Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n. 81
Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, a norma del quale il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge;
Visti, altresi', gli articoli 11, 16, 17 e 19 della citata legge n. 111 del 2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 2015, n. 156, recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante «Disposizioni in materia di contenzioso tributario»;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111»;
Visto il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»;
Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;
Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante «Testo unico della giustizia tributaria»;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche ai citati decreti legislativi, adottati in attuazione della legge delega n. 111 del 2023, relativamente alle disposizioni in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sistema sanzionatorio tributario;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17 aprile 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del
reddito
dei contribuenti forfetari

1. Fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditivita' elaborati sulla base della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita' previsto nell'allegato 4 alla citata legge n. 190 del 2014, individuato sulla base del codice corrispondente all'attivita' esercitata secondo la classificazione ATECO 2007.


N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 1, 11, 16, 17 e 19 della
legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo
per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023:
«Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del
sistema tributario e termini di attuazione). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di
competenza, del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con i Ministri competenti per
materia, uno o piu' decreti legislativi recanti la
revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di
cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei
principi costituzionali nonche' dell'ordinamento
dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla
base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli
articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici
di cui agli articoli da 4 a 20.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, che indica altresi' gli effetti che ne
derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti
territoriali e per la relativa distribuzione territoriale,
e sulla pressione tributaria a legislazione vigente,
nonche' della relazione sull'analisi dell'impatto della
regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di
produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti
locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il
raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere
acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo
puo' comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di
produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti
locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo
l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente
della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il
termine per l'espressione del parere, qualora cio' risulti
necessario per la complessita' della materia o per il
numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi.
Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o
quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a
seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto
previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza
unificata, predispone una relazione e la trasmette alla
medesima Conferenza.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e di
motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari sono
espressi entro dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri
parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini di delega
previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il
Governo provvede all'introduzione delle nuove norme
mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni
che regolano le materie interessate dai decreti medesimi,
abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo
il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge e le
altre leggi dello Stato.
6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi
medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine
di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dalla presente legge e secondo la
procedura di cui al presente articolo.».
«Art. 11 (Principi e criteri direttivi per la
revisione della disciplina doganale). - 1. Nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva
altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici
per la revisione della disciplina doganale:
a) procedere al riassetto del quadro normativo in
materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione
delle disposizioni attualmente vigenti, in conformita' al
diritto dell'Unione europea in materia doganale;
b) completare la telematizzazione delle procedure e
degli istituti doganali allo scopo di incrementare e
migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;
c) accrescere la qualita' dei controlli doganali
migliorando il coordinamento tra le autorita' doganali di
cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle
procedure doganali anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando
lo Sportello unico doganale e dei controlli;
d) riordinare le procedure di liquidazione,
accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di
cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
e) rivedere l'istituto della controversia doganale
previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.».
«Art. 16 (Principi e criteri direttivi per la
revisione generale degli adempimenti tributari e degli
adempimenti in materia di accise e di altre imposte
indirette sulla produzione e sui consumi). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione generale degli
adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi
degli enti territoriali:
a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e
leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo,
gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti,
anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della
semplificazione, della razionalizzazione e della revisione
degli indici sintetici di affidabilita', per rendere meno
gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
b) armonizzare i termini degli adempimenti
tributari, anche dichiarativi, e di versamento,
razionalizzandone la scansione temporale nel corso
dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi
scadenza nel mese di agosto;
c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel
caso di inadempimenti formali o di minore gravita';
d) rafforzare i regimi premiali attualmente
vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di
rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che
presentano alti livelli di affidabilita' fiscale, misurati
anche sulla base degli indicatori statistico-economici
utilizzati per la definizione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale;
e) semplificare la modulistica prescritta per
l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento,
prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche
tecniche siano resi disponibili con un anticipo non
inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al
quale si riferiscono;
f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la
facolta' al contribuente di utilizzare un rapporto
interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di
pagamento elettronico;
g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione
delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di
contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi
telematici per i soggetti con minore attitudine
all'utilizzo degli strumenti informatici, nonche'
incentivare le attivita' di certificazione delle
dichiarazioni fiscali;
h) semplificare le modalita' di accesso dei
contribuenti ai servizi messi a disposizione
dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando
le modalita' per il rilascio delle deleghe anche esclusive
ai professionisti abilitati;
i) incrementare i servizi digitali a disposizione
dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per
l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di
dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare
anche direttamente per via telematica;
l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto
fiscale;
m) prevedere misure volte a incentivare, anche in
prospettiva e garantendone la gratuita', l'utilizzo dei
pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di
pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie
imprese;
n) prevedere il potenziamento di strumenti e
modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei
dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia
delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al
fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli
immobili non censiti e degli immobili abusivi;
o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei
termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e
dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni,
degli inviti e delle richieste di atti, documenti,
registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione
finanziaria;
p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto,
dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle
istanze di interpello;
q) armonizzare progressivamente i tassi di
interesse applicabili alle somme dovute
dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti;
r) rafforzare la specializzazione e la formazione
professionale continua del personale dell'Amministrazione
finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di
contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo
delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle
attivita' economiche, all'utilizzo dei big data e al
relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi
modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1
non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti
previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia
di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione
e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la
revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e
delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della
generale revisione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, il Governo osserva, in particolare, i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per
il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette
sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di
qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei
predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici
livelli di affidabilita' e solvibilita', per la
concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti
nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e
nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della
prestazione delle predette cauzioni;
b) rivedere le procedure amministrative per la
gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e
dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504;
c) prevedere, con finalita' di contrasto del
mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e
dei minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il
divieto di vendita a distanza, ai consumatori che
acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da
inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide
contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504.».
«Art. 17 (Principi e criteri direttivi in materia di
procedimento accertativo, di adesione e di adempimento
spontaneo). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti
principi e criteri direttivi specifici per la revisione
dell'attivita' di accertamento, anche con riferimento ai
tributi degli enti territoriali:
a) semplificare il procedimento accertativo, anche
mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con
conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico
dei contribuenti;
b) applicare in via generalizzata il principio del
contraddittorio, a pena di nullita', fuori dei casi dei
controlli automatizzati e delle ulteriori forme di
accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e
prevedere una disposizione generale sul diritto del
contribuente a partecipare al procedimento tributario,
secondo le seguenti caratteristiche:
1) previsione di una disciplina omogenea
indipendentemente dalle modalita' con cui si svolge il
controllo;
2) assegnazione di un termine non inferiore a
sessanta giorni a favore del contribuente per formulare
osservazioni sulla proposta di accertamento;
3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente
impositore, di formulare espressa motivazione sulle
osservazioni formulate dal contribuente;
4) estensione del livello di maggiore tutela
previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n.
212 del 2000;
c) razionalizzare e riordinare le disposizioni
normative concernenti le attivita' di analisi del rischio,
nel rispetto della normativa in materia di tutela della
riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi
alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;
d) introdurre, in attuazione del principio di
economicita' dell'azione amministrativa, specifiche forme
di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere
che effettuano attivita' di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi in materia tributaria e
previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei
confronti dei contribuenti e delle loro attivita'
economiche;
e) rivedere, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di
giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la
promozione di accordi di cooperazione tra le
amministrazioni dei Paesi membri e di forme di
collaborazione tra le amministrazioni nazionali
territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate
alla prevenzione, al controllo e alla repressione
dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che
consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento
dell'importazione nell'Unione europea, come previsto
all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, anche al
fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione
europea nonche' del regime dei dazi;
f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali,
anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale,
al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilita'
tra le banche di dati, la disponibilita' delle informazioni
rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per:
1) realizzare interventi volti a prevenire gli
errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere
l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti a piu'
alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e
sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;
3) perseguire la riduzione dei fenomeni di
evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di
