Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 2 aprile 2025 |
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per il triennio 2024-2026. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge n. 328 del 2000; Ritenuto che i criteri di riparto del FNPS tra le Regioni, rimasti stabili sin dalla sua istituzione e confermati anche nel triennio di programmazione 2021-2023, si intendono confermati per l'attuale triennio di programmazione; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021, n. 140, registrato dalla Corte dei conti in data 9 settembre 2021 al n. 2480, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021 e in vigore dal 23 ottobre 2021; Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2022 al n. 299, «Individuazione delle unita' organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione», che, in particolare, all'art. 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il «Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie»; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»; Considerato che con il DMT n. 81689 del 14 maggio 2024 e' stata modificata la Tabella 4 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 - 2026», in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Vista la nuova Tabella 4 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 19 «Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie» e, in particolare, la Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 24.12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, che ha assegnato al capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», una disponibilita', in termini di competenza e cassa, per gli anni 2024-2025-2026, pari ad euro 390.925.678,00 per ciascuna annualita', nonche' al capitolo di spesa 3550 «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», una disponibilita', in termini di competenza e cassa, pari ad euro 594.677.545,00 per l'anno 2024, ad euro 601.120.765,00 per l'anno 2025, e ad euro 617.000.000,00 per l'anno 2026; Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono state adottate disposizioni per l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo nazionale per le politiche sociali; Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001; Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000; Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione; Visto il comma 2 del citato art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo; Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge n. 328 del 2000; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e' incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015; Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera a), che prevede che la Rete elabori un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali; Visto l'art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che ha disposto l'istituzione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, come modificato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; Visto il comma 7 del medesimo art. 21, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle Regioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 103 del 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS), di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; Visto l'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che in sede di prima applicazione definisce i LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28 luglio 2021; Tenuto conto che alla luce delle variazioni innanzi richiamate la somma disponibile, assegnata al Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2021 e' pari ad euro 390.925.678,00; Vista la nota n. 28/0019075 del 5 settembre 2024 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la richiesta di riassegnazione al capitolo 3671, PG 01, «Fondo da ripartire per le politiche sociali», per l'anno finanziario 2024, della somma complessiva di euro 778.700,22 relativa al totale dei versamenti effettuati sul capitolo di entrata 2573, art. 33 «Somme da riversare al Fondo Nazionale per le politiche sociali» per il periodo dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023; Vista la nota n. 28/0019080 del 5 settembre 2024 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la richiesta di riassegnazione al capitolo 3671, PG 01, «Fondo da ripartire per le politiche sociali» per l'anno finanziario 2024, della somma complessiva di euro 18.996.209,95 relativa al totale dei versamenti effettuati sul capitolo di entrata 2573, art. 33 «Somme da riversare al Fondo Nazionale per le politiche sociali», per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024; Visto il DRGS 208050 del 13 novembre 2024, registrato alla Corte dei conti in data 18 novembre 2024, che ha disposto la variazione in termini di competenza e di cassa, incrementando il cap. 3671 di euro 19.774.909,00 per l'anno 2024, pari alle risorse derivanti dai versamenti effettuati sul capitolo di entrata 2573, art. 33, per il periodo dal 1° novembre 2023 al 30 giugno 2024; Considerato che alla luce delle variazioni richiamate innanzi, la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali, e' rideterminata in euro 410.700.587,00 per l'anno 2024, rimanendo inalterate le risorse pari ad euro 390.925.678,00 per ciascuna delle annualita' 2025 e 2026; Visto il comma 1 dell'art. 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove si prevede che: «Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione»; Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'» e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che all'art. 1, commi 797 e seguenti, stabilisce di attribuire a favore degli ambiti territoriali sociali un contributo per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato nei termini previsti e che in sede di riparto annuale del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e' riservata una quota massima di 180 milioni di euro annui; Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 110 dell'8 agosto 2023 e n. 137 del 9 novembre 2023, con i quali sono state determinate le risorse prenotate per l'annualita' 2023, pari ad euro 96.008.876,04; Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 125 del 26 luglio 2024 e n. 181 del 4 dicembre 2024, con i quali sono state determinate in euro 77.943.105,92 le somme liquidabili agli ambiti territoriali per il contributo riconosciuto in relazione al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato per l'anno 2023 e le somme prenotate pari ad euro 108.338.844,36 per l'anno 2024; Considerato che le eventuali somme riservate e non prenotate o prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilita' del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del medesimo Fondo; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021, di determinazione delle somme prenotate per l'anno 2021 per l'accesso al contributo nazionale per il potenziamento del servizio sociale professionale, di cui all'art. 