Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2025 (vai al sommario)
LEGGE 5 giugno 2025, n. 79
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Garnero Santanche', Ministro del
turismo
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza:
Il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
81 del 7 aprile 2025.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 18.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2025, N. 45
All'articolo 1:
al comma 1:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 26, il secondo periodo del numero 2) della lettera a) del comma 2 e il secondo periodo del comma 3 sono soppressi»;
alla lettera b), capoverso Art. 26-bis:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «all'Allegato 2-ter» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «, che non puo' essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024,»
sono soppresse e dopo le parole: «Ministero dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito»;
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non puo' essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024»;
al comma 2, le parole: «15 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «16 gennaio 2013»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «Ai fini del riordino» sono sostituite dalle seguenti: «Al riordino», dopo le parole: «di cui all'articolo 26 del» e' inserita la seguente: «citato» e le parole: «finanziare e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «strumentali e finanziarie»;
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con il regolamento di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni che disciplinano gli ordinamenti e i percorsi dell'istruzione tecnica espressamente individuate nel regolamento medesimo»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Misure urgenti per la piena efficacia della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Al fine di garantire la piena e migliore efficienza della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis (Incarichi post-doc). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, le istituzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attivita' di ricerca, nonche' di collaborazione alle attivita' didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati 'incarichi post-doc', finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non puo' superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di incarichi post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di pecializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della presente legge, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
4. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalita' di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione relative a una o piu' aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attivita' oggetto dell'incarico post-doc, nonche' le modalita' di svolgimento dello stesso. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano che la procedura di selezione preveda un colloquio orale, con possibilita' che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
5. Per gli incarichi di cui al presente articolo e' corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
6. L'incarico post-doc non e' compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonche' con la titolarita' di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
7. Gli incarichi di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati ne' possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Art. 22-ter (Incarichi di ricerca). - 1. Le istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, possono conferire "incarichi di ricerca"! finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non piu' di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attivita' di ricerca.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano le modalita' di conferimento degli incarichi di ricerca con apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o piu' aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai titolari.
3. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 nonche' il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1.
4. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le istituzioni di cui al comma 1 possono prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca e' conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento e' data notizia nel sito internet delle istituzioni di cui al comma 1.
5. Per gli incarichi di cui al presente articolo e' corrisposto un trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro.
6. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternita', le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', l'indennita' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
7. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Il termine massimo di cui al periodo precedente e' derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
8. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati ne' possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9. Gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e gli incarichi di ricerca di cui al presente articolo non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilita' di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), ne' con la titolarita' di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilita' internazionale per motivi di ricerca. Le posizioni di cui al primo periodo nonche' i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22 e 22-bis nonche' al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non puo' in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per le universita' e dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti pubblici di ricerca, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-bis della presente legge nonche' degli incarichi di cui al presente articolo non puo' essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi».
2. All'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ai titolari dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22, degli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis nonche' degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cui al comma 3, il titolare sia gia' stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto e' ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non puo' avere durata inferiore a un anno».
4. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: ", nonche' alle borse di studio conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post laurea" sono soppresse».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «all'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «all'integrazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 47», le parole: «in relazione ai candidati idonei ivi presenti,» sono soppresse, le parole: «del target di cui alla Missione 4, Componente 1-14» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'obiettivo M4C1-14», le parole: «della medesima disposizione»
sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo comma 11», la parola:
«altresi'» e' soppressa, le parole: «, cui si attinge» sono sostituite dalle seguenti: «. All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge» e le parole: «e comunque nel limite delle» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' nel limite delle»;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 399 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al»;
al capoverso 3-ter, al primo periodo, dopo le parole: «relativa graduatoria» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «aggiornabile annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «costituito annualmente» e, al secondo periodo, le parole: «dovra' seguire» sono sostituite dalle seguenti: «deve seguire»;
al comma 4, capoverso 2-ter, le parole: «nella medesima regione e classe di concorso» sono sostituite dalle seguenti: «nella medesima regione e nella medesima classe di concorso» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106," sono inserite le seguenti:
"nonche' la graduatoria del concorso bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1330 del 4 agosto 2023" e dopo le parole: "articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021" sono inserite le seguenti: "e, in relazione alla graduatoria del concorso di cui al citato decreto n. 1330 del 4 agosto 2023, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale";
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrata ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' prorogata sino al suo esaurimento ed e' utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 nei limiti delle facolta' assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo relative alle graduatorie di cui al primo periodo";
c) al secondo periodo, dopo le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo" sono inserite le seguenti: "e al secondo"»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Disposizioni urgenti per i dirigenti scolastici in relazione alla riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico). - 1. Per l'anno scolastico 2025/2026, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, e' incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),» sono soppresse, le parole: «Piano asili nido» sono sostituite dalle seguenti: «Piano per asili nido», dopo le parole: «prima infanzia"» sono inserite le seguenti: «del PNRR», le parole: «della citata misura» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto investimento», le parole: «sulla misura», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:
«sulla» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse residue non impiegate per le finalita' di cui al primo periodo possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: "entro il 30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2025";
b) al comma 34, le parole: "28 febbraio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".
