Gazzetta n. 131 del 9 giugno 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2025), convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo
435 del codice penale in materia di delitti con finalita' di
terrorismo e contro l'incolumita' pubblica

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 e' inserito il seguente:
«Art. 270-quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalita' di terrorismo). - Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da due a sei anni»;
b) all'articolo 435 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 270-quinquies.2,
270-bis e 270-quinquies del codice penale:
«Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro
sottoposti a sequestro). - Chiunque sottrae, distrugge,
disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a
sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con
finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e'
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa
da euro 3.000 a euro 15.000.»
«Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di
terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza,
dirige o finanzia associazioni che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la
reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con
la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di
terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono
rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un
organismo internazionale.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.»
«Art. 270-quinquies (Addestramento ad attivita' con
finalita' di terrorismo anche internazionale). - Chiunque,
al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra
o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o
sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di
altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o
pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di
servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo,
anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o
un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da
cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei
confronti della persona addestrata, nonche' della persona
che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni
per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone
in essere comportamenti univocamente finalizzati alla
commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate
se il fatto di chi addestra o istruisce e' commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18
aprile 1975, n. 110 recante: «Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi»:
«Art. 1 (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni
da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di
pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o
regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di
ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di
offesa, sono o possono essere destinate al moderno
armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego
bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di
esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i
congegni bellici micidiali di qualunque natura, le
bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma
dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non
rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo
stesso munizionamento delle armi da guerra o sono
predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione
del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche
o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti
della legge penale sono, altresi', considerate armi tipo
guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo
1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 527.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi
bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al
caricamento delle armi da guerra. Le munizioni di calibro
9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello
Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura
idonea a individuarne la specifica destinazione.»
- Si riporta l'articolo 435 del codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 435 (Fabbricazione o detenzione di materie
esplodenti). - Chiunque, al fine di attentare alla pubblica
incolumita', fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre
materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o
infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione
o alla fabbricazione di esse, e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo
comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza
materiale contenente istruzioni sulla preparazione o
sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo
comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il
compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al
presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni, e' punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni.».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.
132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di
noleggio di autoveicoli per finalita' di prevenzione del terrorismo

1. All'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «prevenzione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonche' per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» e dopo le parole: «30 aprile 1992, n. 285» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprieta' e ai contratti di subnoleggio»;
2) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «prevenzione e repressione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravita'».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17 del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132
recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Prescrizioni in materia di contratto di
noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di
particolare gravita'). - 1. Per le finalita' di prevenzione
del terrorismo nonche' per la prevenzione dei reati di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481,
comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal
Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge
1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel
documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il
noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' i dati
identificativi del veicolo, con particolare riferimento al
numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti
mutamenti della proprieta' e ai contratti di subnoleggio.
La comunicazione e' effettuata contestualmente alla stipula
del contratto di noleggio e comunque con un congruo
anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i
contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di
mobilita' condivisa, e in particolare il car sharing, al
fine di non comprometterne la facilita' di utilizzo. Il
contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi o
l'ammenda fino a euro 206.
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto
automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con
quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti
dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita' di pubblica
sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle
vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di
prevenzione e repressione del terrorismo, nonche' dei reati
di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale. Nel caso in cui dal raffronto emergano
situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui
al comma l, il predetto Centro provvede ad inviare una
segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze
di polizia per le conseguenti iniziative di controllo,
anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono
conservati per un periodo di tempo non superiore a sette
giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono
effettuate le comunicazioni previste dal comma 1, nonche'
di conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni
dalla richiesta, decorsi i quali il decreto puo' essere
comunque emanato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma-3 bis,
del codice di procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - Omissis.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di
commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12,
commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 517-quater,600, 601, 602, 416-bis, 416-ter,
452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni
nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di
cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli
11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le
funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente .
Omissis.»
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in
materia di documentazione antimafia

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 85, comma 2:
1) all'alinea, le parole: «consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete»;
2) dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
«h-bis) per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti, e, ove presente, all'organo comune»;
b) dopo l'articolo 94 e' inserito il seguente:
«Art. 94.1 (Limitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali). - 1. Ferma restando la competenza esclusiva del giudice, di cui all'articolo 67, comma 5, il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, puo' escludere uno o piu' divieti e decadenze previsti all'articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia. L'esclusione disposta ai sensi del presente comma ha durata annuale, prorogabile ove permangano i presupposti accertati.
2. La mancanza dei mezzi di sostentamento di cui al comma 1 e' accertata, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 90.
3. Il prefetto, quando dispone l'esclusione dei divieti e delle decadenze di cui al comma 1 del presente articolo, puo' prescrivere all'interessato l'osservanza di una o piu' delle misure di cui all'articolo 94-bis, commi 1 e 2, in quanto compatibili. In tal caso, si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo articolo 94-bis.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 67, comma 8.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 85, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante:
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 85 (Soggetti sottoposti alla verifica
antimafia). - Omissis.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di
associazioni, imprese, societa', consorzi, raggruppamenti
temporanei di imprese e contratti di rete, deve riferirsi,
oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale
rappresentanza;
b) per le societa' di capitali, anche consortili ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per i
consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione
II, del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
societa' consortili detenga, anche indirettamente, una
partecipazione pari almeno al 5 per cento;
c) per le societa' di capitali, anche al socio di
maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari
o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa'
con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del
codice civile e per i gruppi europei di interesse
economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli
imprenditori o societa' consorziate;
e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a
tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci
accomandatari;
g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del
codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente
nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle
imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede
all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere
precedenti;
h-bis) per i contratti di rete, alle imprese aderenti
al contratto, secondo le modalita' indicate nelle lettere
precedenti, e, ove presente, all'organo comune;
i) per le societa' personali ai soci persone
fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano
socie.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 94, 67, 90 e
94-bis, del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159:
«Art. 94 (Effetti delle informazioni del prefetto). -
1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84,
comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle societa' o
imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83,
commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non
possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o
subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque
consentire le concessioni e le erogazioni.
2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione
interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di
lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92,
comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto
indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, ed all'articolo 91 comma 6, siano accertati
successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al
comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o
recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore
delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilita' conseguite.
3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma
precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di
ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi
ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse
pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia
sostituibile in tempi rapidi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano
anche nel caso in cui emergano elementi relativi a
tentativi di infiltrazione.»
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1.
Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire
lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo
68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con
la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche'
nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del
codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.»
«Art. 90 (Competenza al rilascio dell'informazione
antimafia). - 1. L'informazione antimafia e' conseguita
mediante consultazione della banca dati nazionale unica da
parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1,
debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo
92, commi 2 e 3.
2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3,
l'informazione antimafia e' rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone
fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono
o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia
in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui
all'articolo 2508 del codice civile;
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti
richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede
per le societa' costituite all'estero, prive di una sede
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato.
3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia
le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati
nazionale unica di cui al capo V.»
«Art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione
collaborativa applicabili in caso di agevolazione
occasionale). - 1. Il prefetto, quando accerta che i
tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a
situazioni di agevolazione occasionale, prescrive
all'impresa, societa' o associazione interessata, con
provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una
o piu' delle seguenti misure:
a) adottare ed efficacemente attuare misure
organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a
rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;
b) comunicare al gruppo interforze istituito presso
la prefettura competente per il luogo di sede legale o di
residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli
atti di disposizione, di acquisto o di pagamento
effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi
professionali conferiti, di amministrazione o di gestione
fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o
di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il
predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della
persona o al patrimonio e al volume di affari dell'impresa;
c) per le societa' di capitali o di persone,
comunicare al gruppo interforze i finanziamenti, in
qualsiasi forma, eventualmente erogati da parte dei soci o
di terzi;
d) comunicare al gruppo interforze i contratti di
associazione in partecipazione stipulati;
e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in
via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione
di cui alla lettera b), nonche' per i finanziamenti di cui
alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti
dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n.
136, le modalita' indicate nella stessa norma.
2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al
comma 1, puo' nominare, anche d'ufficio, uno o piu'
esperti, in numero comunque non superiore a tre,
individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis,
con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate
all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa.
Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso,
determinato con il decreto di nomina, non superiore al 50
per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al
pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa,
societa' o associazione.
3. Le misure di cui al presente articolo cessano di
essere applicate se il tribunale dispone il controllo
giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera
b). Del periodo di loro esecuzione puo' tenersi conto ai
fini della determinazione della durata del controllo
giudiziario.
4. Alla scadenza del termine di durata delle misure
di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti,
sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze,
il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di
altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia
un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le
conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia.
5. Le misure di cui al presente articolo sono
annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui
all'articolo 96, a cui e' precluso l'accesso ai soggetti
privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla
cancelleria del tribunale competente per l'applicazione
delle misure di prevenzione.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale

1. All'articolo 3, comma 6-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «il questore puo' proporre» sono inserite le seguenti: «al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o» e dopo le parole: «al tribunale per i minorenni,» sono inserite le seguenti: «nei casi di cui al comma 3-bis».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Avviso orale). - 1. Il questore nella cui
provincia la persona dimora puo' avvisare oralmente i
soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro
carico, indicando i motivi che li giustificano.
2. Il questore invita la persona a tenere una
condotta conforme alla legge e redige il processo verbale
dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
3. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo'
in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che
provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto
termine senza che il questore abbia provveduto, la
richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso
ricorso gerarchico al prefetto.
3-bis. L'avviso orale puo' essere rivolto anche ai
soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il
quattordicesimo anno di eta'. Ai fini dell'avviso orale, il
questore convoca il minore, unitamente ad almeno un
genitore o ad altra persona esercente la responsabilita'
genitoriale. Il provvedimento e' comunicato al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso
orale di cui al presente comma cessano comunque al
compimento della maggiore eta'.
4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono
le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, puo' imporre alle
persone che risultino definitivamente condannate per
delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare,
in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione
radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e
accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di
trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la
potenza o la capacita' offensiva, ovvero comunque
predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia,
armi a modesta capacita' offensiva, riproduzioni di armi di
qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi,
altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di
nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad
arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di
qualsiasi tipo, nonche' sostanze infiammabili e altri mezzi
comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,
nonche' programmi informatici ed altri strumenti di
cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.
5. Il questore puo', altresi', imporre il divieto di
cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della
sorveglianza speciale, quando la persona risulti
definitivamente condannata per delitto non colposo.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei
confronti di un maggiorenne e' opponibile davanti al
tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al
comma 4 adottato nei confronti di un minorenne e'
opponibile davanti al tribunale per i minorenni.
6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il
soggetto al quale e' notificato l'avviso orale risulta
condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o
piu' delitti contro la persona o il patrimonio ovvero
inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il
questore puo' proporre al tribunale in composizione
monocratica, nei casi di cui al comma 1, o al tribunale per
i minorenni nei casi di cui al comma 3-bis l'applicazione
del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme
o servizi informatici e telematici specificamente indicati
nonche' del divieto di possedere o di utilizzare telefoni
cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e
voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione
radiotrasmittente, quando il suo utilizzo e' servito per la
realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno
determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente
viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e
data notizia della facolta' di presentare, personalmente o
a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice
competente per l'applicazione del divieto.
6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero,
provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal
deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto
e' disposto per una durata non superiore a due anni, con
l'individuazione di modalita' applicative compatibili con
le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del
destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della
proposta di cui al comma 6-bis, e' fatto comunque salvo
l'avviso orale emesso dal questore.
6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter e'
proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione del decreto.»
 
Art. 5
Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008,
n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della
criminalita' organizzata

1. Il comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, e' sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, gia' dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;
b) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-quinquies del
decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186
recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e
accertamento di reati, di contrasto alla criminalita'
organizzata e all'immigrazione clandestina», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2-quinquies (Limiti alla concessione dei
benefici di legge ai superstiti della vittima della
criminalita' organizzata). - 1. Ferme restando le
condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, i benefici previsti per i superstiti sono
concessi a condizione che:
a) il beneficiario risulti essere del tutto
estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero
risulti, al tempo dell'evento, gia' dissociato dagli
ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;
b) il beneficiario non risulti coniuge, convivente,
parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui
confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o
sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un
procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo
risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto
definitivamente le relazioni familiari e affettive e i
rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti
ovvero non avesse attuali rapporti di concreta
frequentazione con i medesimi.
2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni
previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione
delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle
somme gia' corrisposte.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 recante: «Norme a favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata»:
«Art 4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai
componenti la famiglia di colui che perda la vita per
effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello
svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1
e' corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso
di concorso di piu' soggetti, di euro 200.000, secondo
l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto
1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4
dicembre 1981, n. 720.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta
altresi' a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da
rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico
della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti
l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono
all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6
della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le
sorelle conviventi a carico.»
- Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
v. nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 51 del codice di procedura
penale, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.»
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di
speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di
giustizia

