Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2025 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 9 maggio 2025
Modifica delle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico (PAT).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante la delega al Governo per il riordino del processo amministrativo;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, che, con i relativi allegati, in attuazione del predetto art. 44 della legge n. 69 del 2009, ha approvato il codice del processo amministrativo, le sue norme di attuazione, transitorie e di coordinamento, nonche' le correlative abrogazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, gli articoli 2 e 20;
Visto, in particolare l'art. 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, che prevede che le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico siano adottate «Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative» e che «Salvi i casi in cui e' diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalita' telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1»;
Sentito il Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio in data 21 gennaio 2025;
Sentiti il Consiglio nazionale forense, l'Avvocatura generale dello Stato e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 26 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1
Nuove disposizioni in materia di modalita' telematiche per
l'esecuzione degli adempimenti previsti e modifiche connesse
all'introduzione del Formweb.

1. All'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1:
i. dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente lettera: «g-bis) Formweb: interfaccia utente web per l'inserimento guidato e l'invio di dati e documenti;»;
ii. la lettera h) e' eliminata;
iii. la lettera s) dopo le parole «gli ausiliari del giudice,» sono aggiunte le seguenti: «i difensori e le parti pubbliche e private, nonche' i collaboratori indicati dai difensori muniti di procura, sotto la responsabilita' dei difensori medesimi, nei limiti stabiliti dal presente decreto;»;
b) all'art. 9:
i. al comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della redazione degli atti processuali gli utenti potranno disporre di funzionalita' di ausilio, anche in attuazione di specifiche previsioni normative»;
ii. al comma 2, dopo la parola «telematica» sono aggiunte le seguenti: «, utilizzando l'interfaccia Formweb o, nel caso in cui per comprovate ragioni tecniche non sia possibile il deposito tramite Formweb, mediante PEC»;
iii. dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il deposito degli atti e dei documenti di cui al comma 1 effettuato mediante Formweb e' tempestivo quando entro le ore 24,00 del giorno di scadenza e' generata dal portale la ricevuta di invio secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19, comma 1. Se il messaggio PEC inviato dal sistema SIGA, che perviene entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo all'invio del deposito, contiene l'informazione di mancato deposito, l'attivita' di deposito deve essere ripetuta e, ai fini dell'eventuale rimessione in termini da parte del giudice, ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al depositante, deve essere allegato il messaggio di mancato deposito unitamente alla ricevuta del primo invio eseguito»;
iv. il comma 6 e' eliminato;
v. il comma 8 e' sostituito con il seguente: «8. Nel corso del giudizio, il giudice puo', per eccezionali e comprovate ragioni tecniche preclusive del deposito telematico ordinario, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti, previa verifica, ove necessario, della sicurezza e compatibilita' del materiale informatico che si intende depositare con il sistema informativo della Giustizia amministrativa, da svolgersi a cura della segreteria, con il supporto del personale tecnico informatico. In questo caso viene fatta menzione del deposito in copia cartacea o digitale nell'indice del fascicolo. Con le stesse modalita' si procede nei casi di produzione autorizzata di documenti ai sensi dell'art. 55, comma 8, del CPA, nonche' nei casi di cui all'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e nei casi di dispensa dal deposito telematico di cui all'art. 136, comma 2, del CPA.»;
vi. dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Non sussistono le eccezionali e comprovate ragioni tecniche di cui al precedente comma allorche' l'atto o il documento che si intende depositare digitalmente ecceda i limiti dimensionali consentiti per l'upload nel sistema informatico della giustizia amministrativa, salvo che esso non sia in alcun modo divisibile in piu' parti o suscettibile di compressione cosi' da rientrare nelle dimensioni consentite.».
c) all'art. 17, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'accesso al fascicolo informatico e' consentito anche ai soggetti indicati dai difensori muniti di procura, sotto la propria ed esclusiva responsabilita', come collaboratori, nei limiti delle attivita' consentite dalla legislazione vigente.»;
d) all'art. 19, il comma 2 e' sostituito come segue: «I parametri tecnici sono adeguati e aggiornati in base all'evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile del SIGA, previa comunicazione al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.».