2-ter. Al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e' incrementato con una dotazione pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle di cui ai commi 2-ter e 2-quater,».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Disposizioni in materia di interventi di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL). - 1. All'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "canoni di locazione da corrispondere all'INAIL" sono inserite le seguenti: "per gli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".
Art. 3-ter (Disposizioni in materia di sviluppo di competenze informatiche). - 1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale" sono sostituite dalle seguenti: "lo sviluppo di competenze informatiche e nella didattica digitale, con particolare attenzione alla loro applicazione nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, le parole: "gli apprendimenti della programmazione informatica (coding)" sono sostituite dalle seguenti: ", anche in via sperimentale, l'apprendimento di conoscenze informatiche e la comprensione dei concetti fondamentali dell'informatica".
Art. 3-quater.(Disposizioni urgenti per l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica). - 1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori gia' aggiudicati, anche tramite accordi quadro";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purche' compatibili con il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR e con il rispetto delle condizionalita' anche temporali del PNRR medesimo e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilita' delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito.
1-ter. Per i progetti in essere di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR, e' ammessa la possibilita' di utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del medesimo Ministero, per adeguare i progetti al principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), laddove indispensabile alla rendicontazione dell'obiettivo".
Art. 3-quinquies (Disposizione in materia di responsabilita' per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. All'articolo 2, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: "non espressamente stabiliti dal PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR".
Art. 3-sexies (Disposizione in materia di controlli su attivita' di edilizia scolastica). - 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le attivita' finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.
Art. 3-septies (Disposizioni urgenti per l'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese al fine di favorire il conseguimento dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. All'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unita' di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che e' o e' stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' concesso un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito d'imposta, per ciascuna unita' di personale assunta e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.
Il credito d'imposta e' riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca con apposita procedura concessoria disciplinata ai sensi del decreto previsto dal comma 3 e puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse e le parole: «periodo 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026».
Art. 3-octies (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione dei contratti pubblici connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Per assicurare la liquidita' di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l'Amministrazione centrale titolare della misura e' autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo, a condizione che il soggetto attuatore, al momento dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo dell'intervento nonche' l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR".
Art. 3-novies (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle universita' in attuazione del PNRR, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nelle more della revisione della medesima legge n. 240 del 2010, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 e' istituito il sesto quadrimestre, successivo a quelli introdotti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023, a pena di esclusione, e' presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a decorrere dal 4 luglio 2025 ed entro il 10 novembre 2025. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 10 marzo 2026. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 17 agosto 2026».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «, Missione 1» sono sostituite dalle seguenti: «della Missione 1»;
alla rubrica, le parole: «, Missione 1» sono sostituite dalle seguenti: «della Missione 1».
Nel capo I, dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'investimento 2.1 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativo al rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN). - 1. Al fine di assicurare il completamento della misura prevista dal PNRR, Missione 6, Componente 2, investimento 2.1 "Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN", all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: "1° luglio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026"».
All'articolo 5:
al comma 2, le parole: «l'articolo 13, comma 8-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 8-ter dell'articolo 13»;
al comma 3, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al»;
al comma 4, lettera b):
al capoverso 31-bis, le parole: «dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2025/2026»;
al capoverso 31-ter, le parole: «dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2025/2026».
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso 5-ter, lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2026,» sono inserite le seguenti: «ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,» e le parole: «n. 296, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 296»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 526:
1) al primo periodo, le parole: "iscritti alle universita' statali," sono soppresse e dopo le parole: "20.000 euro" sono inserite le seguenti: "che, iscritti alle universita' statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,";
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per piu' di una volta, al primo anno di corso universitario";
b) al comma 527, le parole: "di concerto con" sono sostituite dalla seguente: "sentito".
1-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Misure urgenti in materia di Carta del docente). - 1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 121:
1) al secondo periodo, dopo la parola: "cinematografiche," sono inserite le seguenti: "per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva,";
2) al quarto periodo, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto";
3) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: "Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalita' e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122";
b) dopo il comma 123 e' inserito il seguente:
"123-bis. I soggetti presso i quali e' utilizzata la Carta di cui al comma 121, ai fini del pagamento del credito maturato, trasmettono la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro novanta giorni dalla data di validazione dei relativi buoni".
2. Ai fini del pagamento dei crediti maturati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 123-bis, della legge 13 luglio 2015, n. 107, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trasmettono la fattura relativa ai buoni validati entro tale data, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore».
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 2-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1,».
All'articolo 9:
al comma 1:
al capoverso 1), le parole: «1) al primo» sono sostituite dalle seguenti: «a) al primo»;
al capoverso 2), le parole: «2) al secondo» sono sostituite dalle seguenti: «b) al secondo»;
al comma 2, le parole: «n. 296."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 296».
