Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2025 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 6 maggio 2025
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di belzutifan, «Welireg». (Determina n. 622/2025).


IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, cosi' come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7-11 aprile 2025;
Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 2 maggio 2025 (Prot. n 0053545-02/05/2025-AIFA-UMGR-P), con la quale e' stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale WELIREG (Belzutifan);
Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:
WELIREG
descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.
2. Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio online https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verra' data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sara' applicato l'allineamento al prezzo piu' basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).
4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilita', ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2025

Il Presidente: Nistico'
 
Allegato

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.
Farmaco di nuova registrazione
WELIREG.
Codice ATC - Principio attivo: L01XX74 Belzutifan.
Titolare: MERCK SHARP & DOHME B.V.
Cod. procedura EMEA/H/C/005636/0000.
GUUE 31 marzo 2025.
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.
Indicazioni terapeutiche
Carcinoma a cellule renali (renal cell carcinoma, RCC)
WELIREG in monoterapia e' indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato a cellule chiare, progredito a seguito di due o piu' linee di terapia che includevano un inibitore di PD-(L)1 e di almeno due terapie mirate anti-VEGF.
Tumori associati alla malattia di von Hippel-Lindau (VHL)
WELIREG in monoterapia e' indicato nel trattamento di pazienti adulti con malattia di von Hippel-Lindau che necessitano di terapia per carcinoma a cellule renali (RCC) localizzato, per emangioblastomi del sistema nervoso centrale (SNC) o per tumori neuroendocrini del pancreas (pancreatic neuroendocrine tumours, pNET) associati alla malattia di von Hippel-Lindau e per i quali le procedure locali non sono adeguate.
Modo di somministrazione
La terapia deve essere iniziata e seguita da medici specialisti con esperienza nel trattamento del cancro.
WELIREG e' per uso orale.
Le compresse devono essere deglutite intere e possono essere assunte con o senza cibo. Le compresse non devono essere divise, frantumate o masticate, poiche' non e' noto se cio' influisca sull'assorbimento di belzutifan.
Confezioni autorizzate:
EU/1/24/1893/001 AIC: 051913010 /E In base 32: 1KJ89L
40 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (Al/Al) - 30 compresse;
EU/1/24/1893/002 AIC: 051913022 /E In base 32: 1KJ89Y
40 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (Al/Al) - 90 (3 x 30) compresse (confezione multipla).
Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti all'art. 9 del regolamento (CE) n. 507/2006 e, di conseguenza, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare gli PSUR ogni sei mesi.
I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sitoweb dell'Agenzia europea per i medicinali.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio
Prima del lancio di WELIREG in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'Autorita' nazionale competente il contenuto e il formato della guida per gli operatori sanitari, compresi i mezzi di comunicazione, le modalita' di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del materiale di informazione sulla sicurezza. La scheda per il paziente e' inclusa nella confezione.
I materiali di informazione sulla sicurezza sono volti a dare informazioni sulle appropriate misure contraccettive per prevenire le gravidanze nelle pazienti trattate con belzutifan.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che in ogni Stato membro dove WELIREG e' in commercio, tutti gli operatori sanitari e le pazienti di sesso femminile in eta' fertile che si prevede possano prescrivere o utilizzare WELIREG, rispettivamente, abbiano accesso al/ricevano il seguente materiale educazionale:
guida per gli operatori sanitari;
scheda per il paziente.
Materiale educazionale per gli operatori sanitari:
riassunto delle caratteristiche del prodotto;
guida per gli operatori sanitari.
Guida per gli operatori sanitari:
se somministrato in donne in gravidanza, belzutifan puo' causare danni embrio-fetali, compresa la perdita del feto;
Belzutifan e' controindicato in donne in gravidanza in trattamento per tumori associati alla malattia di von Hippel-Lindau (VHL);
Belzutifan non deve essere utilizzato in donne in gravidanza in trattamento per il carcinoma a cellule renali a meno che le condizioni cliniche rendano necessario il trattamento con belzutifan;