adempimento spontaneo dei contribuenti;
g) introdurre misure che incentivino l'adempimento
spontaneo dei contribuenti attraverso:
1) il potenziamento del regime dell'adempimento
collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, volto a:
1 .1) accelerare il processo di progressiva
riduzione della soglia di accesso all'applicazione
dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo
incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;
1.2) consentire l'accesso all'applicazione del
regime dell'adempimento collaborativo anche a societa',
prive dei requisiti di ammissibilita', che appartengono ad
un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede
i requisiti di ammissibilita', a condizione che il gruppo
adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo
unitario per tutte le societa' del gruppo;
1.3) introdurre la possibilita' di certificazione
da parte di professionisti qualificati dei sistemi
integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformita'
ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria;
1.4) prevedere la possibilita' di gestire
nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche
questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti
all'ammissione al regime;
1. 5) introdurre nuove e piu' penetranti forme di
contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con
particolare riguardo alla risposta alle istanze di
interpello o agli altri pareri, comunque denominati,
richiesti dai contribuenti aderenti al regime
dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la
necessita' di un'interlocuzione preventiva rispetto alla
notificazione di un parere negativo;
1.6) prevedere procedure semplificate per la
regolarizzazione della posizione del contribuente in caso
di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che
comportino la necessita' di effettuare ravvedimenti
operosi;
1.7) prevedere l'emanazione di un codice di
condotta che disciplini i diritti e gli obblighi
dell'amministrazione e dei contribuenti;
1.8) prevedere che l'esclusione dal regime
dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni
fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco
affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il
contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, al termine del quale si determina la
fuoriuscita o la permanenza nel regime;
1.9) potenziare gli effetti premiali connessi
all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo
prevedendo, in particolare:
1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale
esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per
tutti i rischi di natura fiscale comunicati
preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei
confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche
in ordine alla conformita' ai principi contabili, fatti
salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da
condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il
reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e
il contribuente;
1.9.2) l'esclusione, ferme restando le
disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con
particolare riguardo a quelle connesse al reato di
dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti
aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno
tenuto comportamenti collaborativi e comunicato
preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi
rischi fiscali;
1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei
termini di decadenza per l'attivita' di accertamento
previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei
contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia
certificato da professionisti qualificati, anche in ordine
alla loro conformita' ai principi contabili, fatti salvi i
casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte
simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il
reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e
il contribuente;
1.9.4) istituti speciali di definizione, in un
predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario
circoscritto, in presenza di apposite certificazioni
rilasciate da professionisti qualificati che attestano la
correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;
2) per i soggetti di minore dimensione,
l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui
possono accedere i contribuenti titolari di reddito di
impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:
2.1) l'impegno del contribuente, previo
contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare e
a rispettare la proposta per la definizione biennale della
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche
utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua
disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori
sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si rendono
applicabili;
2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui
redditi e dell'IRAP nonche' dei contributi previdenziali
obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi
imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi
restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole
ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione
telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;
2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui,
a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non
ha correttamente documentato, negli anni oggetto del
concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi
per un importo superiore in misura significativa rispetto
al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali
di non lieve entita';
3) l'introduzione di un regime di adempimento
collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la
propria residenza in Italia nonche' per quelle che la
mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta
persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un
reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a
imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo
d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di
euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli
adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni
amministrative e penali;
h) assicurare la certezza del diritto tributario,
attraverso:
1) la previsione della decorrenza del termine di
decadenza per l'accertamento a partire dal periodo
d'imposta nel quale si e' verificato il fatto generatore,
per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di
esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale
termine nonche' di quello relativo all'obbligo di
conservazione delle scritture contabili e dei supporti
documentali, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei
rimborsi eventualmente richiesti;
2) la revisione dei termini di accertamento
dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di
allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del
relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita' e
dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della
razionalizzazione delle relative aliquote;
3) la limitazione della possibilita' di fondare
la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e
di minori componenti reddituali negativi sulla base del
valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle
transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi
rilevanti a tal fine;
4) la limitazione della possibilita' di presumere
la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi
delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa
ai soli casi in cui e' accertata, sulla base di elementi
certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali
positivi non contabilizzati o di componenti negativi
inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito
finanziario conseguito dai predetti soci.
2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al
presente articolo non si applicano ai fini della riforma
dell'attivita' di accertamento prevista dalla disciplina
doganale e da quella in materia di accisa e delle altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste
dal titolo III del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e
criteri direttivi non si applicano altresi' ai fini della
riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento
doganale.».
«Art. 19 (Principi e criteri direttivi per la
revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario). - 1. Nell'esercizio della delega
di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i
seguenti principi e criteri direttivi specifici per la
revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario:
a) coordinare con la nuova disciplina di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a
finalita' deflativa operanti nella fase antecedente la
costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo
contenimento dei tempi di conclusione della controversia
tributaria;
b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della
giustizia tributaria mediante:
1) la semplificazione della normativa processuale
funzionale alla completa digitalizzazione del processo;
2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti
per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei
provvedimenti giurisdizionali;
3) la disciplina delle conseguenze processuali
derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle
modalita' telematiche;
4) la previsione che la discussione da remoto possa
essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel
processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo
restando il diritto di queste ultime di partecipare in
presenza;
c) modificare l'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615,
secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano
proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalita'
e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546
del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida
notificazione della cartella di pagamento ovvero
dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma
2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 1973;
d) rafforzare il divieto di produrre nuovi
documenti nei gradi processuali successivi al primo;
e) prevedere la pubblicazione e la successiva
comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti
giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di
merito, salva la possibilita' di depositare la sentenza nei
trenta giorni successivi alla comunicazione del
dispositivo;
f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare
anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
g) prevedere l'impugnabilita' dell'ordinanza che
accoglie o respinge l'istanza di sospensione
dell'esecuzione dell'atto impugnato;
h) prevedere interventi di deflazione del
contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi
compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo
la definizione agevolata delle liti pendenti;
i) al fine di assicurare la parita' delle parti in
giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le
sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle
banche di dati della giurisprudenza delle corti di
giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini;
l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di
giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni
staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo
grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti,
sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di
lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli
abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e
della riscossione;
m) disciplinare le modalita' di assegnazione dei
magistrati e dei giudici tributari e del personale
amministrativo interessati al riordino dell'assetto
territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire
la continuita' dei servizi della giustizia tributaria delle
corti di primo e di secondo grado alle quali sono
trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi,
assicurando ai magistrati e ai giudici tributari
l'attribuzione delle medesime funzioni gia' esercitate
presso le corti accorpate o soppresse.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 6 ottobre
1973.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, recante: «Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
1986.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
del 8 gennaio 1998.
- Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
recante: «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di
controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto
2015.
- Il decreto legislativo 25 settembre 2015, n. 156,
recante: «Misure per la revisione della disciplina degli
interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione
degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b),
della legge 11 marzo 2014, n. 23» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220,
recante: «Disposizioni in materia di contenzioso
tributario» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
gennaio 2024.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante:
«Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia
di adempimenti tributari» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 2 gennaio 2024, n. 9.
- Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,
recante: «Disposizioni in materia di accertamento
tributario e di concordato preventivo biennale» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio
2024.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87,
recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario,
ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n.
111» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29
gennaio 2025.
- Il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141,
recante «Disposizioni nazionali complementari al codice
doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio
in materia di accise e altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024.
- Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,
recante: «Testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024.
- Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175
recante: «Testo unico della giustizia tributaria» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre
2024.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'articolo 1:
- Si riporta il testo del comma 54, dell'articolo 1, e
dell'allegato 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29
dicembre 2014:
«54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita'
d'impresa, arti o professioni applicano il regime
forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89
del presente articolo se, al contempo, nell'anno
precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro
85.000;58
b) hanno sostenuto spese per un ammontare
complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per
lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori
dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo
la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli
articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di
utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo
53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di
lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986.».

