Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2025 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n. 81 |
Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, a norma del quale il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge; Visti, altresi', gli articoli 11, 16, 17 e 19 della citata legge n. 111 del 2023; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23»; Visto il decreto legislativo 25 settembre 2015, n. 156, recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante «Disposizioni in materia di contenzioso tributario»; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»; Visto il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111»; Visto il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»; Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»; Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante «Testo unico della giustizia tributaria»; Ritenuta la necessita' di apportare modifiche ai citati decreti legislativi, adottati in attuazione della legge delega n. 111 del 2023, relativamente alle disposizioni in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sistema sanzionatorio tributario; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025; Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17 aprile 2025; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2025; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari
1. Fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditivita' elaborati sulla base della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita' previsto nell'allegato 4 alla citata legge n. 190 del 2014, individuato sulla base del codice corrispondente all'attivita' esercitata secondo la classificazione ATECO 2007.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riportano gli articoli 1, 11, 16, 17 e 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023: «Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o piu' decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali nonche' dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 20. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresi' gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonche' della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora cio' risulti necessario per la complessita' della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata, predispone una relazione e la trasmette alla medesima Conferenza. 3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato. 6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.». «Art. 11 (Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale: a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformita' al diritto dell'Unione europea in materia doganale; b) completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti; c) accrescere la qualita' dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorita' doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli; d) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; e) rivedere l'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.». «Art. 16 (Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilita', per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti; b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto; c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravita'; d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilita' fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale; e) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo non inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono; f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la facolta' al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico; g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici, nonche' incentivare le attivita' di certificazione delle dichiarazioni fiscali; h) semplificare le modalita' di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalita' per il rilascio delle deleghe anche esclusive ai professionisti abilitati; i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica; l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale; m) prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuita', l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese; n) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi; o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria; p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello; q) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti; r) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attivita' economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il Governo osserva, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilita' e solvibilita', per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni; b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; c) prevedere, con finalita' di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.». «Art. 17 (Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attivita' di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: a) semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti; b) applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullita', fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche: 1) previsione di una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalita' con cui si svolge il controllo; 2) assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento; 3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente; 4) estensione del livello di maggiore tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000; c) razionalizzare e riordinare le disposizioni normative concernenti le attivita' di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi alle garanzie nei riguardi dei contribuenti; d) introdurre, in attuazione del principio di economicita' dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attivita' economiche; e) rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione europea nonche' del regime dei dazi; f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilita' tra le banche di dati, la disponibilita' delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per: 1) realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti; 2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti a piu' alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi; 3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti; g) introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso: 1) il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, volto a: 1 .1) accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse; 1.2) consentire l'accesso all'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo anche a societa', prive dei requisiti di ammissibilita', che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti di ammissibilita', a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le societa' del gruppo; 1.3) introdurre la possibilita' di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformita' ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria; 1.4) prevedere la possibilita' di gestire nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime; 1. 5) introdurre nuove e piu' penetranti forme di contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessita' di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo; 1.6) prevedere procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportino la necessita' di effettuare ravvedimenti operosi; 1.7) prevedere l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti; 1.8) prevedere che l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime; 1.9) potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, in particolare: 1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformita' ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; 1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali; 1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformita' ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; 1.9.4) istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti; 2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo: 2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si rendono applicabili; 2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonche' dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi; 2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica; 2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entita'; 3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonche' per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali; h) assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso: 1) la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si e' verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonche' di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili e dei supporti documentali, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti; 2) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita' e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote; 3) la limitazione della possibilita' di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine; 4) la limitazione della possibilita' di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui e' accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci. 2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo non si applicano ai fini della riforma dell'attivita' di accertamento prevista dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e criteri direttivi non si applicano altresi' ai fini della riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento doganale.». «Art. 19 (Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario: a) coordinare con la nuova disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a finalita' deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria; b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante: 1) la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo; 2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali; 3) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalita' telematiche; 4) la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza; c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalita' e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; d) rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo; e) prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilita' di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo; f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo; g) prevedere l'impugnabilita' dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato; h) prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti; i) al fine di assicurare la parita' delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini; l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione; m) disciplinare le modalita' di assegnazione dei magistrati e dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino dell'assetto territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire la continuita' dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni gia' esercitate presso le corti accorpate o soppresse.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 6 ottobre 1973. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986. - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998. - Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante: «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015. - Il decreto legislativo 25 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015. - Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante: «Disposizioni in materia di contenzioso tributario» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2024. - Il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 2 gennaio 2024, n. 9. - Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024. - Il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2025. - Il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024. - Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante: «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024. - Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante: «Testo unico della giustizia tributaria» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024. - Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'articolo 1: - Si riporta il testo del comma 54, dell'articolo 1, e dell'allegato 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014: «54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;58 b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.».
