Gazzetta n. 131 del 9 giugno 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 10 aprile 2025
Modifica all'ordinanza speciale n. 34 del 20 maggio 2022, «Interventi nel Comune di Matelica». (Ordinanza speciale n. 102).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;
Viste le ordinanze:
a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e
c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza speciale n. 34 del 20 maggio 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi nel Comune di Matelica» e, in particolare l'art. 1, comma 1, n. 1) che prevede il restauro di Palazzo Finaguerra e il ripristino della sede museale dei reperti archeologici di epoca picena, romana e medievale, dei relativi laboratori didattici, nonche' del deposito della Soprintendenza archeologica delle Marche per un importo quantificato, in base a una stima presuntiva elaborata dall'amministrazione comunale, in complessivi a euro 2.000.000,00, a valere sui fondi della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Viste le note acquisite alla struttura commissariale con prot. CGRTS n. 34845 dell'11 settembre 2024 e CGRTS n. 5353 del 14 febbraio 2025, con cui il Comune di Matelica ha comunicato la necessita' di procedere allo smontaggio e allo stoccaggio delle teche espositive ubicate nel Palazzo e di trasferire i reperti archeologici ivi custoditi in un locale opportunamente attrezzato ed allarmato al fine di consentire le necessarie indagini sulle murature portanti verticali, nei solai, nelle strutture della copertura e sugli intonaci e apparati decorativi per poter procedere nella progettazione dell'intervento sul Palazzo;
Visto il piano indagini approvato dalla Soprintendenza ABAP e acquisito alla struttura commissariale in allegato alla nota prot. CGRTS n. 34845 dell'11 settembre 2024;
Considerato il valore storico culturale di Palazzo Finaguerra e la necessita' di procedere ad un suo pronto recupero, oltreche' a ripristinare condizioni di agibilita' e sicurezza, per salvaguardare i suoi valori culturali, architettonici e artistici e il museo ivi ospitato;
Considerato che - allo scopo - il Comune di Matelica ha acquistato un fabbricato industriale con superficie idonea per il deposito dei suddetti reperti e delle teche;
Considerato altresi' che i costi per l'allestimento del fabbricato suddetto quale deposito e per l'adozione delle misure di conservazione di reperti archeologici come da indicazioni e secondo le stime economiche effettuate dalla Soprintendenza ABAP, acquisite in allegato alla nota prot. CGRTS n. 5353 del 14 febbraio 2025, sommati ai costi di smontaggio e trasloco, richiedono un incremento del finanziamento previsto dall'ordinanza speciale n. 34 del 20 maggio 2022 per un importo pari a euro 335.000,00;
Ritenuto di stanziare, ai fini sopra descritti, un incremento del finanziamento gia' programmato nell'ordinanza speciale n. 34 del 20 maggio 2022 per un importo pari a euro 335.000,00, come definito dagli elaborati economici e preventivi allegati alla nota protocollo CGRTS n. 5353 del 14 febbraio 2025, in aumento rispetto all'importo di euro 2.000.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 34 del 2022 a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Considerato altresi' che i predetti costi aggiuntivi superano il limite del 3% dell'importo lavori previsto dall'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 95 del 2020, come limite degli oneri finanziabili nel quadro economico dell'intervento per garantire la continuita' delle attivita' pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici;
Ritenuto, in considerazione della rilevanza culturale dell'immobile e del museo ivi ospitato, di consentire il finanziamento di tali oneri in deroga ai limiti del 3% di cui all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 95 del 2020;
Ritenuto, per l'effetto, di modificare come sopra esposto l'ordinanza speciale n. 34 del 20 maggio 2022;
Vista la relazione del sub-Commissario acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0013399-A-08/04/2025 e riportata all'allegato 1 alla presente ordinanza;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 7 aprile 2025 e' pari a euro 1.230.021.067,40, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro 1.100.312.988,83;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione nel Comune di Matelica;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1
Modifiche e incremento dell'ordinanza speciale n. 34 del 20 maggio
2022, «Interventi nel Comune di Matelica»

1. Per l'intervento in Comune di Matelica di cui all'art. 1, comma 1, n. 1), dell'ordinanza speciale n. 34 del 20 maggio 2022, recante «Interventi nel Comune di Matelica», relativo al «restauro di Palazzo Finaguerra e ripristino della sede museale dei reperti archeologici», importo stimato pari a euro 2.000.000,00, e' autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 335.000,00 finalizzato a smontaggio e stoccaggio delle teche espositive ubicate nel Palazzo e a trasferire i reperti archeologici ivi custoditi in un locale opportunamente attrezzato ed allarmato.
2. Il contributo complessivo dell'intervento, pari a euro 2.335.000,00, trova copertura come segue:
(a) euro 2.000.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 34 del 2022;
(a) euro 335.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. All'art. 1, comma 1, n. 1) dell'ordinanza speciale n. 34 del 2022, l'importo di «euro 2.000.000,00» e' sostituito dall'importo di «euro 2.335.000,00».
4. All'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 34 del 2022, dopo il comma 11 e' inserito il seguente comma: «12. Gli oneri necessari a garantire la continuita' delle attivita' pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici nell'immobile di cui all'art. 1, comma 1, n. 1) della presente ordinanza, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino dello stesso edificio, possono essere superiori al limite del 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara, in deroga all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 95 del 2020.».
5. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 34 del 2022, le parole «euro 6.450.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 6.785.000,00».
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 335.000,00, con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 7 aprile 2025 presenta una disponibilita' pari a euro 1.230.021.067,40.
 
Art. 3

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 10 aprile 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1303

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali