Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2025 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 30 gennaio 2025
Regione autonoma Valle d'Aosta - Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020. (Delibera n. 3/2025).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 30 gennaio 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonche' i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalita' unitarie di gestione e monitoraggio»;
Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione, di seguito anche PSC o Piano, e' articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'accordo di partenariato 2014-2020;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-bis che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o piu' assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, la relativa proposta e' approvata dalla cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalita' di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;
Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;
Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o piu' assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di sviluppo e coesione;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;
Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;
Vista, altresi', la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilita' del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilita' di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilita' per le amministrazioni titolari di programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto l'accordo tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Valle d'Aosta del 27 luglio 2020, relativo alla riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;
Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 49, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione autonoma Valle d'Aosta - Ministro per il Sud e la coesione territoriale», che ha disposto l'assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 18,80 milioni di euro, ed ha stabilito, contestualmente, che, in applicazione del decreto-legge n. 34 del 2020, art. 242, commi 2 e 5, tali risorse ritornano nelle disponibilita' del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 5,70 milioni di euro;
Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;
Considerato che la delibera CIPESS n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella Sezione speciale 2, ovvero nella tavola 4 dei PSC Sezioni speciali «risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni», le risorse FSC poste a copertura di interventi gia' previsti nei Programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19 ai sensi dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;
Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 28, recante «Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Valle d'Aosta», che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Valle d'Aosta per un valore complessivo di 77.086.885,01 euro, secondo la seguente articolazione: una sezione ordinaria per un valore di 58.286.885,01 euro e una sezione speciale per un valore complessivo di 18.000.000,00 euro;
Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalita' ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementati - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020;
Tenuto conto che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresi', che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;
Tenuto conto che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del programma operativo complementare della regione per un valore massimo di 5,7 milioni di euro;
Vista la delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 14, recante «Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia-Romagna, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Citta' metropolitana di Bologna, Citta' metropolitana di Firenze, Citta' metropolitana di Genova, Citta' metropolitana di Milano, Citta' metropolitana di Reggio Calabria, Citta' metropolitana di Venezia -Attuazione dell'art. 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/22», che, ai sensi dell'art. 56, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in esito alle verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, ha lasciato invariata la dotazione finanziaria della sezione ordinaria del PSC della Regione Valle d'Aosta, di importo pari a 58.286.885,01 euro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 475-A del 16 gennaio 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Valle d'Aosta e la contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della medesima regione;
Tenuto conto che nella citata proposta:
e' evidenziato che nel POC sono definiti le strategie, gli obiettivi, gli assi e le azioni, nonche' la governance e le modalita' attuative del programma, il piano finanziario e il cronoprogramma;
e' rappresentato che la dotazione finanziaria del POC e' pari a 18.674.923,88 euro, di cui 3.226.567,41 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (ex art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020) e 15.448.356,47 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE del 100 per cento (ex art. 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020);
e' rappresentato inoltre che, all'esito delle operazioni di chiusura del POR FSE della Regione Valle d'Aosta, la dotazione finanziaria del POC potra' essere rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando, in ogni caso, la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 stabilita per ciascun programma operativo di riferimento;
e' previsto che, in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, contestualmente all'adozione del POC della Regione Valle d'Aosta, si proceda con la riduzione della Sezione speciale 2 del PSC della Regione Valle d'Aosta per un importo pari a 3.226.567,41 euro, a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC, approvato con delibera CIPESS n. 31 del 2021, risulta pari a 73.860.317,60 euro, di cui un importo pari a euro 15.573.432,59 euro per la Sezione speciale 2;
e' riportato che, in linea con il punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 2015, il POC si basa sul medesimo Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarita' delle spese sostenute e rendicontate, garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS) - IGRUE;
Considerato che, in relazione alla citata proposta, la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 23 gennaio 2025;
Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. DIPE n. 1205-A del 30 gennaio 2025 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota DIPE prot. n. 1215 del 30 gennaio 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;
Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di Vice Presidente del Comitato stesso»;
Tenuto conto che il testo della delibera approvata nella presente seduta sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;
Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:
1. Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020
della Regione Valle d'Aosta e assegnazione di risorse.

