Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2025 (vai al sommario)
LEGGE 15 maggio 2025, n. 76
Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto

1. La presente legge disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonche' alla proprieta' delle aziende e individua le modalita' di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale. Introduce altresi' norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilita' delle imprese.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 46 della Costituzione della
Repubblica italiana:
«Art. 46. - Ai fini della elevazione economica e
sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende.».
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intende per:
a) «partecipazione gestionale»: la pluralita' di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa;
b) «partecipazione economica e finanziaria»: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato;
c) «partecipazione organizzativa»: il complesso delle modalita' di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell'impresa;
d) «partecipazione consultiva»: la partecipazione che avviene attraverso l'espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l'impresa intende assumere;
e) «contratti collettivi»: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
f) «enti bilaterali»: gli organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: «Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015:
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante: «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 09 ottobre
2003:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) "contratto di somministrazione di lavoro": il
contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di
manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi
dell'articolo 20;
a-bis) "missione": il periodo durante il quale,
nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro,
il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' messo a
disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20,
comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello
stesso;
a-ter) "condizioni di base di lavoro e
d'occupazione": il trattamento economico, normativo e
occupazionale previsto da disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o
da altre disposizioni vincolanti di portata generale in
vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma
1, ivi comprese quelle relative:
1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro
straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro
notturno, le ferie e i giorni festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di
gravidanza e in periodo di allattamento, nonche' la
protezione di bambini e giovani; la parita' di trattamento
fra uomo e donna, nonche' altre disposizioni in materia di
non discriminazione;
b) "intermediazione": l'attivita' di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di
lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della
raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della
preselezione e costituzione di relativa banca dati; della
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta
di lavoro; della effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle
assunzioni avvenute a seguito della attivita' di
intermediazione; dell'orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attivita' formative
finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) "ricerca e selezione del personale": l'attivita'
di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di
una specifica esigenza dell'organizzazione committente,
attraverso l'individuazione di candidature idonee a
ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della
stessa, e comprensiva di: analisi del contesto
organizzativo dell'organizzazione committente;
individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
definizione del profilo di competenze e di capacita' della
candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del
programma di ricerca delle candidature attraverso una
pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle
candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature
maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di
attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati;
verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale
dei candidati;
d) "supporto alla ricollocazione professionale":
l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico
dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi
sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del
lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o
collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della
stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e) "autorizzazione": provvedimento mediante il
quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di
seguito denominati "agenzie per il lavoro", allo
svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) "accreditamento": provvedimento mediante il
quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o
privato, l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli
ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo
di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla
rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) "borsa continua del lavoro": sistema aperto di
incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza
con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior
efficienza e trasparenza del mercato del lavoro,
all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati,
persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o
accreditati e datori di lavoro possono decidere di
incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono
liberamente scelti dall'utente;
h) "enti bilaterali": organismi costituiti a
iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del
lavoro attraverso: la promozione di una occupazione
regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita'
formative e la determinazione di modalita' di attuazione
della formazione professionale in azienda; la promozione di
buone pratiche contro la discriminazione e per la
inclusione dei soggetti piu' svantaggiati; la gestione
mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di
azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni
altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
i);
j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che
e' in cerca di un lavoro;
k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona
appartenente a una categoria che abbia difficolta' a
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre
1991, n. 381;
l) "divisioni operative": soggetti polifunzionali
gestiti con strumenti di contabilita' analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici in relazione a ogni attivita';
m) "associazioni di datori e prestatori di lavoro":
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative.».
 
Art. 3

Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
al consiglio di sorveglianza

1. Nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o piu' rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza.
2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza e' regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalita' e onorabilita' stabiliti per i componenti del consiglio nonche' delle disposizioni delle lettere a) e b) del decimo comma dell'articolo 2409-duodecies del codice civile.
3. Tra i membri del consiglio di sorveglianza puo' essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 6 della presente legge.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 2409-octies,
2409-novies, 2409-decies, 2409-undecies, 2409-duodecies,
2409-terdecies, 2409-quaterdecies e 2409-quinquiesdecies
del codice civile:
«Art. 2409-octies (Sistema basato su un consiglio di
gestione e un consiglio di sorveglianza). - Lo statuto puo'
prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano
esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di
sorveglianza in conformita' alle norme seguenti.
Art. 2409-novies (Consiglio di gestione). - La
gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della
disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e
spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale
compie le operazioni necessarie per l'attuazione
dell'oggetto sociale. Puo' delegare proprie attribuzioni ad
uno o piu' dei suoi componenti; si applicano in tal caso il
terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381.
L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086,
secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di
gestione.
E' costituito da un numero di componenti, anche non
soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono
nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto
dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti
il consiglio di gestione spetta al consiglio di
sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei
limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono
essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in
carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con
scadenza alla data della riunione del consiglio di
sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e
sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque
tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il
diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene
senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
piu' componenti del consiglio di gestione, il consiglio di
sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Art. 2409-decies (Azione sociale di responsabilita').
- L'azione di responsabilita' contro i consiglieri di
gestione e' promossa dalla societa' o dai soci, ai sensi
degli articoli 2393 e 2393-bis.
L'azione sociale di responsabilita' puo' anche essere
proposta a seguito di deliberazione del consiglio di
sorveglianza. La deliberazione e' assunta dalla maggioranza
dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se e' presa
a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la
revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui
e' proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente
lo stesso consiglio di sorveglianza.
L'azione puo' essere esercitata dal consiglio di
sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione
dell'amministratore dalla carica.
Il consiglio di sorveglianza puo' rinunziare
all'esercizio dell'azione di responsabilita' e puo'
transigerla, purche' la rinunzia e la transazione siano
approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del
consiglio di sorveglianza e purche' non si opponga la
percentuale di soci indicata nell'ultimo comma
dell'articolo 2393.
La rinuncia all'azione da parte della societa' o del
consiglio di sorveglianza non impedisce l'esercizio delle
azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.
Art. 2409-undecies (Norme applicabili). - Al
consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma,
2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384,
2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395.
Si applicano alle deliberazioni del consiglio di
gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad
impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di
sorveglianza.
Art. 2409-duodecies (Consiglio di sorveglianza). -
Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il
consiglio di sorveglianza si compone di un numero di
componenti, anche non soci, non inferiore a tre.
Fatta eccezione per i primi componenti che sono
nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto
dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti
il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa
determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo
statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in
carica per tre esercizi e scadono alla data della
successiva assemblea prevista dal secondo comma
dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di
sorveglianza e' stato ricostituito.
Almeno un componente effettivo del consiglio di
sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali
iscritti nell'apposito registro.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e
sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con
deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal
quinto comma dell'articolo 2393, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei
danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi
speciali in relazione all'esercizio di particolari
attivita', puo' subordinare l'assunzione della carica al
possesso di particolari requisiti di onorabilita',
professionalita' e indipendenza.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
piu' componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea
provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglianza e' eletto
dall'assemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente del
consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di componente
del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono
dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2382;
b) i componenti del consiglio di gestione;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle
societa' da questa controllate o a quelle sottoposte a
comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera
retribuita che ne compromettano l'indipendenza.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi
Art. 2409-terdecies (Competenza del consiglio di
sorveglianza). - Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di
gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa
competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto,
il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403,
primo comma 3;
d) promuove l'esercizio dell'azione di
responsabilita' nei confronti dei componenti del consiglio
di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui
all'articolo 2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno
all'assemblea sull'attivita' di vigilanza svolta, sulle
omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in
ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e
finanziari della societa' predisposti dal consiglio di
gestione, ferma in ogni caso la responsabilita' di questo
per gli atti compiuti.
Lo statuto puo' prevedere che in caso di mancata
approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un
terzo dei componenti del consiglio di gestione o del
consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione
del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
I componenti del consiglio di sorveglianza devono
adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i
componenti del consiglio di gestione per i fatti o le
omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto
se avessero vigilato in conformita' degli obblighi della
loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza possono
assistere alle adunanze del consiglio di gestione devono
partecipare alle assemblee.
Art. 2409-quaterdecies (Norme applicabili). - Al
consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400,
terzo e quarto comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo
comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e
2409-septies.
Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con
cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica
l'articolo 2434-bis ed essa puo' venire impugnata anche dai
soci ai sensi dell'articolo 2377.
Art. 2409-quinquiesdecies (Revisione legale). - La
revisione legale dei conti e' svolta a norma dell'articolo
2409-bis, primo comma.».
 