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, l'utilizzazione del documento di copertura puo' essere consentita anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale o che fruiscano della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16-nonies del presente decreto. Quando si rende necessario, nell'ambito dei compiti affidati al Servizio centrale di protezione ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto, compiere particolari atti o svolgere specifiche attivita' di natura riservata, per il perseguimento delle finalita' di cui al primo periodo e per la funzionalita', la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di protezione, sono consentiti al predetto Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonche' la creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario. Per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identita' fiscali di cui al terzo periodo, il Servizio centrale di protezione si avvale della collaborazione delle autorita' e degli altri soggetti competenti.»;
b) al comma 11:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'autorizzazione alla creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario, di cui al comma 10 e' data dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con facolta' di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed e' diretta alle autorita' e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario.»;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Presso il Servizio centrale di protezione sono tenuti un registro riservato, attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento, e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario.».
2. All'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' la creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare il conseguimento delle finalita' di cui all'alinea e per garantire la funzionalita', la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di tutela».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8 recante: «Nuove norme in materia di sequestri di
persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di
protezione e adozione di provvedimenti provvisori). - 1.
Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di
protezione, la commissione centrale di cui all'articolo 10,
comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti,
purche' siano presenti alla seduta almeno cinque di questi.
In caso di parita' prevale il voto del presidente. Quando
risultano situazioni di particolare gravita' e vi e'
richiesta dell'autorita' legittimata a formulare la
proposta la commissione delibera, anche senza formalita' e
comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta,
un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove
necessario, informazioni dal Servizio centrale di
protezione di cui all'articolo 14 o per il tramite di esso.
La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui
all'articolo 11, comma 7, la indicazione quantomeno
sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha
manifestato la volonta' di collaborare e dei motivi per i
quali la collaborazione e' ritenuta attendibile e di
notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da
cui risultano la particolare gravita' del pericolo e
l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la
commissione delibera il piano provvisorio di protezione
cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni,
l'autorita' legittimata a formulare la proposta di cui
all'articolo 11 non ha provveduto a trasmetterla e la
commissione non ha deliberato sull'applicazione delle
speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme
e modalita' del procedimento. Il presidente della
commissione puo' disporre la prosecuzione del piano
provvisorio di protezione per il tempo strettamente
necessario a consentire l'esame della proposta da parte
della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di
eccezionale urgenza che non consentono di attendere la
deliberazione della commissione e fino a che tale
deliberazione non interviene, su motivata richiesta della
competente autorita' provinciale di pubblica sicurezza, il
Capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza puo' autorizzare detta autorita' ad avvalersi
degli specifici stanziamenti previsti dall'articolo 17
specificandone contenuti e destinazione. Allo scopo,
l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza puo'
avvalersi del Servizio centrale di protezione. Nei casi in
cui e' applicato il piano provvisorio di protezione, il
presidente della commissione puo' richiedere al Servizio
centrale di protezione una relazione riguardante la
idoneita' dei soggetti a sottostare agli impegni indicati
nell'articolo 12.
2. Per stabilire se sia necessario applicare taluna
delle misure di protezione e, in caso positivo, per
individuare quale di esse sia idonea in concreto, la
commissione centrale puo' acquisire specifiche e
dettagliate indicazioni sulle misure di prevenzione o di
tutela gia' adottate o adottabili dall'autorita' di
pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da
altri organi, nonche' ogni ulteriore elemento eventualmente
occorrente per definire la gravita' e l'attualita' del
pericolo in relazione alle caratteristiche delle condotte
di collaborazione.
3. Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza
dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di
protezione, la commissione centrale puo' procedere anche
all'audizione delle autorita' che hanno formulato la
proposta o il parere e di altri organi giudiziari,
investigativi e di sicurezza; puo' inoltre utilizzare gli
atti trasmessi dall'autorita' giudiziaria ai sensi
dell'articolo 118 del codice di procedura penale.
4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione
previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione
che la commissione centrale puo' applicare nei casi in cui
non provvede mediante la definizione di uno speciale
programma e' stabilito nei decreti previsti dall'articolo
17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di
protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre
che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a
cura degli organi di polizia territorialmente competenti,
dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza,
dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti
in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione
di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il
reinserimento sociale nonche' dal ricorso, nel rispetto
delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalita'
particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di
traduzioni e piantonamenti.
5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione
centrale delibera la applicazione delle misure di
protezione mediante la definizione di uno speciale
programma, questo e' formulato secondo criteri che tengono
specifico conto delle situazioni concretamente prospettate
e puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma
4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi
protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione
e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di
assistenza personale ed economica, cambiamento delle
generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993,
n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire
il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre
persone sottoposte a protezione oltre che misure
straordinarie eventualmente necessarie.
6. Le misure di assistenza economica indicate nel
comma 5 comprendono, in specie, sempreche' a tutte o ad
alcune non possa direttamente provvedere il soggetto
sottoposto al programma di protezione, la sistemazione
alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per
esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle
strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e
l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilita' di
svolgere attivita' lavorativa. La misura dell'assegno di
mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico
prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione
centrale e non puo' superare un ammontare di cinque volte
l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo'
essere annualmente modificato in misura pari alle
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT.
L'assegno di mantenimento puo' essere integrato dalla
commissione con provvedimento motivato solo quando
ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze
di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela
del soggetto sottoposto al programma di protezione,
eventualmente sentiti l'autorita' che ha formulato la
proposta, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo o i procuratori generali interessati a norma
dell'articolo 11. Il provvedimento e' acquisito dal giudice
del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a
cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del
collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della
difesa dei soggetti di cui al periodo precedente,
acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle
spese sostenute per la persona sottoposta al programma di
protezione.
7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il
Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei
soggetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute
nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti
sottoposti a programma di protezione e, garantendo la
riservatezza dei singoli soggetti interessati, specifica
anche l'ammontare delle integrazioni dell'assegno di
mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze che le
hanno motivate.
8. Ai fini del reinserimento sociale dei
collaboratori e delle altre persone sottoposte a
protezione, e' garantita la conservazione del posto di
lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio
secondo le forme e le modalita' che, assicurando la
riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono
specificate in apposito decreto emanato dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si
provvede per la definizione di specifiche misure di
assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori
compresi nelle speciali misure di protezione.
9. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare con
provvedimento motivato i soggetti di cui al comma 2
dell'articolo 16-quater ad incontrarsi tra loro quando
ricorrono apprezzabili esigenze inerenti alla vita
familiare.
10. Al fine di garantire la sicurezza, la
riservatezza e il reinserimento sociale delle persone
sottoposte a speciale programma di protezione a norma del
comma 5 e che non sono detenute o internate e' consentita
l'utilizzazione di un documento di copertura. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo, l'utilizzazione
del documento di copertura puo' essere consentita anche ai
collaboratori e ai rispettivi familiari che siano
sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari
di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale o
che fruiscano della detenzione domiciliare ai sensi
dell'articolo 16-nonies del presente decreto. Quando si
rende necessario, nell'ambito dei compiti affidati al
Servizio centrale di protezione ai sensi dell'articolo 14
del presente decreto, compiere particolari atti o svolgere
specifiche attivita' di natura riservata, per il
perseguimento delle finalita' di cui al primo periodo e per
la funzionalita', la riservatezza e la sicurezza
dell'applicazione delle speciali misure di protezione, sono
consentiti al predetto Servizio centrale di protezione
l'utilizzazione di documenti di copertura nonche' la
creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo
societario. Per l'utilizzazione dei documenti e la
creazione delle identita' fiscali di cui al terzo periodo,
il Servizio centrale di protezione si avvale della
collaborazione delle autorita' e degli altri soggetti
competenti.
11. L'autorizzazione al rilascio del documento di
copertura indicato nel comma 10 e' data dal Servizio
centrale di protezione di cui all'articolo 14 il quale
chiede alle autorita' competenti al rilascio, che non
possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di
procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli
ulteriori adempimenti eventualmente necessari.
L'autorizzazione alla creazione di identita' fiscali di
copertura, anche di tipo societario, di cui al comma 10 e'
data dal Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, con facolta' di delega a uno dei vice
direttori generali del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, ed e' diretta alle
autorita' e agli altri soggetti competenti, che non possono
opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle
registrazioni e porre in essere ogni adempimento
necessario. Si applicano le previsioni in tema di esonero
da responsabilita' di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio
centrale di protezione sono tenuti un registro riservato,
attestante i tempi, le procedure e i motivi
dell'autorizzazione al rilascio del documento, e ogni altra
documentazione relativa alla creazione di identita' fiscali
di copertura, anche di tipo societario.
12. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza,
il procuratore della Repubblica o il giudice possono
autorizzare il soggetto interrogato o esaminato a eleggere
domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di
polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o
notificazioni.
13. Quando la proposta o la richiesta per
l'ammissione a speciali forme di protezione e' formulata
nei confronti di soggetti detenuti o internati, il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede ad
assegnare i soggetti medesimi a istituti o sezioni di
istituto che garantiscano le specifiche esigenze di
sicurezza. Allo stesso modo il Dipartimento provvede in
vista della formulazione della proposta e su richiesta del
procuratore della Repubblica che ha raccolto o si appresta
a raccogliere le dichiarazioni di collaborazione o il
verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione
previsto dall'articolo 16-quater.
14. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia e'
assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato
anche con le specifiche modalita' di cui al decreto
previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, e procurando che lo
stesso sia sottoposto a misure di trattamento
penitenziario, specie organizzative, dirette ad impedirne
l'incontro con altre persone che gia' risultano collaborare
con la giustizia e dirette ad assicurare che la genuinita'
delle dichiarazioni non possa essere compromessa. E' fatto
divieto, durante la redazione dei verbali e comunque almeno
fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti
della collaborazione, di sottoporre la persona che rende le
dichiarazioni ai colloqui investigativi di cui all'articolo
18-bis, commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni. E' fatto altresi' divieto, alla
persona medesima e per lo stesso periodo, di avere
corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica,
nonche' di incontrare altre persone che collaborano con la
giustizia, salvo autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
per finalita' connesse ad esigenze di protezione ovvero
quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita
familiare.
15. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma
14 comporta l'inutilizzabilita' in dibattimento, salvi i
casi di irripetibilita' dell'atto, delle dichiarazioni rese
al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria
successivamente alla data in cui si e' verificata la
violazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 284 del codice di
procedura penale:
«Art 284 (Arresti domiciliari). - 1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
ove istituita, da una casa famiglia protetta.
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti
domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie
esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari
non puo' essere eseguita presso un immobile occupato
abusivamente.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in
situazione di assoluta indigenza, il giudice puo'
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per
provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita' lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni
momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera
in stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli
arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il
quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base
di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita' e
che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con
tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu'
rapide le relative notizie.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16-nonies e 14, del
citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:
«Art. 16-nonies (Benefici penitenziari). - 1. Nei
confronti delle persone condannate per un delitto commesso
per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, o all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del
codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche
dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione
che consentono la concessione delle circostanze attenuanti
previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la
liberazione condizionale, la concessione dei permessi
premio e l'ammissione alla misura della detenzione
domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono
disposte su proposta ovvero sentito il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Nella proposta o nel parere il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile
informazione sulle caratteristiche della collaborazione
prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di
sorveglianza, allega alla proposta o al parere copia del
verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e,
se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di
protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
3. La proposta o il parere indicati nel comma 2
contengono inoltre la valutazione della condotta e della
pericolosita' sociale del condannato e precisano in specie
se questi si e' mai rifiutato di sottoporsi a
interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel
corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua
collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi
rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche
con riferimento alla attualita' dei collegamenti con la
criminalita' organizzata o eversiva.
4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei
commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza,
se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1,
avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre
che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali
da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalita' organizzata o eversiva, adotta il
provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle
vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai
limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e
agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento e'
specificamente motivato nei casi in cui le autorita'
indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso
parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti
di pena possono essere adottati soltanto se, entro il
termine prescritto dall'articolo 16-quater e' stato redatto
il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione
previsto dal medesimo articolo 16-quater e, salvo che non
si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione
di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si
tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di
almeno dieci anni di pena.
5. Se la collaborazione prestata dopo la condanna
riguarda fatti diversi da quelli per i quali e' intervenuta
la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1 possono
essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo
dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente
i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i
requisiti di cui all'articolo 9, comma 3.
6. Le modalita' di attuazione dei provvedimenti
indicati nel comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che
provvedono alla tutela o alla protezione dei soggetti
interessati e possono essere tali organi a provvedere alle
notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle
disposizioni del tribunale o del magistrato di
sorveglianza.
7. La modifica o la revoca dei provvedimenti e'
disposta d'ufficio ovvero su proposta o parere delle
autorita' indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il
magistrato di sorveglianza puo' disporre con decreto
motivato la sospensione cautelativa dei provvedimenti. La
sospensione cessa di avere efficacia se, trattandosi di
provvedimento di competenza del tribunale di sorveglianza,
questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione
degli atti. Ai fini della modifica, della revoca o della
sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono
specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto
interessato che, a norma degli articoli 13-quater e
16-septies, possono comportare la modifica o la revoca
delle speciali misure di protezione ovvero la revisione
delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti
in materia di collaborazione.
8. Quando i provvedimenti di liberazione
condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di
concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna
delle misure alternative alla detenzione previste dal
Titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, sono adottati nei confronti di
persona sottoposta a speciali misure di protezione, la
competenza appartiene al tribunale o al magistrato di
sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto
il domicilio a norma dell'articolo 12, comma 3-bis, del
presente decreto".
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle
persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che
abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di
collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9,
comma 3.»
«Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla
attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive
del programma speciale di protezione deliberato dalla
commissione centrale provvede il Servizio centrale di
protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi,
anche in deroga alle norme vigenti, sentite le
amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di
protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di
personale e strutture differenti e autonome, in modo da
assicurare la trattazione separata delle posizioni dei
collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia.
1-bis. All'attuazione del presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta l'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018,
n. 6 recante: «Disposizioni per la protezione dei testimoni
di giustizia», come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Misure di tutela). - 1. Al fine di
assicurare l'incolumita' dei testimoni di giustizia e degli
altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate
speciali misure di tutela che, secondo la gravita' e
l'attualita' del pericolo, possono prevedere:
a) la predisposizione di misure di vigilanza e
protezione;
b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di
sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le
aziende di pertinenza dei protetti;
c) l'adozione delle misure necessarie per gli
spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da
quello di residenza;
d) il trasferimento in luoghi protetti;
e) speciali modalita' di tenuta della
documentazione e delle comunicazioni al servizio
informatico;
f) l'utilizzazione di documenti di copertura
nonche' la creazione di identita' fiscali di copertura,
anche di tipo societario, necessari per assicurare il
conseguimento delle finalita' di cui all'alinea e per
garantire la funzionalita', la riservatezza e la sicurezza
dell'applicazione delle speciali misure di tutela;
g) il cambiamento delle generalita' ai sensi del
decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza
anche in atti della pubblica amministrazione;
h) ogni altra misura straordinaria, anche di
carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto
delle direttive generali impartite dal Capo della polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza.».
 