1.1 E' adottato il Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 di competenza della Regione Valle d'Aosta, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
1.2 La dotazione finanziaria del POC e' pari a 18.674.923,88 euro, di cui:
3.226.567,41 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato, ai sensi dell'art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020;
15.448.356,47 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE del 100 per cento, ai sensi dell'art. 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.
1.3 Il valore complessivo del programma e' rappresentato dal seguente piano finanziario, articolato in 3 assi, coerenti con la struttura della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 e con l'accordo di partenariato:

Parte di provvedimento in formato grafico

1.4 Nel programma sono definite le strategie, gli obiettivi, gli assi e le azioni, nonche' la governance e le modalita' attuative del programma, il piano finanziario e il cronoprogramma.
1.5 Qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE emerga l'esigenza di reintegrare la sua disponibilita' finanziaria, l'Autorita' di gestione inoltra apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvede alle conseguenti operazioni contabili.
1.6 All'esito delle operazioni contabili di cui al punto precedente, ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sara' rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 stabilita per ciascun programma operativo di riferimento.
1.7 L'ammontare delle risorse eventualmente previste per l'assistenza tecnica costituisce limite di spesa. L'amministrazione titolare del programma avra' cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del programma.
1.8 La Regione Valle d'Aosta in linea con gli adempimenti previsti dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:
il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarita' delle spese;
la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.
1.9 La Regione Valle d'Aosta assicura, altresi', la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarita'. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta amministrazione e' responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi.
1.10 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi del citato art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, e' fissata al 31 dicembre 2026.
1.11 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle previste dalla delibera CIPESS n. 41 del 2021.
1.12 La Regione Valle d'Aosta, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmettera' una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Valle d'Aosta

2.1 Il PSC della Regione Valle d'Aosta, approvato in prima istanza con delibera CIPESS n. 28 del 2021, e' ridotto per un importo pari a 3.226.567,41 euro, a valere sulla dotazione finanziaria della Sezione speciale 2, che e' conseguentemente rideterminata in 15.573.432,59 euro. Pertanto, la dotazione finanziaria complessiva del PSC risulta pari a 73.860.317,60 euro, come rappresentato dalla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2.2 A seguito della riduzione del PSC della Regione Valle d'Aosta di cui alla presente delibera, il Comitato di sorveglianza del Piano, previsto al punto 4 della delibera CIPESS n. 2 del 2021, provvede - nella prima riunione utile - ad approvare l'aggiornamento dell'articolazione del Piano nelle aree tematiche e nei settori di intervento individuati dalla delibera CIPESS n. 2 del 2021, in coerenza con la riduzione approvata.
2.3 Il Piano, cosi' come aggiornato dalla presente delibera, e' soggetto alle regole di governance, alle modalita' di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la citata delibera CIPESS n. 28 del 2021 di approvazione del PSC della Regione Valle d'Aosta.
2.4 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS n. 2 del 2021.

Il vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 834
 
Allegato
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020

Regione autonoma Valle d'Aosta
Region autonome Vallee d'Aoste

ottobre 2024
Sommario
1. Premesse
Quadro di riferimento
2. Dotazione finanziaria
Prospetto 1 - Dotazione finanziaria complessiva in euro
3. Descrizione del piano finanziario e degli assi
3.1 Struttura del programma
3.2 Piano finanziario
Prospetto 2 - Piano finanziario per assi in euro
3.3 Assi
4. Cronoprogramma di spesa
Prospetto 5 - Cronoprogramma di spesa per asse e anno in euro
5. SIGECO - Sistema di gestione e controllo
6. Monitoraggio
7. Modifiche del programma e relazione di attuazione
1 Premesse.

