Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 37
Testo del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2025), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2025, n. 75 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento
dell'azione di rimpatrio

1. All'articolo 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola «esclusivamente» e' soppressa e dopo le parole «operazioni di soccorso» sono inserite le seguenti: «, nonche' quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) al comma 4 ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:)) «Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, ne' produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero e' sottoposto. ((Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.»;
b-bis) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera".))

2. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189» sono inserite le seguenti: «, che puo' disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro»;
b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «E' fatta salva la facolta' di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non e' richiesta una nuova convalida.».
((2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e' adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento";
2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
b) all'articolo 6-bis, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis" e le parole: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis".
2-ter. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28-bis, comma 2-bis, le parole: "Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui ai commi 1 e 2" e dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: ", quando la domanda e' stata ivi presentata,";

b) all'articolo 35-bis, comma 2-ter, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,";

b) all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,".))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 21
febbraio 2024, n. 14 recante: «Ratifica ed esecuzione del
Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il
rafforzamento della collaborazione in materia migratoria,
fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonche' norme di
coordinamento con l'ordinamento interno», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 febbraio 2024, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni di coordinamento). - 1. Ai fini
dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come
competenti le seguenti autorita':
a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di
competenza del prefetto;
b) il questore di Roma, per i provvedimenti di
competenza del questore;
c) la questura di Roma, per la ricezione delle
domande di protezione internazionale presentate ai sensi
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
d) la Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per
la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del
presente comma; a tal fine, con decreto del Ministro
dell'interno, possono essere istituite non piu' di cinque
ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito
del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma
2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle
dipendenze della questura di Roma;
f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito
presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera
c), del Protocollo;
g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito
presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera
c), del Protocollo;
h) il provveditore dell'amministrazione
penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, per i
provvedimenti di competenza del provveditore
dell'amministrazione penitenziaria;
i) uno speciale ufficio di sanita' marittima, aerea
e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo
1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo
svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati
internazionali vigenti in materia di profilassi
internazionale e di sanita' pubblica.
2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettera c), del Protocollo possono essere condotte persone
imbarcate su mezzi delle autorita' italiane all'esterno del
mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri
dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di
soccorso((, nonche' quelle destinatarie di provvedimenti di
trattenimento convalidati o prorogati ai sensi
dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.))

3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo
medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di
transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno
adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
4. Le strutture indicate alle lettere A) e B)
dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle
previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La
struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B)
dell'allegato 1 al Protocollo e' equiparata ai centri
previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
((Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui
all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui
alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire
meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del
medesimo articolo 14, ne' produce effetti sulla procedura
amministrativa cui lo straniero e' sottoposto. Lo straniero
trasferito nella struttura di cui alla lettera B)
dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere
che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi
presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.))

5. Al soggetto trattenuto nelle aree di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e'
rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142. L'attestato contiene il codice univoco
d'identita' assegnato in esito alle attivita' di
foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le
generalita' dichiarate dal richiedente. Il documento di cui
al periodo precedente certifica la qualita' di richiedente
la protezione internazionale, attesta l'identita'
dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento
del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
6. In casi eccezionali, su disposizione del
responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo
straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4,
comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle
aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del
Protocollo, puo' essere trasferito in strutture situate nel
territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento
previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del
trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla
procedura alla quale lo straniero e' sottoposto.
7. Per l'attuazione del Protocollo, le
amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla
stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di
appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, nonche' in deroga allo schema di capitolato di
gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
((7-bis. Per l'attuazione del Protocollo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito
alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione
dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio
militare dello Stato, due motovedette della classe 400
Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto
- Guardia costiera.))

8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti
della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato
italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli
atti di sequestro o di pignoramento eventualmente
notificati sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio.
Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non puo'
essere proseguita e che il processo e' estinto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante: «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del
18 agosto 1998, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando
non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tal fine effettua richiesta di
assegnazione del posto alla Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189((, che puo' disporre anche il trasferimento
dello straniero in altro centro))
. Tra le situazioni che
legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle
indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle
riconducibili alla necessita' di prestare soccorso allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in
ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di
acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di
un mezzo di trasporto idoneo.
1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e'
possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il
respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per
coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis,
nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese
in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.
1.2. Lo straniero che e' trattenuto ha l'obbligo di
cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di
esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi
all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai
Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato, consentendo,
quando e' necessario per acquisire i predetti elementi,
l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali
in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10-ter, comma 2-ter.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del presente testo unico o ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu'
delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso cui
sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e
abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria
informazione relativa al suo status, l'assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto
dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze
o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al
Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei
diritti delle persone private della liberta' personale.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
4-bis. La partecipazione del destinatario del
provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale
lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto
al decimo del comma 5 del predetto articolo 6.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi tre mesi. ((E' fatta salva la
facolta' di disporre, in ogni momento, il trasferimento
dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1,
secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno
il titolo del trattenimento adottato e non e' richiesta una
nuova convalida.))
Qualora l'accertamento dell'identita' e
della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per
il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su
richiesta del questore, puo' prorogare il termine di
ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il
questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine
complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal giudice,
su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre
mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri
dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto
ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia
durata piu' a lungo a causa della mancata cooperazione da
parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che
sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie
per un periodo pari a quello di sei mesi puo' essere
trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata
indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello
straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della
struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le
informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello
stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorita'
diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e
il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma
5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo,
con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di
respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo
13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a
15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base
all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto
conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero
si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di
cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione
dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e
5-quater, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di
cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui
al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione, entro
cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del
codice di procedura penale. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione della misura. Si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis,
secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n.
69.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei
centri di cui al presente articolo o in una delle strutture
di cui all'articolo 10-ter, partecipa ad una rivolta
mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza
all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento
dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o piu'
persone riunite, e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono
atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva
che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al
contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli
incaricati di un pubblico servizio, impediscono il
compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari
alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che
promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti
con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Se
il fatto e' commesso con l'uso di armi, la pena e' della
reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo
periodo e da due a sette anni nei casi previsti dal terzo
periodo. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta,
una lesione personale grave o gravissima, la pena e' della
reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo
periodo e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal
terzo periodo; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva
la morte, la pena e' della reclusione da sette a quindici
anni nei casi previsti dal primo periodo e da dieci a
diciotto anni nei casi previsti dal terzo periodo. Nel caso
di lesioni gravi o gravissime o morte di piu' persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione
piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della
reclusione non puo' superare gli anni venti.
7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa del
trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
o durante la permanenza in una delle strutture di cui
all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, per i quali e' obbligatorio o facoltativo
l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza ai
sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale
colui il quale, anche sulla base di documentazione video o
fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto e'
consentito entro quarantotto ore dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si
procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 6-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 recante:
«Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Trattenimento). - 1. Il richiedente non puo'
essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in
appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei
posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per
caso, quando:
a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo
1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di
rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata
con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con
la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui
agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
a-bis) si trova nelle condizioni di cui
all'articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25;
b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo
13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155;
c) costituisce un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosita'
si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti agli
stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite ovvero per i reati previsti
dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1,
lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251;
d) e' necessario determinare gli elementi su cui si
basa la domanda di protezione internazionale che non
potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e
sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma
4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del
rischio di fuga e' effettuata caso per caso.
((2-bis. La mancata convalida del provvedimento di
trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti
del richiedente che ha presentato la domanda in un centro
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione
di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2,
qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento
ai sensi del comma 2 e' adottato immediatamente o,
comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione
della mancata convalida di cui al primo periodo, il
richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla
convalida del predetto provvedimento.))

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il
richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in
attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento
o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del
medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi
sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata
presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. ((La
disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in
cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di
transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.))

3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il
richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per il tempo
strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta
giorni, in appositi locali presso le strutture di cui
all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica
dell'identita' o della cittadinanza, anche mediante il
ricorso alle operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico
e la verifica delle banche dati. Ove non sia stato
possibile determinarne o verificarne l'identita' o la
cittadinanza, il richiedente puo' essere trattenuto nei
centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, con le modalita' previste dal comma 5
del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di novanta
giorni, prorogabili per altri trenta giorni qualora lo
straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia
sottoscritto accordi in materia di rimpatri.
4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla
possibilita' di richiedere protezione internazionale. Al
richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le
informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna
dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo
10.
4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le
disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Il provvedimento con il quale il questore dispone
il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato
per iscritto, e' corredato di motivazione e reca
l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare
memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore.
Il provvedimento e' trasmesso, senza ritardo e comunque
entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte
d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46. Il provvedimento e' comunicato
al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente
o in una lingua che ragionevolmente si suppone che
comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni. Si applica, per quanto compatibile,
l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis
del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente
all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a
distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula
d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli e'
trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in
conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto
direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e
dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con
modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i
luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E'
sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di
essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un
operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di
cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e' presente nel luogo ove si trova il
richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che non
sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei
diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto
dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo
del presente comma nonche', se ha luogo l'audizione del
richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la
regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal
fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo
difensore. Delle operazioni svolte e' redatto verbale a
cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando
il trattenimento e' gia' in corso al momento della
presentazione della domanda, i termini previsti
dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette
gli atti alla corte d'appello competente per la convalida
del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori
sessanta giorni, per consentire l'espletamento della
procedura di esame della domanda.
5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del
comma 5 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi
dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento
non possono protrarsi oltre il tempo strettamente
necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo
28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto
dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi
di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi
nell'espletamento delle procedure amministrative
preordinate all'esame della domanda, non imputabili al
richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.
7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3
e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso
giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della
Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del
provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo
35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a
rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del
ricorso giurisdizionale proposto.
8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la
proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori
non superiori a sessanta giorni di volta in volta
prorogabili da parte della corte d'appello, finche'
permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso,
la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e
7 non puo' superare complessivamente dodici mesi.
9. Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche'
sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7. In
ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che
chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o
provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di
rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione
internazionale.
10. Nel caso in cui il richiedente e' destinatario di
un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le
modalita' di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per
la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo
articolo 13, comma 5, e' sospeso per il tempo occorrente
all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha
accesso alle misure di accoglienza previste dal presente
decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.
10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi
relativi all'eta' dichiarata da un minore si applicano le
disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2.
Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo
svolgimento della procedura in frontiera di cui
all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25). - 1. Fuori dei casi ((di cui di cui
all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis))
, del presente
decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo
14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, il richiedente puo' essere trattenuto durante lo
svolgimento della procedura in frontiera ((di cui
all'articolo 28-bis, comma 2-bis))
, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza
di sospensione di cui all'articolo 35-ter del medesimo
decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di
accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere
disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero
nelle more del perfezionamento della procedura concernente
la prestazione della garanzia finanziaria. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e
delle finanze, sono individuati l'importo e le modalita' di
prestazione della predetta garanzia finanziaria.
2-bis. Al richiedente che non e' trattenuto ai sensi
del comma 1 si applica, comunque, la procedura alla
frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di
ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo
stesso richiedente e' rilasciato l'attestato nominativo di
cui all'articolo 4, comma 2.33.
3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo
strettamente necessario per lo svolgimento della procedura
in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta
il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non
prorogabile, di quattro settimane.
4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente e'
trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui
all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti
e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del
medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
situati in prossimita' della frontiera o della zona di
transito, per il tempo strettamente necessario
all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio
dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6,
comma 5.
4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le
disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
- Si riporta il testo degli articoli 28-bis, 35-bis,
comma 2-ter, e 35-ter, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 recante: «Attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 40 del 16 febbraio 2008, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. La Questura
provvede senza ritardo alla trasmissione della
documentazione necessaria alla Commissione territoriale che
adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:
a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29,
comma 1, lettera b);
b) domanda presentata da richiedente sottoposto a
procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli
12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, o il richiedente e' stato condannato anche
con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati,
previa audizione del richiedente.
2. La Questura provvede senza ritardo alla
trasmissione della documentazione necessaria alla
Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data
di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e
decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:
a) richiedente per il quale e' stato disposto il
trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei
centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di
cui al comma 1, lettera b);
b) domanda di protezione internazionale presentata
da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone
di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato
per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;
b-bis) domanda di protezione internazionale
presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di
transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da
un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo
2-bis;
c) richiedente proveniente da un Paese designato di
origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, fatto salvo
quanto previsto alla lettera b-bis);
d) domanda manifestamente infondata, ai sensi
dell'articolo 28-ter;
e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere
stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al
solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un
provvedimento di espulsione o respingimento;
e-bis) richiedente che e' entrato o si e'
trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda
di protezione internazionale, senza giustificato motivo,
oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in
Italia.
2-bis. ((Nei casi di cui ai commi 1 e 2)) la
procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o
nelle zone di transito di cui al comma 4, ((quando la
domanda e' stata ivi presentata,))
e la Commissione
territoriale decide nel termine di sette giorni dalla
ricezione della domanda.
3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente
all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai
sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di
frontiera o di transito sono individuate con decreto del
Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono
essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle
Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2,
per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.
5. I termini di cui al presente articolo possono
essere superati ove necessario per assicurare un esame
adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini
massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei
casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera
a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono
ridotti ad un terzo.
6. Le procedure di cui al presente articolo non si
applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri
portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».
«Art. 35-bis (Delle controversie in materia di
riconoscimento della protezione internazionale). - Omissis.
2-ter. ((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma
2-bis,))
del presente decreto, anche se il ricorrente si
trova in stato di trattenimento ovvero e' sottoposto a
misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo
6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il
termine per il deposito del ricorso e' di sette giorni,
decorrenti dalla data di notificazione della decisione
della Commissione territoriale.
Omissis.».
«Art. 35-ter (Sospensione della decisione in materia
di riconoscimento della protezione internazionale nella
procedura in frontiera). - 1. ((Nei casi di cui
all'articolo 28-bis, comma 2-bis,))
del presente decreto,
anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento
ovvero e' sottoposto a misure alternative al trattenimento
ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione
territoriale e' ammesso ricorso nel termine indicato
dall'articolo 35-bis, comma 2-ter, del presente decreto. La
proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non
sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato e' proposta, a pena di
inammissibilita', con il ricorso introduttivo.
2. Il ricorso e' immediatamente notificato a cura
della cancelleria al Ministero dell'interno presso la
Commissione territoriale o la sezione che ha adottato
l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei
successivi due giorni possono depositare note difensive.
Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato
l'atto impugnato e' tenuta a rendere disponibili il verbale
di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione
della videoregistrazione, nonche' copia della domanda di
protezione internazionale e di tutta la documentazione
acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza
del predetto termine il giudice in composizione monocratica
provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con
decreto motivato.
2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma
2 e' ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le
disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis.
3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino
all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo
periodo, il ricorrente non puo' essere espulso o
allontanato dal luogo nel quale e' trattenuto.
4. Quando l'istanza di sospensione e' accolta il
ricorrente e' ammesso nel territorio nazionale e gli e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato,
disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il
ricorso e' rigettato, con decreto anche non definitivo.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2,
ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale,
procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti,
in quanto compatibili.».
 
((Art. 1 bis.
Misure per il potenziamento tecnico-logistico dei centri di
permanenza per i rimpatri

1. All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 recante:
"Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti
in materia di protezione internazionale, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.40 del 17 febbraio 2017, convertito
con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'effettivita' delle espulsioni e il potenziamento dei
centri di permanenza per i rimpatri). -1. La denominazione:
«centro di identificazione ed espulsione» di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e' sostituita, ovunque presente in disposizioni di
legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza
per i rimpatri».
2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo
e' inserito il seguente: «Tale termine e' prorogabile di
ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice
di pace, nei casi di particolare complessita' delle
procedure di identificazione e di organizzazione del
rimpatrio.»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 9, e' aggiunto il
seguente:
«9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando
non e' possibile effettuare il rimpatrio dello straniero
per cause di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria
dispone il ripristino dello stato di detenzione per il
tempo strettamente necessario all'esecuzione del
provvedimento di espulsione.».
3. Al fine di assicurare la piu' efficace esecuzione
dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per
garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle
strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione
dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il
presidente della regione o della provincia autonoma
interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai
centri urbani che risultino piu' facilmente raggiungibili e
nei quali siano presenti strutture di proprieta' pubblica
che possano essere, anche mediante interventi di
adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo,
tenendo conto della necessita' di realizzare strutture di
capienza limitata idonee a garantire condizioni di
trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della
dignita' della persona. Nei centri di cui al presente comma
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e il Garante dei diritti
delle persone detenute o private della liberta' personale
esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui
all'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13
milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri
e' autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro
12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal
2019.
3-bis. La localizzazione e la realizzazione dei
centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonche'
l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono
effettuati, fino al ((31 dicembre 2026)), anche in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento
della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui
all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attivita'
di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213,
comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure
di espulsione, respingimento o allontanamento degli
stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in
considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini
stranieri provenienti dal Nord Africa, e' autorizzata in
favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa
di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma
FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato
dall'Unione europea nell'ambito del periodo di
programmazione 2014/2020.
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle
attivita' umanitarie presso i centri per i rimpatri dei
cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti
centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei
richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le
parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti:
«terzo periodo».».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.