Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 1 aprile 2025
Criteri e modalita' per l'attuazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'art. 52 che prevede, tra l'altro che, «Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato"»;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo e della pesca continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN e SIPA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», e, in particolare, l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;
Vista la legge 15 marzo 2024, n. 36 recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo» e, in particolare, l'art. 6, che i) al comma 1 concede un contributo, sotto forma di credito di imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 per un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario; ii) al successivo comma 2 prevede la definizione dei criteri e delle modalita' di attuazione del suddetto contributo con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; iii) al comma 3, prevede un limite di spesa di due milioni di euro per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. Prof. Maurizio Leo del titolo di Viceministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerata la necessita' di provvedere ai sensi della legge n. 36 del 2024 innanzi citata a promuovere e sostenere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
Ritenuto di dover provvedere alla definizione dei criteri e delle modalita' di attuazione della concessione del contributo con particolare riguardo alla individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al citato art. 6, comma 3:

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, del contributo, sotto forma di credito di imposta, previsto dall'art. 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, in favore dei soggetti di cui all'art. 2 in relazione alle spese sostenute nell'anno 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il credito di imposta concesso e' pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo complessivo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di eta' superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2024.
2. Il requisito dell'eta' anagrafica di cui al comma 1 deve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenute ai sensi dell'art. 3, comma 2.
 
Art. 3

Spese ammissibili al beneficio

1. Fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 1, comma 2, sono ammissibili al beneficio le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024, rientranti nelle seguenti categorie:
a) spese per l'acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell'azienda agricola;
b) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a), fino a un importo massimo del 50% dell'ammontare delle spese di cui all'art. 1, comma 2.
2. Le spese di cui al comma 1 si considerano effettivamente sostenute al momento del loro pagamento secondo le modalita' di cui al successivo comma 3.
3. Ai fini dell'ammissibilita' all'agevolazione, le spese di cui al comma 1 devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentono la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. E' altresi' richiesta l'esibizione di un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante.
4. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
 
Art. 4

Procedura di accesso

1. Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, a partire dalla data da individuarsi con il provvedimento di cui al comma 2 ed entro il trentesimo giorno successivo a tale data, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto, le modalita' di trasmissione e la data, che non puo' essere fissata oltre trenta giorni dall'emanazione del provvedimento, a partire dalla quale e' effettuata la comunicazione.
3. Nello stesso periodo di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono, con le stesse modalita' di cui al comma 2:
a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.
4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile e' pari al credito d'imposta, richiesto comunicato ai sensi del comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale e' pari al 100 per cento.
 
Art. 5

Adempimenti relativi al Registro nazionale
degli aiuti di Stato

1. La registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA e' effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115 dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.
3. Il sostegno e' da intendersi erogabile ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 2831/2023 relativi ai contributi in regime «de minimis» nel settore agricolo e in quello generale.
 
Art. 6

Modalita' di fruizione

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 4, e, comunque, non prima della data di conclusione del corso di formazione.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' presentata la comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
4. Ai sensi dall'art. 6, comma 1, della legge n. 36 del 2024, il credito d'imposta puo' essere usufruito entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa e' stata sostenuta.
5. Il soggetto beneficiario decade dal credito d'imposta in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
 
Art. 7

Cumulabilita'

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purche' riguardino costi diversi da quelli ammessi ai sensi dell'art. 3;
b) con altri aiuti di Stato, in relazione alle stesse tipologie di costi ammesse ai sensi dell'art. 3, unicamente in assenza di doppio finanziamento e se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto.
 
Art. 8

Controlli

1. Ai fini delle attivita' di controllo in relazione alle spese sostenute, l'amministrazione finanziaria applica gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il credito d'imposta sia in tutto o in parte indebitamente utilizzato, sono irrogate le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicati gli interessi dovuti ai sensi delle norme vigenti. Per il recupero del credito d'imposta indebito l'Agenzia delle entrate provvede con atto di recupero di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Qualora nell'ambito delle attivita' di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilita' di specifiche spese, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste assicura, per gli ambiti di competenza, il supporto necessario all'amministrazione finanziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 9

Disposizione finale

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 1° aprile 2025

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida Il Viceministro dell'economia
e delle finanze
Leo

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 698