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020; Considerato che ai fini di sostenere gli ambiti sociali che non riuscivano nel 2022 e nel 2023 ad accedere pienamente al contributo di cui all'art. 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020, ai sensi del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021, nel decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, di riparto del Fondo poverta' 2021/2023 e di approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', e' stato considerato quale autonomo criterio di riparto della quota servizi del Fondo poverta' il riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari nel 2022 al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni presentate da parte degli ambiti ai sensi del comma 798 e pari nel 2023 al 35% della analoga differenza; Ritenuto di dovere considerare quale autonomo criterio di riparto della quota servizi del Fondo poverta' il riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari nel 2024 al 20% della differenza fra la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni presentate da parte degli ambiti ai sensi del comma 798 e di non considerare questo criterio negli anni successivi, nel rispetto della indicazione contenuta nel citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021; Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», che in particolare: all'art. 1 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla poverta', alla fragilita' e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonche' di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa; all'art. 2 dispone che «l'Assegno di inclusione e' riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessita' di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di eta' ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»; all'art. 4 stabilisce che «I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione»; all'art. 6, comma 1, prevede che «I nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o piu' progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti; all'art. 6, comma 2, prevede che «La valutazione multidimensionale di cui all'art. 4, comma 5, primo periodo, e' effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell' ambito territoriale sociale e ove necessario, e' svolta da un'equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione» all'art. 6, comma 4, stabilisce l'obbligo di adesione e partecipazione attiva a tutte le attivita' formative, di lavoro, nonche' alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, per i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilita' genitoriale non gia' occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura; all'art. 6, commi 8 e 9, stabilisce che «I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente» e che «Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo art. 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonche' ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico»; Viste le linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilita' di cui all'accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, le cui modalita' attuative sono declinate nell'Allegato E, con particolare riferimento all'intervento di presa in carico delle relazioni familiari che, secondo il modello condiviso nelle citate linee di indirizzo, si svolge per ogni famiglia per un periodo non inferiore a diciotto mesi; Viste le linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, aggiornate nel corso della riunione della Conferenza unificata dell'8 febbraio 2024; Viste le linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, aggiornate nel corso della riunione della Conferenza unificata dell'8 febbraio 2024; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, che chiarisce gli elementi essenziali e le modalita' attuative dell'Assegno di inclusione e specifica le categorie dei soggetti da considerare in condizione di svantaggio; Viste le disposizioni sui Progetti utili alla collettivita' (PUC) per i beneficiari di ADI e SFL approvate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 156 del 15 dicembre 2023; Viste le linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato delle persone in situazione di svantaggio, approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 160 del 29 dicembre 2023, successivamente aggiornate e integrate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 104 del 24 giugno 2024; Viste le linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale (PaIS) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 2 maggio 2024; Visto l'atto unitario di programmazione sociale Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 147/2017 nella seduta del 28 novembre 2024 e, in particolare, il Capitolo 1 (Il quadro di riferimento. Parte generale), il Capitolo 2 (Piano sociale nazionale 2024-2026) ed il Capitolo 3 (Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' 2024-2026); Ritenuto pertanto di provvedere, con un unico decreto, all'adozione del Piano sociale nazionale e alla ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» per il triennio 2024-2026, nonche' all'adozione del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' e alla ripartizione delle risorse assegnate al capitolo di spesa 3550 «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale»; Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, espresso con nota prot. 46072 del 5 marzo 2025; Acquisito altresi' il parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, espresso con nota del 27 febbraio 2025; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 6 marzo 2025;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) «FNPS»: il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e di cui all'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328; b) «LEPS»: Livello essenziale delle prestazioni sociali di cui all'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, nonche' all'art. 22 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, espressamente richiamati all'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni; c) «AdI»: l'Assegno di inclusione, di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; d) «in simili condizioni di disagio economico»: nuclei familiari o individui non beneficiari dell'AdI ma in simili condizioni di disagio economico, di cui all'art. 6, comma 9, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalle legge 3 luglio 2023, n. 85, in possesso di attestazione ISEE non superiore ad euro 10.140,00 per i quali sussista una «presa in carico sociale» come definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 160 del 29 dicembre 2023 nelle linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, ovvero: «Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonche' attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia»; e) «SFL»: il Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; f) «Fondo poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015; g) «Quota servizi»: la quota del Fondo poverta' destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, riferiti ai beneficiari dell'ADI nonche' ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023; h) «Piano poverta'»: il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'art. 