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso i consumatori finali
1. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti».
Note all'articolo 2: - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 come modificato dal presente decreto: «Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). - 1. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.». |
| Art. 3 Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. In considerazione delle peculiarita' tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonche' le modalita' con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati.». 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»; b) all'articolo 11, comma 2-quinquies, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti «, 1-ter». 4. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»; b) all'articolo 36, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter».
Note all'articolo 3: - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante: «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23», come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attivita' esercitata. 1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalita' con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti. 1-ter. In considerazione delle peculiarita' tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonche' le modalita' con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. 2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. 3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e la sicurezza dei dati nonche' la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e' sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonche' i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. 4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita' di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, e' effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione. 5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati. 6. 6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «nell'anno» sono inserite le seguenti: «ovvero riscossi, dal 1º gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.27 41 6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato. 28 31 42 6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui e' stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e' stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1° gennaio 2019, sono definiti le modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.». - Il testo degli articoli 6, commi da 1 a 2-bis e 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 08 gennaio 1998, come modificato dal presente articolo: «Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e' punito con la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' punito con sanzione amministrativa del cinque per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al settanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nei termini previsti. Omissis.». «Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 31, commi da 1 a 3 e 36, comma 6, del citato decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173: «Art. 31 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e' punito con sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' punito con la sanzione amministrativa del 5 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nei termini previsti. Omissis.». «Art. 36 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto). - Omissis 6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 13. Omissis.». |
| Art. 4 Modifica dei termini per la trasmissione della certificazione unica per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilita' della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA
1. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2025»; b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.». 2. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.».
Note all'articolo 4: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante: «Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 07 settembre 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. 2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo' essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse. 3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre 65 di ciascun anno. 4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. 4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno. 5. 6. 6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. 6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16 marzo63 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attivita' di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nel 2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, puo' avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. 6-quinquies.1. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies. 6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3.61 6-septies. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Dichiarazione dei redditi precompilata). - 1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata. 1-bis. A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto. 2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unita' di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualita' e la tempestivita' della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1. 3. La dichiarazione precompilata, di cui ai commi 1 e 1-bis, e' resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis e' resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dal relativo decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonche' dall'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi' individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata. 3-bis. In via sperimentale, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente puo' presentare direttamente in via telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 3, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare. 4. Resta ferma la possibilita' di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalita' ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 3-bis, e 6 del presente decreto.». |
| Art. 5 Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie
1. L'articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e' sostituito dal seguente: «Art. 12 - (Termine annuale di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie) - 1. I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.».
Note all'articolo 5: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Termine annuale di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie). - 1. I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.». |
| Art. 6 Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari
1. All'articolo 1, comma 58, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; e-bis) versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari».