2. All'Allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1:
i. la lettera l) e' eliminata;
ii. dopo la lettera v) e' aggiunta la seguente lettera: «v-bis) RiepilogoDepositoFormweb: modulo informatico riepilogativo dei dati e dei documenti da inviare e depositare online tramite Formweb, generato in modo automatico a seguito della corretta compilazione, secondo una procedura guidata, dei campi prestabiliti.»;
b) all'art. 6:
i. al comma 1, dopo le parole «e' effettuato» sono aggiunte le seguenti: «generando il modulo di riepilogo del deposito in modo automatico con l'utilizzo di Formweb oppure»;
ii. al comma 2, dopo le parole «si effettua» sono aggiunte le seguenti: «generando l'apposito modulo di riepilogo in modo automatico con l'utilizzo di Formweb oppure»;
iii. il comma 4, e' sostituito con il seguente: «Il RiepilogoDepositoFormweb e' generato in formato PDF ed e' sottoscritto con firma digitale PadES. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono compilati in formato PDF e sottoscritti con firma digitale nel formato PadES»;
iv. il comma 5 e' sostituito con il seguente: «I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore o caricati tramite la procedura di cui all'art. 6-bis. La firma digitale PadES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti e a quelli univocamente indicati nel «RiepilogoDepositoFormweb» come caricati tramite procedura di cui all'art. 6-bis.»;
v. al comma 7, dopo la parola «effettua» sono aggiunte le seguenti: «tramite Formweb, secondo quanto indicato dall'art. 6-bis oppure»;
vi. dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: «7-bis. Nel caso in cui non sia possibile per comprovate ragioni tecniche il deposito tramite Formweb e' consentito il deposito mediante PEC.»;
vii. il comma 8 e' eliminato;
c) dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 6-bis (Deposito tramite Formweb - art. 9 dell'allegato 1). - 1. L'inserimento dei dati e il deposito dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte tramite Formweb e' effettuato secondo le tipologie offerte dal menu del portale.
2. L'inserimento dei dati, dei relativi allegati e degli altri atti di parte tramite Formweb puo' essere effettuato anche dai soggetti indicati dai difensori muniti di procura, sotto la propria ed esclusiva responsabilita', come collaboratori.
3. Il deposito si effettua attraverso una procedura guidata che prevede la previa compilazione di campi prestabiliti, contenuti in apposite sezioni che cambiano in numero e composizione in base al tipo di deposito.
4. A seguito della compilazione dell'ultima sezione, e' possibile effettuare il download del RiepilogoDepositoFormweb al fine della sottoscrizione con firma digitale da parte del difensore munito di procura.
5. Il RiepilogoDepositoFormweb sottoscritto digitalmente potra' essere inserito sullo stesso portale ai fini del deposito dai difensori muniti di procura, nonche' dai soggetti indicati dai medesimi difensori, sotto la propria ed esclusiva responsabilita', come collaboratori.
6. All'atto dell'invio il portale genera automaticamente la ricevuta di invio.
7. Il sistema SIGA invia in modo automatico al depositante, entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo al deposito tramite Formweb, un messaggio PEC di registrazione del deposito, che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e la data di deposito.
8. Ai fini del rispetto dei termini processuali, ricevuto il messaggio di cui al comma 7, il deposito si considera perfezionato nel momento in cui e' stata generata la ricevuta di cui al comma 6.
9. Qualora il deposito non risulti perfezionato, il messaggio di cui al comma 7 contiene l'informazione di mancato deposito e l'indicazione delle eventuali anomalie di carattere tecnico. In questo caso, l'attivita' di deposito potra' essere ripetuta con le modifiche eventualmente necessarie, rientrando nel portale. Ai fini dell'eventuale rimessione in termini da parte del giudice, ove il mancato deposito sia dipeso da cause non imputabili all'utente, deve essere allegato il messaggio PEC contenente l'informazione di mancato deposito unitamente alla ricevuta di invio di cui al comma 6.
10. L'avvenuta registrazione del deposito puo' essere verificata anche attraverso l'apposita funzione del portale.»;
d) all'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:
i. «1-bis. Attraverso il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto dovranno essere allegate le ragioni che non hanno reso possibile il deposito tramite Formweb»;
ii. il comma 10 e' eliminato;
e) l'art. 8 e' eliminato;
f) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
i. ai commi 1 e 3, le parole «articoli 7 e 8» sono sostituite con le seguenti: «articoli 6-bis e 7»;
ii. il comma 2 e' eliminato;
iii. al comma 4 e' eliminato il secondo periodo;
g) all'art. 12 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Non e' consentito l'uso di collegamenti ipertestuali o attivi, ad eccezione dell'uso di tecniche informatiche idonee a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto.»
h) all'art. 14, comma 5, le parole «articoli 6, 7 e 8» sono sostituite con le seguenti: «articoli 6, 6-bis e 7»;
i) l'art. 18 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 dell'allegato 1). - 1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai documenti e ai provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici di loro competenza, nonche' a tutti i dati relativi alla propria attivita' istituzionale, attraverso la sezione riservata del sito istituzionale denominata «Portale del magistrato», utilizzando le modalita' di accesso rese disponibili.
2. Fermo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, dell'Allegato 1, gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione del fascicolo processuale, nei limiti dell'incarico ricevuto, attraverso una sezione riservata del sito istituzionale denominata «Ausiliari del giudice», utilizzando i sistemi di identita' digitale resi disponibili, in conformita' alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Fermo quanto disposto dall'art. 17, commi 3 e 4, dell'Allegato 1, in materia di legittimazione ad accedere al fascicolo informatico, l'avvocato difensore munito di procura, anche se non precedentemente costituito in giudizio, puo' richiedere l'accesso al fascicolo informatico. L'accesso viene disattivato decorsi sessanta giorni dalla data in cui viene abilitata la visualizzazione.
