Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2025 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 maggio 2025, n. 74 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Piantedosi, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2025. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 154. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 36
All'articolo 1: al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1: dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025»; la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana»; la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) un genitore o adottante e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»; la lettera e) e' soppressa; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "secondo grado" sono inserite le seguenti: "sono o"; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volonta' dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti: a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia; b) la dichiarazione e' presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui e' stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano. 1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis puo' rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza". 1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge puo' essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026. 1-quater. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di eta' inferiore ai due anni, dalla nascita"». Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis (Disposizioni per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana). - 1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies e' inserito il seguente: "1-octies. Sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali". 2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole: "secondo grado" sono inserite le seguenti: "sono o" e le parole: ", o che e' nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni"; b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni". Art. 1-ter (Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini). - 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9-bis, comma 2, dopo la parola: "cittadinanza" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare,"; b) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi e' nato in Italia o e' stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027". 2. Alla sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente: "Art. 7-ter. - Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250"». |
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