Il Programma operativo complementare (POC) della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020, istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41/2021, e' stato predisposto sulla base delle indicazioni contenute nelle note del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2023 (DPCOE-0001912-P-15/03/2023) e del 19 gennaio 2024 (DPCOE-0001005-P-19/01/2024). Esso trae origine da quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 e in applicazione di una serie di regole di flessibilita' ai Programmi operativi regionali (POR) FESR e FSE 2014-2020, introdotte dall'Unione europea a seguito delle modifiche regolamentari adottate nel 2020 e nel 2022 al fine di garantire agli Stati membri l'immediata disponibilita' di risorse finanziarie derivanti dai Fondi strutturali per le spese necessarie per il contrasto alla crisi pandemica da COVID-19 (regolamenti UE 2020/460 e 2020/558) e per le spese volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'invasione militare dell'Ucraina da parte della Federazione Russa (regolamento UE 2022/562).
1.1 Quadro di riferimento
La pandemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) nel 2020, ha indotto la Commissione europea, da un lato, e il Governo italiano, dall'altro lato, ad intervenire per fronteggiare l'emergenza sanitaria e le connesse conseguenze sociali, economiche e finanziarie, con una serie di azioni mirate, valorizzando l'apporto dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020 allocate nell'ambito dei Programmi FESR e FSE 2014/20 (1) .
A livello europeo, in particolare, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato, con il regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020 e con il regolamento (UE) n. 558 del 23 aprile 2020, la modifica ai precedenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 (2) e n. 1301/2013 (3) , introducendo, tra l'altro, la possibilita' di utilizzare le risorse dei POR FESR e FSE per finanziare misure specifiche per investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'emergenza COVID-19 e la facolta' in capo alle amministrazioni che gestiscono tali programmi di applicare alla quota di cofinanziamento UE il tasso del 100% per la spesa certificata nel periodo contabile 2020-2021. Facolta' successivamente prorogata con il regolamento (UE) n. 562 del 6 aprile 2022, anche alle spese certificate riferite al periodo contabile 2021-2022, liberando cosi' le risorse nazionali relative alla quota di cofinanziamento degli Stati membri.
A livello nazionale, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (c.d. «Decreto Cura Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), all'art. 126, comma 10, il Governo italiano ha previsto che le amministrazioni pubbliche titolari di Programmi cofinanziati dai Fondi SIE potessero destinare, nell'ambito dei rispettivi programmi, risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa alla pandemia da COVID-19.
Successivamente, con il citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (c.d. «Decreto Rilancio», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), agli articoli 241-243, il Governo ha contemplato specifiche disposizioni in materia di coesione territoriale, prevedendo in particolare, ai fini del contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19, la definizione di specifici accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni titolari di Programmi cofinanziati del periodo 2014-2020 e stabilendo, tra l'altro, che:
le risorse erogate dall'Unione europea quale rimborso delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato siano riassegnate alle stesse amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari (POC), vigenti o da adottarsi;
nei POC confluiscano inoltre le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'adesione al tasso di cofinanziamento UE al 100% dei programmi;
