Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 3 aprile 2025 |
Contenuti e modalita' di erogazione dei programmi formativi degli operatori e dei proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 «normativa in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 13, paragrafo 2, che obbliga gli Stati membri ad incoraggiare operatori e professionisti degli animali ad acquisire, mantenere e sviluppare le opportune conoscenze in materia di sanita' animale di cui all'art. 11 del medesimo regolamento, mediante programmi ad hoc o tramite l'istruzione formale; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53»; Visto in particolare, l'art. 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, che prevede che con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i centri di referenza nazionale nonche' le societa' scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sono definite con apposito manuale operativo le modalita' di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed esotici e che le Autorita' locali competenti provvedono affinche' gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni anche attraverso l'organizzazione di idonee attivita' formative la cui partecipazione e' posta a carico degli operatori stessi; Visto il decreto del Ministro della salute 11 ottobre 2022 concernente «Individuazione degli animali di specie selvatiche ed esotiche prelevate dal loro ambiente naturale come animali da compagnia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 ottobre 2022, n. 252; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 adottato in attuazione dell'art. 23, comma 1 del citato decreto legislativo n. 134 del 2022 concernente il Manuale operativo che contiene le procedure per la gestione del sistema di identificazione e registrazione (sistema I&R) degli stabilimenti, degli operatori e degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 maggio 2023, n. 113; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, emanato in attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l) n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per raccordare ed adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, al regolamento (UE) 2016/429; Visto il decreto del Ministro della salute 6 settembre 2023, concernente definizione delle modalita' di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, adottato in attuazione dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2022, n. 263; Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 marzo 2023, n. 59; Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2023 concernente «Modalita' tecniche e operative per l'implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2023, n. 294; Vista la nota acquisita al protocollo n. 11087 del 25 marzo 2024, con cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER) rappresenta la disponibilita' all'utilizzo della piattaforma del Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica (CRN FSPV) istituito presso l'IZSLER; Sentiti i centri di referenza nazionale nonche' le societa' scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24, iscritte nell'apposito elenco di cui al decreto del Ministero della salute 2 agosto 2017 coinvolti nell'ambito della consultazione avviata con nota prot. n. 12364 dell'8 aprile 2024; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, espresso nella seduta del 18 dicembre 2024 (rep. atti n. 244 /CSR del 18 dicembre 2024); Ravvisata l'esigenza di esplicitare la portata dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, nella parte in cui individua i soggetti tenuti a sostenere i costi di partecipazione ai programmi di formazione; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 marzo 2025 (rep. atti n. 40/CSR);
Decreta:
Art. 1
Oggetto, definizioni e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, definisce i contenuti e le modalita' di erogazione dei programmi formativi degli operatori e dei proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. 2. Per le finalita' del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento (UE) 2016/429 e quelle di cui ai suoi regolamenti delegati, ai decreti legislativi n. 134, n. 135 e n. 136 del 5 agosto 2022 nonche' ai rispettivi decreti attuativi. 3. Il presente decreto si applica: a) ai proprietari e ai detentori di animali da compagnia come definiti all'art. 4, paragrafo 1, punti 11) e 12) del regolamento (UE) 2016/429 che detengono animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche ricomprese nell'allegato I, parte B del regolamento, identificati e registrati nel Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC) di cui al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2023; b) agli operatori e ai trasportatori che detengono o trasportano animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche i cui stabilimenti o attivita' sono soggetti all'obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema I&R di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134; c) agli operatori e ai trasportatori che detengono o trasportano anche animali selvatici ed esotici. Tali operatori devono integrare la formazione con i contenuti oggetto dei moduli di cui al manuale operativo allegato per acquisire le conoscenze necessarie a tutelare il benessere, la biosicurezza e la salute animale riferita a tutte le specie detenute o trasportate. |
| Allegato A
MANUALE OPERATIVO ALLA FORMAZIONE
(art. 9, decreto legislativo n. 135/2022) 1. Programmi formativi. 1. I programmi formativi di cui al presente manuale operativo sono finalizzati ad assicurare che i proprietari e gli operatori acquisiscano conoscenze e competenze adeguate in materia di: a) normativa vigente, inclusa quella riferita alla conservazione della biodiversita', alla detenzione e scambio della fauna selvatica ed esotica, alla sicurezza degli operatori, all'uso del farmaco nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218; b) oneri ed obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza passiva, di notifica e di comunicazione; c) principali malattie elencate degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo e relativo rischio di diffusione; d) principi di biosicurezza e sicurezza degli operatori; e) gestione degli animali, buone prassi di allevamento, manipolazione e trasporto; f) principi di benessere animale e interazione tra sanita' animale, benessere animale e salute umana; g) uso del farmaco e principi di farmaco-resistenza; h) specifiche di mantenimento e benessere per taxa (tassonomia) e/o requisiti strutturali per tipo di stabilimento. i) elementi sul sistema di identificazione e registrazione degli operatori e degli stabilimenti l) «principi di etologia delle diverse specie detenute». Per ciascun progetto formativo devono essere descritti la tipologia, la modalita' di erogazione (in presenza e/o in modalita' FAD), i contenuti, le metodologie didattiche, il monte ore ed i curricula dei docenti. Le regioni e le province autonome competenti, verificata la conformita' dei programmi formativi alle disposizioni del presente decreto li validano sulla piattaforma informativa nazionale dedicata. Qualora un programma di formazione sia organizzato in modalita' FAD oppure in piu' sedi collocate in diverse regioni o province autonome la validazione e' effettuata da tutte le regioni e le province autonome coinvolte. |
