Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2025 (vai al sommario) |
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LEGGE 15 maggio 2025, n. 72 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza:
Il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 2025. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 56. |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 2025, N. 27
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis (Disposizioni per la validita' delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2025 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista). - 1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto. Art. 1-ter (Disposizioni urgenti in materia di composizione degli uffici elettorali). - 1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), la parola: "settantesimo" e' sostituita dalla seguente: "settantacinquesimo"; b) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422". 2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"». All'articolo 2, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Entro centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina sperimentale disposta dal presente articolo, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali di cui al comma 6 e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario». Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali). - 1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, primo comma: 1) all'alinea, le parole: ", distinte per uomini e donne," sono soppresse; 2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il cognome e il nome"; b) all'articolo 8, primo comma, le parole: ", distinto per uomini e donne,", ovunque ricorrono, sono soppresse; c) all'articolo 16, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono formati in duplice copia"». All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «55, secondo comma, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al». |
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