nelle more della predetta riassegnazione delle risorse, le autorita' di gestione possano assicurare gli impegni gia' assunti relativi ad interventi sostituiti da quelli emergenziali, attraverso la riprogrammazione delle risorse nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), che confluiscono nella sezione speciale dei Piani sviluppo e coesione (PSC);
le risorse FSC utilizzate per assicurare gli impegni gia' assunti relativi ad interventi sostituiti da quelli emergenziali ritornino nelle disponibilita' del predetto Fondo, nel momento in cui siano rese disponibili nei POC le risorse finanziarie erogate dall'Unione europea per le spese emergenziali anticipate a carico dello Stato;
la data di scadenza dei POC 2014/2020 sia fissata al 31 dicembre 2025 (termine originario, successivamente prorogato al 31 dicembre 2026, dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede altresi' che le risorse dei POC possano essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del PNRR).
Sulla base del quadro regolamentare e normativo sopra delineato, la Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta ha approvato, con deliberazione n. 311 in data 24 aprile 2020, i «Primi indirizzi per il riorientamento delle risorse derivanti dai Fondi strutturali e di investimento europei, in risposta all'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'ambito della Politica regionale di sviluppo 2014/20», individuando, anche ai fini della stipula dell'accordo fra il Governo e la regione, gli ambiti prioritari di intervento cui destinare le risorse che si sarebbero rese disponibili a valere sui Programmi in risposta all'emergenza epidemiologica COVID-19, in particolare: emergenza sanitaria (spese per personale sanitario e non implicato e investimenti in prodotti e servizi), attivita' economiche (per azioni a sostegno della ripartenza degli operatori economici) e formazione professionale (rivolta agli operatori socio- sanitari).
I differenti aspetti sono stati poi meglio definiti all'interno dell'accordo per la riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali 2014/20, il cui schema e' stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 649, in data 24 luglio 2020, successivamente sottoscritto, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta ed il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in data 27 luglio 2020.
Nello specifico, l'importo complessivo delle risorse a valere sui Programmi operativi FESR e FSE 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta destinato al contrasto ed alla mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19 ammonta a 18.800.000 euro, di cui: 9.100.000 euro a valere sul POR FESR e 9.700.000 euro a valere sul POR FSE. Le risorse vengono convogliate su tre ambiti prioritari di intervento:
emergenza sanitaria, per complessivi 7.750.000 euro;
attivita' economiche, per complessivi 6.350.000 euro;
lavoro, per complessivi 4.700.000 euro.
L'accordo prevede inoltre l'impegno da parte della regione a destinare fino a 5.700.000 euro per la rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato.
In attuazione dell'accordo, con delibera CIPE n. 49 del 28 luglio 2020 (4) , sono state assegnate alla regione risorse statali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per l'ammontare complessivo di 18.800.000 euro, dando copertura finanziaria agli impegni gia' assunti dalla regione nell'ambito dei Programmi, liberando cosi' le corrispondenti risorse a favore degli interventi connessi all'emergenza, che sono poi confluiti nella Sezione speciale del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con delibera CIPESS n. 28 del 29 aprile 2021 (5) .
Programma operativo investimenti per la crescita e l'occupazione
2014/20 (FESR)
Al fine di dare seguito, a livello regionale, a quanto previsto nell'accordo con lo Stato, la regione ha sottoposto all'approvazione da parte del Comitato di sorveglianza (mediante consultazione con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 2701 in data 15 ottobre 2020) la modifica al Programma operativo «Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)» finalizzata a rimodulare la dotazione finanziaria di alcuni assi, per rendicontare nell'ambito del POR le spese per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica e inserire nuovi obiettivi specifici e nuove azioni correlate, in cui fare rientrare nuovi interventi oggetto di finanziamento nonche' introdurre nuove categorie di operazione collegate e nuovi indicatori di output e di risultato.