Art. 4

Partecipazione al consiglio di amministrazione

1. Nelle societa' che non adottano il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresi', al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, ove costituito, di uno o piu' amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.
2. Gli amministratori di cui al comma 1 sono individuati dai lavoratori dipendenti della societa' sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.
3. Gli amministratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile nonche' dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dallo statuto della societa' o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.
4. Gli amministratori designati ai sensi dei commi 1 e 2 non possono assumere incarichi direttivi, qualora non gia' ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di tre anni dalla cessazione del mandato.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 2409-septiesdecies
e 2409-octiesdecies del codice civile:
«Art. 2409-septiesdecies (Consiglio di
amministrazione). - La gestione dell'impresa spetta
esclusivamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzo dei componenti del consiglio di
amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di
indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399,
primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al
riguardo previsti da codici di comportamento redatti da
associazioni di categoria o da societa' di gestione di
mercati regolamentati.
Al momento della nomina dei componenti del consiglio
di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico,
sono resi noti all'assemblea gli incarichi di
amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso
altre societa'.
Art. 2409-octiesdecies (Comitato per il controllo
sulla gestione). - Salvo diversa disposizione dello
statuto, la determinazione del numero e la nomina dei
componenti del comitato per il controllo sulla gestione
spetta al consiglio di amministrazione. Nelle societa' che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero
dei componenti del comitato non puo' essere inferiore a
tre.
Il comitato e' composto da amministratori in possesso
dei requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti
dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui
all'articolo 2409-septiesdecies, che non siano membri del
comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe
o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di
mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa
sociale o di societa' che la controllano o ne sono
controllate.
Almeno uno dei componenti del comitato per il
controllo sulla gestione deve essere scelto fra i revisori
legali iscritti nell'apposito registro.
In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un
componente del comitato per il controllo sulla gestione, il
consiglio di amministrazione provvede senza indugio a
sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in
possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se
cio' non e' possibile, provvede senza indugio a norma
dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei
suddetti requisiti.
Il comitato per il controllo sulla gestione:
a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta
dei suoi membri, il presidente;
b) vigila sull'adeguatezza della struttura
organizzativa della societa', del sistema di controllo
interno e del sistema amministrativo e contabile, nonche'
sulla sua idoneita' a rappresentare correttamente i fatti
di gestione;
c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal
consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai
rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la
revisione legale dei conti.
Al comitato per il controllo sulla gestione si
applicano altresi', in quanto compatibili, gli articoli
2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e
2408.».
 
Art. 5

Distribuzione degli utili

1. Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva disciplinata dal citato comma 182 e' elevato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni dei commi da 183 a 189 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dei commi da 182 a 189,
dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2016)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30
dicembre 2015:
«182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore
di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento,
entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi,
i premi di risultato di ammontare variabile la cui
corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti
con il decreto di cui al comma 188, nonche' le somme
erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell'impresa.
183. Ai fini della determinazione dei premi di
produttivita', e' computato il periodo obbligatorio di
congedo di maternita'.
184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e
all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei
limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro
dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191, anche
nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme e i valori
di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole
ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo,
anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182.
184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne'
sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai
commi da 182 a 191:
a) i contributi alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238, versati, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle
somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti
indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005, o quelli indicati dalle
disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE)
2019/1238. Tali contributi non concorrono a formare la
parte imponibile delle prestazioni pensionistiche
complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di
cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005, nonche' ai fini
dell'applicazione delle disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) 2019/1238.;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del
lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle
somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se
eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma
2, lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51,
comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle
somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se
eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51,
comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni
dallo stesso stabilite . Ai fini di quanto stabilito
dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore
di acquisto e' pari al valore delle azioni ricevute, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al medesimo comma 182.
185. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni
e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185
trovano applicazione per il settore privato e con
riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di
importo non superiore, nell'anno precedente quello di
percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000.
Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta
sostitutiva non e' lo stesso che ha rilasciato la
certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il
beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di
lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai
commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei
contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli
incrementi di produttivita', redditivita', qualita',
efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonche' le
modalita' attuative delle previsioni contenute nei commi da
182 a 191, compresi gli strumenti e le modalita' di
partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al
comma 189. Il decreto prevede altresi' le modalita' del
monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui
al comma 187.
189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i
lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalita'
specificate nel decreto di cui al comma 188, e' ridotta di
venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico
del datore di lavoro per il regime relativo
all'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti su una quota
delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800
euro.
Sulla medesima quota, non e' dovuta alcuna
contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla
quota di erogazioni di cui al presente comma e'
corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di
computo ai fini pensionistici.».
- Per i riferimenti all'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 si vedano le note
all'articolo 2.
 
Art. 6

Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori

1. Nelle aziende di cui all'articolo 1, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della societa' di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile, determinando le condizioni di tale partecipazione, anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 184-bis a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l'anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 2349, 2357, 2358 e
2441 del codice civile:
«Art. 2349 (Azioni e strumenti finanziari a favore
dei prestatori di lavoro). - Se lo statuto lo prevede,
l'assemblea straordinaria puo' deliberare l'assegnazione di
utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle societa' o
di societa' controllate mediante l'emissione, per un
ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali
categorie di azioni da assegnare individualmente ai
prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla
forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti
agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato
in misura corrispondente.
L'assemblea straordinaria puo' altresi' deliberare
l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della
societa' o di societa' controllate di strumenti finanziari,
diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o
anche di diritti amministrativi, escluso il voto
nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso
possono essere previste norme particolari riguardo alle
condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla
possibilita' di trasferimento ed alle eventuali cause di
decadenza o riscatto.».
«Art. 2357 (Acquisto delle proprie azioni). - La
societa' non puo' acquistare azioni proprie se non nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la
quale ne fissa le modalita', indicando in particolare il
numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non
superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione
e' accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
massimo.
Il valore nominale delle azioni acquistate a norma
del primo e secondo comma dalle societa' che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio non puo' eccedere la
quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal
fine anche delle azioni possedute da societa' controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi
precedenti debbono essere alienate secondo modalita' da
determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro
acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al
loro annullamento e alla corrispondente riduzione del
capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli
amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto
dall'articolo 2446, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli acquisti fatti per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2358 (Altre operazioni sulle proprie azioni). -
La societa' non puo', direttamente o indirettamente,
accordare prestiti, ne' fornire garanzie per l'acquisto o
la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle
condizioni previste dal presente articolo.
Tali operazioni sono preventivamente autorizzate
dall'assemblea straordinaria.
Gli amministratori della societa' predispongono una
relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed
economico, l'operazione, descrivendone le condizioni,
evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che
la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione
presenta per la societa', i rischi che essa comporta per la
liquidita' e la solvibilita' della societa' ed indicando il
prezzo al quale il terzo acquisira' le azioni. Nella
relazione gli amministratori attestano altresi' che
l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in
particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il
tasso di interesse praticato per il rimborso del
finanziamento, e che il merito di credito della controparte
e' stato debitamente valutato. La relazione e' depositata
presso la sede della societa' durante i trenta giorni che
precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato
dalla relazione degli amministratori, e' depositato entro
trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese.
In deroga all'articolo 2357-ter, quando le somme o le
garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono
utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla societa'
ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-bis l'assemblea
straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di
tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il
prezzo di acquisto delle azioni e' determinato secondo i
criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo comma. Nel
caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il
prezzo di acquisto e' pari almeno al prezzo medio ponderato
al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che
precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione
dell'assemblea.
Qualora la societa' accordi prestiti o fornisca
garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni
proprie a singoli amministratori della societa' o della
controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che
agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti,
la relazione di cui al terzo comma attesta altresi' che
l'operazione realizza al meglio l'interesse della societa'.
L'importo complessivo delle somme impiegate e delle
garanzie fornite ai sensi del presente articolo non puo'
eccedere il limite degli utili distribuibili e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale
acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una
riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle
somme impiegate e delle garanzie fornite e' iscritta al
passivo del bilancio.
La societa' non puo', neppure per tramite di societa'
fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni
proprie in garanzia.
Salvo quanto previsto dal comma sesto, le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle
operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da
parte di dipendenti della societa' o di quelli di societa'
controllanti o controllate.
Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e
2501-bis.».
«Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni di nuova
emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono
essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero
delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni
convertibili il diritto di opzione spetta anche ai
possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base
del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della
societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del
sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza
della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante
deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta nel sito internet della societa' con le
modalita' sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione
dell'offerta nel registro delle imprese.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche'
ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di
prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le
azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in
sistemi multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione
non esercitati devono essere offerti nel mercato
regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione
dagli amministratori, per conto della societa', entro il
mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma
del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i
diritti di opzione siano gia' stati integralmente venduti.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di
nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento
del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti
in natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di
negoziazione lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e
cio' sia confermato in apposita relazione da un revisore
legale o da una societa' di revisione legale. Le ragioni
dell'esclusione o della limitazione nonche' i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione
devono risultare da apposita relazione degli
amministratori, depositata presso la sede sociale e
pubblicata nel sito internet della societa' entro il
termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto
previsto dalle leggi speciali.
Quando l'interesse della societa' lo esige, il
diritto di opzione puo' essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale.
Le proposte di aumento di capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi
del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del
presente articolo, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La
relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al
soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere
il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione
delle azioni. Il parere del collegio sindacale e,
nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione
giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la
documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo
comma, devono restare depositati nella sede della societa'
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e
finche' questa non abbia deliberato; i soci possono
prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di
emissione delle azioni in base al valore del patrimonio
netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati
regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni
nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso ne' limitato il diritto di
opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale
preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con
operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi
tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione
delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a
quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto
[disp. att. c.c. 211-bis]. Le spese dell'operazione sono a
carico della societa' e la deliberazione di aumento del
capitale deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la
maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo'
essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova
emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai
dipendenti della societa' o di societa' che la controllano
o che sono da essa controllate.».
- Per i riferimenti ai commi da 182 a 189,
dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si
vedano le note all'articolo 5.
 
