Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 marzo 2025, n. 27
Testo del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 2025), coordinato con la legge di conversione 15 maggio 2025 n. 72 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di
votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative
all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle gia' indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15.
2. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entita' degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entita' delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali e' rinviato alle ore 9 del martedi'. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza.
3. Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di piu' consultazioni, limitatamente alle consultazioni elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non abbinate ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.596.046 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 399 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato -Legge di stabilita' 2014», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013:
«399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione
in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie
si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7
alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo
comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22,
comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma,
lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976,
n. 240, la parola: "martedi'" e' sostituita dalla seguente:
"lunedi'"; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del
citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: "martedi'
successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite
dalle seguenti: "lunedi' successivo, con inizio alle ore
14"; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8 del
martedi'" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del
lunedi'" e, alla medesima lettera c), le parole: "entro le
ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e
le parole: "entro le ore 20" sono sostituite dalle
seguenti: "entro le ore 10 del martedi'".».
- Si riporta il testo dell'articolo 75 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
«Art. 75. - E' indetto referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o
di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del
referendum.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13
marzo 1980, n. 70 recante: «Determinazione degli onorari
dei componenti gli uffici elettorali e delle
caratteristiche delle schede e delle urne per la
votazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del
20 marzo 1980:
«Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni
elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al
presidente dell'ufficio elettorale di sezione e'
corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un
onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al
trattamento di missione, se dovuto, nella misura
corrispondente a quella che spetta ai dirigenti
dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario
dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha
sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario
fisso forfettario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente
alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi
1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di
euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu'
consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti
degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi
fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale
di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136,
spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il
numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi
giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati,
rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 23
aprile 1976, n. 136 recante: «Riduzione dei termini e
semplificazione del procedimento elettorale», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 24 aprile 1976:
«Art. 9. - Per le sezioni elettorali, nella cui
circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno
100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di
custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti
viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la
votazione, da uno speciale seggio, composto da un
presidente e da due scrutatori, nominati con le modalita'
stabilite per tali nomine.
La costituzione di tale seggio speciale deve essere
effettuata il giorno che precede le elezioni
contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale
di sezione.
Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario
del seggio.
Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di
lista o dei gruppi di candidati, designati presso la
sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e
la segretezza del voto.
Dei nominativi degli elettori viene presa nota in
apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
I compiti del seggio, costituito a norma del presente
articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del
voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le
schede votate, raccolte in plichi separati in caso di piu'
elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per
essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne
destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero
con quello degli elettori che sono stati iscritti
nell'apposita lista.
Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori
eventualmente assenti o impediti, si procede con le
modalita' stabilite per la sostituzione del presidente e
dei componenti dei seggi normali.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta
del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione
sanitaria non possono accedere alla cabina.
Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti
letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto
con le modalita' previste dall'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi
diritto al voto siano piu' di cinquecento, la commissione
elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il
secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i
detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo
speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la
sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di
detenzione ed una sezione contigua.».
 
Art. 1 - bis
Disposizioni per la validita' delle elezioni amministrative che si
svolgono nell'anno 2025 nei comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti in caso di ammissione di una sola lista

1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 71 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000:
«Art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio
comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti). - 1. Nei
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione
dei consiglieri comunali si effettua con sistema
maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale
deve essere anche presentato il nome e cognome del
candidato alla carica di sindaco e il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e'
collegata ad una lista di candidati alla carica di
consigliere comunale, comprendente un numero di candidati
non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non
inferiore ai tre quarti.
3-bis. Nelle liste dei candidati e' assicurata la
rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste,
nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000
abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato
in misura superiore ai due terzi dei candidati, con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei
candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella
lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
4. Nella scheda e' indicato, a fianco del
contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un
candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo
contrassegno. Puo' altresi' esprimere un voto di preferenza
per un candidato alla carica di consigliere comunale
compreso nella lista collegata al candidato alla carica di
sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita
riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni
con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti,
ciascun elettore puo' esprimere, nelle apposite righe
stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di
preferenza, scrivendo il cognome di non piu' di due
candidati compresi nella lista collegata al candidato alla
carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due
preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso
diverso della stessa lista, pena l'annullamento della
seconda preferenza.
6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla
carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di
parita' di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra
i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In
caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano di
eta'.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di
consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono
i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad
essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di
sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono
attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei
consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra
decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono
ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine
si divide la cifra elettorale di ciascuna lista
successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del
numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i
quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a
quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una
graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi
quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella
graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e
decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima,
per sorteggio.
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono
proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine
delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra
di lista aumentata dei voti di preferenza A parita' di
cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono
nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna
lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica
di sindaco della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista,
sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il
candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato
un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei
votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al
50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali
del comune. Qualora non si siano raggiunte tali
percentuali, la elezione e' nulla.
11. In caso di decesso di un candidato alla carica di
sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle
candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si
procede al rinvio delle elezioni con le modalita' stabilite
dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del
procedimento di presentazione di tutte le liste e
candidature a sindaco e a consigliere comunale.».
 