L'Autorita' di gestione del POR FESR si e' altresi' avvalsa della possibilita' di incrementare al 100% il tasso di cofinanziamento UE per il periodo contabile 2020-2021 per tutti gli assi del Programma, cosi' da accelerare la spesa delle risorse UE e, al contempo, alleggerire nel breve termine gli oneri sul bilancio pubblico gia' chiamato a rispondere con ingenti risorse alla fase emergenziale.
La modifica al POR FESR e' stata approvata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 7868 del 6 novembre 2020.
A seguito dell'ulteriore opportunita', introdotta con la modifica apportata dal reg. (UE) n. 562/2022 al reg. (UE) n. 1303/2013, per cogliere a pieno la facolta' di certificare al tasso di cofinanziamento UE al 100%, ottenendo il rimborso dell'intera quota UE, la regione ha sottoposto al Comitato di sorveglianza (mediante consultazione con procedura scritta, conclusasi con nota prot. n. 1122 in data 19 aprile 2022) la proposta di rimodulazione finanziaria di tutti gli assi del POR FESR 2014/20, per certificare, anche per il periodo contabile 2021-2022, le spese dichiarate nelle domande di pagamento al tasso di cofinanziamento al 100% della quota UE (6) .
Programma operativo investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione 2014/20 (FSE)
Nell'ambito di quanto stabilito nel richiamato accordo con lo Stato, il Programma operativo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)» della Regione autonoma Valle d'Aosta, ugualmente e' stato oggetto di riprogrammazione da parte del Comitato di sorveglianza in data 18 dicembre 2020, al fine di introdurre specifiche azioni finalizzate al contrasto degli effetti dell'emergenza sanitaria e la conseguente rimodulazione del piano finanziario e del set degli indicatori. Nell'ambito del POR FSE sono state certificate all'UE nel periodo contabile 2022/23 le spese emergenziali a carico dello Stato derivanti dal «Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all'emergenza sanitaria da COVID-19». Inoltre, anche l'Autorita' di gestione del POR FSE si e' avvalsa dell'opportunita', introdotta con la modifica apportata dal reg. (UE) n. 2022/562 al reg. (UE) n. 1303/2013 di incrementare al 100% il tasso di cofinanziamento UE sugli Assi 1 e 2 per l'anno contabile 2021/2022.
Con delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021 (7) sono stati, infine, istituiti i Programmi operativi complementari (POC), tra cui quello della Regione autonoma Valle d'Aosta, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti:
dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014/2020;
da ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, resesi disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea a seguito dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100%.
Le amministrazioni titolari, tra cui la Regione autonoma Valle d'Aosta, sono quindi autorizzate ad attivare le risorse nei limiti in cui le stesse affluiranno in favore del programma operativo complementare di competenza. L'importo indicativo programmatico del POC della Regione autonoma Valle d'Aosta ammonta a 5.700.000 euro.
La delibera CIPESS n. 41/2021 stabiliva, inoltre, che una volta completate le operazioni di rendicontazione e definita la chiusura del periodo contabile 2020-2021, le amministrazioni titolari dei programmi dovevano individuare, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, il quadro al 30 giugno 2021 degli importi finanziari che confluivano nei programmi complementari. Preso atto delle modifiche intervenute a livello regolamentare e dei conseguenti aggiornamenti normativi, tale processo si riferisce, inoltre, alla chiusura contabile 2021-2022. In via successiva, completate le operazioni contabili il POC dovra' essere approvato in via successiva tramite delibera del CIPESS, che adeguera' la dotazione finanziaria e definira' le linee/azioni del POC.
