Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 9 aprile 2025 |
Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209. (Ordinanza n. 227). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo il regime transitorio stabilito nel menzionato decreto legislativo n. 36 del 2023; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione e' assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici; Visto il nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016; Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»; Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticita' e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonche' per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»; Considerato, altresi', che, sono attualmente in corso le progettazioni e l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei programmi approvati con le richiamate ordinanze, nonche' tutte le altre opere a cui si applicano le disposizioni della ricostruzione pubblica previste in altre ordinanze del Commissario straordinario; Viste, sul punto, tutte le ordinanze speciali adottate dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente; Considerato che - nel periodo di transizione normativa - tra il decreto legislativo n. 50 del 2016 e il decreto legislativo n. 36 del 2023, con la menzionata ordinanza n. 145 del 2023, il Commissario straordinario ha inteso disporre e chiarire (all'art. 1) che: «1. Ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo. 2. A decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo. 3. Le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; Ritenuto opportuno chiarire che quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 145 del 2023 deve intendersi applicabile anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2024 che, come detto, ha apportato sostanziali modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto conseguentemente di prevedere che restano parimenti valide (al fine di non generare incertezze e ritardi nell'esecuzione degli interventi di ricostruzione) tutte le deroghe a disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 209 del 2024, contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario; Visto il combinato disposto tra l'art. 57, commi 1, lettera a), e 2-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024, e l'art. 102, comma 1, lettera c), e l'allegato II.3. del decreto legislativo n. 36 del 2023, ai sensi del quale sono stati generalizzati e ordinarizzati alla pressoche' integralita' delle procedure di affidamento di contratti pubblici una serie di obblighi per perseguire le finalita' relative alle pari opportunita', generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili originariamente previsti solo nella disciplina speciale contenuta all'art. 47 del decreto-legge n. 77 del 2021 applicabile alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC; Vista l'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, recante «Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione» che, all'art. 5 introduceva una serie di deroghe nell'ambito della ricostruzione pubblica al Titolo IV della Parte II del decreto-legge n. 77 del 2021, tra cui alle disposizioni di cui all'art. 47 del menzionato decreto-legge; Considerato che l'applicazione del combinato disposto tra le disposizioni contenute all'art. 57, commi 1, lettera a), e 2-bis, e quelle all'art. 102, comma 1, lettera c), e quelle all'allegato II.3 del decreto legislativo n. 36 del 2023, pur perseguendo obiettivi condivisibili in termini di equita' sociale e parita' di genere e generazionale, introduce adempimenti burocratici che, in un contesto emergenziale e straordinario come quello della ricostruzione a seguito di eventi sismici e catastrofali quali quelli che hanno colpito il Centro Italia tra il 2016 e il 2017, rischierebbe di rallentare l'attuazione stessa degli interventi; Considerato, altresi', che l'ordinamento nazionale ed europeo prevede la possibilita' di deroghe temporanee e mirate per accelerare gli interventi in situazioni emergenziali e straordinarie, consentendo cosi' flessibilita' nell'attuazione degli obblighi amministrativi per garantire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di ripresa; Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di accelerare i processi di ricostruzione pubblica e garantire la celere esecuzione dei lavori, di derogare agli obblighi derivanti dal combinato disposto degli articoli 57, 102 e dell'allegato II.3 del decreto-legislativo n. 36 del 2023, come modificate dal decreto legislativo n. 209 del 2024, consentendo ai soggetti attuatori degli interventi di procedere agli affidamenti e all'esecuzione dei contratti disapplicando le richiamate disposizioni; Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»; Visto il combinato disposto tra gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, quale risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 209 del 2024; Visto l'art. 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, del decreto legislativo n. 36 del 2023, come introdotti dal decreto legislativo n. 209 del 2024 secondo cui: «15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalita' dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'art. 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonche' delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 5; b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara puo' essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'art. 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. 15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'art. 54, comma 1, terzo periodo. 15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalita' dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento»; Visto l'allegato I.13 al decreto legislativo n. 36 del 2023; Considerato che, per non rallentare o ritardare l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e tutti i servizi tecnici connessi per la realizzazione delle opere e dei lavori di ricostruzione pubblica, si ritiene di dover confermare la possibilita' delle stazioni appaltanti di affidare tali servizi mediante il criterio del minor prezzo, anche per un controvalore superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2023 e sino agli importi eventualmente stabiliti in ordinanze o ordinanze speciali ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2000 del Commissario straordinario emanate alla data di adozione della presente ordinanza; Considerato, altresi', che l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 fa comunque salvi casi eccezionali alla applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto, infine, che - compatibilmente con il preminente principio del risultato di una piu' rapida ed efficace ricostruzione del tessuto delle opere pubbliche delle aree colpite dai terremoti a far data dal 24 agosto 2016 - i soggetti attuatori dovranno comunque fare quanto in loro potere per garantire il rispetto del principio dell'equo compenso nell'affidamento delle prestazioni in questione; Visti, altresi', l'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e l'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021; Visto, infine, l'art. 2 della citata ordinanza n. 214 del 2024, rubricato «Disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM», secondo cui: «1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e' sospeso l'obbligo, previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. 2. La sospensione di cui al comma 1 opera sino al 30 giugno 2025»; Verificato che, in sede attuativa, sono stati sollevati dubbi interpretativi in ordine all'applicazione della suddetta deroga anche alle progettazioni e alle realizzazioni di opere pubbliche per le quali e' ancora - ratione temporis - applicabile il decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' alle progettazioni e realizzazioni di opere pubbliche previste in ordinanze speciali adottate ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Ritenuto opportuno chiarire che la deroga di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 2024 e' applicabile ad ogni intervento di ricostruzione pubblica previsto in qualsiasi ordinanza o ordinanza speciale del Commissario straordinario e a prescindere dalla circostanza che, ratione temporis, sia applicabile il decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero il decreto legislativo n. 36 del 2023, e fermi i limiti stabiliti dal medesimo art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 2024; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di non generare soluzioni di continuita' nella disciplina applicabile agli interventi di ricostruzione pubblica e chiarire a livello di interpretazione autentica alcune criticita' che si sono registrate in sede applicativa delle ordinanze del Commissario straordinario anche a fronte dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2024, il tutto nell'ottica del prevalente principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per cui occorre perseguire la massima tempestivita' nella ricostruzione delle opere pubbliche necessarie alla ripresa dei territori, dell'economia e delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016/2017; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1 Applicabilita' delle deroghe al codice dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209
1. L'art. 1 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 deve ritenersi applicabile anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209. 2. Per l'effetto di quanto previsto al precedente comma 1, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario. Le deroghe devono intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024, o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo n. 36 del 2023. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2024, restano parimenti valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024, o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo n. 36 del 2023. |
| Art. 2 Deroghe agli articoli 57 e 102 e all'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209
1. I soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica, previsti in qualsiasi ordinanza od ordinanza speciale ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, per l'affidamento dei relativi contratti pubblici e per la successiva loro esecuzione possono disapplicare: a) l'art. 57, comma 1, lettera a), e comma 2-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2023; b) l'art. 102, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 36 del 2023; c) l'allegato II.3. al decreto legislativo n. 36 del 2023. 2. Resta ferma la facolta' dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni richiamate al precedente comma 1 anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici. |
| Art. 3 Deroghe agli articoli 8 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209
1. In deroga agli articoli 8, comma 2, e 41, comma 15-bis, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dal decreto legislativo n. 209 del 2024, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e dei servizi tecnici connessi, inerenti a interventi di ricostruzione pubblica previsti in qualsiasi ordinanza od ordinanza speciale ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, i soggetti attuatori possono continuare ad applicare il criterio del minor prezzo, anche per un controvalore superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2023 e sino agli importi stabiliti nelle ordinanze od ordinanze speciali in cui i relativi interventi sono inseriti. 2. Qualora i soggetti attuatori usufruiscano delle deroghe di cui al precedente comma, i corrispettivi determinati secondo le modalita' dell'allegato I.13 al decreto legislativo n. 36 del 2023 sono utilizzati ai fini della individuazione dell'importo a base di gara. L'applicazione del criterio del minor prezzo deve, comunque, avvenire sulla scorta dei seguenti parametri: (a) il 65% dell'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, assume la forma di prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023; (b) il restante 35% dell'importo da porre a base di gara e' assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. 3. Compatibilmente con il preminente principio del risultato di una piu' rapida ed efficace ricostruzione pubblica di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora i soggetti attuatori usufruiscano delle deroghe di cui al comma 1 faranno quanto in loro potere per garantire comunque il rispetto del principio dell'equo compenso nell'affidamento delle prestazioni di cui al presente articolo. 4. Resta ferma la facolta' dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni richiamate al precedente comma 1 anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici. |
| Art. 4 Interpretazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024. Disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM
1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024 si interpreta nel senso che la sospensione dell'obbligo, previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, nei limiti fissati dal medesimo art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 2024, e' applicabile ad ogni intervento di ricostruzione pubblica previsto in qualsiasi ordinanza o ordinanza speciale del Commissario straordinario e a prescindere dalla circostanza che, ratione temporis, sia applicabile il decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero il decreto legislativo n. 36 del 2023. 2. Resta ferma la facolta' dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga da parte dell'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 2024, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici. |
| Art. 5
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 9 aprile 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1283 |
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