Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 aprile 2025, n. 45
Testo del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 81 del 7 aprile 2025), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2025, n. 79 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
((Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della
Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, relativa agli istituti tecnici))

1. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) all'articolo 26, il secondo periodo del numero 2) della lettera a) del comma 2 e il secondo periodo del comma 3 sono soppressi;))
b) dopo l'articolo 26, e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonche', quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter, nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici e' definito con decreto del Ministero dell'istruzione ((e del merito)) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. ((A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non puo' essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024.)) La riforma degli istituti tecnici di cui al presente comma e' introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilasciano, in qualita' di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo ((16 gennaio 2013)), n. 13, a domanda dell'interessato, la certificazione delle competenze, di cui all'articolo 26, comma 3, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-quater.»;
c) sono aggiunti, in fine, gli allegati 2-bis, 2-ter e 2-quater di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C annessi al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
2. ((Al riordino)) della disciplina degli istituti tecnici di cui all'articolo 26 del ((citato)) decreto-legge n. 144 del 2022, si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle risorse umane, ((strumentali e finanziarie)) disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022. ((Con il regolamento di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni che disciplinano gli ordinamenti e i percorsi dell'istruzione tecnica espressamente individuate nel regolamento medesimo.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori
misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23
settembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 novembre 2022, n. 175, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 26 (Misure per la riforma degli istituti
tecnici). - 1. Al fine di poter adeguare costantemente i
curricoli degli istituti tecnici alle esigenze in termini
di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal
Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena
sostenibilita' ambientale, con uno o piu' regolamenti, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si provvede alla revisione
dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti
istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese
consolidando il legame tra crescita economica e giustizia
sociale.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita'
stabilite al comma 4 nel rispetto dei principi del
potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
e della maggiore flessibilita' nell'adeguamento
dell'offerta formativa nonche' nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti,
mirando a:
1) rafforzare le competenze generali
linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche,
giuridiche ed economiche, nonche' le competenze
tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con
particolare riferimento al contesto dell'innovazione
digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi
al made in Italy;
1-bis) rafforzare la connessione al tessuto
socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento,
favorendo la laboratorialita', l'innovazione e l'apporto
formativo delle imprese e degli enti del territorio;
2) valorizzare la metodologia didattica per
competenze, caratterizzata dalla progettazione
interdisciplinare e dalle unita' di apprendimento, nonche'
aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale
dello studente e incrementare gli spazi di flessibilita'.
b) previsione di meccanismi volti a dare la
continuita' degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta
formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi
dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi
inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a
tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del
territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto
in materia di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n.
99, e in materia di lauree a orientamento professionale
abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163;
c) previsione di specifiche attivita' formative
destinate al personale docente degli istituti tecnici,
finalizzate alla sperimentazione di modalita' didattiche
laboratoriali, innovative, coerentemente con le
specificita' dei contesti territoriali, nell'ambito delle
attivita' previste ai sensi dell'articolo 16-ter del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo
1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d) previsione a livello regionale o interregionale
di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per
l'integrazione e la condivisione delle risorse
professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono
gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti
di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy,
le universita' e i centri di ricerca, anche attraverso la
valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti
educativi di comunita', nonche' la programmazione di
esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente;
e) previsione, nell'ambito della programmazione
dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta
da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli
adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati
in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o
erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste
dell'utenza e del territorio;
f) previsione di misure di supporto allo sviluppo
dei processi di internazionalizzazione degli istituti al
fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in
coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia
di istruzione e formazione professionale.
3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione
tecnica possono richiedere, prima della conclusione del
percorso di studi, la certificazione delle competenze e la
corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di
mettere in evidenza le competenze acquisite ai fini della
loro utilizzabilita' in un contesto di studio o di lavoro
esterno al percorso frequentato.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali
disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di
cui al comma 1 sono adottate con le modalita' di cui al
presente comma entro il 31 dicembre 2024.
4-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno
scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito sono individuate, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, le misure necessarie per
l'applicazione dei criteri indicati al comma 2, lettere a),
numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b),
c), d), e) e f), nel rispetto dei principi del
potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
e della maggiore flessibilita' nell'adeguamento
dell'offerta formativa.
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme,
anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti,
regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi
dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni
previste nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 16 gennaio 2023, n. 13, recante «Definizione
delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione
delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68,
della legge 28 giugno 2012, n. 92», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2013:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attivita'
intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di
migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in
una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e
occupazionale;
b) «apprendimento formale»: apprendimento che si
attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle
universita' e istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e che si conclude con il
conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o
di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della
legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e
universitari;
c) «apprendimento non formale»: apprendimento
caratterizzato da una scelta intenzionale della persona,
che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla
lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi
e formativi, anche del volontariato, del servizio civile
nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
d) «apprendimento informale»: apprendimento che,
anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza
nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita'
nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che
in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro,
familiare e del tempo libero;
e) «competenza»: comprovata capacita' di
utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello
sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato
di conoscenze e di abilita' acquisite nei contesti di
apprendimento formale, non formale o informale;
f) «ente pubblico titolare»: amministrazione
pubblica, centrale, regionale e delle province autonome
titolare, a norma di legge, della regolamentazione di
servizi di individuazione e validazione e certificazione
delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti
pubblici titolari:
1) il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, in materia di individuazione e validazione
e certificazione delle competenze riferite ai titoli di
studio del sistema scolastico e universitario;
2) le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, in materia di individuazione e validazione e
certificazione di competenze riferite a qualificazioni
rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
3) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, in materia di individuazione e validazione e
certificazione di competenze riferite a qualificazioni
delle professioni non organizzate in ordini o collegi,
salvo quelle comunque afferenti alle autorita' competenti
di cui al successivo punto 4;
4) il Ministero dello sviluppo economico e le
altre autorita' competenti ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di
individuazione e validazione e certificazione di competenze
riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a
norma del medesimo decreto;
4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti
del solo personale militare, in materia di individuazione,
validazione e certificazione di competenze riferite a
qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini
o collegi, acquisite all'esito delle attivita' formative di
cui all'articolo 1013-bis del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni
afferenti alla competenza delle autorita' di cui al numero
4);
g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato,
ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico
titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o
regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le
universita' e le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in
parte servizi di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti
di titolarita' di cui alla lettera f);
h) «organismo nazionale italiano di
accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento
designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
luglio 2008;
i) «individuazione e validazione delle competenze»:
processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente
titolato di cui alla lettera g) in base alle norme
generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli
standard minimi di cui al presente decreto, delle
competenze acquisite dalla persona in un contesto non
formale o informale. Ai fini della individuazione delle
competenze sono considerate anche quelle acquisite in
contesti formali. La validazione delle competenze puo'
essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero
si conclude con il rilascio di un documento di validazione
conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;
l) «certificazione delle competenze»: procedura di
formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui
alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli
essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui
al presente decreto, delle competenze acquisite dalla
persona in contesti formali, anche in caso di interruzione
del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in
contesti non formali e informali. La procedura di
certificazione delle competenze si conclude con il rilascio
di un certificato conforme agli standard minimi di cui
all'articolo 6;
m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di
formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione
professionale, o di qualificazione professionale rilasciato
da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel
rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle
prestazioni e degli standard minimi di cui al presente
decreto;
n) «sistema nazionale di certificazione delle
competenze»: l'insieme dei servizi di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze erogati nel
rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle
prestazioni e degli standard minimi di cui al presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Allegato A

(articolo 1, comma 1, lettera c))

