Gazzetta n. 115 del 20 maggio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 12 maggio 2025 |
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Puzzone di Moena/Spretz Tzaori», registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 1162/2013 della Commissione del 7 novembre 2013. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025 registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193; Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d); Visto il decreto del direttore della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione; Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto in particolare l'art. 24, comma 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 27/2025 della Commissione del 30 ottobre 2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Visto in particolare l'art. 7 del regolamento delegato (UE) n. 27/2025, recante «Modifiche temporanee di un disciplinare di un'indicazione geografica», che al comma 3 prevede che la modifica temporanea si applichi per un periodo di tempo limitato stabilito dall'autorita' che la approva; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2025 della Commissione del 30 ottobre 2024,che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1162/2013 della Commissione del 7 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 309 del 19 novembre 2013, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/ Spretz Tzaori»; Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela del Formaggio Puzzone di Moena/ Spretz Tzaori DOP in data 3 febbraio 2025, con la quale e' stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Puzzone di Moena/ Spretz Tzaori» che inserisce l'obbligo di termizzazione del latte destinato alla produzione di «Puzzone di Moena»; Visto il parere e la relazione allegata dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento in cui si certifica che dai dati raccolti a partire dall'anno 2022 sulla presenza di Escherichia coli produttori di shiga tossina (STEC) risulta che nei caseifici cinque forme su cento ospitano il patogeno, e che il trattamento termico si presenta come la soluzione indubbiamente migliore per la riduzione del rischio; Visto il parere della Provincia autonoma di Trento PAT/RFS174-11 marzo 2025-0200826 che esprime parere favorevole alla modifica temporanea per la produzione del Puzzone di Moena», prevedendo il riscaldamento del latte fino a 64° C per massimo 40 secondi: Visto il decreto 31 marzo 2025 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 9 aprile 2025 concernente la modifica temporanea del Puzzone di Moena in cui si introduce la termizzazione del latte fino a 64° C per massimo 40 secondi e' necessaria per ridurre il rischio della presenza del patogeno STEC; Vista la richiesta del 2 maggio 2025 del Consorzio volontario per la tutela del formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaori DOP che ha rilevato la necessita' di integrare tale modifica con la possibilita' di utilizzare fermenti lattici selezionati per poter mantenere le caratteristiche organolettiche e visive del prodotto; Viste le note delle Province autonome di Trento del 7 maggio 2025 e Bolzano del 6 maggio 2025 che confermano la necessita' di utilizzare latte termizzato, con la possibilita' di integrazione con fermenti lattici selezionati per poter mantenere le caratteristiche del prodotto; Considerato che il disciplinare di produzione del Puzzone di Moena / Spretz Tzaori DOP prevede all'art. 5 punto 3 paragrafo 4: «deve essere utilizzato latte crudo;» e inoltre non e' previsto l'utilizzo di fermenti lattici selezionati, e che la modifica temporanea che prevede la termizzazione e la possibilita' di integrare con fermenti lattici selezionati riduce sensibilmente possibili intossicazioni con piu' o meno gravi conseguenze sul consumatore e consente di mantenere le caratteristiche essenziali del prodotto; Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della DOP «Puzzone di Moena/ Spretz Tzaori»; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Puzzone di Moena/ Spretz Tzaori» ai sensi del citato art. 24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e ai sensi l'art. 7 del Regolamento delegato (UE) n. 27/2025 recante «Modifiche temporanee di un disciplinare di un'indicazione geografica», ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/Spretz Tzaori» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 291 del 12 dicembre 2013 e' modificato all'art. 5 punto 3 paragrafo 4 come di seguito riportato: Art. 5 (Metodo di ottenimento) 3. Trasformazione del latte: «deve essere utilizzato latte termizzato. La temperature massima di termizzazione e' identificata a 64° per al massimo 40 secondi. La termizzazione e' consentita anche per il latte impiegato per la preparazione del latte - innesto naturale prodotto nel caseificio interessato o presso gli altri caseifici della zona al cui precedente art. 3. Il latte innesto naturale deriva da una selezione microbica mediante termizzazione di una determinata quantita' di latte proveniente da stalle controllate e con successiva incubazione per un tempo definito. Il latte innesto rimane pool fondamentale di fermenti lattici utilizzati. Tuttavia, al fine di preservare e dare continuita' alle caratteristiche organolettiche e visive del prodotto, e ammessa l'integrazione con fermenti lattici selezionati e autorizzati dal Consorzio di tutela del Puzzone di Moena DOP.» Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano fino al 1° aprile 2026 Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto 31 marzo 2025 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 2025. Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Puzzone di Moena / Spretz Tzaori», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 12 maggio 2025
Il dirigente: Gasparri |
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