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione). - 1. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione alle maggiori responsabilita' derivanti dall'attuazione del PNRR, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il direttore generale e' scelto, sulla base di un avviso pubblico, tra persone di qualificata e comprovata professionalita' ed esperienza amministrativa e gestionale. Il direttore generale e' assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato; al direttore generale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca. Il relativo incarico di dirigente di livello generale e' conferito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, e' di durata non superiore a un triennio, rinnovabile, e in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente".
Art. 9-ter (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale scolastico). - 1. All'articolo 20, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: "i compensi da corrispondere" sono inserite le seguenti: "ai componenti del Comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale,".
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi di cui all'articolo 20, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dal comma 1 del presente articolo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9-quater (Misure urgenti per la funzionalita' della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale). - 1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 2024, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "e' assegnato" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnati un dirigente di livello non generale, con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, e" e dopo le parole: "50.000 euro" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero da personale scolastico ricompreso nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La struttura tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito. Nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, l'organizzazione e il funzionamento della struttura tecnica nonche' gli uffici del Ministero di cui la citata struttura si puo' avvalere sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito";
c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024, 752.363 euro per l'anno 2025 e 825.119 euro annui a decorrere dall'anno 2026".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 si provvede, quanto a euro 72.756 per l'anno 2025 e a euro 145.512 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a euro 145.512 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».
All'articolo 10:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, ivi comprese le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a). Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
b) quanto a 6,34 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440".
1-ter. All'articolo 6 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per 'credito formativo' acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme delle competenze che possono essere riconosciute all'esito o nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro, svolto anche all'estero";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. La competenza per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e' disciplinata dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 luglio 2002, n. 148".
1-quater. Alla legge 11 luglio 2002, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore e ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, del proseguimento degli studi universitari e degli studi negli ITS Academy e del conseguimento dei titoli universitari italiani e dei diplomi previsti a conclusione dei percorsi degli ITS Academy, e' attribuita alle Universita', agli Istituti di istruzione universitaria e agli ITS Academy, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia";
b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 2," sono inserite le seguenti: "gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),"».
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni in materia di mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici). - 1. In deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilita' dell'anno scolastico 2025/2026, e' reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessita' di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25».
All'allegato A:
le parole: «Allegato A (articolo 1)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato A (articolo 1, comma 1, lettera c))»;
al capoverso Allegato 2-bis:
le parole: «(articolo 26-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «(articolo 26-bis, comma 1)»;
al punto 1:
i capoversi: «a una crescita educativa, culturale e professionale; allo sviluppo dell'autonoma capacita' di giudizio; all'esercizio della responsabilita' personale e sociale» sono sostituiti dai seguenti: «allo sviluppo dell'autonoma capacita' di giudizio e di rielaborazione critica; all'esercizio della responsabilita' personale, civile e sociale; a una crescita educativa, culturale e professionale»;
al quinto capoverso, terzo periodo, le parole: «I curricoli degli istituti tecnici perseguono la formazione di competenze orientate» sono sostituite dalle seguenti: «I curricoli degli istituti tecnici, infatti, perseguono anche la formazione di competenze orientate»;
al punto 2, al terzo capoverso, le parole: «raccomandazione della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea» e, all'ultimo capoverso, le parole: «dell'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 26-bis del presente decreto»;
al punto 2.1, ultimo capoverso, le parole: «essere consapevole» sono sostituite dalle seguenti: «essere consapevoli»;
al punto 2.4, al sedicesimo capoverso, le parole: «22 dicembre 2022, n. 328,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 328 del 22 dicembre 2022» e, all'ultimo capoverso, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo».
All'allegato B:
le parole: «Allegato B (articolo 1)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato B (articolo 1, comma 1, lettera c))»;
al capoverso Allegato 2-ter:
le parole: «(articolo 26-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «(articolo 26-bis, comma 1)»;
al punto 1:
al primo capoverso, le parole: «articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 26-bis del presente decreto e»;
al secondo capoverso:
alla lettera b), le parole: «all'articolo 26-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, finalizzato» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 26-bis del presente decreto, e' finalizzato»;
alla lettera c), all'alinea, le parole: «finalizzato al perseguimento » sono sostituite dalle seguenti: «, e' finalizzato al perseguimento» e il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) garantire gli strumenti idonei alle future scelte di lavoro o di studio, proponendo azioni di orientamento attivo nella transizione tra la scuola e l'universita' o la formazione terziaria non accademica, o anche mediante tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all'orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi»;
alla lettera B, primo capoverso, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo».
All'allegato C:
le parole: «Allegato C (articolo 1)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato C (articolo 1, comma 1, lettera c))»;
al capoverso Allegato 2-quater:
le parole: «Allegato 2-quater (articolo 26-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «"Allegato 2-quater (articolo 26-bis, comma 2)»;
le parole: «decreto 5 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021»;
alla nota 4, le parole: «Quadro Nazionale delle Qualifiche» sono sostituite dalle seguenti: «Quadro nazionale delle qualificazioni», le parole: «Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018», le parole: «Quadro europeo delle qualificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Quadro europeo delle qualifiche» e le parole: «(2017/C 189/03).» sono sostituite dalle seguenti: «(2017/C 189/03)."».