4. Fermo quanto disposto dall'art. 17, commi 3 e 4, dell'Allegato 1, in materia di legittimazione ad accedere al fascicolo informatico, l'avvocato difensore munito di procura per il giudizio di secondo grado, anche se non precedentemente costituito nel giudizio di primo grado per la medesima parte, puo' accedere al fascicolo informatico del primo grado del giudizio.
5. Fermo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-bis, dell'Allegato 1, in materia di legittimazione ad accedere al fascicolo informatico, i collaboratori dell'avvocato accedono attraverso il portale dell'avvocato, utilizzando i sistemi di identita' digitale resi disponibili, in conformita' alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. I difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici che abbiano dichiarato al ReGIndE un indirizzo collettivo di PEC, anche al fine di accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali assumono il patrocinio, devono comunicare al ReGIndE un indirizzo di PEC personale, con le modalita' specificate in apposita sezione del sito istituzionale.
7. Le parti che possono stare in giudizio personalmente possono accedere al sistema SIGA tramite una apposita sezione riservata del sito istituzionale utilizzando i sistemi di identita' digitale resi disponibili, in conformita' alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
8. L'accesso al fascicolo processuale informatico delle parti private e pubbliche abilitate avviene attraverso una sezione riservata del sito istituzionale denominata «Parti», utilizzando i sistemi di identita' digitale resi disponibili, in conformita' alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. Il Segretariato della giustizia amministrativa fornisce al personale delle segreterie le credenziali necessarie all'espletamento delle proprie attivita' istituzionali. La richiesta di rilascio delle credenziali di accesso e' presentata con PEC dal Segretario generale dell'ufficio giudiziario o dal dirigente amministrativo, responsabili della corretta gestione delle credenziali, al responsabile del SIGA nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario generale della giustizia amministrativa.
10. In caso di accesso dei magistrati e del personale delle segreterie tramite username e password, la password comunicata deve essere necessariamente cambiata al primo accesso. La password di accesso ai sistemi informatici della Giustizia amministrativa va modificata ogni tre mesi ed e' disattivata dopo sei mesi di mancato utilizzo.
11. Nel caso di scadenza della password o di accesso al sistema SIGA con password erronea per piu' di tre tentativi, l'accesso al sito e' interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta.
12. Le credenziali rilasciate per l'accesso al sistema SIGA sono strettamente personali e sono incedibili. Il titolare delle credenziali e' responsabile del loro uso e risponde per ogni accesso indebito al sistema nonche' per l'eventuale indebita divulgazione a terzi di dati riservati.
13. Diverse modalita' per l'identificazione degli aventi titolo all'accesso, non compresi tra i soggetti previsti dai precedenti commi, e per il rilascio delle relative autorizzazioni possono essere stabilite dal Segretariato generale della giustizia amministrativa.
14. I log del sistema SIGA sono conservati con modalita' protetta ai sensi della normativa vigente.
15. In tutti i casi di cui alla presente disposizione, l'accesso, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e' consentito previa identificazione degli utenti abilitati in conformita' all'art. 64 del CAD.
3. All'art. 5, comma 1, dell'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, le parole «utilizzando il "Modulo deposito atto" disponibile sul sito web della Giustizia amministrativa» sono sostituite con le seguenti: «generando in modo automatico il modulo di RiepilogoDepositoFormweb oppure utilizzando il ModuloDepositoAtto».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 sono efficaci a decorrere dal 1° febbraio 2026, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. A decorrere dal 1° giugno 2025 sono efficaci l'art. 17 dell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c) del presente decreto e le disposizioni previste dall'art. 1 del presente decreto in materia di accesso al fascicolo informatico mediante i sistemi di identita' digitale.
3. Al fine di consentire la graduale introduzione delle nuove modalita' di deposito telematico, dal 1° giugno 2025 e sino alla data del 31 gennaio 2026, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati potra' essere validamente effettuato tramite Formweb, con le modalita' previste dall'art. 1 del presente decreto, presso gli uffici giudiziari individuati, secondo il calendario stabilito con proprio decreto dal Segretario generale della giustizia amministrativa. Fino al 31 gennaio 2026 presso tutti i Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento dei depositi mediante PEC e upload.
4. Al fine di garantire la piena operativita' del sistema e la ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa puo' stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni dei singoli file allegati al Formweb e della posta elettronica certificata di deposito, ferma la possibilita' di depositi frazionati.
5. Il presente decreto, che modifica il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2021, n. 183, entra in vigore a decorrere dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed e' altresi' reso pubblico nel sito istituzionale della Giustizia amministrativa.
Roma, 9 maggio 2025

Il Presidente: Maruotti