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 147 del 2017; i) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017; l) «Ambiti territoriali»: gli ambiti sociali territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; m) «PN inclusione»: il Programma nazionale «Inclusione e lotta alla poverta' 2021-27», approvato con la Decisione CE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle poverta', ex Direzione Generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale - nell'ambito della Programmazione europea 2021-2027; n) «Puc»: i Progetti a titolarita' dei Comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario dell'ADI o del SFL puo' essere tenuto a partecipare nell'ambito del percorso personalizzato ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, e dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023; o) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale dell'Assegno di inclusione per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 6 del decreto interministeriale 8 agosto 2023, per il coordinamento dei Comuni, in forma singola o associata; p) «Contributo assistenti sociali»: il contributo di cui all'art. 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo poverta', in ragione del numero di Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000; q) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza, trasmesso alla Commissione europea dal Governo italiano il 30 aprile 2021 in attuazione del Dispositivo per la ripresa e resilienza (RRF), definito nell'ambito del programma Europeo «Next Generation EU», approvato dal Consiglio europeo il 13 luglio 2021; r) «SIOSS»: il Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. |
| Allegato
Tabella 1 Fondo nazionale per le politiche sociali Riparto generale delle risorse finanziarie - Annualita' 2024
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 1.1 Fondo nazionale per le politiche sociali Risorse finanziarie ripartite alle Regioni - Annualita' 2024
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Tabella 2 Fondo nazionale per le politiche sociali Riparto generale delle risorse finanziarie - Annualita' 2025-2026
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Tabella 2.1 Fondo nazionale per le politiche sociali Risorse finanziarie ripartite alle Regioni - Annualita' 2025-2026
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Tabella 3 Utilizzo del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale Annualita' 2024-2026
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Tabella 3.1 Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale Risorse finanziarie ripartite alle Regioni - Art. 8, comma 8 - Annualita' 2024
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| Art. 2
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024 - 2026
1. E' adottato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024 - 2026, articolato in tre capitoli: - Capitolo 1 - «Il quadro di riferimento. Parte generale»; - Capitolo 2 - «Piano sociale nazionale 2024-2026» - Capitolo 3 - «Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' 2024-2026», approvato dalla rete nella seduta del 28 novembre 2024. Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e' riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il Capitolo 2, «Piano sociale nazionale 2024 - 2026», costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. 3. Il Capitolo 3, «Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' 2024-2026», costituisce l'atto nazionale di programmazione delle risorse afferenti al Fondo poverta' e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione dell'ADI come livello essenziale delle prestazioni sociali, estesi a nuclei familiari in analoghe condizioni di bisogno. Nell'ambito del Piano sono altresi' definite le priorita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo poverta' dedicate agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in coerenza con le «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo della Conferenza unificata in data 5 novembre 2015. |
| Allegato A
PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 2024-2026
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3
Programmazione regionale, monitoraggio e rendicontazione del Fondo nazionale per le politiche sociali
1. Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per il triennio 2024 - 2026, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate, in coerenza con il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2024- 2026, di cui all'art. 2, comma 1. 2. La programmazione di cui al comma 1 e' inserita, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, nella specifica sezione del SIOSS, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto. In particolare, le regioni inseriscono le informazioni relative: a) alla ripartizione delle risorse tra macroattivita', nella scheda di Programmazione della piattaforma SIOSS denominata «Ripartizione risorse», tenendo conto delle quote riservate ai LEPS/obiettivi di servizio; b) alle risorse e agli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione del LEPS «Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I.», di cui alle linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilita', di cui all'art. 5, nella scheda di Programmazione della piattaforma SIOSS denominata «Implementazione linee di indirizzo (P.I.P.P.I)». 3. La Regione provvede, inoltre, alla ripartizione delle risorse agli ambiti territoriali sociali nella scheda «Flussi finanziari FNPS» della piattaforma SIOSS, indicando il dettaglio delle risorse destinate al raggiungimento dei LEPS/obiettivi di servizio. 4. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' e' condizionata alla rendicontazione, nella specifica sezione del SIOSS, da parte degli ambiti territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse ripartite nel secondo anno precedente, secondo le modalita' di cui alla scheda della piattaforma SIOSS denominata «Rendicontazioni FNPS», fatta salva la facolta' della Regione di curare direttamente la raccolta delle informazioni e alimentare direttamente il SIOSS per conto degli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 103 del 22 agosto 2019. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. 5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta il relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso. |
| Allegato B
Modalita' attuative per l'implementazione del LEPS Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I.
