Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 9 aprile 2025
Disposizioni modificative dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024. Modifiche alla disciplina del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. (Ordinanza n. 229).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Vista l'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 recante «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 e' stata approvata la disciplina del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;
Visto, in particolare, l'art. 1 dell'ordinanza n. 197 (rubricato «(Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione») che, rispettivamente, al primo periodo del comma 1 e al comma 3, recita:
«1. Dal 1° settembre 2024 ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione o si trovino nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell'immobile, e' riconosciuto il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto altresi' ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici conseguenti agli eventi sismici in rassegna; gli interessati presentano apposita domanda ai comuni i quali, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo secondo le modalita' di cui al comma 1 con decorrenza dalla data del provvedimento di sgombero dell'immobile.»;
Visto l'art. 9-duodecies della legge 8 agosto 2024, n. 111, di conversione con modificazioni del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, che al comma 2 prevede:
«2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, e' riconosciuto un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito e' riconosciuto altresi', con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.»;
Considerata la necessita' di riallineare le disposizioni dell'ordinanza n. 197 del 2024;
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024;
Visto, altresi', l'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 2024, rubricato «Condizioni per la prosecuzione dell'erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» che al comma 1 recita:
«1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i nuclei familiari beneficiari del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione presentano ai comuni interessati una dichiarazione mediante procedura informatizzata, anche per il tramite del comune territorialmente competente o di un soggetto appositamente delegato dall'interessato, riguardante tutti i componenti del nucleo, in cui, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestano di:
a) aver provveduto o essere nei termini per provvedere, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unita' immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione, agli adempimenti di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 e successive proroghe, anche disposte con ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione;
b) essere destinatari di provvedimenti di sgombero per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico conseguenti agli eventi sismici in rassegna;
c) trovarsi nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell'immobile, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento, e al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a);
d) non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato gia' locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante, oppure nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera. L'idoneita' all'uso di cui alla presente lettera e' valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;
e) non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;
f) essere proprietari o titolari di diritti reali su immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell'abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;
g) non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori al di fuori del territorio delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito della dimora nell'abitazione principale, abituale e continuativa di cui al successivo comma 6;
h) non trovarsi nella condizione di poter far rientro nell'abitazione o aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', o non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a disposizione dall'amministrazione di appartenenza. La delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici e' disciplinata secondo le modalita' previste dall'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni.»
Ritenuto di dover modificare:
la lettera b) adeguando la disposizione all'art. 9-duodecies della legge n. 111 del 2024;
la lettera d) espungendo il richiamo al comune ove il richiedente abbia usufruito della sistemazione alberghiera in quanto, come precisato anche dalla protezione civile, la cosiddetta «sistemazione alberghiera» non costituisce piu' una soluzione abitativa, di per se' legittimante il riconoscimento di assistenza sisma;
la lettera f) includendo anche i comodatari e gli assegnatari di alloggi ERP;
la lettera h) meglio specificando la circostanza ivi prevista.
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 2024;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 197 del 2024 che recita:
«I comuni dispongono la decadenza dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, nei confronti dei nuclei familiari che:
a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;
b) non possiedono i requisiti di cui al medesimo comma 1.
Resta salva la facolta' per i nuclei destinatari dei provvedimenti di decadenza di proporre una nuova domanda per l'ottenimento del contributo nell'ipotesi in cui persista il disagio abitativo conseguente al sisma e sussistano i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo; in tale caso il contributo sara' riconosciuto con decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 relativa all'annualita' successiva. Anche in tale ipotesi dovra' essere comunque presentata la dichiarazione annuale di cui al presente articolo.»
