Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2025 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto del partito politico «Partito Liberaldemocratico»

Art. 1.
Denominazione, sede e durata

E' costituito un Partito politico avente la seguente denominazione: «Partito Liberaldemocratico», da ora in avanti denominato «Partito», con sede legale a Roma, via Vittorio Veneto n. 7, e con durata illimitata.

 
Art. 2.
Simbolo

Il simbolo del Partito e' un logo di forma circolare contenente il nome del Partito formato dalle due parole «PARTITO Liberaldemocratico» e la figura di un'ala posizionata a destra della prima parola («PARTITO»). Il Simbolo ha 4 colori: azzurro chiaro predominante la parte in alto a sinistra dello sfondo; blu scuro predominante la parte in basso a destra dello sfondo, blu scuro per il bordo contornante il perimetro del logo e blu scuro per il contorno delle tre parole e dell'ala; colore bianco per il nome del Partito; colore giallo per il puntino della lettera «i» della locuzione «Liberal» e colore giallo per la figura dell'ala.

 
Art. 3.
Scopo, finalita' ed attivita'

1. Il Partito, costituito nelle forme previste e disciplinate dal codice civile per le associazioni non riconosciute, non ha scopo di lucro e mira a perseguire finalita' politiche e sociali concorrendo, con metodo democratico, alla formazione della politica nazionale, europea ed internazionale.
2. In conformita' al proprio Manifesto dei Valori, il Partito si riconosce nell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa (ALDE), nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nei valori fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nei valori e nei principi delle societa' liberali occidentali espressi dal Manifesto di Oxford del 1947 dell'Internazionale Liberale e nelle istituzioni internazionali multilaterali volte alla risoluzione delle controversie e alla promozione della cooperazione tra i popoli.
3. Il Partito nasce per promuovere le liberta' individuali, economiche e civili e moltiplicare le opportunita' di scelta per il maggior numero possibile di individui, con l'ambizione di dare ad ogni persona pari opportunita' per esprimere al meglio il proprio potenziale.
4. Il Partito afferma come valori fondanti i seguenti:
a) il binomio inscindibile tra democrazia politica ed economia di mercato, la difesa delle societa' occidentali contro ogni tipo di minaccia che mini alle fondamenta i principi di liberta' economica e politica;
b) l'atlantismo e il completamento dell'integrazione europea, nel rispetto del principio di sussidiarieta', quali bussole fondamentali dell'azione in politica estera e in tutte le altre politiche pubbliche;
c) l'allargamento delle possibilita' di scelta degli individui, quale criterio di progresso sociale;
d) l'uguaglianza dei punti di partenza;
e) la promozione del talento e del potenziale di ogni persona attraverso l'indispensabile connubio tra merito e pari opportunita', garantendo a ognuno il diritto di realizzarsi e autodeterminarsi, indipendentemente dal genere, l'origine, la religione e la condizione sociale;
f) l'istruzione, la cultura e il sistema formativo quali principali strumenti di liberta', di creazione di opportunita' per garantire la possibilita' di emancipazione personale, sociale ed economica di ogni persona;
g) il mercato quale miglior strumento per allocare le risorse, la promozione di politiche di liberalizzazione dei mercati e di affermazione della concorrenza come strumento di moltiplicazione delle opportunita' e di promozione della democrazia economica;
h) il mercato quale istituzione sociale da costruire e continuamente modellare attraverso un'efficace ma limitata azione pubblica;
i) l'azione pubblica per la difesa dei diritti sociali, attraverso un potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi pubblici;
j) le politiche di welfare che mettano al centro la persona, garantendo pari opportunita' di partenza e sostenendo chi e' in difficolta', ma, al tempo stesso, valorizzando il merito, l'autonomia e l'ambizione;
k) la difesa e l'espansione dei diritti civili, quali strumento di realizzazione della liberta' personale e dell'affermazione del diritto di scelta;
l) l'equita' intergenerazionale che assicuri che ogni generazione abbia quantomeno le stesse opportunita' di quella precedente;
m) le quattro liberta' fondamentali dei Trattati europei;
n) nell'ambito della tutela della liberta' di movimento delle persone il necessario raccordo con le necessita' di tutela della sicurezza e il contrasto ad ogni forma di illegalita' e di sfruttamento per quanto concerne l'immigrazione;
o) lo stato di diritto; il garantismo; la terzieta' del giudice nel contraddittorio tra parti con uguali dignita'; la separazione delle carriere dei magistrati; la responsabilita' civile dei magistrati; il rispetto della presunzione d'innocenza;
p) la forma-partito come quella migliore per organizzare l'attivita' politica e la raccolta del consenso; partiti organizzati, contendibili e radicati nella societa', con leadership riconosciute e autorevoli ma senza nessuna forma di esclusiva identificazione tra leadership e partito.
5. L'adesione al Partito presuppone l'adesione al presente Statuto nonche' ai principi e agli scopi contenuti nel Manifesto di Valori e qui solo sommariamente richiamati e obbliga ad operare in conformita' e per il perseguimento degli stessi nella propria azione politica, rispettando le decisioni e le deliberazioni degli Organi competenti. Il Partito non attua altre limitazioni, ne' discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli iscritti che s'impegnino in tal senso.
6. Il Partito puo' esercitare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge relative al finanziamento di partiti ed enti con scopi politici, anche attivita' di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attivita' nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7. Gli atti che impegnano il Partito sono approvati sulla base di deliberazioni adottate da parte degli Organi competenti, nei termini e secondo le procedure previste nel presente Statuto.
8. Il Partito si impegna a contrastare e rimuovere ogni tipo di ostacolo alla partecipazione degli iscritti e a promuovere con azioni positive il superamento di ogni forma di discriminazione di genere, nei modi e nelle forme previste dallo Statuto. Si impegna, altresi', nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, a promuovere la partecipazione dei giovani alla formazione e all'attuazione del proprio indirizzo politico.

