Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 12 febbraio 2025
Determinazione dei contributi relativi al biennio 2025/2026 di revisione delle societa' cooperative, delle banche di credito cooperativo e delle societa' di mutuo soccorso.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 8 che prevede il versamento da parte delle societa' cooperative di un contributo per le spese di revisione;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'art. 15 in materia di vigilanza e di contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in particolare l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, che all'art. 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle banche di credito cooperativo dal 1° gennaio 2007;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006, recante modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2007;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2013, recante criteri e modalita' di iscrizione delle societa' di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 ottobre 2014 in materia di vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso;
Considerata la necessita' di procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalle societa' cooperative, dalle banche di credito cooperative e dalle societa' di mutuo soccorso per il biennio 2025/2026;

Decreta:

Art. 1

Contributo delle societa' cooperative

1. Il contributo dovuto dalle societa' cooperative per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza sugli stessi enti e' corrisposto, per il biennio 2025/2026, sulla base dei parametri e nella misura indicati nella seguente tabella:



===================================================================== | | | Parametri | | | | | |Fasce | Importi +===========+===============+====================+ | |(in euro) | | Capitale | | | | |Numero soci| sottoscritto | Fatturato | +-------+----------+-----------+---------------+--------------------+ | | | | fino a euro | fino a euro | | a | 330,00 |fino a 100 | 5.160,00 | 75.000,00 | +-------+----------+-----------+---------------+--------------------+ | | | | da euro | | | | | da 101 a |5.160,01 a euro|da euro 75.000,01 a | | b | 790,00 | 500 | 40.000,00 | euro 300.000,00 | +-------+----------+-----------+---------------+--------------------+ | | |superiore a| superiore a |da euro 300.000,01 a| | c | 1.560,00 | 500 |euro 40.000,00 | euro1.000.000,00 | +-------+----------+-----------+---------------+--------------------+ | | |superiore a| superiore a |da euro 1.000.000,01| | d | 1.990,00 | 500 |euro 40.000,00 |a euro 2.000.000,00 | +-------+----------+-----------+---------------+--------------------+ | | |superiore a| superiore a | superiore a euro | | e | 2.740,00 | 500 |euro 40.000,00 | 2.000.000,00 | +-------+----------+-----------+---------------+--------------------+


2. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.
3. Nelle cooperative edilizie il fatturato e' determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'art. 2424 del codice civile - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'art. 2425 del codice civile.
4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le societa' cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; per le cooperative sociali di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381 la maggiorazione dei contributi determinati ai sensi del comma 1 e' esclusivamente del 30%.
5. L'aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle societa' cooperative iscritte all'Albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, nel caso in cui le stesse abbiano gia' realizzato o avviato un programma edilizio.
6. Come disposto dall'art. 20, comma 1, lettera c), della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.
 
Art. 2

Contributo delle banche di credito cooperativo

1. Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza sugli stessi enti e' corrisposto, per il biennio 2025/2026, sulla base dei parametri e nella misura indicati nella seguente tabella:



================================================================= | | | Parametri | | | +=============+===================+ | Fasce |Importi (in euro)| Numero soci | Totale attivo | | | | |(migliaia di euro) | +-----------+-----------------+-------------+-------------------+ | a | 2.780,00 | fino a 980 | fino a 124.000 | +-----------+-----------------+-------------+-------------------+ | | | da 981 a | da 124.001 a | | b | 4.310,00 | 1.680 | 290.000 | +-----------+-----------------+-------------+-------------------+ | c | 7.660,00 | oltre 1.680 | oltre 290.000 | +-----------+-----------------+-------------+-------------------+


 
Art. 3

Contributo delle societa' di mutuo soccorso

1. Il contributo dovuto dalle societa' di mutuo soccorso per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza sugli stessi enti e' corrisposto, per il biennio 2025/2026, sulla base dei parametri e nella misura indicati nella seguente tabella:

===================================================================== | | Importi (in | | Contributi mutualistici (in | | Fasce | euro) |Numero soci| euro) | +==========+=============+===========+==============================+ | | | fino a | | | a | 330,00 | 1.000 | fino a 100.000 | +----------+-------------+-----------+------------------------------+ | | |da 1.001 a | | | b | 650,00 | 10.000 | da 100.001 a 500.000 | +----------+-------------+-----------+------------------------------+ | | | oltre | | | c | 970,00 | 10.000 | oltre 500.000 | +----------+-------------+-----------+------------------------------+

 
Art. 4

Calcolo del contributo

1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenute al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale e' presente il parametro piu' alto.
2. L'ammontare del contributo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2024 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2024.
 
Art. 5
Modalita' di versamento dei contributi dovuti al Ministero delle
imprese e del made in Italy

1. I contributi di pertinenza del Ministero delle imprese e del made in Italy sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:


===========================================
| Codice | Descrizione |
+=============+===========================+
| | - contributo biennale - |
| | maggiorazioni del |
| | contributo (ad esclusione |
| | di quella del 10% dovuta |
| |dalle cooperative edilizie)|
| | - interessi per ritardato |
| 3010 | pagamento |
+-------------+---------------------------+
| | - maggiorazione del 10% |
| | dovuta dalle cooperative |
| | edilizie - interessi per |
| 3011 | ritardato pagamento |
+-------------+---------------------------+
| 3014 | - sanzioni |
+-------------+---------------------------+

2. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, previa registrazione al Portale delle cooperative (indirizzo internet http://cooperative.mise.gov.it), possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato ivi disponibile.
 
Art. 6
Contributi dovuti alle associazioni nazionali riconosciute di
rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento
cooperativo

1. I contributi di pertinenza delle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo (associazioni nazionali di rappresentanza), dovuti dalle societa' cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle societa' di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalita' stabilite dalle associazioni stesse, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006, che stabilisce le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.
2. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che aderiscono ad associazioni nazionali di rappresentanza entro il termine per il versamento del contributo, di cui al successivo art. 7, sono tenute a effettuare il versamento all'associazione stessa. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che cessano di aderire alle associazioni nazionali di rappresentanza entro il termine per il versamento del contributo, di cui al successivo art. 7, devono effettuare il versamento al Ministero delle imprese e del made in Italy.
 
Art. 7

Termine per il versamento del contributo

1. Il termine per il versamento del contributo, a norma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2006, e' fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 8

Limitazioni ed eccezioni

1. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2025/2026 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni di cui al precedente art. 1, commi 4, 5 e 6 per le societa' cooperative che rientrano nelle fattispecie ivi previste.
2. Il termine del pagamento per le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso costituite nel biennio 2025/2026 e' di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, e' determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.
3. Sono esonerate dal pagamento del contributo le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2025.
 
Art. 9

Ritardato od omesso pagamento e ricorsi

1. Per le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - il pagamento dovuto, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2006:
a. si applica una sanzione pari al 5 % del contributo se il pagamento e' effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, elevata al 15 % se il pagamento e' effettuato successivamente, con l'aggiunta in entrambi i casi degli interessi legali maturati nel periodo;
b. il Ministero delle imprese e del made in Italy, per i contributi di propria pertinenza, notifica all'ente cooperativo inadempiente l'avviso di accertamento del contributo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi di cui al precedente punto a., avverso il quale l'ente cooperativo, entro trenta giorni dalla notifica, puo' presentare istanza di riesame che, comunque, non sospende i termini per il pagamento; in caso di mancata presentazione di istanza di riesame entro il suddetto termine di trenta giorni oppure di non accoglimento della stessa, il Ministero avviera' le procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti;
c. le associazioni nazionali di rappresentanza, con riferimento agli enti cooperativi ad essi aderenti, adottano le procedure di recupero che prevedono la partecipazione al procedimento dell'ente cooperativo interessato.
 
Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, nella sottosezione normativa dedicata agli enti cooperativi.
Roma, 12 febbraio 2025

Il Ministro: Urso

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 741