«ALLEGATO 2-bis (articolo 26-bis, comma 1)
Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione tecnica del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. 1. Premessa
I percorsi di istruzione tecnica (di seguito denominata I.T.) sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il P.E.Cu.P. di cui al presente allegato integra il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005, che e' finalizzato:
allo sviluppo dell'autonoma capacita' di giudizio e di rielaborazione critica;
all'esercizio della responsabilita' personale, civile e sociale;
a una crescita educativa, culturale e professionale.
I percorsi di I.T. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella societa' della conoscenza, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, consolidando i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzandoli progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui al presente allegato. I curricoli degli istituti tecnici sono connotati da flessibilita', innovazione, ricerca e sperimentazione didattica, al fine di adeguarsi costantemente alle esigenze in termini di competenze dei settori produttivi di riferimento, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I curricoli degli istituti tecnici, infatti, perseguono anche la formazione di competenze orientate al Piano nazionale industria 4.0 e adeguate alla digitalizzazione dei processi produttivi in un'ottica di piena sostenibilita' ambientale.
I percorsi di istruzione tecnica si pongono in un'ottica di promozione dell'apprendimento permanente indirizzata anche alla popolazione adulta. 2. Identita' dell'istruzione tecnica e P.E.Cu.P.
I percorsi di I.T. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado che da' accesso all'universita', alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed hanno un'identita' culturale, metodologica e organizzativa riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che:
si connota in funzione di una dimensione culturale ampia, scientifica, tecnologica e giuridico-economica, in linea con le tendenze connesse ai processi diffusi su scala internazionale, e ad un concetto di sviluppo economico centrato su strategie di innovazione sostenibile, con l'obiettivo di far conseguire agli studenti competenze tecnico-scientifiche specifiche e trasversali, in un'ottica di apertura al cambiamento, in connessione costante con i contesti aziendali, di mercato e professionali;
si caratterizza per una specifica attenzione alla dimensione internazionale nell'ottica di definire profili di uscita connotati da competenze professionali riconosciute a livello internazionale nonche' in linea con la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
fa riferimento al piu' ampio contesto formativo TVET (Technical, Vocational Education and Training) quale luogo di formazione finalizzato alla preparazione dei giovani cui sono offerte prospettive di qualificato inserimento nel mondo del lavoro o di prosecuzione degli studi, anche con carattere di specializzazione. I percorsi degli istituti tecnici sono orientati ad una prospettiva di progressivo approfondimento scientifico-tecnologico, con particolare riferimento alla filiera verticale che collega i profili dell'istruzione tecnica alle figure professionali del sistema degli ITS Academy, alle lauree professionalizzanti e alle lauree STEM (Science Technology Engineering Mathematics) in raccordo con il sistema economico-produttivo locale, nazionale e internazionale.
L'identita' dell'I.T. si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della cultura sia per lo sviluppo della persona che per il progresso economico e sociale, e su una concezione culturale basata sulla coessenzialita' delle dimensioni teorica e tecnico-operativa. Gli istituti che offrono percorsi di I.T. sono "laboratori di costruzione del futuro", capaci di trasmettere ai giovani la curiosita', il fascino dell'immaginazione, il gusto della ricerca e del costruire insieme, la capacita' di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale.
Il diplomato dell'I.T. possiede le competenze funzionali all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni e le capacita' di comprensione e applicazione delle innovazioni determinate dal continuo sviluppo della scienza, della tecnica, delle tecnologie. Ha acquisito gli strumenti utili alla ricerca attiva del lavoro e di opportunita' formative; e' una persona orientata, nella logica del cambiamento, alla formazione continua, all'autoapprendimento, al lavoro di gruppo. Grazie alla riflessione sul metodo scientifico e sui saperi tecnologici ha sviluppato l'attitudine al rigore, all'onesta' intellettuale, alla liberta' di pensiero, alla creativita', alla collaborazione, valori fondamentali per la costruzione di una societa' aperta e democratica. Consapevole dei propri mezzi, e' disponibile alla cooperazione e in grado di mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i problemi del contesto lavorativo di riferimento. Riconosce la dimensione orientativa del percorso di istruzione svolto e sa leggere in funzione auto orientativa richieste e prospettive del mercato del lavoro; conosce le opportunita' offerte dall'attuale sistema formativo ed e' in grado di valutare capacita', interessi e aspirazioni personali al fine di operare una scelta ragionata tra il perfezionamento della propria formazione nell'ambito del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore o nel sistema di formazione superiore e la ricerca di un qualificato inserimento nel mercato del lavoro.
Nei percorsi di I.T. l'attenzione alla dimensione lavorativa si traduce nel favorire nella studentessa e nello studente lo sviluppo di competenze correlate all'assunzione di responsabilita' personale, sia in riferimento ad uno scopo definito sia in contesti inediti e caratterizzati da mutamenti, che richiedono di trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi, con approccio proattivo, anche finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze di autoimprenditorialita'.
Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti i percorsi dell'istruzione tecnica successivamente definiti ai sensi dell'articolo 26-bis del presente decreto.
2.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi
I percorsi di I.T. hanno l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici, matematico-scientifici e storico-sociali, da esercitare con riferimento alle diverse specializzazioni.
A conclusione dei percorsi di I.T., le studentesse e gli studenti sono in grado di:
agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realta', dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, giuridici, economici, tecnologici;
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilita' di studio e di lavoro;
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialita' dei beni artistici e ambientali;
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
utilizzare gli strumenti informatici per l'accesso consapevole e maturo alle reti di comunicazione e agli strumenti di condivisione "social" nelle attivita' di studio, ricerca e approfondimento;
riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressivita' corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi al diritto, all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicita' dei saperi;
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilita' delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
utilizzare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilita' necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessita' di assumere responsabilita' nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
operare in modo consapevole in contesti di lavoro di gruppo fornendo il proprio contributo attivo e personale;
essere consapevoli del valore sociale della propria attivita', partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
2.2. Risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore economico
Le studentesse e gli studenti, a conclusione dei percorsi del settore economico, sono in grado di:
analizzare la realta' elaborando generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;
riconoscere la varieta' delle organizzazioni giuridiche ed economiche, delle formazioni sociali e delle istituzioni attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto;
riconoscere l'interdipendenza tra i fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;
interpretare, con l'ausilio degli strumenti per l'analisi dei dati, i fenomeni economici e sociali;
orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;
utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
saper individuare soluzioni ottimali per migliorare l'efficienza dei processi produttivi;
conoscere e utilizzare il sistema informativo dell'azienda individuandone eventuali spazi di miglioramento.
2.3. Risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore tecnologico ambientale
Le studentesse e gli studenti, a conclusione dei percorsi del settore tecnologico ambientale, sono in grado di:
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
individuare le interdipendenze diacroniche tra scienza, economia e tecnologia nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;
orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo di appropriate tecniche di indagine;
individuare ed utilizzare le tecnologie digitali e dell'automazione dell'indirizzo di riferimento per rendere piu' performanti i processi produttivi;
orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro e alla tutela dell'ambiente e del territorio;
riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo del processo produttivo;
intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione e documentazione;
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualita' nella propria attivita' lavorativa.
2.4. Strumenti organizzativi e metodologici
L'assetto didattico dei percorsi di I.T. e' incentrato sulla metodologia didattica per competenze, basato su una progettazione interdisciplinare che si avvale di attivita' laboratoriali e compiti di realta' preferibilmente svolti in ambiente lavorativo, sviluppati anche attraverso unita' di apprendimento multidisciplinari e specifici strumenti di osservazione e di valutazione.
In coerenza con il quadro europeo e con l'assetto normativo e ordinamentale, le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica, nell'esercizio della propria autonomia, progettano il curricolo di Istituto con riferimento ai risultati di apprendimento definiti dal presente PE.Cu.P. e a quelli caratterizzanti i profili di uscita degli specifici percorsi di studio.
Nella progettazione del curricolo d'istituto le istituzioni scolastiche tengono conto dei seguenti criteri generali:
la centralita' dell'apprendimento delle studentesse e degli studenti nella progettazione didattica;
l'integrazione tra gli insegnamenti e le aree disciplinari attraverso l'adozione di modalita' didattiche che favoriscano l'apprendimento attivo e il potenziamento della laboratorialita';
la personalizzazione dei percorsi di apprendimento realizzata anche attraverso la differenziazione delle metodologie didattiche e la gestione flessibile delle compresenze nel contesto dell'autonomia didattica e organizzativa, per valorizzare le inclinazioni e i talenti individuali;
la condivisione con le studentesse e gli studenti dei metodi e delle modalita' di valutazione, con l'obiettivo di promuoverne la consapevolezza e la partecipazione;
la coerenza degli strumenti metodologici con le scelte didattiche e organizzative;
l'eventuale adozione di forme differenziate del tempo scuola funzionali a valorizzare la personalizzazione dei curricula e l'approccio integrato alle discipline.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. possono utilizzare, nell'organizzazione didattica, la quota di autonomia e spazi di flessibilita' per strutturare un'offerta formativa rispondente alle esigenze di un contesto culturale, economico, tecnologico e produttivo in costante evoluzione, con particolare riferimento alla formazione di competenze adeguate alla digitalizzazione dei processi produttivi.
I curricoli dei percorsi di istruzione tecnica sono articolati in un'area di istruzione generale nazionale, che ricomprende gli insegnamenti comuni a tutti i percorsi del settore e funzionali a fornire alla studentessa e allo studente gli strumenti culturali di base, e in un'area di indirizzo flessibile, funzionale a sviluppare competenze culturali, scientifiche e tecnico- professionali previste dai profili in uscita, all'interno della quale le istituzioni scolastiche possono attivare un'area territoriale per adattare il curricolo alle esigenze del contesto e della filiera produttiva caratterizzante il territorio in cui sono inserite.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. possono utilizzare la quota di autonomia entro il limite del 25 per cento dell'orario complessivo, nel rispetto delle distinte quote orarie attribuite all'area generale nazionale e all'area di indirizzo flessibile, anche per introdurre insegnamenti scelti autonomamente. Al fine di preservare l'identita' dell'istruzione tecnica, le attivita' e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche sono coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui al punto 1 e con quelli correlati agli indirizzi attivati.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T., nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 107 del 2015, tenuto conto delle richieste delle studentesse e degli studenti e delle famiglie, progettano attivita' finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015.
Qualora i percorsi di I.T. siano erogati nell'ambito dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, il Patto formativo individuale dovra' essere costruito considerando le competenze non formali e informali gia' in possesso delle studentesse e degli studenti, con particolare riguardo a quelle caratterizzanti l'indirizzo di studi.
I percorsi dell'I.T. sono caratterizzati da un costante e reciproco rapporto di collaborazione con il mondo del lavoro che si traduce in un'alleanza strategica, finalizzata a sviluppare nelle studentesse e negli studenti non solo competenze specifiche nel settore economico-produttivo di riferimento, ma anche la dimensione auto-orientativa rispetto alle richieste ed alle sempre mutevoli prospettive del mercato del lavoro, la capacita' di lavorare in gruppo e le competenze correlate all'assunzione di responsabilita' personale e all'imprenditorialita'.
Sin dal primo biennio, i percorsi di istruzione tecnica prevedono attivita' orientative secondo le Linee guida per l'orientamento adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022 nonche' occasioni di presa di contatto con il mondo del lavoro, anche grazie al contributo di esperti esterni.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. promuovono accordi di partenariato con enti e associazioni del mondo del lavoro e con il sistema delle Camere di Commercio per definire modalita' di coprogettazione dell'offerta formativa e di attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO). I PCTO, cosi' come tutte le attivita' laboratoriali nella scuola, si svolgono nel puntale rispetto della normativa sulla sicurezza e sono un'occasione fondamentale offerta agli studenti per maturare una sensibilita' personale e per acquisire conoscenze e competenze specifiche sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell'ambito dell'istruzione degli adulti, in considerazione dei bisogni formativi differenziati che ne caratterizzano l'utenza, i percorsi di secondo livello di istruzione tecnica ricomprendono l'eventuale attivazione dei PCTO sin dal primo periodo didattico, su richiesta delle studentesse e degli studenti.
Gli istituti tecnici agevolano e promuovono la realizzazione di percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia attraverso accordi con le realta' produttive del territorio sia attuando forme differenziate del tempo scuola e modalita' condivise di valutazione delle competenze d'indirizzo.
Allo scopo di valorizzare il rapporto dell'istituzione scolastica con il proprio territorio gli istituti tecnici possono promuovere o aderire agli accordi denominati "Patti educativi 4.0".
Per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione, al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. si avvalgono del Content and Language Integrated Learning (CLIL), introducono una prospettiva interculturale e globale nella progettazione del curricolo di istituto e possono:
progettare e realizzare programmi di scambi internazionali, anche a distanza, stage, tirocini e PCTO all'estero;
favorire e sostenere la mobilita' studentesca e le esperienze di studio all'estero;
attivare iniziative e percorsi, anche extracurricolari, finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche, destinate alle studentesse e agli studenti;
potenziare lo studio delle lingue straniere, anche in relazione alla dimensione del linguaggio specifico (microlingua) dell'indirizzo di studio.
Gli istituti tecnici sono dotati di un ufficio tecnico quale risorsa per lo sviluppo qualitativo dell'organizzazione della scuola, supporto per la gestione e realizzazione di progetti didattici, con il compito di individuare, incrementare e garantire il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica.
Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia, di strutture quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico. Ai dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, possono essere affidate funzioni per il sostegno alla progettazione del curricolo per competenze, al rafforzamento dei rapporti con il territorio e dell'internazionalizzazione, alla pianificazione degli interventi per la prevenzione della dispersione, alla elaborazione dei criteri generali e delle modalita' per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze. Il comitato tecnico-scientifico, a cui partecipano rappresentanti dei contesti produttivi e del mondo del lavoro, delle professioni e dell'universita' e ricerca scientifica e tecnologica, ha funzioni consultive e di proposta in ordine alla programmazione e all'innovazione didattica, all'organizzazione delle aree di indirizzo flessibili, ivi compresa l'area territoriale, all'aggiornamento e formazione dei docenti anche in contesti aziendali e di impresa e, in generale, ad iniziative finalizzate ad accrescere le alleanze formative con il mondo del lavoro e delle imprese.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. partecipano al Sistema nazionale di valutazione attivando modalita' per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e utilizzando gli strumenti adottati a livello nazionale.».
 
Allegato B

(articolo 1, comma 1, lettera c)

«ALLEGATO 2-ter (articolo 26-bis, comma 1)

CURRICOLO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA
1. Organizzazione dei percorsi
Il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica e' riorganizzato ai sensi dell'articolo 26-bis del presente decreto e si struttura in un'area di istruzione generale nazionale e in un'area di indirizzo flessibile, comprensiva di una eventuale area territoriale.
Il monte ore complessivo e' organizzato in un primo biennio, secondo biennio e un quinto anno secondo i seguenti criteri:
a) il primo biennio e' indirizzato al consolidamento delle competenze di base e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonche' all'introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del successivo triennio. Nel primo biennio, oltre alle attivita' orientative collegate al mondo del lavoro e delle professioni, e' possibile realizzare, a partire dalla seconda classe, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ferma restando la durata complessiva minima prevista dall'articolo 1, comma 784 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145;
b) il secondo biennio, a partire dal quale l'indirizzo si declina nelle articolazioni di cui all'articolo 26-bis del presente decreto, e' finalizzato a promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilita' e competenze professionalizzanti, in una logica di connessione ed integrazione tra saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici, anche attraverso la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, svolti mediante l'affidamento agli studenti di compiti di realta' preferibilmente in contesti produttivi;
c) un quinto anno che, utilizzando gli spazi di autonomia e flessibilita', e' finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1) garantire gli strumenti idonei alle future scelte di lavoro o di studio, proponendo azioni di orientamento attivo nella transizione tra la scuola e l'universita' o la formazione terziaria non accademica, o anche mediante tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all'orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi;
2) realizzare il consolidamento delle competenze del profilo attraverso un rafforzamento dei raccordi con il mondo del lavoro e dei contesti produttivi di livello locale, nazionale e internazionale;
3) consentire la possibilita' di svolgere le attivita' didattiche in tutte le forme di alleanza scuola-impresa previste dalla normativa vigente. A tal fine gli istituti tecnici possono stipulare convenzioni con ITS Academy, imprese e universita' finalizzate alla realizzazione di specifici percorsi per l'orientamento personalizzato. 2. Autonomia e flessibilita'
Gli istituti tecnici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono:
a) utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno, distintamente calcolati per area di istruzione generale nazionale e area di indirizzo flessibile, tenuto conto dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per potenziare gli insegnamenti obbligatori di entrambe le aree e per attivare ulteriori insegnamenti. Nell'utilizzo della quota di autonomia, ciascuna disciplina non puo' essere decurtata in misura superiore al 25 per cento del suo complessivo monte ore nel quinquennio, secondo quanto previsto dai quadri orari dei singoli indirizzi o articolazioni;
b) utilizzare gli spazi di flessibilita', in coerenza con i risultati di apprendimento previsti dal Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato 2-bis e con i profili dei diversi indirizzi e di studi articolazione per l'attivazione degli interventi previsti dal precedente paragrafo 1, lettera c) nel limite del 30 per cento del monte ore del quinto anno. A. Area di istruzione generale nazionale comune al settore economico e al settore tecnologico-ambientale
L'area di istruzione generale nazionale, comune a tutti i percorsi, e' finalizzata allo sviluppo di una cultura di base essenziale per la formazione della persona, che include la relazione tra l'area umanistica e l'area scientifica e tecnologica e si struttura secondo il monte ore della Tabella 1.


Parte di provvedimento in formato grafico
B. Area di indirizzo flessibile
L'Area di indirizzo flessibile e' finalizzata all'acquisizione delle competenze e dei saperi scientifico-tecnologici e giuridico-economici di carattere generale e specifici dei diversi indirizzi. Nell'Area e' ricompresa una quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche per il potenziamento dei diversi insegnamenti, per l'introduzione di nuove discipline e per l'eventuale attivazione dell'area territoriale indirizzata allo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. L'attivazione dell'Area territoriale e' integrata nell'offerta formativa nell'ambito del PTOF ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
L'Area di indirizzo flessibile si struttura secondo il monte ore della Tabella 2, per il settore economico, e della Tabella 3 per il settore tecnologico-ambientale.


Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Disposizioni speciali
Percorso di specializzazione di Enotecnico: il percorso si sviluppa quale ulteriore annualita' successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica del settore Agricoltura, afferente all'area della viticoltura ed enologia. In sede di definizione dei risultati di apprendimento e del quadro orario sono individuati i requisiti per l'attivazione dei percorsi, le modalita' di accesso per gli studenti, la valutazione periodica e finale e il rilascio del Diploma di specializzazione di Enotecnico referenziato al V° livello del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ-EQF).
Percorsi della formazione marittima: al fine di garantire gli obblighi di conformita' alle Convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie in materia di formazione della gente di mare, la definizione dei quadri orari dei rispettivi percorsi puo' discostarsi dal quadro orario di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 del presente allegato, ferma restando l'invarianza di organico.».
 
Allegato C

(articolo 1, comma 1, lettera c))

«ALLEGATO 2-quater

(articolo 26-bis, comma 2)»

Parte di provvedimento in formato grafico

 
((Art. 1 bis
Misure urgenti per la piena efficacia della riforma 1.5 della
Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza

1. Al fine di garantire la piena e migliore efficienza della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis (Incarichi post-doc). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, le istituzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attivita' di ricerca, nonche' di collaborazione alle attivita' didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non puo' superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di incarichi post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della presente legge, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
4. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalita' di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione relative a una o piu' aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attivita' oggetto dell'incarico post-doc, nonche' le modalita' di svolgimento dello stesso. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano che la procedura di selezione preveda un colloquio orale, con possibilita' che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
5. Per gli incarichi di cui al presente articolo e' corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
6. L'incarico post-doc non e' compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonche' con la titolarita' di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
7. Gli incarichi di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati ne' possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Art. 22-ter (Incarichi di ricerca). - 1. Le istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, possono conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non piu' di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attivita' di ricerca.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano le modalita' di conferimento degli incarichi di ricerca con apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o piu' aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai titolari.
3. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 nonche' il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1.
4. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le istituzioni di cui al comma 1 possono prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca e' conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento e' data notizia nel sito internet delle istituzioni di cui al comma 1.
5. Per gli incarichi di cui al presente articolo e' corrisposto un trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro.
6. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternita', le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', l'indennita' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
7. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Il termine massimo di cui al periodo precedente e' derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
8. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati ne' possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9. Gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e gli incarichi di ricerca di cui al presente articolo non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilita' di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA), ne' con la titolarita' di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilita' internazionale per motivi di ricerca. Le posizioni di cui al primo periodo nonche' i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22 e 22-bis nonche' al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non puo' in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per le universita' e dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti pubblici di ricerca, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-bis della presente legge nonche' degli incarichi di cui al presente articolo non puo' essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi».
2. All'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ai titolari dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22, degli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis nonche' degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cui al comma 3, il titolare sia gia' stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto e' ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non puo' avere durata inferiore a un anno».
4. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: «, nonche' alle borse di studio conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post laurea» sono soppresse.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 140 recante: «Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del14 gennaio
2011, come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - 1.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei
contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano
frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto
attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso
universita' o istituti di ricerca, italiani o stranieri,
diversi da quella che ha emanato il bando.
2. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono
scelti mediante procedure pubbliche di selezione
disciplinate dalle universita' con regolamento ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei
principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di
cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita'
europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei
seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale,
sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e
dell'Unione europea; specificazione del gruppo
scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo
esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale; previsione di
modalita' di trasmissione telematica delle candidature
nonche', per quanto possibile, dei titoli e delle
pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,
per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio, nonche' dei soggetti che abbiano gia'
usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al
comma 3;
c) valutazione preliminare dei candidati, con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche
in ambito internazionale, individuati con decreto del
Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della
valutazione preliminare, ammissione dei candidati
comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il
10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
inferiore a sei unita', alla discussione pubblica con la
commissione dei titoli e della produzione scientifica; i
candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il
loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
presentate dai candidati ammessi alla discussione, a
seguito della stessa; possibilita' di prevedere un numero
massimo, comunque non inferiore a dodici, delle
pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare. Sono
esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una
lingua straniera; l'ateneo puo' specificare nel bando la
lingua straniera di cui e' richiesta la conoscenza in
relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero
alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua
estera; la prova orale avviene contestualmente alla
discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si
applicano i parametri e criteri di cui al decreto del
Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) deliberazione della chiamata del vincitore da
parte dell'universita' al termine dei lavori della
commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di
ricercatore universitario a tempo determinato e' stipulato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
conclusione della procedura di selezione. In caso di
mancata stipulazione del contratto, per i tre anni
successivi l'universita' non puo' bandire nuove procedure
di selezione per il medesimo gruppo
scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento
interessato.
3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo
determinato ha una durata complessiva di sei anni e non e'
rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile
con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso
soggetti pubblici o privati, con la titolarita' di
contratti di ricerca anche presso altre universita' o enti
pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in
generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo
conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il
caso in cui questa sia finalizzata alla mobilita'
internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata
del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita', paternita'
o per motivi di salute secondo la normativa vigente non
sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione
del contratto di cui al comma 3, il titolare sia gia' stato
titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e
22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso
istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e
coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento
scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di
dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, nonche' enti pubblici di ricerca, per un periodo
complessivo superiore a cinque anni, anche non
continuativi, la durata complessiva del contratto e'
ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura
corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni
caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non
puo' avere durata inferiore a un anno.
4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno
e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del
contratto, l'universita' valuta, su istanza
dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che
abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di
cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale, individuati con apposito
regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con
decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita'
nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato
nel ruolo di professore di seconda fascia. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione.
5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in
ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica
nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di
riferimento.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del quindicesimo
anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere
dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le
risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui
al comma 5.
7.
8. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il
trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.137
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3 costituisce
titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti
di cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto
periodo, ai contratti di cui al presente articolo si
applicano, in materia di congedo obbligatorio di
maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternita',
l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo
5 del citato decreto 12 luglio 2007, e' integrata
dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del
trattamento economico spettante. Per i titolari dei
contratti di cui al comma 3, del presente articolo, il
periodo di congedo obbligatorio di maternita' e' computato
nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito
positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare
del contratto e' inquadrato, alla scadenza del contratto
stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando
quanto previsto dal presente comma, i titolari dei
contratti di cui al comma 3, possono chiedere, entro la
scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un
periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di
maternita'. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno
2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di
euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 29,
comma 22, secondo periodo.
9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di
terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3,
concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento
svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di
finanziamento premiale a valere sul Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' ai sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante: «Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 n. 130 del giugno 2017:
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
2-bis. Anche per le finalita' connesse alla
stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
3. Ferme restando le norme di contenimento della
spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al
31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2,
possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le
assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme
vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a
tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso
pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i
contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 16
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I
predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga
di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1
e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il
servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001
o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al
reclutamento del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino
all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma
7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si
applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti
pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari
di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi
previsti. Il presente articolo non si applica altresi' ai
contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni.
10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e'
prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle
procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020
per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la
stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi
dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma
10, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate
dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di
tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente
presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza
di personale e superare il precariato, nonche' per
garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, per il personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no,
del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini
del presente comma il termine per il conseguimento dei
requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2,
lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2022,
fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla
base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 13
agosto 1984, n. 476, recante: «Norma in materia di borse di
studio e dottorato di ricerca nelle Universita'»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 21 agosto
1984:
«Art. 4 - Sono esenti dall'imposta locale sui redditi
e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di
studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio
corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio
1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a
statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle
stesse della materia concernente l'assistenza scolastica
nell'ambito universitario, nonche' dalle regioni a statuto
speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo
stesso titolo.
E' abrogato il quarto comma dell'art. 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
come sostituito dall'art. 4 della legge 3 novembre 1982, n.
835.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi da 26 a
33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: «Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190:
Art. 2 (Armonizzazione). - Omissis.
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 , sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'. A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti
all'iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina
delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da
sella sulle quali e' autorizzato l'esercizio di scommesse
sportive, iscritti in apposito registro tenuto
dall'autorita' vigilante.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal
comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996,
ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se
posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri
dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio
domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque
denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili
per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono
tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel
quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del
modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai
percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel
comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al
comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per
cento ed e' applicato sul reddito delle attivita'
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale
risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo
non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra
determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione
come definito ai sensi del comma 32.
29-bis. Per i soggetti di cui al terzo periodo del
comma 26, il contributo alla Gestione separata di cui al
medesimo comma e' dovuto nella misura del 25 per cento ed
e' applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare
di 5.000 euro annui dei compensi percepiti per le attivita'
considerate. Il versamento del contributo e' posto a carico
dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste per due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, la
contribuzione alla Gestione separata e' dovuta nel limite
del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile
pensionistico e' ridotto in misura equivalente. Sul
medesimo imponibile sono applicate, inoltre, le aliquote
aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche.
Per quanto non disciplinato dal presente comma, si
applicano le disposizioni dei commi da 26 a 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995,
sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento
del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la
natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto
del medesimo nella misura di un terzo a carico
dell'iscritto e di due terzi a carico del committente
dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26. Se
l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti,
anche di acconto, dovuti per il contributo relativo
all'anno successivo, ferma restando la facolta'
dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
termine previsto per il pagamento del saldo relativo
all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che
non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei
contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme
aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli
esercenti attivita' commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di
cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo
del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge
per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di
previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del
rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e'
definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi
commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina,
anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono
abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni
di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme volte ad armonizzare la
disciplina della gestione "Mutualita' pensioni", istituita
in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le
disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo
alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione
sulla base dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai
sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto
autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti
iscritti all'organo di amministrazione.».
- Si riporta il testo del comma 788, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2006:
«788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori
a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e'
corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a carico
dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto
della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque
non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare,
con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a
quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i
requisiti contributivi e reddituali previsti per la
corresponsione dell'indennita' di degenza ospedaliera a
favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La
misura della predetta prestazione e' pari al 50 per cento
dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza
ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale
categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza
ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di
centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la
certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che
dia diritto alla predetta indennita' si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni.
Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le
disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilita' e
di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5,
comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e successive modificazioni. Le prestazioni di
cui al presente comma sono finanziate a valere sul
contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.».
- Si riporta il testo dell'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
recante: «Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1980:
«Art. 74 (Riconoscimenti ed equipollenze). - Coloro
che abbiano conseguito presso le universita' non italiane
il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione
accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda
diretta al Ministero della pubblica istruzione.
La domanda dovra' essere corredata dai titoli
attestanti le attivita' di ricerca e dei lavori compiuti
presso le universita' non italiane.
L'eventuale riconoscimento e' operato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del
Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione con suo
decreto, su conforme parere del Consiglio universitario
nazionale, potra' stabilire eventuali equipollenze con il
titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento
scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo,
dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola
superiore di studi universitari e di perfezionamento di
Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi
avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello
post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di
dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita'
di studio e di ricerca e numero limitato di titoli
annualmente rilasciati.
In attesa del riordinamento delle Scuole di
specializzazione e di perfezionamento scientifico
post-laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio
1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare
i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un
corso di dottorato di ricerca.
Le borse di studio hanno la durata massima prevista
per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o
di specializzazione per il quale sono utilizzati.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di
specializzazione non puo' chiedere di fruirne una seconda
volta, anche se per titolo diverso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante: «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1,
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
102, del 3 maggio 2012:
«Art. 5 (Limite massimo alle spese di personale). -
1. L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle
spese di personale delle universita' e' calcolato
rapportando le spese complessive di personale di competenza
dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei
contributi statali per il funzionamento assegnati nello
stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi
universitari. Le definizioni necessarie per il calcolo
dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4.
2. Per spese complessive di personale si intende la
somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di
riferimento, comprensive degli oneri a carico
dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da
finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e
privati aventi le caratteristiche di cui al successivo
comma 5, relative a:
a) assegni fissi per il personale docente e
ricercatore a tempo indeterminato e determinato;
b) assegni fissi per il personale dirigente,
tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti
linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) trattamento economico del direttore generale;
d) fondi destinati alla contrattazione integrativa;
e) contratti per attivita' di insegnamento di cui
all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Per contributi statali per il funzionamento si
intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza
nell'anno di riferimento del FFO, del Fondo per la
programmazione del sistema universitario, per la quota non
vincolata nella destinazione, e di eventuali ulteriori
assegnazioni statali con carattere di stabilita' destinate
alle spese di cui al comma 2.
4. Per tasse, soprattasse e contributi universitari
si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di
riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e
contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi
dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse
riscosse per conto di terzi. Tale valore e' calcolato al
netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso
periodo.
5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di
soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento
delle spese per il personale devono essere supportate da
norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di
amministrazione che:
a) assicurino un finanziamento non inferiore al
relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di
professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di
cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un
finanziamento di importo e durata non inferiore a quella
del contratto per i posti di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240;
b) siano destinati al finanziamento di spese
relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a
tempo determinato o ai contratti di insegnamento.
6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma
1 e' pari all'80 per cento.
7. Il Ministero procede annualmente alla verifica del
rispetto del limite di cui al comma 6 entro il mese di
marzo di ciascun anno, con riferimento alla situazione al
31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti
alle universita' e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il
collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.».
- Si riporta l'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante:
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di
ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto
2015, n. 124», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276
del 25 novembre 2016:
«Art. 9 (Fabbisogno, budget e spese di personale). -
Omissis.
2. L'indicatore del limite massimo alle spese di
personale e' calcolato annualmente rapportando le spese
complessive per il personale di competenza dell'anno di
riferimento alla media delle entrate individuate, per gli
Enti che adottano la contabilita' finanziaria, dalle
entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci
consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la
contabilita' civilistica si fa riferimento alle voci dei
ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale
rapporto non puo' superare l'80 per cento. Per l'anno 2026
gli enti e gli istituti di ricerca possono procedere ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base
dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25
per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 18, comma 5, e 22
della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Chiamata dei professori). - Omissis.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di
ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente
finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca
presso le universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari,
anche a tempo determinato;
b) ai titolari dei contratti di ricerca di cui
all'articolo 22, degli incarichi post-doc di cui
all'articolo 22-bis nonche' degli incarichi di ricerca di
cui all'articolo 22- ter;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo
23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base
di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
Omissis.».
«Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le universita',
gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui
diploma di perfezionamento scientifico e' stato
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca
ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono
stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici
progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo
determinato, denominati 'contratti di ricerca, finanziati
in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da
soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di
specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e
possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due
anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere
nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di
ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un
ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze
relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La
durata complessiva dei contratti di cui al presente
articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti,
non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai
fini della durata complessiva del contratto di cui al
presente articolo, non sono presi in considerazione i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa
vigente.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con
apposito regolamento, le modalita' di selezione per il
conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione
di procedure di selezione relative ad una o piu' aree
scientifiche rientranti nel medesimo gruppo
scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di
ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu'
aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte
a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto
all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le
modalita' di svolgimento dello stesso. Il bando di
selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito
internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del
Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione
europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale.
4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma
3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di
dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito
all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo
di specializzazione di area medica, con esclusione del
personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle
istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno
fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono
altresi' concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti
al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che
sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione
di area medica, purche' il conseguimento del titolo sia
previsto entro i sei mesi successivi alla data di
pubblicazione del bando di selezione.
5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire
l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3
anche a coloro che sono in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al
comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto
come titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini
della previsione di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
6. L'importo del contratto di ricerca di cui al
presente articolo e' stabilito in sede di contrattazione
collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei
contratti di cui al presente articolo non puo' essere
superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio
per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante
dai bilanci approvati.
7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con
borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite
da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle
esclusivamente finalizzate alla mobilita' internazionale
per motivi di ricerca.
8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la
frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area
medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento
in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio
presso le amministrazioni pubbliche.
9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto
di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne'
possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
- La legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
29 giugno 2022.
- Si riporta l'articolo 14, comma 6-duodevicies, del
decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100, del 30 aprile 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
«Art. 14 (Disposizioni in materia di Universita' e
ricerca). - Omissis.
6-duodevicies. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti
che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti
da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e che
stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma
6-decies del presente articolo, e' riconosciuto, a
richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di
servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo,
la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi
dalla presa di servizio. Fino al 31 dicembre 2026, ai
soggetti che sono stati titolari, per un periodo non
inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e che stipulano
un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies
del presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai
fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due
anni.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 4, comma 3, della legge 3
luglio 1998, n. 210, recante «Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 155, del 6 luglio
1998, come modificato dalla presente legge:
Art. 4 (Dottorato di ricerca). - 1. I corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso universita',
enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di
alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle
carriere nelle amministrazioni pubbliche nonche'
dell'integrazione di percorsi professionali di elevata
innovativita'.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti,
previo accreditamento da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale. I corsi possono essere altresi'
istituiti da consorzi tra universita' o tra universita' ed
enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione,
fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo
accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le
modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, su proposta dell'ANVUR.
Il medesimo decreto definisce altresi' i criteri e i
parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati
disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il
relativo programma di studi, la durata, il contributo per
l'accesso e la frequenza, il numero, le modalita' di
conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al
comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4.3. Alle
borse di studio di cui al comma 5, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della
legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro
sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione
tra gli atenei delle risorse disponibili per il
conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi
di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per
attivita' di ricerca post- laurea e post dottorato.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e
7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del
Ministro sono determinati annualmente i criteri per la
ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per
il conferimento di borse di studio per la frequenza dei
corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole
di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e
per attivita' di ricerca post- laurea e post dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati
annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun
corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi
per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero, e l'ammontare delle borse di studio
da assegnare e dei contratti di apprendistato di cui
all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, da stipulare, previa
valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di
merito prevarra' la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di
studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita'.
6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso
di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di
ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per
attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli
altri Ministri interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato
con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D".».
 