 
Art. 4.
Iscritti

1. Il numero degli iscritti e' illimitato.
2. Possono aderire al Partito le persone fisiche che hanno compiuto 16 anni, residenti in Italia e aventi la cittadinanza dell'Unione Europea, le persone fisiche residenti all'estero e aventi la cittadinanza italiana. Coloro che si iscrivono condividono lo scopo e le finalita' del Partito, come delineati all'art. 3, e dichiarano di assumere l'obbligo ivi previsto, nonche' quello di contribuire economicamente al Partito mediante il pagamento della quota di iscrizione.
3. L'iscrizione avviene tramite l'apposita procedura on-line allestita sul sito internet del Partito, rilasciando i dati personali richiesti, autocertificando la veridicita' degli stessi e versando la relativa quota di iscrizione. In caso di difficolta' a rispettare tale procedura, chi intende iscriversi puo' prendere contatto con la Segreteria Nazionale, all'indirizzo e-mail indicato sul sito del Partito, e richiedere l'iscrizione attraverso una procedura differente. Tale differente procedura comporta comunque la fornitura dei dati personali, l'autocertificazione di essi e l'assunzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto.
4. La procedura di iscrizione si completa con il pagamento della relativa quota e produce i propri effetti a far data dal ricevimento del pagamento medesimo.
5. L'ammontare della quota di iscrizione per l'anno successivo e' stabilito entro il 30 novembre di ogni anno dalla Direzione Nazionale. In caso di mancata deliberazione, vale la quota associativa stabilita per l'anno precedente.
6. La durata dell'iscrizione e' annuale, e' riferita all'anno solare in corso al momento del pagamento della quota associativa e termina, quindi, il 31 dicembre di ciascun anno. Chi si iscrive a far data dal 1° dicembre di ciascun anno sara' considerato iscritto anche per l'intera annualita' successiva.
7. Ad ogni iscrizione deve corrispondere un solo indirizzo e-mail; con la medesima carta di credito si puo' pagare un massimo di tre iscrizioni.
8. Ciascun iscritto ha l'onere di mantenere attivo e funzionante l'indirizzo e-mail comunicato all'atto della iscrizione, che viene utilizzato quale domicilio digitale per le attivita' del Partito, e di comunicare tempestivamente alla Segreteria Nazionale eventuali modifiche e variazioni dello stesso. In mancanza di indirizzo e-mail o di suo mancato funzionamento, tutte le comunicazioni si considereranno effettuate, per il relativo iscritto, tramite pubblicazione sul sito web del Partito.
9. Lo status di iscritto, una volta perfezionata o rinnovata la relativa iscrizione, puo' venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.
10. Il mancato rinnovo della tessera di iscrizione entro il termine, cosi' come la perdita per altre ragioni della qualita' di iscritto, comporta anche la decadenza automatica e immediata dalla eventuale carica rivestita all'interno del Partito e l'obbligo morale di dimettersi da eventuali cariche o ruoli ricoperti in enti pubblici o privati o altre associazioni su indicazione del Partito. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione, e' sempre possibile procedere ad una nuova iscrizione.
11. L'elenco degli iscritti e' tenuto dalla Segreteria Nazionale in una apposita banca dati periodicamente aggiornata.
12. Nei termini e con i limiti previsti dal presente Statuto ciascun iscritto ha diritto di contribuire a determinare gli indirizzi politici del Partito e di esprimere il proprio voto, di partecipare alla attivita' associativa contribuendo a dibattiti e discussioni e concorrendo per l'elezione nei vari organi, nonche' partecipando alle attivita' del Partito nel territorio e proponendosi per concorrere a cariche elettive sovranazionali, nazionali, regionali e locali.
13. Chi si iscrive al Partito dovra' prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalita' e gli scopi associativi.
14. A ciascun iscritto e' garantito il diritto alla riservatezza, al rispetto della propria vita privata e alla protezione dei propri dati personali sulla base del Regolamento (Ue) 2016/679. All'atto della iscrizione ciascun iscritto riceve apposita informativa sul trattamento e sulla protezione dei propri dati personali, anche in considerazione della natura di dati sensibili degli stessi.
15. In ogni caso, ciascun iscritto che ricopra cariche negli organi del Partito o in enti pubblici o privati o altri enti e associazioni su indicazione del Partito accetta che il proprio nominativo sia pubblicato sul sito internet dello stesso.

 
Art. 5.
Diritti e obblighi degli iscritti

1. Gli iscritti hanno il diritto di:
a) partecipare alle elezioni per gli Organi del Partito, secondo le forme e le modalita' previste dal presente Statuto, a condizione che abbiano perfezionato l'iscrizione nel termine previsto dall'atto di convocazione delle elezioni e assolto tempestivamente l'obbligo di pagamento della relativa quota per l'anno nel quale si svolge l'elezione;
b) essere eletti o nominati negli Organi del Partito, secondo le forme e le modalita' previste dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, a condizione che abbiano perfezionato l'iscrizione nel termine previsto dall'atto di convocazione delle elezioni o dall'atto di convocazione dell'Organo che deve provvedere alla nomina e abbiano assolto tempestivamente l'obbligo di pagamento della relativa quota per l'anno nel quale si svolge l'elezione o la nomina;
c) essere informati sulle attivita' del Partito e controllarne l'andamento;
d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Partito;
e) essere informati sull'ordine del giorno dell'Assemblea e del Congresso;
f) prendere visione dei rendiconti e consultare i libri associativi, nelle forme e nei modi indicati dalla Direzione Nazionale, anche in ragione dell'articolazione territoriale del Partito;
g) accedere alle decisioni adottate dal Congresso e dall'Assemblea, attraverso la libera consultazione del sito del Partito;
h) adire il Collegio dei Probiviri per dirimere eventuali controversie sorte con il Partito o con altri iscritti per questioni derivanti dal, o collegate al, presente Statuto.
2. Gli iscritti hanno l'obbligo di:
a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
b) svolgere la propria attivita' verso il Partito e gli altri iscritti con rispetto e lealta', informandosi ai principi e perseguendo gli scopi delineati all'art. 3;
c) versare la quota di iscrizione secondo l'importo, le modalita' di versamento e i termini stabiliti;
d) accettare la competenza del Collegio dei Probiviri, nei casi previsti dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni.

 
Art. 6.
Perdita della qualifica di iscritto

1. La qualifica di iscritto si perde per morte, recesso, mancato rinnovo della iscrizione o esclusione.
2. L'iscritto che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o a quelli previsti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi del Partito, che arreca danni materiali o morali al Partito, che impegna il nome del Partito senza esserne autorizzato dagli Organi competenti, che svolge attivita' politiche in contrasto con i principi ai quali il Partito si informa o con gli scopi che esso persegue, puo' essere sottoposto a procedimento disciplinare, che puo' comportare, per le ipotesi piu' gravi, anche l'esclusione dal Partito mediante decisione della Direzione Nazionale, impugnabile di fronte al Collegio dei Probiviri.
3. L'iscritto puo' sempre recedere dal Partito prima che il periodo annuale di tesseramento giunga a scadenza, tramite comunicazione a mezzo e-mail alla Segreteria Nazionale.
4. I diritti di partecipazione al Partito sono personali, salve le ipotesi di esercizio di tali diritti mediante delega nei termini ed alle condizioni previste dal presente Statuto.
5. Le somme versate per l'iscrizione al Partito non sono rimborsabili e/o trasmissibili.
6. Gli iscritti, anche nel caso cessino di appartenere al Partito, non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.

