Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2025 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 marzo 2025, n. 27 |
Testo del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 2025), coordinato con la legge di conversione 15 maggio 2025 n. 72 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento
1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle gia' indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15. 2. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entita' degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entita' delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali e' rinviato alle ore 9 del martedi'. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza. 3. Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di piu' consultazioni, limitatamente alle consultazioni elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non abbinate ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.596.046 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 399 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilita' 2014», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013: «399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: "martedi'" e' sostituita dalla seguente: "lunedi'"; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: "martedi' successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite dalle seguenti: "lunedi' successivo, con inizio alle ore 14"; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8 del martedi'" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del lunedi'" e, alla medesima lettera c), le parole: "entro le ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e le parole: "entro le ore 20" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 10 del martedi'".». - Si riporta il testo dell'articolo 75 della Costituzione della Repubblica Italiana: «Art. 75. - E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalita' di attuazione del referendum.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 recante: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 20 marzo 1980: «Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale. 2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120. 3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. 4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. 5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104; b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22; c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96; b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 23 aprile 1976, n. 136 recante: «Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 24 aprile 1976: «Art. 9. - Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalita' stabilite per tali nomine. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di piu' elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalita' stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalita' previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano piu' di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.». |
| Art. 1 - bis Disposizioni per la validita' delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2025 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista
1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000: «Art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti). - 1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco. 2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. 3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. 3-bis. Nelle liste dei candidati e' assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. 4. Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. 5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Puo' altresi' esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore puo' esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non piu' di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. 6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano di eta'. 7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. 8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. 9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. 10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione e' nulla. 11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalita' stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.». |
| Art. 1 - ter
Disposizioni urgenti in materia di composizione degli uffici elettorali
1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), la parola: «settantesimo» e' sostituita dalla seguente: «settantacinquesimo»; b) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422». 2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 3 giugno 1957, come modificato dalla presente legge: «Art. 38. - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantacinquesimo anno di eta'; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.». - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 recante: «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 giugno 1960, come modificato dalla presente legge: «Art. 23. - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di eta'; 36 b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.». |
| Art. 2 Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all'anno 2025
1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalita' previste dal presente articolo. 2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda e' presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed e' revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data. 3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' e della tessera elettorale personale nonche' la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1. 4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale e' iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo esercitera' il voto per le consultazioni referendarie in altro comune. 5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. 6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalita' di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresi', nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto e' inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale. 7. Il presidente della sezione elettorale speciale e' nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilita' alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70. 8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5. 8-bis. Entro centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina sperimentale disposta dal presente articolo, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali di cui al comma 6 e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario. 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.153.860 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi
- La legge 8 marzo 1989, n. 95, recante: «Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1989. - Per i riferimenti al testo dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, si vedano i riferimenti all'articolo 1. |
| Art. 2 - bis
Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali
1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, primo comma: 1) all'alinea, le parole: «, distinte per uomini e donne,» sono soppresse; 2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il cognome e il nome»; b) all'articolo 8, primo comma, le parole: «, distinto per uomini e donne,», ovunque ricorrono, sono soppresse; c) all'articolo 16, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono formati in duplice copia».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 5, 8 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 28 aprile 1967, come modificato dalla presente legge: «Art. 5. - Le liste elettorali sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome; b) il luogo e la data di nascita; c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita; d); e); f) l'abitazione. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario.». «Art. 8. - Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all'articolo 4 e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede: a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1° luglio al 31 dicembre e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4; b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4. In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta delle anagrafi, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, puo' farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti o uffici.». «Art. 16. - Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste. Gli elenchi sono formati in duplice copia. Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'art. 8, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art. 4. Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione e' proposta.». |
| Art. 3
Potenziamento delle misure in materia di digitalizzazione dei sistemi elettorali
1. Ai fini del potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL) del Ministero dell'interno e del relativo innalzamento dei livelli di resilienza da intromissioni malevole esterne, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con uno stanziamento di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 3. Al fine di rafforzare il processo di trasformazione digitale nei servizi elettorali, nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e' istituita una posizione dirigenziale di livello non generale con corrispondente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli del predetto Ministero a decorrere dal 1° ottobre 2025. Conseguentemente il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2025, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un dirigente di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali, previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 44.942 per l'anno 2025 e di euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 44.942 per l'anno 2025 ed euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante: «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992: «Art. 40 (Perequazione degli squilibri della fiscalita' locale). - 1. La perequazione e' effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione e' obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi e' discrezionalita' da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali. 2. L'assegnazione dei contributi e' disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio. 3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della classe per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 37. 4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilita' di cumulo per l'appartenenza a piu' categorie entro il 20 per cento. 5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri generali di cui al comma 5. 6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM. 7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64. La definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del ministero delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di reddito. 7-bis Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sotto media, la somma eccedente e' distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'articolo 37. 8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.». |
| Art. 4
Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa
1. In occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati puo' essere effettuata con le modalita' previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non e' in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilita' derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o perche' si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22. 2. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, e' consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante: «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005: «Art. 20 (Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici). - 1. 1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida. 1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. 1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico. 2. 3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida. 4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. 5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida. - Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: «Art. 55. - Gli elettori non possono farsi rappresentare ne', qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita' esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorita' sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore. Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22: 1. Gli elettori affetti da gravissime infermita', tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita' che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui e' elettore. 3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti: a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volonta' di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermita' di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. 3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilita', nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermita' di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi. 4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia gia' inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessita' di un accompagnatore per l'esercizio del voto. 5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarita' e completezza, provvede: a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale; b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi; c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare. 6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio. 7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione e' ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. 8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la liberta' e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore. 9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o piu' plichi distinti, nel caso di piu' consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto e' raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi e' presa nota nel verbale. 9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, puo', con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.». |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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