Parte di provvedimento in formato grafico
 

Art. 2
Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie
verso i consumatori finali

1. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti».


Note all'articolo 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136 come modificato dal presente decreto:
«Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema
di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). -
1. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera
sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione
dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e
dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento
alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera
sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera
sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche
amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in
materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata
per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e
privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e
per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto
dei principi in materia di protezione dei dati personali,
anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9
e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti
di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.».
 

Art. 3
Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche
dei veicoli elettrici

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. In considerazione delle peculiarita' tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonche' le modalita' con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati.».
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»;
b) all'articolo 11, comma 2-quinquies, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti «, 1-ter».
4. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»;
b) all'articolo 36, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter».


Note all'articolo 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante: «Trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere
d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23», come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2 (Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i
soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi
sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui
all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633
del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si
applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un
volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre
2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli
adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attivita' esercitata.
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie
con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
sono definiti, anche al fine di semplificare gli
adempimenti amministrativi dei contribuenti, le
informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini
per la trasmissione telematica e le modalita' con cui
garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e
termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado
di automazione degli impianti di distribuzione di
carburanti.
1-ter. In considerazione delle peculiarita' tecniche e
regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei
veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento
(UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 settembre 2023, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da
trasmettere, le regole tecniche, i termini per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonche' le
modalita' con cui garantire la sicurezza e
l'inalterabilita' dei dati.
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i
soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al
fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che
consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei
normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la
sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi
acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori
automatici.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati nonche' la piena integrazione e
interazione del processo di registrazione dei corrispettivi
con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo
strumento hardware o software mediante il quale sono
accettati i pagamenti elettronici e' sempre collegato allo
strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati,
in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati
dei corrispettivi nonche' i dati dei pagamenti elettronici
giornalieri.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito
di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo
l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del
cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico possono essere individuate tipologie di
documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni. La memorizzazione elettronica
di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la
consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, e'
effettuata non oltre il momento dell'ultimazione
dell'operazione.
5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte
di debito e di credito e altre forme di pagamento
elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali
sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
trasmettere, le regole tecniche, i termini per la
trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei
sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e
trasmissione dei dati.
6.
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale
mediante l'incentivazione e la semplificazione delle
operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma,
lettera a), alinea, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole:
«nell'anno» sono inserite le seguenti: «ovvero riscossi,
dal 1º gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di
cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia
delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione
dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i
termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre
di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal
1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari
superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli
altri soggetti, le sanzioni previste dagli articoli 6,
comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi
2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
non si applicano in caso di trasmissione telematica dei
dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto.27 41
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera
sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera
sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche
amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in
materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata
per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e
privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e
per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto
dei principi in materia di protezione dei dati personali,
anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9
e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti
di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato. 28
31 42
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o
l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al
soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro
250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il
contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di
pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e'
consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui
e' stata registrata la fattura relativa all'acquisto o
all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo
corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1°
gennaio 2019, sono definiti le modalita' attuative,
comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il
rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa
previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.».
- Il testo degli articoli 6, commi da 1 a 2-bis e 11,
comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie
non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma
dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 del 08 gennaio 1998, come modificato dal presente
articolo:
«Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1.
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla
registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti
determinati e' punito con la sanzione amministrativa del
settanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non
correttamente documentato o registrato nel corso
dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata
all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La
sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000
quando la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di operazioni non
imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore
aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli
articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
punito con sanzione amministrativa del cinque per cento dei
corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia,
quando la violazione non rileva neppure ai fini della
determinazione del reddito si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, se le violazioni consistono nella mancata o non
tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella
memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non
veritieri, la sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al
settanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo
non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative
adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la
sanzione di cui al primo periodo del presente comma si
applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti
nei termini legislativamente previsti si applica la
sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La
sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso
di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127 nei termini previsti.
Omissis.».
«Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le
seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di
finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista
dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' punita con la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati.
2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni
effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la
sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura,
entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i
quindici giorni successivi alle scadenze stabilite
dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e'
effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si
applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero
per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, se la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo, si applica la sanzione
amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione,
comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun
trimestre. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le disposizioni dei
periodi precedenti si applicano anche nei casi di
violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione
dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 31, commi da 1 a 3
e 36, comma 6, del citato decreto legislativo 5 novembre
2024, n. 173:
«Art. 31 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1.
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla
registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti
determinati e' punito con sanzione amministrativa del 70
per cento dell'imposta relativa all'imponibile non
correttamente documentato o registrato nel corso
dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata
all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La
sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000
quando la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di operazioni non
imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore
aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli
articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
punito con la sanzione amministrativa del 5 per cento dei
corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia,
quando la violazione non rileva neppure ai fini della
determinazione del reddito si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis,
1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva
memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la
sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al 70 per cento
dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o
trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di
cui al primo periodo si applica anche in caso di mancato o
irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo
comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di
mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione degli stessi strumenti nei termini
legislativamente previsti si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La sanzione di cui
al terzo periodo si applica anche in caso di omessa
verificazione degli strumenti tecnologici di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, nei termini previsti.
Omissis.».
«Art. 36 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - Omissis
6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la
trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, se la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo, si applica la sanzione
amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione,
comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun
trimestre. Non si applica l'articolo 13.
Omissis.».
 

Art. 4 Modifica dei termini per la trasmissione della certificazione unica
per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilita' della
dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari
di partita IVA

1. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2025»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».
2. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.».

Note all'articolo 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
recante: «Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 07 settembre
1998, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che
corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso
titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti
alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, presentano annualmente una
dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai
modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo
1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i
sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del
citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma
6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la
dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo,
relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre 65
di ciascun anno.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'articolo 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La
conservazione delle attestazioni relative ai versamenti
contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi
speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, tra il 1° aprile e
il 31 ottobre di ciascun anno.
5.
6.
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16
marzo63 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno successivo
a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via
telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e
quelli necessari per l'attivita' di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nel
2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti
esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di
lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o
professione abituale sono trasmesse in via telematica
all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti. Dal 2026 le certificazioni di cui al comma
6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da
prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di
arte o professione abituale ovvero provvigioni per le
prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza
di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse
in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti. La trasmissione in via
telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter,
contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili
mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, puo'
avvenire entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del
presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla
esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al
comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata
si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto
previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per
sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della
certificazione, la sanzione non si applica se la
trasmissione della corretta certificazione e' effettuata
entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
primo periodo. Se la certificazione e' correttamente
trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel
primo e nel terzo periodo, la sanzione e' ridotta a un
terzo, con un massimo di euro 20.000.
6-quinquies.1. Nei casi di tardiva o errata
trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e
valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al
2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di
cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta
certificazione e' effettuata entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo al termine indicato dal primo
periodo del medesimo comma 6-quinquies.
6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente
nell'area autenticata del proprio sito internet, rende
disponibili agli interessati i dati delle certificazioni
pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati
possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui
all'articolo 3, comma 3.61
6-septies. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i
soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi,
comunque denominati, ai contribuenti che applicano il
regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime
fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter,
6-quater e 6-quinquies.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Dichiarazione dei redditi precompilata). - 1.
A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle
entrate, utilizzando le informazioni disponibili in
Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti
terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui
all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile
telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai
titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite
dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti
nell'anno precedente, che puo' essere accettata o
modificata.
1-bis. A decorrere dal 2024, in via sperimentale,
utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1,
l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente,
entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno
precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi
differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. A
decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al
presente comma viene resa disponibile telematicamente entro
il 20 maggio di ciascun anno. Con riferimento agli oneri
indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai
soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5 del presente decreto.
2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unita'
di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi
informativi utili per la predisposizione della
dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la
qualita' e la tempestivita' della trasmissione, anche con
l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di
precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui
al comma 1.
3. La dichiarazione precompilata, di cui ai commi 1 e
1-bis, e' resa disponibile direttamente al contribuente,
mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o,
conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto
d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un
centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma
1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del
lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili abilitati allo svolgimento
dell'assistenza fiscale. A decorrere dal 2025, la
dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis e' resa
disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno
degli altri soggetti incaricati della trasmissione
telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. Per lo svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli
da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dal relativo decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonche'
dall'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, sentita l'Autorita' Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le
modalita' tecniche per consentire al contribuente o agli
altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione
precompilata resa disponibile in via telematica
dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono altresi' individuati
eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al
contribuente la propria dichiarazione precompilata.
3-bis. In via sperimentale, l'Agenzia delle entrate
rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le
informazioni in proprio possesso, che possono essere
confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali
informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti
titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area
riservata del sito internet della predetta Agenzia,
mediante un percorso semplificato e guidato. I dati
confermati o modificati vengono riportati in via automatica
nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente puo'
presentare direttamente in via telematica.
Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in
possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese
disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di
cui al comma 3, che possono confermarli o modificarli ai
fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono individuate le
modalita' tecniche per consentire al contribuente, a
decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3, negli
anni successivi, di accedere ai dati da confermare o
modificare.
4. Resta ferma la possibilita' di presentare la
dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le
modalita' ordinarie. In caso di presentazione della
dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui
all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a
un professionista di cui al comma 3, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 3-bis, e 6
del presente decreto.».
 

Art. 5 Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle
spese sanitarie

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 - (Termine annuale di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie) - 1. I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.».

Note all'articolo 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 12 (Termine annuale di invio al Sistema Tessera
Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie). - 1. I
soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al
Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte
dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi
precompilata, a partire dai dati relativi al 2025,
provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale,
entro il termine stabilito con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
 

Art. 6 Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti
forfetari che effettuano acquisti intracomunitari

1. All'articolo 1, comma 58, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; e-bis) versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari».

Note all'articolo 6:
- Si riporta il testo del comma 54, dell'articolo 1,
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
modificato dal presente decreto:
«58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i
contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la
rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b)
applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo
41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli
acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o
rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni; e) applicano alle importazioni,
alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi
della facolta' di acquistare senza applicazione
dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera
c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i
contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta
o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e-bis)
versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi
per i quali si rende applicabile l'inversione contabile di
cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli
intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a
ciascuno dei trimestri solari.».
 

Art. 7
Abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti
in regime forfetario

1. Al titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, il capo III e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Note all'articolo 7:
- Il capo III del decreto legislativo 12 febbraio 2024,
n. 13, abrogato dal presente decreto a decorrere dal 1°
gennaio 2025 recava: «Contribuenti che aderiscono al regime
forfetario».
 

Art. 8 Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il
concordato preventivo biennale

1. All'articolo 20-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica:
a) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle societa', con l'aliquota di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'articolo 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis del citato
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 20-bis (Regime opzionale di imposizione
sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti
che applicano gli indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. Per i periodi d'imposta oggetto del
concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta
dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di
reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante
dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto
al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta,
rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16,
a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito,
addizionali comprese, applicando un'aliquota:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta
presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o
superiore a 8;
b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta
presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o
superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta
presentano un livello di affidabilita' fiscale inferiore a
6.
1-bis. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 1 si applicano nei limiti di un'eccedenza non
superiore a ottantacinquemila euro. Nel caso in cui
l'eccedenza sia superiore a ottantacinquemila euro, e
limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta
sostitutiva si applica:
a) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul
reddito delle persone fisiche con l'aliquota di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul
reddito delle societa', con l'aliquota di cui all'articolo
77 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. In caso di rinnovo del concordato si assume quale
parametro di riferimento, per l'individuazione
dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta
sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo
d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del
concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli
articoli 15 e 16.
3. L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito
dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta
l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica
l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».
 

