Gazzetta n. 115 del 20 maggio 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI |
DECRETO 12 marzo 2025 |
Modalita' di assegnazione, erogazione e monitoraggio delle risorse per la misura «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati». |
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IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 26 recante «aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare, l'art. 25, comma 2, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a), numero 4), del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che prevede il trasferimento di risorse pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per un importo complessivo di 350 milioni di euro, dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'intervento «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati»; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 42, comma 5-bis; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 19, comma 1; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera a), numero 1, con il quale e' stata disposta la riduzione nella misura di euro 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, delle risorse previste dall'art. 1, comma 2, lettera a), numero 4), del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59; Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 e, in particolare, l'art. 30, comma 1; Visto l'art. 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, come modificato dall'art. 30, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024, laddove prevede che «Al fine di rafforzare il progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui al citato art. 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresi' utilizzati, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo, secondo l'ordine della relativa graduatoria»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 e, in particolare, l'allegato 1 recante la scheda progetto denominata «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per il Sud e la coesione territoriale quale amministrazione proponente e l'Agenzia per la coesione territoriale quale soggetto attuatore; Visto il decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 204 del 29 settembre 2021, recante «Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziata finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno»; Visto il decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 319 del 30 dicembre 2021, recante l'approvazione degli esiti delle operazioni di valutazione delle idee progettuali presentate a seguito della pubblicazione dell'«Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno», dell'elenco delle idee progettuali valutate idonee, dell'elenco delle idee progettuali valutate non idonee, nonche' dell'invito «rivolto ai soggetti le cui idee progettuali sono state valutate idonee a partecipare alla seconda fase della selezione delle proposte progettuali da finanziare, con la relativa documentazione e modulistica»; Visto, in particolare, il paragrafo 16.2 dell'invito approvato con il citato decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 319 del 2021, in base al quale: «a seguito dell'adozione del decreto di assegnazione del contributo, l'Agenzia per la coesione territoriale e il soggetto proponente sottoscrivono apposita convenzione, in conformita' al modello allegato al presente invito, che prevede doveri ed obblighi del beneficiario per l'attuazione del progetto»; Visto il decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 214 del 27 giugno 2022, recante l'approvazione della graduatoria dei progetti risultati, all'esito della seconda fase di selezione, ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), n. 4 del decreto-legge n. 59 del 2021; Visto il decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 215 del 27 giugno 2022, di assegnazione del contributo, in ragione dell'entita' delle risorse disponibili, in favore dei progetti collocatisi nelle posizioni da 1 a 27 della graduatoria approvata con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 214 del 27 giugno 2022; Visto il decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 247 del 19 luglio 2022, con il quale e' stato ridotto l'importo del contributo riconosciuto a sei progetti con il decreto n. 215 del 27 giugno 2022; Visti i decreti del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 265 del 5 agosto 2022 e n. 482 del 21 dicembre 2022, con i quali e' stata disposta in relazione a nove progetti la revoca dei contributi riconosciuti con il decreto n. 215 del 27 giugno 2022, in ragione della mancata sottoscrizione delle convenzioni per la concessione di sovvenzioni entro il termine perentorio assegnato ovvero in conseguenza della mancata accettazione delle condizioni essenziali previste nelle suddette convenzioni; Considerato che l'Agenzia per la coesione territoriale, in ragione delle revoche disposte con il decreto n. 265 del 5 agosto 2022 e nei limiti delle risorse resesi disponibili, ha provveduto in data 19 settembre 2022 allo scorrimento della graduatoria approvata con il citato decreto n. 214 del 27 giugno 2022, senza addivenire alla stipula delle convenzioni prevista dal paragrafo 16.2 dell'invito approvato con il sopra menzionato decreto del direttore dell'Agenzia per le coesione territoriale n. 319 del 2021; Considerato che, in relazione alla succitata procedura, sono stati instaurati nove contenziosi nei confronti dell'Agenzia per la coesione territoriale e delle altre amministrazioni interessate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023, adottato in attuazione dell'art. 50 del decreto-legge 13 del 2023 e recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 - Soppressione dell'Agenzia per la coesione e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 che disciplina il contenuto informativo minimo per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 che disciplina le modalita' di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, contenente «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni»; Vista la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021; Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014; Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni necessarie a dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di assegnazione, di erogazione, di controllo e di monitoraggio delle risorse di cui all'art. 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per complessivi 200 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. |
| Art. 2
Modalita' di assegnazione delle risorse e convenzione di finanziamento
