Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 11 aprile 2025
Modalita' esecutive relative agli interventi di ricostruzione riguardanti edifici di culto. Modifiche e incrementi all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022. (Ordinanza n. 233).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Viste le ordinanze:
a. n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto» e successive modifiche e integrazioni;
b. n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia;[]» e successive modifiche e integrazioni;
c. n. 132 del 30 dicembre 2022, recante «Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi»;
d. n. 204 del 12 settembre 2024, «Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020»;
Ritenuto, nel caso di edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici a decorrere dal 24 agosto 2016, crollati e oggetto di ricostruzione, che qualora l'ente preposto alla tutela del bene imponga il riutilizzo dei materiali originari con funzione strutturale non rispondenti ai requisiti di cui al §11 delle NTC2018 (e relativa circolare 21 gennaio 2019, n. 7), in deroga ai criteri di identificazione e qualificazione di cui al medesimo §11 delle NTC2018 (e relativa circolare 21 gennaio 2019, n. 7), essi possano essere utilizzati qualora vengano sottoposti alle prove previste dal citato §11;
Ritenuto, in particolare, con riferimento alle murature, che sia necessario eseguire le prove indicate al §11.10, laddove si utilizzino elementi artificiali o in pietra naturale squadrata, ovvero prove di compressione, di compressione e taglio, di compressione diagonale e di taglio diretto sul giunto, da condurre su un numero staticamente rilevante di pannelli murari (almeno sette per ogni prova) all'uopo prodotti, e che tali pannelli debbano essere prodotti mediante le stesse tecniche che saranno utilizzate in cantiere e che saranno espressamente indicate in fase di progettazione;
Ritenuto che in tal caso le prove debbano essere eseguite presso un laboratorio ufficiale o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e che i risultati ottenuti, dichiarati nel certificato rilasciato dal laboratorio medesimo, costituiscano dati imprescindibili da assumere nelle verifiche della sicurezza della struttura in sede di redazione del progetto, anche tenendo conto della tipologia di materiale e/o di elemento strutturale composto da piu' materiali;
Ritenuto infine che i risultati di cui sopra debbano essere altresi' verificati e accertati in corso d'opera dal direttore dei lavori e dal collaudatore, anche mediante prelievi e/o prove in situ eseguiti da un laboratorio ufficiale o autorizzato di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i cui risultati dovranno essere allegati alla relazione a struttura ultimata in analogia a quanto previsto per i materiali rispondenti ai requisiti di norma;
Ritenuto che tale adempimento costituisca controllo di accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori di cui al §11 delle NTC2018;
Ritenuto conseguentemente di introdurre tale possibilita' per gli edifici di culto danneggiati dal sisma, crollati e in via di ricostruzione;
Visto, inoltre, l'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, nel quale sono elencati i seguenti interventi:
a) Id. ord. 01_PS - Basilica di Santa Maria degli Angeli - Comune di Assisi (PG) - Soggetto attuatore Provincia Serafica di San Francesco di Assisi - O.F.M. - euro 7.621.410,00;
b) Id ord. 09_CG - Chiesa di San Francesco - Sacro Tugurio di Assisi (PG) - Soggetto attuatore Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei frati minori conventuali d'Assisi - euro 1.450.000,00;
Viste le richieste di incremento dell'importo programmato per i seguenti interventi:
O.C. 128/2022 Basilica di Santa Maria degli Angeli - Comune di Assisi (PG) Id. ord. 01_PS trasmessa dal legale rappresentante della Provincia Serafica di San Francesco di Assisi - O.F.M. Padre Pasqualino Massone e acquisita al protocollo della struttura commissariale in data 21 gennaio 2025 prot. CGRTS-0001956 per un importo integrativo di euro 1.175.000,00;
O.C. 128/2022 Chiesa di San Francesco - Sacro Tugurio - Comune di Assisi (PG) Id. ord. 09_CG trasmessa dal legale rappresentante della Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei frati minori conventuali d'Assisi Padre Mario Cisotto e acquisita al protocollo della struttura commissariale in data 21 febbraio 2025 prot. CGRTS-0006396 per un importo integrativo, per l'intervento di completamento, di euro 141.790,28;
Visto e considerato che, quanto agli interventi sopra citati:
O.C. 128/2022 Id. ord. 01_PS - Basilica di Santa Maria degli Angeli - Comune di Assisi (PG) - Soggetto attuatore Provincia Serafica di San Francesco di Assisi, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria con nota prot. CGRTS-0011203 del 24 marzo 2025 ha dichiarato congruo l'incremento di euro 1.175.000,00, per un importo complessivo di euro 8.796.410,00 di cui euro 7.621.410,00 gia' stanziati con l'ordinanza n. 128/2022;
O.C. 128/2022 Id. ord. 09_CG - Chiesa di San Francesco - Sacro Tugurio - Comune di Assisi (PG) - Soggetto attuatore Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei frati minori conventuali d'Assisi, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria con nota prot. CGRTS-0006396 del 21 febbraio 2025 ha dichiarato accoglibile, per l'intervento di completamento, l'incremento di euro 141.790,28, per un importo complessivo di euro 1.591.790,28 di cui euro 1.450.000,00 gia' stanziati con l'ordinanza n. 128/2022;
Ritenuta la perdurante sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in questione e la necessita' di disporre, conseguentemente, l'integrazione dei relativi importi in accoglimento delle richieste pervenute dai soggetti attuatori;
Ritenuta la necessita' di apportare le summenzionate integrazioni agli importi programmati di cui all'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;
Ritenuto di conseguenza necessario integrare l'art. 9 (Disposizioni finanziarie), comma 1, dell'ordinanza n. 128/2022 con le ulteriori risorse, previste per gli interventi sulla Basilica di Santa Maria degli Angeli - Comune di Assisi (PG) e la Chiesa di San Francesco - Sacro Tugurio - Comune di Assisi (PG) per complessivi euro 1.316.790,28;
Viste le modifiche apportate all'art. 9 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 dall'ordinanza n. 143 del 28 giugno 2023, recante «Modifica all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante "Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata"»;
Viste le modifiche apportate all'art. 9 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 dall'ordinanza n. 148 del 26 luglio 2023, recante «Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante "Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata"»;
Viste le modifiche apportate all'art. 9 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 dall'ordinanza n. 152 del 13 novembre 2023, recante «Modifica all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante "Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata"»;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 7 aprile 2025 e' pari a euro 1.230.021.067,40, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro 1.100.312.988,83;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la piu' celere ed efficace ricostruzione degli edifici di culto, in forza della loro valenza sociale, culturale e religiosa, nonche' in considerazione dei principi di rilevanza costituzionale dettati dall'art. 9 della Costituzione;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1
«Modalita' esecutive relative agli interventi di ricostruzione
riguardanti edifici di culto»

