Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36
Testo del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2025), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2025, n. 74 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
((a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;))
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
((c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»;
e) (soppressa).
1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «secondo grado» sono inserite le seguenti: «sono o»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volonta' dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione e' presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui e' stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis puo' rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza».
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge puo' essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.
1-quater. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di eta' inferiore ai due anni, dalla nascita».))

2. All'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza e' tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 4 e 14 della legge 5
febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio
1992, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. - 1. Lo straniero o l'apolide, del quale il
padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di
secondo grado ((sono o)) sono stati cittadini per nascita,
diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo
Stato italiano e dichiara preventivamente di voler
acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello
Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la
cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore eta',
risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di
voler acquistare la cittadinanza italiana.
((1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il
padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene
cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volonta'
dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti
requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore
risiede legalmente per almeno due anni continuativi in
Italia;
b) la dichiarazione e' presentata entro un anno
dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui e'
stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino
italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la
cittadinanza ai sensi del comma 1-bis puo' rinunciarvi se
in possesso di altra cittadinanza. ))

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia
risieduto legalmente senza interruzioni fino al
raggiungimento della maggiore eta', diviene cittadino se
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro
un anno dalla suddetta data.».
«Art. 14. - 1. I figli minori di chi acquista o
riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso,
acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti
maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra
cittadinanza. ((Il primo periodo si applica se, alla data
di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del
genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno
due anni continuativi o, se di eta' inferiore ai due anni,
dalla nascita.))
».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 699, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 21 settembre 2011, come modificato dalla presente
legge:
Art. 19-bis (((Controversie in materia di
accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza
italiana))
). - 1. Le controversie in materia di
accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza
italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione.
2. E' competente il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la
dimora.
((2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla
legge, nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la
prova testimoniale.
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento
della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della
cittadinanza e' tenuto ad allegare e provare
l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di
perdita della cittadinanza previste dalla legge.))
».
 
((Art. 1 bis
Disposizioni per favorire il recupero delle radici italiane degli
oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana

1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies e' inserito il seguente:
«1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali».
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «secondo grado» sono inserite le seguenti: «sono o» e le parole: «, o che e' nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni»;
b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto
1998 - Suppl. Ordinario n. 139, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). -
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua;
c) I professori universitari destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti
all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro
italiani;
g);
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme
internazionali e comunitarie;
i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per
almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi
antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in
Italia, ovvero di societa' da queste partecipate, secondo
quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai
sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non
appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego
nelle sedi delle suddette imprese o societa' presenti nel
territorio italiano;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica
presso societa' sportive italiane ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non
appartenenti all'Unione europea;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla
lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente
retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro
dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito
da una comunicazione, da parte del committente, del
contratto in base al quale la prestazione di servizi ha
luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e
attestante la regolarita' della loro situazione con
riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello
Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore
di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello
unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri
indicati al comma 1, lettere a), c) e i-bis), e' sostituito
da una comunicazione da parte del datore di lavoro della
proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato,
previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e'
presentata con modalita' informatiche allo sportello unico
per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale
del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione
al questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio del visto di
ingresso. Entro otto giorni dalla data di ingresso dello
straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo
5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo
22, comma 6, e' trasmesso allo sportello unico per
l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro di categoria.
1-quinquies. I medici e gli altri professionisti
sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione
di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o
da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la
pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della rispettiva delegazione o gruppo
organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della
delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono
del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.
1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera
q-bis), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono
attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso
l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di
lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa
anche non residente nel territorio dello Stato italiano.
Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano
l'attivita' in Italia, non e' richiesto il nulla osta al
lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del
visto d'ingresso, e' rilasciato per un periodo non
superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la
disponibilita' di un'assicurazione sanitaria, a copertura
di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano
rispettate le disposizioni di carattere fiscale e
contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con il Ministro del turismo e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti le modalita' e i
requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai
nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori
altamente qualificati che possono beneficiare del permesso,
i limiti minimi di reddito del richiedente nonche' le
modalita' necessarie per la verifica dell'attivita'
lavorativa da svolgere.
1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per
l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non
appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti
italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a
bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro
per il periodo necessario allo svolgimento della medesima
attivita' lavorativa e comunque non superiore ad un anno.
Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non e'
richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le
disposizioni del presente testo unico e del relativo
regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di
marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane
da crociera.
((1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di
cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui
all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro
subordinato allo straniero residente all'estero,
discendente di cittadino italiano e in possesso della
cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti
flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e
del lavoro e delle politiche sociali.))

2. In deroga alle disposizioni del presente testo
unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo
che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tra mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, determina le procedure e le modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta
comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene
altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti all'Unione europea e'
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata
legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9. - 1. La cittadinanza italiana puo' essere
concessa con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o
uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado ((sono
o))
sono stati cittadini per nascita ((e che risiede
legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due
anni))
, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo
4, comma 1, lettera c);
((a-bis) allo straniero nato nel territorio della
Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni; ))

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino
italiano che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla
adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche
all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello
Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunita'
europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel
territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno
cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno
dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero
quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia,
ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello
Stato.».
 
((Art. 1 ter

Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis, comma 2, dopo la parola: «cittadinanza» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare,»;
b) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi e' nato in Italia o e' stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027».
2. Alla sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente:
«Art. 7-ter (Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250).».))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 9-bis e 17 della
citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza,
all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere
comunque allegata la certificazione comprovante il possesso
dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza((, ad
eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate
innanzi a un ufficio consolare,))
sono soggette al
pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al
comma 2 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'interno che lo destina al finanziamento di progetti
del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
diretti alla collaborazione internazionale e alla
cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di
immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi
finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri
connessi alle attivita' istruttorie inerenti ai
procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in
materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad
interventi assistenziali straordinari.».
«Art. 17. - 1. ((Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 3-bis, chi e' nato in Italia o e' stato ivi
residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la
cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2,
o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la
riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in
data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre
2027.))

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219
della legge 19 maggio 1975, n. 151.».
- Si riporta il testo della tabella allegata al decreto
legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante «Ordinamento e
funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14,
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, come
modificato dalla presente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico

(Omissis).».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.