Art. 7
Piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi
produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro

1. Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.
 
Art. 8

Soggetti di riferimento
della partecipazione organizzativa

1. Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualita' dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialita' nonche' quelle dei responsabili della diversita' e dell'inclusione delle persone con disabilita'.
2. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.
 
Art. 9

Consultazione preventiva

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.
2. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonche' le sedi, i tempi, le modalita' e i contenuti della consultazione.
3. Nel caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 recante: «Attuazione
della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro
generale relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del
21 marzo 2007:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo, si intende per:
a) "imprese": le imprese pubbliche e private
situate in Italia, che esercitino una attivita' economica,
anche non a fine di lucro;
b) "datore di lavoro": la persona, fisica o
giuridica, che esercita un'attivita' economica organizzata
in forma di impresa, anche non a fine di lucro,
conformemente alle leggi ed ai contratti collettivi di
lavoro;
c) "lavoratore": chiunque si obblighi mediante
retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il
proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e
sotto la direzione dell'imprenditore;
d) "rappresentanti dei lavoratori": i
rappresentanti dei lavoratori ai sensi della normativa
vigente, nonche' degli accordi interconfederali 20 dicembre
1993 e 27 luglio 1994, e successive modificazioni, o dei
contratti collettivi nazionali applicati qualora i predetti
accordi interconfederali non trovino applicazione;
e) "informazione": ogni trasmissione di dati da
parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei
lavoratori, finalizzata alla conoscenza ed all'esame di
questioni attinenti alla attivita' di impresa;
f) "consultazione": ogni forma di confronto,
scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti dei
lavoratori e datore di lavoro su questioni attinenti alla
attivita' di impresa;
g) "contratto collettivo": il contratto collettivo
di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.».
 