Ritenuto dover espungere la lettera b) dal comma 2 per inserirla nel comma 8 al fine di evidenziare con maggiore chiarezza le diverse fattispecie di decadenza;
Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso i commi 2 e 8 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 2024;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 197 del 2024 secondo cui:
«I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di comodato o di contratto di locazione di edilizia residenziale pubblica (ERP) alla data degli eventi sismici in rassegna in un'unita' immobiliare oggetto di provvedimento di sgombero e che abbiano trovato sistemazione abitativa temporanea in forza di un contratto di locazione o comodato, contestualmente allegano l'autocertificazione del proprietario di aver depositato l'impegno assunto in sede di presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione di cui all'art. 6 del decreto-legge. n. 189 del 2016, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di comodato in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento. Alla dichiarazione e' altresi' allegato l'impegno del medesimo comodatario e/o dell'assegnatario ERP, richiedente il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di comodato o di locazione ERP. In assenza delle dichiarazioni di cui al presente comma, in sostituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione i comuni riconoscono un contributo pari alla meta' dell'importo del contributo riconosciuto alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai nuclei familiari che dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 la documentabile perdita, per effetto del sisma in rassegna, della propria fonte di reddito, verificata sulla base del confronto tra la dichiarazione ISEE dell'anno corrente e quella dell'anno precedente all'evento sismico o, in mancanza sulla base del confronto delle dichiarazioni dei redditi; a tali nuclei si eroga il contributo di cui all'art. 1.»
Ritenuta la necessita', nei casi di assenza delle dichiarazioni di cui al comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 2024, di prevedere la decadenza del diritto al contributo in luogo del riconoscimento del contributo pari alla meta' dell'importo mensile previsto al comma 1 dell'art. 1, in coerenza con le disposizioni adottate dalla protezione civile con ordinanza n. 899;
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 197;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 197 rubricato «Condizioni per la prosecuzione dell'erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» che recita:
«Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei nuovi contributi per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, per abitazione principale, abituale e continuativa deve intendersi l'unita' immobiliare in cui un soggetto appartenente al nucleo familiare, al momento degli eventi sismici o alla data del provvedimento di sgombero, dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze per ferie nonche' comprovate e temporanee esigenze di natura socio-sanitarie o lavorative, non ricorrenti»
Ritenuta la necessita' di eliminare le modalita' di computo del calcolo dei dodici mesi siccome di difficile applicazione e interpretazione;
Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso l'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 197;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 8, dell'ordinanza n. 197 rubricato «Condizioni per la prosecuzione dell'erogazione» che recita:
«A pena di decadenza immediata del diritto dal contributo, i nuclei familiari comunicano al comune presso il quale e' stata depositata la richiesta di contributo ogni variazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1 entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento che comporta la variazione.»
Ritenuta la necessita' di integrare la disposizione prevedendo che il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza del diritto al contributo a far data dalla variazione, siccome eliminata dal comma 2 del medesimo articolo.
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 2, comma 8, dell'ordinanza n. 197;
Visto, altresi', l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 197 rubricato «Condizioni per il rientro nell'abitazione» che recita:
«Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, e per gli effetti di cui alla presente ordinanza, le condizioni per il rientro nell'abitazione si determinano con il provvedimento di revoca dell'inagibilita' dell'immobile oggetto di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o per la ricostruzione; il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione e' riconosciuto fino alla data del provvedimento di revoca della inagibilita' dell'immobile e comunque non oltre trenta giorni dall'asseverazione del direttore dei lavori della raggiunta piena agibilita' dell'edificio».
Ritenuta la necessita' di integrare la disposizione con le previsioni del TURP che prevedono «l'asseverazione del direttore dei lavori contenente l'attestazione sulla raggiunta piena agibilita'» e con le disposizioni di cui all'art. 9-duodecies della legge 8 agosto 2024, n. 111, di conversione con modificazioni del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, in luogo dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;
Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 197 del 2024;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di adeguare l'ordinanza n. 222 del 2024 alle modifiche normative medio tempore intervenute, risolvendo altresi' dubbi interpretativi e non generare soluzioni di continuita' nella disciplina applicabile di una misura di sostegno alle popolazioni sulle quali gli eventi sismici del 2016 e del 2017 hanno maggiormente inciso;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 9 aprile 2025;