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Piano di Lavoro PROGRAMMA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL LIVELLO ESSENZIALE DI PRESTAZIONE SOCIALE (P.I.P.P.I.) E DELLE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULL'INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITA' PIANO DI LAVORO 2024-2026
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 4
Risorse Fondo nazionale per le politiche sociali
1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali nel triennio 2024- 2026 sono pari ad euro 410.700.587,00 per l'anno 2024 e ad euro 390.925.678,00 per ciascuna delle annualita' 2025 e 2026. 2. Il riparto generale riassuntivo delle risorse di cui al comma 1 e' riportato nelle allegate Tabelle 1 e 2. 3. Il riparto delle risorse destinate alle regioni per il medesimo triennio e' riportato nelle allegate Tabelle 1.1 e 2.1, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali sociali entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti e' inserita nella piattaforma SIOSS, entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse, secondo le modalita' di cui alla scheda «Flussi finanziari FNPS». 4. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» saranno ripartite fra le regioni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con gli stessi criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 1.1, colonna A e Tabella 2.1, colonna A. 5. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalita' e criteri di cui al comma 4, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei Comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
| Allegato C
ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' 2024-2026 Elementi richiesti e indicazioni per la redazione
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 5 LEPS «Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I.», di cui alle linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilita', a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali
1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle regioni, e' riservata una quota pari ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per ciascuna annualita' del triennio 2024 - 2026, per le azioni volte all'attuazione del LEPS «Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I.», di cui alle linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilita'» approvate dalla Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 21 dicembre 2017 con accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'attuazione uniforme sul territorio nazionale delle azioni di cui al comma 1 e, a valere sulla quota del Fondo destinata al medesimo Ministero, anche attraverso idonee attivita' di accompagnamento metodologico e tecnico scientifico. Le modalita' attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero minimo di ambiti territoriali coinvolti, sono definite nell'allegato B. |
| Art. 6
Programmazione del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale
1. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano poverta' 2024-2026, le regioni, sentiti i Comuni, in forma singola o associata, ovvero le articolazioni regionali dell'ANCI, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla poverta', adottano, con la tempistica di cui al comma 2, un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione dell'AdI come livello essenziale delle prestazioni, rivolti anche a nuclei non beneficiari della misura ma in simili condizioni di bisogno e degli interventi individuati dal Piano, compresi quelli in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti a fondi regionali, nazionali o comunitari, incluse le risorse riferite al PN Inclusione 2021-2027, integrato con le risorse del PNRR. 2. L'atto di programmazione di cui al comma 1 e' comunicato dalle regioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto. L'atto di programmazione e' redatto secondo le modalita' di cui all'allegato C e contiene: a) Il quadro di contesto; b) Le modalita' di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla poverta'; c) Le risorse finanziarie, incluso l'eventuale ricorso a risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo e delle iniziative del PNRR; d) La descrizione degli interventi e dei servizi programmati. |
| Art. 7
Risorse del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale
1. Nel triennio 2024-2026 le risorse complessivamente assegnate al Fondo poverta' sono pari ad euro 594.677.545,00 nel 2024, 601.120.765,00 euro nel 2025 e 617.000.000,00 euro nel 2026. Tenuto conto delle risorse destinate agli ambiti territoriali riservate al Contributo assistenti sociali, le risorse del Fondo poverta' oggetto del presente riparto sono pari ad euro 516.734.439,08 per il 2024, 492.781.920,64 euro per il 2025 e 437.000.000,00 euro per il 2026. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle finalita' di seguito indicate, come dettagliate nella Tabella 3: a) AdI - quota servizi: somme riservate al finanziamento dei servizi per l'accesso e la valutazione e dei sostegni da individuare nel progetto personalizzato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 5 settembre 2017, n. 147, riferibili ai beneficiari dell'Assegno di inclusione, nonche' ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023. A questa finalita' sono dedicate risorse pari ad euro 496.734.439,08 per il 2024, 467.781.920,64 euro per il 2025 e 412.000.000,00 euro per il 2026. b) Poverta' estrema: somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora, di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017. A questa finalita' sono dedicate risorse pari a 20 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026. |