Art. 9 Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal
concordato preventivo biennale

1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera b-quater), sono aggiunte le seguenti: «b-quinquies) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l'associazione o la societa' partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;
b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi.»;
b) all'articolo 21, comma 1, dopo la lettera b-quater), sono aggiunte le seguenti: «b-quinquies) il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;
b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi non determinano il reddito sulla base dell'adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'articolo 9:
Si riporta il testo degli articoli 11 e 21 del citato
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Cause di esclusione). - 1. Non possono
accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i
contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle
seguenti cause di esclusione:
a) mancata presentazione della dichiarazione dei
redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi
d'imposta precedenti a quelli di applicazione del
concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale
adempimento;
b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del
codice civile, nonche' dagli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre
periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del
concordato. Alla pronuncia di condanna e' equiparata la
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti;
b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente
a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito,
nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o
quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte,
esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in
misura superiore al 40 per cento del reddito derivante
dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto
del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1,
commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta
di concordato la societa' o l'ente risulta interessato da
operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la
societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
interessata da modifiche della compagine sociale che ne
aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo
il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del
socio o associato;
b-quinquies) con riferimento al periodo d'imposta
precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno
dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di
cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente,
partecipato a un'associazione di cui all'articolo 5, comma
3, lettera c), del medesimo testo unico o a una societa'
tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12
novembre 2011, n. 183, ovvero a una societa' tra avvocati
di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n.
247. La predetta causa di esclusione non opera se
l'associazione o la societa' partecipata aderiscono al
concordato preventivo biennale per i medesimi periodi
d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;
b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma
3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ovvero la societa' tra
professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12
novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' di cui
all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato
preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti
i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi
di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del
suddetto testo unico delle imposte sui redditi.».
«Art. 21 (Cessazione del concordato). - 1. Il
concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo
d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti
condizioni:
a) il contribuente modifica l'attivita' svolta nel
corso del biennio concordatario rispetto a quella
esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio
stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove
attivita' e' prevista l'applicazione del medesimo indice
sintetico di affidabilita' fiscale di cui all'articolo
9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) il contribuente cessa l'attivita';
b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di
cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 37;
b-ter) la societa' o l'ente risulta interessato da
operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la
societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
interessata da modifiche della compagine sociale che ne
aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo
il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del
socio o associato;
b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle
lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54,
comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito
dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici
sintetici di affidabilita' fiscale maggiorato del 50 per
cento;
b-quinquies) il contribuente che dichiara
individualmente redditi di lavoro autonomo di cui
all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e l'associazione di cui all'articolo
5, comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la
societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra
avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre
2012, n. 247, cui partecipa non determinano il reddito
sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei
medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o
l'associato;
b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma
3, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di
cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero la societa' tra professionisti di cui
all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
ovvero la societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli
associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro
autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo
unico non determinano il reddito sulla base dell'adesione
proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui
aderisce l'associazione o la societa' partecipata.».
 

Art. 10 Norma di interpretazione autentica in materia di cause di cessazione
ed esclusione dal concordato preventivo biennale

1. Ai fini dell'applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato previste dagli articoli 11, comma 1, lettera b-quater), e 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un'azienda o un ramo di azienda.

Note all'articolo 10:
- Per il testo degli articoli 11 e 21 del decreto
legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 si vedano le note
all'articolo 9.
 

Art. 11
Modifica del termine di adesione al concordato preventivo biennale

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre» e le parole: «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese».

Note agli articoli 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9 (Elaborazione e adesione alla proposta di
concordato). - 1. La proposta di concordato e' elaborata
dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati
dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della
sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia
che valorizza, anche attraverso processi decisionali
completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del
regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni gia' nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria, limitando
l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta
metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli
articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a
specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti
economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e
settoriali desumibili dagli indici sintetici di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle
risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici
limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei
dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali. Il parere del Garante
per la protezione dei dati personali e' richiesto solo nei
casi in cui il decreto introduca modifiche al percorso
metodologico di calcolo.
2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta,
l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1,
ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di altri
soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il
decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche
cautele e le garanzie per i diritti e le liberta' dei
contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le eventuali
tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle
entrate elabora e comunica la proposta attraverso i
programmi informatici di cui all'articolo 8.
3. Il contribuente puo' aderire alla proposta di
concordato entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo
giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di
applicazione dell'istituto, il contribuente puo' aderire
alla proposta di concordato entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi
previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio
2024, n. 1.
3-bis. La proposta di reddito concordato di cui al
comma 1 non puo' eccedere il corrispondente reddito
dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui
si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto
disposto dagli articoli 15 e 16, della misura:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari a 10;
b) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
c) del 25 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
3-ter. Laddove la proposta, tenuto conto di quanto
disposto al comma 3-bis, risulti inferiore rispetto ai
valori di riferimento settoriali individuati nella
metodologia di cui al comma 1, la limitazione di cui al
comma 3-bis non trova applicazione.
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis trova
applicazione anche per la determinazione della proposta di
valore della produzione netta rilevante ai fini della
imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
all'articolo 17.».
 

Art. 12 Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per
l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Il parere del Garante per la protezione dei dati personali e' richiesto solo nei casi in cui il decreto introduca modifiche al percorso metodologico di calcolo.».

Note all'articolo 12:
- Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo
12 febbraio 2024 n. 13 si vedano le note all'articolo 10.
 

Art. 13
Deduzione del costo del lavoro incrementale

1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) al comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
«b-ter) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «elementi immateriali» sono inserite le seguenti: «, la maggiorazione del costo del lavoro»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»;
2) al comma 2, le parole: «e le perdite su crediti,» sono sostituite dalle seguenti: «, le perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025- 2026.

Note all'articolo 13:
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del citato
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Reddito di lavoro autonomo oggetto di
concordato). - 1. Il reddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini
delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini
del concordato, e' individuato con riferimento all'articolo
54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo
54, commi 1-bis e 1-bis.1;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni
in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico
delle imposte sui redditi;
b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione
della clientela o di elementi immateriali, riferibili
all'attivita' artistica o professionale di cui al comma
1-quater del citato articolo 54;
b-ter) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 216.
2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze,
nonche' i corrispettivi percepiti a seguito di cessione
della clientela o di elementi immateriali, la maggiorazione
del costo del lavoro e i redditi derivanti dalle
partecipazioni di cui al comma 1 determinano una
corrispondente variazione del reddito concordato, ferma
restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000
euro. Nel caso di societa' semplici e di soggetti a esse
equiparati ai sensi dell'articolo 5 del predetto testo
unico, il limite di euro 2.000 e' ripartito tra i soci o
associati secondo le rispettive quote di partecipazione.».
Art. 16 (Reddito d'impresa oggetto di concordato). - 1.
Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui
redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato,
e' individuato con riferimento all'articolo 56 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, per quanto
riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito
delle societa', alle disposizioni di cui alla sezione I del
capo II del titolo II del predetto testo unico delle
imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese
minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico, senza
considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e
87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonche'
minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti
di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle
imposte sui redditi;
b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in
soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in
un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in societa' di
capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero
all'articolo 116 del citato testo unico, o utili
distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione, da societa' ed enti di cui all'articolo 73,
comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione
di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e
89 del medesimo testo unico 24;
b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 216.
2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze
attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, le
perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro
nonche' gli utili e le perdite derivanti dalle
partecipazioni di cui al comma 1 determinano una
corrispondente variazione del reddito concordato secondo i
meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse
applicabili.
3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei
periodi di imposta precedenti riducono il reddito
determinato ai sensi del presente articolo secondo le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo
unico delle imposte sui redditi.
4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione
non puo' essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di
societa' in nome collettivo e societa' in accomandita
semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
nonche' dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del
medesimo testo unico il limite di 2.000 euro e' ripartito
tra i soci o associati secondo le rispettive quote di
partecipazione. Fermo restando quanto previsto nei periodi
precedenti, il contribuente puo' computare in diminuzione
le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e
conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato,
dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a
quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui
redditi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le
presunzioni legali non si applicano retroattivamente.
Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati
periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le
prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
 

Art. 14 Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo
biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di
affidabilita' fiscale

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La proposta di reddito concordato di cui al comma 1 non puo' eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, della misura:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari a 10;
b) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
c) del 25 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
3-ter. Laddove la proposta, tenuto conto di quanto disposto al comma 3-bis, risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia di cui al comma 1, la limitazione di cui al comma 3-bis non trova applicazione.
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'articolo 17.».

Note all'articolo 14:
Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 12
febbraio 2024 n. 13 si vedano le note all'articolo 10.
 

Art. 15 Modifiche relative alle cause di decadenza dal concordato preventivo
biennale

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;
b) al comma 3, le parole: «al comma 1, lettera e), e» sono soppresse.

Note all'articolo 15:
Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 22 (Decadenza del concordato). - 1. Il concordato
cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di
imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta
oggetto del concordato o in quello precedente, risulta
l'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza o
l'indeducibilita' di passivita' dichiarate, per un importo
superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero
risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di
cui al comma 2;
b) a seguito di modifica o integrazione della
dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal
contribuente determinano una quantificazione diversa dei
redditi o del valore della produzione netta rispetto a
quelli in base ai quali e' avvenuta l'accettazione della
proposta di concordato;
c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati
non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della
definizione della proposta di concordato;
d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11
ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10,
comma 2;
e) e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito
delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2, qualora il
pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di
non lieve entita':
a) le violazioni constatate che integrano le
fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del
concordato;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o
valore netto della produzione oggetto del concordato per un
importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del
concordato, di cui:
1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
2) all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero
pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471;
4) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' all'articolo
2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il
contribuente abbia regolarizzato la propria posizione
mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreche' la
violazione non sia stata gia' constatata e comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto
formale conoscenza.
3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano
dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto
del reddito e del valore della produzione netta concordati
se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.».
 