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud provvede all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 42, comma 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Per le finalita' di cui al presente decreto, le predette risorse, iscritte sul capitolo di bilancio n. 8000, piano gestionale 11, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono accantonate e possono essere oggetto di impegno contabile su richiesta del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud per le finalita' di cui ai commi 2, 3 e 4. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati da dette pronunce, valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dell'originario stanziamento. 3. Le risorse residue sono destinate allo scorrimento della graduatoria per il finanziamento di ulteriori progetti, non oggetto dei contenziosi di cui al medesimo comma 2, valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato progetto «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», anche rinnovando, ove necessario, le attivita' istruttorie compiute dall'Agenzia per la coesione territoriale in occasione dello scorrimento della citata graduatoria a seguito dell'adozione del decreto direttoriale n. 265 del 5 agosto 2022. Sono altresi' destinate allo scorrimento della graduatoria le risorse di cui al comma 2 resesi disponibili in relazione all'esito definitivo dei contenziosi. 4. A seguito del provvedimento di cui al comma 5, le risorse accantonate ai sensi del comma 1 e destinate per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, su richiesta del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, sono oggetto di impegno contabile e contestuale trasferimento alla contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 5. La concessione dei contributi per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 2 e 3, individuati mediante codice di progetto unico (CUP), e' disposta con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ed e' regolata mediante apposita convenzione di finanziamento stipulata con i beneficiari degli stessi in coerenza con quanto disposto all'art. 3. Nel caso di progetti che ricadano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, il contributo e' concesso nel rispetto dei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni di riferimento applicabili. 6. Le eventuali risorse rimaste accantonate e non assegnate ai sensi dei commi precedenti rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021- 2027. |
| Art. 3
Modalita' di erogazione delle risorse e controlli
1. Nei limiti degli stanziamenti annuali del Fondo di cui all'art. 1 del presente provvedimento, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud eroga l'importo stabilito nel decreto di assegnazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 4, con le modalita' di seguito descritte: a) erogazione a titolo di anticipo: su richiesta del soggetto proponente pari al 20% del contributo concedibile; gli anticipi dovranno essere garantiti da apposita fideiussione (bancaria, assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud; b) erogazioni successive: dopo rendicontazione di un importo pari ad almeno il 20% dell'erogazione a titolo di anticipo, in uno o piu' stati di avanzamento fino al 60% del contributo concedibile, a fronte delle attivita' realizzate e della presentazione della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e pagata da parte del soggetto proponente. La previa verifica degli stati di avanzamento e' effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud; c) saldo finale: pari al 20% del contributo concedibile, alla conclusione del progetto previo espletamento delle complessive verifiche amministrativo-contabili e della verifica della realizzazione dell'output finale della proposta progettuale. 2. Fermo quanto previsto dal provvedimento di concessione del contributo e dalla convenzione di finanziamento relativamente agli obblighi del beneficiario, l'erogazione del contributo e' subordinata all'acquisizione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) ed e' disposta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dell'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nonche' di quanto previsto dall'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 3. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud effettua i controlli amministrativo-contabili e puo' condurre ispezioni sul posto, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la corretta esecuzione del progetto. 4. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 3, siano accertate irregolarita' sanabili, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud assegna al soggetto proponente un termine perentorio, comunque non superiore a dieci giorni, per fornire chiarimenti e integrazioni suscettibili di sanare le criticita' riscontrate. Laddove il soggetto proponente non fornisca le integrazioni o i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio di cui al primo periodo ovvero fornisca elementi non ritenuti idonei a superare le irregolarita' riscontrate, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud puo', in ragione dell'importanza dell'irregolarita' riscontrata, disporre una decurtazione del contributo concesso per una somma corrispondente all'importo oggetto di rilievo, ovvero la sospensione totale o parziale del pagamento. Nei casi piu' gravi e, comunque, in presenza di irregolarita' non sanabili, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud dispone la revoca del finanziamento e il recupero delle somme gia' erogate. Sono considerate cause di revoca del finanziamento le seguenti ipotesi: a) la violazione del divieto di duplicazione dei finanziamenti in favore dei medesimi progetti risultati ammissibili; b) il mancato rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; c) l'acquisizione di documentazione antimafia interdittiva; d) il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti per cause imputabili al soggetto beneficiario del finanziamento; e) il mancato aggiornamento dei dati sul sistema gestionale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 5. Le risorse derivanti dalle revoche disposte ai sensi del comma 4 del presente articolo sono destinate allo scorrimento della graduatoria e al finanziamento di ulteriori progetti, valutati come idonei, ai sensi dell'art. 2. In caso di assenza di ulteriori progetti finanziabili, le risorse revocate, qualora non ancora trasferite nella contabilita' del Fondo di rotazione, rientrano nella disponibilita' generale del Fondo sviluppo e coesione; qualora, invece, siano gia' state trasferite nella contabilita' del Fondo di rotazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. |
| Art. 4
Monitoraggio
1. Il monitoraggio dei progetti e' effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud attraverso il sistema gestionale informatizzato di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 2. I soggetti beneficiari ai sensi del presente decreto sono tenuti all'aggiornamento costante dei dati nel citato sistema gestionale. Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2025
Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1187 |
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