Art. 7
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di
applicazione delle misure di prevenzione personali nonche' di
amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1,
comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) all'articolo 36:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nella relazione di cui al comma 1, l'amministratore giudiziario illustra altresi' in dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili, evidenziando, in particolare, la sussistenza di eventuali abusi nonche' i possibili impieghi dei cespiti in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali, anche ai fini delle valutazioni preordinate alla destinazione dei beni. A tale scopo l'amministratore giudiziario formula, se necessario, apposita istanza ai competenti uffici comunali, che la riscontrano entro quarantacinque giorni dalla richiesta dando comunicazione dell'eventuale sussistenza di abusi e della natura degli stessi.
Qualora la verifica risulti di particolare complessita' o si renda necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni o di enti terzi, i competenti uffici comunali forniscono all'amministratore giudiziario, entro il predetto termine di quarantacinque giorni, le risultanze dei primi accertamenti e le informazioni in merito alle ulteriori attivita' avviate e, successivamente, sono tenuti a comunicare gli esiti del procedimento.»;
2) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'amministratore giudiziario, proseguendo, se necessario, l'interlocuzione con i competenti uffici comunali sino al termine del procedimento di verifica di cui al comma 2-bis, assicura comunque il completamento delle verifiche tecnico-urbanistiche anche dopo l'avvenuto deposito della relazione, provvedendo a comunicare i relativi esiti»;
c) all'articolo 38, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia. Dall'attuazione del regolamento di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
d) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, e' accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento e il bene non e' acquisito al patrimonio dell'Erario. L'area di sedime e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. Si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici»;
e) all'articolo 41:
1) dopo il comma 1-octies e' inserito il seguente:
«1-novies. Nei casi di approvazione del programma di prosecuzione ai sensi del comma 1-sexies, il tribunale verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle prospettive di cui al secondo periodo del medesimo comma 1-sexies»;
2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nei casi di imprese mancanti di concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' e prive di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale ne da' comunicazione all'ufficio del registro delle imprese, che dispone la loro cancellazione entro sessanta giorni dalla comunicazione»;
f) all'articolo 44, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. L'Agenzia, dopo il decreto di confisca della Corte di appello, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, previo nulla osta del giudice delegato»;
g) all'articolo 45-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Dopo la definitivita' del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca ne' coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. I relativi contratti sono risolti di diritto»;
h) all'articolo 48, dopo il comma 15-quater e' inserito il seguente:
«15-quater.1. Qualora nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi al giudice delegato competente, che avvia il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-bis, del presente codice»;
i) all'articolo 51-bis:
1) al comma 1, le parole: «al deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «a quello della loro esecuzione»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione»;
l) all'articolo 54, comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «disponibili» sono inserite le seguenti: «nel patrimonio aziendale».
2. Alla lettera c) del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 10, 36, 38, 40, 41, 44,
45-bis, 48, 51-bis e 54 del citato decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, come modificati dalla presente
legge:
«Art 10 (Impugnazioni). - 1. Il procuratore della
Repubblica, il procuratore generale presso la corte di
appello e l'interessato e il suo difensore hanno facolta'
di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il
merito.
1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza
ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore
generale presso la corte di appello competente per il
giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di
primo grado, il procuratore della Repubblica forma un
fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi
investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo
la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto
fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle
parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore
generale
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere
proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento. La corte d'appello provvede, con decreto
motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del
ricorso. L'udienza si svolge senza la presenza del
pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si
svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia
richiesta.
2-bis. La corte di appello annulla il decreto di
primo grado qualora riconosca che il tribunale era
incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata
riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la
trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica
competente; la declaratoria di incompetenza non produce
l'inefficacia degli elementi gia' acquisiti. Si applica
l'articolo 7, comma 10-quater, primo periodo.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti
non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia
stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato,
la corte di appello pone a carico della parte privata che
ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese
processuali.
3. Avverso il decreto della corte d'appello, e'
ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da
parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo
difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione
provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal
ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano
le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano le
ipotesi ivi previste.
4. Salvo quando e' stabilito nel presente decreto,
per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si
osservano in quanto applicabili, le norme del codice di
procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione
dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di
sicurezza.»
«Art. 36 (Relazione dell'amministratore giudiziario).
- 1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice
delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione
particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione
contiene:
a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei
singoli beni ovvero delle singole aziende, nonche' i
provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni
sequestrati;
b) il presumibile valore di mercato dei beni quale
stimato dall'amministratore stesso;
c) gli eventuali diritti di terzi sui beni
sequestrati;
d) in caso di sequestro di beni organizzati in
azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le
eventuali difformita' tra gli elementi dell'inventario e
quelli delle scritture contabili;
e) l'indicazione delle forme di gestione piu'
idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle
determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi
dell'articolo 41.
2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le
eventuali difformita' tra quanto oggetto della misura e
quanto appreso, nonche' l'esistenza di altri beni che
potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui
l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.
2-bis. Nella relazione di cui al comma 1,
l'amministratore giudiziario illustra altresi' in dettaglio
le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili,
evidenziando, in particolare, la sussistenza di eventuali
abusi nonche' i possibili impieghi dei cespiti in rapporto
ai vigenti strumenti urbanistici generali, anche ai fini
delle valutazioni preordinate alla destinazione dei beni. A
tale scopo l'amministratore giudiziario formula, se
necessario, apposita istanza ai competenti uffici comunali,
che la riscontrano entro quarantacinque giorni dalla
richiesta dando comunicazione dell'eventuale sussistenza di
abusi e della natura degli stessi. Qualora la verifica
risulti di particolare complessita' o si renda necessario
il coinvolgimento di altre amministrazioni o di enti terzi,
i competenti uffici comunali forniscono all'amministratore
giudiziario, entro il predetto termine di quarantacinque
giorni, le risultanze dei primi accertamenti e le
informazioni in merito alle ulteriori attivita' avviate e,
successivamente, sono tenuti a comunicare gli esiti del
procedimento.
3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per
il deposito della relazione puo' essere prorogato dal
giudice delegato per non piu' di novanta giorni.
L'amministratore giudiziario, proseguendo, se necessario,
l'interlocuzione con i competenti uffici comunali sino al
termine del procedimento di verifica di cui al comma 2-bis,
assicura comunque il completamento delle verifiche
tecnico-urbanistiche anche dopo l'avvenuto deposito della
relazione, provvedendo a comunicare i relativi esiti.
Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la
frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica
sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia,
esibendo, ove richiesto, i relativi documenti
giustificativi.
4. La cancelleria da' avviso alle parti del deposito
della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse
possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente
ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano
formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro
venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, se
non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede
all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni
medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli
220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla
conclusione della perizia, la gestione prosegue con le
modalita' stabilite dal giudice delegato.»
«Art. 38 (Compiti dell'Agenzia). - 1. Fino al decreto
di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello
nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attivita'
di ausilio e di supporto all'autorita' giudiziaria, con le
modalita' previste dagli articoli 110, 111 e 112,
proponendo altresi' al tribunale l'adozione di tutti i
provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del
bene in vista della sua destinazione o assegnazione.
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i
provvedimenti di modifica o revoca del sequestro, quelli di
autorizzazione al compimento di atti di amministrazione
straordinaria e i dati, individuati dal regolamento di
attuazione previsto dall'articolo 113, comma 1, lettera c),
indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali. L'Agenzia effettua le comunicazioni
telematiche con l'autorita' giudiziaria attraverso il
proprio sistema informativo, aggiornando dalla data del
provvedimento di confisca di secondo grado i dati necessari
per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma
3-ter, e 41, comma 2-ter.
3. Con il provvedimento di confisca emesso in
giudizio di appello l'amministrazione dei beni e' conferita
all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del
provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la
gestione, di un coadiutore, che puo' essere individuato
nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale,
salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35,
comma 7, o che sussistano altri giusti motivi. Qualora sia
diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore
nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti,
rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35,
commi 2 e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale il
provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha
durata fino alla destinazione del bene, salvo che
intervenga revoca espressa. All'attuazione del presente
comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
della giustizia, e' adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento
recante disposizioni in materia di modalita' di calcolo e
liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia.
Dall'attuazione del regolamento di cui al primo periodo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di
confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello,
provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e
all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale
dinanzi al giudice delegato. Per l'attivita' di
amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il
coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia
provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della
gestione.
5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del
deposito del provvedimento di confisca di secondo grado,
pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni
immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la
richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.
6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorita'
giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di
trasparenza, la rotazione degli incarichi degli
amministratori, la corrispondenza tra i profili
professionali e i beni sequestrati, nonche' la pubblicita'
dei compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con
decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro
della giustizia.
7. Salvo che sia diversamente stabilito, le
disposizioni del presente decreto relative
all'amministratore giudiziario si applicano anche
all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa
attribuite ai sensi del comma 3.»
«Art. 40 (Gestione dei beni sequestrati). - 1. Il
giudice delegato impartisce le direttive generali della
gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi
dell'attivita' di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi
degli articoli 110, 111 e 112.
1-bis. Se nell'ambito dell'accertamento
tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, e'
accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice
delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la
demolizione in danno del soggetto destinatario del
provvedimento e il bene non e' acquisito al patrimonio
dell'Erario. L'area di sedime e' acquisita al patrimonio
indisponibile del comune territorialmente competente. Si
applicano le disposizioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi abusivi
realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di enti
pubblici.
2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti
della persona sottoposta alla procedura e della sua
famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni
ivi previste.
2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma
dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo
periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto
revocabile in ogni momento, dispone il differimento
dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di
confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del
provvedimento, e' tenuto a corrispondere l'indennita'
eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a
sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unita'
immobiliare; e' esclusa ogni azione di regresso. Il
tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la
richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se
precedentemente differito.
3. L'amministratore giudiziario non puo' stare in
giudizio ne' contrarre mutui, stipulare transazioni,
compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare
immobili e compiere altri atti di straordinaria
amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi,
senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
3-bis. L'amministratore giudiziario, con
l'autorizzazione scritta del giudice delegato, puo' locare
o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la
cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in
data non successiva alla pronuncia della confisca
definitiva.
3-ter. L'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su
proposta dell'Agenzia, puo', in via prioritaria, concedere
in comodato i beni immobili ai soggetti indicati
nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla
data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta
del giudice delegato, qualora non si sia gia' provveduto,
dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando,
se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma
2-bis del presente articolo.
3-quater. In caso di beni immobili concessi in
locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data
certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario,
previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere
gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto
alla scadenza naturale.
4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario
compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice
delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro
interessato possono avanzare reclamo, nel termine
perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno
avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro
i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo
127 del codice di procedura penale.
5. In caso di sequestro di beni in comunione
indivisa, l'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione del giudice delegato, puo' chiedere al
giudice civile di essere nominato amministratore della
comunione.
5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in
pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in
custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta
per l'impiego nelle attivita' istituzionali o per esigenze
di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati
all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici
non economici e enti territoriali per finalita' di
giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di
tutela ambientale nonche' ai soggetti previsti
dall'articolo 48, comma 3, lettera c).
5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla
revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su
richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia,
decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui
all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili
sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere
amministrati senza pericolo di deterioramento o di
rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a
sequestro sono privi di valore, improduttivi,
oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il
tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.
5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni
di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese
sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati
all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati, nei limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n.
181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni
previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il
restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che
li destina prioritariamente alle finalita' sociali e
produttive.
5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla
confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la
restituzione all'avente diritto dei proventi versati al
Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei
medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi
proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto
ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.»
«Art. 41 (Gestione delle aziende sequestrate). - 1.
Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di
cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche
per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni
societarie, l'amministratore giudiziario e' scelto nella
sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo
nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la
relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore
giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a
sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato,
presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia,
contenente:
a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di
quelli gia' esposti nella relazione di cui all'articolo 36,
comma 1;
b) l'esposizione della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria, con lo stato analitico ed
estimativo delle attivita';
c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di
concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita', tenuto conto del grado di caratterizzazione
della stessa con il proposto e i suoi familiari, della
natura dell'attivita' esercitata, delle modalita' e
dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavoro occupata
e di quella necessaria per il regolare esercizio
dell'impresa, della capacita' produttiva e del mercato di
riferimento nonche' degli oneri correlati al processo di
legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di
prosecuzione o di ripresa dell'attivita' e' allegato un
programma contenente la descrizione analitica delle
modalita' e dei tempi di adempimento della proposta, che
deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice
delegato, della relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, che attesti la veridicita' dei dati
aziendali e la fattibilita' del programma medesimo,
considerata la possibilita' di avvalersi delle agevolazioni
e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente
decreto;
d) la stima del valore di mercato dell'azienda,
tenuto conto degli oneri correlati al processo di
legalizzazione della stessa;
e) l'indicazione delle attivita' esercitabili solo
con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.
1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36
si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla
lettera d) del comma 1 del presente articolo.
1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita' l'amministratore giudiziario allega l'elenco
nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti
reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai
sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che
originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che
sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la
prosecuzione dell'attivita' e quelli che riguardano
rapporti esauriti, non provati o non funzionali
all'attivita' d'impresa. L'amministratore giudiziario
allega altresi' l'elenco nominativo delle persone che
risultano prestare o avere prestato attivita' lavorativa in
favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di
lavoro esistenti nonche' quelli necessari per la
prosecuzione dell'attivita'; riferisce in ordine alla
presenza di organizzazioni sindacali all'interno
dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad
acquisire loro eventuali proposte sul programma di
prosecuzione o di ripresa dell'attivita', che trasmette,
con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il
sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che
assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del
codice civile, il tribunale impartisce le direttive
sull'eventuale revoca dell'amministratore della societa',
che puo' essere nominato, nelle forme previste dal comma 6,
nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non
sia prevista l'assunzione della qualita' di amministratore
della societa', il tribunale determina le modalita' di
controllo e di esercizio dei poteri da parte
dell'amministratore giudiziario.
1-quater. L'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione del giudice delegato, nell'attivita' di
gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la
manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle
imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi gia'
sequestrate ovvero confiscate.
1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni
dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario
e' autorizzato dal giudice delegato a proseguire
l'attivita' dell'impresa o a sospenderla, con riserva di
rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della
relazione semestrale. Se il giudice autorizza la
prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione
del programma ai sensi del comma 1-sexies, le
autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi
necessari allo svolgimento dell'attivita', gia' rilasciati
ai titolari delle aziende in stato di sequestro in
relazione ai compendi sequestrati.
1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al
comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in
camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice
di procedura penale con la partecipazione del pubblico
ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e
dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se
compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione
o di ripresa dell'attivita' dell'impresa, il tribunale
approva il programma con decreto motivato e impartisce le
direttive per la gestione dell'impresa.
1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto
partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze
previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale
impartisce le opportune direttive all'amministratore
giudiziario.
1-octies. Per le societa' sottoposte a sequestro ai
sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli
articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del
codice civile non operano dalla data di immissione in
possesso sino all'approvazione del programma di
prosecuzione o ripresa dell'attivita' e, per lo stesso
periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo
e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e
2482-ter del codice civile.
1-novies. Nei casi di approvazione del programma di
prosecuzione ai sensi del comma 1-sexies, il tribunale
verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle
prospettive di cui al secondo periodo del medesimo comma
1-sexies.
2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di
ordinaria amministrazione funzionali all'attivita'
economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto
dell'attivita' economica svolta dall'azienda, della forza
lavoro da essa occupata, della sua capacita' produttiva e
del suo mercato di riferimento, puo' con decreto motivato
indicare il limite di valore entro il quale gli atti si
ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore
giudiziario non puo' frazionare artatamente le operazioni
economiche al fine di evitare il superamento di detta
soglia.
2-bis. L'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del giudice delegato, puo' affittare
l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto
nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del
presente articolo in data non successiva alla pronuncia
della confisca definitiva.
2-ter. L'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su
proposta dell'Agenzia, puo', in data non successiva alla
pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria,
affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in
comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati
all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative
previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli
imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini
di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia
prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-ter,
l'azienda puo' essere anche concessa in comodato con
cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente
e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice
civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle
spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la
conservazione della cosa.
3. Si osservano per la gestione dell'azienda le
disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili.
4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione
dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile,
ove non espressamente altrimenti disposto.
5. Se mancano concrete possibilita' di prosecuzione o
di ripresa dell'attivita', il tribunale, acquisito il
parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e
dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in
liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si
applica l'articolo 63, comma 1.
5-bis. Nei casi di imprese mancanti di concrete
possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' e
prive di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale ne
da' comunicazione all'ufficio del registro delle imprese,
che dispone la loro cancellazione entro sessanta giorni
dalla comunicazione.
6. Nel caso di sequestro di partecipazioni
societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri
che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata;
provvede, ove necessario e previa autorizzazione del
giudice delegato, a convocare l'assemblea per la
sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere
societarie di trasferimento della sede sociale e di
trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della
societa', nonche' ad approvare ogni altra modifica dello
statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in
stato di sequestro.
6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
stabilite le modalita' semplificate di liquidazione o di
cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva
di beni aziendali.»
«Art. 44 (Gestione dei beni confiscati). - 1.
L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non
definitiva dal decreto di confisca della corte di appello,
ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n.
559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del
presente decreto, nonche' sulla base degli indirizzi e
delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo
dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4,
lettera d). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione
delle spese, nonche' alla liquidazione dei compensi che non
trovino copertura nelle risorse della gestione, anche
avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a
proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni
caso, l'applicazione della normativa di contabilita'
generale dello Stato e del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla
osta al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma
3.
2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a
motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le
tariffe stabilite con il decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite
dal periodo precedente, l'Agenzia puo' avvalersi di aziende
da essa amministrate operanti nello specifico settore.
2-ter. L'Agenzia, dopo il decreto di confisca della
corte di appello, provvede alla comunicazione di cui
all'articolo 41, comma 5-bis, previo nulla osta del giudice
delegato.»
«Art. 45-bis (Liberazione degli immobili e delle
aziende). - 1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del
provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile
risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in
ogni momento, puo' differire l'esecuzione dello sgombero o
dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40,
comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista
dei provvedimenti di destinazione da adottare.
1-bis. Dopo la definitivita' del provvedimento di
confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa
confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o
conviventi del destinatario della confisca ne' coloro che
sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva,
per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
I relativi contratti sono risolti di diritto.»
«Art. 48 (Destinazione dei beni e delle somme). - 1.
L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano
essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati
o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati,
confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni
societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso. La vendita delle partecipazioni societarie
maggioritarie o totalitarie e' consentita esclusivamente se
la societa' e' priva di beni costituiti in azienda ai sensi
degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni
immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni
previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle
partecipazioni societarie viene effettuata con modalita'
tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali
preesistenti;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore
svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore
risulti insolvibile, il credito e' annullato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia.
1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale
delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale
per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo
18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle
somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi
ai beni aziendali confiscati.
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per
finalita' di giustizia, di ordine pubblico e di protezione
civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o
pubblici connessi allo svolgimento delle attivita'
istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali,
universita' statali, enti pubblici e istituzioni culturali
di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla
vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso;
b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati
dall'Agenzia per finalita' economiche;
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali
ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi
per finalita' sociali, in via prioritaria, al patrimonio
indisponibile del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al
patrimonio indisponibile della provincia, della citta'
metropolitana o della regione. Gli enti territoriali
provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati
ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con
cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet
istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti
la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni
nonche', in caso di assegnazione a terzi, i dati
identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto
e la durata dell'atto di concessione. La mancata
pubblicazione comporta responsabilita' dirigenziale ai
sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o
attraverso associazioni, possono amministrare direttamente
il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo
in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad
altre tipologie di cooperative purche' a mutualita'
prevalente, fermo restando il requisito della mancanza
dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura
sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti
nonche' agli Enti parco nazionali e regionali. La
convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le
modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica
possono essere utilizzati dagli enti territoriali per
finalita' di lucro e i relativi proventi devono essere
reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali ovvero per
il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria
inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime
finalita'. Se entro due anni l'ente territoriale non ha
provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene,
l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la
nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla
scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore
dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La
destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni,
nonche' il reimpiego per finalita' sociali dei proventi
derivanti dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono
soggetti a pubblicita' nei siti internet dell'Agenzia e
dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la
destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il
soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine
richiesto;
c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente
dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla
lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di
apposita convenzione nel rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di trattamento,
ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo
criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;
d) trasferiti prioritariamente al patrimonio
indisponibile dell'ente locale o della regione ove
l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui
all'articolo 74 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, qualora richiesti per le finalita' di cui all'articolo
129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi.
4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui
al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese
di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico
giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato
di previsione del Ministero dell'interno al fine di
assicurare il potenziamento dell'Agenzia, nonche', per una
quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i
fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di
valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non
dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza
dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua
destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione
integrativa viene definita con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non
puo' essere superiore al 15 per cento della componente
variabile della retribuzione accessoria in godimento da
parte del predetto personale.
4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al
trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente
destinatario, nell'ambito delle finalita' istituzionali di
cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli
immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per
incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a
soggetti in particolare condizione di disagio economico e
sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la
gestione all'ente pubblico a cio' preposto.
5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento per le
finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono
destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi
nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria, l'acquirente dovra' presentare la
relativa domanda entro centoventi giorni dal
perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita
e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e
dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia nel sito
internet dell'Agenzia del demanio. La vendita e' effettuata
per un corrispettivo non inferiore a quello determinato
dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora,
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto
per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il
prezzo minimo della vendita non puo', comunque, essere
determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore
della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e
7 del presente articolo, la vendita e' effettuata al
miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui
che risultava proprietario all'atto dell'adozione della
misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di
soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad
indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice
penale, nonche' dei relativi coniugi o parti dell'unione
civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonche'
persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le
modalita' di cui agli articoli 90 e seguenti,
l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli
altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al
presente comma, affinche' i beni non siano acquistati,
anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi
del periodo che precede, o comunque riconducibili alla
criminalita' organizzata, ovvero utilizzando proventi di
natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il
comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere
alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data
di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi
dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina
prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni
immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati
secondo le procedure previste dalle norme di contabilita'
dello Stato.
6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:
a) cooperative edilizie costituite da personale
delle Forze armate o delle Forze di polizia;
b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita'
istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore
immobiliare;
c) le associazioni di categoria che assicurano,
nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilita' per
il perseguimento dell'interesse pubblico;
d) le fondazioni bancarie;
e) gli enti territoriali.
7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di
decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di
cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta
pervenuta non sia ritenuta di interesse.
7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in
immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal
proprietario nel termine di trenta giorni dalla
notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia,
sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo
dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del
Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici
giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel
proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei
proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede
alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla
diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle
amministrazioni statali o dagli enti territoriali come
individuati dal presente articolo. In tale caso, l'Agenzia
provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla
consegna all'amministrazione richiedente, mediante
sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento
negativo della procedura di vendita, l'Agenzia puo'
procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai
soggetti previsti dal comma 3, lettera c), o in via
residuale alla loro distruzione.
7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei
beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca,
l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove
incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del
codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i
necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni
provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora
il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede
possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di
divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in
favore degli aventi diritto, in conformita' al valore
determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando
l'assegnazione e' richiesta da piu' partecipanti alla
comunione, si fa luogo alla stessa in favore del
partecipante titolare della quota maggiore o anche in
favore di piu' partecipanti, se questi la chiedono
congiuntamente. Se non e' chiesta l'assegnazione, si fa
luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in
quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura
civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per
intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui
al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno
diritto alla corresponsione di una somma equivalente al
valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con
salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei
cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio
dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme,
ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il
partecipante alla comunione non dimostri la propria buona
fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito
al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma
dell'articolo 45.
7-quater. Le modalita' di attuazione della
disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale,
in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato,
il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a
carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia.
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio
dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che
ne disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive
di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o
private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello
Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa
confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario
sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il
mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono
essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative
di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno
dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o convivente
con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui
nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei
provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore
a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la
vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita
disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione
entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si
tratti di immobili facenti capo a societa' immobiliari,
possono essere altresi' trasferiti, per le finalita'
istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d),
in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione,
qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa o i diritti dei creditori
dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, sono determinate le modalita' attuative
della disposizione di cui al precedente periodo in modo da
assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza
pregiudizio per le finalita' cui sono destinati i relativi
proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo e'
disposto, conformemente al decreto di cui al secondo
periodo, con apposita delibera dell'Agenzia.
8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello
Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, con provvedimento
dell'Agenzia che ne disciplina le modalita' operative, al
trasferimento per finalita' istituzionali agli enti o alle
associazioni individuati, quali assegnatari in concessione,
dal comma 3, lettera c), con le modalita' ivi previste,
qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche
con riferimento all'opportunita' della prosecuzione
dell'attivita' da parte dei soggetti indicati.
9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o
dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono,
al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia
per essere versati all'apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato e riassegnati per le finalita'
previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla
vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la
gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo
Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del
quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela
della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella
misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia,
per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli
uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e,
nella misura del venti per cento all'Agenzia, per
assicurare lo sviluppo delle proprie attivita'
istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita'
della finanza pubblica.
10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla
vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito
presso il Ministero dell'interno, per le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al
comma 3, lettera c).
11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario
dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione
privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi
contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo
per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di
licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa
privata.
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici
registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per
l'impiego in attivita' istituzionali ovvero destinati ad
altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai
soggetti previsti dal comma 3, lettera c).
12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera,
macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo
per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso
pubblico.
12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici
registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis,
possono essere destinati alla vendita, con divieto di
ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno,
nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo,
ovvero distrutti.
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47
e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente
esecutivi. La notifica del provvedimento di destinazione
dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c),
primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene
al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne
effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni.
(155)
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo
l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per
interposta persona, nella disponibilita' o sotto il
controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di
confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o
della destinazione da parte dello stesso organo che ha
disposto il relativo provvedimento.
15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio
direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo,
puo' altresi' disporre il trasferimento dei medesimi beni
al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano
richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti
territoriali medesimi gia' utilizzano a qualsiasi titolo
per finalita' istituzionali. La delibera del Consiglio
direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori
dell'azienda confiscata.
15-ter. Per la destinazione dei beni immobili
confiscati gia' facenti parte del patrimonio aziendale di
societa' le cui partecipazioni sociali siano state
confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da
assicurare il controllo della societa', si applicano le
disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del
Consiglio direttivo, puo' dichiarare, tuttavia, la natura
aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore
dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le
trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare
l'intestazione del bene in capo alla medesima societa'. In
caso di vendita di beni aziendali, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5.
15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono
invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa
procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con
provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione e'
affidata all'Agenzia del demanio.
15-quater.1. Qualora nel corso del procedimento
finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la
sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove
incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del
codice di procedura penale, innanzi al giudice delegato
competente, che avvia il procedimento di cui all'articolo
40, comma 1-bis, del presente codice.
15-quinquies. In caso di revoca della destinazione,
il bene rientra nella disponibilita' dell'Agenzia, che ne
verifica, entro sessanta giorni, la possibilita' di
destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale
verifica dia esito negativo, il bene e' mantenuto al
patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia
stessa. La relativa gestione e' affidata all'Agenzia del
demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla
regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della
facolta' prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonche'
alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso,
mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per
gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello
Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo
gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3,
lettera c), del presente articolo per le finalita' ivi
previste.»
«Art. 51-bis (Iscrizione di provvedimenti al registro
delle imprese). - 1. Il decreto di sequestro di cui
all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo
24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la
nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi
dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45,
nonche' tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente
decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a
societa' o a quote delle stesse, sono iscritti al registro
delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il
giorno successivo a quello della loro esecuzione, con le
modalita' individuate dal regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui
al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter,
della citata legge n. 580 del 1993.
1-bis. Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro
delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le
imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro
amministrazione ai sensi del presente codice, comprese
quelle relative alla loro destinazione.»
«Art. 54 (Pagamento di crediti prededucibili). - 1. I
crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di
prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati,
non debbono essere accertati secondo le modalita' previste
dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti,
in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto,
previa autorizzazione del giudice delegato.
2. Se l'attivo e' sufficiente e il pagamento non
compromette la gestione, al pagamento di cui al comma 1
provvede l'amministratore giudiziario mediante prelievo
dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento e'
anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad
oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha
autorizzato la prosecuzione dell'attivita', la
distribuzione avviene mediante prelievo delle somme
disponibili nel patrimonio aziendale secondo criteri di
graduazione e proporzionalita', conformemente all'ordine
assegnato dalla legge.
3. Il giudice delegato, con il decreto di
autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto tenuto
al pagamento del credito prededucibile.».
- Si riporta il comma 53 dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
53. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun
ente locale e' determinato entro il 28 febbraio
dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente
ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico
degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e
di altre strutture di proprieta' dell'ente, ivi compresi i
beni destinati all'ente medesimo con provvedimento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata.
Omissis.»
 
Art. 8
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n.
123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, la parola: «destinate» e' sostituita dalla seguente: «destinato».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante: «Attuazione
della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "articolo pirotecnico": qualsiasi articolo
contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di
sostanze destinato a produrre un effetto calorifico,
luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di
tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche
automantenute;
b) "fuoco d'artificio": un articolo pirotecnico
destinato a fini di svago;
c) "articoli pirotecnici teatrali": articoli
pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche
in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
d) "articoli pirotecnici per i veicoli": componenti
di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze
pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri
dispositivi;
e) "munizioni": i proiettili e le cariche
propulsive, nonche' le munizioni a salve utilizzati in armi
portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;
f) "persona con conoscenze specialistiche" una
persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a
manipolare o utilizzare fuochi d'artificio di categoria F4,
articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri
articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti
all'articolo 3;
g) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura
di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo
o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita'
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
h) "immissione sul mercato": la prima messa a
disposizione sul mercato dell'Unione europea di un articolo
pirotecnico; i fuochi d'artificio prodotti da un
fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti
da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati
immessi sul mercato;
i) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che
fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o
fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico con
il proprio nome o marchio commerciale;
l) "importatore": la persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato
dell'Unione europea un articolo pirotecnico originario di
un Paese terzo;
m) "distributore": la persona fisica o giuridica
presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante
e dall'importatore, che mette a disposizione un articolo
pirotecnico sul mercato;
n) "operatori economici": il fabbricante,
l'importatore e il distributore;
o) "specifica tecnica": un documento che prescrive
i requisiti tecnici che un articolo pirotecnico deve
soddisfare;
p) "norma armonizzata": una norma europea adottata
sulla base di una richiesta della Commissione dell'Unione
europea ai fini dell'applicazione della legislazione
dell'Unione europea sull'armonizzazione, quale definita
all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE)
n. 1025/2012;
q) "organismo nazionale di accreditamento": l'unico
organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere
attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento
(CE) n. 765/2008, nonche' di vigilanza del mercato, di
seguito denominato ACCREDIA;
r) "accreditamento": attestazione da parte di
ACCREDIA che certifica che un determinato organismo di
valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti
dal presente decreto per svolgere una specifica attivita'
di valutazione della conformita';
s) "valutazione della conformita'": il processo
atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di
sicurezza del presente decreto relativi agli articoli
pirotecnici;
t) "organismo di valutazione della conformita'": un
organismo che svolge attivita' di valutazione della
conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e
ispezioni;
u) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la
restituzione di un articolo pirotecnico gia' messo a
disposizione dell'utilizzatore finale;
v) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la
messa a disposizione sul mercato di un articolo pirotecnico
presente nella catena di fornitura;
z) "normativa di armonizzazione dell'Unione
europea": la normativa dell'Unione europea che armonizza le
condizioni di commercializzazione dei prodotti;
aa) "marcatura CE": la marcatura mediante la quale
il fabbricante indica che l'articolo pirotecnico e'
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza del presente
decreto relativi agli articoli pirotecnici, secondo le
modalita' stabilite all'Allegato IV;
bb) "NEC (contenuto esplosivo netto)": il
quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un
articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di
conformita' rilasciato da un organismo notificato.»
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in
materia di revoca della cittadinanza

1. All'articolo 10-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza»;
b) al secondo periodo, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «dieci».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis della legge
5 febbraio 1992, n. 91 recante: «Nuove norme sulla
cittadinanza», come modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis - 1. La cittadinanza italiana acquisita
ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata in
caso di condanna definitiva per i reati previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice
di procedura penale, nonche' per i reati di cui agli
articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale, a
condizione che l'interessato possieda o possa acquisire
un'altra cittadinanza. La revoca della cittadinanza e'
adottata, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'interno.»
 
Art. 10
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il
contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a
domicilio altrui

1. Dopo l'articolo 634 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). - Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, e' punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilita' per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.
Non e' punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'».
2. All'articolo 639-bis del codice penale, dopo la parola: «633» e' inserita la seguente: «, 634-bis».
3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«Art. 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell'immobile). - 1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell'arbitrarieta' dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attivita' di cui all'articolo 55.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarieta' dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo.
4. In caso di diniego dell'accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o di assenza dell'occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarieta' dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attivita' svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell'immobile. Copia del verbale e' consegnata alla persona destinataria dell'ordine di rilascio.
6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso e' avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.
7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell'ordinanza e del decreto di cui al comma 6 e' immediatamente notificata all'occupante».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 639-bis del codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 639-bis (Casi di esclusione della
perseguibilita' a querela). - Nei casi previsti dagli
articoli 631, 632, 633, 634-bis e 636 si procede d'ufficio
se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o
destinati ad uso pubblico.»
 
Art. 11
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia
di circostanze aggravanti comuni e di truffa

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-novies) e' aggiunto il seguente:
«11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' pubblica e individuale, contro la liberta' personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri».
2. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, il numero 2-bis e' abrogato;
b) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.»;
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dal terzo comma».
3. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 61 e 640 del codice penale,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano
il reato quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi abietti o futili;
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od
occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a
se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
la impunita' di un altro reato;
3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante
la previsione dell'evento;
4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con
crudelta' verso le persone;
5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di
luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa;
6. l'avere il colpevole commesso il reato durante
il tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla
esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di
cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che
comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante
gravita';
8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le
conseguenze del delitto commesso;
9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri,
o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di
ministro di un culto;
10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico
ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico
o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11. l'avere commesso il fatto con abuso di
autorita' o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di
relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di
coabitazione, o di ospitalita';
11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto
mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
11-ter. l'aver commesso un delitto contro la
persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle
adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto
non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una
misura alternativa alla detenzione in carcere;
11-quinquies. l'avere, nei delitti non colposi
contro la vita e l'incolumita' individuale e contro la
liberta' personale, commesso il fatto in presenza o in
danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di
persona in stato di gravidanza;
11-sexies. l'avere, nei delitti non colposi,
commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso
strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie
residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private,
ovvero presso strutture socio-educative;
11-septies. l'avere commesso il fatto in occasione
o a causa di manifestazioni sportive o durante i
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioni;
11-octies. l'avere agito, nei delitti commessi con
violenza o minaccia, in danno degli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie nonche' di chiunque
svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni,
a causa o nell'esercizio di tali professioni o attivita';
11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con
violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o
di un membro del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa
o nell'esercizio delle loro funzioni.
11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la
vita e l'incolumita' pubblica e individuale, contro la
liberta' personale e contro il patrimonio, o che comunque
offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o
nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e
delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al
trasporto di passeggeri.»
«Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o
raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
51 a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549:
1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di
un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto
di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto e' commesso ingenerando nella
persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine
dell'autorita';
2-bis.Abrogato;
2-ter) se il fatto e' commesso a distanza
attraverso strumenti informatici o telematici idonei a
ostacolare la propria o altrui identificazione.
Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61,
numero 5), la pena e' della reclusione da due a sei anni e
della multa da euro 700 a euro 3.000.
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste
dal secondo comma, a eccezione di quelle di cui al numero
2-ter, e dal terzo comma.».
- Si riporta l'articolo 380 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli
componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti
nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis,
secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di
cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del
codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo
624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f.1) delitto di truffa, quando ricorre la
circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo
comma, del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo
periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,
di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti
persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis
del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso
di documento di identificazione falso previsti
dall'articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o
nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo
comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia
immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o
attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza
contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del
codice della navigazione.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e
la querela non e' contestualmente proposta, quando la
persona offesa non e' prontamente rintracciabile, l'arresto
in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' eseguito
anche in mancanza della querela che puo' ancora
sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta
nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se
l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la
querela proposta, l'arrestato e' posto immediatamente in
liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente
ogni utile ricerca della persona offesa.
Quando la persona offesa e' presente o e'
rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela
puo' essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma
restando la necessita' di rendere alla persona offesa,
anche con atto successivo, le informazioni di cui
all'articolo 90-bis.».
 
Art. 12
Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di
danneggiamento in occasione di manifestazioni

1. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 635 del codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se
i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza
alla persona o con minaccia, la pena e' della reclusione da
un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a
15.000 euro.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la
sospensione condizionale della pena e' subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma, nonche' dal
secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi
su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo
625, primo comma, numero 7), il delitto e' punibile a
querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio
se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto
dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace,
per eta' o per infermita'.»
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di
trasporto e alle loro pertinenze nonche' in materia di flagranza
differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di
sospensione condizionale della pena

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il questore puo' disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1»;
b) il comma 5 e' abrogato;
c) al comma 6-quater, dopo le parole: «l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,».
2. All'articolo 165 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle citta'», convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Divieto di accesso). - 1. L'ordine di
allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo
periodo e comma 2, e' rivolto per iscritto dall'organo
accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le
motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato ed e'
specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto
ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione e'
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio.
Copia del provvedimento e' trasmessa con immediatezza al
questore competente per territorio con contestuale
segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne
ricorrano le condizioni.
2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui
all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla
condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza,
puo' disporre, con provvedimento motivato, per un periodo
non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o
piu' delle aree di cui all'articolo 9, espressamente
specificate nel provvedimento, individuando, altresi',
modalita' applicative del divieto compatibili con le
esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario
dell'atto. Il questore puo' disporre il divieto di accesso
di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che
risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non
definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per
alcuno dei delitti contro la persona o contro il
patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del
codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati
dall'articolo 9, comma 1. Il contravventore al divieto di
cui al presente comma e' punito con l'arresto da sei mesi
ad un anno.
3. La durata del divieto di cui al comma 2 non puo'
comunque essere inferiore a dodici mesi, ne' superiore a
due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi
1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con
sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel
corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona
o il patrimonio. Il contravventore al divieto emesso in
relazione ai casi di cui al presente comma e' punito con
l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia
soggetto minorenne, il questore ne da' notizia al
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni.
4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il
provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la
responsabilita' genitoriale e comunicato al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
competente per il luogo di residenza del minore.
5. Abrogato.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e
dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno
determina i criteri generali volti a favorire il
rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa,
e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i
Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui
al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della
clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma
6.
6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n.
401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza
alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu'
persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e'
obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del
codice di procedura penale, nonche' nel caso del delitto di
cui all'articolo 583-quater del codice penale, commesso in
occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico, quando non e' possibile procedere immediatamente
all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita'
pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai
sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale,
sulla base di documentazione video fotografica dalla quale
emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore,
sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo
necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le
quarantotto ore dal fatto.».
- Si riporta l'articolo 165 del codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 165 (Obblighi del condannato). - La sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata
all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al
pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento
del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di
esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di
riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata,
salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero,
se il condannato non si oppone, alla prestazione di
attivita' non retribuita a favore della collettivita' per
un tempo determinato comunque non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e'
concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere
subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti
nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica
qualora la sospensione condizionale della pena sia stata
concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321
e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e'
comunque subordinata al pagamento della somma determinata a
titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo
322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore
eventuale risarcimento del danno.
Nei casi di condanna per il delitto previsto
dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis,
nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,
la sospensione condizionale della pena e' sempre
subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno
bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di
specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni
che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e
recupero di soggetti condannati per i medesimi reati,
accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle
circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai
sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la
perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi
dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale
e' data immediata comunicazione, a cura della cancelleria,
anche per via telematica, all'autorita' di pubblica
sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini
delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale
proposta di applicazione delle misure di prevenzione
personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo
comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione
delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo
precedente, il tribunale competente provvede con decreto
entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura
di prevenzione personale non puo' essere inferiore a quella
del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi
violazione della misura di prevenzione personale deve
essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero
presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai
fini della revoca della sospensione condizionale della pena
ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1).
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro
il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
Nel caso di condanna per il reato previsto
dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della
pena e' comunque subordinata al pagamento integrale
dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla
persona offesa.
Nei casi di condanna per reati contro la persona o il
patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse
e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle
relative pertinenze, la concessione della sospensione
condizionale della pena e' comunque subordinata
all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di
accedere a luoghi o aree specificamente individuati.»
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948,
n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «ordinaria» sono inserite le seguenti: «o ferrata» e le parole: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La pena e' della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto e' commesso da piu' persone riunite».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1-bis del decreto legislativo
22 gennaio 1948, n. 66 recante: «Norme per assicurare la
libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la
libera navigazione», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis. - 1. Chiunque impedisce la libera
circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruendo la
stessa con il proprio corpo, e' punito con la reclusione
fino a un mese o la multa fino a 300 euro. La pena e' della
reclusione da sei mesi a due anni se il fatto e' commesso
da piu' persone riunite.»
 
