Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 9 aprile 2025
Disposizioni modificative del Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e dell'articolo 10 dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025. (Ordinanza n. 228).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 6 del TURP (rubricato «Soggetti beneficiari») che al comma 1 lettera a) recita:
«I contributi per gli interventi disciplinati dal presente testo unico possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte, comprese in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, utilizzate per le finalita' di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge speciale Sisma. Possono inoltre beneficiare dei contributi previsti dal presente testo unico i comuni o gli enti pubblici che acquisiscano la proprieta' o il diritto reale di godimento, a qualunque titolo previsto dalla legge o ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per finalita' di pubblico interesse, di natura sociale, abitativa o produttiva, anche al fine di favorire processi di neopopolamento dei territori colpiti dal sisma. Il comune acquisisce la proprieta', per se' o societa' pubblica o ente delegato, in tutti i modi previsti dalla legge e anche tramite compravendita, in presenza delle condizioni di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, oppure attraverso la procedura di espropriazione. Il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza e' determinato, a seguito della perizia asseverata di un professionista abilitato che ne attesti la congruita' che sia oggetto di reciproca accettazione tra le parti, in caso di mancato accordo tra le parti contraenti in ultima istanza la procedura di stima verra' affidata all'Agenzia delle entrate con valore vincolante e definitivo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che approva l'intesa tra il comune acquirente e il proprietario, espressa nella forma del contratto preliminare condizionato, ai sensi del codice civile. A tali fini il comune emana, un avviso pubblico con cui rende edotti i cittadini della facolta' di presentare una proposta di cessione dell'immobile danneggiato dal sisma e oggetto di intervento di ricostruzione ai sensi del presente testo unico, con la documentazione che ne attesti i titoli legittimi di proprieta', la classificazione catastale, la consistenza, la rappresentazione fotografica ed ogni altro elemento utile. Acquisito il titolo di proprieta' il comune provvede all'intervento di riparazione o ricostruzione in qualita' di soggetto beneficiario del contributo, presentando la domanda e la documentazione richiesta ai sensi del presente testo unico all'USR competente, attraverso un professionista abilitato o conferendo mandato, con procura notarile, ad un soggetto terzo qualificato che agisce, secondo le disposizioni del presente testo unico, in nome e per conto del comune. Il comune beneficia del credito d'imposta nell'ambito dell'attivita' di natura commerciale esercitata, in coerenza con la risposta n. 389 dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2020 e delle relative circolari del 2009 e del 2015.»;
Considerata la necessita' di ricomprendere nel costo dell'intervento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del TURP le spese amministrative sostenute dai comuni o dagli enti pubblici che per finalita' di pubblico interesse di natura sociale, abitativa o produttiva, anche al fine di favorire processi di neopopolamento dei territori colpiti dal sisma, hanno costituito societa' pubbliche (e/o altri soggetti giuridici partecipati) alle quali hanno trasferito il diritto di proprieta' o il diritto reale di godimento relativi all'immobile inagibile, nell'ambito del contributo gia' determinato;
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso la lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del TURP;
Visto, in particolare, l'art. 26 del TURP (rubricato «Delocalizzazione temporanea di attivita' produttive») che ai commi 1, 2, 6 e 7 recita:
«1. La delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici e' disciplinata secondo le modalita' previste dall'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nei casi in cui le imprese devono sospendere la propria attivita' in conseguenza dell'esecuzione di lavori in edifici dichiarati parzialmente inagibili che sono stati oggetto di concessione di contributo, ai sensi del presente testo unico, e' autorizzata la delocalizzazione temporanea delle attivita' operative alla data degli eventi sismici al fine di assicurare la continuita' produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico.
