Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 aprile 2025
Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, gli articoli 174 e 179;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 20 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2007, che ha previsto la deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del citato regolamento (CE) n. 561/2006, in conformita' a quanto previsto dall'art. 13 del medesimo regolamento, per alcune tipologie di trasporto;
Considerato che la suddetta deroga e' motivata dalla peculiarita' di alcune tipologie di trasporto, concernenti a volte il notevole frazionamento dell'attivita' di guida ovvero la copertura di tragitti piuttosto brevi e territorialmente limitati;
Considerato che ragioni di opportunita', legate all'organizzazione del lavoro e all'economia delle imprese impegnate nel settore del trasporto di animali vivi, nonche' l'attenzione particolare che deve essere prestata al benessere degli stessi, suggeriscono di inserire la fattispecie di cui all'art. 13, paragrafo 1, lettera p) tra quelle che usufruiscono della deroga dall'applicazione degli articoli da 6 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 nonche' dell'esenzione dal montaggio ed uso dell'apparecchio di controllo ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014, come recepiti dagli articoli 174 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
Considerato che ragioni di opportunita' e di salute pubblica impongono di provvedere in maniera rapida al trasporto di rifiuti di animali e delle loro carcasse ai fini del loro smaltimento, tenuto anche conto delle recenti fenomenologie di epidemie che colpiscono gli allevamenti;
Valutata pertanto la necessita' di integrare le fattispecie gia' ricomprese nel citato decreto del Ministro dei trasporti 20 giugno 2007, prevedendo le medesime deroghe anche per le corrispondenti fattispecie di cui all'art. 13, paragrafo 1, lettere n) e p);

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 13, paragrafo 1, lettere d), g), h), j), l), m), n) e p) del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, non si applicano le disposizioni degli articoli da 6 a 9 del medesimo regolamento (CE) n. 561/2006 nonche' dell'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014, come recepiti dagli articoli 174 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai trasporti effettuati sul territorio nazionale impiegando:
a) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'art. 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale;
b) veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneita' professionale e per il relativo esame, purche' non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
c) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
d) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
e) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
f) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o valori;
g) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
h) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a 100 chilometri.
 
Art. 2

1. Il presente decreto e' comunicato alla Commissione europea ed entra in vigore il giorno stesso della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il decreto del Ministro dei trasporti 20 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2007 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2025

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1679