Art. 2
((Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della
Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti))


1. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prioritariamente rispetto ((all'integrazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 47)), comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento ((dell'obiettivo M4C1-14)) del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo ((del medesimo comma 11)), con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria e' integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. ((All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge)), fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente ((nonche' nel limite delle)) assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le graduatorie di cui al secondo periodo sono utilizzate secondo un ordine di priorita' temporale.».
2. All'articolo 399 del ((testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,)) di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, ((costituito annualmente)), da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalita' di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco ((deve seguire)) il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonche' l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concorsi.
3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo e' considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina e' stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilita' di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non puo' essere anteriore alla data del 1° settembre.».
3. All'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al secondo periodo le parole: «per difetto» sono sostituite dalle seguenti: «per eccesso se maggiori o uguali a 0,5».
4. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2025/2026 di un contratto a tempo determinato su posto vacante ((nella medesima regione e nella medesima classe di concorso)) per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017. ((I vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».
4-bis. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,» sono inserite le seguenti: «nonche' la graduatoria del concorso bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1330 del 4 agosto 2023» e dopo le parole: «articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021» sono inserite le seguenti: «e, in relazione alla graduatoria del concorso di cui al citato decreto n. 1330 del 4 agosto 2023, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale»;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrata ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' prorogata sino al suo esaurimento ed e' utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 nei limiti delle facolta' assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo relative alle graduatorie di cui al primo periodo»;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo» sono inserite le seguenti: «e al secondo».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 10, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 123 del 25 maggio
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, come modificato dalla presente legge.
«Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva
nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale
docente). - Omissis.
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per
il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
nonche' in deroga alla disciplina di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio
2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il
carattere comparativo, le prove di detti concorsi si
svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate:
a) per i concorsi banditi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e per tutto
il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi
informatizzati, di una prova scritta con piu' quesiti a
risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato in ambito pedagogico,
psicopedagogico e didattico-metodologico, nonche'
sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, possibilita' di optare per una prova scritta
con piu' quesiti a risposta aperta volta all'accertamento
delle medesime competenze di cui al primo periodo.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente
lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, l'accesso alla prova scritta puo' essere riservato
a coloro che superano una prova preselettiva. Non si da'
luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
L'amministrazione si riserva la possibilita', in
ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove
necessario, la non contestualita' delle prove relative alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la
trasparenza e l'omogeneita' in modo da garantire il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
Alla prova orale e' ammesso, sulla base dell'esito della
prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte
quello dei posti messi a concorso nella regione per la
singola classe di concorso o tipologia di posto, a
condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di
70 punti su 100. Sono altresi' ammessi alla prova orale
coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano
conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi;
b) prova orale volta ad accertare, in particolare,
le conoscenze e le competenze del candidato nella
disciplina della classe di concorso o tipologia di posto
per la quale partecipa, nonche' le competenze didattiche e
l'abilita' nell'insegnamento anche attraverso un test
specifico;
c) valutazione dei titoli;
d) formazione della graduatoria sulla base delle
valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei
posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti
messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella
misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati
che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per
il superamento delle prove concorsuali.
Prioritariamente rispetto all'integrazione delle
graduatorie ai sensi dell'articolo 47, comma 11, primo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo M4C1-14
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo
restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo del
medesimo comma 11, con riferimento ai concorsi banditi a
decorrere dall'anno 2023, la graduatoria e' integrata, per
un triennio a decorrere dall'anno della relativa
pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere
raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il
superamento della prova orale, in misura non superiore al
30 per cento dei posti messi a concorso. All'integrazione
delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo
precedente si attinge, fermo restando il diritto
all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in
misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano
dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione
vigente nonche' nel limite delle assunzioni annuali
autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il
personale docente per i quali abbia avuto inizio la
procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle
autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e
nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo
39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le graduatorie di cui al secondo periodo sono utilizzate
secondo un ordine di priorita' temporale.
Omissis.».

- Si riporta il testo dell'articolo 399 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115, del 19 maggio
1994, come modificato dalla presente legge:
«Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed
esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle
graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti
vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
successiva.
3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a
tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si
applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte
per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59.
3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con
riferimento al personale docente ed educativo della scuola
dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario
di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto,
resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo
titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni
tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4
e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i
candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo
previsto per il superamento della prova orale in un
concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo
comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno
scolastico successivo a quello di pubblicazione della
relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale,
costituito annualmente, da cui si attinge, a decorrere
dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento
delle graduatorie dei concorsi per il personale docente
indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da
adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono
definite le modalita' di costituzione, funzionamento e
aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo
restando che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire
il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai
richiedenti nonche' l'ordine del punteggio ottenuto
nell'ambito di tali concorsi.
3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di
nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto
ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo
13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano
l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla
stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della
sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal
28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno
scolastico di riferimento. La mancata accettazione della
sede scolastica nei termini indicati al primo periodo e'
considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina
la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente,
la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il
quale la nomina e' stata conferita. L'accettazione
dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo
periodo comporta l'impossibilita' di partecipare alle
procedure per il conferimento degli incarichi a tempo
determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza
per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei
contratti sottoscritti non puo' essere anteriore alla data
del 1° settembre.».

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante:
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, n. 112 del 16 maggio 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Disciplina transitoria per il reclutamento
del personale docente). - Omissis.
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
ferma restando la procedura autorizzatoria di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, mediante scorrimento delle
graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:
a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma
114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al
limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a
coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
bando, sino al termine di validita' delle graduatorie
medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
per i vincitori del concorso;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi
del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la
procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei
posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il
40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni
2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi,
sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di
merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per
eccesso se maggiori o uguali a 0,5.
Omissis.».


- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 255, recante: «Disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2001/2002», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del
4 luglio 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 agosto 2001, n. 333, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Accelerazione di procedure). - 1. Le
assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di
utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque
quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun
anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai
dirigenti territorialmente competenti dopo tale data
comportano il differimento delle assunzioni in servizio al
1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di
presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
data i dirigenti territorialmente competenti procedono
altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al
termine dell'attivita' didattica attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti
scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e
fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative
alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente
utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la
prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per
le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al
fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno
scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del
personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024
attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31
agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei
concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I
vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti
nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e
comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede
definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31
agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo
determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge
3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti
banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di
cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede
individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della
sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo,
eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025
di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella
medesima regione e classe di concorso per la quale sono
risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle
more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui
al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai
sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a
tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto,
assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai
vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in
possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma
1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se
privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli
articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2-ter. In deroga al termine previsto dal comma 1, al
fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno
scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del
personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025
attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31
agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025, dei
concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I
vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti
nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, e
comunque non oltre il 10 dicembre 2025, scelgono la sede
definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31
agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo
determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge
3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti
banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di
cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede
individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della
sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo,
eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2025/2026
di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella
medesima regione e nella medesima classe di concorso per la
quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale
posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure
assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi
indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti
mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina
dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie
di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo
periodo, se in possesso di abilitazione, si applica
l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto
previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017. I vincitori
dei concorsi di cui al secondo periodo che conseguono
l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a
tempo indeterminato dalla data di conseguimento della
suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale
dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti
nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 11, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza di cui e' titolare il Ministero
dell'istruzione). - 11. Le graduatorie di cui all'articolo
59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonche'
la graduatoria del concorso bandito con decreto del
direttore generale per il personale scolastico del
Ministero dell'istruzione e del merito n. 1330 del 4 agosto
2023 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di
spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del
regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i
candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato
il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo
articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 e, in
relazione alla graduatoria del concorso di cui al citato
decreto n. 1330 del 4 agosto 2023, con i candidati
risultati idonei per avere raggiunto o superato il
punteggio minimo previsto per il superamento della prova
orale e sono prorogate sino al loro esaurimento.
La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera
b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
integrata ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
prorogata sino al suo esaurimento ed e' utilizzata a
decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 nei limiti delle
facolta' assunzionali residuali rispetto alle immissioni in
ruolo relative alle graduatorie di cui al primo periodo. A
decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di
cui al primo periodo e al secondo sono utilizzate nei
limiti delle facolta' assunzionali residuali rispetto alle
immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli
obiettivi previsti dal PNRR. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica ai concorsi banditi
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
 
((Art. 2 bis
Disposizioni urgenti per i dirigenti scolastici in relazione alla
riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, relativa alla riforma dell'organizzazione del
sistema scolastico

1. Per l'anno scolastico 2025/2026, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, e' incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 565, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, n. 305, del 31 dicembre 2024:
«565. Nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo per la
valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di
122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro
per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027.».
 