Art. 1 - ter

Disposizioni urgenti in materia di composizione
degli uffici elettorali

1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la parola: «settantesimo» e' sostituita dalla seguente: «settantacinquesimo»;
b) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».
2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 recante:
«Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 3 giugno 1957, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38. - Sono esclusi dalle funzioni di presidente
di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di
segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano
superato il settantacinquesimo anno di eta';
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle
poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed
i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni,
addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici
elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge
la votazione;
f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi
di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 recante:
«Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 giugno 1960, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 23. - Sono esclusi dalle funzioni di presidente
di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di
segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno
superato il settantesimo anno di eta'; 36
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle
poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i
medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni,
addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici
elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge
la votazione;
f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di
trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422.».
 
Art. 2
Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte
degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni
referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all'anno
2025

1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalita' previste dal presente articolo.
2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda e' presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed e' revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' e della tessera elettorale personale nonche' la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.
4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale e' iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo esercitera' il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.
5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalita' di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresi', nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto e' inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale.
7. Il presidente della sezione elettorale speciale e' nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello.
Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilita' alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.
8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.
8-bis. Entro centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina sperimentale disposta dal presente articolo, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali di cui al comma 6 e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.153.860 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi

- La legge 8 marzo 1989, n. 95, recante: «Norme per
l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone
idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e
modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio
1960, n. 570» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64
del 17 marzo 1989.
- Per i riferimenti al testo dell'articolo 1 della
legge 13 marzo 1980, n. 70, si vedano i riferimenti
all'articolo 1.
 
Art. 2 - bis

Modifica alla disciplina in materia di indicazioni
di genere nelle liste elettorali

1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, primo comma:
1) all'alinea, le parole: «, distinte per uomini e donne,» sono soppresse;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il cognome e il nome»;
b) all'articolo 8, primo comma, le parole: «, distinto per uomini e donne,», ovunque ricorrono, sono soppresse;
c) all'articolo 16, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono formati in duplice copia».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 5, 8 e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 28 aprile 1967, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5. - Le liste elettorali sono compilate in
ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni
iscritto:
a) il cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il numero, la parte e la serie dell'atto di
nascita;
d);
e);
f) l'abitazione.
Esse debbono essere autenticate, mediante
sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui
l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale
comunale le liste elettorali devono essere autenticate,
mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima
Commissione e dal segretario.».
«Art. 8. - Il sindaco, in base ai registri dello
stato civile e delle anagrafi di cui all'articolo 4 e sulla
scorta dello schedario elettorale, provvede:
a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di
un elenco in ordine alfabetico di coloro che, trovandosi
iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del
15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1°
luglio al 31 dicembre e si trovino nella condizione di cui
all'articolo 4;
b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un
elenco in ordine alfabetico di coloro che, trovandosi
iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del
15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1°
gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino
nella condizione di cui all'articolo 4.
In caso di distruzione totale o parziale o
d'irregolare tenuta delle anagrafi, vi suppliscono le
indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle
liste di leva e dai ruoli matricolari depositati
nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali
indicazioni, puo' farsi ricorso a registri, atti e
documenti in possesso di altri enti o uffici.».
«Art. 16. - Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre
di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede
alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi
separati per la revisione semestrale delle liste.
Gli elenchi sono formati in duplice copia.
Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale,
sulla scorta dell'elenco di cui all'art. 8, propone
l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei
requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali
ai sensi del precedente art. 4.
Accanto a ciascun nominativo va apposta
un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i
quali l'iscrizione o la cancellazione e' proposta.».
 
Art. 3

Potenziamento delle misure in materia
di digitalizzazione dei sistemi elettorali

1. Ai fini del potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL) del Ministero dell'interno e del relativo innalzamento dei livelli di resilienza da intromissioni malevole esterne, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con uno stanziamento di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Al fine di rafforzare il processo di trasformazione digitale nei servizi elettorali, nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e' istituita una posizione dirigenziale di livello non generale con corrispondente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli del predetto Ministero a decorrere dal 1° ottobre 2025. Conseguentemente il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2025, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un dirigente di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali, previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 44.942 per l'anno 2025 e di euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 44.942 per l'anno 2025 ed euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante: «Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre
1992:
«Art. 40 (Perequazione degli squilibri della
fiscalita' locale). - 1. La perequazione e' effettuata con
riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di
competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni
la cui applicazione e' obbligatoria per tali enti e per la
parte per la quale non vi e' discrezionalita' da parte
dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati
ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni
pubbliche centrali.
2. L'assegnazione dei contributi e' disposta per il
biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e
successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di
settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio.
Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati
per il riparto. I contributi non si consolidano al termine
del triennio.
3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli
enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero
i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui
al comma 1 sono inferiori al valore normale della classe
per abitante della classe demografica di appartenenza. A
tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 37.
4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi
che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del
tributo da perequare al provento medio per abitante di
ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti
in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa
media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle
seguenti categorie di enti, nella misura massima del 10 per
cento per ogni categoria, con possibilita' di cumulo per
l'appartenenza a piu' categorie entro il 20 per cento.
5. Qualora con l'assegnazione del contributo
perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di
cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene ridistribuita
tra gli altri enti destinatari della perequazione con i
criteri generali di cui al comma 5.
6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000
abitanti sono quelli risultanti dalla piu' recente
pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare
comuni operanti in zone particolarmente depresse con
ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito quelli
inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai
sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della
legge 1° marzo 1986, n. 64. La definizione di zone
particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il
Ministero dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del
ministero delle finanze, abbia individuato le zone
particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di
reddito.
7-bis Nel caso in cui l'importo dei contributi sia
superiore alla somma necessaria per l'allineamento al
provento medio per abitante di ciascun ente sotto media, la
somma eccedente e' distribuita con la metodologia dei
parametri obiettivi prevista all'articolo 37.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite
l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale viene provveduto triennalmente al
riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese
di settembre, per il triennio successivo, attraverso il
sistema informativo telematico del Ministero
dell'interno.».
 