Art. 16 Disposizioni integrative e correttive in materia contenzioso
tributario

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis, comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «all'originale» sono sostituite dalle seguenti: «al documento analogico detenuto dal difensore»;
b) all'articolo 35, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»;
c) all'articolo 68, comma 2, primo periodo, le parole: «di primo grado» sono soppresse;
d) all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,».
2. Al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72, al comma 6, le parole: «all'originale» sono sostituite dalle seguenti: «al documento analogico detenuto dal difensore»;
b) all'articolo 84, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»;
c) all'articolo 126, comma 2, primo periodo, le parole: «di primo grado» sono soppresse;
d) all'articolo 128, comma 2, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»;
e) all'articolo 129, comma 2, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
3. Al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole «comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), v), z)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), numero 1), v),»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere u), numero 2) e z) si applicano sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024.».

Note all'articolo 16:
- Si riporta il testo degli articoli 25-bis, 35, 68,
70, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30
della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita').
- 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita'
telematiche della copia informatica, anche per immagine, di
un atto processuale di parte, di un provvedimento del
giudice o di un documento formato su supporto analogico e
detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e
il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore,
l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al
predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e'
esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli
atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico,
formato dalla segreteria della corte di giustizia
tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo
14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti
atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche
dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche
se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da
parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita
dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi
precedenti equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel
fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del
presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di
copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i
soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni
effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico
non devono essere nuovamente depositati nelle fasi
successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il
giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su
supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo
telematico la copia informatica, anche per immagine, munita
di attestazione di conformita' al documento analogico
detenuto dal difensore.».
«Art. 35 (Deliberazioni del collegio giudicante). - 1.
La corte di giustizia tributaria, subito dopo la
discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e'
stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la
decisione in segreto nella camera di consiglio e il
presidente, al termine, da' lettura immediata del
dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il
deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione
ai difensori delle parti costituite entro il termine
perentorio dei successivi sette giorni.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in
camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre
trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice
di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non
definitive o limitate solo ad alcune domande.».
«Art. 68 (Pagamento del tributo in pendenza del
processo). - 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle
singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la
riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio
davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi
interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di
giustizia tributaria di primo grado che respinge il
ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della
corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque
non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente
il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza
della corte di giustizia tributaria di secondo grado;
c-bis) per l'ammontare dovuto nella pendenza del
giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di
cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero
importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli
importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto
gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto
in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza
della corte di giustizia tributaria, con i relativi
interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere
rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla
notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione
del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza
a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria
di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi
successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo
grado.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte
dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con
ricorso in cassazione.
3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle
risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE,
Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta
sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta
disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni
dell'Unione europea in materia.».
«Art. 70 (Giudizio di ottemperanza). - 1. La parte che
vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli
obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia
tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato
mediante ricorso da depositare in doppio originale alla
segreteria della corte di giustizia tributaria di primo
grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata
da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria
della corte di giustizia tributaria di secondo grado.
2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del
termine entro il quale e' prescritto dalla legge
l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente
della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in
mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro
messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a
mezzo posta elettronica certificata ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 72, comma 6, 84,
126, 128 e 129 del citato decreto legislativo 14 novembre
2024, n. 175, come modificato dal presente decreto:
«Art. 72 (Potere di certificazione di conformita'). -
Omissis
6. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non
devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive
del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non
tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo
dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la
copia informatica, anche per immagine, munita di
attestazione di conformita' al documento analogico detenuto
dal difensore.
Omissis.».
«Art. 84 (Deliberazioni della corte di giustizia
tributaria). - 1. La corte di giustizia tributaria, subito
dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi
e' stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera
la decisione in segreto nella camera di consiglio e il
presidente, al termine, da' lettura immediata del
dispositivo, di cui va dato atto nel verbale d'udienza
immediatamente depositato nel fascicolo informatico salva
la facolta' di riservarne il deposito in segreteria entro
il termine perentorio dei successivi sette giorni e la sua
contestuale comunicazione ai difensori delle parti
costituite.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in
camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre
trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice
di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non
definitive o limitate solo ad alcune domande.».
«Art. 126 (Pagamento del tributo e delle sanzioni in
pendenza del processo). - 1. Anche in deroga a quanto
previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e'
prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di
giudizio davanti alle corti di giustizia tributaria, il
tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi
fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di
giustizia tributaria di primo grado che respinge il
ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della
corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque
non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente
il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza
della corte di giustizia tributaria di secondo grado;
d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio
di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione
di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato
nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli
importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto
gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto
in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza
della corte di giustizia tributaria, con i relativi
interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere
rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla
notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione
del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza
a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia
tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e'
pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia
tributaria di secondo grado.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte
dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con
ricorso in cassazione.
4. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2020/2053/UE, Euratom del
Consiglio, del 14 dicembre 2020 e dell'imposta sul valore
aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni
dell'Unione europea in materia.
5. Con riferimento all'esecuzione delle sanzioni, in
caso di ricorso alle corti di giustizia tributaria, anche
nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata si
applicano le disposizioni dettate dai commi 1 e 2.
6. La corte di giustizia tributaria di secondo grado
puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto
compatibili, le previsioni dell'articolo 106.
7. La sospensione deve essere concessa se viene
prestata la garanzia di cui all'articolo 127.
8. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo
grado la somma corrisposta eccede quella che risulta
dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi del
comma 2.
9. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il
provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.».
Art. 128 (Giudizio di ottemperanza). - 1. La parte che
vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli
obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia
tributaria di primo e secondo grado mediante ricorso da
depositare in doppio originale alla segreteria della corte
di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza
sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla
segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo
grado.
2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del
termine entro il quale e' prescritto dalla legge
l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente
della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in
mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro
messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a
mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e fino a quando l'obbligo
non sia estinto.
3. Il ricorso indirizzato al presidente della corte di
giustizia tributaria deve contenere la sommaria esposizione
dei fatti che ne giustificano la proposizione con la
precisa indicazione, a pena di inammissibilita', della
sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere
prodotta in copia unitamente all'originale o copia
autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del
comma 2, se necessario.
4. Uno dei due originali del ricorso e' comunicato a
cura della segreteria della corte di giustizia tributaria
ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio
puo' trasmettere le proprie osservazioni alla corte di
giustizia tributaria, allegando la documentazione
dell'eventuale adempimento.
6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di
primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma
5, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la
sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per
la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre
novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a
cura della segreteria.
7. La corte di giustizia tributaria, sentite le parti
in contraddittorio ed acquisita la documentazione
necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti
indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che
li ha omessi e nelle forme amministrative per essi
prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi
risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e
tenuto conto della relativa motivazione. La corte, se lo
ritiene opportuno, puo' delegare un proprio componente o
nominare un commissario al quale fissa un termine congruo
per i necessari provvedimenti attuativi e determina il
compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo
VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
8. La corte di giustizia tributaria eseguiti i
provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli
emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal
commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con
ordinanza.
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo
sono immediatamente esecutivi.
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 e' ammesso
soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme
sul procedimento.
11. Per il pagamento di somme dell'importo fino a
20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di
giudizio, il ricorso e' deciso dalla corte in composizione
monocratica.».
Art. 129 (Norme transitorie e finali). - 1. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i
consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa
davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le
norme tecniche per il processo tributario telematico,
nonche' approvati i modelli per la redazione degli atti
processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali
e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica
altresi' tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di
fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della
sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle
udienze e camere di consiglio.
3. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche
per il processo tributario telematico, e, fino al momento
della loro individuazione, previa autorizzazione espressa
del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo
o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo
Presidente di sezione, la notificazione, il deposito delle
notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei
provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni
possono essere effettuate con modalita' cartacea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Entrata in vigore e decorrenza degli effetti).
- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con
ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024,
fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), numero
1), v), aa), cc) e dd) che si applicano ai giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in
Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata
in vigore del presente decreto.
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere u), numero 2) e z) si applicano sia ai giudizi
instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto sia a quelli
pendenti alla data del 4 gennaio 2024.».
 

Art. 17 Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonche'
al sistema sanzionatorio doganale e delle accise

1. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 88:
1) al comma 2:
1. 1.) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale e' superiore a 100.000 euro;»;
1.2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 500.000.».
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni:
a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale e' maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.»;
b) all'articolo 96:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:
a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;
b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.»;
2) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42 e' avviata su istanza del dichiarante, sempreche' l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.»;
3) al comma 14, dopo le parole: «150 per cento dei diritti di confine dovuti» sono inserite le seguenti: «o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione»;
c) l'articolo 112 e' sostituito dal seguente:
«Art. 112 (Estinzione del reato - Cause di non punibilita') -1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione puo' effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale e' disposta con provvedimento dell'Agenzia.
2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto e' connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreche' il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilita' prevista nel presente comma impedisce l'applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale.»;
d) all'articolo 118, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Salvi i casi di confisca disposti dall'Autorita' giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell'illecito, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.».