| Allegato I
FORMAZIONE DEI PROPRIETARI E DETENTORI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato II
OPERATORI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato III
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Programmi formativi
1. Il manuale operativo di cui all'allegato A definisce: a) i contenuti della formazione differenziati in funzione dei destinatari di cui all'art. 1; b) le modalita' di erogazione e la durata della formazione. 2. I programmi formativi sono differenziati, nei contenuti e nella durata, in considerazione della specie o gruppo specie degli animali detenuti in via prevalente, della tipologia di produzione, del ruolo e delle mansioni svolte dal soggetto destinatario della formazione, come segue: a) programma formativo di cui all'allegato I per i proprietari e detentori di animali da compagnia appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), differenziato per gruppo specie degli animali detenuti; b) programma formativo di cui all'allegato II per gli operatori ed i trasportatori che detengono o trasportano animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di cui all'art. 1, comma 3, lettera b). 3. Le regioni e le province autonome assicurano che almeno una volta l'anno nel proprio ambito territoriale sia disponibile, in presenza o in modalita' a distanza (FAD), ciascun programma formativo di cui al comma 2, e, nel caso in cui i corsi non risultino gia' programmati dai soggetti di cui all'art. 4, provvedono ad organizzarli, anche per il tramite delle ASL, in presenza o in modalita' a distanza (FAD), aggregandoli, se necessario, per specie o gruppi di specie. 4. Proprietari, detentori, operatori e trasportatori di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), b), e c) sono tenuti all'aggiornamento ogni cinque anni. |
| Art. 3
Programmi formativi e relative attestazioni
1. I programmi formativi di cui all'art. 2 devono prevedere il rilascio di un attestato di frequenza con verifica delle conoscenze acquisite mediante una prova di valutazione predisposta in funzione degli obiettivi didattici stabiliti e dei contenuti definiti. 2. L'attestato di acquisizione delle conoscenze da parte degli operatori di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), e' oggetto di verifica da parte delle autorita' competenti nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali anche ai fini della categorizzazione degli operatori stessi in base al rischio. 3. I soggetti erogatori della formazione di cui all'art. 4, trasmettono al Portale formazione del Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, i programmi di formazione divisi per tipologia di corso, e completi di data e luogo di svolgimento, nonche' l'elenco dei soggetti formati ai sensi del presente decreto. 4. Le regioni e le province autonome valutano su richiesta l'eventuale formazione pregressa di livello universitario di cui all'allegato III che includa la normativa di settore, principi di biosicurezza e di gestione e di benessere animale al fine di una riduzione od esenzione dall'obbligo formativo di cui al presente decreto. |
| Art. 4
Soggetti erogatori della formazione
1. Possono erogare i programmi formativi riportati negli allegati I e II: a) gli Istituti zooprofilattici sperimentali, anche avvalendosi dei Centri di referenza nazionali (CdRN); b) i dipartimenti di medicina veterinaria delle universita'; c) la Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e gli ordini provinciali dei medici veterinari; d) le societa' scientifiche di settore inserite nell'Elenco delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017; e) gli enti di formazione inseriti nell'Albo dei provider «E.C.M.»; f) le aziende sanitarie locali e le altre autorita' competenti; g) i soggetti inseriti nell'elenco di erogatori del sistema «Sviluppo professionale continuo - SPC» costituito presso la FNOVI. 2. Le associazioni di categoria di settore possono organizzare programmi formativi avvalendosi dei soggetti erogatori di cui al comma 1 e assicurano che nell'ambito dei programmi formativi non siano presenti, in qualsiasi forma, sponsorizzazioni finalizzate alla pubblicita' di prodotti. 3. Le associazioni di categoria di settore entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmettono, attraverso la piattaforma del CRN FSPV, alle regioni e province autonome territorialmente competenti rispetto alla sede o sedi scelte, il calendario dei programmi formativi dell'anno successivo. |
| Art. 5
Esoneri
1. Sono esonerati dall'obbligo formativo del presente decreto gli operatori, i trasportatori e i professionisti degli animali che hanno l'obbligo di formazione continua in ragione di norme diverse dai decreti legislativi n. 134 e n. 136 del 5 agosto 2022, a condizione che la suddetta formazione, effettivamente svolta, includa i contenuti e rispetti i criteri e le modalita' di erogazione di cui al presente decreto. |
| Art. 6
Misure transitorie
1. Gli obblighi formativi previsti dal presente decreto decorrono a far data dal 1° gennaio 2026. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, con il supporto degli istituti zooprofilattici sperimentali ed i centri di referenza competenti, avvalendosi di personale gia' formato e con il coordinamento del Ministero della salute, provvedono ad organizzare corsi di formazione per le autorita' competenti locali e per i soggetti autorizzati a svolgere i corsi di formazione ai sensi dell'art. 4. |
| Art. 7
Costi della formazione
1. Le spese di partecipazione ai programmi di formazione sono a carico dei soggetti di cui all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135. |
| Art. 8
Disposizioni finali
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2025
Il Sottosegretario di Stato: Gemmato
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 499 |
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