Dal punto di vista operativo, la delibera CIPESS n. 41/2021, nel richiamare gli adempimenti gia' definiti nella delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (8) , stabilisce che «Le amministrazioni titolari (...) assicurano, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera: 1) il rispetto della normativa nazionale e europea e la regolarita' delle spese; 2) la predisposizione di un adeguato sistema di gestione e controllo ovvero, nel caso di programmi complementari vigenti, l'utilizzo del sistema di gestione e controllo in essere; 3) l'invio dei dati di attuazione al sistema unico di monitoraggio RGS - IGRUE.» Con particolare riferimento al punto 1, va precisato che per la delibera CIPE n. 10/2015 le azioni e gli interventi attivati nel POC 2014- 2020 devono concorrere «al perseguimento delle finalita' strategiche dei Fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014/2020».
In linea con la suddetta delibera CIPESS, con il presente POC della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020, si propone l'utilizzo della dotazione finanziaria complessiva per concorrere al perseguimento delle medesime finalita' strategiche del POR FESR 2014-2020, anche per la quota di risorse ex FSE, al fine di rafforzare l'impatto degli interventi della programmazione europea concentrando le risorse e garantire l'esecuzione finanziaria nel rispetto delle tempistiche di attuazione del nuovo programma.
Il POC della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 e' coerente con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei regolamenti europei per il periodo 2014-2020 e nell'accordo di partenariato (9) e si articola, anche per le quote ex POR FSE, negli Obiettivi tematici (OT) del POR FESR, in un'ottica di piena complementarita' con gli interventi previsti dallo stesso. Di seguito, si riporta l'articolazione del POC per OT:
OT3 - Promuovere la competitivita' delle piccole e medie imprese;
OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
OT6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente e sostenibile.
L'importo programmato complessivo del POC ammonta a euro 18.674.923,88, di cui risorse derivanti dalle certificazioni di spesa del POR FESR pari a 11.087.733,91 euro e 7.587.189,97 euro derivanti dalle certificazioni di spesa del POR FSE, totalmente a carico del Fondo di rotazione statale ex legge n. 183/1987.
Completate le operazioni contabili dei Programmi operativi, il POC, potra' essere integrato degli ulteriori importi che modificano la dotazione finanziaria e dovra' essere approvato in via successiva tramite delibera del CIPESS.
Con riferimento al piano finanziario, la spesa e' articolata sulle annualita' dal 2015 al 2026, in coerenza con il temine di ammissibilita' fissato al 31 dicembre 2026.
Il POC della Regione autonoma Valle d'Aosta si basa sul Sistema di gestione e controllo SI.GE.CO. del Programma FESR 2014/20, in modo da «assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarita' delle spese sostenute e rendicontate», garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE.
In conformita' con quanto disposto al punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, successivamente all'approvazione del presente Programma, la Regione autonoma Valle d'Aosta, in qualita' di amministrazione titolare e autorita' responsabile, potra' apportare eventuali modifiche al POC approvato, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, che sono approvate con delibera CIPESS, su proposta dell'amministrazione avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate. Alle rimodulazioni interne ai POC, che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvedera' di comune accordo tra l'amministrazione titolare del programma stesso e l'amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento informando, ai fini della presa d'atto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Dotazione finanziaria