Note all'articolo 17:
- Si riporta il testo degli articoli 88, 96 e 118 del
citato decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando). -
1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, e'
punito con la multa aumentata fino alla meta' chiunque, per
commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto
appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e'
aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente
dopo, nella zona di vigilanza, l'autore e' sorpreso a mano
armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente
dopo, nella zona di vigilanza, tre o piu' persone autrici
di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in
condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di
polizia;
c) quando il fatto e' connesso con altro delitto contro
la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore e' un associato per commettere
delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra
quelli per cui l'associazione e' stata costituita;
e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o
indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in
restituzione a titolo di dazio doganale e' superiore a
100.000 euro;
e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di
confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o
indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio
doganale e' maggiore di euro 500.000.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e'
aggiunta la reclusione fino a tre anni:
a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o
indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in
restituzione a titolo di dazio doganale e' maggiore di euro
50.000 e non superiore a euro 100.000;
b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di
confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o
indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio
doganale e' maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro
500.000.».
«Art. 96 (Sanzioni amministrative). - 1. E' punito con
la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per
cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente
percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e
comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le
violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore
a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze
aggravanti di cui all'articolo 88, commette le violazioni
di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che,
alternativamente:
a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio
doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente
richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;
b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine
diversi dal dazio, dovuti o indebitamente percepiti o
indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a
euro 100.000.
2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta di un terzo
quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori
al 3 per cento di quelli dichiarati.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la
sanzione di cui al comma 1 non si applica se l'ammontare
dei diritti di confine complessivamente dichiarati e' pari
o superiore a quelli complessivamente accertati.
4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in
maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per
il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di
confine complessivamente dichiarati e' pari o superiore a
quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione
di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura da
euro 150 a euro 1.000; in presenza di piu' articoli, tale
sanzione si applica una sola volta.
5. Qualora, nella verifica delle merci immesse nei
magazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi,
si trovi, rispetto alla giacenza dichiarata, un'eccedenza
di quantita' inferiore al 2 per cento o una deficienza di
quantita' inferiore al 2 per cento oltre il calo
riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 non si applica.
6. Se la deficienza di quantita' di cui al comma 5 e'
superiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la
sanzione di cui al comma 1 e' calcolata sull'intera
differenza, senza tener conto di detto calo. Se non si
conosce il peso della merce mancante, questo e' calcolato
in base alla media di quelle della stessa specie.
7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della
fattispecie di cui all'articolo 82, e' sempre ordinata la
confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito.
Il relativo provvedimento e' adottato dall'Ufficio
dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al
luogo in cui la violazione e' stata accertata.
8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi
di trasporto utilizzati per commettere la violazione che
risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci
ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la
capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle
caratteristiche costruttive omologate.
9. I commi 7 e 8 non si applicano, oltre che nei casi
di cui al comma 14, per la violazione di cui al comma 1
relativa alla fattispecie di cui all'articolo 79, ove
ricorra una delle seguenti condizioni:
a) quando, pur essendo errati uno o piu' degli elementi
indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono
comunque immediatamente desumibili dai documenti di
accompagnamento prescritti dalla normativa doganale
unionale;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in
sede di accertamento sono considerate nella tariffa in
differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei
diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la
dichiarazione, e' uguale a quello dei diritti liquidati o
lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in piu' o in meno nella
quantita' o nel valore non superano il 5 per cento per
ciascun singolo dichiarato;
d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei
bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di
altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese
disponibili in maniera evidente ai fini della verifica;
e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5.
10. Quando la violazione consiste in una differenza tra
la quantita' dichiarata e quella accertata, la confisca ha
a oggetto la quantita' di merce eccedente quella
dichiarata. Nel caso di beni indivisibili, la confisca ha a
oggetto l'intero bene. Nel caso di beni a seguito di
viaggiatori, la confisca si applica qualora il valore
complessivo dei beni rinvenuti sia pari o superiore a tre
volte la franchigia doganale.
11. Per le merci e i mezzi di cui e' ordinata la
confisca, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 95. I provvedimenti per i
quali, in base al citato articolo 95, e' competente
l'autorita' giudiziaria sono adottati dall'Ufficio
dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al
luogo in cui la violazione e' stata accertata.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si
applicano anche in caso di violazione di cui all'articolo
84, commi 2 e 3. In tali casi e' sempre ordinata la
confisca amministrativa dei tabacchi lavorati di
contrabbando.
13. Non si applicano le sanzioni amministrative e non
si procede alla confisca in tutti i casi in cui la
revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42, e'
avviata su istanza del dichiarante, sempreche' l'istanza
sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di
procedimenti penali. Sugli eventuali maggiori diritti di
confine sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 49,
qualora l'istanza di revisione della dichiarazione sia
presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle
merci cui detta dichiarazione si riferisce.
14. Nell'ipotesi di cui all'articolo 79, quando
l'autorita' giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa,
l'autore e' punito, a titolo di colpa, con la sanzione
amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei
diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o
indebitamente richiesti in restituzione e comunque in
misura non inferiore a euro 500. In tale ipotesi, si
applicano, altresi', i commi 2, 3 e 4.».
«Art. 118 (Gestione dei beni e delle merci sequestrate
o confiscate). - 1. Le cose sequestrate per le violazioni
previste dal presente allegato, salva diversa disposizione
dell'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti
reato, sono prese in custodia dall'Agenzia.
2. Per assicurare l'identita' e la conservazione di
esse si osservano, in quanto applicabili, le norme del
codice di procedura penale.
3. Se vi e' pericolo di deperimento delle cose
sequestrate, l'Agenzia puo' procedere alla vendita, previa
autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato,
dell'autorita' giudiziaria, che si pronuncia entro trenta
giorni.
4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di
ignoti, l'Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla
data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla
distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione
all'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti
reato. La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni
dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta
autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di
conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il
decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e'
piu' assoggettabile a riesame, l'autorita' giudiziaria
puo':
a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato
sequestrato, disponendo il prelievo di uno o piu' campioni
determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita'
di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale;
b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori
nazionali o esteri.
6. Al fine di contenere i costi necessari al
mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l'Agenzia,
decorso un anno dal momento del sequestro, puo' procedere
alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa
comunicazione all'autorita' giudiziaria. Le predette
distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalita'
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della giustizia,
possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione.
7. Decorsi novanta giorni da quando e' stato notificato
il provvedimento che dispone la restituzione delle cose
sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a
favore del quale e' stata ordinata la restituzione provvede
a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 75 a 77.
8 Salvi i casi di confisca disposti dall'Autorita'
giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione,
il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei
beni oggetto dell'illecito, l'Agenzia, ricorrendone le
condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il
riscatto delle merci confiscate in via amministrativa
previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti
dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese
sostenute per la loro gestione.
9. I costi per la distruzione delle merci possono
essere anticipati dall'Agenzia e recuperati a carico dei
soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano
fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96.».
Per i riferimenti all'articolo 112 del decreto
legislativo 26 settembre 2024, n. 141 si veda l'articolo
17.
 

Art. 18 Modifiche alle disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, dopo le parole: «di cui agli articoli 2, 3» sono inserite le seguenti: «a esclusione del comma 1, lettera o),».

Note all'articolo 18s:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, ad esclusione del
comma 1, lettera o), e 4 si applicano alle violazioni
commesse a partire dal 1° settembre 2024.».
 

Art. 19 Disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni
tributarie e disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, le parole: «dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies)»;
b) all'articolo 16, comma 3, terzo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo»;
c) all'articolo 17-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini per proporre ricorso.».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «dalle lettere a), b), c), d), e), f)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b), c), d), e), f), g)»;
b) all'articolo 20:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Irrogazione immediata e definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale»;
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini per proporre ricorso.»;
c) all'articolo 36:
1) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
2) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
d) all'articolo 37:
1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «commi 1, 1-bis e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 3,»;
2) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
e) all'articolo 48, comma 3, secondo periodo, le parole: «delle tasse ipotecarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle tasse per i servizi ipotecari»;
f) all'articolo 95, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'amministrazione finanziaria.».