Dispone:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 dopo le parole «gravemente danneggiata» sono aggiunte le seguenti:
«, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita',»;
2. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 dopo le parole «adeguamento sismico degli edifici» sono aggiunte le seguenti:
«, ovvero per la ricostruzione,»;
3. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 le parole «ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91» sono sostituite con le seguenti:
«ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111».
 
Art. 2
Modifiche all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio
2024

1. All'art. 2, comma 1, lettera b), dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 dopo le parole «adeguamento sismico» sono aggiunte le seguenti:
«, ovvero per la ricostruzione,»;
2. All'art. 2, comma 1, lettera d), dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 sono soppresse le seguenti parole:
«, oppure nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera»;
3. All'art. 2, comma 1, lettera f), dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 dopo le parole «essere proprietari o titolari di diritti reali» sono aggiunte le seguenti:
«, ovvero titolari di contratti di comodato o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica,»;
4. All'art. 2, comma 1, lettera h), dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 le parole «non trovarsi nella condizione di poter far rientro nell'abitazione o aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'» sono sostituite con le seguenti:
«trovarsi nella condizione di non poter far rientro nell'abitazione o di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'».
 
Art. 3
Modifiche all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio
2024

1. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 e' sostituito con il seguente:
«2. I comuni dispongono la decadenza dal diritto al contributo dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, nei confronti dei nuclei familiari che non rendono la dichiarazione di cui al comma 1. Resta salva la facolta' per i nuclei destinatari dei provvedimenti di decadenza di proporre una nuova domanda per l'ottenimento del contributo nell'ipotesi in cui persista il disagio abitativo conseguente al sisma e sussistano i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo; in tale caso il contributo sara' riconosciuto con decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 relativa all'annualita' successiva. Anche in tale ipotesi dovra' essere comunque presentata la dichiarazione annuale di cui al presente articolo.»
 
Art. 4
Modifiche all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio
2024

1. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 e' sostituito con il seguente:
«I nuclei familiari che, alla data degli eventi sismici in rassegna, erano stabilmente dimoranti, in forza di contratto di comodato o di locazione di edilizia residenziale pubblica (ERP), in un'unita' immobiliare oggetto di provvedimento di sgombero, e che abbiano trovato sistemazione abitativa temporanea in forza di un contratto di locazione o comodato, allegano alla dichiarazione anche l'autocertificazione del proprietario dell'immobile, di aver depositato con la domanda di contributo per la ricostruzione di cui all'art. 6 del decreto-legge. n. 189 del 2016, l'impegno alla prosecuzione, alle medesime condizioni, del rapporto di comodato gia' in essere alla data degli eventi sismici, a seguito del ripristino dell'immobile. Alla dichiarazione e' altresi' allegato l'impegno del medesimo comodatario e/o dell'assegnatario ERP, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di comodato o di locazione ERP. In assenza delle dichiarazioni di cui al presente comma i nuclei familiari decadono dal diritto al contributo.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai nuclei familiari che dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 la documentabile perdita, per effetto del sisma in rassegna, della propria fonte di reddito, verificata sulla base del confronto tra la dichiarazione ISEE dell'anno corrente e quella dell'anno precedente all'evento sismico o, in mancanza sulla base del confronto delle dichiarazioni dei redditi; a tali nuclei si eroga il contributo di cui all'art. 1».
 
Art. 5
Modifiche all'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio
2024

1. All'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 dopo le parole «dodici mesi» sono soppresse le seguenti:
«senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze per ferie nonche' comprovate e temporanee esigenze di natura socio sanitarie o lavorative, non ricorrenti».
 
Art. 6
Modifiche all'art. 2, comma 8, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio
2024

1. All'art. 2, comma 8, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 e' aggiunto il seguente periodo:
«Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza del diritto al contributo a far data dalla variazione.».
 
Art. 7
Modifiche all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio
2024

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 le parole «ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91» sono sostituite con le seguenti:
«ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111».
2. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024, le parole «dall'asseverazione del direttore dei lavori della raggiunta piena agibilita' dell'edificio» sono sostituite con le seguenti:
«dall'asseverazione del direttore dei lavori contenente l'attestazione sulla raggiunta piena agibilita' dell'edificio».
 
Art. 8

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 9 aprile 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1301