 
Art. 7.
Organi

Sono organi del Partito:
il Congresso Nazionale;
l'Assemblea Nazionale;
la Direzione Nazionale;
il Segretario Nazionale;
la Segreteria Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Tesoriere Nazionale;
i Segretari Regionali o di Province Autonome e le Direzioni Regionali o di Province Autonome;
i Segretari e le Direzioni Provinciali;
il Comitato Tecnico-scientifico;
il Collegio dei Probiviri;
l'Organo di Controllo.
2. Salvo che sia diversamente stabilito, le riunioni degli Organi Collegiali sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Ciascuna delibera degli Organi collegiali si considera approvata con voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. A tale fine, non si computano tra i presenti coloro che dichiarano di astenersi.
3. Salvo che sia diversamente stabilito, le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dai relativi Presidenti, con un ragionevole preavviso, salvo casi di comprovata estrema urgenza, con la comunicazione a tutti i componenti dell'Organo Collegiale medesimo degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni degli Organi Collegiali possono essere convocate anche su richiesta dei componenti, nella percentuale stabilita espressamente dallo Statuto o, in mancanza, dai Regolamenti di organizzazione e di funzionamento di ciascun Organo.
4. Tutte le delibere relative a persone, ivi incluse le nomine degli Organi statutari, si svolgono a scrutinio segreto.
5. Le riunioni degli Organi collegiali possono svolgersi anche esclusivamente per video-conferenza, nel rispetto delle seguenti regole, dell'osservanza delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
per partecipare alla riunione, ciascun avente diritto dovra' registrarsi in via elettronica con almeno un giorno di anticipo rispetto all'inizio dei lavori;
il Presidente accerta l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati della votazione;
e' fatto salvo il diritto di ciascun partecipante di chiedere la verbalizzazione sintetica di posizioni personali o il rilievo di fatti che possano esser rilevanti ai fini della legittimita' della riunione;
agli aventi diritto e' consentito di partecipare alla discussione e alle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno;
le votazioni devono svolgersi in simultanea mediante strumenti elettronici idonei a registrare in modo obiettivo l'esito del voto e - se la votazione e' a scrutinio segreto - a garantire la segretezza dei voti individuali espressi, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
per quanto non espressamente disciplinato dalle norme dello Statuto, l'organizzazione e il funzionamento degli organi collegiali e' disciplinato con apposito regolamento dell'Assemblea.
6. Le elezioni di tutti gli Organi collegiali si terranno con il metodo D'Hondt, salvo che non sia espressamente previsto diversamente.
7. Le delibere del Congresso Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Assemblea Nazionale sono pubblicate, per intero o per estratto, sul sito istituzionale del Partito.

 
Art. 8.
Assemblea

1. L'Assemblea e' organo collegiale del Partito e dura in carica tre anni.
2. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente e composta dai rappresentanti eletti dal Congresso, in proporzione ai voti conseguiti dalle liste presentate per il Congresso stesso.
3. Nella composizione dell'Assemblea, si assicura, ove possibile, la parita' di genere e, comunque, la rappresentanza di un terzo per ogni genere. Si assicura, altresi', che almeno un quinto dei componenti sia formato da iscritti che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di eta'.
4. Il numero dei componenti dell'Assemblea e' pari a centocinquanta. A questi si aggiungono i componenti di diritto di cui ai commi 5 e 6 che seguono.
5. Dell'Assemblea fanno parte di diritto, con diritto di voto, il Segretario Nazionale, i Sindaci delle citta' capoluogo, i Consiglieri regionali e i Parlamentari europei e italiani iscritti al Partito, i Segretari Regionali, il Responsabile per gli Iscritti residenti all'Estero.
6. Fanno altresi' parte dell'Assemblea, senza diritto di voto e senza che la loro presenza incida sul quorum costitutivo, il Tesoriere Nazionale, i componenti della Direzione Nazionale, della Segreteria Nazionale, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo.
7. L'Assemblea e' convocata dal Presidente Nazionale di propria iniziativa o su richiesta motivata di un quinto dei suoi componenti aventi diritto di voto.
8. Ciascun componente dell'Assemblea puo' esercitare il proprio diritto di voto personalmente o per delega, fermo restando che a ciascun componente all'Assemblea puo' essere conferita la delega di non piu' di altri due componenti.
9. In prima convocazione, l'Assemblea e' validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione, l'Assemblea e' validamente costituita con la presenza di un terzo dei suoi componenti con diritto di voto, in proprio o per delega.
10. Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o di partecipazione di uno o piu' componenti dell'Assemblea, queste vengono devolute al Collegio dei Probiviri, il quale, assunte le necessarie informazioni e le eventuali prove, provvede tempestivamente a pronunciarsi, con deliberazione motivata in modo sintetico e inappellabile.
11. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una per l'approvazione del rendiconto economico patrimoniale di esercizio, nonche' quando se ne ravvisi la necessita' da parte del Presidente.
12. L'Assemblea ha le seguenti competenze:
a) elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente, che assume anche la funzione di Presidente del Partito. Nel caso in cui nessun candidato consegua nella prima votazione un numero di voti almeno pari al 60% dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati piu' votati. Il Presidente dell'Assemblea resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea stessa e puo' essere revocato anticipatamente con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea stessa;
b) elegge la Direzione Nazionale, con le modalita' previste dall'art. 9;
c) su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, puo' sfiduciare il Segretario Nazionale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza del Segretario Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Assemblea stessa. Il Presidente Nazionale assume temporaneamente le funzioni degli organi decaduti, limitatamente all'ordinaria amministrazione, e provvede a convocare il Congresso Nazionale del Partito, entro i tre mesi successivi;
d) su proposta del Segretario Nazionale, elegge il Tesoriere Nazionale, tra gli iscritti in possesso di comprovati requisiti di onorabilita' e di adeguata professionalita' nella materia; l'elezione avviene con le modalita' previste dall'art. 12;
e) adotta un Regolamento per il proprio funzionamento e l'organizzazione dei propri lavori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto in proprio o per delega;
f) ha poteri di indirizzo della politica nazionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte delle Assemblee regionali e delle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano. A questo fine, puo' deliberare mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalita' previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee;
g) approva il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Segretario Nazionale, su proposta del Tesoriere Nazionale, acquisiti i pareri della Direzione Nazionale e dell'Organo di Controllo;
h) delibera sulle modificazioni dello Statuto, del simbolo, della sede e della denominazione del Partito. In questo caso, sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea e' validamente costituita con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti, aventi diritto di voto, in proprio o per delega; la delibera e' approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti;
i) delibera lo scioglimento del Partito e la devoluzione del patrimonio. In questo caso, l'Assemblea e' validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei suoi componenti e la delibera e' approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti;
j) indice votazioni e consultazioni degli iscritti mediante voto da remoto attraverso piattaforme per il voto online, a condizione che sia garantita la segretezza e l'anonimato del voto; le deliberazioni cosi' adottate hanno carattere meramente consultivo e non vincolante.