Note all'articolo 19:
- Si riporta il testo degli articoli 13-bis, 16,
17-bis, del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, come modificato dal presente decreto:
«Art. 13-bis (Ravvedimento parziale). - 1. L'articolo
13 si interpreta nel senso che e' consentito al
contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento
anche in caso di versamento frazionato, purche' nei tempi
prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter),
b-quater), b-quinquies) e c) del comma 1 del medesimo
articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata
in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della
sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la
sanzione applicabile corrisponde a quella riferita
all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti
per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in
caso di ravvedimento e' riferita al momento del
perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento
tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al
contribuente e' consentito operare autonomamente il
ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di
cui al precedente periodo, ovvero per il versamento
complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la
riduzione individuata in base alla data in cui la stessa e'
regolarizzata.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.».
«Art. 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni).
- 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie
sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti
all'accertamento del tributo cui le violazioni si
riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione
con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti
al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme
applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la
determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche'
delle misure edittali previste dalla legge per le singole
violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono
definire la controversia con il pagamento di un importo
pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non
inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle
misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni
piu' gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i
50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
termine indicato al primo periodo. Le rate successive alla
prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di
ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno
successivo al termine di versamento della prima rata. In
caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il
trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono,
entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In
mancanza, l'atto di contestazione si considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi
dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se
proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate
deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al
pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la
proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
termine, se non si intende addivenire a definizione
agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel
termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione,
irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena
di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime.
Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro
centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle
misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.
7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7,
qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle
deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili
entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,
con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.».
«Art. 17-bis (Definizione agevolata delle sanzioni in
caso di autotutela parziale). - 1. Nei casi di annullamento
parziale dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli
istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui
all'articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime
condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto,
purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo.
In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio
restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
1-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto
divenuto definitivo per mancata impugnazione, il
contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione
agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l'istanza di
autotutela e' presentata nei termini per proporre
ricorso.».
- Si riporta il testo degli articoli 15, 20, 36, 37, 48
e 95 del citato decreto legislativo 5 novembre 2024, n.
173, come modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Ravvedimento parziale (articolo 13-bis del
decreto legislativo n. 472 del 1997)). - 1. E' consentito
al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento
anche in caso di versamento frazionato, purche' nei tempi
prescritti dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)
del comma 1 dell'articolo 14. Nel caso in cui l'imposta
dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il
versamento della sanzione e degli interessi, intervenga
successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a
quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli
interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la
riduzione prevista in caso di ravvedimento e' riferita al
momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di
versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze
differenti, al contribuente e' consentito operare
autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con
le riduzioni di cui al secondo periodo, ovvero per il
versamento complessivo, applicando in tal caso alla
sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui
la stessa e' regolarizzata.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.».
«Art. 20 (Irrogazione immediata e definizione agevolata
delle sanzioni in caso di autotutela parziale (articoli 17
e 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)). - 1. In
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, le
sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono
irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in
quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il
procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto
contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica,
motivato a pena di nullita'.
2. All'accertamento doganale, disciplinato
dall'articolo 243 del regolamento di esecuzione (UE)
2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, e
dall'articolo 188 del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,
effettuato con criteri di selettivita' nella fase del
controllo che precede la concessione dello svincolo,
restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 18.
3. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento
di un importo pari a un terzo della sanzione irrogata e
comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali,
ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le
violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il
termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e ai sensi degli articoli 54-bis e
60, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le sanzioni
indicate al primo periodo, in nessun caso si applica la
definizione agevolata prevista nel comma 3 e nell'articolo
18, comma 3.
5. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il
contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione
agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 18 del
presente testo unico e all'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime
condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto,
purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo.
In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio
restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto
divenuto definitivo per mancata impugnazione, il
contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione
agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l'istanza di
autotutela e' presentata nei termini per proporre
ricorso.».
«Art. 36 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le
seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica e accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di
finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
3. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'articolo 13.
4. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo
21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro
2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione
e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla
scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se,
nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione
corretta dei dati.
5. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo
periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la
trasmissione corretta dei dati.
Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio
2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400
mensili. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite
massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze
stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo
termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Non si applica l'articolo 13.
6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la
trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione
del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro
100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite
massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica
l'articolo 13. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di
memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127.
7. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle
minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5
milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni
che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, e' punita con la sanzione amministrativa del
10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e'
omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e
un massimo di 30.000 euro.
9. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche
all'omessa installazione degli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso
di mancato collegamento dello strumento hardware o software
mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di
cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
manomette o comunque altera gli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, o fa uso di essi allorche' siano stati
manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al
fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del
citato articolo si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto
costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa da
euro 1.032 a euro 7.746 se la violazione di cui al primo
periodo si riferisce agli apparecchi misuratori previsti
dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Con la
stessa sanzione di cui al secondo periodo e' punito, salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine,
forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri
prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, o li altera e ne fa uso o consente
che altri ne faccia uso, nonche' chiunque, senza avere
concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi
stampati, documenti o registri.
11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a
euro 2.000.
12. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a
novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione
della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 4.000.
13. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera
d), della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica la
sanzione prevista dall'articolo 33, comma 7. La sanzione e'
raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione
finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme
aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta
o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.
14. Il contribuente destinatario del provvedimento
emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' soggetto alla sanzione amministrativa di
euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che
dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica
l'articolo 13.
15. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato
ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che
non adempie agli obblighi di cui all'articolo 35, comma
7-quater, terzo periodo, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e' irrogata la
sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000. Non si
applica l'articolo 13.
Art. 37 (Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette e imposta sul valore aggiunto). - 1. Quando e'
irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro
50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni
accessorie previste nel titolo I, per un periodo da tre a
sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo' essere
elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata e'
superiore a euro 100.000.
2. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, le
soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui
al comma 1 sono ridotte alla meta'.
3. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro
distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta
fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi,
anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in
applicazione delle disposizioni del titolo I, e' disposta
la sospensione della licenza o dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio
dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un
mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico
della giustizia tributaria, il provvedimento di sospensione
e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei
corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di
euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un
mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo
periodo si applicano anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, e 3 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni
consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o
trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione
con dati incompleti o non veritieri.
4. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta dalla
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente
per territorio in relazione al domicilio fiscale del
contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 e'
assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le
sottoscrizioni del personale incaricato.
7. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta anche
nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati
pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei
rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai
quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi
dell'articolo 31, comma 15.
8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti
iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso
di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo
di emettere il documento certificativo dei corrispettivi
compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la
sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione
all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un
mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per
un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga
all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia
tributaria, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 4 e 5.
9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8
siano commesse nell'esercizio in forma associata di
attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al
medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli
associati.
10. Se e' accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici
giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e
al secondo periodo si applicano anche all'omessa
installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli
strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure
alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di
cui al medesimo comma. Le sanzioni di cui al primo e
secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato
collegamento dello strumento hardware o software mediante
il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui
all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.».
«Art. 48 (Infedelta' della dichiarazione). - 1. Chi
omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la
liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in
maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in
parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa
pari all'80 per cento della differenza di imposta. La
stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta
corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o
altri documenti rilevanti per la determinazione delle
passivita' deducibili contenenti dati o elementi non
rispondenti al vero.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica
relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore
definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da
quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, se il valore accertato non supera di un quarto
quello dichiarato.
3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o
elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si
applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. La stessa
sanzione si applica per la mancata allegazione alle
dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti
rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte
ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse per i servizi
ipotecari, ovvero nel caso di inesattezza o di
irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e'
ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.».
«Art. 95 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). -
1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali
relativi ai delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 e a
ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle
disponibilita' finanziarie, possono essere affidati
dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale, agli
organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano
richiesta per le proprie esigenze operative.
1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a
seguito di provvedimento definitivo di confisca sono
assegnati, a richiesta, agli organi dell'Amministrazione
finanziaria.
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181.».
 

Art. 20 Modifica all'articolo 69 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e disposizioni di
coordinamento

1. All'articolo 69, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta dovuta» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 250 euro»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «delle imposte dovute» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 150 euro».
2. All'articolo 41 del testo unico delle sanzioni tributarie e amministrative, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta dovuta» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 250 euro»;
b) al secondo periodo dopo le parole: «delle imposte dovute» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 150 euro».

Note all'articolo 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, come modificato dal presente articolo:
«Art. 69 (Sanzioni). - 1. Chi omette la richiesta di
registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione
delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la
sanzione amministrativa pari al centoventi per cento
dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la
richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non
superiore a 30 giorni, si applica la sanzione
amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare
delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 41 (Sanzioni in materia di imposta di registro).
- 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e
dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta,
ovvero la presentazione delle denunce previste
dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e'
punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento
dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la
richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non
superiore a trenta giorni, si applica la sanzione
amministrativa del 45 per cento dell'ammontare delle
imposte dovute, con un minimo di 150 euro.».
 

Art. 21 Adeguamento del procedimento di accertamento con adesione alle
modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «non dipendente da un precedente accertamento,» sono soppresse;
b) all'articolo 6, comma 2-quater, le parole: «al comma 2-bis, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2-bis, primo periodo, e 2-ter»;
c) all'articolo 7, comma 1-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-quater; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili.»;
d) all'articolo 9-bis, comma 2:
1) il secondo periodo e' soppresso;
2) al terzo periodo le parole: «articolo 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5- quater»;
e) all'articolo 12:
1) al comma 1-bis:
1.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 11,» sono soppresse;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Laddove all'esito delle controdeduzioni di cui al citato articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, le parti hanno sempre facolta' di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.»;
2) al comma 1-ter, le parole: «al comma 1-bis, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-bis, primo e quarto periodo».