Note all'articolo 6: - Si riporta il testo del comma 54, dell'articolo 1, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal presente decreto: «58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della facolta' di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e-bis) versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.». |
| Art. 7 Abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario
1. Al titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, il capo III e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Note all'articolo 7: - Il capo III del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, abrogato dal presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2025 recava: «Contribuenti che aderiscono al regime forfetario». |
| Art. 8 Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale
1. All'articolo 20-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica: a) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle societa', con l'aliquota di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'articolo 8: - Si riporta il testo dell'articolo 20-bis del citato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal presente decreto: «Art. 20-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale). - 1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota: a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 8; b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale inferiore a 6. 1-bis. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a ottantacinquemila euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a ottantacinquemila euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica: a) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle societa', con l'aliquota di cui all'articolo 77 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 2. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16. 3. L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.». |
| Art. 9 Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale
1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera b-quater), sono aggiunte le seguenti: «b-quinquies) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l'associazione o la societa' partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato; b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi.»; b) all'articolo 21, comma 1, dopo la lettera b-quater), sono aggiunte le seguenti: «b-quinquies) il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato; b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi non determinano il reddito sulla base dell'adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'articolo 9: Si riporta il testo degli articoli 11 e 21 del citato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Cause di esclusione). - 1. Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento; b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonche' dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna e' equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni; b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014; b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la societa' o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o associato; b-quinquies) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l'associazione o la societa' partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato; b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi.». «Art. 21 (Cessazione del concordato). - 1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni: a) il contribuente modifica l'attivita' svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attivita' e' prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; b) il contribuente cessa l'attivita'; b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 37; b-ter) la societa' o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o associato; b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilita' fiscale maggiorato del 50 per cento; b-quinquies) il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, cui partecipa non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato; b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico non determinano il reddito sulla base dell'adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata.». |
| Art. 10 Norma di interpretazione autentica in materia di cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale
1. Ai fini dell'applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato previste dagli articoli 11, comma 1, lettera b-quater), e 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un'azienda o un ramo di azienda.
Note all'articolo 10: - Per il testo degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 si vedano le note all'articolo 9. |
| Art. 11 Modifica del termine di adesione al concordato preventivo biennale
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre» e le parole: «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese».
Note agli articoli 11: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Elaborazione e adesione alla proposta di concordato). - 1. La proposta di concordato e' elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il parere del Garante per la protezione dei dati personali e' richiesto solo nei casi in cui il decreto introduca modifiche al percorso metodologico di calcolo. 2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le liberta' dei contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 8. 3. Il contribuente puo' aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente puo' aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. 3-bis. La proposta di reddito concordato di cui al comma 1 non puo' eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, della misura: a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari a 10; b) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10; c) del 25 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9. 3-ter. Laddove la proposta, tenuto conto di quanto disposto al comma 3-bis, risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia di cui al comma 1, la limitazione di cui al comma 3-bis non trova applicazione. 3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis trova applicazione anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'articolo 17.». |
| Art. 12 Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale)
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Il parere del Garante per la protezione dei dati personali e' richiesto solo nei casi in cui il decreto introduca modifiche al percorso metodologico di calcolo.».
Note all'articolo 12: - Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 si vedano le note all'articolo 10. |
| Art. 13 Deduzione del costo del lavoro incrementale
1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15: 1) al comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: «b-ter) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «elementi immateriali» sono inserite le seguenti: «, la maggiorazione del costo del lavoro»; b) all'articolo 16: 1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»; 2) al comma 2, le parole: «e le perdite su crediti,» sono sostituite dalle seguenti: «, le perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro». 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025- 2026.
Note all'articolo 13: - Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato). - 1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, senza considerare i valori relativi a: a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1; b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attivita' artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54; b-ter) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. 2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonche' i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, la maggiorazione del costo del lavoro e i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di societa' semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del predetto testo unico, il limite di euro 2.000 e' ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.». Art. 16 (Reddito d'impresa oggetto di concordato). - 1. Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento all'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto testo unico delle imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a: a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonche' minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi; b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in societa' di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico 24; b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. 2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, le perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro nonche' gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili. 3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non puo' essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonche' dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro e' ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente puo' computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212: «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.». |
| Art. 14 Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilita' fiscale
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. La proposta di reddito concordato di cui al comma 1 non puo' eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, della misura: a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari a 10; b) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10; c) del 25 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9. 3-ter. Laddove la proposta, tenuto conto di quanto disposto al comma 3-bis, risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia di cui al comma 1, la limitazione di cui al comma 3-bis non trova applicazione. 3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'articolo 17.».
Note all'articolo 14: Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 si vedano le note all'articolo 10. |
| Art. 15 Modifiche relative alle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»; b) al comma 3, le parole: «al comma 1, lettera e), e» sono soppresse.