6. Per gli interventi di cui al comma 3, lettera a), il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione e fino alla fine dei lavori di riparazione o di ripristino dell'edificio preesistente, e' pari al canone medio di locazione nel comune ove e' ubicato l'immobile danneggiato, indicato nella perizia asseverata tenendo conto delle valutazioni di mercato. Per gli interventi di cui al comma 3, lettera b), il rimborso massimo ammissibile inerente al noleggio della struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti e' pari al minor importo tra il costo dell'intervento quale costo del noleggio per la durata dei lavori come fissata dalle ordinanze commissariali, a cui vanno aggiunte le spese tecniche, ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 350 mq per una superficie equivalente a quella dell'edificio danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata. Restano a carico del beneficiario i costi per gli interventi anche impiantistici eventualmente necessari a rendere l'edificio o l'unita' immobiliare o la struttura temporanea idonea alla continuazione dell'attivita' produttiva.
7. In alternativa alla delocalizzazione temporanea, il soggetto legittimato puo' optare per un indennizzo sostitutivo calcolato per i mesi di effettiva chiusura dell'attivita', per un massimo di sei mesi, sulla media degli utili netti desumibili dai conti economici aziendali del triennio precedente proporzionata al medesimo periodo di chiusura. L'indennizzo di cui al presente comma e' erogato ai sensi del regolamento (UE) del 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 della Commissione ed e' pari al minor importo tra il costo massimo ammissibile delle diverse opzioni di sostegno di cui al comma 3 ed il calcolo derivante dall'applicazione dei criteri di cui al periodo che precede e non puo', in ogni caso, superare l'importo di aiuto piu' elevato applicabile in base ai pertinenti regolamenti relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" o altre decisioni della Commissione europea»;
Considerato che l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» all'art. 8 comma 4 prevede che «in tutte le ipotesi di delocalizzazione, le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate nel limite dell'80% dei costi documentati»;
Rilevato che il richiamato art. 8, comma 4, si applica nei soli casi previsti dall'art. 1 («Ambito di applicazione») caratterizzati dalla immediatezza della delocalizzazione temporanea rispetto all'evento sismico;
Ritenuta la necessita', stante la identita' delle finalita' che si intendono perseguire, di estendere il rimborso delle spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzatture anche alle fattispecie declinate all'art. 26, comma 2, del TURP ovvero in tutti i casi in cui le imprese devono sospendere l'attivita' produttiva a causa dell'esecuzione di lavori in edifici dichiarati parzialmente inagibili che sono stati oggetto di concessione di contributo per la ricostruzione e per l'effetto delocalizzare temporaneamente le attivita' operative alla data degli eventi sismici;
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 26 del TURP;
Visto altresi' l'art. 48 del TURP rubricato «Principi generali e normativa applicabile» che prevede:
«1. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni fiscali di cui alla presente Sezione, i soggetti legittimati allegano alla domanda di contributo presentata ai sensi del presente testo unico, o alla variante della stessa ai sensi del precedente art. 47 comma 2, apposita dichiarazione con cui si impegnano a richiedere le detrazioni fiscali di cui al precedente art. 46.
2. In sede di richiesta di erogazione del saldo finale e' altresi' allegata la documentazione prescritta dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate atte a dimostrare le spese sostenute eccedenti il contributo ammesso oggetto di benefici fiscali ai sensi del precedente art. 46.
3. Per tutti gli interventi di cui alla presente Sezione, la progettazione e l'esecuzione dei lavori e' effettuata unitariamente.»;
Ritenuta la necessita' di prevedere, al comma 3, che non si applichino le percentuali di riparto tra opere strutturali e opere di finitura di cui agli articoli 36, comma 5, e 41, comma 5;
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 48 del TURP;
Visto altresi' l'art. 73 del TURP rubricato «Tempi e modalita' di erogazione del contributo per i danni lievi e per i danni gravi» che ai commi 15 e 16 prevede:
«15. Dopo l'erogazione del contributo a saldo, il Vicecommissario provvede a svincolare la polizza a seguito della verifica della sussistenza di motivi ostativi.
16. Alla compensazione dell'anticipo percepito ai sensi del comma 112: per i danni gravi si procede nella misura di 1/3 in occasione dell'erogazione dello stato avanzamento dei lavori di cui all'art. 74, comma 2, lettera b), nella misura di 1/3 in occasione dello stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera c) del medesimo comma 2; la restante quota di 1/3 e' compensata a saldo del contributo di cui alla lettera d) del medesimo comma 2. Per i danni lievi si procede nella misura di 1/3 in occasione dell'erogazione dello stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 74, comma 1, lettera a) e la restante quota di 2/3 e' compensata a saldo del contributo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. Con riferimento ai SAL straordinari di cui ai commi 4, 5 e 25 del presente articolo e all'art. 52, commi 1 e 3, si procede al recupero proporzionale dell'eventuale anticipo percepito sulla base del rapporto tra la percentuale di esecuzione dei lavori richiesta con il SAL straordinario e la quota di recupero residua di cui ai periodi che precedono.»;
Ritenuto necessario, al fine di accelerare la ricostruzione, ridurre i costi di rinnovo delle polizze fidejussorie, in conformita' alle disposizioni introdotte dall'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 155 del 14 novembre 2023 con riferimento al recupero parziale delle anticipazioni nel corso dell'esecuzione dei lavori;
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 73 del TURP;
Visto altresi' l'allegato 5 del TURP rubricato (Soglie di danno, gradi di vulnerabilita', livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa) contenente la Tabella 7 (Incrementi dei costi parametrici);
Ritenuto di dover prevedere l'applicazione del costo parametrico senza decurtazioni nel caso di unita' dotate di finiture e impianti, anche se parziali, ma con un buon grado di manutenzione, e di dover, invece applicare la decurtazione del 30% agli edifici privi di impianti e finiture o con impianti e finiture, anche parziali, ma con uno scarso grado manutentivo;
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'allegato 5 del TURP;
Visto l'art. 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 222 del 31 gennaio 2025 che recita:
«1. Per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il decreto di concessione del contributo alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze vigenti alla data di rilascio del contributo.
2. Per le domande pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti interessati hanno facolta', su esplicita richiesta all'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dalla presente ordinanza, rinunciando a usufruire delle disposizioni di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, qualora richieste.»;
Ritenuto necessario, anche in considerazione delle criticita' manifestatesi nell'applicazione della disciplina dell'art. 119 commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, estendere l'applicazione dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025 anche a coloro che, alla data di entrata in vigore dell'ordinanza avevano gia' ottenuto il decreto di concessione del contributo ma non avevano ancora comunicato l'avvio dei lavori e che tale previsione deve essere estesa anche a coloro che abbiano ottenuto il decreto di concessione del contributo tra la data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 222 del 2025 e la data di entrata in vigore della presente ordinanza e che, anche in questo caso, non abbiano ancora avviato i lavori;
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 222 del 31 gennaio 2025;
Ritenuto di operare le modifiche di cui alla presente ordinanza anche nell'esercizio dei poteri di deroga alla normativa vigente secondo quanto stabilito dal richiamato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire la risoluzione di questioni interpretative relative al periodo transitorio in ordine ai rimodulati costi parametrici modificati con la predetta ordinanza n. 222 del 2025, cosi' evitando anche sperequazioni tra destinatari di contributi concessi a cavallo dell'entrata in vigore della richiamata ordinanza e di questa stessa ordinanza, nonche' al fine di dare un'ulteriore implementazione ai procedimenti di ricostruzione privata;
Ritenuta, quindi, la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 9 aprile 2025;

Dispone:

Art. 1

Modifiche all'art. 6 del testo unico della ricostruzione privata

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del testo unico della ricostruzione privata, dopo le parole «delle relative circolari del 2009 e del 2015.» e' aggiunto il seguente periodo:
«Sono comprese nel costo degli interventi di cui alla lettera a) del presente comma le spese sostenute dai comuni e dagli enti pubblici per la costituzione della societa' pubblica o altra persona giuridica e per il trasferimento alle stesse della proprieta' o di altro diritto reale di godimento relativi all'immobile danneggiato.».
 
Art. 2

Modifiche all'art. 26 del testo unico della ricostruzione privata

1. Al comma 2 dell'art. 26 del testo unico della ricostruzione privata, dopo le parole «di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico.» e' aggiunto il seguente periodo:
«In tali casi le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate nel limite dell'80% dei costi documentati. Il rimborso e' erogato dal Presidente della regione - Vice Commissario a valere sui fondi della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4 del decreto Sisma, previo trasferimento dalla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, dello stesso decreto-legge. A pena di decadenza, la domanda di rimborso, corredata dai documenti giustificativi della spesa, deve essere presentata presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione del luogo ove si trova l'attivita' delocalizzata, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento.».
 
Art. 3

Modifiche all'art. 48 del testo unico della ricostruzione privata

1. Al comma 3 dell'art. 48 del testo unico della ricostruzione privata, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e non si applicano le percentuali di riparto tra opere strutturali e opere di finitura di cui agli articoli 36, comma 5, e 41, comma 5.».
 
Art. 4

Modifiche all'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata

1. Il comma 15 dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata e' sostituito con il seguente:
«15. Contestualmente alle fasi di compensazione dell'anticipazione di cui al comma 16, e' possibile richiedere lo svincolo parziale della polizza fidejussoria di cui al comma 13 del presente articolo, in misura proporzionale all'importo del sopracitato recupero. La predetta facolta' puo' essere esercitata piu' volte durante il corso dei lavori, mantenendo comunque la garanzia residua per gli importi ancora da compensare».
 
Art. 5
Modifiche all'Allegato 5 del testo unico della ricostruzione privata

1. Alla tabella 7 contenuta nell'allegato 5 del testo unico della ricostruzione privata, il periodo «Il costo parametrico per gli edifici con destinazione d'uso abitativo comprendenti anche unita' immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), nel caso in cui le unita' immobiliari produttive siano prive di finiture particolari ed impianti, limitatamente alle superfici delle stesse, e' ridotto del 30%" e' sostituito con il seguente:
«Il costo parametrico per gli edifici con tipologia costruttiva assimilabile a quella degli edifici a destinazione abitativa comprendenti unita' immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), nel caso in cui le unita' immobiliari produttive siano prive di finiture e impianti ovvero siano dotati di finiture, ma prive di anche uno degli impianti idrico ed elettrico e presentino uno scarso grado manutentivo, limitatamente alle superfici delle stesse, e' ridotto del 30%.».
 
Art. 6
Modifiche ed integrazioni all'art. 10 dell'ordinanza n. 222 del 31
gennaio 2025

1. L'art. 10 dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025, e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Disposizioni transitorie). - 1. Per gli interventi per i quali sia stato comunicato l'inizio dei lavori alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni vigenti alla data di rilascio del contributo.».
2. Per le domande pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti interessati hanno facolta', previa richiesta all'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dalla presente ordinanza, rinunciando a usufruire delle disposizioni di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, qualora richieste.».
 
Art. 7
Modifiche e integrazioni per novellazione del testo unico della
ricostruzione privata

1. Il Commissario straordinario e' delegato a disporre le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza 130 del 15 dicembre 2022 e dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025, secondo la tecnica della novellazione.
 
Art. 8
Disposizioni transitorie delle disposizioni introdotte con gli
articoli 2 e 6

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al precedente art. 2, la domanda di rimborso, corredata dai documenti giustificativi delle spese gia' sostenute alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
2. La facolta' prevista dall'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025 come modificata dall'art. 6 della presente ordinanza, e' riconosciuta anche per i soggetti in favore dei quali sia stato rilasciato il decreto di concessione del contributo, ma che non abbiano trasmesso la comunicazione di inizio lavori alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
 
Art. 9

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace - per le ragioni formulate in premessa - ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 9 aprile 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1282