dettagli su come ridurre il rischio potenziale di esposizione durante la gravidanza per le donne in eta' fertile in base a quanto segue:
prima di iniziare il trattamento con belzutifan deve essere eseguito un test di gravidanza.
le donne in eta' fertile devono utilizzare un metodo contraccettivo altamente efficace durante il trattamento con belzutifan e fino ad almeno 1 settimana dopo l'ultima dose.
spiegare alla paziente che belzutifan puo' ridurre l'efficacia dei contraccettivi ormonali. Pertanto, si deve usare un metodo contraccettivo non ormonale o far utilizzare un preservativo al partner maschile
prima di iniziare il trattamento con belzutifan, le pazienti in eta' fertile devono essere informate sul rischio potenziale di danno embrio-fetale e delle misure contraccettive appropriate;
se e' pianificata una gravidanza o se viene accertata una gravidanza, e' necessario interrompere il trattamento con belzutifan;
nella confezione e' inclusa una scheda per il paziente. Prima dell'inizio del trattamento, gli operatori sanitari devono informare ogni paziente di sesso femminile in eta' fertile sullo scopo della scheda per il paziente.
Scheda per il paziente:
Belzutifan non deve essere utilizzato da donne in gravidanza perche' se somministrato durante la gravidanza, l'uso di belzutifan puo' causare danni al feto, inclusa la perdita del feto;
testo che descrive come ridurre il rischio potenziale di esposizione durante la gravidanza in base a quanto segue:
prima di iniziare il trattamento con belzutifan deve essere eseguito un test di gravidanza;
le donne in eta' fertile devono utilizzare un metodo contraccettivo altamente efficace durante il trattamento con belzutifan e fino ad almeno 1 settimana dopo l'ultima dose;
Belzutifan puo' ridurre l'efficacia dei contraccettivi ormonali. Pertanto, si deve usare un metodo contraccettivo non ormonale o far utilizzare un preservativo al partner maschile;
se si verifica una gravidanza durante il trattamento con belzutifan, contattare immediatamente il medico;
dettagli di contatto del medico prescrittore di belzutifan;
le donne in eta' fertile devono essere informate di rivolgersi al medico per la contraccezione durante l'assunzione di belzutifan;
informare le pazienti di fare riferimento al foglio illustrativo per ulteriori informazioni sulla sicurezza di belzutifan.
Obbligo specifico di completare le attivita' post-autorizzative per
l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a
condizioni
La presente autorizzazione all'immissione in commercio e' subordinata a condizioni; pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita':
===================================================================== | Descrizione | Tempistica | +=================================================+=================+ |Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza | | |di belzutifan in monoterapia nel trattamento di | | |pazienti adulti con malattia di' von | | |Hippel-Lindau che necessitano di terapia per | | |carcinoma a cellule renali (RCC) localizzato, per| | |emangioblastomi del sistema nervoso centrale | | |(SNC) o per tumori neuroendocrini del pancreas | | |(pancreatic neuroendocrine tumours, pNET) | | |associati alla malattia di von Hippel-Lindau e | | |per i quali le procedure locali non sono | | |adeguate, il titolare dell'autorizzazione in | | |corso all'immissione in commercio deve presentare| | |i risultati finali dello studio MK-6482-004, uno | | |studio in aperto a braccio singolo di Fase 2 per | | |valutare ulteriormente l'efficacia e la sicurezza| | |a lungo termine di belzutifan nel trattamento del| | |carcinoma a cellule renali associato alla | | |malattia di von Hippel-Lindau. | Q1 2027 | +-------------------------------------------------+-----------------+ |Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza | | |di belzutifan in monoterapia nel trattamento di | | |pazienti adulti con malattia di von Hippel-Lindau| | |che necessitano di terapia per RCC localizzato, | | |per emangioblastomi del SNC o per pNET associati | | |alla malattia di von Hippel-Lindau e per i quali | | |le procedure locali non sono adeguate, il | | |titolare dell'autorizzazione all'immissione in | | |commercio deve presentare i dati di efficacia e | | |sicurezza provenienti da almeno 64 pazienti con | | |almeno 24 mesi di follow-up della coorte B1 per | | |lo studio in corso MK-6482-015, uno studio di | | |Fase 2 non controllato per la valutazione | | |dell'efficacia e della sicurezza di belzutifan | | |nei pazienti con tumori associati alla malattia | | |di von Hippel-Lindau che hanno almeno 1 tumore | | |RCC, pNET o feocromocitoma/paraganglioma (PPGL) | | |misurabile. | Q1 2027 | +-------------------------------------------------+-----------------+

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri di riferimento indicati dalle Regioni per la cura delle malattie rare o di specialisti - oncologo (RNRL).