 
Art. 8-bis.
Congresso

1. Ogni tre anni, il Presidente indice un Congresso per il rinnovo del Segretario Nazionale e dell'Assemblea Nazionale con un preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla scadenza degli Organi in carica, da celebrarsi entro i trenta giorni successivi a tale scadenza. In caso di mancata convocazione del Congresso da parte del Presidente entro tale termine, provvede, in via suppletiva, nei quindici giorni successivi, il Presidente del Collegio dei Probiviri, sentito il Segretario Nazionale in carica.
2. Sono componenti di diritto del Congresso, con diritto di voto, il Presidente uscente, che presiede il Congresso stesso, il Segretario uscente, i componenti della Direzione Nazionale uscente, i Coordinatori Regionali e delle Province autonome. Sono componenti di diritto del Congresso, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, il Tesoriere e i componenti del Collegio dei Probiviri.
3. La restante parte dei componenti del Congresso (da ora, i «Congressisti») e' eletta nel numero di 300 Congressisti nell'ambito dei Congressi Regionali e dei Congressi delle Province autonome di Trento e Bolzano e all'estero, su apposita convocazione dei rispettivi Segretari regionali o dei Segretari di Provincia autonoma e del Responsabile per gli Iscritti residenti all'Estero, nei termini stabiliti dal Presidente Nazionale, in conformita' ai criteri che seguono:
a) l'elezione avviene mediante liste collegate a un candidato Segretario Nazionale;
b) partecipano ai Congressi regionali e delle Province autonome e alla votazione all'estero tutti coloro che, rispettivamente, sono iscritti al Partito nella Regione e nella provincia autonoma o da residenti all'estero, entro il termine indicato nell'atto di convocazione del Congresso da parte del Presidente nazionale;
c) e' eletto un Congressista per ogni regione e provincia autonoma, in numero complessivo di 21 (ventuno);
d) sono eletti 3 (tre) Congressisti dagli iscritti residenti all'estero, come collegio unico, secondo modalita' tecniche (non esclusa, fra le altre, la votazione online da remoto) che consentano a tutti gli iscritti di partecipare;
e) 138 (centotrentotto) dei rimanenti Congressisti sono eletti su base regionale o di provincia autonoma, in proporzione al numero degli iscritti in ciascuna regione o provincia autonoma rispetto al numero degli iscritti su base nazionale alla data indicata nell'atto con il quale il Presidente convoca il Congresso;
f) 138 (centotrentotto) Congressisti sono infine eletti su base regionale o di provincia autonoma, in proporzione percentuale al numero di voti ottenuti nella rispettiva regione o provincia autonoma dal Partito o dalla coalizione di partiti e movimenti di cui il Partito abbia fatto parte nelle ultime elezioni nazionali o europee alle quali abbia partecipato;
g) nessuna regione o provincia autonoma puo' eleggere piu' del 20% dei Congressisti spettanti su base regionale o di provincia autonoma; qualora una regione o provincia autonoma superi tale soglia, il numero dei suoi Congressisti viene abbassato fino a raggiungere il numero spettante per una percentuale del 20%;
h) possono avere Congressisti, le Regioni e le Province Autonome con un numero di iscritti non inferiore a 10.
4. Per presentare una lista di candidati Congressisti sono necessari i seguenti requisiti:
a) una mozione politica che individui gli indirizzi politici che, secondo i proponenti, dovrebbero informare l'azione del Partito nel successivo triennio e un elenco di candidati per il Congresso non superiore a quello assegnato alla Regione o alla Provincia Autonoma o all'estero;
b) la dichiarazione di collegamento con un candidato Segretario nazionale che sia stata accettata da tale candidato;
c) la composizione della lista deve assicurare la parita' di genere; ove questo non sia possibile, deve comunque essere assicurata la presenza in ciascuna lista di un almeno un terzo di candidati di ogni genere;
d) la composizione della lista deve assicurare la presenza di almeno un quinto di iscritti di eta' inferiore ai 36 anni;
e) possono far parte della lista solo quanti sono iscritti al Partito entro il termine indicato nell'atto di convocazione del Congresso da parte del Presidente Nazionale;
f) la lista deve essere presentata da un numero di iscritti pari a non meno di un decimo degli iscritti della Regione o della Provincia autonoma o residenti all'estero; ciascun iscritto puo' sottoscrivere la presentazione di una sola lista;
g) la lista, la mozione politica, la dichiarazione di collegamento devono essere depositate presso l'ufficio che svolge funzioni organizzative in ciascun Congresso regionale e di Provincia autonoma o, per l'estero, presso la Segreteria Nazionale, entro il termine e con le modalita' stabilite dal Presidente del Partito con l'atto di convocazione del Congresso.
5. Ciascun iscritto potra' esprimere nei Congressi regionali e di Province autonome e all'estero un voto per una sola lista. La distribuzione dei seggi fra le diverse liste avviene secondo il metodo D'Hondt. I seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati sulla base delle preferenze espresse dall'iscritto. Ciascun iscritto puo' esprimere fino a tre preferenze, purche', laddove si esprima piu' di una preferenza, almeno una di queste sia indirizzata a un candidato di genere diverso, pena l'annullamento di tutte le preferenze espresse. I seggi saranno attribuiti sulla base delle preferenze espresse e, una volta che si siano esauriti i seggi da assegnare su tale base, i restanti seggi saranno attribuiti sulla base dell'ordine degli altri candidati in ciascuna lista. Qualora due o piu' candidati ottengano lo stesso numero di preferenze, risultera' eletto in prima ipotesi il candidato attraverso cui verra' rispettato il criterio della parita' di genere se non gia' raggiunto, in seconda ipotesi il candidato attraverso cui verra' rispettato il criterio della rappresentanza di un quinto di componenti eta' inferiore ai 36 anni se non gia' raggiunto e in ultima ipotesi il candidato di eta' anagrafica piu' elevata. Non e' ammesso il voto disgiunto.
6. Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o di partecipazione di uno o piu' Congressisti, procede a dirimerle seduta stante il Collegio dei probiviri regionale o della Provincia autonoma o quello nazionale per l'estero, con deliberazione inappellabile, salvo i limiti di legge.
7. Il Congresso Nazionale elegge il Segretario Nazionale e l'Assemblea Nazionale, con le modalita' previste, rispettivamente, dagli articoli 11 e 8, sulla base di liste concorrenti collegate ai singoli candidati al ruolo di Segretario Nazionale. Le liste dovranno soddisfare i medesimi criteri di cui al comma 4 del presente articolo, fatta eccezione per i criteri di cui alle lettere f) e g). A ciascun candidato al ruolo di Segretario Nazionale potra' collegarsi una sola lista e ciascun Congressista potra' votare una sola lista e, quindi, un solo candidato al ruolo di Segretario Nazionale, e troveranno applicazione, per il voto da esprimere per gli altri candidati della medesima lista, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. I seggi saranno attribuiti sulla base delle preferenze espresse e, una volta che si siano esauriti i seggi da assegnare su tale base, i restanti seggi saranno attribuiti sulla base dell'ordine degli altri candidati in ciascuna lista. Non e' ammesso il voto disgiunto.
8. Il Congresso puo' inoltre deliberare su altre mozioni di carattere generale o su temi particolari, che sono messe in votazione se proposte da non meno di un decimo dei Congressisti e che, se approvate dalla maggioranza assoluta dei Congressisti medesimi, sono vincolanti per gli organi da esso eletti.