Art. 10

Procedura di consultazione

1. Il datore di lavoro convoca la commissione paritetica di cui all'articolo 9 mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata. La consultazione ha inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione. I rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione paritetica possono presentare, in sede di procedura di consultazione, un parere scritto, da allegare al verbale di consultazione. La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi dieci giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori.
2. Entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica al fine di illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell'eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica.
3. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni la cui divulgazione risulti in contrasto con norme di legge o con quanto stabilito dai contratti collettivi.
4. Nei casi di controversie interpretative in ordine alle modalita' di esecuzione delle procedure, ovvero di presunte violazioni delle stesse, i componenti delle commissioni paritetiche possono rivolgersi alla Commissione nazionale permanente di cui all'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dall'articolo 13 della presente legge, per ottenere una sua pronunzia.
5. Al termine della procedura di consultazione, con riferimento ai temi ivi discussi, le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell'ambito delle commissioni paritetiche, di piani di miglioramento e di innovazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Note all'art. 10:
- Per l'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986 n.
936 si veda l'articolo 13 della presente legge.
 
Art. 11

Salvaguardia dei contratti collettivi

1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.
 
Art. 12

Formazione dei rappresentanti dei lavoratori

1. Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche di cui all'articolo 7 nonche' per coloro che partecipano agli organi societari di cui agli articoli 3 e 4 e' prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 88, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 88 (Fondo Nuove Competenze). - 1. Al fine di
consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020, 2021, 2022 e
2023, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a
livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi
della normativa e degli accordi interconfederali vigenti,
possono realizzare specifiche intese di rimodulazione
dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e
produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di
ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte
dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi
formativi.
Gli oneri relativi alle ore di formazione,
comprensivi dei relativi contributi previdenziali e
assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo
denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso
l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul
Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo e'
incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno
2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi
Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i
Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
nonche', per le specifiche finalita', il Fondo per la
formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo
costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse
disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
criteri e modalita' di applicazione della misura e di
utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo
limite di spesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000:
«Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni in materia di attivita'
svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). -
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in
materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
lo sviluppo della formazione professionale continua e dei
percorsi formativi o di riqualificazione professionale per
soggetti disoccupati o inoccupati, in un'ottica di
competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
"fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. Inoltre, con
accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni
territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di
Bolzano puo' essere istituito un fondo territoriale
intersettoriale. I fondi, previo accordo tra le parti, si
possono articolare regionalmente o territorialmente e
possono altresi' utilizzare parte delle risorse a essi
destinati per misure di formazione a favore di apprendisti
e collaboratori a progetto. I fondi possono finanziare in
tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le
parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di
riqualificazione professionale previsti dal Patto di
formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. I fondi possono
altresi' finanziare, in tutto o in parte, piani formativi
aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori
destinatari di trattamenti di integrazione salariale in
costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11,
21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle
regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le
risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i
fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della
professionalita' dei gestori, nonche' dell'adozione di
criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata
dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel
caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione. Il presidente del collegio dei sindaci
e' nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito, con
decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai
fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1
gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1 gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica
ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
n. 845 del 1978, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni,
che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con proprieta' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui ai
citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per
essere destinati ai fondi, a seguito della loro
istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini
ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al
presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito
dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i
cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici
di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si
applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle
risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200
miliardi, per l'anno, di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 , nonche' di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui
il 20 per cento destinato prioritariamente all' attuazione
degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, per le attivita'
di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.».
 
Art. 13
Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n.
936, concernente l'istituzione della Commissione nazionale
permanente per la partecipazione dei lavoratori

1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori). - 1. Presso il CNEL e' istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.
2. La Commissione nazionale permanente e' composta da:
a) un rappresentante del CNEL;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL;
d) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;
e) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.
3. Il Presidente della Commissione nazionale permanente e' eletto a maggioranza tra i membri della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione nazionale permanente sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalita' e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).
5. La Commissione nazionale permanente:
a) si pronuncia con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalita' di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;
b) propone agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;
c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;
d) redige ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;
f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici.
6. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione nazionale permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
 
Art. 14

Applicabilita' alle societa' cooperative

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle societa' cooperative in quanto compatibili.
 
Art. 15

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 6 della presente legge, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 100.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5 della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 maggio 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo del comma 457, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024:
«457. Ai fini dell'attuazione di disposizioni, anche
di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei
lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di
impresa, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una
dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2
milioni di euro per l'anno 2026.».