IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane e province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009; Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che individua le funzioni fondamentali delle province, esercitate nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia, ai sensi dell'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione, e i commi 44 e 86 dell'art. 1 della medesima legge, che individuano le ulteriori funzioni fondamentali delle citta' metropolitane e delle province montane; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che disciplina la metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard, prevedendo, al comma 1, lettera a), che il fabbisogno standard e' determinato attraverso l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti, sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai comuni e alle province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili e, al comma 3, che la stessa dovra' tener conto delle specificita' legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata; Visto l'art. 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, affidando alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. (gia' Societa' per gli studi di settore S.p.a.), il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province e citta' metropolitane, secondo le modalita' ed i criteri ivi indicati; Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che dispone che la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard; Visto, altresi', l'art. 5, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, il quale prevede che, ai fini di cui alle lettere a) e b), la suddetta SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. possa predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali degli enti locali, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire gli anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente; Vista la lettera e) del medesimo art. 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come modificata dall'art. 1, comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; Visto l'art. 6 del richiamato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come modificato dall'art. 1, comma 32, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 3; Visto altresi', il medesimo art. 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo il quale sullo schema di decreto e' sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto puo' essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema e' comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario; Visto l'art. 54, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che i questionari di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a., disponendo, altresi', che con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia della data in cui i questionari sono disponibili, dalla cui pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010; Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali del 23 novembre 2017, sostitutivo dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 16 dicembre 2014, cosi' come modificato dall'accordo del 27 settembre 2016, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, di comunicazione della data in cui e' reso disponibile sul sito internet Opencivitas della Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.a. il questionario unico FP20U per le province e le citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard e delle relative funzioni fondamentali; Visto l'art. 18-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, inserito dalla stessa legge di conversione e rubricato «Fusione per incorporazione della societa' SOSE S.p.a. nella societa' SOGEI S.p.a. e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla societa' SOGEI S.p.a.», in base al quale e' stata disposta la fusione per incorporazione della societa' SOSE S.p.a. nella societa' SOGEI S.p.a. al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dei servizi resi all'amministrazione economico-finanziaria; Considerato che dal 1° gennaio 2024 e' operativa la predetta incorporazione di SOSE in SOGEI e che, a tal fine, tutte le comunicazioni SOSE si trovano sul sito Sogei www.sogei.it e il sito OpenCivitas.it continuera' la sua operativita'; Ritenuto di dover avviare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 216 del 2010, il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard; Considerato che la SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. ha predisposto, con la collaborazione dell'UPI - Unione delle province italiane e dell'IFEL - Istituto per la finanza e l'economia locale, un questionario unico da somministrare alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard delle relative funzioni fondamentali;
Decreta:
Art. 1
1. E' reso disponibile sul sito internet della SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a., con accesso all'indirizzo http://www.opencivitas.it il nuovo questionario di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominato FP30U - Questionario unico per le province e le citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario. 2. Il questionario di cui al comma 1 e' restituito alla SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a., da parte delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, interamente compilato con i dati richiesti. 3. La restituzione del questionario dovra' avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalita' che saranno rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 maggio 2025
Il Ragioniere generale dello Stato: Perrotta |