 
Art. 9.
Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale dura in carica tre anni, e' presieduta dal Segretario Nazionale e composta da un numero di cinquanta membri.
2. I componenti della Direzione Nazionale sono eletti dall'Assemblea fra gli iscritti, inclusi quelli eletti alla stessa Assemblea, in proporzione ai voti conseguiti dalle liste presentate per il Congresso. L'elezione avviene sulla base di una lista unitaria composta da membri designati su indicazione del Segretario eletto in misura pari ai seggi spettanti alla lista dallo stesso presentata al Congresso e da membri designati su indicazione degli altri candidati alla Segreteria in misura pari ai seggi spettanti alle rispettive altre liste presentate al Congresso, in modo che le diverse designazioni assicurino, per quanto possibile, la parita' di genere e, comunque, la rappresentanza di un terzo per ogni genere. Si assicura, altresi', che almeno un quinto dei componenti sia formato da iscritti che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di eta'. La proposta di elezione dei membri cosi' designati sara' portata in forma unitaria al voto dell'Assemblea dal Segretario eletto. Nel caso in cui la lista del Segretario eletto al Congresso non abbia ottenuto una percentuale di voti pari, almeno, al 51%, ma almeno pari al 40%, a questo spettera' comunque di designare un numero di membri per la Direzione Nazionale pari a 27 e agli altri candidati per il ruolo di Segretario spettera' di designare i restanti 23 membri in proporzione ai voti conseguiti dalle rispettive liste al Congresso. I componenti elettivi della Direzione Nazionale sono rieleggibili consecutivamente per non piu' di due volte.
3. Della Direzione Nazionale fa parte di diritto il Presidente dell'Assemblea, con il solo diritto di parola. Della Direzione Nazionale fanno altresi' parte di diritto, con il solo diritto di parola, i Segretari Regionali, il Responsabile per gli Iscritti residenti all'Estero, il Tesoriere. Il Segretario Nazionale puo', inoltre, invitare a partecipare alle riunioni della Direzione ogni altro iscritto di cui sia ritenuta utile la partecipazione in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
4. La Direzione Nazionale opera in conformita' ai principi e persegue gli scopi delineati dall'art. 3, attenendosi agli indirizzi politici approvati dal Congresso e dall'Assemblea.
5. La Direzione Nazionale risponde del proprio operato all'Assemblea.
6. Rientra nelle competenze della Direzione Nazionale tutto quanto non sia espressamente attribuito dallo Statuto ad altro organo del Partito.
7. In particolare, la Direzione:
a) assume le decisioni politiche e adotta le iniziative ritenute opportune per il Partito, incluse quelle relative alle alleanze politiche e alla partecipazione alle elezioni nazionali;
b) istituisce e scioglie gruppi di lavoro tematici nazionali, temporanei o permanenti, per lo svolgimento di particolari funzioni, nominandone i Presidenti e gli altri membri. Dei gruppi di lavoro di rilievo scientifico possono far parte anche soggetti non iscritti al Partito;
c) nomina e revoca l'International Officer, con funzione di rappresentanza del Partito nei rapporti con i partiti e i gruppi politici e parlamentari europei e stranieri;
d) nel caso di adozione di scelte politiche in contrasto con le finalita', gli scopi e i punti programmatici di base del Partito come delineati all'art. 3, procede allo scioglimento degli organi regionali o provinciali, assicurando il diritto di difesa e il contraddittorio con l'articolazione territoriale interessata. Con il provvedimento di scioglimento, la Direzione nomina un commissario ad acta con poteri limitati alla ordinaria amministrazione e incaricato di convocare tempestivamente il Congresso provinciale o regionale, per il rinnovo degli organi sciolti;
e) cura, di concerto con il Tesoriere, la gestione di tutti i beni di proprieta' del Partito o a esso affidati;
f) formula un parere sul testo finale del bilancio preventivo e di quello consuntivo presentati dal Segretario, su proposta del Tesoriere, in funzione delle delibere di approvazione di competenza dell'Assemblea;
g) adotta provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti in caso di gravi violazioni degli obblighi discendenti dal presente Statuto e per condotte chiaramente difformi dagli scopi e finalita' di cui all'art. 3;
h) nomina l'Organo di controllo e ne stabilisce il numero dei componenti. Nel caso in cui l'Organo di controllo abbia struttura collegiale, la Direzione ne nomina anche il Presidente.
8. La Direzione Nazionale e' convocata dal Segretario, di propria iniziativa, o su richiesta motivata di un quarto dei suoi componenti con diritto di voto, almeno quattro volte all'anno. La convocazione deve essere comunicata a tutti i componenti della Direzione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno cinque giorni, senza computare nel termine il giorno della convocazione, salvo casi di comprovata estrema urgenza, nei quali la convocazione puo' avvenire anche nello stesso giorno, con un preavviso di almeno sei ore.
9. Con le maggioranze previste per le proprie deliberazioni, la Direzione Nazionale adotta uno o piu' Regolamenti interni relativi al proprio funzionamento e alla propria organizzazione.
10. Con le maggioranze previste per le proprie deliberazioni, su proposta del Collegio dei Probiviri, la Direzione Nazionale adotta il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento del Collegio dei Probiviri e dei procedimenti di sua competenza. Il Regolamento si informa al rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa delle parti del contenzioso, della proporzionalita' e garantisce l'imparzialita' dei componenti del Collegio rispetto alle parti.
11. I provvedimenti disciplinari che la Direzione Nazionale puo' comminare nei confronti di un iscritto sono adottati su proposta di uno o piu' altri iscritti oppure d'ufficio, in ogni caso assicurando il diritto di difesa e il contraddittorio con l'interessato, che avra' diritto di prendere posizione per iscritto su quanto contestato nel termine di trenta giorni. Nessuna sanzione potra' essere irrogata se non previa contestazione puntuale dell'addebito con indicazione della condotta che si ritiene illecita e delle disposizioni che si ritengono violate. L'interessato potra' farsi assistere da un soggetto qualificato di propria fiducia, anche non iscritto e potra' sempre accedere a tutti gli atti del procedimento. Le sanzioni irrogabili, in relazione alla gravita' delle contestazioni, sono le seguenti: a) ammonizione, b) sospensione per un periodo determinato o sino a quando l'iscritto non rimedi alla violazione entro un tempo assegnato, o, c) esclusione. Contro le decisioni disciplinari adottate dalla Direzione Nazionale e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