Nella presente sezione si rappresenta la dotazione finanziaria del Programma operativo complementare (POC) della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020.
Prospetto 1 - Dotazione finanziaria complessiva in euro

Parte di provvedimento in formato grafico
3. Descrizione del piano finanziario e degli assi

3.1 Struttura del programma
Il Programma operativo complementare (POC) della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 si articola complessivamente in tre assi, corrispondenti a tre obiettivi tematici del POR FESR:
Asse 1 - Accrescere la competitivita' delle PMI (OT3);
Asse 2 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori (OT4);
Asse 3 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT6).
3.2 Piano finanziario
Di seguito, si riporta il piano finanziario del POC della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 suddiviso per assi:

Parte di provvedimento in formato grafico

3.3 Assi Asse 1 - Accrescere la competitivita' delle PMI (OT3)
Risultato atteso: Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese (3.5 POR FESR)
Azione 1.1. Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza (3.5.1 POR FESR)
L'Azione sostiene in particolare lo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta anche tramite il rafforzamento dei servizi offerti presso l'incubatore di impresa, la creazione di un acceleratore di impresa e altri servizi alle imprese.
Risultato atteso: Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (3.3 POR FESR)
Azione 1.2: Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e «tipici» (3.3.2 POR FESR)
L'Azione sostiene il sistema delle imprese turistiche e di quelle operanti nelle filiere connesse alla fruizione turistica per lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali ed e' prioritariamente finalizzata alla valorizzazione del «Cammino Balteo» rientrante nel progetto strategico Bassa Via della Valle d'Aosta.
Gli interventi previsti sono orientati alla qualificazione dei servizi di ricettivita' e accoglienza ed al sostegno alle imprese che operano in campo culturale e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici, cosi' come delle imprese dei servizi, anche dei trasporti, a supporto delle attivita' turistiche. Tale azione promuove, altresi', l'integrazione nei sistemi di imprese delle filiere turistiche, culturali e creative, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici, attraverso il sostegno alla cooperazione di imprese per la creazione di reti. Asse 2 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori (OT4)
Risultato atteso: Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili (4.1 POR FESR)
Azione 2.1: Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici (4.1.1 POR FESR)
L'azione promuove interventi di riqualificazione energetica di strutture/edifici pubblici distribuiti sul territorio regionale, contribuendo cosi' alla riduzione dei consumi da fonte fossile, le emissioni climalteranti e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. La riqualificazione potra' prevedere interventi volti: al contenimento della dispersione termica; all'ottimizzazione impiantistica con tecnologie innovative e/o ad alta efficienza energetica; l'efficientamento dei sistemi di illuminazione; all'installazione di sistemi di produzione energetica rinnovabile; all'uso di sistemi ICT di monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart building), tramite telecontrollo, regolazione e gestione.
Qualora gli interventi prevedano l'installazione di impianti a biomassa, saranno ammissibili esclusivamente le migliori tecnologie disponibili volte a ridurre le emissioni di PM10 in atmosfera. Parallelamente, l'azione e' concepita come un'occasione per sollecitare un processo virtuoso volto a favorire, attraverso la divulgazione delle buone pratiche e la sensibilizzazione e formazione di tutti gli attori coinvolti nel processo edilizio, l'avvio di una serie di interventi analoghi in ambito pubblico e privato sul territorio regionale. Asse 3 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT 6)
Risultato atteso: Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione (6.7 POR FESR)
Azione 3.1: Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo (6.7.1 POR FESR)
L'azione finanzia interventi di tutela, recupero e valorizzazione di aree di attrazione culturale di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo anche di carattere urbano. L'azione sostiene il sistema regionale delle risorse culturali attraverso un approccio di sistema in grado di promuovere la riqualificazione e messa in rete delle principali emergenze culturali e, altresi', la valorizzazione degli attrattori minori. Nello specifico, si prevede la realizzazione di interventi di: riqualificazione, recupero e restauro di alcuni beni culturali della regione; valorizzazione e messa in rete dei beni culturali diffusi nel territorio valdostano; costituzione di circuiti/percorsi culturali continui e strutturati, in grado di qualificare l'offerta turistica in ottica di destagionalizzazione e diversificazione.
Risultato atteso: Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (6.8 POR FESR)
Azione 3.2: Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche (6.8.3 POR FESR)
L'azione sostiene interventi di promozione e consolidamento dell'offerta integrata di risorse culturali e naturali di specifiche aree del territorio valdostano che, seppur situate alle medie e basse quote, esprimono un elevato potenziale in termini di attrazione dei flussi turistici.
L'azione sostiene la fruibilita' ed accessibilita' di tali aree anche tramite la costruzione di itinerari di visita (nello specifico, con la realizzazione di un'offerta integrata di piste-ciclopedonali, sentieri/percorsi escursionistici) e di circuiti in grado di mettere in rete patrimonio culturale, risorse naturali e risorse enogastronomiche e della tradizione locale.
L'azione promuove pertanto un prodotto integrato su un'appropriata scala territoriale che permetta di aumentare l'utilizzo della rete di mobilita' dolce e di rispondere al bisogno di tutela dell'ambiente, rafforzando le connessioni tra i circuiti esistenti della mobilita' dolce ed unendo i comuni.
L'azione promuove inoltre la valorizzazione della biodiversita', anche attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi di fruizione, al fine di aumentare l'attrattivita' del patrimonio naturale della regione.
4. CRONOPROGRAMMA DI SPESA