1. Nel caso di edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici a decorrere dal 24 agosto 2016, crollati e oggetto di ricostruzione, qualora l'ente preposto alla tutela del bene imponga il riutilizzo dei materiali originari con funzione strutturale non rispondenti ai requisiti di cui al §11 delle NTC2018 e relativa circolare 21 gennaio 2019, n. 7, in deroga ai criteri di identificazione e qualificazione di cui al medesimo §11 delle NTC2018 e relativa circolare citata, essi possono essere utilizzati previa sottoposizione alle prove previste dal citato §11.
2. Con particolare riferimento alle murature, e' necessario eseguire le prove indicate al §11.10, laddove si utilizzino elementi artificiali o in pietra naturale squadrata, ovvero prove di compressione, di compressione e taglio, di compressione diagonale e di taglio diretto sul giunto, da condurre su un numero staticamente rilevante di pannelli murari (almeno sette per ogni prova) all'uopo prodotti, e tali pannelli devono essere prodotti mediante le stesse tecniche utilizzate in cantiere ed espressamente indicate in fase di progettazione.
3. Le prove di cui al presente articolo devono essere eseguite presso un laboratorio ufficiale o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. I risultati ottenuti, dichiarati nel certificato rilasciato dal laboratorio medesimo, costituiscono dati imprescindibili da assumere nelle verifiche della sicurezza della struttura in sede di redazione del progetto, anche tenendo conto della tipologia di materiale e/o di elemento strutturale composto da piu' materiali.
4. I risultati di cui sopra devono essere altresi' verificati e accertati in corso d'opera dal direttore dei lavori e dal collaudatore, anche mediante prelievi e/o prove in situ eseguiti da un laboratorio ufficiale o autorizzato di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i cui risultati devono essere allegati alla relazione a struttura ultimata in analogia a quanto previsto per i materiali rispondenti ai requisiti di norma. Tale adempimento costituisce controllo di accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori di cui al §11 delle NTC2018.
 
Art. 2

Modifiche e incremento dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022

1. Per l'intervento di riparazione della «Basilica di Santa Maria degli Angeli» nel Comune di Assisi (PG), gia' ricompreso nell'allegato B dell'ordinanza n. 128/2022 (Id. 01_PS) e' autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.175.000,00.
2. Per l'intervento di riparazione della «Chiesa di San Francesco - Sacro Tugurio» nel Comune di Assisi (PG) gia' ricompreso nell'allegato B dell'ordinanza n. 128/2022 (Id. 09_CG) e' autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 141.790,28.
3. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, cosi' come successivamente modificato dall'ordinanza n. 143 del 28 giugno 2023, dall'ordinanza n. 148 del 26 luglio 2023 e dall'ordinanza n. 152 del 13 novembre 2023, le parole «stimati in complessivi euro 16.581.410,00» sono sostituite dalle seguenti: «stimati in complessivi euro 17.898.200,28».
 
Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza pari a euro 1.316.790,28 si provvede con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 7 aprile 2025 presenta una disponibilita' pari a euro 1.230.021.067,40 e un ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione pari a euro 1.100.312.988,83.
2. Agli interventi previsti dalla presente ordinanza si dara' attuazione a margine del consueto parere di congruita' fornito dai competenti uffici.
 
Art. 4

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 11 aprile 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1240