 
Art. 10.
Presidente

1. Il Presidente Nazionale e' organo di garanzia dell'applicazione dello Statuto e del funzionamento equilibrato dell'attivita' del Partito, in tutte le sue articolazioni.
2. E' eletto dall'Assemblea e dalla stessa puo' essere revocato, secondo quanto previsto dall'art. 8.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Congresso e dell'Assemblea; ne definisce l'ordine del giorno; sovrintende all'attuazione delle delibere da essi adottate. Esercita tutte le attribuzioni a esso conferite dallo Statuto o dai regolamenti adottati dagli organi del Partito. Puo' nominare un Vicepresidente che ne eserciti le attribuzioni in caso di suo impedimento temporaneo.

 
Art. 11.
Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale rappresenta il Partito e ne decide l'indirizzo politico nell'ambito delle linee generali deliberate dal Congresso, dall'Assemblea Nazionale e dalla Direzione Nazionale. E' responsabile dell'azione politica del Partito e lo rappresenta nei rapporti con le altre forze politiche.
2. Il Segretario Nazionale dura in carica tre anni ed e' eletto a scrutinio segreto dal Congresso, tra i candidati presentati dalle liste rappresentate nel Congresso stesso. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti dei Congressisti.
3. Puo' essere candidato Segretario Nazionale solo chi presenta liste nel 50% delle regioni e ottiene in media il voto almeno del 10% sull'intero territorio nazionale.
4. Il Segretario Nazionale puo' nominare un Vicesegretario vicario che lo sostituisce in caso di suo temporaneo impedimento.
5. Il Segretario Nazionale nomina la Segreteria Nazionale, con compiti di collaborazione del Segretario stesso nell'esercizio delle funzioni a esso attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. Il Segretario Nazionale:
a) determina il numero dei componenti della Segreteria Nazionale, assicurando l'equilibrio di genere; assicura, altresi', che almeno un quinto dei componenti sia formato da iscritti che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di eta';
b) nomina tra i componenti della Segreteria medesima, il Responsabile Organizzazione, il Responsabile Rapporti col Territorio e, tra gli iscritti all'AIRE, il Responsabile per gli Iscritti residenti all'Estero;
c) nomina e revoca, fra persone di riconosciute competenze scientifiche, i membri del Comitato Tecnico-scientifico, con funzione consultiva, di studio, analisi e valutazione delle politiche elaborate dal Partito;
d) puo' attribuire ad altri componenti della Segreteria Nazionale specifiche responsabilita' inerenti all'andamento e alla gestione del Partito;
e) puo' modificare la distribuzione dei compiti attribuiti;
f) puo' revocare i componenti della Segreteria Nazionale.
7. Sono componenti di diritto della Segreteria Nazionale il Vicesegretario, ove nominato, e il Tesoriere.
8. Della nomina del Vicesegretario e della Segreteria Nazionale e' data tempestiva comunicazione alla Direzione Nazionale.
9. La Segreteria Nazionale e' convocata e presieduta dal Segretario Nazionale.
10. La Segreteria puo' adottare un Regolamento per la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

 
Art. 12.
Tesoriere

1. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito ed e' eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Segretario Nazionale con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessun candidato raggiunge, nella prima votazione, la suddetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.
2. Il Tesoriere dura in carica tre anni. Puo' essere revocato anticipatamente dall'Assemblea, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
3. La sua funzione primaria e' di consentire al Partito di raggiungere gli scopi associativi, nel rispetto del principio di economicita', nel rispetto dell'economicita' della gestione, assicurando sempre l'equilibrio finanziario. A questi fini, il Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito, secondo criteri di trasparenza e correttezza delle operazioni messe in essere, nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di contabilita'; tiene e aggiorna i libri contabili e amministrativi a legislazione vigente; predispone annualmente un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, con i relativi allegati previsti dalla legislazione vigente, e li sottopone alla Direzione Nazionale; trasmette alla Direzione Nazionale su base semestrale un rendiconto dell'attivita' svolta e delle spese sostenute e sovrintende alla pubblicazione del rendiconto sul sito istituzionale del Partito.
4. Nell'assolvimento delle sue funzioni, il Tesoriere puo' avvalersi di professionalita' esterne in materia legale, previdenziale, fiscale e altro.