Art. 3
Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito

1. Al fine di assicurare le risorse occorrenti al completamento della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 «((Piano per asili nido)) e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'emanazione di un nuovo bando per la selezione delle progettualita' necessarie al conseguimento dell'obiettivo finale ((del suddetto investimento)), nonche' allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, utilizzando le risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di propria titolarita' fino a un importo massimo complessivo di euro 819.699.113,93, di cui euro 205.999.113,93 a valere ((sulla)) Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici», euro 114.700.000 a valere ((sulla)) Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 «Piano di estensione del tempo pieno», ed euro 499.000.000 a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica». ((Le risorse residue non impiegate per le finalita' di cui al primo periodo possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi.))
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR, nonche' a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili.
((2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: «entro il 30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2025»;
b) al comma 34, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».
2-ter. Al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e' incrementato con una dotazione pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.))

3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 2-ter e 2-quater, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante: «Misure
urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta'
educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la
sicurezza dei minori in ambito digitale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216, del 15 settembre 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 123, n. 159.
«Art. 11 (Potenziamento del Piano per asili nido per
la fascia di eta' 0-2 anni). - 1. Al fine di assicurare il
rispetto del target della Missione 4 - Componente 1 -
Investimento 1.1 del PNRR, «Piano per asili nido e scuole
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia», e' autorizzato un ulteriore piano per asili nido
per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella
fascia di eta' 0-2 anni. I relativi interventi sono
individuati con uno o piu' decreti del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati
di copertura del servizio e della popolazione esistente
nella fascia di eta' 0-2 anni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere
utilizzate le economie non assegnate dell'Investimento 1.1
della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, da accertare con
i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo
1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le
risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5,
del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, gia'
destinate al raggiungimento di obiettivi, target e
milestone del PNRR, nonche' eventuali ulteriori risorse che
si dovessero rendere successivamente disponibili nella
rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini
del raggiungimento del target. Non possono essere
utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito
delle integrazioni finanziarie del Fondo per l'avvio di
opere indifferibili di cui all'articolo 26 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione della
Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR,
all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, le parole: "4 milioni", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni" e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che sono
assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo
monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze
relative alla continuita' didattica nell'anno scolastico
2023/2024".».
- Si riporta il testo dei commi 31-bis e 34,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304, del
30 dicembre 2019, come modificati dalla presente legge.
«31-bis. I comuni beneficiari dei contributi
inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di
progetto (CUP) per ciascuna annualita' riferita al periodo
2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i
medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi
di progetto (CUP) per ciascuna annualita' riferita al
periodo 2020-2024 entro il 31 luglio 2025.».
«34. Nel caso di mancato rispetto del termine di
aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo
di cui al comma 29, riferito alle annualita' dal 2020 al
2024, e' revocato, in tutto o in parte, con decreto del
Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 ottobre
2025. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei
contributi nei confronti degli enti inadempienti agli
obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del
termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32,
comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero
dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente
comma sono recuperate secondo le modalita' di cui ai commi
128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228 e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, commi da 4-bis
a 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45, del 19
ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221:
«11. (Libri e centri scolastici digitali). - Omissis.
4-bis. Per consentire il regolare svolgimento del
servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata,
definisce le priorita' strategiche, le modalita' e i
termini per la predisposizione e per l'approvazione di
appositi piani triennali, articolati in singole annualita',
di interventi di edilizia scolastica, nonche' i relativi
finanziamenti.
4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti
locali proprietari degli immobili adibiti all'uso
scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto
di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni
territorialmente competenti.
4-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma,
valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel
decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della
programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle
richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani
regionali nei termini indicati nel decreto medesimo
comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel
triennio di riferimento.
4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, verificati i piani
trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in
assenza di osservazioni da formulare li approva e ne da'
loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione,
nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini
ufficiali.
4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo
unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono
tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
Omissis.».
 
((Art. 3 bis
Disposizioni in materia di interventi di edilizia scolastica
realizzati dall'INAIL

1. All'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «canoni di locazione da corrispondere all'INAIL» sono inserite le seguenti: «per gli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 678, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302, del 29 dicembre 2017, come
modificato dalla presente legge:
«678. Per il completamento del programma relativo
alle iniziative di elevata utilita' sociale di cui
all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 23 dicembre 2015, i canoni di locazione da
corrispondere all'INAIL per gli interventi di edilizia
scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti
nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono posti a carico dello Stato nella misura di
1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2024 e nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere
dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e a 1 milione
di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.».
 
((Art. 3 ter

Disposizioni in materia di sviluppo di competenze informatiche

1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale» sono sostituite dalle seguenti: «lo sviluppo di competenze informatiche e nella didattica digitale, con particolare attenzione alla loro applicazione nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, le parole: «gli apprendimenti della programmazione informatica (coding)» sono sostituite dalle seguenti: «, anche in via sperimentale, l'apprendimento di conoscenze informatiche e la comprensione dei concetti fondamentali dell'informatica».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24-bis (Sviluppo delle competenze digitali). -
1. Al fine di consentire l'attuazione della linea
progettuale M4-C1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e
nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le
competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico
2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di
formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio
2015, n. 107, nell'ambito delle risorse ad esso destinate
dal comma 125 del medesimo articolo 1 della legge n. 107
del 2015 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, individua, tra le priorita' nazionali, lo
sviluppo di competenze informatiche e nella didattica
digitale, con particolare attenzione alla loro applicazione
nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione.
2. (abrogato)
3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle
scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle
competenze digitali, favorendo, anche in via sperimentale,
l'apprendimento di conoscenze informatiche e la
comprensione dei concetti fondamentali dell'informatica
nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
 
((Art. 3 quater
Disposizioni urgenti per l'attuazione degli investimenti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori gia' aggiudicati, anche tramite accordi quadro»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purche' compatibili con il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR e con il rispetto delle condizionalita' anche temporali del PNRR medesimo e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilita' delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito.
1-ter. Per i progetti in essere di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR, e' ammessa la possibilita' di utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del medesimo Ministero, per adeguare i progetti al principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), laddove indispensabile alla rendicontazione dell'obiettivo».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.
47, del 24 febbraio 2023, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 24 (Disposizioni di semplificazione degli
interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti
locali). - 1. Al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare
l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di
edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo
rientranti fra i progetti PNRR, di titolarita' del
Ministero dell'istruzione e del merito, e' consentito
l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti
locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il
medesimo intervento, laddove ancora disponibili. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai
casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo
progettuale in appalti di lavori gia' aggiudicati, anche
tramite accordi quadro.
1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o
in parte con le risorse del PNRR di titolarita' del
Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in
corso d'opera, purche' compatibili con il raggiungimento
degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR e con il
rispetto delle condizionalita' anche temporali del PNRR
medesimo e ferme restando le verifiche successive, anche a
campione, sull'ammissibilita' delle stesse varianti e delle
relative spese, sono comunicate dai soggetti attuatori
secondo le indicazioni fornite dal Ministero
dell'istruzione e del merito.
1-ter. Per i progetti in essere di titolarita' del
Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti
successivamente nel PNRR, e' ammessa la possibilita' di
utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa
autorizzazione da parte del medesimo Ministero, per
adeguare i progetti al principio del non arrecare un danno
significativo all'ambiente (DNSH), laddove indispensabile
alla rendicontazione dell'obiettivo.
2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Per il supporto tecnico e le attivita'
connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia
scolastica di cui al comma 1, nonche' per tutti gli
interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti
fra i progetti PNRR di titolarita' del Ministero
dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti
delle province e delle citta' metropolitane possono
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o
territoriale interessata, di altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' di societa' da esse
controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare in misura non superiore al 3 per cento del
relativo quadro economico.».
3. Al fine di accelerare l'attuazione degli
interventi di edilizia scolastica, i soggetti attuatori
degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai
soggetti attuatori, le centrali di committenza e i
contraenti generali:
a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni
di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020,
come modificato dal comma 2 del presente articolo;
b) possono, in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento
diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione,
di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi,
l'affidamento diretto puo' essere effettuato, anche senza
consultazione di piu' operatori economici, fermi restando
il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti
in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe
a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi
istituiti o messi a disposizione dalla centrale di
committenza, comunque nel rispetto del principio di
rotazione.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti
tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15
luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi
rientranti nel PNRR.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e
limitatamente agli interventi di edilizia scolastica
rientranti nel PNRR, le deroghe al codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,
previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del
2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e
stipulati da parte della societa' Invitalia S.p.A. ai sensi
dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per l'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione.
5. Al fine di garantire il raggiungimento del target
connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1
del PNRR e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per
l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il
noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli
oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sono assegnate tutte
in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti
locali individuati per le esigenze relative alla
continuita' didattica negli anni scolastici 2023/2024 e
2024/2025.
6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo e'
sostituito dai seguenti: «Ai vincitori del concorso di
progettazione, cosi' come individuati dalle Commissioni
giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali,
nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano
all'appalto per l'affidamento di progettazione ed
esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano
i successivi livelli di progettazione, nonche' la direzione
dei lavori, con procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori,
laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneita'
professionale, economico- finanziari e
tecnico-organizzativi, la cui verifica e' rimessa agli enti
locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono
tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilita' tecnica
ed economica entro trenta giorni dall'incarico.».
6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n.
99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: "dodici mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi";
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia
intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche entro il 31 marzo 2023"; b) al comma 2, le
parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"diciassette mesi".».
 
((Art. 3 quinquies
Disposizione in materia di responsabilita' per il conseguimento degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. All'articolo 2, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «non espressamente stabiliti dal PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52, del 2 marzo 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, come
modificato dalla presente legge:
Art. 2 (Disposizioni in materia di responsabilita'
per il conseguimento degli obiettivi del PNRR). - Omissis.
2. La Struttura di missione PNRR di cui all'articolo
2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e la
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per
il PNRR provvedono d'intesa a verificare l'adempimento
dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora, sulla base dei
dati risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020,
siano rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze
nelle attestazioni di cui al comma 1 rispetto a quanto
indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del
medesimo comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a
richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione
centrale titolare della misura e, ove necessario, al
soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a
venti giorni, prorogabile una sola volta e per non piu' di
dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui
al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei
chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o
incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, propone al Presidente del Consiglio dei ministri
l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12
del medesimo decreto-legge. In caso di superamento dei
termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli
altri strumenti previsti per la selezione dei singoli
progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente
stabiliti da traguardi e obiettivi PNRR, non si provvede
all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma
5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, ne'
all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente
comma, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione
titolare della misura attestino, anche mediante la
documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del
sistema informatico «ReGiS», la possibilita' di completare
l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i
termini espressamente previsti dal PNRR.
Omissis.».
 
((Art. 3 sexies
Disposizione in materia di controlli su attivita' di edilizia
scolastica

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le attivita' finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.))

 
((Art. 3 septies
Disposizioni urgenti per l'assunzione di giovani ricercatori da parte
delle imprese al fine di favorire il conseguimento
dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza

1. All'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unita' di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che e' o e' stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' concesso un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito d'imposta, per ciascuna unita' di personale assunta e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Il credito d'imposta e' riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca con apposita procedura concessoria disciplinata ai sensi del decreto previsto dal comma 3 e puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse e le parole: «periodo 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», convertito con modificazioni dalla legge
21 aprile 2023, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 febbraio 2023, n. 47, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 26 (Disposizioni in materia di universita' e
ricerca). - 1. Al fine di consentire l'effettivo
conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento
3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano,
alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1°
luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unita' di
personale in possesso del titolo di dottore di ricerca
ovvero che e' o e' stato titolare di contratti di cui agli
articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e'
concesso un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di
credito d'imposta, per ciascuna unita' di personale assunta
e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al
comma 3 del presente articolo. Il credito d'imposta e'
riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca
con apposita procedura concessoria disciplinata ai sensi
del decreto previsto dal comma 3 e puo' essere utilizzato
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31
dicembre 2026, senza l'applicazione dei limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. (abrogato)
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, si provvede a disciplinare le
modalita' di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1
nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il
periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
2 e 3, si provvede mediante le risorse assegnate per
l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, «Assegnazione
delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze
semestrali di rendicontazione.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021.
5. All'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al
31 dicembre 2026»;
b) le parole: «nei tre anni antecedenti la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, per una durata
non inferiore a un anno».
5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Nei trentasei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;
b) al terzo periodo, le parole: «Nei trentasei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».
6. Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di
spesa di cui all'articolo 22, comma 6, secondo periodo,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica alle
risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonche' a quelle
derivanti da progetti di ricerca, nazionali o
internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di
bandi competitivi.
6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si interpreta come riferito anche ai
ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24
della medesima legge, assunti con regime di tempo pieno, i
quali possono transitare, per gli anni accademici
successivi a quello della presa di servizio, al regime a
tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei
mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far
decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime
prescelto per almeno un anno accademico.
7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A
tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i
professori di prima fascia gia' in servizio. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
Scuole superiori a ordinamento speciale».
8. Al fine di agevolare il conseguimento degli
obiettivi di cui all'investimento 1.2 della Missione 4,
Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
le universita' statali possono destinare una quota delle
risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o
internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di
bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a
tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale
rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie
integrative delle prestazioni erogate dal Servizio
Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della
ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per
cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto
personale, sulla base delle indicazioni stabilite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca.
9. All'articolo 12 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, dopo le parole «Consiglio di
amministrazione» sono inserite le seguenti «, scelto fra i
componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli
di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento
degli obiettivi della Missione 4, componente 2, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8,
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera a) e'
inserita la seguente:
«a-bis) previsione dell'abilitazione artistica
nazionale quale attestazione della qualificazione
didattica, artistica e scientifica dei docenti nonche'
quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con
decentramento delle procedure di nomina delle relative
commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione
degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il
conseguimento dell'abilitazione non da' diritto
all'assunzione in ruolo».».
 
((Art. 3 octies
Disposizioni urgenti in materia di esecuzione dei contratti pubblici
connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Per assicurare la liquidita' di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l'Amministrazione centrale titolare della misura e' autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo, a condizione che il soggetto attuatore, al momento dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo dell'intervento nonche' l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18-quinquies del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
ed interventi di carattere economico» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186, del 9 agosto 2024, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come
modificato dalla presente legge:
1. Al fine di assicurare la liquidita' di cassa
necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti
attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la
disciplina delle anticipazioni gia' prevista ai sensi della
normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari
delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti
risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per
cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il
termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento delle richieste di trasferimento.
2. In sede di presentazione delle richieste di cui al
comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle
spese risultanti dagli stati di avanzamento degli
interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di
competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche' le
verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La
documentazione giustificativa e' conservata agli atti dai
soggetti attuatori ed e' resa disponibile per essere
esibita in sede di audit e controlli da parte delle
autorita' nazionali ed europee. Sulla base delle
attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni
centrali titolari delle misure provvedono ai relativi
trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla
relativa documentazione giustificativa, al piu' tardi, in
sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.
2-bis. Compatibilmente con le disponibilita' annuali
di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento,
l'Amministrazione centrale titolare della misura e'
autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi
del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per
cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo,
a condizione che il soggetto attuatore, al momento
dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare
delle spese risultanti dagli stati di avanzamento
dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo
dell'intervento nonche' l'avvenuto espletamento dei
controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e
delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del
PNRR.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' ai quali
le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i
soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui
ai commi 1 e 2.».
 
((Art. 3 novies
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente
in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle universita' in attuazione del PNRR, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nelle more della revisione della medesima legge n. 240 del 2010, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 e' istituito il sesto quadrimestre, successivo a quelli introdotti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023, a pena di esclusione, e' presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a decorrere dal 4 luglio 2025 ed entro il 10 novembre 2025. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 10 marzo 2026. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 17 agosto 2026.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 4-ter
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 10
del 14 gennaio 2011:
«Art. 18 (Chiamata dei professori). Omissis.
4-ter. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A
tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i
professori di prima fascia gia' in servizio. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
Scuole superiori a ordinamento speciale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita',
ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza», pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 28 ottobre 2024, n. 253, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento del personale docente in attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Al fine di
garantire il regolare svolgimento delle procedure di
abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le
politiche di reclutamento del personale docente delle
universita' in attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, anche in attuazione dell'articolo 18, comma
4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nelle more
della revisione della medesima legge n. 240 del 2010,
nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica
nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e
quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma
1, del decreto direttoriale del Ministero dell'universita'
e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine, la
domanda di partecipazione alla procedura di cui
all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di
esclusione, e' presentata, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95,
rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il
4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal
5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto
quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si
concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni
nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del
Ministero dell'universita' e della ricerca n. 1211 del 28
luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026.
2. Al fine di consentire il rafforzamento
dell'organico dei docenti universitari anche in funzione
dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa
e resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento
universitario nelle more della sua revisione complessiva,
all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite
dalle seguenti: «del quindicesimo anno».
2-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, le parole: «nove anni» sono
sostituite dalle seguenti: «dodici anni».».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del Decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2016 n. 95, recante:
«Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per
l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma
dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 6 giugno 2016, n. 130:
«Art. 3 (Abilitazione scientifica nazionale). - 1.
Con decreto del competente direttore generale del
Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di
dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e
distintamente per la prima e la seconda fascia dei
professori universitari, le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione. Le domande dei candidati sono
presentate, unitamente alla relativa documentazione e
secondo le modalita' indicate nel presente regolamento,
durante tutto l'anno.
2. Il decreto di cui comma 1 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sui
siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le
universita' italiane.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di
chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della
legge, la durata dell'abilitazione e' di sei anni dalla
pubblicazione dei risultati. Resta fermo che le chiamate di
cui all'articolo 24, comma 6, della legge possono essere
disposte, nei limiti della durata dell'abilitazione, fino
al 31 dicembre 2017.
4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione
comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per
lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia
superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data
di presentazione della domanda. In caso di conseguimento
dell'abilitazione e' preclusa la presentazione di una nuova
domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei
quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni
scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al
Ministero per via esclusivamente telematica con procedura
validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 5. Nella
redazione del predetto elenco il candidato specifica quali
sono le pubblicazioni soggette a diritti di proprieta'
intellettuale. L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di
ciascun candidato e' pubblicato sul sito del Ministero
nella parte appositamente riservata alle procedure di
abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni soggette
a diritti di proprieta' intellettuale, da parte dei
commissari e degli esperti revisori di cui all'articolo 8,
comma 6, avviene nel rispetto della normativa vigente a
tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore.».
 
Art. 4
Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 4.1 della
Missione 1, Componente 3 del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, relativa alla professione di guida turistica

1. Al fine di assicurare l'attuazione della riforma delle guide turistiche, prevista dalla riforma 4.1 «Ordinamento delle professioni delle guide turistiche» ((della Missione 1)), Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzata a regolamentare i principi fondamentali della professione di guida turistica e a standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, all'articolo 4, comma 4, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, le parole: «e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026 e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari complessivamente a 1.261.000 euro per l'anno 2025, a 692.720 euro per l'anno 2026 e a 835.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, della
legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della
professione di guida turistica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 293, del 16 dicembre 2023:
«Art. 4. (Esame di abilitazione). - Omissis.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
comma 2, al fine di far fronte alle spese relative
all'esame di abilitazione e' autorizzata la spesa di
300.000 euro per l'anno 2024, di 1.431.000 euro per l'anno
2025, di 862.720 euro per l'anno 2026 e di 1.005.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2027.».
 
((Art. 4 bis
Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'investimento 2.1 della
Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, relativo al rafforzamento e potenziamento della ricerca
biomedica del SSN

1. Al fine di assicurare il completamento della misura prevista dal PNRR, Missione 6, Componente 2, investimento 2.1 «Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN», all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 1, del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante:
«Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 61, del 14 marzo 2014, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 42 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed
e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2026 la disposizione di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31
dicembre 2016.
Omissis.».
 
Art. 5

Misure in materia di parita' scolastica

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Non puo' essere autorizzata l'attivazione di piu' di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi gia' funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo e' subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento.».
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ((il comma 8-ter dell'articolo 13)) del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e' abrogato.
3. All'articolo 192, comma 4, del ((testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al)) decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'alunno o lo studente puo' sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneita' per non piu' di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneita' si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame e' presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita', nonche' le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 e' abrogato;
b) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:
«31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle scuole paritarie a decorrere ((dall'anno scolastico 2025/2026.))
31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere ((dall'anno scolastico 2025/2026.))».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2000, n. 67, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Il sistema nazionale di istruzione,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo
comma, della Costituzione, e' costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie private e degli enti
locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente
generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia
lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli
effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per
quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non
statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire
dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena
liberta' per quanto concerne l'orientamento culturale e
l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l'insegnamento e' improntato ai
principi di liberta' stabiliti dalla Costituzione. Le
scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di
iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con
handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale
ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono
comunque obbligatorie per gli alunni le attivita'
extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti
requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi
della Costituzione; un piano dell'offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarita' della gestione e la
pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e
attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e
conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti
i cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso
di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe
che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non
puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi,
tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi,
ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di
abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
4-bis. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite
secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno
scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il
personale in servizio presso le scuole secondarie che
chiedono il riconoscimento della parita' o che lo hanno
gia' ottenuto consegue il requisito del titolo di
abilitazione secondo le modalita' stabilite dagli articoli
2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59. Per il personale docente in servizio nelle scuole
dell'infanzia riconosciute paritarie si applica l'articolo
334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici
2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai
soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione
iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli
articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza
dell'offerta formativa, e' considerato valido requisito, ai
soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo
del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis, l'avere
prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre
anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti,
valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del
sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
personale docente purche' fornito di relativi titoli
scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a
contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei
necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta
l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della parita'.
6-bis. Non puo' essere autorizzata l'attivazione di
piu' di una classe terminale collaterale per ciascun
indirizzo di studi gia' funzionante in una scuola
paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al
primo periodo e' subordinata alla notifica del
provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico
regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore,
da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno
scolastico di riferimento.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere
il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' riconosciuto il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto
legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo
studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole
statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo
scolastico e nella successiva frequenza della scuola
secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di
finanziamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa
sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione
mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo
eventualmente differenziate per ordine e grado di
istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica
istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei
beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle
famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro
utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante
detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda
riferita all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica i
dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della
detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede al corrispondente
versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio
dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente
a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano
fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di diritto allo studio.
12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e'
autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita'
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60
miliardi per contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi
per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la
spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi
derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9,
10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per
l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione,
quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per
il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 2, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante:
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L.
28 marzo 2003, n. 53», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 257 del 4 novembre 2005:
«31. Norme finali e abrogazioni.
Omissis
2. Le seguenti disposizioni del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad
applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti
secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi
iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico
successivo al completo esaurimento delle predette classi:
articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso
il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e
11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196;
articolo 198; articolo 199; articolo 206.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, commi da 1 a
8-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante:
«Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
febbraio 2007, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dalla presente
legge:
Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di
istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione
dell'autonomia scolastica. Misure in materia di
rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del
procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui
immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione
e la costruzione di linee ad alta velocita' e nuova
disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di
atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore). - 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione
secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei,
gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui
all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti
finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto
legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6
sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e
il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I percorsi del
liceo artistico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel
medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati
il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui al comma 1 sono riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento
del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di
istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato
sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
e la ricerca e con gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di
cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il
quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale
da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera
f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente
riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine
di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di
tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008.
1-quinquies.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a
1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti
locali e delle regioni, possono essere costituiti, in
ambito provinciale o sub-provinciale, «poli
tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, le strutture della formazione
professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma
624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture
che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici
superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui
all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. I «poli» sono costituiti sulla base della
programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della
formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione
delle strutture formative di competenza regionale. I
«poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le
modalita' previste dall'articolo 7, comma 10, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere
in modo stabile e organico la diffusione della cultura
scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la
crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi
sono dotati di propri organi da definire nelle relative
convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
loro statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera
i-septies) e' aggiunta la seguente: «i-octies) le
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di
lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di
cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive
modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica,
all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta
formativa; la detrazione spetta a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.»;
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e'
aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a
favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e
i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e
i-octies)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54
milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto
anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del
relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione
riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti
Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni
liberali di cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di
cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di
istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni
scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno
effettuato una donazione per un valore non superiore a
2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti
le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare
quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha
effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1º gennaio
2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole:
«costituito dal sistema» sono inserite le seguenti:
«dell'istruzione secondaria superiore» e conseguentemente
le parole: «dei licei» sono soppresse; al medesimo comma,
le parole: «Esso e' il secondo grado in cui» sono
sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione
di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nel secondo ciclo»;
b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli
allegati C/3 e C/8 sono soppressi;
c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono
soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B, le parole da: «Liceo economico»
fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo
tecnologico» fino alla fine sono soppresse.
8-ter. (abrogato).
8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1,
comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il
beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al
fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti
e il risparmio energetico nell'ambito del riordino del
regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente
alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso
di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre
anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo
contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse
condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni
anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1
consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2007.
8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,»
sono inserite le seguenti: «ovvero del comune dove e'
ubicata la sede di lavoro,».
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 192, comma 4, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 192 (Norme generali sulla carriera scolastica
degli alunni e sulle capacita' di scelte scolastiche e di
iscrizione). - Omissis.
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale,
pareggiata o legalmente riconosciuta puo' frequentarsi
soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali,
il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di
classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari
gravi circostanze lo giustifichino, puo' consentire, con
deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno.
Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei
docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'art.
316. L'alunno o lo studente puo' sostenere nello stesso
anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di
istruzione, gli esami di idoneita' per non piu' di due anni
di corso successivi a quello per il quale ha conseguito
l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di
idoneita' si riferisce a due anni di corso, la commissione
di esame e' presieduta da un presidente esterno
all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio
scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le
tempistiche e le modalita' di svolgimento degli esami di
idoneita', nonche' le misure di vigilanza per garantirne il
corretto svolgimento. Per la partecipazione alla
commissione di esame di cui al presente comma non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, commi da 27 a
31-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante:
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
156 del 6 luglio 2012, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Riduzione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri). - Omissis.
27. (abrogato)
28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le
iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono
esclusivamente in modalita' on line attraverso un apposito
applicativo che il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle
scuole e delle famiglie.
29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le
istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella
degli alunni in formato elettronico.
30. La pagella elettronica ha la medesima validita'
legale del documento cartaceo ed e' resa disponibile per le
famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra
modalita' digitale. Resta comunque fermo il diritto
dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente
copia cartacea del documento redatto in formato
elettronico.
31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le
istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on
line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie
in formato elettronico.
31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31
si applicano, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, alle scuole paritarie a decorrere dall'anno
scolastico 2025/2026.
31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo
ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, il protocollo informatico, a
decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.
Omissis.».
 