Note all'articolo 15: Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Decadenza del concordato). - 1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui: a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2; b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali e' avvenuta l'accettazione della proposta di concordato; c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2; e) e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di non lieve entita': a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato; b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento; c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: 1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 2) all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi; 3) all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 4) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. 3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. 3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.». |
| Art. 16 Disposizioni integrative e correttive in materia contenzioso tributario
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25-bis, comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «all'originale» sono sostituite dalle seguenti: «al documento analogico detenuto dal difensore»; b) all'articolo 35, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»; c) all'articolo 68, comma 2, primo periodo, le parole: «di primo grado» sono soppresse; d) all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,». 2. Al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 72, al comma 6, le parole: «all'originale» sono sostituite dalle seguenti: «al documento analogico detenuto dal difensore»; b) all'articolo 84, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»; c) all'articolo 126, comma 2, primo periodo, le parole: «di primo grado» sono soppresse; d) all'articolo 128, comma 2, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»; e) all'articolo 129, comma 2, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1». 3. Al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 2, le parole «comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), v), z)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), numero 1), v),»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere u), numero 2) e z) si applicano sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024.».
Note all'articolo 16: - Si riporta il testo degli articoli 25-bis, 35, 68, 70, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita'). - 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria. 3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. 4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia. 5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. 5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' al documento analogico detenuto dal difensore.». «Art. 35 (Deliberazioni del collegio giudicante). - 1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni. 2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni. 3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.». «Art. 68 (Pagamento del tributo in pendenza del processo). - 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado; c-bis) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto. 2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado. 3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione. 3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.». «Art. 70 (Giudizio di ottemperanza). - 1. La parte che vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado. 2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale e' prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e fino a quando l'obbligo non sia estinto. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 72, comma 6, 84, 126, 128 e 129 del citato decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, come modificato dal presente decreto: «Art. 72 (Potere di certificazione di conformita'). - Omissis 6. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' al documento analogico detenuto dal difensore. Omissis.». «Art. 84 (Deliberazioni della corte di giustizia tributaria). - 1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, di cui va dato atto nel verbale d'udienza immediatamente depositato nel fascicolo informatico salva la facolta' di riservarne il deposito in segreteria entro il termine perentorio dei successivi sette giorni e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite. 2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni. 3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.». «Art. 126 (Pagamento del tributo e delle sanzioni in pendenza del processo). - 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle corti di giustizia tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado; d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto. 2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado. 3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione. 4. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020 e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia. 5. Con riferimento all'esecuzione delle sanzioni, in caso di ricorso alle corti di giustizia tributaria, anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dai commi 1 e 2. 6. La corte di giustizia tributaria di secondo grado puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 106. 7. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all'articolo 127. 8. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi del comma 2. 9. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.». Art. 128 (Giudizio di ottemperanza). - 1. La parte che vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado. 2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale e' prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e fino a quando l'obbligo non sia estinto. 3. Il ricorso indirizzato al presidente della corte di giustizia tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilita', della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario. 4. Uno dei due originali del ricorso e' comunicato a cura della segreteria della corte di giustizia tributaria ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere. 5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio puo' trasmettere le proprie osservazioni alla corte di giustizia tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento. 6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma 5, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria. 7. La corte di giustizia tributaria, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. La corte, se lo ritiene opportuno, puo' delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 8. La corte di giustizia tributaria eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. 9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi. 10. Contro la sentenza di cui al comma 7 e' ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento. 11. Per il pagamento di somme dell'importo fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso e' deciso dalla corte in composizione monocratica.». Art. 129 (Norme transitorie e finali). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonche' approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresi' tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio. 3. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, la notificazione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalita' cartacea.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Entrata in vigore e decorrenza degli effetti). - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), numero 1), v), aa), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere u), numero 2) e z) si applicano sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024.». |
| Art. 17 Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonche' al sistema sanzionatorio doganale e delle accise
1. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 88: 1) al comma 2: 1. 1.) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale e' superiore a 100.000 euro;»; 1.2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 500.000.». 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni: a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale e' maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000; b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.»; b) all'articolo 96: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. E' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente: a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000; b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.»; 2) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42 e' avviata su istanza del dichiarante, sempreche' l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.»; 3) al comma 14, dopo le parole: «150 per cento dei diritti di confine dovuti» sono inserite le seguenti: «o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione»; c) l'articolo 112 e' sostituito dal seguente: «Art. 112 (Estinzione del reato - Cause di non punibilita') -1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione puo' effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale e' disposta con provvedimento dell'Agenzia. 2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto e' connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreche' il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilita' prevista nel presente comma impedisce l'applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale.»; d) all'articolo 118, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Salvi i casi di confisca disposti dall'Autorita' giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell'illecito, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.».