| Art. 8
Criteri di riparto della quota servizi per i Patti per l'inclusione sociale
1. Le somme di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), sono destinate al potenziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, che in riferimento ai beneficiari dell'AdI costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023, nei limiti delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del Piano poverta' di cui all'art. 2, comma 3, e degli atti di programmazione di cui all'art. 6, comma 1. 2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023, sono riferibili ai beneficiari dell'AdI nonche' ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico. 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 156 del 15 dicembre 2023, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate al finanziamento degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC per i beneficiari dell'AdI e del SFL, inclusi i costi per le assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile dei partecipanti, nonche' degli oneri per le coperture assicurative ed eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari AdI alle attivita' di volontariato, con il concorso delle risorse afferenti ai Fondi europei, secondo le modalita' individuate negli atti di gestione dei programmi. Le stesse risorse possono altresi' essere destinate alla copertura di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari per garantire i livelli essenziali. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a). 4. Una quota delle risorse di cui al comma 1 e' destinata al finanziamento del servizio di Pronto intervento sociale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 147 del 2017, unitamente alle risorse riservate alla poverta' estrema. Ciascuna Regione, in proporzione al contributo attribuito, assicura il rispetto di tale finalita' con riferimento al complesso degli ambiti del proprio territorio. A tale fine le regioni nei propri atti di programmazione, ovvero in successivi atti di indirizzo, forniscono indicazioni affinche', anche qualora un singolo ambito territoriale assicuri la finalita' sulla base di altre fonti di finanziamento, sia comunque garantita per il complesso degli ambiti la quota di risorse riservate all'obiettivo. 5. Una quota di risorse nel limite di 5.000.000,00 di euro e' destinata a finanziare azioni di sistema a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per supportare, accompagnare e favorire l'attuazione territoriale degli interventi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla poverta'. 6. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli ATS. Limitatamente all'annualita' 2024, una quota delle risorse riferite al triennio 2024-2026 di cui al presente articolo e' attribuita al complesso degli ATS di ogni regione sulla base del seguente criterio: a ciascun ambito territoriale sociale e' attribuita, per l'annualita' 2024, una somma pari al 20% della differenza tra la somma massima attribuibile all'ambito stesso per il contributo assistenti sociali (art. 1, comma 797 e seguenti, della legge n. 178/2020) e la somma prenotata, come risultante dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020. A tal fine, la somma prenotata e' considerata pari a zero per gli ambiti che non hanno inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 798 del citato art. 1, il prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente, il numero medio di assistenti sociali in servizio. A questi ultimi ambiti spetta il 20% della somma massima attribuibile per il contributo assistenti sociali. 7. Le risorse disponibili per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al netto di quelle di cui ai commi 5 e 6 sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei seguenti indicatori: a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sulla base del dato comunicato dall'INPS, aggiornato al 31 settembre 2024, cui e' attribuito un peso percentuale del 60%; b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2024, cui e' attribuito un peso percentuale del 40%. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il diretto inserimento sulla piattaforma di cui all'art. 9, comma 6, criteri ulteriori da applicare al riparto delle risorse della quota riservata ai servizi, ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, gli indicatori di cui alle lettere a) e b) non possono singolarmente presentare un peso percentuale inferiore al 40%. 8. Le somme spettanti al complesso degli ambiti di ciascuna regione secondo i criteri di cui ai commi 6 e 7 sono indicate nella Tabella 3.1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il trasferimento agli ambiti avviene secondo le modalita' di cui all'art. 9. 9. Con successivi decreti di riparto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito della emanazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di prenotazione e di liquidazione delle risorse del Contributo assistenti sociali riconosciuto in ragione del numero di assistenti sociali a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si procedera' ad attribuire le risorse riservate non prenotate ovvero le risorse prenotate e non considerate liquidabili, che rientrano nella disponibilita' del Fondo poverta' per la quota servizi. 