Art. 6

Misure urgenti in materia di welfare studentesco

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
b) quanto a 200.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
c) quanto a 97.000 euro per l'anno 2026,((ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,)) mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
((1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 526:
1) al primo periodo, le parole: «iscritti alle universita' statali,» sono soppresse e dopo le parole: «20.000 euro» sono inserite le seguenti: «che, iscritti alle universita' statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,»;
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per piu' di una volta, al primo anno di corso universitario»;
b) al comma 527, le parole: «di concerto con» sono sostituite dalla seguente: «sentito».
1-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23, commi da 5 a
5-ter, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Altre disposizioni di carattere finanziario
ed esigenze indifferibili). - Omissis.
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata la spesa di 103
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo e'
incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo periodo,
pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e
speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito.
5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 e'
incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5-ter. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 e'
incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si
provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2,8
milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per
l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
b) quanto a 200.000 euro per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
c) quanto a 97.000 euro per l'anno 2026, ai fini
della compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente, anche
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 526 e 527,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del
30 dicembre 2020, come modificato dalla presente legge:
«526. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede,
appartenenti a un nucleo familiare con un indice della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000
euro che, iscritti alle universita' statali non aventi
carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri
contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
e' istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di
euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un
contributo per le spese di locazione abitativa sostenute
dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso
rispetto a quello dove e' ubicato l'immobile locato. I
requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e
c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono
richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo
di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per piu' di
una volta, al primo anno di corso universitario.
527. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati
le modalita' e i criteri di erogazione delle risorse del
fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il
tetto massimo di spesa, per il tramite delle universita',
prevedendo l'incumulabilita' con altre forme di sostegno al
diritto allo studio riguardanti l'alloggio.».
 
((Art. 6 bis

Misure urgenti in materia di Carta del docente

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 121:
1) al secondo periodo, dopo la parola: «cinematografiche,» sono inserite le seguenti: «per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva,»;
2) al quarto periodo, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto»;
3) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalita' e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122»;
b) dopo il comma 123 e' inserito il seguente:
«123-bis. I soggetti presso i quali e' utilizzata la Carta di cui al comma 121, ai fini del pagamento del credito maturato, trasmettono la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro novanta giorni dalla data di validazione dei relativi buoni».
2. Ai fini del pagamento dei crediti maturati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 123-bis, della legge 13 luglio 2015, n. 107, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trasmettono la fattura relativa ai buoni validati entro tale data, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi da 121 e 123-bis
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 luglio 2015, n. 162, come modificati dalla presente
legge:
121. Al fine di sostenere la formazione continua dei
docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e'
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo e del docente con contratto
di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno
scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e
di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione
delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la
fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli
dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonche' per
iniziative coerenti con le attivita' individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce
retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere
dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le
modalita' di assegnazione della Carta nonche' annualmente
l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei
docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al
comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad
applicarsi le modalita' e i criteri definiti con il decreto
di cui al comma 122.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse
disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche'
le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei
benefici collegati alla Carta medesima.
122-bis. AI fine di rafforzare la capacita' di
programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in
coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di
bilancio di medio termine 2025-2029, entro il mese di
settembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione e del
merito trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
una relazione sul monitoraggio dell'utilizzo della Carta di
cui al comma 121.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e'
autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a
decorrere dall'anno 2015.
123-bis. I soggetti presso i quali e' utilizzata la
Carta di cui al comma 121, ai fini del pagamento del
credito maturato, trasmettono la fattura, a pena di
decadenza dal diritto al rimborso, entro novanta giorni
dalla data di validazione dei relativi buoni.».
 
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole
dell'infanzia paritarie

1. All'articolo 2-ter, ((comma 1,)) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «2023/2024 e 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-ter del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante: «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93,
dell'8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2-ter (Incarichi temporanei nelle scuole
dell'infanzia paritarie). - 1. Per garantire il regolare
svolgimento delle attivita' nonche' l'erogazione del
servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie
qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire, per i
relativi incarichi in sostituzione, personale docente con
il prescritto titolo di abilitazione, e' consentito, in via
straordinaria, per gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025,2025/2026 e 2026/2027,
prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle
graduatorie degli educatori dei servizi educativi per
l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio
prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non e'
valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto
delle scuole statali.».
 
Art. 8
Disposizioni urgenti per la prevenzione dell'uso di sostanze
stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio
giovanile

1. Per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, le risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 186, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303, del 30 dicembre 2023:
«186. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche
le risorse di cui all'articolo 127 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».
 
Art. 9
Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari
del Ministero dell'istruzione e del merito

1. All'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) al primo)) periodo, dopo le parole: «concorso pubblico,» sono inserite le seguenti: «su base territoriale,»;
((b) al secondo)) periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».
2. Ai maggiori oneri derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale con le modalita' di cui al comma 1, pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 568, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 305, del 31 dicembre 2024, come
modificato dalla presente legge:
«568. Al fine di garantire, a decorrere dall'anno
scolastico 2025/2026, il supporto alle istituzioni
scolastiche nell'espletamento delle attivita' in materia di
affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi
e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attivita'
disciplinate dall'articolo 62 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, il Ministero dell'istruzione e del merito e'
autorizzato a bandire un concorso pubblico, su base
territoriale, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato, a decorrere dall'anno 2025, di 101 unita' di
personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei
funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro
2019-2021 - Comparto funzioni centrali, da destinare agli
uffici scolastici regionali. La procedura concorsuale di
cui al primo periodo si svolge secondo le modalita'
previste dall'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi della
Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
di cui all'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001.».
- Si riporta il testo del comma 601, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299, del 27 dicembre
2006:
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di
aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di
finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i
seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione
delle spese per stipendi del personale a tempo
indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi
affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.».
 
((Art. 9 bis
Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacita'
amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione alle maggiori responsabilita' derivanti dall'attuazione del PNRR, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il direttore generale e' scelto, sulla base di un avviso pubblico, tra persone di qualificata e comprovata professionalita' ed esperienza amministrativa e gestionale. Il direttore generale e' assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato; al direttore generale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca. Il relativo incarico di dirigente di livello generale e' conferito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, e' di durata non superiore a un triennio, rinnovabile, e in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante: Inizio
moduloFine modulo»Istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma
degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1° dicembre
2004, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8. (Direttore generale). - 1. Il direttore
generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione
determinati dal Comitato di indirizzo, e' responsabile del
funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma,
dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di
indirizzo, dell'attuazione dei provvedimenti del presidente
e della gestione del personale. A tale fine adotta gli atti
di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso
l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del Comitato di
indirizzo, senza diritto di voto; tale partecipazione e'
esclusa quando il Comitato ne valuta l'attivita'.
2. Il direttore generale, tra l'altro, nell'esercizio
dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione del programma
dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative
eventuali variazioni, nonche' il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni per il piu' efficace
svolgimento delle attivita' e per la realizzazione dei
progetti previsti nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e
delle articolazioni strutturali dell'Istituto previste dal
regolamento di organizzazione e funzionamento di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera a), assegnando il relativo
personale;
d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di
ricerca necessari per la realizzazione dei progetti
previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri
fissati nel regolamento di cui alla lettera c).
3. Il direttore generale e' scelto, sulla base di un
avviso pubblico, tra persone di qualificata e comprovata
professionalita' ed esperienza amministrativa e gestionale.
Il direttore generale e' assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato di diritto privato; al direttore generale
si applica il trattamento giuridico ed economico previsto
per i dirigenti di livello generale dal contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
dell'area istruzione e ricerca. Il relativo incarico di
dirigente di livello generale e' conferito dal Presidente,
previa delibera del Consiglio di amministrazione, e' di
durata non superiore a un triennio, rinnovabile, e in ogni
caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla
scadenza dell'incarico del Presidente.».
 
((Art. 9 ter
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali
del personale scolastico

1. All'articolo 20, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: «i compensi da corrispondere» sono inserite le seguenti: «ai componenti del Comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale,».
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi di cui all'articolo 20, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dal comma 1 del presente articolo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 4, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno
2023, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 112, come modificato dalla presente legge
«Art. 20. (Disposizioni in materia di reclutamento
del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi
PNRR). - Omissis.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinati,
anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da corrispondere
ai componenti del Comitato tecnico scientifico e della
Commissione nazionale, al presidente, ai membri e al
segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi
pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito
per il reclutamento del personale dirigenziale, docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, nonche' al personale
addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e
al referente informatico d'aula in caso di procedure
informatizzate, nonche' gli ulteriori compensi premiali a
favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e al conseguimento dell'obiettivo PNRR M4C1-14 al fine di
assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nei
termini stabiliti dal Piano medesimo. All'attuazione del
presente comma si provvede nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2020, n. 78, recante: «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - Omissis.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
Omissis.».
 
((Art. 9 quater
Misure urgenti per la funzionalita' della Struttura tecnica per la
promozione della filiera formativa tecnologico-professionale

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 2024, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e' assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «sono assegnati un dirigente di livello non generale, con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, e» e dopo le parole: «50.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero da personale scolastico ricompreso nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La struttura tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito. Nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, l'organizzazione e il funzionamento della struttura tecnica nonche' gli uffici del Ministero di cui la citata struttura si puo' avvalere sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito»;
c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024, 752.363 euro per l'anno 2025 e 825.119 euro annui a decorrere dall'anno 2026».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 si provvede, quanto a euro 72.756 per l'anno 2025 e a euro 145.512 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a euro 145.512 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 8
agosto 2024, n. 121, recante: «Inizio modulo
Fine modulo
Istituzione della filiera formativa
tecnologico-professionale», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2024, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Struttura tecnica per la promozione della
filiera formativa tecnologico-professionale). - 1. E'
istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il
Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura
tecnica di missione di livello dirigenziale generale,
denominata «Struttura tecnica per la promozione della
filiera formativa tecnologico-professionale», che svolge le
seguenti funzioni:
a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa
tecnologico-professionale, costituita dagli istituti
tecnici, dagli istituti professionali e dagli Istituti
tecnologici superiori (ITS Academy), e il settore
imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;
b) migliorare e ampliare la progettazione, nel
rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici
finalizzati alla formazione delle professionalita'
innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse
alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti
oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di
proprieta' industriale, realizzati all'interno dei percorsi
formativi della filiera formativa
tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico
verso le imprese, l'orientamento professionale e i percorsi
per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO),
nonche' agevolare l'accesso al sistema delle imprese;
c) favorire una progressiva adesione del sistema di
istruzione e formazione professionale al sistema nazionale
di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI).
2. Alla struttura tecnica di cui al comma 1 e'
preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di
livello generale, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti
di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni
pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con corrispondente incremento della dotazione organica
dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta
struttura sono assegnati un dirigente di livello non
generale, con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo n. 165 del 2001, con corrispondente
incremento della dotazione organica dirigenziale del
Ministero dell'istruzione e del merito, e un contingente
costituito da personale in servizio presso il Ministero
dell'istruzione e del merito, nonche' da un massimo di otto
esperti, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui spettano
compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un
importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un
importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro,
ovvero da personale scolastico ricompreso nell'ambito del
contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
2-bis. La struttura tecnica opera in raccordo con il
competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del
merito. Nelle more della riorganizzazione del Ministero
dell'istruzione e del merito, l'organizzazione e il
funzionamento della struttura tecnica nonche' gli uffici
del Ministero di cui la citata struttura si puo' avvalere
sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e
del merito.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di 735.972 euro
per l'anno 2024, 752.363 euro per l'anno 2025 e 825.119
euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».
- Per i riferimenti al testo del comma 565,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 2.bis.
 
Art. 10
Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione
degli ITS Academy - Piano Mattei

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nonche' la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
b) al secondo periodo, le parole: «n. 123 del 2007 e,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 123 del 2007,» e le parole: «13 aprile 2017, n. 59» sono sostituite dalle seguenti: «13 aprile 2017, n. 59, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».
((1-bis. All'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, ivi comprese le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a). Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
b) quanto a 6,34 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».
1-ter. All'articolo 6 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per "credito formativo" acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme delle competenze che possono essere riconosciute all'esito o nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro, svolto anche all'estero»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La competenza per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e' disciplinata dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 luglio 2002, n. 148».
1-quater. Alla legge 11 luglio 2002, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore e ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, del proseguimento degli studi universitari e degli studi negli ITS Academy e del conseguimento dei titoli universitari italiani e dei diplomi previsti a conclusione dei percorsi degli ITS Academy, e' attribuita alle Universita', agli Istituti di istruzione universitaria e agli ITS Academy, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia»;
b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2,» sono inserite le seguenti: «gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Promozione della internazionalizzazione
degli ITS Academy - Piano Mattei). - 1. Alla legge 15
luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo
periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» sono
inserite le seguenti: «, anche per i percorsi attivati
all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di
programmazione delle attivita' formative adottati dalle
regioni,»;
b) all'articolo 14, comma 5-ter, le parole: «al
comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11»
e le parole: «altresi' per spese di gestione ordinaria per
il corretto funzionamento delle Fondazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «anche in deroga alle priorita' individuate
dall'articolo 11, comma 2».
2. Per la promozione dei processi di
internazionalizzazione degli Istituti tecnologici superiori
(ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99,
nell'ambito del Piano Mattei, sono autorizzate la spesa di
3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento
delle strutture e dei laboratori anche presso sedi
all'estero, nonche' la spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l'ampliamento
dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al
presente periodo. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3
agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione e del merito per le finalita' di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della
medesima legge n. 123 del 2007, quanto a 1 milione di euro
per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma
1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e, quanto
a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 della legge
15 luglio 2022, n. 99 recante: «Istituzione del Sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n. 173, come
modificati dalla presente legge
«Art. 4 (Regime giuridico degli ITS Academy). - 1.
Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi
degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il
modello della fondazione di partecipazione, quale standard
organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna
fondazione ITS Academy acquista la personalita' giuridica,
ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche
istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia nella quale ha sede.
2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy,
quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:
a) almeno un istituto di scuola secondaria di
secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia
ove ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia
coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS
Academy;
b) una struttura formativa accreditata dalla
regione, situata anche in una provincia diversa da quella
ove ha sede la fondazione;
c) una o piu' imprese, gruppi, consorzi e reti di
imprese del settore produttivo che utilizzano in modo
prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy
in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto
del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma
1;
d) un'universita', o un'istituzione dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, o un
dipartimento universitario o un altro organismo
appartenente al sistema universitario della ricerca
scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca,
pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di
ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di
riferimento dell'ITS Academy.
3. Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel
proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le
modalita' di verifica dei medesimi requisiti, con
particolare riferimento al possesso di documentata
esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la
procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti
tra i partecipanti nonche' i diritti e gli obblighi ad essi
connessi e le eventuali incompatibilita'. Lo statuto e'
redatto sulla base dello schema definito a livello
nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi
dell'articolo 14, comma 6. La conformita' dello statuto
allo schema di cui al presente comma costituisce standard
minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento
degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale,
secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti
e agli obiettivi della presente legge.
4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che
partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS Academy
devono possedere una documentata esperienza nel campo
dell'innovazione, acquisita soprattutto con la
partecipazione a progetti nazionali e internazionali di
formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori
soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o
private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo
di dotazione o al fondo di gestione della fondazione
secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto.
Alla fondazione ITS Academy possono partecipare anche
soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.
5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla
costituzione del patrimonio della fondazione ITS Academy,
anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le
fondazioni ITS Academy sono amministrate e svolgono la loro
attivita' in conformita' a quanto previsto nello statuto.
Il patrimonio della fondazione ITS Academy e' composto:
a) dal fondo di dotazione, costituito dai
conferimenti, in proprieta', uso o possesso, a qualsiasi
titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilita'
impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali,
effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai
partecipanti;
b) dai beni mobili e immobili che pervengono a
qualsiasi titolo alla fondazione;
c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli
altri atti di liberalita' disposti da enti o da persone
fisiche con espressa destinazione all'incremento del
patrimonio;
d) da contributi attribuiti al patrimonio
dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da
altri enti pubblici.
6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in
favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma
5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del
30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora
l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS
Academy operanti nelle province in cui il tasso di
disoccupazione e' superiore a quello medio nazionale, il
credito d'imposta di cui al primo periodo e' pari al 60 per
cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta e'
riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito
tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed e' utilizzabile in
tre quote annuali di pari importo a partire dalla
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
corso del quale e' effettuata l'elargizione, ovvero in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione
in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti
titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato
puo' essere fruito nei periodi d'imposta successivi. Il
credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non e' cumulabile con altra
agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime
erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le fondazioni ITS
Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5,
lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al
presente comma con priorita' al sostegno del diritto allo
studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5,
comma 4, lettera a), nonche' alla contribuzione per le
locazioni di immobili abitativi agli studenti residenti in
luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli
immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a
0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro
per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di
cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
7. Sono organi minimi necessari della fondazione ITS
Academy:
a) il presidente, che ne e' il legale
rappresentante e che e', di norma, espressione delle
imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;
b) il consiglio di amministrazione, costituito da
un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;
c) l'assemblea dei partecipanti;
d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di
consulenza per la programmazione, la realizzazione, il
monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento
dell'offerta formativa e per le altre attivita' realizzate
dall'ITS Academy;
e) il revisore dei conti.
8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale
la fondazione ITS Academy esercita il controllo
sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti
dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e,
in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27
e 28.
9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS
Academy, di cui all'articolo 5, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai
fini pensionistici, nonche' le agevolazioni fiscali ivi
previste e, in particolare, quelle in materia di
deducibilita' delle rette versate e dei contributi erogati.
Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le
disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in
favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
9-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le
somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo
Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da
altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi
formativi di cui all'articolo 5, comma 1, ivi comprese le
borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a).
Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5,7
milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per
l'anno 2026 e 6,30 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a
6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione e del merito;
b) quanto a 6,34 milioni di euro per l'anno 2026,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440.
10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono
titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante
tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca, e' stabilita la tabella di corrispondenza dei
titoli con le classi di concorso.
11. Le fondazioni ITS Academy possono essere
destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli
articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le modalita' di fruizione del
credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre
agevolazioni previste dal presente articolo.».
«Art. 6 (Verifica e valutazione finali e
certificazione dei percorsi formativi e dei relativi
crediti). - 1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui
all'articolo 5, comma 2, i percorsi si concludono con
verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da
commissioni di esame costituite in modo da assicurare la
presenza di rappresentanti della scuola, dell'universita',
delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e della formazione professionale e di esperti
del mondo del lavoro, dell'universita', delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato
ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri
e le modalita' per la costituzione delle commissioni di
esame di cui al comma 1 del presente articolo, i compensi
spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo, nonche' le indicazioni generali per la verifica
finale delle competenze acquisite da parte di coloro che
hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui
all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione,
che e' conformata in modo da facilitare la
riconoscibilita', in ambito nazionale e dell'Unione
europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi
formativi medesimi.
3. Alla costituzione e al funzionamento delle
commissioni di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al
presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti
in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti
in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore, di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2007 e
alla relativa tabella.
4. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto
il corso della vita, la certificazione dei percorsi
formativi realizzati dagli ITS Academy e' determinata sulla
base di criteri di trasparenza che favoriscono
l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a
livello terziario e facilitano il riconoscimento e
l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.
5. Per «credito formativo» acquisito nei percorsi
formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende
l'insieme delle competenze che possono essere riconosciute
all'esito o nell'ambito di un percorso ulteriore di
istruzione, formazione e lavoro, svolto anche all'estero.
Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede
l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle
caratteristiche del nuovo percorso.
6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:
a) al momento dell'accesso ai percorsi;
b) all'interno dei percorsi, allo scopo di
abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri
percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di
istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1,
comma 1;
c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare
il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze
acquisite da parte del mondo del lavoro, delle universita'
e delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri
sistemi formativi.
6-bis. La competenza per il riconoscimento dei titoli
di studio conseguiti all'estero e' disciplinata
dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 luglio 2002, n.
148.
7. Gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere le
attivita' di intermediazione di manodopera ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che
rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi
siti internet istituzionali, i curricula dei propri
studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al
dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del
diploma.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge
11 luglio 2022, n. 148, recante: «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea,
fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 2. - 1. La competenza per il riconoscimento dei
cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei
titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso
all'istruzione superiore e ai percorsi degli Istituti
tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15
luglio 2022, n. 99, del proseguimento degli studi
universitari e degli studi negli ITS Academy e del
conseguimento dei titoli universitari italiani e dei
diplomi previsti a conclusione dei percorsi degli ITS
Academy, e' attribuita alle Universita', agli Istituti di
istruzione universitaria e agli ITS Academy, che la
esercitano nell'ambito della loro autonomia e in
conformita' ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli
accordi bilaterali in materia.
Art. 3. - 1. Ai fini dell'esercizio delle competenze
di cui all'articolo 2, gli Istituti tecnologici superiori
(ITS Academy), le Universita' e gli Istituti di istruzione
universitaria si pronunciano sulle domande di
riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai
sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il
termine di novanta giorni a decorrere dalla data di
ricezione delle domande stesse.».
 
((Art. 10 bis
Disposizioni in materia di mobilita' straordinaria dei dirigenti
scolastici

1. In deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilita' dell'anno scolastico 2025/2026, e' reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessita' di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19-quater, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante: «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 gennaio 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25:
Art. 19-quater (Disposizioni in materia di mobilita'
straordinaria dei dirigenti scolastici). - 1. Nelle more
della definizione di una nuova disciplina della mobilita'
interregionale dei dirigenti scolastici in sede
contrattuale, e in deroga a quella gia' prevista nella
medesima sede, esclusivamente per le operazioni di
mobilita' dell'anno scolastico 2024/2025 e' reso
disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti
in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali
dei posti del concorso ordinario indetto con decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18
dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del
Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle
regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui
al primo periodo non si concludono in tempo utile per le
immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla
mobilita' interregionale per tale anno scolastico puo'
essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo
periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50
per cento del contingente regionale del concorso medesimo.
I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di
mobilita' dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del
secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale
del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli
anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle
disponibilita' per le operazioni di mobilita'.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non devono derivare esuberi di personale per il triennio
relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e
2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non
sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici
regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte
dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di
esubero di personale per il triennio indicato o per la
necessita' di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai
quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di
graduatoria nella regione medesima.
2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027,
se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1,
quinto periodo, riguardano regioni prive di posti
disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi
provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con
precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilita' e
alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque,
senza necessita' di assenso da parte dell'Ufficio
scolastico regionale della regione di richiesta
destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo
periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione
dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono disposte con precedenza
rispetto alle procedure di mobilita' e alle altre procedure
di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova
assunzione.».
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.