Art. 4

Sottoscrizione delle liste di candidati da parte
degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa

1. In occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati puo' essere effettuata con le modalita' previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non e' in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilita' derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o perche' si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.
2. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, e' consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante: «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005:
«Art. 20 (Validita' ed efficacia probatoria dei
documenti informatici). - 1.
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito
della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma
digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un
processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi
dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la
sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e,
in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita'
all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del
documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente
valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche
di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e
l'ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee
guida.
1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma
elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile
al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia
prova contraria.
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti
il deposito degli atti e dei documenti in via telematica
secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di
processo telematico.
2.
3. Le regole tecniche per la formazione, per la
trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione dei documenti informatici,
nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e
verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono
stabilite con le Linee guida.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia
di protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione
di documenti previsti dalla legislazione vigente si
intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo
di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle Linee guida.
- Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361:
«Art. 55. - Gli elettori non possono farsi
rappresentare ne', qualora votino in Italia, inviare il
voto per iscritto.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da
paralisi o da altro impedimento di analoga gravita'
esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore
della propria famiglia o, in mancanza, di un altro
elettore, che sia stato volontariamente scelto come
accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto in un
qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun elettore puo' esercitare la funzione di
accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato
elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del
seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli
accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se
hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato
dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio
accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia
scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il
nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo
modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa
assistenza nella votazione, il nome dell'autorita'
sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento
ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito e'
allegato al verbale.
L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui
al secondo comma, e' inserita, su richiesta
dell'interessato, corredata della relativa documentazione,
a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante
apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella
tessera elettorale personale, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale
ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
3 gennaio 2006, n. 1 recante: «Disposizioni urgenti per
l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per
la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per
l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione
delle prossime elezioni politiche», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03 gennaio 2006, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22:
1. Gli elettori affetti da gravissime infermita',
tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano
risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui
all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli
elettori affetti da gravi infermita' che si trovino in
condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono
ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del
Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie
disciplinate da normativa statale.
Per le elezioni dei presidenti delle province e dei
consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali,
le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori
nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o
della provincia per cui e' elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far
pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il
ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al
sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la
volonta' di esprimere il voto presso l'abitazione in cui
dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di
questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario
medico, designato dai competenti organi dell'azienda
sanitaria locale, in data non anteriore al
quarantacinquesimo giorno antecedente la data della
votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di
infermita' di cui al comma 1, con prognosi di almeno
sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del
certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilita', nei
confronti del funzionario medico che rilasci i certificati
di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni
di infermita' di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale
dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la
durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e
comunque per un periodo non superiore a nove mesi.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui
al comma 1 non sia gia' inserita l'annotazione del diritto
al voto assistito, il certificato di cui al comma 3,
lettera b), attesta l'eventuale necessita' di un
accompagnatore per l'esercizio del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di
cui al comma 3, previa verifica della sua regolarita' e
completezza, provvede:
a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al
voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni;
gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del
giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna
sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del
seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale
sezionale;
b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione
dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
c) a pianificare e organizzare, sulla base delle
richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a
disposizione degli uffici elettorali di sezione per la
raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio
presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello
d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune
d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a)
e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci
dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio.
Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti
elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno
che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici
elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate
le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.
7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui e'
aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale
di sezione nella cui circoscrizione e' ricompresa la dimora
espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di
cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori
del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle
operazioni di raccolta del voto a domicilio possono
partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano
richiesta.
8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione
cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la
liberta' e la segretezza del voto nel rispetto delle
esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal
presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o piu'
plichi distinti, nel caso di piu' consultazioni elettorali,
e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale
di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne
destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero
con quello degli elettori che sono stati iscritti
nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui
voto e' raccolto a domicilio da parte del presidente di un
ufficio elettorale di sezione diverso da quello
d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e
di essi e' presa nota nel verbale.
9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale
circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, puo',
con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni
elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal
seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di
cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti
elettori.».
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.