Art. 15
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia
di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di
donne incinte e madri di prole di eta' inferiore a un anno o a tre
anni

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146, i numeri 1) e 2) del primo comma e il secondo comma sono abrogati;
b) all'articolo 147:
1) al primo comma:
1.1) il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di eta' inferiore a un anno»;
1.2) dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta' superiore a un anno e inferiore a tre anni»;
2) al terzo comma:
2.1) le parole: «Nel caso indicato nel numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis)»;
2.2) le parole: «ovvero affidato ad altri che alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore»;
3) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non puo' essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione puo' avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri».
2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«Art. 276-bis. (Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento e' comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
3. All'articolo 285-bis, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «donna incinta o» sono soppresse, dopo le parole «madre di prole di eta'» sono inserite le seguenti: «superiore a un anno e» ed e' aggiunto infine il seguente periodo: «Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a un anno, la custodia puo' essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.».
4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo. In questo caso il verbale e' trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater, il giudice puo' disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con le modalita' di cui all'articolo 285-bis anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.».
5. All'articolo 386 del codice di procedura penale, al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Se l'arrestato o fermato e' donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a un anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria lo pongono a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.» e al comma 5 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Se l'arrestato o fermato e' madre di prole di eta' superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero puo' disporre che sia custodito presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.».
6. All'articolo 558 del codice di procedura penale, al comma 4-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, se l'arrestato e' donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a un anno, in caso di mancanza o indisponibilita' di uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato eseguito l'arresto, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Quando l'arrestato e' madre di prole di eta' superiore a un anno e inferiore a tre anni e ricorrono le circostanze di cui periodo che precede, il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.» e al comma 4-ter, la parola «Nei» e' sostituita dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dal comma 4-bis, quarto e quinto periodo, nei»;
7. All'articolo 678, comma 1-bis del codice di procedura penale, le parole «e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale» sono soppresse.
8. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Governo presenta alle Camere una relazione sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di eta' inferiore a tre anni.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 146 e 147 del codice
penale, come modificati dalla presente legge:
«Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della
pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria,
e' differita:
1) Abrogato;
2) Abrogato;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona
affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma
2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia
particolarmente grave per effetto della quale le sue
condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato
di detenzione, quando la persona si trova in una fase della
malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le
certificazioni del servizio sanitario penitenziario o
esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie
curative.»
«Art. 147 (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della
pena). - L'esecuzione di una pena puo' essere differita:
1. se e' presentata domanda di grazia, e
l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma
dell'articolo precedente;
2. se una pena restrittiva della liberta' personale
deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di
grave infermita' fisica;
3) se una pena restrittiva della liberta' personale
deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di
madre di prole di eta' inferiore a un anno;
3-bis) se una pena restrittiva della liberta'
personale deve essere eseguita nei confronti di madre di
prole di eta' superiore a un anno e inferiore a tre anni.
Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena
non puo' essere differita per un periodo superiore
complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui
la sentenza e' divenuta irrevocabile, anche se la domanda
di grazia e' successivamente rinnovata.
Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo
comma il provvedimento e' revocato, qualora la madre sia
dichiarata decaduta dalla responsabilita' genitoriale sul
figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il
figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri che
alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo
di differimento, pone in essere comportamenti che causano
un grave pregiudizio alla crescita del minore.
Il provvedimento di cui al primo comma non puo'
essere adottato o, se adottato, e' revocato se sussiste il
concreto pericolo della commissione di delitti.
Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo
comma, l'esecuzione della pena non puo' essere differita se
dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di
eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.
In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis),
l'esecuzione puo' avere luogo presso un istituto a custodia
attenuata per detenute madri, ove le esigenze di
eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al
numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un
istituto a custodia attenuata per detenute madri.».
- Si riportano gli articoli 285-bis, 293, 386, 558 e
678 del codice di procedura penale, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 285-bis (Custodia cautelare in istituto a
custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi
di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da
sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di eta'
superiore a un anno e non superiore a sei anni, ovvero
padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice
puo' disporre la custodia presso un istituto a custodia
attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza lo consentano. Se la persona da
sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di eta'
superiore a un anno e inferiore a un anno, la custodia puo'
essere disposta esclusivamente presso un istituto a
custodia attenuata per detenute madri. Se la persona da
sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre
di prole di eta' inferiore a un anno, la custodia puo'
essere disposta esclusivamente presso un istituto a
custodia attenuata per detenute madri.»
«Art. 293 (Adempimenti esecutivi). - 1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente
incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la
custodia cautelare consegna all'imputato copia del
provvedimento unitamente a una comunicazione scritta,
redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non
conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui
comprensibile, con cui lo informa:
a) della facolta' di nominare un difensore di
fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito
all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di
atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facolta' di non
rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si
fonda il provvedimento;
f) del diritto di informare le autorita' consolari
e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di
fiducia;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di
urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti
all'autorita' giudiziaria non oltre cinque giorni
dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata e'
quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre
dieci giorni se la persona e' sottoposta ad altra misura
cautelare;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per
rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che
dispone la misura cautelare e di richiederne la
sostituzione o la revoca;
i-bis) della facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa.
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al
comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua
comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite
oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo,
comunicazione scritta all'imputato.
1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire
l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a
norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le
operazioni compiute, facendo menzione della consegna della
comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale
fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale e'
immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso
l'ordinanza e al pubblico ministero.
1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di
eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione,
rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui
all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di
cui al comma 1-ter del presente articolo. In questo caso il
verbale e' trasmesso al giudice prima dell'ingresso della
persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater, il
giudice puo' disporre la sostituzione della misura
cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con le
modalita' di cui all'articolo 285-bis anche prima
dell'ingresso della persona sottoposta alla misura
nell'istituto di pena.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla
custodia cautelare sono notificate all'imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la
loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella
cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla
richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
la stessa. Avviso del deposito e' notificato al difensore.
Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia
dei verbali delle comunicazioni e conversazioni
intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni
caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla
riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura
interdittiva e' trasmessa all'organo eventualmente
competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.
4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia
cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di
minore eta' e' comunicata al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione
della misura.»
«Art. 386 (Doveri della polizia giudiziaria in caso
di arresto o di fermo). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo
o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata
notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il
fermo e' stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al
fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara
e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana,
tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo
informano:
a) della facolta' di nominare un difensore di
fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito
all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di
atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facolta' di non
rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si
fonda l'arresto o il fermo;
f) del diritto di informare le autorita' consolari
e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di
fiducia;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di
urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti
all'autorita' giudiziaria per la convalida entro novantasei
ore dall'avvenuto arresto o fermo;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per
rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per
cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida
dell'arresto o del fermo;
i-bis) della facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa.
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al
comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua
comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni
sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque,
senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al
fermato.
1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1
viene allegata agli atti in forma di documento informatico.
Se l'originale e' redatto in forma di documento analogico,
si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e
111-ter, comma 3.
2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il
difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello
di ufficio designato dal pubblico ministero a norma
dell'articolo 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista
dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a
disposizione del pubblico ministero al piu' presto e
comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal
fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo
verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico
ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale
contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia,
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui
l'arresto o il fermo e' stato eseguito e l'enunciazione
delle ragioni che lo hanno determinato nonche' la menzione
dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o
dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del
pubblico ministero mediante la conduzione nella casa
circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il
fermo e' stato eseguito, salvo quanto previsto
dall'articolo 558. Se l'arrestato o fermato e' donna
incinta o madre di prole di eta' inferiore a un anno, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria lo pongono a
disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione
presso un istituto di custodia attenuata per detenute
madri.
5. Il pubblico ministero puo' disporre che
l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi
indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa
derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra
casa circondariale o mandamentale. Se l'arrestato o fermato
e' madre di prole di eta' superiore a un anno e inferiore a
tre anni, il pubblico ministero puo' disporre che sia
custodito presso un istituto di custodia attenuata per
detenute madri.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero
che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma
1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non
sono osservati i termini previsti dal comma 3.»
«Art. 558 (Convalida dell'arresto e giudizio
direttissimo). - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che
hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono
direttamente davanti al giudice del dibattimento per la
convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla
base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In
tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i
testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in
mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo
97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali
o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene
danno immediata notizia e presentano l'arrestato
all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore
dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista
dall'articolo 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato
autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a
una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la
convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in
flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo' presentare
direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la
convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le
disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei
casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone
che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati
nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza,
indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o quando
essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato
eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita'
dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia
custodito presso idonee strutture nella disponibilita'
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna
l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o
inidoneita' di tali strutture, o se ricorrono altre
specifiche ragioni di necessita' o di urgenza, il pubblico
ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia
condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto
e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa
circondariale vicina. Nondimeno, se l'arrestato e' donna
incinta o madre di prole di eta' inferiore a un anno, in
caso di mancanza o indisponibilita' di uno dei luoghi
indicati nel comma 1 dell'articolo 284, o quando essi sono
ubicati fuori dal circondario in cui e' stato eseguito
l'arresto, il pubblico ministero dispone che l'arrestato
sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per
detenute madri. Quando l'arrestato e' madre di prole di
eta' superiore a un anno e inferiore a tre anni e ricorrono
le circostanze di cui periodo che precede, il pubblico
ministero puo' disporre che l'arrestato sia custodito
presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
4-ter. Fermo quanto previsto dal comma 4-bis, quarto
e quinto periodo, nei casi previsti dall'articolo 380,
comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero
dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee
strutture nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che
hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la
disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo.
5. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice
restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice
procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto e' convalidato a norma dei commi
precedenti, si procede immediatamente al giudizio. Nel caso
di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3,
il giudice, se l'arresto e' convalidato, quando manca la
querela e questa puo' ancora sopravvenire, sospende il
processo. La sospensione e' revocata non appena risulti
sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in
ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la
proposizione.
7. L'imputato ha facolta' di chiedere un termine per
preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando
l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e'
sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato
puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di
applicazione della pena su richiesta. In tal caso il
giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del
dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo
452, comma 2.
9. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al
giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449,
commi 4 e 5.»
«Art. 678 (Procedimento di sorveglianza). - 1. Il
magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle
misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o
professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, e il
tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza,
se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del
pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di
ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi e' motivo di
dubitare dell'identita' fisica di una persona, procedono
comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.
1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie
attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene
pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione
delle pene sostitutive della semiliberta' e della
detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla
conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di
sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di
riabilitazione, alla valutazione sull'esito
dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla
dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla
liberazione condizionale, procedono a norma dell'articolo
667, comma 4.
1-ter. Quando la pena da espiare non e' superiore a
un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui
all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di
sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie
informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un
termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza
formalita', puo' applicare una delle misure menzionate
nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione
della misura e' comunicata al pubblico ministero e
notificata all'interessato e al difensore, i quali possono
proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il
termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza,
quando e' proposta opposizione, procede, a norma del comma
1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza. Allo stesso
modo il tribunale di sorveglianza procede quando
l'ordinanza non e' stata emessa. Durante il termine per
l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa,
l'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa.
2. Quando si procede nei confronti di persona
sottoposta a osservazione scientifica della personalita',
il giudice acquisisce la relativa documentazione e si
avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del
trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate,
davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore
generale presso la corte di appello e, davanti al
magistrato di sorveglianza, dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di
sorveglianza.
3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza
si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472.
3.2. L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato
all'interessato, contiene, a pena di nullita',
l'avvertimento della facolta' di parteciparvi
personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa
richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano
in ogni caso le forme e le modalita' di partecipazione a
distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste
dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a
distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato,
ne fa richiesta ovvero quando lo stesso e' detenuto o
internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del
giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la
traduzione dell'interessato.
3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato
di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza,
quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti
sulla liberta' personale di condannati da Tribunali o Corti
penali internazionali, danno immediata comunicazione della
data dell'udienza e della pertinente documentazione al
Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il
Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi
internazionali, l'organismo che ha pronunciato la
condanna.».
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di
accattonaggio

1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «sedici» e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 600-octies del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 600-octies (Impiego di minori
nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento
dell'accattonaggio. Induzione e costrizione
all'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una
persona minore degli anni sedici o, comunque, non
imputabile, ovvero permette che tale persona, ove
sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia
o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per
mendicare, e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni.
Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi
l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo
favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da
due a sei anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta'
se il fatto e' commesso con violenza o minaccia o nei
confronti di persona minore degli anni sedici o comunque
non imputabile.»
 
Art. 17
Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67,
in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni
capoluoghi di citta' metropolitana della Regione siciliana

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) dopo le parole: «dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,» sono inserite le seguenti: «nonche' quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di ciascun ente»;
b) al comma 6, le parole: «e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 5.850.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2024, n. 67 recante: "Misure urgenti in
materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e
119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a
eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione
finanziaria», come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Misure in favore dei territori interessati
da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi). -
1. Per la realizzazione degli interventi previsti
dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle
risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e' destinata ai
territori colpiti dall'emergenza derivante dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul
territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023
e per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con
delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e
del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del
19 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere
sulle risorse disponibili presso la contabilita' speciale
1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi
dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di
euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. Al fine di assicurare la concessione e
l'operativita' delle garanzie dello Stato in relazione ai
finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 1, comma
437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1,
comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole:
«e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213».
3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza
urbana e di controllo del territorio, comprese quelle
derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel
mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della
Regione siciliana, i comuni capoluogo di citta'
metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31
dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento
quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, nonche' quelli per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' in corso l'applicazione della procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo
243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano
del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui
all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a
partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali
semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante
scorrimento di graduatorie vigenti di altre
amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento
delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unita' di
personale non dirigenziale del corpo della polizia locale
di ciascun ente.
4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate
in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in
deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30
aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58.
5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3
provvede il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la
Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
che provvede, con propria delibera, alla individuazione
delle commissioni esaminatrici.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3,
pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024, a euro 5.850.000 per
l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
7. In considerazione dell'eccezionale afflusso di
pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i
titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi per
i quali e' prevista l'iscrizione volontaria al Servizio
sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
l'entita' del contributo di cui al suddetto comma e'
fissato nella misura prevista dal comma 5 del citato
articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera a), del
medesimo articolo.
7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi
promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione
ministeriale del 15 marzo 2024 su industria, tecnologia e
digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a
colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo, e
di garantire al Ministero delle imprese e del made in Italy
le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e
organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7
in tale ambito, e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per
l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025. Ai relativi
oneri, pari a euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000
per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy.»
 
Art. 18
Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni
per la promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa

1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumita' pubblica ovvero la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» e' inserita la seguente: «industriale»;
2) al comma 3, alinea, le parole: «la coltura della canapa finalizzata» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata»;
3) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera g), e' soppressa la punteggiatura finale ed e' aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;
2) al comma 2, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.»;
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.».
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri» e dopo la parola: «canapa,» sono aggiunte le seguenti: «e sulla produzione agricola dei semi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis),».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 4, della
legge 2 dicembre 2016, n. 242 recante: «Disposizioni per la
promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge reca
norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e
della filiera industriale della canapa (Cannabis sativa
L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione
dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del
consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita
di biodiversita', nonche' come coltura da impiegare quale
possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura
da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di
canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune
delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi
dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio,
del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di
applicazione del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Il sostegno e la promozione riguardano in via
esclusiva la coltura della canapa comprovatamente
finalizzata:
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione della realizzazione di
semilavorati di canapa provenienti da filiere
prioritariamente locali, per gli usi consentiti dalla
legge;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate
che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano
l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e
ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie
prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le
industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria,
bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca.
3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2,
comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente
legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione,
alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al
commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla
consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti
costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma
semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali
infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli
da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.»
«Art. 2 (Liceita' della coltivazione). - 1. La
coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo
1, comma 2, e' consentita senza necessita' di
autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e'
possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel
rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri,
cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e
alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso
quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di
bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per
la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche
e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti
pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo
professionale;
g-bis) produzione agricola di semi destinati agli
usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione
stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi
dell'articolo 5 della presente legge.
3. L'uso della canapa come biomassa ai fini
energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito
esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale,
nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni.
3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la
lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto,
l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze
della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente
articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o
triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da
tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli
oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni
sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione delle
infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui
alla lettera g-bis) del comma 2.»
«Art. 4 (Controlli e sanzioni). - 1. Il Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri
e' autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi
i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle
coltivazioni di canapa, e sulla produzione agricola dei
semi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis), fatto
salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di
polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso
dello svolgimento di attivita' giudiziarie.
2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a
campione secondo la percentuale annua prevista dalla
vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del
soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le
modalita' di prelevamento, conservazione e analisi dei
campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini
della determinazione quantitativa del contenuto di
tetraidrocannabinolo (THC) delle varieta' di canapa, sono
quelle stabilite ai sensi della vigente normativa
dell'Unione europea e nazionale.
4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del
comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con
prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza
del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in
contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali
controverifiche.
5. Qualora all'esito del controllo il contenuto
complessivo di THC della coltivazione risulti superiore
allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento,
nessuna responsabilita' e' posta a carico dell'agricoltore
che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente
legge.
6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC
delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra
campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e
analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente
normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.
7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni
di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni
stabilite dalla presente legge possono essere disposti
dall'autorita' giudiziaria solo qualora, a seguito di un
accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma
3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione e'
superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente
comma e' esclusa la responsabilita' dell'agricoltore.».
 
Art. 19
Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia
di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un
pubblico ufficiale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 336 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e' aumentata fino alla meta'.»;
b) all'articolo 337 e' aggiunto, infine, il seguente comma: «Se la violenza o minaccia e' posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena e' aumentata fino alla meta'.»;
c) all'articolo 339 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia e' commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 336, 337 e 339 del codice
penale, come modificati dalla presente legge:
«Art. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale). - Chiunque usa violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico
servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai
propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del
servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso dal genitore esercente la responsabilita'
genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un
dirigente scolastico o di un membro del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della
scuola.
La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il
fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone
anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o
servizio, o per influire, comunque, su di essa.
Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il
fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e'
aumentata fino alla meta'.»
«Art. 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale). -
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio,
mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro
che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se la violenza o minaccia e' posta in essere per
opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di
pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la
pena e' aumentata fino alla meta'.»
«Art. 339 (Circostanze aggravanti). - Le pene
stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la
violenza o la minaccia e' commessa nel corso di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
ovvero con armi, o da persona travisata, o da piu' persone
riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o
valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete
associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia e' commessa da piu' di
cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto
da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone,
pur senza uso di armi, la pena e', nei casi preveduti dalla
prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338,
della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso
preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione
da due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel
caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante
il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti
atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in
modo da creare pericolo alle persone.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche se
la violenza o la minaccia e' commessa al fine di impedire
la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione
di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o
di altri servizi pubblici.»
.
 
Art. 20
Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di
lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio

1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e', rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.»;
b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo periodo»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonche' a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa funzionali».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 583-quater del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 583-quater (Lesioni personali a un ufficiale o
agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni,
nonche' a personale esercente una professione sanitaria o
socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a
essa funzionali). - Nell'ipotesi di lesioni personali
cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o
di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento
delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque
anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e',
rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e
da otto a sedici anni.
Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria
nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio,
nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo
svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa
di tali attivita', si applica la reclusione da due a cinque
anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si
applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.»
 
Art. 21

Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia

1. Il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonche' in ambito ferroviario e a bordo dei treni puo' essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attivita' operativa e il suo svolgimento.
2. Nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della liberta' personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 4.956.804 per l'anno 2025, di euro 7.929.754 per l'anno 2026 e di euro 10.602.656 per l'anno 2027, da destinare:
a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.223.200 per l'anno 2027, alla Polizia di Stato;
b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.449.702 per l'anno 2027, all'Arma dei carabinieri;
c) quanto a euro 789.054 per l'anno 2025 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al Corpo della guardia di finanza;
d) quanto a euro 167.750 per l'anno 2025, al Corpo di polizia penitenziaria.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 4.956.804 per l'anno 2025, a euro 7.929.754 per l'anno 2026 e a euro 10.602.656 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a euro 789.054 per l'anno 2025 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a euro 167.750 per l'anno 2025, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.223.200 per l'anno 2027, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
d) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.449.702 per l'anno 2027, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
 
Art. 22
Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. A decorrere dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonche' al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento e' accertata la responsabilita' dell'ufficiale o agente a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilita' penale dell'ufficiale o agente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilita' per grave negligenza.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilita' civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a euro 600.000 per l'anno 2025 e a euro 20.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttura politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 260.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
c) quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
d) quanto a euro 540.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 22
maggio 1975, n. 152 recante: «Disposizioni a tutela
dell'ordine pubblico»:
«Art 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti
compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di
altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere
assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
Stato o da libero professionista di fiducia
dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a
carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e'
responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a
favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta
dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti
assistenza.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 recante:
«Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione»:
«Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale).
- 1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita'
civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di
dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di
fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o
con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con
sentenza o provvedimento che escluda la loro
responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni
interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono
concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione
nel caso di sentenza definitiva che accerti la
responsabilita'.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in
lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 recante: «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»):
«Art 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il
concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche
per il servizio di pubblico soccorso.»
- Si riporta il testo del comma 36 dell'articolo 1,
della legge 20 maggio 2016, n. 76 recante:
«Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze»:
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37
a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da
matrimonio o da un'unione civile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 425 del codice di
procedura penale:
«Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). - 1.
Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale
l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve
essere proseguita, se il fatto non e' previsto dalla legge
come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste
o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o che si tratta di persona non punibile
per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non
luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al
comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze
attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69
del codice penale.
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere anche quando gli elementi acquisiti non
consentono di formulare una ragionevole previsione di
condanna.
4. Il giudice non puo' pronunciare sentenza di non
luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento
dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di
sicurezza diversa dalla confisca.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.»
- Si riporta il testo dell'articolo 469 del codice di
procedura penale:
«Art. 469 (Proscioglimento prima del dibattimento). -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se
l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve
essere proseguita ovvero se il reato e' estinto e se per
accertarlo non e' necessario procedere al dibattimento, il
giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico
ministero e l'imputato e se questi non si oppongono,
pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere
enunciandone la causa nel dispositivo.
1-bis. La sentenza di non doversi procedere e'
pronunciata anche quando l'imputato non e' punibile ai
sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa
audizione in camera di consiglio anche della persona
offesa, se compare.»
- Si riporta il testo dell'articolo 129 del codice di
procedura penale:
«Art. 129 (Obbligo della immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilita'). - 1. In ogni stato e
grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o
che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla
legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca
una condizione di procedibilita', lo dichiara di ufficio
con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato
ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o
che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo
a procedere con la formula prescritta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 529 del codice di
procedura penale:
«Art. 529 (Sentenza di non doversi procedere). - 1.
Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve
essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non
doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la
prova dell'esistenza di una condizione di procedibilita' e'
insufficiente o contraddittoria.»
- Si riporta il testo dell'articolo 530 del codice di
procedura penale:
«Art. 530 (Sentenza di assoluzione). - 1. Se il fatto
non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto
non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come
reato ovvero se il reato e' stato commesso da persona non
imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice
pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel
dispositivo.
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche
quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la
prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso,
che il fatto costituisce reato o che il reato e' stato
commesso da persona imputabile.
3. Se vi e' la prova che il fatto e' stato commesso
in presenza di una causa di giustificazione o di una causa
personale di non punibilita' ovvero vi e' dubbio
sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza
di assoluzione a norma del comma 1.
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica,
nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.»
- Si riporta il testo dell'articolo 531 del codice di
procedura penale:
«Art. 531 (Dichiarazione di estinzione del reato). -
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il
giudice, se il reato e' estinto, pronuncia sentenza di non
doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi e'
dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del
reato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica»:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
 
Art. 23
Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze
armate

1. A decorrere dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, al personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonche' al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento e' accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilita' penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilita' per grave negligenza.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilita' civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 recante:
«Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione»:
«Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale).
- 1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita'
civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di
dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di
fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o
con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con
sentenza o provvedimento che escluda la loro
responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni
interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono
concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione
nel caso di sentenza definitiva che accerti la
responsabilita'.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in
lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.»
- Per il testo dell'articolo 1, comma 36, della legge
20 maggio 2016, n. 76, v. nei riferimenti normativi
all'articolo 22.
- Per il testo dell'articolo 425 del c.p.p., si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 22.
- Per il testo dell'articolo 469 del c.p.p., si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 22.
- Per il testo dell'articolo 129 del c.p.p., si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 22.
- Per il testo dell'articolo 529 del c.p.p., si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 22.
- Per il testo dell'articolo 530 del c.p.p., si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 22.
- Per il testo dell'articolo 531 del c.p.p., si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 22.
 
Art. 24
Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni
mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto e' commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalita' di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «di cui al secondo comma» sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 639 del codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose
altrui). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo
635, deturpa o imbratta cose mobili altrui e' punito, a
querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
Se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi
di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della
reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000
euro. Se il fatto e' commesso su beni mobili o immobili
adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la
finalita' di ledere l'onore, il prestigio o il decoro
dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la
reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da
1.000 a 3.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo
comma, primo e secondo periodo, si applica la pena della
reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a
10.000 euro. Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al
secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da
sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede
d'ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al
secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui
all'articolo 165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di
ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio'
non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di
rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il
condannato non si oppone, la prestazione di attivita' non
retribuita a favore della collettivita' per un tempo
determinato comunque non superiore alla durata della pena
sospesa, secondo le modalita' indicate nella sentenza di
condanna.»
 
Art. 25
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni
impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 192:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400»;
2) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno»;
b) alla tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-bis, il capoverso Art. 192 e' sostituito dal seguente:

=======================================
|Art. 192.  | Comma 6  | 3  |
+===========+=================+=======+
| | Comma 6 -bis, | |
|   | primo periodo  | 5  |
+-----------+-----------------+-------+
| | Comma 6 -bis, | |
|   |secondo periodo  | 10  |
+-----------+-----------------+-------+
|   | Comma 7  | 10  |
+-----------+-----------------+-------+


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 192 e della tabella
allegata al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
recante: «Nuovo codice della strada», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 192 (Obblighi verso funzionari, ufficiali e
agenti). - 1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti
a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti
ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia
stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito
segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a
richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel
comma 1, il documento di circolazione e la patente di
guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi
delle norme in materia di circolazione stradale, devono
avere con se'.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai
precedenti commi possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di
verificare l'osservanza delle norme relative alle
caratteristiche o all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al
conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici
presentino difetti o irregolarita' tali da determinare
grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto
anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di
mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti,
di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di
specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza possono, per controlli necessari ai fini
dell'espletamento del loro servizio, formare posti di
blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare,
senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei
veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con
idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche'
le condizioni e le modalita' del loro impiego, sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni
che il personale militare, anche non coadiuvato dal
personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1,
impartisce per consentire la progressione del convoglio
militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 100 a euro 400.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma
1, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si
applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da quindici a
trenta giorni.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4,
ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno.»
«TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 26
Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del
codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti
penitenziari

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 415 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena e' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute»;
b) dopo l'articolo 415 e' inserito il seguente:
«Art. 415-bis (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario). - Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o piu' persone riunite, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.
Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni.
Se il fatto e' commesso con l'uso di armi, la pena e' della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena e' della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena e' della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma.
Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 415 del codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi). -
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle
leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi
sociali, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso
all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di
scritti o comunicazioni dirette a persone detenute.»
 
Art. 27
Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle
strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione
delle procedure per la loro realizzazione

1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o piu' persone riunite, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con l'uso di armi, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo periodo e da due a sette anni nei casi previsti dal terzo periodo. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena e' della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo periodo e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal terzo periodo; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena e' della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo periodo e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal terzo periodo. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti»;
2. All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «La realizzazione dei centri di cui al comma 3 e' effettuata,» sono sostituite dalle seguenti: «La localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonche' l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono effettuati,».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 recante: «Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando
non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tal fine effettua richiesta di
assegnazione del posto alla Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e'
possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il
respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per
coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis,
nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese
in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del presente testo unico o ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu'
delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso cui
sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e
abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria
informazione relativa al suo status, l'assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto
dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze
o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al
Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei
diritti delle persone private della liberta' personale.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
4-bis. La partecipazione del destinatario del
provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale
lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto
al decimo del comma 5 del predetto articolo 6.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento
dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione
di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il
giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il
termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine
complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal giudice,
su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre
mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri
dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto
ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia
durata piu' a lungo a causa della mancata cooperazione da
parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che
sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie
per un periodo pari a quello di sei mesi puo' essere
trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata
indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello
straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della
struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le
informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello
stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorita'
diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e
il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma
5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo,
con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di
respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo
13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a
15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base
all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto
conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero
si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di
cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione
dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e
5-quater, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di
cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui
al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei
centri di cui al presente articolo o in una delle strutture
di cui all'articolo 10-ter, partecipa ad una rivolta
mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza
all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento
dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o piu'
persone riunite, e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono
atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva
che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al
contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli
incaricati di un pubblico servizio, impediscono il
compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari
alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che
promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti
con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Se
il fatto e' commesso con l'uso di armi, la pena e' della
reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo
periodo e da due a sette anni nei casi previsti dal terzo
periodo. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta,
una lesione personale grave o gravissima, la pena e' della
reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo
periodo e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal
terzo periodo; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva
la morte, la pena e' della reclusione da sette a quindici
anni nei casi previsti dal primo periodo e da dieci a
diciotto anni nei casi previsti dal terzo periodo. Nel caso
di lesioni gravi o gravissime o morte di piu' persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione
piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della
reclusione non puo' superare gli anni venti.
7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa del
trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
o durante la permanenza in una delle strutture di cui
all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, per i quali e' obbligatorio o facoltativo
l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza ai
sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale
colui il quale, anche sulla base di documentazione video o
fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto e'
consentito entro quarantotto ore dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si
procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.»
- Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13 recante: «Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione
illegale», convertito, con modificazioni, dalla legge 13
aprile 2017, n. 46, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'effettivita' delle espulsioni e il potenziamento dei
centri di permanenza per i rimpatri). - 1. La
denominazione: "centro di identificazione ed espulsione" di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e' sostituita, ovunque presente in disposizioni di
legge o regolamento, dalla seguente: "centro di permanenza
per i rimpatri".
2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo
e' inserito il seguente: "Tale termine e' prorogabile di
ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice
di pace, nei casi di particolare complessita' delle
procedure di identificazione e di organizzazione del
rimpatrio.";
b) all'articolo 16, dopo il comma 9, e' aggiunto il
seguente:
"9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando
non e' possibile effettuare il rimpatrio dello straniero
per cause di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria
dispone il ripristino dello stato di detenzione per il
tempo strettamente necessario all'esecuzione del
provvedimento di espulsione.".
3. Al fine di assicurare la piu' efficace esecuzione
dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per
garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle
strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione
dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il
presidente della regione o della provincia autonoma
interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai
centri urbani che risultino piu' facilmente raggiungibili e
nei quali siano presenti strutture di proprieta' pubblica
che possano essere, anche mediante interventi di
adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo,
tenendo conto della necessita' di realizzare strutture di
capienza limitata idonee a garantire condizioni di
trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della
dignita' della persona. Nei centri di cui al presente comma
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e il Garante dei diritti
delle persone detenute o private della liberta' personale
esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui
all'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 10. Per le spese di
realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si
provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.
232. Per le spese di gestione dei centri e' autorizzata la
spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel
2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019.
3-bis. La localizzazione e la realizzazione dei
centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonche'
l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono
effettuati, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento
della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui
all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attivita'
di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213,
comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure
di espulsione, respingimento o allontanamento degli
stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in
considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini
stranieri provenienti dal Nord Africa, e' autorizzata in
favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa
di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma
FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato
dall'Unione europea nell'ambito del periodo di
programmazione 2014/2020.
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle
attivita' umanitarie presso i centri per i rimpatri dei
cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti
centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei
richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le
parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti:
«terzo periodo".»
 
Art. 28
Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per
gli agenti di pubblica sicurezza

1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del Regio
decreto 31 agosto 1907, n. 690 recante: «Testo unico della
legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza»:
«Art 17 (Art. 14 legge 21 agosto 1901, n. 409). -
Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i
carabinieri reali e le guardie di citta'.»
«Art 18 (Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409). -
Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di
finanza forestali, le guardie carcerarie, nonche' le
guardie campestri, daziarie, boschive, ed altre dei comuni,
costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati
nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del Regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante: «Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»:
«Art. 42 (art. 41, T.U. 1926). - Il Questore ha
facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e
il Prefetto ha facolta' di concedere, in caso di dimostrato
bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di
qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia
una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui
durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha
validita' annuale.
Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza
di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere
comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi
maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il
convivente more uxorio, individuati dal regolamento e
indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza,
secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In
caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione
del presente comma, si applica la sanzione amministrativa
da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta,
altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla
detenzione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 73 del Regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 73. - Il Capo della polizia, i Prefetti, i
vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi,
gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i
magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di
istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le
armi di cui all'art. 42 della legge.
Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli
artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, numero 690,
portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a
termini dei rispettivi regolamenti.
Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a
norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, numero 690,
o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza,
le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il
servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie
mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino
disposizioni di legge.
La facolta' di portare le armi senza licenza e'
attribuita soltanto ai fini della difesa personale.»
 
Art. 29
Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo
della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli
1099 e 1100 del codice della navigazione

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, si applicano anche quando le unita' del naviglio ivi indicate sono impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante di una nave straniera.
2. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1099 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Soggiace alla medesima pena il comandante della nave straniera che non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo»;
b) all'articolo 1100, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformita' alle norme internazionali, dei relativi compiti».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 5 e 6 della legge 13
dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai
fini della repressione del contrabbando dei tabacchi):
«Art. 5. - Il capitano della nave nazionale il quale
non obbedisce alla intimazione di fermo di una unita' del
naviglio della Guardia di finanza e' punito con le pene
stabilite dall'art. 1099 del Codice della navigazione.»
«Art. 6. - Il capitano della nave nazionale che
commette atti di resistenza o di violenza contro una unita'
di naviglio della Guardia di finanza e' punito con le pene
stabilite dall'art. 1100 del Codice della navigazione.».
- Si riportano gli articoli 1099 e 1100 del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione),
come modificati dalla presente legge:
«Art. 1099 (Rifiuto di obbedienza a nave da guerra).
- Il comandante della nave, che nei casi previsti
nell'articolo 200 non obbedisce all'ordine di una nave da
guerra nazionale, e' punito con la reclusione fino a due
anni.
Soggiace alla medesima pena il comandante della nave
straniera che non obbedisce all'ordine di una nave da
guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme
internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione
delle carte e dei documenti di bordo.»
«Art. 1100 (Resistenza o violenza contro nave da
guerra). - Il comandante o l'ufficiale della nave, che
commette atti di resistenza o di violenza contro una nave
da guerra nazionale, e' punito con la reclusione da tre a
dieci anni. La disposizione di cui al primo periodo si
applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti
contro una nave da guerra nazionale impiegata nello
svolgimento, in conformita' alle norme internazionali, dei
relativi compiti.
La pena per coloro che sono concorsi nel reato e'
ridotta da un terzo alla meta'.».
 
