alle procedure ordinarie.
Contestualmente, e comunque in un termine congruo
compatibile con la gestione della situazione di emergenza,
sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza,
fermi restando i controlli di legittimita' sugli atti
previsti dalle vigenti normative.
11. In occasione degli eventi per i quali e'
dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai
sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la
facolta' di prevedere ulteriori misure derogatorie
consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 1 del 2018, gli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle
seguenti disposizioni del presente codice:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per
consentire l'autonoma determinazione del valore stimato
degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei
e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo,
relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i
dipendenti della stazione appaltante o dell'ente
concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove
strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti
idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime,
purche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti
pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria
previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni
e servizi, per consentire alle stazioni appaltante di
affidare l'appalto anche in assenza della previa
programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni
appaltanti la semplificazione della procedura di
affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle
esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea;
e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per
consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor
prezzo.
12. Fermo quanto previsto dal presente articolo per
gli appalti affidati in somma urgenza, in occasione degli
eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del
predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione
dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza
del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto
codice:
a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del
presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie
di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi
e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b)
e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018;
b) il termine temporale di cui al comma 4 del
presente articolo e' stabilito in trenta giorni;
c) l'amministrazione competente e' identificata nel
soggetto attuatore, ove individuato, di cui al comma 6
dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo
n. 1 del 2018.».
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante
«Disposizioni urgenti in materia di protezione civile», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio
2005 e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176
del 30 luglio 2005.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.