Parte di provvedimento in formato grafico

5. SIGECO - Sistema di gestione e controllo

In conformita' con quanto disposto dal punto 2 della delibera CIPE n. 10/2015, il Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del POC della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi del programma, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile e la regolarita' delle spese sostenute e rendicontate.
In ottemperanza a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 481 dell'8 maggio 2023, l'Autorita' responsabile del POC e' il dirigente pro-tempore della Struttura programmi per lo sviluppo regionale, incardinata nel Dipartimento politiche strutturali e affari europei della Regione autonoma Valle d'Aosta, che provvede alle attivita' di programmazione, gestione, comunicazione, monitoraggio e coordinamento dei controlli.
Autorita' responsabile del POC
Struttura regionale: Programmi per lo sviluppo regionale
Responsabile: dirigente Barbara Fontana
Posta elettronica: adg.fesr@regione.vda.it
Tel. +39 0165 52.7808
Al POC si applica il Sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta attualmente vigente, per quanto applicabile, con particolare riferimento alla «Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorita' di gestione e per l'Autorita' di certificazione» e al «Manuale delle procedure dell'Autorita' di gestione», approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 4 dicembre 2017 e aggiornati, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 130 del 15 febbraio 2021 e con provvedimento del dirigente della Struttura programmi per lo sviluppo regionale n. 2403 del 7 maggio 2021.
Il SI.GE.CO. e' disponibile nella sezione Europa del sito istituzionale regionale al link:
https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-europeo -di-sviluppo-regionale/fesr-2014-20/gestione-e-controllo
Ulteriori o piu' dettagliate modalita' di attuazione di specifiche operazioni potranno, se del caso, essere definite anche attraverso l'ausilio di appositi manuali e/o circolari.
L'informazione e la pubblicita' sara' garantita anche attraverso il sito web istituzionale regionale alla sezione Europa, nella quale saranno rese disponibili informazioni riguardo al POC e agli interventi in esso allocati.
6. Monitoraggio

L'Autorita' responsabile garantisce il monitoraggio del POC della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014- 2020, attraverso la rilevazione periodica dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale al livello di singola operazione, alimentando regolarmente il Sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE, secondo le regole del Protocollo unico di colloquio (PUC), come previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015.
A tal fine, l'Autorita' responsabile dichiara l'intento di proseguire l'attivita' di monitoraggio secondo l'impostazione adottata nel POR FESR 2014-2020, adattandola ad eventuali specifiche indicazioni che dovessero pervenire dall'IGRUE per la trasmissione dei dati relativi ai progetti del POC.
7. Modifiche del programma e relazione di attuazione

Come stabilito nella delibera CIPE n. 10/2015, le eventuali modifiche al POC consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono approvate con delibera CIPESS, su proposta del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in partenariato con la Regione autonoma Valle d'Aosta.
Alle rimodulazioni interne al POC stesso, che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'Autorita' responsabile si impegna a trasmettere, entro il 15 marzo di ciascun anno, una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, con la situazione degli impegni e pagamenti, a partire dai dati di monitoraggio inseriti nel Sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE e pubblicati su Open coesione, e completa in particolare del Prospetto 3 aggiornato.
__________

(1) I Programmi operativi «Investimenti per la crescita e
l'occupazione 2014/20 (FESR)» e «Investimenti in favore della
crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)» della Regione autonoma
Valle d'Aosta sono stati approvati dalla Commissione europea,
rispettivamente con decisione di esecuzione C(2015) 907 del 12
febbraio 2015 e con decisione di esecuzione C(2014) 9921 del 12
dicembre 2014.

(2) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

(3) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione», che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.

(4) Delibera CIPE 28 luglio 2020. Fondo sviluppo e coesione
2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza COVID ai sensi degli
articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.
Accordo Regione autonoma Valle d'Aosta - Ministro per il sud e la
coesione territoriale. (Delibera n. 49/2020).

(5) Come stabilito al punto 1.2 della predetta delibera CIPE «le
risorse assegnate ritornano nelle disponibilita' del FSC nel
momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare
le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della
rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad
un importo massimo di 5.700.000 euro».

(6) L'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% UE non ha
richiesto una decisione della Commissione europea ma solo la
formale presentazione, previa approvazione da parte del Comitato
sorveglianza, delle tabelle finanziarie rivedute sul sistema SFC.

(7) Delibera CIPE 9 giugno 2021. Programmi operativi complementari di
azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n.
34/2020). (Delibera n. 41/2021).

(8) Delibera CIPE 28 gennaio 2015. Definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il
periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo
1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di
partenariato 2014-2020. (Delibera n. 10/2015).

(9) L'accordo di partenariato 2014/20 Italia, presentato dal Governo
italiano alla Commissione europea, e' stato approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2014)8021 in data 29 ottobre
2014, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione
europea C(2018)4873 in data 19 luglio 2018.