10. Le risorse di cui al comma 9, a seguito dell'emanazione dei decreti annuali del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di prenotazione e liquidazione del contributo assistenti sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020, sono ripartite con decreto della competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al complesso degli ambiti di ciascuna regione sulla base dei seguenti indicatori: a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sulla base del dato comunicato dall'INPS, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, cui e' attribuito un peso percentuale del 20%; b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio dell'anno di riparto, cui e' attribuito un peso percentuale del 20%; c) quota regionale sul totale nazionale di nuclei familiari beneficiari dell'AdI presi in carico dai servizi sociali, cui e' attribuito un peso percentuale del 60%, secondo i dati di monitoraggio dell'ADI aggiornati al 1° gennaio dell'anno di riparto. |
| Art. 9
Servizi per i Patti per l'inclusione sociale Trasferimento risorse, monitoraggio e rendicontazione
1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul proprio bilancio per l'intero periodo di vigenza del presente decreto. In tal caso, e' necessario che la regione integri la quota servizi del Fondo poverta' con risorse proprie destinate alle medesime finalita' di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta'. Laddove si sia provveduto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali al riparto di ogni eventuale ulteriore risorsa che si rendesse disponibile nell'ambito del Fondo poverta' per il triennio 2024-2026, secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 10, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul proprio bilancio integrando il Fondo poverta' con risorse proprie destinate alle medesime finalita' di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta'. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alle regioni a seguito di riparto di fondi nazionali, cosi' come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. 2. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali, con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono preliminarmente attribuite a ciascun ambito le relative risorse di cui all'art. 8, comma 6. Le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione delle risorse residue sono quindi determinate con criteri analoghi a quelli di cui al comma 7 del medesimo art. 8, sulla base dei seguenti indicatori: a) quota di nuclei beneficiari dell'AdI residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall'INPS e aggiornato al mese di settembre 2024, cui e' attribuito un peso percentuale del 60%; b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2024, cui e' attribuito un peso percentuale del 40%. 3. Il riparto agli ambiti territoriali delle risorse di cui all'art. 8, comma 10, e' determinato sulla base dei seguenti indicatori: a) quota di nuclei beneficiari dell'AdI residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato comunicato dall'INPS, aggiornato al 31 dicembre del precedente anno, cui e' attribuito un peso percentuale del 20%; b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio dell'anno di riparto, cui e' attribuito un peso percentuale del 20%; c) quota di nuclei beneficiari dell'AdI presi in carico a livello di ambito territoriale sul totale regionale, sulla base dei dati di monitoraggio dell'AdI aggiornati al 1° gennaio dell'anno di riparto, cui e' attribuito un peso percentuale del 60%. 4. Nei casi di cui al comma 1, per ciascuna annualita' del triennio 2024-2026 la regione procede entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri fissati ai commi 2 e 3. 5. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 7 avviene mediante la piattaforma GEPI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui Patti per l'inclusione sociale, sugli esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalita' impiegate. 6. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui all'art. 7 del presente decreto avviene con l'inserimento dei documenti giustificativi nella piattaforma informatica Multifondo, messa a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' previste dalle linee guida di riferimento. Alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 11, del decreto-legge n. 48/2023, a decorrere dall'annualita' 2024 del Fondo poverta', l'erogazione delle risorse e' subordinata all'effettivo utilizzo delle risorse precedentemente trasferite e, in particolare, alla rendicontazione, a livello regionale, del 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente. Le eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. |
| Art. 10
Interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora
1. Ai fini dell'utilizzo delle somme di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), ferme restando le definizioni di cui all'art. 1, per persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora si intendono le persone che: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa. 2. Le risorse per gli interventi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali in favore delle persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2 e degli atti di programmazione regionale nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalita' adulta in Italia», fatta salva l'adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017. 3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 e' riservata al finanziamento del servizio di Pronto intervento sociale, unitamente ad una quota delle risorse di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), al servizio di Posta e alla Residenza virtuale nonche' agli interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'Housing first, di cui alle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», in cui i servizi sociali territoriali si orientano a garantire, nell'ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso l'autonomia della persona senza dimora, a partire dalla messa a disposizione di un'adeguata soluzione alloggiativa. 4. La programmazione territoriale per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e' effettuata nell'atto di programmazione regionale, di cui all'art. 6, comma 2, tenuto conto delle attivita' finanziate a valere sulle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Ciascuna Regione, in proporzione al contributo attribuito ai Comuni e agli ambiti territoriali di competenza ai sensi del comma 5, assicura il rispetto delle finalita' di cui al comma 3 con riferimento al complesso degli ambiti del proprio territorio. A tale fine le regioni nei propri atti di programmazione, ovvero in successivi atti di indirizzo, forniscono indicazioni affinche', anche qualora un singolo ambito territoriale assicuri la finalita' sulla base di altre fonti di finanziamento, sia comunque garantita per il complesso degli ambiti la quota di risorse riservate all'obiettivo. Le regioni possono delegare ai Comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui al comma 5 la presentazione di un apposito atto di programmazione per la quota di competenza. 5. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50% ai Comuni capoluogo delle citta' metropolitane in cui sono presenti piu' di 1.000 persone senza dimora, secondo i piu' recenti dati Istat, e per il 50% in favore delle regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, secondo quanto previsto dalla Tabella 3, sezioni a) e b), allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 maggio 2018, assicurando comunque a ciascun ente territoriale una somma fissa, dimensionata anche per classi di popolazione residente. I criteri di cui al presente comma sono stabiliti per il triennio 2024-2026. 6. Le regioni, con riferimento alla quota ripartita alle medesime, trasferiscono le risorse agli ambiti territoriali di competenza, selezionati ai sensi dei commi 7 e 8, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, il versamento della quota regionale direttamente agli ambiti territoriali selezionati. 7. Le regioni procedono a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate ai sensi del comma 5. 8. Ai soli fini della attribuzione delle risorse destinate al servizio di Pronto intervento sociale e al servizio di Posta e per la Residenza virtuale, in deroga a quanto previsto al comma precedente, le regioni possono selezionare un numero piu' elevato di ambiti ovvero distribuire le risorse a ciascun ambito del proprio territorio. 9. Gli ambiti selezionati e la quota di risorse ad essi assegnata possono essere indicati nell'atto di programmazione di cui al comma 4. In ogni caso essi sono comunque comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del versamento delle quote di competenza agli ambiti medesimi tramite l'inserimento nella piattaforma Multifondo di cui all'art. 9, comma 6. 10. Alle finalita' di cui al presente articolo possono concorrere le risorse afferenti al PN Inclusione e al PNRR, sulla base di quanto previsto dai rispettivi programmi e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento. 11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli enti di cui al comma 5 una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione, di cui all'art. 6 ovvero, in caso di delega, dell'atto di programmazione del comune capoluogo della citta' metropolitana, con le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 6, comma 11, del decreto-legge n. 48/2023, a decorrere dall'annualita' 2024 del Fondo poverta', l'erogazione delle risorse e' subordinata all'effettivo utilizzo delle risorse precedentemente trasferite e, in particolare, alla rendicontazione, a livello regionale, del 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente. Le eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. 12. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la costituzione di un'apposita sezione nell'ambito della piattaforma Multifondo di cui all'art. 9, comma 6. 13. Le ulteriori somme destinate ad altri servizi in favore di persone in condizione di marginalita' estrema sono utilizzate per le finalita' e nelle modalita' di cui all'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018 (presa in carico, accompagnamento, centro servizi, poverta' alimentare e deprivazione materiale). 14. Alla rendicontazione sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si procede secondo modalita' individuate dalle linee guida di riferimento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 2 aprile 2025
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 500 |
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