Art. 30
Modifica all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la
tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni
internazionali

1. All'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole: «della forza o di altro mezzo di coazione fisica,» sono inserite le seguenti: «ovvero di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3, della
legge 21 luglio 2016, n. 145 recante: «Disposizioni
concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali», come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale che partecipa alle missioni internazionali,
nonche' al personale inviato in supporto alle medesime
missioni si applica il codice penale militare di pace. La
competenza e' del tribunale militare di Roma.
2. E' fatta salva la facolta' del Governo di
deliberare l'applicazione delle norme del codice penale
militare di guerra.
3. Non e' punibile il personale di cui al comma 1
che, nel corso delle missioni internazionali, in
conformita' alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero
agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina
di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di
coazione fisica, ovvero di apparecchiature, dispositivi,
programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi
idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni
IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del
codice penale, per le necessita' delle operazioni militari.
Quando, nel commettere uno dei fatti previsti dal primo
periodo, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla
legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli
ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla
necessita' delle operazioni militari, si applicano le
disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto e'
previsto dalla legge come delitto colposo.
4. Il comma 3 non si applica in nessun caso ai
crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto
istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a
Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12
luglio 1999, n. 232.
5. Nel corso delle missioni internazionali gli
ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono
all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla
legge, di chiunque e' colto in flagranza dei reati militari
di cui agli articoli 173, secondo comma, 174, 186 e 195,
secondo comma, del codice penale militare di pace.
6. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo
compiuti nel corso delle missioni internazionali, qualora
le esigenze operative non consentano che l'arrestato o il
fermato sia posto tempestivamente a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto o il fermo
mantiene comunque la sua efficacia purche' il relativo
verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro
quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di
convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del
difensore, nelle successive quarantotto ore. In tali casi
gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono
effettuati da parte del pubblico ministero e, fatto salvo
il caso in cui le oggettive circostanze operative non lo
consentano, si procede all'interrogatorio, ai sensi
dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e
all'udienza di convalida, ai sensi dell'articolo 391 del
medesimo codice di procedura penale, a distanza mediante un
collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile
anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del
pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di
convalida e il luogo della temporanea custodia, con
modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i
luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto e
senza aggravio di spese processuali per la copia degli
atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono
consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici
idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e' presente nel
luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne
attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' ad essa spettanti e redige verbale delle
operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita'
dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di
essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro
difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel
luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto di essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
7. Con le stesse modalita' di cui al comma 6 si
procede all'interrogatorio della persona sottoposta a
custodia cautelare in carcere, quando questa non possa
essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del
codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di
pena per rimanervi a disposizione dell'autorita'
giudiziaria militare.
8. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono le missioni
internazionali, in danno dello Stato o di cittadini
italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti
sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito
il Ministro della difesa per i reati commessi in danno di
appartenenti alle Forze armate dello Stato.
9. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se
commessi in danno dello Stato o di cittadini o beni
italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e
accertati nelle aree in cui si svolge una missione
internazionale, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del
codice penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o
interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare
in carcere si applicano le disposizioni dei commi 6 e 7 del
presente articolo. In tali casi, l'arrestato, il fermato o
la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere
ristretti in appositi locali del vettore militare.
L'autorita' giudiziaria puo' disporre l'affidamento
in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al
proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro
ai sensi dell'articolo 105 della Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10
dicembre 1982, ratificata ai sensi della legge 2 dicembre
1994, n. 689. Fuori dei casi di cui al primo periodo del
presente comma, per l'esercizio della giurisdizione si
applicano le disposizioni contenute negli accordi
internazionali di cui l'Italia e' parte ovvero conclusi da
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
10. Per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni
internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse
si svolgono, la competenza e' del tribunale di Roma.".
 
Art. 31
Disposizioni per il potenziamento dell'attivita' di informazione per
la sicurezza

1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, primo comma, limitatamente alle ipotesi di direzione e organizzazione dell'associazione, nonche' secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.3, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, 416-bis, primo comma, e 435, primo e secondo comma, del codice penale.».
2. All'articolo 8 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza.
1-ter. Le identita' di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti al DIS, all'AISE e all'AISI, a deporre in ogni stato e grado del procedimento con identita' di copertura»;
b) il comma 2 e' abrogato.
3. All'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: «Fino al 30 giugno 2025, il» sono sostituite dalla seguente: «Il»;
b) al comma 2-quater, le parole: «nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla conclusione del colloquio»;
c) al comma 2-quinquies, le parole: «di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4-bis del presente decreto».
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le finalita' della prevenzione di ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale, i servizi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono chiedere alle autorita' competenti di cui all'articolo 5 del presente decreto, secondo modalita' definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie connesse al terrorismo»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e scambio informativo con i servizi di informazione per la sicurezza».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 3
agosto 2007, n. 124 recante: «Sistema di informazione per
la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto», come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Ambito di applicazione delle garanzie
funzionali). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51
del codice penale, non e' punibile il personale dei servizi
di informazione per la sicurezza che ponga in essere
condotte previste dalla legge come reato, legittimamente
autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle
finalita' istituzionali di tali servizi, nel rispetto
rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo
18.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al
comma 1 non si applica se la condotta prevista dalla legge
come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo
o a ledere la vita, l'integrita' fisica, la personalita'
individuale, la liberta' personale, la liberta' morale, la
salute o l'incolumita' di una o piu' persone.
3. La speciale causa di giustificazione non si
applica, altresi', nei casi di delitti di cui agli articoli
289 e 294 del codice penale e di delitti contro
l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di
condotte di favoreggiamento personale o reale
indispensabili alle finalita' istituzionali dei servizi di
informazione per la sicurezza e poste in essere nel
rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18,
sempre che tali condotte di favoreggiamento non si
realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorita'
giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di
un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini
disposte dall'autorita' giudiziaria. La speciale causa di
giustificazione non si applica altresi' alle condotte
previste come reato a norma dell'articolo 255 del codice
penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive
modificazioni.
4. Non possono essere autorizzate, ai sensi
dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato
per le quali non e' opponibile il segreto di Stato a norma
dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie
di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, primo
comma, limitatamente alle ipotesi di direzione e
organizzazione dell'associazione, nonche' secondo comma,
270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,
270-quinquies.1, 270-quinquies.3, 302, 306, secondo comma,
414, quarto comma, 416-bis, primo comma, e 435, primo e
secondo comma, del codice penale.
5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere
effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in
Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle
sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di
giornalisti professionisti iscritti all'albo.
6. La speciale causa di giustificazione si applica
quando le condotte:
a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di
compiti istituzionali dei servizi di informazione per la
sicurezza, in attuazione di un'operazione autorizzata e
documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme
organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;
b) sono indispensabili e proporzionate al
conseguimento degli obiettivi dell'operazione non
altrimenti perseguibili;
c) sono frutto di una obiettiva e compiuta
comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;
d) sono effettuate in modo tale da comportare il
minor danno possibile per gli interessi lesi.
7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per
eccezionali necessita', le attivita' indicate nel presente
articolo sono state svolte da persone non addette ai
servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con
uno o piu' dipendenti dei servizi di informazione per la
sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da
parte dei servizi di informazione per la sicurezza era
indispensabile ed era stato autorizzato secondo le
procedure fissate dall'articolo 18, tali persone sono
equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa
di giustificazione, al personale dei servizi di
informazione per la sicurezza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, recante: «Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione», convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Disposizioni in materia di garanzie
funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e
delle strutture dei servizi di informazione per la
sicurezza). - 1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice
di procedura penale, dopo le parole: "di polizia esteri,"
sono inserite le seguenti: "i dipendenti dei servizi di
informazione per la sicurezza," e dopo le parole: "della
legge 16 marzo 2006, n. 146," sono inserite le seguenti: "e
della legge 3 agosto 2007, n. 124,".
1-bis. Con le modalita' di cui all'articolo 23, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di
agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di
prevenzione, puo' essere attribuita anche al personale
delle Forze armate, che non ne sia gia' in possesso, il
quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima
legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle
strutture e del personale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di
informazione per la sicurezza.
1-ter. Le identita' di copertura, di cui all'articolo
24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono
essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui
all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007,
dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita'
giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione
della causa di giustificazione.
1-quater. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura
penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore
generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni
e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne
segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza
della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza
gli addetti al DIS, all'AISE e all'AISI, a deporre in ogni
stato e grado del procedimento con identita' di copertura.
2. (abrogato)
2-bis. E' affidato all'AISE il compito di svolgere
attivita' di informazione, anche mediante assetti di
ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il
Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza
mensile circa le attivita' di ricerca elettronica.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, recante: «Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento
dell'attivita' informativa). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri puo' delegare i direttori dei
servizi di informazione per la sicurezza di cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124,
a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di
comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica,
nonche' all'intercettazione di comunicazioni o
conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei
luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando
siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle
attivita' loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3
agosto 2007, n. 124.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al
procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i
direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di
cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n.
124, ovvero personale dipendente espressamente delegato,
siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e
internati, al solo fine di acquisire informazioni per la
prevenzione di delitti con finalita' terroristica di
matrice internazionale.
2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e'
concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando
sussistano specifici e concreti elementi informativi che
rendano assolutamente indispensabile l'attivita' di
prevenzione.
2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data
comunicazione scritta al procuratore generale di cui al
comma 2 e al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo entro il termine di cinque giorni decorrenti
dalla conclusione del colloquio. Le autorizzazioni di cui
al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate
in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del
procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio e'
data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i
termini e le modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33
della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007,
n. 124, nonche' quelle di cui al comma 5 dell'articolo
4-bis del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 186 recante: "Attuazione
della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per
agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo
a fini di prevenzione, accertamento, indagine o
perseguimento di determinati reati, e che abroga la
decisione 2000/642/GAI", come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14 (Cooperazione di polizia e scambio
informativo con i servizi di informazione per la
sicurezza). - 1. Per le finalita' del presente decreto, le
Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, condividono tempestivamente,
secondo modalita' definite d'intesa, le informazioni
finanziarie e le analisi finanziarie, anche sulla base dei
rispettivi comparti di specialita' di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
1-bis. Per le finalita' della prevenzione di ogni
forma di aggressione terroristica di matrice
internazionale, i servizi di informazione per la sicurezza
di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
124, possono chiedere alle autorita' competenti di cui
all'articolo 5 del presente decreto, secondo modalita'
definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi
finanziarie connesse al terrorismo.
 
Art. 32
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei
servizi di telefonia mobile e relative sanzioni

1. All'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 19 e' inserito il seguente:
«19-bis. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis dell'articolo 98-undetricies, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da cinque a trenta giorni».
2. All'articolo 98-undetricies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Se il cliente e' cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, e' acquisita copia del titolo di soggiorno di cui e' in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validita'»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perche' oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia.
1-ter. La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del codice penale, quando il fatto e' commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'incapacita' di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 1° agosto 2023, n. 259 recante: «Codice delle
comunicazioni elettroniche», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 30 (Sanzioni). - 1. Le disposizioni del
presente articolo si applicano alle reti e servizi di
comunicazione elettronica a uso pubblico.
2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 22, commi 4-bis e 6, forniscono,
deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate
o incomplete, il Ministero o l'Autorita', in base alle
rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro
1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravita' del
fatto e alle conseguenze che ne sono derivate.
3. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa
autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto
non costituisce reato, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto.
4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda
l'installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici
ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si
applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro
2.500.000,00.
5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o
temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.
6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma
3, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e
contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e
comunque per un periodo non inferiore all'anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare
l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza
pubblica.
8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai
commi 3, 4 e 5 per piu' di due volte in un quinquennio, il
Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura massima stabilita dagli stessi commi.
9. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica a uso pubblico in difformita' a
quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11 comma 4, il
Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000,00 a euro 580.000,00.
10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32,
ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate
piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro
600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e
con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei
documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero
o dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.
11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al
vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del
codice civile.
12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e
alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o
regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il
Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze,
irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il
rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente
addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui
adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
relative a imprese aventi significativo potere di mercato,
si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e
non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato
anteriormente alla notificazione della contestazione, nel
solo mercato delle comunicazioni elettroniche.
12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e
servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call
center, che operano, in violazione dell'articolo 98-decies,
ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o
abusi o non ottemperano agli ordini e alle diffide,
impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o
dall'Autorita', quest'ultimi, secondo le rispettive
competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 50.000 a euro 1.000.000.
13. Nei confronti dei soggetti che offrono al
pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi
presidiati mediante apparecchiature terminali, quali
telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete,
in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi
3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione
amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.
14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12, 13 e
15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti
amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e
42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la
violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu'
di due volte in un quinquennio, il Ministero su
segnalazione dell'Autorita', e previa contestazione, puo'
disporre la sospensione dell'attivita' autorizzata per un
periodo non superiore a sei mesi, o la revoca
dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di
uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento
dei diritti amministrativi di cui all'articolo 16.
l'Autorita' commina, previa contestazione, una sanzione
amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per
ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione e'
reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, in
misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5
per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto
nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla
notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il
Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da ogni altra
responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad
alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
15. In caso di violazione delle disposizioni
contenute nel Titolo III della Parte III, nonche'
dell'articolo 98-octies decies, il Ministero o l'Autorita',
secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro
2.500.000,00.
16. In caso di violazione degli obblighi gravanti
sugli operatori di cui all'articolo 57, comma 6, il
Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli
anzidetti obblighi e' di particolare gravita' o reiterata
per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero puo'
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non
superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione
generale. In caso di integrale inosservanza della
condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il
Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.
17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 56, indipendentemente
dalla sospensione dell'esercizio e salvo l'esercizio
dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a
euro 15.000,00.
18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 94 comma 6, il trasgressore e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies,
98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies il
Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi piu' gravi, fino
al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio
approvato al momento della notifica della contestazione. e
ordinano l'immediata cessazione della violazione.
L'Autorita' ordina inoltre all'operatore il rimborso delle
somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando
il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore
a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare
gravita' o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli
98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies,
98-duodetricies e 98-undetricies per piu' di due volte in
un quinquennio, l'Autorita' irroga la sanzione
amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per
cento e non superiore al 5 per cento del fatturato
realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio
approvato anteriormente alla notificazione della
contestazione.
19-bis. Ferme restando le sanzioni previste dal comma
19, alle imprese autorizzate alla vendita delle schede
elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di
inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai
commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis
dell'articolo 98-undetricies, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' per un periodo da cinque a trenta giorni.
20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1,
2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo
5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma
1, dell'articolo 6-quater, commi 1 e 2, dell'articolo
6-sexies, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, commi l, 2 e 3,
dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12,
dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o
dell'articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012,
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal
regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata
cessazione della violazione. L'Autorita' ordina inoltre
all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente
addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui
adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Qualora l'Autorita' riscontri, a un sommario esame, la
sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2,
5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5,
comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1,
dell'articolo 6-quater, comma 1, dell'articolo 6-sexies,
commi 1 e 3, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 9,
commi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, comma 1,
dell'articolo 14 o dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6,
del citato regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga
sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno
di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli
operatori interessati e nelle more dell'adozione del
provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far
sospendere la condotta con effetto immediato.
21. In caso di violazione dell'articolo 3,
dell'articolo 4, commi 1 e 2, o dell'articolo 5, comma 2,
del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure
riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica
la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e
ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all'interno dell'Unione, l'Autorita' irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro
2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione.
Qualora l'Autorita' riscontri, a un sommario esame, la
sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2,
3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga
sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno
di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli
operatori interessati e nelle more dell'adozione del
provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far
sospendere la condotta con effetto immediato.
22. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione dei
provvedimenti adottati ai sensi dei commi 14, 19, 20 e 21,
a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti
piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale.
23. Restano ferme, per le materie non disciplinate
dal decreto, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29,
30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
24. Alle sanzioni amministrative irrogabili
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si
applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative
del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali,
anche su delega della Direzione generale competente in
materia.
26.
27. Le sanzioni di competenza dell'Autorita' di cui
al presente articolo possono essere ridotte fino ad un
terzo, tenuto conto della minima entita' della violazione;
dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione
o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle
dimensioni economiche dell'operatore.
27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del
Ministero di cui al presente articolo, fermo restando
quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,
possono essere assolte con il pagamento di una somma in
misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale
entro il termine di dieci giorni dalla contestazione
immediata o dalla notificazione degli estremi della
violazione.
27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si
applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di
cui all'articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 208.
27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul
mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed
apparecchiature di televisione digitale di consumo non
conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies sexies,
e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di
una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna
apparecchiatura.
27-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato,
il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il
distributore che mette a disposizione sul mercato, in
vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N
non conformi alle disposizioni di cui all'articolo
98-vicies sexies, comma 3, e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a
euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro
5.000 per ciascun veicolo. Alla stessa sanzione e'
assoggettato chiunque apporta modificazioni ai ricevitori e
alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che
comportano mancata conformita' all'articolo 98-vicies
sexies.».
- Si riporta il testo dell'articolo 98-undetricies del
decreto legislativo 1° agosto 2023, n. 259 recante: «Codice
delle comunicazioni elettroniche», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 98-undetricies (Identificazione degli utenti).
- 1. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche
per via telematica, al centro di elaborazione dati del
Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti
titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o
post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero
e l'Autorita', ognuno per le parti di propria competenza,
assicurano che i clienti siano identificati prima
dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi,
al momento della consegna o messa a disposizione della
scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo
nel caso di S.I.M. digitale (eS.I.M.). Le predette imprese,
nei casi di nuova attivazione e di portabilita' del numero
o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure
affinche' sia garantita l'acquisizione dei dati anagrafici
del titolare del contratto riportati su un documento di
identita', nonche' del tipo, del numero, acquisendone copia
ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti,
fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del
cliente siano utilizzati sistemi di identita' digitale
equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti
d'identita'. L'identificazione del titolare del contratto
puo' essere effettuata anche da remoto o in via indiretta,
purche' vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati
necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto
delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.
Se il cliente e' cittadino di uno Stato non appartenente
all'Unione europea, e' acquisita copia del titolo di
soggiorno di cui e' in possesso ovvero del passaporto o del
documento di viaggio equipollente o di un documento di
riconoscimento che siano in corso di validita'. L'Autorita'
giudiziaria ha facolta' di accedere per fini di giustizia
ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione
dati del Ministero dell'interno.
1-bis. Quando il cliente non dispone dei documenti
previsti dal comma 1 perche' oggetto di furto o smarriti,
l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia.
1-ter. La condanna per il delitto di cui all'articolo
494 del codice penale, quando il fatto e' commesso al fine
della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del
presente articolo, comporta l'incapacita' di contrattare
con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni.
2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non
si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per
la fornitura di servizi di tipo "internet delle cose",
installate senza possibilita' di essere estratte
all'interno degli oggetti connessi e che, anche se
disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare
traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di
connessione a internet.».
 
Art. 33
Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108,
in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura

1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - 1. Al fine di assicurare un efficace sostegno al soggetto beneficiario, per garantirne il rilancio mediante un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e il reinserimento nel circuito economico legale, le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14, alle quali sono erogati i mutui previsti dal medesimo articolo, si avvalgono, dal momento della concessione del mutuo, di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' istituito un albo, tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di specifica professionalita'; possono fare richiesta di iscrizione all'albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali nonche' i soggetti che per la loro specifica attivita' professionale siano in possesso di particolare competenza nell'attivita' economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.
3. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 2, i soggetti devono dichiarare che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La dichiarazione e' sottoscritta con le modalita' previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'incarico di esperto di cui al comma 1 e' conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario.
5. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 e' comunicato tempestivamente alla societa' CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, concessionaria della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della presente legge ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, per gli adempimenti conseguenti.
6. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 14, all'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del presente articolo, entrano a far parte di un patrimonio autonomo e separato finalizzato esclusivamente al rilancio dell'attivita' dell'operatore economico vittima del delitto di usura, secondo le modalita' di cui al predetto articolo 14.
7. I provvedimenti di assegnazione dei benefici di cui all'articolo 14 possono essere revocati, con recupero delle somme erogate, ove, anche su segnalazione dell'esperto di cui al comma 1 del presente articolo, emerga che l'attivita' svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizzi le finalita' di reinserimento di cui all'articolo 14, comma 5.
8. L'esperto di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 4, deve attestare di non trovarsi in situazioni di incompatibilita' o di conflitto di interessi, a pena di decadenza, ed e' tenuto a svolgere con diligenza i seguenti compiti:
a) fornire adeguato supporto nella presentazione dei progetti di capitalizzazione nonche' nella predisposizione e nella realizzazione di ogni attivita' relativa alla gestione del mutuo erogato ai sensi dell'articolo 14, secondo le finalita' previste dalla presente legge;
b) sostenere la vittima del delitto di usura in ogni azione idonea alla normale ripresa dell'attivita' economica svolta o da svolgere;
c) presentare il rendiconto dell'attivita' di gestione con cadenza periodica e ogniqualvolta il prefetto lo richieda;
d) presentare una relazione annuale sul proprio operato al prefetto che ha conferito l'incarico nonche' all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla societa' CONSAP Spa, esibendo, ove richiesto, la documentazione giustificativa;
e) chiedere al prefetto che ha conferito l'incarico di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilita', da altri soggetti qualificati, in relazione alle esigenze di supporto ulteriore prospettate, ai fini della ripresa dell'attivita' economica della vittima del delitto di usura.
9. All'esperto di cui al comma 1 si applicano le cause di incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.
10. L'esperto di cui al comma 1 risponde della veridicita' della relazione annuale di cui al comma 8, lettera d), e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, conservando la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni.
11. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile per una sola volta, fatta salva la possibilita' di dimissioni volontarie, da comunicare al prefetto e alla societa' CONSAP Spa con preavviso di almeno quarantacinque giorni.
12. In caso di situazioni di particolare gravita' e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento o di dissenso tra il beneficiario e l'esperto, gli stessi, anche separatamente, possono chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da un suo delegato.
13. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 e' revocabile, ai sensi dell'articolo 1723, primo comma, del codice civile nonche', con atto motivato del prefetto, qualora emergano azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8, lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Nel caso in cui siano accertate le azioni o le omissioni di cui al primo periodo, l'esperto e' cancellato dall'albo di cui al comma 2 e il prefetto, anche al fine di garantire la continuita' nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8, nomina un altro esperto secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 16.
14. Qualora la societa' CONSAP Spa abbia notizia delle violazioni di cui al comma 13, essa le segnala tempestivamente al prefetto e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o agli altri ordini professionali ai quali risulti eventualmente iscritto il soggetto responsabile di cui al comma 2, primo periodo.
15. All'esperto di cui al comma 1 spetta un compenso da corrispondere annualmente, previa presentazione della relazione di cui al comma 8, lettera d), a valere sul Fondo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, da non imputare alla somma complessiva erogata alla vittima del delitto di usura.
16. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 del presente articolo, il limite numerico degli incarichi che possono essere svolti, le modalita' di conferimento con i relativi criteri di trasparenza, che assicurino la rotazione degli incarichi, le modalita' per la tenuta e la gestione del medesimo albo nonche' le fattispecie di cui al comma 12. Con il medesimo regolamento e' altresi' determinato il compenso minimo spettante all'esperto di cui al comma 1, con la previsione dei limiti massimi del compenso stesso, in relazione all'ammontare complessivo del beneficio concesso ai sensi dell'articolo 14, da aggiornare ogni tre anni».
 
Art. 34
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
concessione dei benefici ai detenuti e agli internati

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «415, secondo comma e 415-bis,»;
b) all'articolo 20, comma 8, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di convenzione l'amministrazione penitenziaria si esprime nel merito, indicando subito le condizioni e le prescrizioni eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione della proposta stessa».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4-bis, commi da 1
a 1-ter, e 20, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354
recante: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'», come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma
dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e
416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso
previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies
e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e
12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e
17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni. La disposizione del primo periodo
si applica altresi' in caso di esecuzione di pene inflitte
anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in
relazione ai quali il giudice della cognizione o
dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per
eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo
primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al
condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
ovvero l'impunita' di detti reati.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, anche in assenza di collaborazione con la
giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli
internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di violenza, per
i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice
penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso
previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e
3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento
delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione
pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta
impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi
specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare
condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al
percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di
dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale
appartenenza, che consentano di escludere l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica
o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, nonche' il pericolo di ripristino di tali
collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto
delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni
eventualmente dedotte a sostegno della mancata
collaborazione, della revisione critica della condotta
criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine
della concessione dei benefici, il giudice accerta altresi'
la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore
delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle
della giustizia riparativa.
1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, anche in assenza di collaborazione con la
giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis,
primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602,
609-octies e 630 del codice penale, purche' gli stessi
dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli
obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla
condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e
alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto
alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del
detenuto al percorso rieducativo, che consentano di
escludere l'attualita' di collegamenti, anche indiretti o
tramite terzi, con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, tenuto conto delle circostanze personali e
ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno
della mancata collaborazione, della revisione critica della
condotta criminosa e di ogni altra informazione
disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il
giudice di sorveglianza accerta altresi' la sussistenza di
iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia
nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia
riparativa.
1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei
benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite
prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica
o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere
attivita' o di avere rapporti personali che possono portare
al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti
con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A
tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non
soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune
determinato.
1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per
taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il
delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si
applicano le disposizioni del comma 1-bis.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, purche' non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 415, secondo
comma, e 415 bis, 575, 600-bis, secondo e terzo comma,
600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e
629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico,
all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli
articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416
del codice penale, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III,
sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base
dei risultati dell'osservazione scientifica della
personalita' condotta collegialmente per almeno un anno
anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto
comma dell'articolo 80 della presente legge. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in
ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice
penale salvo che risulti applicata la circostanza
attenuante dallo stesso contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai
fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati
per i delitti di cui agli articolo 583-quinquies, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater,
609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche'
agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se
commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la
positiva partecipazione al programma di riabilitazione
specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e
1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare
la fondatezza degli elementi offerti dall'istante,
dettagliate informazioni in merito al perdurare
dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o
del contesto criminale nel quale il reato e' stato
consumato, al profilo criminale del detenuto o
dell'internato e alla sua posizione all'interno
dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o
misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico
e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse
durante la detenzione. Il giudice chiede altresi' il parere
del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la
sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i
delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale, del pubblico ministero
presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e'
stata pronunciata la sentenza di primo grado e del
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,
acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove
l'istante e' detenuto o internato e dispone, nei confronti
del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e
delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine
alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di
vita, alle attivita' economiche eventualmente svolte e alla
pendenza o definitivita' di misure di prevenzione personali
o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli
accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro
sessanta giorni dalla richiesta. Il termine puo' essere
prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della
complessita' degli accertamenti. Decorso il termine, il
giudice decide anche in assenza dei pareri, delle
informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.
Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale
sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel
quale il reato e' stato commesso, ovvero del pericolo di
ripristino di tali collegamenti, e' onere del condannato
fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova
contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide
sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica
specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto
dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai
sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1
possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto
a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo
41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di
tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.
2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato
di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide
acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni
caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla
richiesta delle informazioni.
2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis
non si applicano quando e' richiesta la modifica del
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non
sono decorsi piu' di tre mesi dalla data in cui il
provvedimento medesimo e' divenuto esecutivo a norma
dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede
quando e' richiesta la concessione di un permesso premio da
parte di un condannato gia' ammesso a fruirne e non sono
decorsi piu' di tre mesi dal provvedimento di concessione
del primo permesso premio.
2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che
abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al
comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le
funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal
pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo
grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il
pubblico ministero puo' partecipare all'udienza mediante
collegamento a distanza.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis.».
«Art. 20 (Lavoro). - 1. Negli istituti penitenziari e
nelle strutture ove siano eseguite misure privative della
liberta' devono essere favorite in ogni modo la
destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la
loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A
tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno
e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi
attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti
e degli internati. Possono, altresi', essere istituite
lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti
pubblici o privati e corsi di formazione professionale
organizzati e svolti da enti pubblici o privati.
2. Il lavoro penitenziario non ha carattere
afflittivo ed e' remunerato.
3. L'organizzazione e i metodi del lavoro
penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella
societa' libera al fine di far acquisire ai soggetti una
preparazione professionale adeguata alle normali condizioni
lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.
4. Presso ogni istituto penitenziario e' istituita
una commissione composta dal direttore o altro dirigente
penitenziario delegato, dai responsabili dell'area
sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente
sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario
dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore
del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un
rappresentante sindacale unitariamente designato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e un rappresentante
unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello
territoriale. Per ogni componente viene indicato un
supplente. La commissione delibera a maggioranza dei
presenti. Ai componenti della commissione non spetta la
corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza,
indennita', rimborsi spese e altri emolumenti comunque
denominati.
5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata
pubblicita', provvede a:
a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per
qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e
degli internati, tenendo conto esclusivamente
dell'anzianita' di disoccupazione maturata durante lo stato
di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e
delle abilita' lavorative possedute, e privilegiando, a
parita' di condizioni, i condannati, con esclusione dei
detenuti e degli internati sottoposti al regime di
sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis;
b) individuare le attivita' lavorative o i posti di
lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati
detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla
lettera a);
c) stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti
di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione
penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza
potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli
internati.
7. Resta salvo il potere del direttore di derogare,
per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di
assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a).
8. Gli organi centrali e territoriali
dell'amministrazione penitenziaria stipulano apposite
convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici
o privati o cooperative sociali interessati a fornire
opportunita' di lavoro a detenuti o internati. Le
convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di
svolgimento dell'attivita' lavorativa, la formazione e il
trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza
pubblica. Le proposte di convenzione sono pubblicate a cura
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul
proprio sito istituzionale. I soggetti privati disponibili
ad accettare le proposte di convenzione trasmettono al
Dipartimento i relativi progetti di intervento unitamente
al curriculum dell'ente. I progetti e i curriculum sono
pubblicati a cura del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria sul proprio sito istituzionale. Entro
sessanta giorni dal ricevimento della proposta di
convenzione l'amministrazione penitenziaria si esprime nel
merito, indicando subito le condizioni e le prescrizioni
eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione della
proposta stessa. Della convenzione stipulata e' data
adeguata pubblicita' con le forme previste dal presente
comma. Agli operatori privati, che agiscono per conto degli
enti menzionati al primo periodo, si applica l'articolo 78.
9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in
deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e di
quelle di contabilita' speciale e previa autorizzazione del
Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle
lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso
l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli
internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo,
tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati
per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui e'
situato l'istituto.
10. I proventi delle manifatture carcerarie e il
corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti
dall'amministrazione penitenziaria impiegando l'attivita'
lavorativa dei detenuti e degli internati, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere annualmente
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, all'apposito capitolo del Ministero della
giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della
formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli
internati.
11. I detenuti e gli internati, in considerazione
delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare,
per proprio conto, attivita' artigianali, intellettuali o
artistiche, nell'ambito del programma di trattamento.
12. I detenuti e gli internati possono essere ammessi
a esercitare attivita' di produzione di beni da destinare
all'autoconsumo, anche in alternativa alla normale
attivita' lavorativa. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di svolgimento
dell'attivita' in autoconsumo, anche mediante l'uso di beni
e servizi dell'amministrazione penitenziaria.
13. La durata delle prestazioni lavorative non puo'
superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia
di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo
annuale retribuito e la tutela assicurativa e
previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano
i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini
e' garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la
tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle
disposizioni vigenti.
14. Agli effetti della presente legge, per la
costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonche'
per l'assunzione della qualita' di socio nelle cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si
applicano le incapacita' derivanti da condanne penali o
civili.
15. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della
giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione
circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge
relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.».
 
Art. 35
Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in
materia di attivita' lavorativa dei detenuti

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, dopo le parole: «all'interno degli istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «o all'esterno» e dopo le parole: «persone detenute o internate» sono inserite le seguenti: «anche ammesse al lavoro esterno».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 22
giugno 2000, n. 193 recante: «Norme per favorire
l'attivita' lavorativa dei detenuti», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. - 1. Le agevolazioni previste dall'articolo
4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381,
introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge,
sono estese anche alle aziende pubbliche o private che
organizzino attivita' produttive o di servizi, all'interno
degli istituti penitenziari o all'esterno, impiegando
persone detenute o internate anche ammesse al lavoro
esterno, limitatamente ai contributi dovuti per questi
soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione
penitenziaria dovra' essere definito anche il trattamento
retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto
dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.».
- Si riporta l'articolo 6 della citata legge 22 giugno
2000, n. 193:
«Art. 6. - 1. All'onere derivante dalla attuazione
della presente legge, determinato nel limite massimo di
lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente
utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000
milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
Art. 36
Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, in materia di apprendistato professionalizzante

1. All'articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 1,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 47 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81 recante: «Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 47 (Disposizioni finali). - 1. In caso di
inadempimento nella erogazione della formazione a carico
del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente
responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione
delle finalita' di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore
di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al
livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione
di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in
cui rilevi un inadempimento nella erogazione della
formazione prevista nel piano formativo individuale, il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione,
ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 124
del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro
per adempiere.
2. Per la violazione della disposizione di cui
all'articolo 42, comma 1, nonche' per la violazione delle
previsioni contrattuali collettive attuative dei principi
di cui all'articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il
datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata da 300 a
1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative
di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza
che effettuano accertamenti in materia di lavoro e
legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
la direzione territoriale del lavoro.
3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di
contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o
riqualificazione professionale e' possibile assumere in
apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta', i
lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita' o di un
trattamento di disoccupazione, i condannati e gli internati
ammessi alle misure alternative alla detenzione e i
detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354. A
decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro
qualificazione o riqualificazione professionale, e'
possibile assumere in apprendistato professionalizzante,
senza limiti di eta', anche i lavoratori beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni
in materia di licenziamenti individuali, nonche', per i
lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita', il
regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma
9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui
all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
5. Per le regioni e le province autonome e i settori
ove la disciplina di cui al presente capo non sia
immediatamente operativa, trovano applicazione le
regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa
pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata
applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso,
nonche' l'applicazione del contratto di apprendistato per i
settori di attivita' pubblici, di cui agli articoli 44 e
45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e
assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo
di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai
sensi del comma 4 del presente articolo.
8. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' regioni
o province autonome possono fare riferimento al percorso
formativo della regione dove e' ubicata la sede legale e
possono altresi' accentrare le comunicazioni di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel
servizio informatico dove e' ubicata la sede legale.
9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione.
10. Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che
assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e con l'apprendistato di alta formazione e
ricerca.».
- Per l'articolo 6 della citata legge 22 giugno 2000,
n. 193, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 35
della presente legge.
 
Art. 37
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del
lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche alle norme che disciplinano l'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:
a) valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarieta' orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative che contribuiscono al perseguimento delle finalita' sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
b) semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine, ove possibile, di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati e la direzione carceraria;
c) prevedere, in attuazione dei principi di solidarieta' sociale e di sussidiarieta' orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilita' di apprestare, in relazione ad attivita' aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di cogestione, privi di rapporti sinallagmatici;
d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati;
e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati;
f) valorizzare la collaborazione con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 17, comma 1, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230, concernente: «Regolamento recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della liberta'», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000.
 
Art. 38

Clausola di invarianza finanziaria

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.