Note all'articolo 17: - Si riporta il testo degli articoli 88, 96 e 118 del citato decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, come modificato dal presente decreto: «Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando). - 1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, e' punito con la multa aumentata fino alla meta' chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. 2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore e' sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o piu' persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto e' connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore e' un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita; e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale e' superiore a 100.000 euro; e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 500.000. 3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni: a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale e' maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000; b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.». «Art. 96 (Sanzioni amministrative). - 1. E' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente: a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000; b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio, dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 100.000. 2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta di un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3 per cento di quelli dichiarati. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la sanzione di cui al comma 1 non si applica se l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati e' pari o superiore a quelli complessivamente accertati. 4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati e' pari o superiore a quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000; in presenza di piu' articoli, tale sanzione si applica una sola volta. 5. Qualora, nella verifica delle merci immesse nei magazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi, si trovi, rispetto alla giacenza dichiarata, un'eccedenza di quantita' inferiore al 2 per cento o una deficienza di quantita' inferiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 non si applica. 6. Se la deficienza di quantita' di cui al comma 5 e' superiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 e' calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo. Se non si conosce il peso della merce mancante, questo e' calcolato in base alla media di quelle della stessa specie. 7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 82, e' sempre ordinata la confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito. Il relativo provvedimento e' adottato dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione e' stata accertata. 8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi di trasporto utilizzati per commettere la violazione che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate. 9. I commi 7 e 8 non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 14, per la violazione di cui al comma 1 relativa alla fattispecie di cui all'articolo 79, ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) quando, pur essendo errati uno o piu' degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale; b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e' uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita' o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato; d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica; e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 10. Quando la violazione consiste in una differenza tra la quantita' dichiarata e quella accertata, la confisca ha a oggetto la quantita' di merce eccedente quella dichiarata. Nel caso di beni indivisibili, la confisca ha a oggetto l'intero bene. Nel caso di beni a seguito di viaggiatori, la confisca si applica qualora il valore complessivo dei beni rinvenuti sia pari o superiore a tre volte la franchigia doganale. 11. Per le merci e i mezzi di cui e' ordinata la confisca, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 95. I provvedimenti per i quali, in base al citato articolo 95, e' competente l'autorita' giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione e' stata accertata. 12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche in caso di violazione di cui all'articolo 84, commi 2 e 3. In tali casi e' sempre ordinata la confisca amministrativa dei tabacchi lavorati di contrabbando. 13. Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42, e' avviata su istanza del dichiarante, sempreche' l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Sugli eventuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 49, qualora l'istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce. 14. Nell'ipotesi di cui all'articolo 79, quando l'autorita' giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l'autore e' punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione e comunque in misura non inferiore a euro 500. In tale ipotesi, si applicano, altresi', i commi 2, 3 e 4.». «Art. 118 (Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate). - 1. Le cose sequestrate per le violazioni previste dal presente allegato, salva diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti reato, sono prese in custodia dall'Agenzia. 2. Per assicurare l'identita' e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale. 3. Se vi e' pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Agenzia puo' procedere alla vendita, previa autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato, dell'autorita' giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni. 4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, l'Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti reato. La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari. 5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e' piu' assoggettabile a riesame, l'autorita' giudiziaria puo': a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo di uno o piu' campioni determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale; b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri. 6. Al fine di contenere i costi necessari al mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l'Agenzia, decorso un anno dal momento del sequestro, puo' procedere alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. Le predette distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione. 7. Decorsi novanta giorni da quando e' stato notificato il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a favore del quale e' stata ordinata la restituzione provvede a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 77. 8 Salvi i casi di confisca disposti dall'Autorita' giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell'illecito, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione. 9. I costi per la distruzione delle merci possono essere anticipati dall'Agenzia e recuperati a carico dei soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96.». Per i riferimenti all'articolo 112 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 si veda l'articolo 17. |
| Art. 18 Modifiche alle disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, dopo le parole: «di cui agli articoli 2, 3» sono inserite le seguenti: «a esclusione del comma 1, lettera o),».
Note all'articolo 18s: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, ad esclusione del comma 1, lettera o), e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.». |
| Art. 19 Disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13-bis, comma 1, le parole: «dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies)»; b) all'articolo 16, comma 3, terzo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo»; c) all'articolo 17-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini per proporre ricorso.». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «dalle lettere a), b), c), d), e), f)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b), c), d), e), f), g)»; b) all'articolo 20: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Irrogazione immediata e definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale»; 2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini per proporre ricorso.»; c) all'articolo 36: 1) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»; 2) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»; d) all'articolo 37: 1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «commi 1, 1-bis e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 3,»; 2) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»; e) all'articolo 48, comma 3, secondo periodo, le parole: «delle tasse ipotecarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle tasse per i servizi ipotecari»; f) all'articolo 95, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'amministrazione finanziaria.».
Note all'articolo 19: - Si riporta il testo degli articoli 13-bis, 16, 17-bis, del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dal presente decreto: «Art. 13-bis (Ravvedimento parziale). - 1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che e' consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purche' nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente e' consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa e' regolarizzata. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.». «Art. 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni). - 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. 2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche' delle misure edittali previste dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato al primo periodo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18. 5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. 7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.». «Art. 17-bis (Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale). - 1. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. 1-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini per proporre ricorso.». - Si riporta il testo degli articoli 15, 20, 36, 37, 48 e 95 del citato decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Ravvedimento parziale (articolo 13-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)). - 1. E' consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purche' nei tempi prescritti dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 14. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente e' consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al secondo periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa e' regolarizzata. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.». «Art. 20 (Irrogazione immediata e definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale (articoli 17 e 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)). - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullita'. 2. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 243 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, e dall'articolo 188 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, effettuato con criteri di selettivita' nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 18. 3. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. 4. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le sanzioni indicate al primo periodo, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 3 e nell'articolo 18, comma 3. 5. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 18 del presente testo unico e all'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. 5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini per proporre ricorso.». «Art. 36 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica e accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 3. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 13. 4. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 5. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 13. 6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 13. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 7. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. 8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro. 9. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746 se la violazione di cui al primo periodo si riferisce agli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Con la stessa sanzione di cui al secondo periodo e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso, nonche' chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri. 11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000. 12. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 13. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica la sanzione prevista dall'articolo 33, comma 7. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. 14. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica l'articolo 13. 15. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e' irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000. Non si applica l'articolo 13. Art. 37 (Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto). - 1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel titolo I, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000. 2. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla meta'. 3. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del titolo I, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo periodo si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, e 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. 4. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la quarta violazione. 5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato. 7. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi dell'articolo 31, comma 15. 8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5. 9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8 siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati. 10. Se e' accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. Le sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.». «Art. 48 (Infedelta' della dichiarazione). - 1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa pari all'80 per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passivita' deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero. 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato. 3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse per i servizi ipotecari, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e' ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.». «Art. 95 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - 1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. 1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'Amministrazione finanziaria. 2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.». |
| Art. 20 Modifica all'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e disposizioni di coordinamento
1. All'articolo 69, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta dovuta» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 250 euro»; b) al secondo periodo, dopo le parole: «delle imposte dovute» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 150 euro». 2. All'articolo 41 del testo unico delle sanzioni tributarie e amministrative, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta dovuta» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 250 euro»; b) al secondo periodo dopo le parole: «delle imposte dovute» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 150 euro».
Note all'articolo 20: - Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dal presente articolo: «Art. 69 (Sanzioni). - 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.». - Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal presente decreto: «Art. 41 (Sanzioni in materia di imposta di registro). - 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.». |
| Art. 21 Adeguamento del procedimento di accertamento con adesione alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13
1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «non dipendente da un precedente accertamento,» sono soppresse; b) all'articolo 6, comma 2-quater, le parole: «al comma 2-bis, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2-bis, primo periodo, e 2-ter»; c) all'articolo 7, comma 1-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-quater; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili.»; d) all'articolo 9-bis, comma 2: 1) il secondo periodo e' soppresso; 2) al terzo periodo le parole: «articolo 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5- quater»; e) all'articolo 12: 1) al comma 1-bis: 1.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 11,» sono soppresse; 1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Laddove all'esito delle controdeduzioni di cui al citato articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, le parti hanno sempre facolta' di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.»; 2) al comma 1-ter, le parole: «al comma 1-bis, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-bis, primo e quarto periodo».
Note all'articolo 21: Si riporta il testo degli articoli 1, 6, 7, 9-bis e 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizione degli accertamenti). - 1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' il recupero dei crediti indebitamente compensati, possono essere definiti con adesione del contribuente. 2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale puo' essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti. 2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione e' in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.». «Art. 6 (Istanza del contribuente). - 1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' chiedere all'ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione. 2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, puo' formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 5 comma 1. L'istanza di adesione e' proposta entro il termine di presentazione del ricorso. 2-bis. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente puo' formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente puo' presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni. 2-ter. E' fatta sempre salva la possibilita' per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento. 2-quater. Il contribuente che si e' avvalso della facolta' di cui ai commi 1, 2-bis, primo periodo, e 2-ter, non puo' presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero. 3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. 4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai commi 2 e 2-bis, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui ai commi 2 e 2-bis perde efficacia. Art. 7 (Atto di accertamento con adesione). - 1. L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. 1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato articolo 42, quarto comma, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-quater; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili. 1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non e' tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero.». «Art. 9-bis (Soggetti aderenti al consolidato nazionale). - 1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dell' articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma dell' articolo 40-bisstesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all' articolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti. 2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all' articolo 5-quater del presente decreto; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile.». «Art. 12 (Istanza del contribuente). - 1. In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, puo' formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 11, comma 1. L'istanza di adesione e' proposta entro i termini di presentazione del ricorso. 1-bis. Il contribuente puo' presentare l'istanza di adesione con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. E' fatta salva la possibilita' per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi del citato articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 2 per un periodo di trenta giorni. Laddove all'esito delle controdeduzioni di cui al citato articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, le parti hanno sempre facolta' di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento. 1-ter. Il contribuente che si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1-bis, primo e quarto periodo, non puo' presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero. 2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza. 3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. 4. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia. 4-bis. Si applica il comma 1-quater dell'articolo 7.». |
| Art. 22 Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini nel procedimento di accertamento
1. A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle entrate.
Note all'articolo 22: - Si riporta il testo dell'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori). - 1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, e', altresi', sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonche' il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica e' consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpelloagenziaentrate.it. 3. Sono, altresi', sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attivita', non aventi carattere di indifferibilita' ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonche' nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.». |
| Art. 23 Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.»; b) all'articolo 43, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.».
Note all'articolo 23: - Si riporta il testo degli articoli 38-bis e 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente decreto: «Art. 38-bis (Atti di recupero). - 1. Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti: a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti, nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'ufficio puo' emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalita' previste dagli articoli 60 e 60-ter. La disposizione del primo periodo non si applica alle attivita' di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27; b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; c) l'atto di cui alla lettera a), emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo; d) il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilita' di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; e) la competenza all'emanazione degli atti di cui alla lettera a), emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta; f) per le controversie relative all'atto di recupero di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; g) in assenza di specifiche disposizioni, le lettere a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i piu' ampi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. La competenza all'emanazione dell'atto di recupero spetta all'ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza e' attribuita a un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore. 1-bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione. 2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Comandante generale della Guardia di finanza, e' disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attivita' amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilita' che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformita' della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». «Art. 43 (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.». |
| Art. 24 Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, valutati in 1,3 milioni di euro nel 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Note all'articolo 24: - Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 recante: «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023: «Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.». |
| Art. 25 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 giugno 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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