Gazzetta n. 132 del 10 giugno 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M. 22 FEBBRAIO 2024
DECRETO 4 giugno 2025
Servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilita' tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001». Deroghe ad alcuni articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni: «Codice dei contratti pubblici», ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate al Commissario straordinario. (Ordinanza n. 2).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per la valorizzazione energetica e la gestione
del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11 e, specificatamente, l'art. 14-quater «Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana» in forza del quale, al fine di assicurare in via d'urgenza il completamento della rete impiantistica integrata nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, il Presidente della Regione Siciliana e' nominato Commissario straordinario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana pro tempore e' nominato, ai sensi del succitato art. 14-quater, comma 1, del decreto- legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, Commissario straordinario per il completamento nella Regione Siciliana della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
Visto il comma 4 dell'art. 14-quater «Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana» del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024 cosi' come modificato dall'art. 10, comma 13-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 che dispone :«Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ((...)) nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»;
Visto il comma 5 dell'art. 14-quater «Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana» del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024 che dispone : «L'autorizzazione dei progetti e' rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalita' di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 11 marzo 2024, n. 97 con la quale e' stato istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, Ufficio di supporto all'attivita' del Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;
Visto l'accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali l'intervento ID: FSCRI_RI_3312 dal titolo «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» dell'importo di euro 400.000.000,00 e l'intervento ID: FSCRI_RI_3600 dal titolo «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» dell'importo di euro 400.000.000,00;
Visto il verbale della conferenza di servizi del 16 luglio 2024, a seguito della quale si e' individuata in maniera definitiva l'area oggetto dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» e gli enti intervenuti hanno dichiarato che non vi sono vincoli e/o problemi ostativi all'avvio della progettazione dell'opera;
Visto il verbale della conferenza di servizi del 16 luglio 2024, a seguito della quale si e' individuata in maniera definitiva l'area oggetto dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» e gli enti intervenuti hanno dichiarato che non vi sono vincoli e/o problemi ostativi all'avvio della progettazione dell'opera;
Visto l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Stralcio rifiuti urbani, approvato con ordinanza n. 3 in data 21 novembre 2024, il quale prevede la realizzazione di due impianti di valorizzazione energetica (c.d. termovalorizzatori - TMV) da ubicarsi rispettivamente presso i Comuni di Palermo e di Catania;
Preso atto che all'intervento Realizzazione termovalorizzatore di Palermo e' stato attribuito il C.U.P.: G72F24000150001;
Preso atto che all'intervento Realizzazione termovalorizzatore di Catania e' stato attribuito il C.U.P.: G62F24000080001;
Viste le note 22 novembre 2024 n. 8 e 25 novembre 2024 n. 9 con le quali il Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana ha nominato il RUP dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» e dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania»;
Vista la convenzione tra il Commissario ed Invitalia, sottoscritta il 15 gennaio 2025, per l'attuazione degli interventi sopracitati «mediante la quale il Commissario si avvale di Invitalia per le attivita' di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 62, commi 7 e 11, del codice dei contratti pubblici, nonche' all'art. 1, comma 1, lettera i), e art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto n. 1 del 14 febbraio 2025 del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana con il quale e' stata approvata la convenzione tra il Commissario ed Invitalia;
Viste le note 17 febbraio 2025 n. 99 e 17 febbraio 2025 n. 100 del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana con la quale sono stati nominati i funzionari progettisti del Documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP) dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» e dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo»;
Visto il decreto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana 18 febbraio 2025 n. 3 con il quale e' stato approvato il quadro esigenziale dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania»;
Visto il decreto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana 18 febbraio 2025 n. 4 con il quale e' stato approvato il quadro esigenziale dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo»;
Viste le note 21 febbraio 2025 n. 112 e 21 febbraio 2025 n. 113 del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana con le quali e' stato nominato il funzionario coordinatore dei flussi informativi dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» e dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo»;
Visto il decreto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana 4 marzo 2025 n. 5 con il quale e' stato approvato il Documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP) dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo»;
Visto il decreto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana del 4 marzo 2025 n. 6 con il quale e' stato approvato il Documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP) dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania»;
Vista l'ordinanza n. 1 del 28 marzo 2025 del Commissario con la quale sono stati approvati i Documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) degli interventi «Realizzazione del termovalorizzatore di Palermo» e «Realizzazione del termovalorizzatore di Catania» e sono state adottate le deroghe ad alcuni articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici» ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate al Commissario;
Visto l'atto di attivazione trasmesso ad Invitalia con nota prot. 204 del 28 marzo 2025 per la procedura di gara aperta, finalizzata all' affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di fattibilita' tecnica ed economica, redazione del Piano economico e finanziario di massima, comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di redazione della relazione geologica, con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per gli interventi di «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» da porre a base di una gara in appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;
Preso atto dell'accettazione dell'atto di attivazione trasmesso da Invitalia il 31 marzo 2025, acquisita in data 1° aprile 2025 con protocollo n. 211;
Richiamato il protocollo di legalita' «Carlo Alberto Dalla Chiesa», stipulato il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'interno, l'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici - ANAC, la Regione Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S.;
Richiamato il «Patto di integrita'», da stipulare tra il Commissario e l'aggiudicatario in esito alla procedura di gara, che deve costituire parte del contratto;
Richiamato il «Protocollo di vigilanza collaborativa sulle procedure di gara per la realizzazione nella Regione Siciliana di un termovalorizzatore nel Comune di Palermo e di un termovalorizzatore nel Comune di Catania» (di seguito, «Protocollo di vigilanza»), sottoscritto il 14 marzo 2025 tra l'ANAC, il Commissario e Invitalia;
Richiamato il protocollo di legalita' per la progettazione e realizzazione del termovalorizzatore di Palermo sottoscritto tra la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Palermo e il Commissario straordinario, sottoscritto il 14 aprile 2025;
Richiamato il protocollo di legalita' per la progettazione e realizzazione del termovalorizzatore di Catania sottoscritto tra la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Catania e il Commissario straordinario, sottoscritto il 14 aprile 2025;
Visto il decreto del Commissario del 15 aprile 2025 n. 7 con il quale e' stato dato avvio alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi di: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione termovalorizzatore di Catania» CUP: G62F24000080001»;
Visto il decreto del Commissario del 6 maggio 2025 n. 8 «Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Progettazione di fattibilita' tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi di: "Realizzazione termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001» - AVVIO della procedura di GARA presa d'atto osservazioni ANAC e modifica Schema di contratto e Capitolato d'oneri»;
Vista la «Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Progettazione di fattibilita' tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi di: "Realizzazione termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001» pubblicata sulla Gazzetta europea del 8 maggio 2025 ed in pari data sul sito INGATE di Invitalia;
Considerata la necessita' di affidare nel piu' breve tempo possibile il servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilita' tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001»;
Considerato di dovere procedere, a tal fine, con ordinanza in deroga ad alcune disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo di rispettare il cronoprogramma dell'appalto e assicurare, in via d'urgenza, il completamento della rete impiantistica integrata cosi' come riportato nel citato decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
Visto il comma 1 dell'art. 58 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone «Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimita', gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformita' alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.»;
Considerato che la verifica afferisce alla progettazione di due termovalorizzatori con caratteristiche impiantistiche e funzionali analoghe, e che si intende, in analogia a quanto gia' disposto per l'affidamento dei servizi di progettazione, ottimizzare l'esecuzione delle prestazioni di verifica dei PFTE e dei progetti esecutivi nonche' perseguire il principio del risultato con tempestivita', ai sensi dell'art. 1 comma 1 del codice dei contratti, finalita' che potrebbero risultare compromesse in caso di affidamento della verifica della progettazione dei due impianti a due differenti soggetti;
Ritenuto pertanto di derogare al comma 1 dell'art. 58 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni e non suddividere in lotti l'affidamento del Servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilita' tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001»;
Visto l'art. 38, comma 1, dell'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, che, con specifico riguardo all'affidamento del servizio di verifica della progettazione, dispone:
«I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:
a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (parole sostituite dall'art. 78, comma 1, lettera mm), 1), del decreto legislativo n. 209/2024), di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti servizi;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143;
Visto l'art. 40, comma 1-bis dell'allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone: «Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacita' tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.»;
Considerato che, nell'affidamento del servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilita' tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001» e' necessario garantire la massima partecipazione degli operatori economici, tenuto conto della peculiarita' e dell'importo significativo dei lavori oggetto della categoria di progettazione prevalente, e a tal fine richiedere i soli requisiti di capacita' tecnica e professionale;
Ritenuto di derogare al comma 1 dell'art. 38, dell'allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni e richiedere il requisito di cui all'art. 40, comma 1-bis dell'allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni limitatamente ai requisiti di capacita' tecnica e professionale, che si ritengono comunque qualificanti e, nello specifico, richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati;
Visti il comma 1 ed il comma 3 dell'art. 101 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni che dispongono: «1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:
a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell' impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti e' sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarita' della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarita' che rendono assolutamente incerta l'identita' del concorrente.
3. La stazione appaltante puo' sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico e' tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non puo' essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.»;
Considerato di dover contenere i tempi e accelerare al massimo la procedura di aggiudicazione del Servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilita' tecnico- economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001»;
Ritenuto di derogare al comma 1 e al comma 3 dell'art. 101 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni nelle parti in cui prevedono i termini minimi di cinque giorni per il soccorso istruttorio riducendoli fino a tre giorni, salvo i casi in cui, ad avviso della Stazione appaltante, la documentazione da produrre richieda maggior tempo;
Visto il comma 5 dell'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all' interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che e' immediatamente efficace.»;
Considerato, sempre al fine del contenimento dei tempi e nell'ottica della massima accelerazione della procedura, di dover aggiudicare il servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilita' tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001», in attesa delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo al miglior offerente;
Ritenuto di derogare al comma 5 dell'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni e di disporre l'aggiudicazione a seguito dell'avvio delle verifiche del possesso dei requisiti in capo al migliore offerente e in pendenza delle stesse; aggiudicazione che, pertanto, sara' immediatamente efficace e sottoposta a condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche effettuate;
Visti i commi 8 e 9 dell'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispongono «8. l'esecuzione del contratto puo' essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione e' sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9. 9. L'esecuzione d'urgenza e' effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all' interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.»;
Considerato di dover dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto del servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilita' tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001» nel piu' breve tempo possibile, cio' al fine del contenimento dei tempi e di assicurare il rispetto del cronoprogramma dell'appalto;
Ritenuto di derogare ai commi 8 e 9 dell'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni e di consentire all'esecuzione anticipata del contratto, anche prima della sua stipula e anche in pendenza dello svolgimento delle verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario;
Visto l'importo dei lavori oggetto dei servizi di verifica pari a complessivi euro 596.368.000,00 (euro cinquecentonovantaseimilioni- trecentosessantottomila/00), di cui euro 298.184.000,00 (euro duecentonovantottomilionicentottantaquattromila/00) per ogni Inter- vento TMV. L'importo stimato dell'appalto e' di euro 7.190.929,82 (euro settemilionicentonovantamilanovecentoventinove/83), oltre IVA e oneri di legge se dovuti;
Visto il comma 15-bis dell'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone «In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalita' dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'art. 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonche' delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 5;
b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara puo' essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'art. 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.»;
Considerato di voler assicurare una maggiore concorrenzialita' del Servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilita' tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001», anche nel rispetto della normativa comunitaria, e tenuto conto della congruita' dell'importo a base di gara che si ritiene remunerativo consentire l'effettuazione del ribasso sull'intero importo a base di gara;
Ritenuto di derogare al comma 15-bis dell'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, e di consentire quindi l'effettuazione del ribasso sull'intero importo a base di gara;

Ordina:

Art. 1

Deroghe al codice dei contratti pubblici

1. In ragione di quanto esposto in preambolo e con i poteri di cui al comma 4 dell'art. 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11, cosi' come modificato dall'art. 10, comma 13-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate, relativamente agli interventi «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» C.U.P.: G72F24000150001 e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» C.U.P.: G62F24000080001, disporre la deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici»:
a) il comma 1 dell'art. 58 del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui obbliga alla suddivisione in lotti ed, al contrario, individuare un unico lotto per il servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilita' tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001» dei due interventi da affidare ad un unico operatore economico;
b) il comma 1 dell'art. 38, dell'allegato I.7, del codice dei contratti pubblici, non richiedendo requisiti di cui al medesimo articolo nell'affidamento del Servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilita' tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001» ma, il requisito di cui all'art. 40, comma 1-bis dell'allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni per i servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, limitatamente ai requisiti di capacita' tecnica e professionale;
c) il comma 1 ed il comma 3 dell'art. 101 del codice dei contratti pubblici, nelle parti in cui prevedono i termini minimi di cinque giorni per il soccorso istruttorio riducendoli fino a tre giorni, salvo i casi in cui, ad avviso della stazione appaltante, la documentazione da produrre richieda maggior tempo, nell'affidamento del servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilita' tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001»;
d) il comma 5 dell'art. 17 del codice dei contratti pubblici e disporre l'aggiudicazione del servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilita' tecnico- economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001», a seguito dell'avvio delle verifiche del possesso dei requisiti in capo al migliore offerente e in pendenza delle stesse; aggiudicazione che, pertanto, sara' immediatamente efficace e sottoposta a condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche effettuate;
e) i commi 8 e 9 dell'art. 17 del codice dei contratti pubblici e consentire l'esecuzione anticipata del contratto del servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilita' tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001», anche prima della sua stipula e anche in pendenza dello svolgimento delle verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario;
f) il comma 15-bis dell'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consentire l'effettuazione del ribasso sull'intero importo a base di gara del servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilita' tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001».
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza e' immediatamente efficace e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.
2. La presente ordinanza sara' altresi' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana https://commissari.gov.it/rifiutisicilia
3. La presente ordinanza sara' notificata al RUP e ad Invitalia.
4. Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Palermo nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».
Palermo, 4 giugno 2025

Il Commissario straordinario: Schifani