 
Art. 13.
Comitato Tecnico-scientifico

Il Comitato Tecnico-scientifico ha funzione consultiva, di studio, analisi e valutazione delle politiche elaborate dal Partito. I suoi componenti vengono nominati e revocati dal Segretario Nazionale e rimangono in carica per la durata del mandato della Direzione Nazionale. Eleggono un Presidente e si riuniscono almeno due volte all'anno.

 
Art. 14.
Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri esplica le funzioni di Collegio Arbitrale interno per giudicare delle controversie fra il Partito e singoli iscritti, fra gli iscritti in relazione alle vicende associative, fra organi diversi e fra iscritti e singoli organi, e la sua giurisdizione esclusiva viene accettata da tutti gli iscritti con dichiarazione espressa al momento della loro iscrizione.
2. Esso e' composto da tre membri, aventi particolare esperienza politica, amministrativa o giuridica.
3. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni fino alla scadenza del mandato congressuale della Direzione Nazionale e sono rieleggibili; la loro carica e' incompatibile con qualsiasi altro incarico di Partito.
4. Il Collegio dei Probiviri elegge un suo Presidente.
5. Il Collegio dei Probiviri delibera sulle controversie di cui al primo comma; sui comportamenti degli iscritti in relazione alla vita di Partito; sulla conformita' allo Statuto di deliberazioni, atti e comportamenti degli Organi del Partito; sulle impugnazioni delle misure disciplinari adottate dalla Direzione Nazionale; sui ricorsi presentati contro le decisioni di scioglimento e commissariamento degli organi regionali, provinciali o territoriali, adottate dalla Direzione Nazionale stessa. In occasione delle riunioni dell'Assemblea e del Congresso, il Collegio dei Probiviri svolge il ruolo di commissione verifica poteri, conformemente agli articoli 8 e 8-bis.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 10, il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto sulla base di una memoria scritta firmata dal soggetto proponente e da indirizzarsi al Segretario. A seguito del ricorso, il procedimento si svolge sulla base del contraddittorio fra il proponente e i controinteressati e assicurando sempre a questi il diritto di difesa, mediante lo scambio di memorie scritte nei termini che verranno assegnati dallo stesso Collegio dei Probiviri.

 
Art. 15.
Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo puo' essere collegiale o monocratico.
2. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. 
3. L'Organo di Controllo e' eletto dalla Direzione Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 9. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. L'Organo di Controllo ha, tra l'altro, competenze di controllo contabile ed amministrativo. Verifica la rispondenza della struttura amministrativa e delle spese alle finalita' statutarie. Formula il suo parere in merito al bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e lo trasmette all'Assemblea in sede di approvazione.

 
Art. 16.
Disposizioni generali sui livelli territoriali

1. Le Direzioni Provinciali, le Direzioni Regionali e le Direzioni delle Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, e nell'ambito degli indirizzi politici definiti dagli Organi Nazionali del Partito, determinano la linea politica a livello locale e regionale, nonche' il posizionamento del Partito nelle competizioni elettorali locali e regionali.
2. La Direzione Nazionale, secondo criteri generali preventivamente stabiliti, su proposta del Segretario e sentito il Tesoriere, destina ogni anno una quota del budget annuale non inferiore al 10% (dieci per cento) delle risorse percepite attraverso il tesseramento nell'ambito della articolazione territoriale interessata, al fine di supportare il finanziamento delle attivita' del Partito a livello locale.

 
Art. 17.
Organi Regionali e delle Province Autonome

1. In ogni Regione e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, gli iscritti si riuniscono in Congresso, convocato dal Segretario regionale del Partito, ed eleggono secondo i principi e con le modalita' previste dagli articoli 7 e 8-bis un Segretario Regionale o della Provincia autonoma, che somma le funzioni di Segretario e di Presidente territoriale, e una Direzione, che assume anche le funzioni di Assemblea. Nella composizione della Direzione Regionale e di quella delle Province autonome si assicurano l'equilibrata rappresentanza di genere, la tutela delle minoranze, una adeguata rappresentanza di iscritti di eta' inferiore ai 36 anni.
2. La Direzione Regionale e' presieduta dal Segretario Regionale e composta dai Segretari Provinciali.
3. La Direzione della Provincia autonoma e' presieduta dal Segretario della Provincia Autonoma e composta da un numero di iscritti pari al 10% degli iscritti totali nell'ambito territoriale corrispondente, entro un massimo di trenta membri.
4. Alla Direzione Regionale e al Segretario Regionale, alla Direzione della Provincia autonoma e al Segretario della Provincia autonoma spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti, rispettivamente, dall'art. 8 per l'Assemblea, dall'art. 9 per la Direzione Nazionale e dagli articoli 10 e 11 per il Presidente del Partito e il Segretario Nazionale in quanto applicabili.
5. Ciascuna Direzione Regionale e ciascuna Direzione di Provincia autonoma nomina un Tesoriere che agisce in raccordo con il Tesoriere Nazionale.
Il Congresso Regionale elegge i propri rappresentanti al Congresso Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 8-bis, comma 3.

 
Art. 18.
Organi Provinciali

1. In ogni Provincia, diversa dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, gli iscritti si riuniscono in Congresso, convocato dal Segretario provinciale uscente, ed eleggono secondo i principi e con le modalita' previste dagli articoli 7 e 8-bis un Segretario Provinciale, con funzioni di Segretario e Presidente nella rispettiva Provincia, e una Direzione provinciale, che assume anche le funzioni di Assemblea.
2. Alla Direzione e al Segretario spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti, rispettivamente, dall'art. 8 per l'Assemblea, dall'art. 9 per la Direzione Nazionale, dagli articoli 10 e 11 per il Presidente del Partito e il Segretario Nazionale in quanto applicabili.
3. La Direzione provinciale e' presieduta dal Segretario. Il numero dei componenti di ciascuna Direzione provinciale e' stabilito dalla Direzione regionale, in considerazione del numero degli iscritti nella Provincia e in conformita' ai principi di semplicita' della organizzazione del partito, della equilibrata rappresentanza di genere; della tutela delle minoranze, della adeguata rappresentanza di iscritti di eta' inferiore ai 36 anni.
4. La Direzione provinciale definisce l'organizzazione del Partito nel territorio di propria pertinenza.