Note all'articolo 21:
Si riporta il testo degli articoli 1, 6, 7, 9-bis e 12
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante:
«Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Definizione degli accertamenti). - 1.
L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' il recupero dei crediti
indebitamente compensati, possono essere definiti con
adesione del contribuente.
2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e
donazioni, di registro, ipotecaria, catastale puo' essere
definito con adesione anche di uno solo degli obbligati,
secondo le disposizioni seguenti.
2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai
fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo
6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca
oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche
quello alla presentazione di istanza per la definizione
dell'accertamento con adesione, in luogo delle
osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la
definizione dell'accertamento con adesione e' in ogni caso
contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero
nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del
contraddittorio preventivo.».
«Art. 6 (Istanza del contribuente). - 1. Il
contribuente nei cui confronti sono stati effettuati
accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' chiedere
all'ufficio, con apposita istanza, la formulazione della
proposta di accertamento ai fini dell'eventuale
definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato
notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero
atto di recupero, per i quali non si applica il
contraddittorio preventivo, puo' formulare anteriormente
all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia
tributaria di primo grado, istanza di accertamento con
adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico,
anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui
all'articolo 5 comma 1. L'istanza di adesione e' proposta
entro il termine di presentazione del ricorso.
2-bis. Nel caso di avviso di accertamento o di
rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica
il contraddittorio preventivo, il contribuente puo'
formulare istanza di accertamento con adesione, indicando
il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni
dalla comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212. Il contribuente puo' presentare istanza di
accertamento con adesione anche nei quindici giorni
successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di
rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato
preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale
ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto
innanzi alla Corte di Giustizia tributaria e' sospeso ai
sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.
2-ter. E' fatta sempre salva la possibilita' per le
parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del
2000 emergano i presupposti per un accertamento con
adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo
procedimento.
2-quater. Il contribuente che si e' avvalso della
facolta' di cui ai commi 1, 2-bis, primo periodo, e 2-ter,
non puo' presentare ulteriore istanza di accertamento con
adesione successivamente alla notifica dell'avviso di
accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.
3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e
quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza del contribuente, salvo
quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo;
l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte
accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' effettuata, qualora ne ricorrano
i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di
sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia
all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza
di cui ai commi 2 e 2-bis, l'ufficio, anche telefonicamente
o telematicamente, formula al contribuente l'invito a
comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate,
la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha
formato oggetto di accertamento. All'atto del
perfezionamento della definizione, l'avviso di cui ai commi
2 e 2-bis perde efficacia.
Art. 7 (Atto di accertamento con adesione). - 1.
L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in
duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo
dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati,
separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la
motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la
liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un
procuratore munito di procura speciale, nelle forme
previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo
9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta' di
chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori
imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo
42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro
importo. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al
citato articolo 42, quarto comma, deve essere presentata
unitamente alla comunicazione di adesione di cui
all'articolo 5-quater; l'ufficio competente emette l'atto
di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori
imponibili.
1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia
presentato istanza di accertamento con adesione
successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o
di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato
preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi
dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione,
non e' tenuto a prendere in considerazione elementi di
fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali
osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del
suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del
2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto
dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di
recupero.».
«Art. 9-bis (Soggetti aderenti al consolidato
nazionale). - 1. Al procedimento di accertamento con
adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma
2 dell' articolo 40-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la
consolidante che la consolidata interessata dalle
rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al primo
comma dell' articolo 40-bisstesso, e l'atto di adesione,
sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona
qualora gli adempimenti di cui all' articolo 9 del presente
decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo
dei predetti soggetti.
2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano
computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite
di periodo del consolidato non utilizzate, fino a
concorrenza del loro importo. L'istanza per lo scomputo
delle perdite di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato
deve essere presentata unitamente alla comunicazione di
adesione di cui all' articolo 5-quater del presente
decreto; l'ufficio competente emette l'atto di definizione
scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile.».
«Art. 12 (Istanza del contribuente). - 1. In caso di
notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero
di atto di recupero, per i quali non si applica il
contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente
all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia
tributaria di primo grado, puo' formulare istanza di
accertamento con adesione, indicando il proprio recapito,
anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a
comparire di cui all'articolo 11, comma 1. L'istanza di
adesione e' proposta entro i termini di presentazione del
ricorso.
1-bis. Il contribuente puo' presentare l'istanza di
adesione con l'indicazione del domicilio di almeno un
rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione
dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212. E' fatta salva la
possibilita' per il contribuente di presentare istanza di
accertamento con adesione anche nei quindici giorni
successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di
rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato
preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi del
citato articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000. In tale
ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto
innanzi alla Corte di giustizia tributaria e' sospeso ai
sensi del comma 2 per un periodo di trenta giorni. Laddove
all'esito delle controdeduzioni di cui al citato articolo
6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000 emergano i
presupposti per un accertamento con adesione, le parti
hanno sempre facolta' di dare corso, di comune accordo, al
relativo procedimento.
1-ter. Il contribuente che si e' avvalso della facolta'
di cui al comma 1-bis, primo e quarto periodo, non puo'
presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione
successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o
di rettifica ovvero dell'atto di recupero.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un
solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i
coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al
comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in
pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.
L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia
richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia
all'istanza.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza,
l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula
al contribuente l'invito a comparire.
4. All'atto del perfezionamento della definizione,
l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.
4-bis. Si applica il comma 1-quater dell'articolo 7.».
 

Art. 22
Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini
nel procedimento di accertamento

1. A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle entrate.

Note all'articolo 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 67, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27:
«Art. 67 (Sospensione dei termini relativi
all'attivita' degli uffici degli enti impositori). - 1.
Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini
relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte
degli uffici degli enti impositori. Sono, altresi',
sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per
fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese
quelle da rendere a seguito della presentazione della
documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il
medesimo periodo, e', altresi', sospeso il termine previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello
di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, nonche' i termini relativi alle procedure di cui
all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
2. In relazione alle istanze di interpello di cui al
comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i
termini per la risposta previsti dalle relative
disposizioni, nonche' il termine previsto per la loro
regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine
del periodo di sospensione. Durante il periodo di
sospensione, la presentazione delle predette istanze di
interpello e di consulenza giuridica e' consentita
esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego
della posta elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono
di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante
l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria
div.contr.interpelloagenziaentrate.it.
3. Sono, altresi', sospese, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, le attivita', non aventi carattere di
indifferibilita' ed urgenza, consistenti nelle risposte
alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del
codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla
banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio
dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure
dai giudici delegati, nonche' nelle risposte alle istanze
formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti
impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159.».
 

Art. 23 Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di
Stato

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.»;
b) all'articolo 43, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.».

Note all'articolo 23:
- Si riporta il testo degli articoli 38-bis e 43 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, come modificato dal presente decreto:
«Art. 38-bis (Atti di recupero). - 1. Per il recupero
dei crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle
entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le
seguenti:
a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti
dagli articoli 31 e seguenti, nonche' quelli previsti dagli
articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e senza pregiudizio
dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti
per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non
spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'ufficio puo' emanare
apposito atto di recupero motivato da notificare al
contribuente con le modalita' previste dagli articoli 60 e
60-ter. La disposizione del primo periodo non si applica
alle attivita' di recupero delle somme di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002,
n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27;
b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli
16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472;
c) l'atto di cui alla lettera a), emesso a seguito del
controllo degli importi a credito indicati nei modelli di
pagamento unificato per la riscossione di crediti non
spettanti e inesistenti, di cui all'articolo 13, commi 4 e
5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, deve essere notificato, a pena di decadenza,
rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;
d) il pagamento delle somme dovute deve essere
effettuato per intero entro il termine per presentare
ricorso senza possibilita' di avvalersi della compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto
termine, le somme dovute in base all'atto di recupero,
anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi
dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
e) la competenza all'emanazione degli atti di cui alla
lettera a), emessi prima del termine per la presentazione
della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per il
precedente periodo di imposta;
f) per le controversie relative all'atto di recupero di
cui alla lettera a) si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
g) in assenza di specifiche disposizioni, le lettere
a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero di
tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli
relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente
percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta
in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i piu' ampi termini
previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la violazione. La competenza all'emanazione
dell'atto di recupero spetta all'ufficio nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto al
momento della commissione della violazione. In mancanza del
domicilio fiscale la competenza e' attribuita a
un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con
provvedimento del direttore.
1-bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme
relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti
di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione
di provvedimenti di concessione ovvero subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione o di
autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui
importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma
solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa
a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui
all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115, in deroga a quanto
previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di
decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo
a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.
2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate, d'intesa con il Comandante generale della Guardia
di finanza, e' disciplinata la procedura di sottoscrizione
dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle
attivita' amministrative di controllo fiscale in materia di
imposte dirette e indirette, anche disponendo la
possibilita' che i verbalizzanti possano firmare
digitalmente la copia informatica del documento
preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal
contribuente. In caso di firma analogica del documento da
parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la
conformita' della copia informatica al documento analogico
ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.».
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi
di accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di
accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre
del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il
recupero delle somme relative a misure di natura fiscale
che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non
subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione
ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque
denominati, il cui importo non e' determinabile nei
predetti provvedimenti, ma solo a seguito della
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella
quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.
115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il
31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.».
 

Art. 24
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, valutati in 1,3 milioni di euro nel 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Note all'articolo 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 recante: «Attuazione
della riforma fiscale in materia di fiscalita'
internazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301
del 28 dicembre 2023:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze il fondo per l'attuazione della delega
fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per
l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3
milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per
l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1
milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per
l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.».
 

Art. 25
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 giugno 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio