Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2025, n. 77
Disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A, numero 5);
Vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
Vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I);
Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);
Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
Vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
Visto il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilita' del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;
Visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorita' europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344;
Vista la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione, del 2 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilita' del trasportatore su strada;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione, del 2 maggio 2022, recante modalita' di applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto;
Vista la direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234, recante «Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti»;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante «Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE»;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante «Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)»;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.»;
Ritenuta la necessita' di avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del medesimo articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023 n.
27

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), capoverso Articolo 11, comma 4, dopo le parole: «Al fine di agevolare controlli su strada» sono inserite le seguenti: «e nei locali delle imprese»;
b) dopo la lettera q), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«q-bis. L'Allegato III e' sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III Infrazioni
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio (Tempo di guida e di riposo)

Parte di provvedimento in formato grafico
2. Gruppi di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio (Tachigrafo)

Parte di provvedimento in formato grafico


N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988.
- Si riporta l'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Si riporta l'articolo 1 e l'Allegato A, numero 5),
della legge 4 agosto 2022, n. 127 recante: «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2021», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2022:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
«Allegato A.
(Omissis)
5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme
specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la
direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel
settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva
2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione
e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
(Omissis).».
- La direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme
specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la
direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel
settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva
2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione
e il regolamento (UE) n. 1024/2012, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 31 luglio 2020, n. L 249.
- La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1997, n. 18.
- La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 23 marzo 2002, n. L 80.
- La direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n.
165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio, e' pubblicata nella G.U.C.E. 11 aprile 2006, n.
L 102.
- Il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 aprile 2006, n.
L 102.
- Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 4 luglio 2008, n. L 177.
- Il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa
norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del
trasporto di merci su strada (rifusione) (Testo rilevante
ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre
2009, n. L 300.
- Il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa
norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei
servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica
il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 14
novembre 2009, n. L 300.
- Il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno e che abroga la decisione
2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 14
novembre 2012, n. L 316.
- Il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai
tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga
il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 28
febbraio 2014, n. L 60.
- La direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione
della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e
recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012,
relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento
IMI») (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata
nella G.U.U.E. 28 maggio 2014, n. L 159.
- Il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del
18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
la classificazione di infrazioni gravi alle norme
dell'Unione che possono portare alla perdita
dell'onorabilita' del trasportatore su strada e che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 marzo 2016, n. L
74.
- Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno
sportello digitale unico per l'accesso a informazioni,
procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei
problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella
G.U.U.E. 21 novembre 2018, n. L 295.
- Il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce
l'Autorita' europea del lavoro, che modifica i regolamenti
(CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che
abroga la decisione (UE) 2016/344 (Testo rilevante ai fini
del SEE e per la Svizzera), e' pubblicato nella G.U.U.E. 11
luglio 2019, n. L 186.
- La direttiva 2018/957 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi (Testo rilevante
ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 luglio
2018, n. L 173.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della
Commissione, del 2 maggio 2022, che modifica il regolamento
(UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi
alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita
dell'onorabilita' del trasportatore su strada, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 3 maggio 2022, n. L 129.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della
Commissione, del 2 maggio 2022, recante modalita' di
applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula
comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di
trasporto, e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 maggio 2022, n. L
129.
- La direttiva delegata (UE) 2024/846 della
Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica alla
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE)
n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 maggio
2024, Serie L.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
recante: «Nuovo codice della strada», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234
recante: «Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporti», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre
2007.
- Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 recante:
«Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme
minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006
e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 17 settembre 2008.
- Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136
recante: «Attuazione della direttiva 2014/67/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE
relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi e recante modifica del regolamento
(UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno
(«regolamento IMI»)», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016.
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che
stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la
direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco
dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che
modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli
obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n.
1024/2012», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 20 marzo 2023.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 2 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023 n. 27, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 4 agosto
2008, n. 144). - 1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008,
n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente:
"Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme
minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006
e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio.";
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1.
Il presente decreto disciplina i controlli sulle imprese,
sui conducenti, sui veicoli e sui lavoratori mobili che
rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n.
561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada.";
c) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del
presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, di cui
all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014 e di cui
all'articolo 3 della direttiva 2002/15/CE.";
d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Organismo di coordinamento
intracomunitario). - 1. La Direzione generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per
la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti svolge le funzioni di Organismo di
coordinamento intracomunitario ai sensi dell'articolo 7
della direttiva 2006/22/CE, di seguito denominato
"Organismo di coordinamento". La Direzione generale:
a) concerta con gli organismi corrispondenti
degli altri Stati membri i controlli che devono essere
realizzati su strada almeno sei volte l'anno nei confronti
dei conducenti e dei veicoli rientranti nell'ambito di
applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n.
165/2014, da svolgere contemporaneamente alle competenti
autorita' di due o piu' Stati membri ciascuna sul proprio
territorio;
b) si rapporta con gli organismi corrispondenti
degli altri Stati membri per concertare l'effettuazione di
controlli anche nei locali delle imprese;
c) trasmette alla Commissione europea le
informazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n.
561/2006, utilizzando il formulario approvato con decisione
di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione del 30 marzo
2017, e quelle di cui all'articolo 13 della direttiva
2002/15/CE, necessarie per l'elaborazione da parte della
Commissione europea di una relazione biennale
sull'attuazione del regolamento (CE) n. 561/2006, del
regolamento (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE;
d) trasmette ogni due anni alla Commissione
europea le informazioni statistiche relative all'attivita'
di controllo realizzata su strada e nei locali delle
imprese;
e) presta assistenza alle autorita' competenti
degli altri Stati membri, fornendo i dati da queste
ritenuti necessari in caso di infrazioni commesse in uno
Stato membro con un veicolo immatricolato in Italia, non
verificabili durante il controllo;
f) invia, avvalendosi del sistema di informazione
del mercato interno, di seguito denominato "IMI", almeno
una volta ogni sei mesi, agli organismi intracomunitari
degli altri Stati membri che sono stati notificati alla
Commissione, le informazioni sull'interpretazione e
l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 2002/15/CE,
nonche' del presente decreto;
g) coordina lo scambio di informazioni,
avvalendosi del sistema di informazione del mercato interno
IMI, sull'interpretazione e l'applicazione, a livello
nazionale, delle disposizioni del regolamento (CE) n.
561/2006, a seguito di richieste motivate di uno Stato
membro nei termini e con le modalita' indicate
dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/22/CE;
h) promuove la formazione periodica degli addetti
ai controlli sulla funzione di controllo e sulla corretta
applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE)
n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014;
i) applica una coerente strategia di controllo in
conformita' alle linee strategiche nazionali di controllo
su strada e presso i locali delle imprese;
l) impartisce agli organi di controllo di cui
all'articolo 3, comma 2, le direttive per assicurare
l'omogenea applicazione sul territorio nazionale del
sistema nazionale di classificazione del rischio di cui
all'articolo 11.
2. Il Ministero dell'interno e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali forniscono all'Organismo
di coordinamento le informazioni e i dati pertinenti alle
funzioni di cui al comma 1, dalla lettera c) alla lettera
g).";
e) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Tavolo tecnico permanente). - 1.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di
coordinamento si avvale della consulenza e del contributo
specialistico del tavolo tecnico permanente, istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
composto da due rappresentanti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti del
Ministero dell'interno e due rappresentanti
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Ai componenti del
tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o indennita', comunque denominati.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono designati i
rappresentanti del tavolo tecnico permanente e sono
disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, le attribuzioni, i compiti e il
funzionamento dello stesso. Con il medesimo decreto sono
individuate le modalita' e i termini delle comunicazioni di
cui all'articolo 2, comma 2.";
f) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Sistemi di controllo). - 1.
L'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n.
165/2014 e della direttiva 2002/15/CE viene assicurata da
sistemi di controllo adeguati e regolari nei confronti dei
lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei
veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione di cui
all'articolo 1.
2. Gli organi preposti ai controlli sono gli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'Ispettorato
nazionale del lavoro.
3. L'attivita' di controllo e' organizzata in
modo che ogni anno siano effettuati almeno un numero di
controlli su strada e nei locali delle imprese non
inferiori al 3 per cento dei giorni di lavoro dei
conducenti di veicoli che rientrano nell'ambito di
applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n.
165/2014.
4. Nell'ambito del numero totale dei controlli di
cui al comma 3, almeno il 30 per cento del numero totale di
giorni lavorativi controllati e' verificato su strada e
almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.
5. Le attivita' di controllo su strada e le
attivita' di controllo presso i locali delle imprese ai
sensi dell'articolo 1 sono pianificate e coordinate,
rispettivamente, dal Ministero dell'interno e
dall'Ispettorato nazionale del lavoro, conformemente alle
indicazioni contenute nelle linee strategiche nazionali di
controllo definite dall'Organismo di coordinamento di cui
all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui
all'articolo 2-bis.
6. Sono, in ogni caso, fatte salve le specifiche
competenze e attribuzioni previste dalle disposizioni
normative vigenti, in materia di controlli su strada e
presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione
diversi da quelli del presente decreto.
7. I controlli su strada relativi all'osservanza
della direttiva 2002/15/CE sono limitati agli aspetti che
possono essere efficacemente controllati tramite il
tachigrafo e il relativo apparecchio di controllo. Un
controllo approfondito dell'osservanza della direttiva
2002/15/CE puo' essere effettuato solo presso i locali
dell'impresa.
8. La percentuale minima di controlli di cui al
comma 3 puo' essere aumentata al 4 per cento in base alle
indicazioni della Commissione europea, conformemente a
quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, della
direttiva 2006/22/CE.";
g) gli articoli 4 e 5 sono abrogati;
h) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I
controlli su strada sono effettuati conformemente alle
linee strategiche nazionali di controllo definite
dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2. I
controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari
diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa
della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento
dei posti di controllo e le relative operazioni sono
condotte in modo che siano verificati almeno i punti
elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo
rende necessario, il controllo puo' essere concentrato su
un punto della Parte A dell'Allegato I.";
2) al comma 4, le parole: "tachigrafo se
analogico o digitale" sono sostituite dalle seguenti:
"tachigrafo se analogico, digitale o intelligente";
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Al
fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di
controllo di cui al presente articolo, gli organi di
controllo si attengono al modello di lista di controllo
elaborato e aggiornato dall'Organismo di coordinamento di
cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di
cui all'articolo 2-bis.";
4) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
"6-bis. Il Centro elaborazione dati del
Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti raccoglie, con
modalita' telematiche, le informazioni relative alle
infrazioni di cui all'Allegato III al presente decreto
accertate dagli organi di controllo di cui all'articolo 3,
comma 2, su strada e presso le sedi delle imprese, nei
confronti delle imprese di trasporto, al fine della loro
registrazione nella sezione "Sanzioni" del Registro
elettronico nazionale delle imprese che esercitano la
professione di trasportatore su strada di cui all'articolo
16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
6-ter. Le informazioni relative alle infrazioni
di cui al comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita'
definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.";
i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Controlli nei locali delle imprese). -
1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti secondo
le linee strategiche definite dall'Organismo di
coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo
tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.
2. I controlli nei locali delle imprese si
effettuano quando siano state accertate su strada gravi
infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento
(UE) n. 165/2014, nonche' in base al fattore di rischio che
e' attribuito a un'impresa dal sistema nazionale di
classificazione del rischio di cui all'articolo 11.
3. I controlli nei locali delle imprese sono
svolti in modo che vengano verificati i punti elencati
nella parte A e B dell'Allegato I.
4. Nel corso delle operazioni di controllo nei
locali delle imprese sono rilevate le informazioni relative
al tipo di attivita' di trasporto, ossia se si tratta di
attivita' a livello nazionale o internazionale, passeggeri
o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle
dimensioni del parco veicoli dell'impresa e al tipo di
tachigrafo se analogico, digitale o intelligente.
5. Le imprese responsabili dei conducenti
conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli
organi di controllo, i protocolli dei risultati e altri
dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le
operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli
organi di controllo si attengono al modello di lista di
controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di
coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo
tecnico di cui all'articolo 2-bis.";
l) l'articolo 8 e' abrogato;
m) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Registrazione periodi di altre
mansioni). - 1. La registrazione dei periodi di "altre
mansioni", quali definiti all'articolo 4, lettera e), del
regolamento (CE) n. 561/2006, nonche' la registrazione dei
periodi di almeno una settimana durante i quali il
conducente non si trova sul veicolo e non e' in grado di
svolgere alcuna attivita' con tale veicolo, avviene secondo
le modalita' stabilite dagli atti di esecuzione previsti
dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma
restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli
174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il conducente che non provvede alla registrazione dei
periodi di cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini
stabiliti negli atti di esecuzione di cui al medesimo comma
1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 150 a euro 600.
3. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che
non conserva le registrazioni di cui al comma 1 secondo le
modalita' e i termini previsti dagli atti di esecuzione di
cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni del
titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Fino all'adozione degli atti di esecuzione di
cui al comma 1, la registrazione dell'assenza per malattia,
per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo
escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n.
561/2006 da parte del conducente deve essere documentata
attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile,
allegato alla decisione 2007/230/CE.";
n) l'articolo 10 e' abrogato;
o) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Sistema nazionale di classificazione
del rischio). - 1. Alle imprese di trasporto si applica il
sistema nazionale di classificazione del rischio
determinato sulla base del numero relativo e della gravita'
delle infrazioni di cui all'Allegato III al presente
decreto, commesse dalle singole imprese per le violazioni
alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE)
n. 165/2014 oppure alle disposizioni nazionali di
recepimento della direttiva 2002/15/CE registrate nella
sezione "Sanzioni" del Registro elettronico nazionale delle
imprese che esercitano la professione di trasportatore su
strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n.
1071/2009.
2. Il sistema nazionale di classificazione del
rischio calcola il fattore di rischio di un'impresa secondo
i criteri e le modalita' di cui alla formula comune
contenuta nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE)
2022/695 della Commissione.
3. Le imprese che, nel sistema nazionale di
classificazione del rischio, presentano un fattore di
rischio elevato sono assoggettate a controlli piu' rigorosi
e frequenti.
4. Al fine di agevolare controlli su strada e nei
locali delle imprese mirati, i dati contenuti nel sistema
nazionale di classificazione del rischio sono accessibili a
tutte le autorita' competenti ad effettuare i controlli.
5. Le informazioni contenute nel sistema
nazionale di classificazione del rischio sono direttamente
accessibili alle competenti autorita' di altri Stati membri
dell'Unione europea, tramite il sistema di interconnessione
dei registri elettronici nazionali delle imprese di
trasporto su strada di cui all'articolo 16 del regolamento
(CE) n. 1071/2009, entro il termine ed in conformita' a
quanto previsto dal paragrafo 6, secondo comma, del
medesimo articolo 16.";
p) all'articolo 12:
1) le parole: "L'Ufficio di coordinamento",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
"L'Organismo di coordinamento";
2) al comma 3, le parole: "(CEE) n. 3821/85" sono
sostituite dalle seguenti: "(UE) n. 165/2014";
q) all'allegato I:
1) alla Parte A sono apportate le seguenti
modificazioni:
1.1. i punti 1) e 2) sono sostituiti dai
seguenti:
"1) i periodi di guida giornalieri e settimanali,
le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri
e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni
precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo,
conformemente all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del
regolamento (UE) n. 165/2014, ovvero i dati memorizzati per
lo stesso periodo nella carta del conducente ovvero nella
memoria dell'apparecchio di controllo in conformita'
dell'Allegato II e sui tabulati;
2) per il periodo di cui all'articolo 36,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, gli
eventuali superamenti della velocita' autorizzata del
veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a
un minuto durante il quale la velocita' del veicolo supera
90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari
per i veicoli della categoria M3 definite nella direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;";
1.2. dopo il punto 5), e' aggiunto, infine, il
seguente:
"5-bis) la durata massima della settimana
lavorativa estesa a sessanta ore di cui all'articolo 4,
lettera a), della direttiva 2002/15/CE; altri orari
lavorativi settimanali di cui agli articoli 4 e 5 della
direttiva 2002/15/CE, solo laddove la tecnologia consenta
di effettuare controlli efficaci.";
2) alla Parte B sono apportate le seguenti
modificazioni:
2.1. dopo il punto 3), sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
"3-bis) l'osservanza della durata massima media
settimanale della prestazione di lavoro, dei riposi
intermedi e degli obblighi riguardanti il lavoro notturno
di cui agli articoli 4, 5 e 7 della direttiva 2002/15/CE;
3-ter) l'osservanza degli obblighi delle imprese
per quanto riguarda il pagamento dell'alloggio dei
conducenti e l'organizzazione del loro lavoro, a norma
dell'articolo 8, paragrafi 8 e 8-bis, del regolamento (CE)
n. 561/2006.";
2.2. l'ultimo capoverso e' sostituito dal
seguente: "Nel caso sia accertata un'infrazione durante la
catena di trasporto, gli organi di controllo di cui
all'articolo 3, comma 2, possono, se opportuno, verificare
la corresponsabilita' di altri soggetti che hanno istigato
o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione,
ad esempio speditori, spedizionieri o contraenti, compresa
la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di
trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti
(CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.".
q-bis. L'Allegato III e' sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III Infrazioni

1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio (Tempo di guida e di
riposo)

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Gruppi di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio (Tachigrafo)

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio