Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 aprile 2025
Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto l'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, modificata con successivi decreti del 13 agosto, del 30 novembre 2021, dell'11 gennaio 2024 e del 19 marzo 2025;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera g), punto 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede di introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali dell'11 gennaio 2024 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;
Visti gli articoli da 6 a 39 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 con cui e' disciplinata la possibilita' di accedere ad un concordato preventivo biennale da parte di contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, in particolare, l'articolo 22, par. 2, lettera b), che, nel consentire l'adozione di processi decisionali basati su trattamenti completamente automatizzati, inclusa la profilazione, richiede che tale possibilita' «sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui e' soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresi' misure adeguate a tutela dei diritti, delle liberta' e dei legittimi interessi dell'interessato»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2024 di approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale relativi ad attivita' economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali e di approvazione delle territorialita' specifiche applicabili al periodo d'imposta 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 giugno 2024 di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2024 e 2025;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha posticipato al 30 aprile 2025 il termine entro cui sono resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli ISA e quelli necessari per la elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 marzo 2025 di approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale relativi ad attivita' economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali e di approvazione delle territorialita' specifiche applicabili al periodo d'imposta 2024;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2025 di approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Tenuto conto dell'aggiornamento della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica;
Considerato che la nuova classificazione ATECO 2025 e' entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 e ha sostituito la versione della classificazione ATECO 2007 e che, ai fini amministrativi, e' in uso dal 1° aprile 2025;
Sentita in data 3 marzo 2025 la commissione di esperti di cui all'articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;
b) Agenzia: l'Agenzia delle entrate;
c) proposta o proposta di concordato: la proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attivita' di impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai fini del concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;
d) concordato: il concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;
e) ISA: gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
f) contribuenti di minori dimensioni: i contribuenti con volume di affari, di ricavi o compensi inferiori alla soglia prevista per l'applicazione degli ISA;
g) regolamento: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
 
Allegato 1

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

CONCORDATO
PREVENTIVO BIENNALE

Metodologia ISA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo
biennale

1. E' approvata, in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attivita' nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attivita' economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed e' individuata nelle note tecniche e metodologiche di cui all'allegato 1 per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.
2. Gli elementi necessari all'elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui al comma 1.
3. La proposta di concordato e' elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualita' pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.
4. Ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l'elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all'allegato 1. I dati che l'Agenzia fornisce ai contribuenti per l'elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1.
 
Art. 3

Oggetto e ambito temporale

1. Sulla base della metodologia approvata con il presente decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo;
b. il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo;
c. il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo.
2. I redditi e il valore della produzione netta di cui al comma 1, lettere a), b) e c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.
 
Art. 4

Cessazione degli effetti del concordato

1. In base a quanto previsto all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle circostanze eccezionali individuate all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 giugno 2024.
 
Art. 5
Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2025
1. L'Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
2. A tal fine, i redditi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono ridotti:
a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attivita' economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;
b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attivita' economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;
c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attivita' economica per un periodo superiore a centoventi giorni.
3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 giugno 2024, verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.
 
Art. 6
Misure a tutela dei diritti, delle liberta' e dei legittimi interessi
dell'interessato ai sensi dell'art. 22, p. 2, lettera b) del
regolamento

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le misure previste all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 giugno 2024.
 
Art. 7

Misure per graduare la proposta di concordato

1. Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilita' al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa ai redditi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all'allegato 1.
2. Ai medesimi fini indicati al comma 1, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa al valore della produzione netta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e dell'importo individuato come al medesimo comma 1.
 
Art. 8

Effetti finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2025

Il Vice Ministro: Leo