 
Art. 19.
Elezioni europee, nazionali e locali

1. La selezione delle candidature degli iscritti per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei Consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei Consigli comunali, di organismi sovracomunali e di zona, nonche' quelle per le cariche di Sindaco e di Presidente di regione e di provincia autonoma interverra' sulla base di autocandidature da parte degli iscritti, accompagnate da un curriculum vitae.
2. Le candidature cosi' presentate relative ai Consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei Consigli comunali, di organismi sovracomunali e di zona, nonche' quelle per le cariche di Sindaco e di Presidente di regione e di provincia autonoma saranno esaminate e deliberate da parte degli organi delle corrispondenti articolazioni territoriali, che comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione Nazionale.
3. Le candidature cosi' presentate relative al Parlamento nazionale saranno esaminate e deliberate dagli organi regionali del partito competenti territorialmente per i rispettivi collegi e dal Rappresentante degli Iscritti residenti all'Estero, che si consultera', per quanto possibile, con gli iscritti residenti all'estero, per i seggi dei rappresentanti degli italiani all'estero; questi comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione Nazionale, dalla quale, dopo essere state vagliate, saranno direttamente ratificate o respinte.
4. Le candidature cosi' presentate relative ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia saranno esaminate e deliberate in seduta congiunta o comunque coordinandosi tra loro da parte degli Organi regionali del partito competenti territorialmente per i rispettivi collegi, che comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione Nazionale, dalla quale, dopo essere state vagliate, saranno direttamente ratificate o respinte.
5. Le candidature di soggetti non iscritti sono prese in considerazione, purche' gli stessi abbiano un profilo coerente con i principi ispiratori del Partito e s'impegnino a conformare la propria attivita' a quanto previsto dall'art. 3.
6. Restano in ogni caso salvi i poteri della Direzione Nazionale di cui all'art. 9.

 
Art. 20.
Patrimonio

Il patrimonio del Partito - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - e' utilizzato per lo svolgimento delle attivita' statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalita' civiche, politiche e di utilita' sociale.

 
Art. 21.
Divieto di distribuzione degli utili

Il Partito ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 
Art. 22.
Risorse economiche

1. Il Partito puo' trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attivita', da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attivita' di raccolta fondi e da altre fonti conformi alla legge.
2. I mezzi finanziari del Partito sono depositati e amministrati su conti bancari e/o postali intestati al Partito, sui quali potra' operare solo il Tesoriere.

 
Art. 23.
Bilanci e Rendiconto di esercizio

Il Partito deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso e' predisposto dal Tesoriere, viene approvato dalla Assemblea indicativamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce lo stesso.
A ciascun associato e' assicurato il diritto di ricevere dal Tesoriere informazioni sulla gestione economico-finanziaria del Partito. Ogni richiesta in merito deve essere indirizzata al Presidente e al Segretario.

 
Art. 24.
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento del Partito, il patrimonio residuo e' devoluto da quando sara' operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni secondo quanto verra' disposto dall'Assemblea.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori preferibilmente scelti tra i propri iscritti.

 
Art. 25.
Disposizioni transitorie

1. Per la prima applicazione dello Statuto, oltre a quelle gia' espressamente disposte dagli articoli precedenti, si applicano le seguenti deroghe.
2. Per il primo Congresso, da celebrarsi nell'anno 2025, si forma un apposito «Comitato per il Congresso del Partito Liberaldemocratico», d'ora in poi chiamato «Comitato». Ne fanno parte i presidenti, o loro delegati, delle seguenti associazioni: Libdem Europei, Orizzonti liberali, Nos, Liberal Forum. Ne fanno parte, inoltre, due componenti designati da Libdem Europei; due componenti designati da Orizzonti liberali; un componente designato da Liberal Forum; un componente designato da Nos. Tali designazioni dovranno essere effettuate dai rispettivi movimenti entro la data dell'8 marzo 2025.
3. Il Comitato:
sovrintende alle iscrizioni e determina la quota di iscrizione per il 2025;
convoca il Congresso Nazionale;
garantisce il regolare funzionamento del percorso congressuale e scrive, per quanto non previsto nello Statuto, il regolamento congressuale;
sulla base delle iscrizioni al Partito effettuate entro il 20 maggio 2025, forma l'elenco dei soggetti aventi l'elettorato passivo per l'elezione dei componenti del Congresso; e, di conseguenza, il numero dei rappresentanti assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma; forma la sezione A dell'elenco dei soggetti aventi l'elettorato attivo per l'elezione dei componenti del Congresso;
sulla base delle iscrizioni effettuate tra il 21 maggio e il 10 giugno 2025, forma la sezione B dell'elenco dei soggetti aventi il solo elettorato attivo per l'elezione dei componenti del Congresso;
convoca i Congressi regionali e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano, per la sola elezione dei rappresentanti al Congresso Nazionale, in una data compresa tra il 10 e il 20 giugno 2025;
dirige il Partito in via transitoria fino all'elezione del Segretario e dell'Assemblea Nazionale, ferma restando la legale rappresentanza in via transitoria in capo all'attuale Presidente Andrea Marcucci;
designa un tesoriere per il periodo di gestione transitoria;
regola, mediante apposito Regolamento, le modalita' della rappresentanza del Partito a livello locale.
4. Il primo Congresso e' presieduto a rotazione dai Presidenti delle quattro Associazioni piu' sopra citate.
5. In deroga all'art. 8-bis, sono componenti del primo Congresso del Partito: almeno un Congressista per ogni regione e provincia autonoma, in numero complessivo di 21 e 3 Congressisti in rappresentanza degli iscritti residenti all'estero; per la restante parte i rimanenti Congressisti saranno eletti su base regionale o di provincia autonoma, nel numero di ulteriori 276 Congressisti, ripartendo i seggi proporzionalmente sulla base del numero degli iscritti in ciascuna Regione o Provincia autonoma alla data del 20 maggio 2025. Al primo Congresso le votazioni avverranno senza espressione di preferenze e i seggi saranno distribuiti esclusivamente secondo l'ordine di lista, ferma ogni altra previsione.
6. L'Assemblea Nazionale si riunisce entro i quindici giorni successivi alla conclusione del Congresso per provvedere all'elezione del Presidente e della Direzione del Partito. Essa e' convocata e presieduta dal componente piu' anziano.
7. Al legale rappresentante viene conferito il potere di apportare le modifiche che dovessero essere richieste dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici insediata presso il Parlamento italiano, per la registrazione del presente Statuto presso il Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Simbolo

Si allega al presente atto, distinto con la lettera «A», per costituire parte integrante dello statuto, la rappresentazione grafica del simbolo del partito descritto nello statuto stesso.


Parte di provvedimento in formato grafico